Condominio: Cassazione, invalide le delibere se danneggiano gravemente un condomino

Possono essere annullate le delibere condominiali, anche se adottate con maggioranza, se "ledono gravemente il diritto anche di un solo condomino". Lo ha chiarito la Corte di Cassazione (sentenza 20902/2010), spiegando che le innovazioni o le migliorie votate a maggioranza sono vietate se rendono " talune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino". Il chiarimento è stato reso dalla Corte nel prendere in esame il caso relativo a una delibera con cui l'assemblea condominiale aveva concesso a tre inquilini dello stabile il permesso di collocare a proprie spese un ascensore nel vano scala condominiale. In questo caso secondo la Corte la delibera è legittima ma ci sono situazioni in cui anche se vi è la piena maggioranza le delibere vanno annullate. Ciò accade - spiega la Corte - quando le decisioni prese siano " gravemente lesive dei diritti all'uso e al godimento delle parti comuni anche di un solo condomino".

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9099.asp

A rischio la conciliazione facoltativa nelle cause di lavoro

Le cause di lavoro rischiano di perdere definitivamente il treno della conciliazione. Con l'imminente approvazione del collegato lavoro, il parlamento sembra aver messo la pietra tombale sulla composizione amichevole delle liti tra imprese e dipendenti, perché il tentativo di trovare un accordo da obbligatorio diventa facoltativo. È pur vero che finora l'obbligatorietà non ha portato grandi risultati. Secondo le stime più recenti, solo una conciliazione su cinque va a buon fine ed esce così dal circuito della giustizia ordinaria. Numeri non esaltanti, ma che comunque si traducono in un taglio del 20% delle cause di lavoro, quello che è probabilmente il più aspro fra i contenziosi che finiscono in tribunale.

Sarà per l'importanza della posta in gioco, o per un tasso di litigiosità che non ha eguali al mondo, oppure per un quadro normativo scivoloso. Sta di fatto che quando in ballo c'è una questione di lavoro, le parti sembrano pensare a tutto tranne che a cedere di un millimetro dalle proprie posizioni. Lo dimostra l'elevato tasso di ricorsi in appello contro le decisioni di primo grado. Un altro dei record della nostra giustizia malandata: un quarto delle sentenze emesse dai tribunali in materia di lavoro finisce dritto in corte d'appello, uffici non a caso con le performance peggiori quanto a velocità di smaltimento. Addirittura le cause di lavoro, pubblico e non, e di previdenza rappresentano il 40% dell'intera attività dei giudici di secondo grado.

L'unica chance di chiudere la vertenza fuori dalle aule di giustizia sembra essere allora quella affidata al braccio di ferro che si consumerà all'inizio del rapporto. Quando il datore di lavoro sottoporrà la clausola compromissoria al dipendente, che lo impegnerà ad affidarsi a un arbitrato nel caso dovesse insorgere qualche problema. Con l'eccezione dei contrasti più gravi legati al licenziamento.

«C'è un paradosso – mette in guardia Riccardo Del Punta, avvocato giuslavorista e docente di diritto del lavoro all'università di Firenze –: questa misura è voluta per rimediare alle lentezze della giustizia che danneggiano sì le imprese, ma che colpiscono ancora di più i lavoratori. I quali dovrebbero essere i protagonisti di questa iniziativa. Eppure è difficile immaginare che proprio i lavoratori si rivolgeranno agli arbitri per due motivi: perché hanno una fiducia incondizionata nei giudici e perché di fatto sono abituati a non pagare per la causa, anche per la prassi diffusa di compensare le spese pure nel caso di soccombenza. Il ricorso all'arbitro è costoso, questo è innegabile. Il fatto di dover versare il 2% del valore della causa al presidente del collegio arbitrale prima dell'inizio della causa, con assegni circolari, può scoraggiare i lavoratori».

Certamente il ricorso all'arbitrato aumenterebbe se si diffondessero le clausole compromissorie, che una volta firmate (al termine del periodo di prova o comunque non prima di un mese dalla stipula del contratto di lavoro) obbligano le parti a non fare mai ricorso al giudice in caso di controversia. Si tratta di clausole che al momento sono soltanto volontarie, anche se nella realtà difficilmente potrebbero essere rifiutate dai lavoratori che nelle prime fasi del rapporto di lavoro non si trovano certo in una posizione di forza.

Puntare su clausole compromissorie e arbitrato per rimediare alla lentezza della giustizia è stata una scelta sulla quale gli avvocati giuslavoristi hanno peraltro appena ribadito la propria contrarietà. «Come alternativa efficace per alleviare il carico delle cause di lavoro – prosegue Del Punta – si poteva agire sulla materia previdenziale: oggi il contenzioso che pesa di più è quello che riguarda pensioni di invalidità, malattie professionali e tutta la materia infortunistica». Mentre per Marina Calderone, che siede al vertice della categoria dei consulenti del lavoro, «la conciliazione obbligatoria ha fallito il suo obiettivo. Le liti si conciliano solo se, preventivamente all'atto formale, le parti hanno trovato l'accordo. È dunque coerente aver trasformato il tentativo di conciliazione in un atto volontario».

Uno dei vantaggi dell'alternativa conciliazione-arbitrato, aggiunge Calderone, «è la moltiplicazione delle sedi nelle quali si potranno comporre preventivamente le controversie. La scommessa si vince comprendendo che i conflitti possono risolversi senza bisogno di ingolfare le aule giudiziarie». Ma è importante anche «come si fa conciliazione» sottolinea Vittorio La Placa, giudice del lavoro del tribunale di Palermo: «se la commissione studia il fascicolo, se riesce a farsi dire dalle parti a cosa mirano, se riesce a comprendere dove sono disposte a cedere allora la probabilità che si arrivi a buon fine è alta». La realtà, ricorda La Placa, è che «le commissioni, spesso, non riescono neanche a convocare le parti entro i termini». Il tentativo di conciliazione, oggi, deve essere concluso entro 60 giorni dalla richiesta. Decorsi i quali, l'obbligo si ritiene assolto. E la lite giunge dove non avrebbe dovuto. In tribunale.

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-10-11/lite-torna-tribunale-094012.shtml?uuid=AY9prrYC

In vigore le nuove norme per i ciclisti. Scatta l'obbligo del giubbino rifrangente

Da domani il giubbino rifrangente diventa obbligatorio anche per i ciclisti. La riforma del codice della strada (legge 120/10), che lo ha introdotto, stabilisce che l'obbligo vale solo in particolari circostanze: in tutte le gallerie e, se è buio, sulle strade extraurbane. Ma l'utilità di questo indumento lo rende consigliabile sempre, tanto più che i rischi cui i ciclisti sono esposti sono statisticamente elevatissimi. Per questo stesso motivo, è bene indossare anche il caschetto (si veda il servizio sulla destra), che era stato previsto in uno dei tanti passaggi parlamentari della riforma e poi è stato eliminato dal testo definitivo: non è stato mantenuto nemmeno per i minori di 14 anni, come a un certo punto sembrava.

Il depennamento totale è stato dovuto prevalentemente alle inevitabili difficoltà che si presentano quando c'è da punire il conducente di una bici: non essendo richiesta alcuna licenza di guida, è possibile che il trasgressore non abbia alcun documento di riconoscimento, il che rende possibile dichiarare generalità false. Lo stesso problema si pone per il giubbino, tanto più che la sanzione è lieve e non giustifica certo l'espletamento di indagini: appena 23 euro, che salgono a 38 sulle bici a ruote simmetriche che consentono il trasporto di più persone (in pratica, i cosiddetti risciò a pedali, che si noleggiano in molte località turistiche).

Dunque, il vero motivo che deve spingere a indossare il giubbino è il rischio. L'Etsc (l'organismo europeo per la sicurezza stradale, che funge da supporto alla commissione Ue) ha calcolato che – a parità di chilometri percorsi – chi va in bici rischia di morire in un incidente ben sette volte di più rispetto a chi viaggia in auto e che il totale dei ciclisti morti in bici si nota poco solo perché in realtà questi utenti della strada percorrono distanze molto inferiori a chi usa un mezzo a motore. Inoltre, in bici si resta feriti più gravemente.

In ogni caso, la versione dell'articolo 182 del codice della strada introdotta dalla riforma obbliga a indossare il giubbino esclusivamente in due casi: in galleria; quando si circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba.

Un obbligo più blando rispetto a quello di montare le luci , che vale in tutti i casi di oscurità e pure di giorno se le condizioni atmosferiche sono sfavorevoli (articolo 377 del regolamento di esecuzione del codice): chi non le ha può solo portare la bici a mano. Eppure il giubbino è molto più efficace per farsi vedere: secondo studi della 3M (multinazionale specializzata in materiali rifrangenti), la migliore delle lampade per bici (quella a led) ha una luminosità di 50 lux per metro quadro, mentre la fascia grigia di un buon giubbino arriva a 330. Senza contare che la superficie visibile è ben superiore. Il risultato è che viene riflesso il 60-70% della luce del faro di un'auto, il che equivale a poter essere avvistati a 200-250 metri di distanza (contro gli 80 scarsi del "lumino" obbligatorio), sufficienti perché il conducente di un veicolo a motore possa frenare o scartare.

Quale giubbino scegliere? L'articolo 182 rinvia alle norme in vigore dal 1° aprile 2004 per chi scende dal veicolo in una sosta di emergenza. Dunque, sono ammessi solo indumenti con marchio «CE», che perlopiù devono essere conformi alla norma tecnica armonizzata EN 471. Tale norma va citata sull'etichetta, che è obbligatoria assieme alla nota informativa del produttore (di solito, un cartoncino). Altre indicazioni da riportare sono: nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato; descrizione del tipo di prodotto e del suo nome o codice commerciale; taglia; prestazioni (sono due numerini posti accanto al pittogramma che raffigura un giubbino, il più importante è quello in basso e deve essere un 2); istruzioni per l'uso e il lavaggio (analoghe a quelle dei capi di abbigliamento), compreso il numero di volte in cui è possibile lavare senza che le prestazioni decadano. Un dato fondamentale per i ciclisti, che lo indosseranno ben più degli automobilisti e in situazioni più esposte allo sporco. In alternativa sono ammesse bretelle riflettenti, che per chi pedala hanno il pregio di far sudare meno. Ma sono meno visibili, per la ridotta superficie.

I prezzi possono variare molto, secondo qualità e canale di distribuzione: si può andare da due a 15 euro. C'è il rischio-contraffazione, visto che le etichette sono falsificabili e non c'è obbligo di inserire un marchio nelle bande riflettenti (cosa possibile solo ai produttori seri).

http://mauriziocaprino.blog.ilsole24ore.com/

Rischio carrozzelle
Il problema
Per anni, le carrozzelle elettriche per invalidi sono state di fatto fuorilegge: nessun modello in commercio aveva velocità massima inferiore o uguale a 6 km/h come imponeva l'articolo 196 del regolamento di esecuzione del codice della strada
Di conseguenza, in caso di incidenti, sorgevano problemi assicurativi
La soluzione
Con la riforma del codice, ci si è allineati alle norme Ue, che inquadrano questi mezzi non tra i veicoli ma tra gli ausili medici. Quindi, non sono più applicabili i limiti regolamentari
Il nodo irrisolto
Resta il problema della pericolosità di questi mezzi se procedono in mezzo a ciclisti e pedoni a velocità prossime ai 20 km/h, come talvolta accade
La riforma riserva a ciascun ente proprietario di strada la possibilità di imporre norme di comportamento, che però sono difficilmente segnalabili. E i controlli sono quasi impossibili
Le cinque misure di sicurezza
Dal giubbino per i ciclisti alla scatola nera, alcune disposizioni legate alla legge 120/2010 di riforma del codice della strada che possono interessare chi circola in bicicletta o in moto

PIU' VISIBILITA'
Da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba e sempre, anche di giorno, quando si deve attraversare una galleria: da domani, 12 ottobre, per i ciclisti diventa obbligatorio indossare il giubbino rifrangente analogo a quello che si usa per scendere dall'auto in sosta di emergenza (ammesse anche le bretelle).
Le caratteristiche: presenza del marchio Ce e conformità alla norma tecnica armonizzata EN471.
Sanzione da 23 euro per chi è sorpreso a violare il nuovo obbligo

MENO RISCHI
Il caschetto per i ciclisti, almeno per gli under 14, era previsto in uno dei tanti passaggi parlamentari della riforma del codice della strada.
Invece, nella versione finale della legge 120/2010 è stato completamente depennato.
Ciò nonostante, il caschetto per chi circola sui velocipedi resta caldamente consigliabile: a fronte di un costo limitato a una trentina di euro, serve a proteggere bene la testa negli impatti fino a 25 km/h.
Si consigliano i modelli omologati, quelli con la sigla EN 1078 sull'etichetta del cinturino

SOLO INTEGRALI
Da domani chi va in moto potrà indossare solo caschi integrali o jet (cioè con adeguate protezioni laterali, come quello raffigurato qui sopra), omologati secondo le norme internazionali Ece-Onu. Scatterà infatti il bando per i vecchi caschi "a scodella", omologati secondo le obsolete norme nazionali Dgm, già fuori commercio dal 1° settembre 2004 e non più omologabili dal 1° settembre 2003.

CHECK COME PER LE AUTO
Anche i motocicli (come i ciclomotori, i quadricicli e le motocarrozzette) sono soggetti all'obbligo di revisione ogni quattro anni dall'immatricolazione (la prima) e ogni due (le successive). Qualche dubbio è sorto però con la riforma per quanto riguarda la circolazione del soggetto fermato per revisione scaduta

STRUMENTI ELETTRONICI
Sempre a proposito di caschi, la riforma del codice della strada prevede la sperimentazione di quello elettronico (collegato alla moto via bluetooth), che impedirebbe di avviare una moto se non allacciato e chiamerebbe in automatico i soccorsi in caso d'incidente. La sua affidabilità è tutta da dimostrare e non si conoscono i costi. Più collaudata la scatola nera (illustrata qui sopra), su cui pure la riforma prevede test.

http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2010-10-11/bici-notte-lobbligo-giubbino-080241.shtml?uuid=AY435pYC

Tessera del tifoso: prende la parola il Garante della Privacy

Anche il Garante della Privacy interviene sull’innovazione più importante, ma anche più controversa, introdotta da quest’anno nel calcio professionistico: la tessera del tifoso. E così dopo i massimi dirigenti del mondo del calcio, i giocatori, e soprattutto i tifosi, illustri e non, è la volta del Garante che vuole vederci più chiaro. Tre i punti presi in esame dall’organo di tutela del cittadino: a) il trattamento dei dati personali; b) la tecnologia inserita nel microchip di cui è dotato la tessera; c) l’obbligo di acquistare una carta prepagata per ottenere la scheda stessa. Ma innanzitutto, cos’è la tessera del tifoso? Introdotta per la prima volta nella stagione in corso, è stata ideata dal Ministero dell’Interno in collaborazione con la Polizia di Stato ed è stata “proposta” alle società calcistiche professionistiche. Dalla serie A alla Lega Pro, per intenderci. Più che proposta in realtà la tessera è stata fortemente caldeggiata alle società e quasi tutte hanno preferito aderire all’iniziativa piuttosto che restarne fuori. Anche perché si sa che è meglio stare dalla parte del padrone che dall’altra. Troppo forte il timore di eventuali future ritorsioni. Così le società professionistiche le hanno “proposte” ai propri sostenitori, tifosi e ultras, come strumento di fidelizzazione alla squadra. E le tessere sono divenute obbligatorie per poter sottoscrivere gli abbonamenti e per poter seguire la propria squadra in trasferta nel settore riservato agli ospiti. Dietro le card plastificate dotate di microchip a tecnologia RFID, che permette anche il rilevamento a distanza dei dati del proprietario della tessera, vi sarebbe in realtà un sistema di banche dati che raccolgono le informazioni che chi sottoscrive la tessera fornisce. Non solo. La tessera funge anche da carta di credito ricaricabile e dunque può essere utilizzata per acquistare abbonamenti e biglietti, ma anche qualsiasi altra cosa proprio come una carta di credito prepagata. Al contrario di tutte la altre prepagate, però, contiene anche la foto del possessore. Quest’ultimo aspetto contrastava con un precedente parere espresso dal Garante già nel giugno di quest’anno. Qualcuno dirà che il motivo principale per il quale è stata introdotta la tessera del tifoso è quello di arginare il fenomeno della violenza negli stadi, con il desiderio più o meno velato di fare un censimento del mondo ultras. E forse la Polizia di Stato si aspettava che anche gli ultras più violenti sottoscrivessero la tessera, per poterli punire al primo errore. Pensandoci bene, però, sarebbe un po’ come chiedere agli evasori di sottoscrivere una card per le agevolazioni fiscali, o come chiedere ad un ladro di sottoscrivere una scheda per una società che promuova apparecchiature per video sorveglianza. Un paradosso. Infatti quasi tutti gli ultras appartenenti ai gruppi più violenti hanno snobbato la tessera scegliendo di non avere il diritto all’acquisto dell’abbonamento, ma comprando di volta in volta il biglietto per vedere la partita. Sia in casa che in trasferta. Già anche in trasferta. Il non possesso della tessera infatti, non preclude comunque la possibilità di assistere all’evento sportivo della propria squadra fuori casa. Non è possibile occupare un posto nel settore riservato agli ospiti, ma in tutti gli altri settori si. E così è accaduto più di una volta, e siamo solo alle prime partite di campionato, che opposte tifoserie venissero in contatto in tribuna, o nei distinti o in altri settori misti. Con i primi episodi di violenza: è accaduto a Brindisi in occasione di Brindisi –Avellino, a Foggia per il match Foggia-Cavese, ma anche in serie A durante Sampdoria – Napoli o nell’incontro Brescia – Palermo dove un tifoso rosanero è finito in ospedale in gravi condizioni per gli scontri avvenuti in tribuna. Dunque i primi dati non sono confortanti nemmeno sotto questo punto di vista. È ormai chiaro a molti, dunque, come la tessera del tifoso sia per lo più uno strumento commerciale con il quale presumibilmente le banche, principali autrici delle fideiussioni che spesso aiutano la società calcistiche a far quadrare i bilanci, realizzano un profilo dettagliato del tifoso-cliente. Quest’ultimo può così essere invogliato, con campagne pubblicitarie, promozioni, offerte, sconti, alla sottoscrizione della tessera e così fidelizzato ad un circuito bancario come futuro nuovo cliente. Ad oggi le card plastificate sottoscritte sono circa 660.000.

http://www.negozioperleimprese.it/2010/10/09/tessera-del-tifoso-prende-la-parola-il-garante-della-privacy/

Cassazione, Equitalia perde la causa: le tasse arretrate si possono rateizzare

I contribuenti in difficoltà economica, che hanno problemi a pagare una o più cartelle delle tasse arretrate, possono chiedere all'agenzia di riscossione del credito fiscale di ottenere la rateizzazione dell'importo dovuto. Lo sottolinea la Cassazione dando ragione a un contribuente moroso in bolletta contro Equitalia - agenzia di riscossione - che sosteneva che la rateizzazione è solo una gentile concessione, dispensata a piacimento dell'esattore.

Questa tesi è stata bocciata dalla Suprema Corte - sentenza 20778 - che ha sottolineato come «in base all'articolo 19 del dpr 602 del 1973 e successive modifiche, il contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà, può richiedere (un tempo all'Amministrazione delle Entrate ed oggi all'agente della riscossione) la ripartizione del pagamento in più rate mensili».

Questa disposizione - aggiunge Piazza Cavour - viene «incontro alle necessità del debitore per il quale rappresenta quindi una agevolazione, che anche nel significato comune ha, per l'appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione». E l'ultima parola sulla richiesta di rateizzazione - chiarisce bene la Cassazione - non spetta all'agenzia di riscossione, ma ai giudici delle Commissioni tributarie che sono più vicini alle ragioni del contribuente in quanto decidono «in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse». Ossia valutando le condizioni economiche di chi è al verde e chiede la dilazione del pagamento.

http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=121927&sez=HOME_NOSTRISOLDI

Cassazione: multa al genitore che fa mancare l'affetto ai figli

Multa al genitore che fa mancare l'affetto ai figli. Lo sancisce la Cassazione secondo la quale il "disinteresse morale" manifestato dal genitore separato nei confronti della prole va sanzionato in base all'art. 570 c.p. che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare. In questo modo, la Sesta sezione penale ha convalidato una multa di cento euro, oltre a 20 giorni di reclusione, nei confronti di un papa' residente in provincia di Genova, R.R., accusato di avere fatto mancare gli alimenti alle due figlie minorenni, cosi' come stabilito dal giudice civile in sede di separazione e di avere tenuto "una condotta contraria alla morale delle famiglie, disinteressandosi affettivamente" dei figli.

R. R. era gia' stato condannato con sentenza irrevocabile dal Tribunale di Acqui Terme a 500 euro di multa e a due mesi di liberta' controllata. Inutilmente l'uomo ha tentato di alleggerire la propria posizione, sostenendo che illegittimamente i giudici hanno ritenuto di sanzionare il "semplice disinteresse di esclusiva natura sociale o morale verso il nucleo di origine", ritenendo invece insussistente l'omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza poiche' "nel breve periodo della contestazione la madre affidataria delle bambine aveva provveduto con i proventi del proprio lavoro ai bisogni primari".

Piazza Cavour ha respinto la tesi difensiva e ha rilevato che "la contestazione mossa all'imputato e' stata articolata in rapporto alla duplice tipizzazione delle condotte criminose sanzionate dall'art. 570 c.p." in maniera del tutto legittima vista "l'attuazione di una condotta contraria alla morale e all'ordine della famiglia" consistita nel fare mancare l'affetto necessario alle figlie, "sia omissiva degli oneri contributivi finanziari determinati dal giudice civile".

http://www.libero-news.it/regioneespanso.jsp?id=506760

Giustizia: OUA, occorrono interventi concreti per far fronte a crisi dell'avvocatura

Il presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, Maurizio de Tilla, ha denunciato lo stato di grave crisi della professione di avvocato che non sembra avere prospettive di miglioramento. "I numeri parlano chiaro - spiega De Tilla - 230mila avvocati e 40mila patrocinanti in Cassazione, 90mila futuri specialisti, 30mila mediatori. Cifre che descrivono con precisione un esercito in continua crescita e in marcia alla ricerca di nuovi ambiti di mercato da conquistare, a scapito spesso della qualita' e del rigore". In questo scenario occorrono "scelte legislative e normative nette e tempestive - continua De Tilla a partire dalla rapida approvazione della riforma forense, nel segno del rigore e dell'ammodernamento, all'esame del Parlamento". Occorre in altri termini "bloccare questo processo inflattivo che colpisce gli avvocati e correggere gli errori del passato. La bussola da seguire e' quella della terzieta', del rigore, della trasparenza e della qualita' perche' con i grandi numeri e' impossibile essere adeguatamente selettivi".

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9096.asp

Giustizia civile: CNF, urgente una legge su opposizioni a decreti ingiuntivi

Il Consiglio nazionale forense, a seguito della recente decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (la n.19246/2010 del 9 settembre scorso) che sta creando non pochi problemi nella categoria forense, ha manifestato preoccupazione per il possibile effetto "smaltimento" per improcedibilita' di migliaia di opposizioni a decreti ingiuntivi. E' indispensabile - spiega il CNF - una legge urgente "che impedisca le dichiarazioni in massa di improcedibilita' delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l'opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni". La decisione delle Sezioni Unite da un lato ha confermato che l'abbreviazione dei termini di costituzione dell'opponente consegue automaticamente alla concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, ma dall'altro ha introdotto un meccanismo ''automatico'' della riduzione alla meta' del termine di costituzione dell'opposto che - secondo il CNF - può avere conseguenze devastanti. La tardiva costituzione dell'opponente (oltre il termine di cinque giorni) - ricorda il CNF - "va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l'improcedibilita' dell'opposizione". Per questo per il Cnf, occorrerebbe "chiarire urgentemente e in via normativa la portata dell'articolo 645 cpc, secondo comma, specificando che l'abbreviazione dei termini di costituzione dell'opponente non sia automatica ma discenda dalla sua scelta di avvalersi della facolta' di ridurre all'opposto il termine a comparire".

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9097.asp

Cassazione: carcere a chi indottrina i figli al furto

Giro di vite della Cassazione contro chi educa i figli al furto. Secondo Piazza Cavour inaccettabile che un genitore tratti i figli "alla stregua di cose", "indottrinanandoli" per commettere furti nelle abitazioni. Così la Corte ha confermato un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di un rom che aveva venduto la figlia per 200 mila euro ad un altro nucleo rom indottrinandola su come compiere furti nelle abitazioni. Per difendersi dall'accusa di riduzione in schiavitu' il l'uomo di è difeso spiegando che i soldi ricevuti non erano frutto di una "compravendita" della ragazza ma una semplice "dote". La Corte (Quinta sezione penale) respingendo il ricorso ha fatto notare che già il Tribunale "con ragionamento immune da manifesta illogicita', ha spiegato che la minore era utilizzata dai genitori e principalmente dal padre per commettere furti in abitazione, tanto e' vero che la ragazza venne arrestata proprio in occasione di uno di tali furti". Nella sentenza si legge che "dalle intercettazioni si appuro' che il ricorrente e la moglie si premuravano di indottrinare la ragazza, affinche' non dicesse ad altri di essere stata venduta e non raccontasse alla polizia la sua vicenda nel caso fosse stata arrestata in occasione di un furto". In sostanza "la ragazza era stata ridotta in stato di schiavitu' dal padre, che aveva abusato dell'autorita' genitoriale, perche' si trovava in stato di soggezione e veniva costretta a rubare per portare a casa giornalmente e obbligatoriamente la refurtiva".

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9098.asp

Cassazione: “Limitare al massimo il rischio rumore, altrimenti multa per gli imprenditori”

Scatta la multa nei confronti degli imprenditori che non adottano tutte le “misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili” per limitare al massimo il “rischio rumore” a tutela della salute dei dipendenti. Lo sottolinea la Cassazione che ha confermato la sanzione penale di tremila euro di multa nei confronti di una imprenditrice irpina, Prudenza D.F., che aveva una società con sede legale a Nusco e stabilimento a Calitri, nel quale non aveva dotato “i banchi di lavoro in lamiera zigrinata di una protezione in guaina o altro materiale atto a limitare il rischio rumore”.
La donna – amministratrice unica del ‘Gruppo Coviello’ – è stata multata anche per non aver fatto verificare dai tecnici l’impianto elettrico di messa a terra. Per quanto riguarda l’esposizione al rumore, i supremi giudici (con la sentenza 35946) avvertono che, nonostante il susseguirsi di diverse normative, la mancata predisposizione delle dovute precauzioni continua ad essere un reato “non depenalizzato”, nemmeno dall’ultimo decreto legislativo in materia di lavoro dell’aprile 2008.
Lo stesso vale per l’omessa denuncia dell’impianto di messa a terra: le norme sono cambiate ma la sanzione penale è ancora presente nell’ultima disciplina in materia, il dpr 462 del 2001. Sconfitta, dunque, la linea difensiva dell’imprenditrice che sosteneva l’abrogazione dei reati a lei contestati. La Cassazione ha convalidato il verdetto di colpevolezza emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi nel giugno del 2009.

http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/cassazione-limitare-al-massimo-il-rischio-581693/

Professione forense: inderogabilità dei minimi tariffari anche per le prestazioni stragiudiziali precedenti alla riforma Bersani del 2006

La Sezione lavoro della Corte di cassazione con la sentenza n. 20269 del 27 settembre 2010, ha sancito la nullità dell'accordo con cui l'avvocato ed il cliente pattuiscono l'onorario spettante al professionista in deroga ai minimi tariffari. Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, due aziende avevano versato al legale -che per loro svolgeva attività stragiudiziale di recupero crediti- un compenso inferiore ai minimi tariffari in forza di una convenzione stipulata tra le parti. Tale convenzione è stata ritenuta senza valore sia dai giudici di merito sia dalla Cassazione perché in violazione del divieto sancito dall'art. 24 L. n. 794/1942 sull'inderogabilità delle tariffe minime. La Corte chiarisce che, con riferimento alla professione di avvocato, la legge n. 794/1942, seppure deve ritenersi abrogata negli artt. da 1 a 23, ha comunque lasciato in vita l'art. 24, il quale stabilisce che "gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazione degli avvocati sono inderogabili" ed aggiunge come tale principio debba essere esteso "anche alle prestazioni stragiudiziali alla stregua sia della ratio legis, (collegata ad esigenze di tutela del decoro della professione forense che si prospettano con identico rilievo nei riguardi di entrambi i tipi di prestazione), sia del criterio di adeguamento al principio costituzionale di uguaglianza, sia di ragioni sistematiche volte a tutelare il lavoratore anche nelle prestazioni d'opera intellettuale". Inoltre la Corte precisa che l'art. 2 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime per le attività professionali e intellettuali "dalla data di entrata in vigore" della legge stessa conservando invece piena efficacia in relazione a fatti avvenuti prima come nel caso in esame.

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9086.asp

Decreto ingiuntivo per il pagamento delle quote condominiali. Dalla Cassazione l’ennesima conferma: nel giudizio d’opposizione al decreto si valuta l’efficacia e non la validità della delibera.

La Suprema Corte di Cassazione, con una sentenza resa a fine luglio (la n. 17014 del 20 luglio 2010), conferma quello che può dirsi il consolidato orientamento interpretativo in materia di opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento degli oneri condominiali. Secondo i giudici di legittimità, nel giudizio d’opposizione il magistrato è tenuto a verificare solamente l’efficacia della delibera e non anche la sua validità. In sostanza, salvo il caso d’impugnazione contestuale all’opposizione (che tecnicamente s’inquadrerebbe come una domanda riconvenzionale) il giudice deve solo verificare se la deliberazione sulla quale è basata il decreto ingiuntivo è in grado di produrre effetti (ossia, per l’appunto essere efficace).

Prima d’addentrarci nell’esame del contenuto della pronuncia vale la pena individuare i presupposti che legittimano l’emissione di un’ingiunzione di pagamento per omesso versamento dei contributi condominiali. La norma di riferimento è l’art. 63, primo comma, disp. att. c.c. A mente di tale articolo “ per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”. E’ fondamentale, dunque, che il piano di riparto sul quale si basa il provvedimento giudiziario sia stato approvato dall’assemblea di condominio.

E’ anche necessario che lo stesso sia valido?

Al riguardo occorre distinguere le ipotesi in cui la deliberazione è annullabile da quelle in cui la stessa è nulla.

Per completezza riportiamo schematicamente le cause di nullità e annullabilità così come elencate nella nota sentenza n. 4806/05.

Sono nulle “ le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto” (Cass. SS.UU. n. 4806/05).

Debbono, invece, considerarsi annullabili “ le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità' nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass. SS.UU. n. 4806/05).

Deliberazione annullabile

La decisione assembleare deve ritenersi efficace e come tale utilizzabile ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. Il condomino che ritenesse sussistenti della cause d’invalidità dovrebbe proporre impugnazione nei modi e nei termini di cui all’art. 1137 c.c. (30 giorni dalla deliberazione, per i dissenzienti, o dalla sua comunicazione, per gli assenti). Ciò nonostante senza un provvedimento di sospensione la deliberazione potrebbe essere utilizzata ai fini della concessione del decreto ingiuntivo e nell’eventuale giudizio d’opposizione la pendenza di un procedimento d’impugnazione sarebbe influente. Stando così le cose il giudice potrebbe solo verificare se il condomino deve effettivamente le somme richieste e non anche se la deliberazione è valida.

Esemplificando: l’assemblea del condominio Alfa approva il rendiconto consuntivo dell’anno di gestione appena trascorso. Tizio, condomino che non ha ricevuto l’avviso di convocazione e quindi non ha potuto partecipare all’assemblea, impugna la decisione assembleare e non paga le sue quote. Poiché il giudice dell’impugnazione non sospende l’efficacia della deliberazione il condominio può legittimamente richiedere ed ottenere decreto ingiuntivo di pagamento. Nell’eventuale giudizio d’opposizione il magistrato, posto che l’efficacia del titolo su cui si basa il decreto non è stata sospesa e non sussistendo un obbligo di sospensione del processo in attesa della definizione di quello sulla validità della delibera, potrà solamente valutare se il condomino deve effettivamente quella somma e non anche se la delibera e valida o meno (cfr. sulla sospensione del processo Cass. SS.UU. n. 4421/07).

Deliberazione nulla

Nel caso di deliberazione nulla, così come per altri atti, si dice che la stessa è improduttiva di effetti giuridici. In tal senso, pertanto, se nel giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo il condomino facesse valere una causa d’invalidità, il giudicante, anche solo in via incidentale e quindi senza un’efficacia generale, potrebbe rilevare la nullità eccepita. In tal caso, è evidente, l’oggetto del giudizio resta sempre sull’efficacia (una deliberazione nulla è inefficace).

Nella fattispecie sottesa alla sentenza n. 17014/10, un condomino notificatogli un decreto ingiuntivo per il pagamento degli oneri condominiali faceva opposizione chiedendo in via riconvenzionale la dichiarazione d’invalidità della deliberazione viziata, a suo dire, per la sua omessa convocazione. Né seguiva una separazione dei giudizi (di opposizione e d’impugnazione). Il decreto veniva confermato e la sentenza di primo grado confermata anche in appello.

Ne scaturiva il giudizio di legittimità nel quale i condomini, ricorrenti, lamentavano che la causa d’opposizione avrebbe dovuto avere diverso esito, tra le altre cose, perché la deliberazione era da ritenersi invalida per la loro omessa convocazione.

La Corte di Cassazione, nel ribadire il proprio consolidato orientamento, ha rigettato il ricorso. Secondo i giudici di legittimità, in primo luogo ed in generale, “ il giudice (dell’opposizione n.d.A.) non ha il potere di disporre la sospensione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., in relazione alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale, restando riservato al giudice dell'impugnazione il potere di sospendere ex art. 1137 c.c., comma 2, l’esecuzione della delibera” (così Cass. 20 luglio 2010 n. 17014).

Quanto alle specifiche doglianze dei ricorrenti, secondo i giudici di piazza Cavour “ la dedotta mancata convocazione, comportando l’(eventuale) annullabilità, non inficiava la immediata esecutività delle delibere, in base alle quali era stato legittimamente emesso il decreto, e non poteva essere invocata nel giudizio di opposizione: la delibera annullabile - a differenza di quella affetta da nullità- è comunque immediatamente efficace. Tali osservazioni consentono di ritenere che: il Giudice dell'opposizione al decreto non avrebbe potuto, neppure incidenter tantum, rilevare l’invalidità delle delibere impugnate cosi come ultroneo era il riferimento all'avvenuta estinzione del giudizio di annullamento delle delibere e alla conseguente affermata validità ed efficacia di quelle delibere”(Cass. 20 luglio 2010 n. 17014).
http://www.condominioweb.com/condominio/articolo424.ashx

I camorristi risarciscono Napoli per danno d’immagine

Cinquantamila euro come provvisionale, da pagare (attraverso il Comune di Napoli) praticamente a tutti i partenopei onesti. E’ una sentenza davvero singolare quella emessa dalla III sezione del Tribunale contro il clan camorristico dei Di Biasi, attivo nella zona dei Quartieri Spagnoli. Già, perchè i giudici hanno valutato un danno molto particolare: quello causato dai condannati (nove) all’immagine dell’intera città attraverso la loro attività delinquenziale. Come dire che la camorra (e quel che ne consegue in termini di diffusione su giornali e tv di un’immagine criminale che finisce per attanagliare l’intera Napoli) provoca danni non solo morali ma soprattutto materiali alle istituzioni deputate invece a promuovere gli aspetti positivi di una collettività. In attesa di sapere come verranno spesi i 50mila euro che i condannati dovranno pagare al Comune, sarebbe positivo instaurare la prassi di costituirsi parte civile in buona parte dei processi dove la camorra ha ottenuto una particolare eco sulla stampa italiana e straniera. Certo, in questo periodo sembra che i danni più devastanti vengano dai rifiuti accumulati nelle strade. Ma il buon esempio – offerto da questo caso – non va lasciato solo. Nel merito, i giudici hanno accolto le richieste del pm Sergio Amato, infliggendo 26 anni e otto mesi di reclusione al boss Mario Di Biasi e 12 anni al nipote Francesco; assolto invece dall’accusa di associazione camorristica il pentito Vincenzo D’Oriano.

http://www.ultimenotizie.tv/notizie-di-cronaca/notizie-napoli/i-camorristi-risarciscono-napoli-per-danno-dimmagine.html

Per la conciliazione rischio di avvio frenato

Rischia di sgonfiarsi uno dei principali incentivi alla conciliazione. Il regolamento del ministero della Giustizia, ormai in vista della pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», possibile per l'inizio della prossima settimana, non prevede l'obbligatorietà della formulazione della proposta di mediazione alle parti. Tutto è invece affidato al regolamento dell'ente di conciliazione. Che potrà stabilire il vincolo o escluderlo.

Il punto è che così verrà depotenziata una delle misure, l'eccezione al principio di soccombenza (per cui può essere chiamata a pagare le spese del giudizio anche la parte vincitrice, nel caso in cui abbia in precedenza rifiutato una proposta di accordo di contenuto analogo alla sentenza), che, insieme agli incentivi fiscali, doveva servire da pungolo alla conclusione degli accordi.

La situazione è emersa con chiarezza al convegno organizzato da Isdaci (Istituto scientifico per l'arbitrato, la mediazione e il diritto commerciale) che si è svolto ieri pomeriggio a Milano nell'aula magna di Palazzo di giustizia. Il chiarimento è stato fornito dal capo dell'Ufficio legislativo del ministero della Giustizia, Augusta Iannini, che inoltre, sul versante dei costi del procedimento, ha spiegato che, nell'ultima versione del testo, sono state leggermente innalzate le indennità da versare ai conciliatori pubblici, ma che, in caso sia dimostrata l'esistenza dei requisiti per l'accesso al gratuito patrocinio, l'indennità ai mediatori non sarà dovuta.

E, se Stefano Azzali della camera arbitrale di Milano ha tenuto a sottolineare che la conciliazione non dovrà essere vissuta come un passaggio burocratico, Giovanni Deodato, presidente Isdaci, ha ricordato la necessità di «una valutazione rigorosa dell'accreditamento degli enti di formazione e una scelta scrupolosa da parte dei professionisti verso coloro che danno più garanzie di elevati standard qualitativi».

Ieri è di nuovo uscito allo scoperto il Cnf che, in un parere tecnico inviato all'ufficio legislativo del ministero, ha chiesto la modifica di alcuni passaggi del regolamento. Che viene inquadrato in un contesto di «latente sfiducia» di cui, per il Cnf, sono stati oggetto i legali, escludendo l'assistenza tecnica nel corso del procedimento. Nel dettaglio il Cnf chiede un rafforzamento dei requisiti di preparazione dei mediatori: non basta la laurea breve o l'iscrizione a Ordini professionali, compresi quelli che non richiedono neppure il diploma di laurea.

Nel mirino del Cnf anche la disciplina della procedura che il regolamento fissa in maniera estremamente dettagliata, dimostrando di ignorare quell'informalità che dovrebbe accompagnare tutto l'iter della conciliazione. Infine, andrebbero fissate tariffe minime obbligatorie per coprire le spese di funzionamento degli enti.

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-10-07/conciliazione-rischio-avvio-frenato-115725.shtml?uuid=AYB9BbXC

Fisco: online un'assistente virtuale nel sito di Equitalia. Aiuta a familiarizzare con nuova cartella

Equitalia ha messo a disposizione nel sito istituzionale un assistente virtuale per consentire agli utenti di familiarizzare subito con la nuova cartella di pagamento. La società spiega in una nota che il contribuente puo' approfondire tutte le novita' della nuova cartella con un semplice clic e avvalersi dell'ausilio di immagine e di una voce che lo guida nel suo percorso all'interno delle diverse pagine. Equitalia ha già stretto accordi con enti, associazioni e ordini professionali e confida ora nella loro collaborazione perché sia consentita la più ampia diffusione di questa guida online.

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9087.asp

SULLA POSSIBILITÀ, PER UNA SOCIETÀ DI PERSONE, DI PARTECIPARE AL CAPITALE DI ALTRA SOCIETÀ PERSONALE

Premessa - Quando ci si accinge a parlare delle partecipazioni tra società, (tralasciando tutte le questioni relative alle partecipazioni incrociate tra società di capitali) solitamente ci si chiede se una società di capitali possa assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile di una società di persone o, viceversa, se una società personale possa partecipare al capitale di una società di capitali.

Dunque raramente ci si pone un diverso interrogativo: precisamente, se una società di persone possa assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile di altra società personale.

La dottrina ha spesso affrontato tale questione incidentalmente[1] mentre la giurisprudenza vi si è imbattuta con scarsa frequenza: il problema quindi rimane aperto, anche perché le risposte offerte sono, oggi come ieri, contraddittorie.

In passato non sono mancati Autori[2] che hanno ritenuto preferibile rispondere negativamente all’interrogativo che qui ci si pone, essenzialmente per tre ragioni: costoro infatti hanno motivato il loro diniego ribadendo, innanzitutto, che il contratto di società di persone è caratterizzato dal c.d. intuitus personae; in secondo luogo, che le società personali sono prive di perfetta autonomia patrimoniale; infine, che una diversa soluzione darebbe la stura ad una intollerabile situazione di confusione e fraintendimento in cui si troverebbero soci e creditori, che dovrebbero destreggiarsi tra operazioni e rapporti obbligatori imputabili alla società partecipante ovvero alla partecipata.

Passiamo dunque in rassegna queste tre argomentazioni.



La natura del raporto societario

La natura di negozio intuitu personae del contratto di società di persone è stata ribadita anche recentemente, in quanto “questo carattere appare riflesso nella regola legale dell’amministrazione disgiuntiva (art. 2257 c.c.), per cui l’operato di un socio può importare la responsabilità degli altri soci. È l’aspetto fiduciario che spiega la regola della normale intrasferibilità delle quote, salvo i casi espressamente previsti”[3]. L’intuitus personae rappresenterebbe così un connotato strutturale di tale contratto così come, del resto, di numerosi contratti civilistici.

D’altra parte è noto che con tale espressione si suole indicare che la persona del contraente rileva sotto il profilo delle sue attitudini e qualità personali. Ecco, quindi, che il conferimento di un certo incarico, ovvero di un certa commessa, ad un soggetto piuttosto che ad un altro rileverebbe indiscutibilmente, legittimando così il primo contraente a chiedere l’annullamento del negozio in caso, ad esempio, di error in persona.

Gli esempi appena fatti prendono in esame la disciplina in materia di mandato ed appalto: tuttavia, ad un più approfondito esame, le cose sembrano mutare. D’altra parte, gli artt. 1717, 1656 e 1674 c.c., confermano quanto è stato precisato da autorevole dottrina[4], e cioè che è “tuttavia possibile che le parti deroghino a tale aspetto del tipo, dando vita a contratti non personalizzati”. Vero che essa prosegue precisando che la “importanza della personalità della prestazione si ravvisa soprattutto nella intrasmissibilità del rapporto, anche per effetto di una successione mortis causa, salvo diversa disposizione di legge”; ma tale ultima affermazione non contraddice quanto detto sopra, e cioè che niente esclude la possibilità che le parti convenzionalmente deroghino all’intuitus personae.

Conferma di ciò sarebbe rappresentato anche dall’art. 2284 c.c.: questa norma viene spesso richiamata proprio per ribadire l’infungibilità delle attitudini e delle qualità personali del socio la cui quota, dopo la morte, va liquidata.

Tuttavia, a ben vedere, la norma non dice questo. Essa prevede piuttosto l’obbligo dei soci superstiti di liquidare la quota del defunto “a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”: la norma vuole quindi soltanto dire che gli eredi non possono pretendere di prendere il posto del defunto né, tanto meno, essere obbligati ad entrare in società (rispondendo in tal modo illimitatamente e solidalmente di tutte le obbligazioni sociali), senza aver avuto né il tempo né la possibilità di esprimere la propria opinione a riguardo.

Tale interpretazione risulta corroborata da dottrina e giurisprudenza[5], che riconoscono la piena legittimità della clausola contrattuale che prevede l’obbligo per i soci superstiti di proseguire l’attività con gli eredi del socio defunto ovvero di quella che ammette il trasferimento mortis causa della quota agli eredi del defunto, purché tale effetto sia subordinato alla loro accettazione.

Dunque la infungibilità, la rilevanza delle qualità ed attitudini personali del socio (in breve, l’intuitus personae) non sono un vero e proprio connotato essenziale ed irrinunciabile del contratto di società di persone.

Non sembra del resto che questa ultima considerazione possa ritenersi corretta nemmeno argomentandola, come accennato all’inizio, ex art. 2257. Non fosse altro perché la disciplina dell’amministrazione è data tanto dall’art. 2257 quanto dall’art. 2258: nulla vieta quindi ai soci che sono poco… “fiduciosi” gli uni degli altri, di imporre che qualsiasi atto debba richiedere, ad esempio, la firma abbinata o congiunta di tutti (od alcuni) soci per essere compiuto.

Tutto ciò spiega perché autorevole dottrina non ha mancato di precisare, decenni or sono, che il c.d. intuitus personae “non è un elemento essenziale ma semmai solo un effetto naturale del contratto”[6], mentre la giurisprudenza negli stessi anni[7] già ammetteva, proprio sulla base delle argomentazioni sopra svolte, la piena legittimità di un patto avente ad oggetto la libera trasferibilità, vuoi inter vivos vuoi mortis causa, della partecipazione sociale.

Pertanto, dalla possibilità di liberamente trasferire la propria quota non può non discendere la possibile variazione della compagine sociale, con l’ulteriore conseguenza che sarà altrettanto legittima l’ipotesi in cui, uscito un socio persona fisica, la sua quota sia acquistata non solo da altra persona fisica ma anche da un ente. Ecco così il legittimarsi della “partecipazione, ad una società di persone, di un ente collettivo in quanto tale, e ciò pur con la possibile variabilità delle persone fisiche che di tale ente fanno parte”[8].

L'intuitus personae nel contratto di società è stato richiamato argomentando anche dall'art. 2252 c.c., che prescrive il consenso unanime di tutti i soci per qualsiasi modifica contrattuale.

Tuttavia, anche questa argomentazione non convince perché la portata di tale regola è rimessa ai soci: la legge anche stavolta ammette che le parti deroghino a tale disposizione prevedendo che le modifiche avvengano a maggioranza anziché all’unanimità.

Ecco perché la dottrina che più recentemente è tornata sul tema ha ribadito che nel contratto di società l'intuitus personae rappresenta un “caso particolare”[9]: tale affermazione valga, in maniera definitiva, per ammettere il libero trasferimento della partecipazione sociale, sia per atto tra vivi che a causa di morte.

Anzi, proprio la possibilità di modifica del contratto a semplice maggioranza ha indotto Alcuni a sostenere che la libera trasferibilità delle quote, deve portare a persino a dubitare che il rapporto sociale sia un contratto intuitu personae[10].

Concludendo, anche volendo continuare a definire il contratto di società quale negozio intuitu personae, ogni qual volta si ammetta la libera trasferibilità delle quote, tale caratteristica non può non considerarsi fortemente ridimensionata (se non addirittura esclusa); giammai, comunque, questa caratteristica del contratto può rappresentare argomentazione per impedire ad una società di persone di partecipare al capitale di altra società personale.



Autonomia patrimoniale

La seconda delle tre argomentazioni sopra elencate insiste invece sulla carenza della perfetta autonomia patrimoniale che, caratterizzando tanto la società in nome collettivo che l’accomandita semplice, li renderebbe enti incapaci di acquistare una partecipazione sociale.

Ora, come possa essere questa una valida argomentazione, sinceramente mi sfugge: d’altra parte, è fuor di dubbio che le società di persone, pur non essendo persone giuridiche sono comunque enti dotati di una propria (sebbene imperfetta) autonomia patrimoniale, che si traduce pur sempre in soggettività giuridica: essi rimangono pur sempre dei centri di imputazione giuridica distinti dai soci.

Se così non fosse, non si potrebbe neppure ammettere che una società di capitali possa assumere la qualità di socio di una società di persone (o vice versa): questione, quest’ultima, che appare oggi almeno in via di principio risolta affermativamente, perché la riforma delle società di capitali ha aggiunto un secondo comma all’art. 2361, ai sensi del quale “L’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio”.

Pertanto, e concludendo, affermare che la mancanza della personalità giuridica impedisca ad una società di persone di partecipare al capitale sociale di una società omologa non è corretto. D’altra parte, una società di persone ben può far parte di un’associazione non riconosciuta o di comitato: forse che in questo caso il requisito della mancanza della personalità giuridica diventerebbe d’un tratto irrilevante solo perché non si è in presenza di enti a scopo di lucro?



Partecipazioni incrociate tra società di persone

Passiamo quindi alla terza argomentazione: sarebbero illegittime le partecipazioni incrociate tra società di persone perché verrebbero gravemente lesi i diritti dei creditori mentre i soci stessi confonderebbero la gestione della partecipante con quella della partecipata.

Analizziamo prima la posizione dei creditori. Secondo gli Autori che non ammettono questo genere di partecipazioni la società partecipante, dovendo esercitare l’impresa commerciale per attuare il proprio oggetto sociale, dovrebbe a tal fine assumere obbligazioni solamente per sé e non per altri, come risulterebbe essere la società partecipata.

Questa affermazione viene argomentata richiamando l’art. 2291, comma 1, c.c.: “Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali”: ciò significherebbe che i soci dovrebbero rispondere soltanto dei propri debiti, cioè quelli assunti dalla propria società, e non di quelli altrui, quali sarebbero quelli della società partecipata.

Quindi, se si ammettesse che una società di persone diventi socio di una società in nome collettivo, i soci della prima si troverebbero a dover rispondere dei debiti assunti da qualcun altro, venendosi così a creare confusione tra debiti propri ed altrui, con conseguente grave difficoltà per i creditori della società partecipante: questi ultimi, infatti, vorrebbero aggredire il patrimonio della partecipante che sarebbe però al contempo tenuto a garantire, ai sensi degli artt. 2291 e 2304 c.c., i debiti assunti dalla società partecipata.

Non solo. Anche per quanto riguarda l’adozione delle decisioni necessarie per l’esercizio dell’impresa, i soci della partecipante dovrebbero occuparsi anche dell’amministrazione della partecipata, ex artt. 2257 e 2258, con “inevitabile” confusione e difficoltà.

Queste argomentazioni non convincono, perché la lettura data all’art. 2291 cit., sembra riduttiva, mentre la “inevitabile confusione” in cui si troverebbero i soci appare una valutazione personale e niente più.

D’altra parte, se la dottrina[11] ammette che una società di persone possa prestare fideiussione omnibus a favore di un proprio socio, non si vede per quale motivo tale possibilità debba ritenersi limitata all’ipotesi in cui il fideiuvato sia una persona fisica: ben potrebbe darsi, infatti, che la società partecipata presti tale forma di fideiussione a favore di un proprio socio che sia una società commerciale.

Il punto è che l’art. 2291 cit., non parla affatto di obbligazioni contratte dalla società per sé ma, più semplicemente, di obbligazioni sociali, tra le quali indubbiamente vi rientrano anche quelle derivanti da fideiussioni prestate dalla società e per le quali il socio sarebbe chiamato a rispondere. Nulla esclude che tale conclusione possa quindi ritenersi valida anche per le obbligazioni di cui la partecipante fosse tenuta a rispondere come socio illimitatamente responsabile di altra società.

Pertanto la responsabilità dei soci della partecipante, per le operazioni decise dalla società partecipata, non costituisce una fattispecie connotata da caratteri di illiceità o anormalità: laddove infatti una società di persone partecipasse al capitale di altra società di persone, la prima assumerebbe la responsabilità, ex art. 2291 c.c., delle obbligazioni della seconda, ed il socio della partecipante risponderebbe in ultima analisi illimitatamente anche delle obbligazioni della partecipata.

Tali obbligazioni, in effetti, altro non sarebbero se non debiti derivanti da operazioni rientranti nell’ambito dell’esercizio dell’impresa della partecipante, che manterrà la partecipazione al capitale sociale della partecipata fino a quando la considererà un mezzo utile per l’attuazione del proprio oggetto sociale mentre il concorso che, di fatto, si determinerebbe tra i creditori della partecipante e della partecipata non è illegittimo, perché non urta contro alcuna norma o principio inderogabile dell’ordinamento: al contrario, esso rappresenta una normale conseguenza dell’agire di un soggetto (la società partecipante) con i terzi.

Vero che aumenterebbero il numero e l’entità dei creditori, oltre al rischio a carico tanto della società partecipante che, in ultima analisi, dei suoi soci ma l’esercizio dell’impresa è, o no, attività di per sé rischiosa?



Conclusione

A tutto quanto detto è possibile aggiungere un’ultima considerazione.

Se anche si volesse proibire ad una società personale di diventare socio illimitatamente responsabile di altra società personale onde evitare le difficoltà suddette in materia di amministrazione e gestione, ciò vorrebbe allora dire che nulla dovrebbe vietare ad una tale società di diventare socio limitatamente responsabile di altra società personale, id est socio accomandante in un’accomandita semplice.

Orbene, in questo caso, qualora questo socio accomandante-società di persone dovesse violare i propri obblighi di legge, forse non dovrebbero successivamente trovare applicazione gli artt. 2314; 2320, comma 1, secondo periodo e 2323, comma 2, con conseguente responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali?

Come coniugare allora, in questi casi, l’esigenza di tutela dei creditori sociali e dei soci della partecipante con il chiaro dettato delle norme che prevedono che il socio accomandante, ingeritosi nella gestione, deve rispondere delle obbligazioni come se fosse accomandatario?

Anche sulla base di quest’ultima considerazione si deve pertanto concludere che non vi sono limiti all’ammissibilità delle partecipazioni tra società personali.

Nel nostro sistema, quindi, non si ravvisano disposizioni che rendano illegittimo, per una società di persone, acquisire una partecipazione, tanto in una società di capitali, quanto in un’altra società personale.





[1] Cfr., in generale: AULETTA, La morte del socio nelle società di persone, in Annali dell’Università di Catania, 1950; PUGLIATTI, Il rapporto giuridico personale, in Diritto civile: metodo, teoria pratica, Milano, 1951; GHIDINI, Società personali, Padova, 1973; FERRARA-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2006, 236 ss.

Cfr., in particolare: OPPO, Sulla partecipazione di società a società personali, in Riv. Dir. Civ. 1976, I, 11 ss.; FORTUNATO, Partecipazione di società di persone ad altra società di persone e nomina dell’amministratore, in Riv. Not. 1990, 77 ss.; DI SABATO, Le società, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ. 1993, p. 1230 ss.; LAURINI, Partecipazione di società di persone in società personali, in Società, 1993, 818 ss.; Commissione Studi d’Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato, Studio CNN n. 5676/I: la partecipazione di società di persone in società personali, 2005.

[2] DI SABATO, op. cit.; ID., Manuale delle società, Torino, 1992; GHIDINI, op. cit.

[3] PALUMBO, La società in generale e le società di persone, Milano, 2004, 55.

[4] GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 1994, 792.

[5] Cfr. AULETTA, op. cit.; MENGHI, La morte del socio nelle società di persone, Milano, 1984; Cass. 16 dicembre 1988, n. 6849, in Giur. Comm. 1989, II, 525 ss.; IEVA, I fenomeni parasuccessori, in RESCIGNO (cura di) Successioni e Donazioni, Padova, 2009, 59 ss.

[6] SPADA, La tipicità delle società, Padova, 1975, 239 ss.

[7] Cfr. Cass. n. 340/1971, in Giust. Civ. 1971, 1706 ss.

[8] Decreto Trib. Napoli, 8 gennaio 1993, con nota di LAURINI, cit.

[9] DIENER, Il contratto in generale, Milano, 2002, 84.

[10] Cfr. BONOCORE, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1997, 184 ss.

[11] DI SABATO, op. cit.; FORTUNATO, op. cit.

http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2274%3Asulla-possibilita-per-una-societa-di-persone-di-partecipare-al-capitale-di-altra-societa-personale-g-m-celardi&catid=37%3Acivile&Itemid=101&lang=it

Marchi e brevetti - Competenza per materia - GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI

La competenza in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale è delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale dei Tribunali e delle Corti d'Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia istituite con il D.L.vo 27 giugno 2003 n. 168.

[GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI, Avv. Italo Bruno,

(sentenza del 6 ottobre 2010]

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.3690/10 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:

Accertamento negativo di debito,

T R A

(Tizio), nato a (.) il (.) ed ivi res.te alla Via (.) n.(.) - c.f. (.) - elett.te dom.to in (.) alla Via (.) n.(.), presso lo studio dell'avv. (.) che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione; -attore-

E

SCF - CONSORZIO FONOGRAFICI, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Milano …. - elett.te dom.to in (.) alla Via (.) n.(.) presso lo studio dell'avv. (.) che lo rapp.ta e difende in uno all'Avv. (.) del Foro di (.), giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta; -convenuto-

CONCLUSIONI

Per l'attore: accertare e dichiarare che nulla deve corrispondere al Consorzio Fonografici; condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del procedimento, con attribuzione al procuratore anticipatario.

Per il convenuto: dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Tribunale di Milano o, in subordine, del Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale; vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(Tizio), con atto di citazione ritualmente notificato il 23/2/10, conveniva la Società SCF - CONSORZIO FONOGRAFICI, in persona del legale rapp.te pro-tempore, dinanzi a questo Giudice per l'accertamento negativo di debito nei confronti del Consorzio Fonografici.

Nell'atto di citazione deduceva:

- che, in data 20/1/10 riceveva dalla SCF - Consorzio Fonografici - la richiesta di pagamento dell'importo di Euro 122,35 per l'anno 2009 a titolo di compenso per diritti discografici derivati dalla diffusione al pubblico di musica registrata;

- che, all'interno del suo locale commerciale denominato ("ipsilon") non possiede alcun impianto di diffusione musicale e, pertanto, non avrebbe mai potuto diffondere al pubblico musica registrata;

Instauratosi il procedimento, si costituiva il Consorzio Fonografici che, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Tribunale di Milano o, in subordine, del Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sulle richieste ed eccezioni delle parti questo Giudice si riservava e, all'udienza del 6/10/10, invitava le stesse a concludere ed a discutere la causa per la sua assegnazione a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di incompetenza per materia del Giudice adito è fondata e va accolta.

L'azione di accertamento negativo proposta dall'attore, volta ad ottenere una sentenza dichiarativa in ordine all'inesistenza del diritto vantato dal convenuto Consorzio Fonografici, impone a questo Giudice la disamina della normativa inerente la "protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" di cui alla Legge 22 aprile 1941 n.633.

L'art. 73 di detta legge dispone che:

- il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, indipendentemente dal diritto esclusivo riconosciutogli dall'articolo precedente, ha diritto di esigere un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o apparecchio a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione o nelle pubbliche feste danzanti e nei pubblici esercizi. Il compenso è liquidato secondo le norme del regolamento.

L'art. 73 bis precisa che:

- 1. gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro;

2. salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.

La legge sul diritto d'autore e la Direttiva dell'Unione Europea 2001/29 riconoscono ai produttori discografici e agli artisti interpreti ed esecutori un compenso in caso di pubblica diffusione delle registrazioni musicali (diverso e indipendente dal compenso dovuto Siae) e conferiscono alle imprese discografiche il diritto esclusivo di autorizzare le duplicazioni di tali registrazioni.

La legge intende così tutelare gli investimenti del produttore discografico, che impegna risorse per realizzare il prodotto musicale, e il lavoro dell'artista che presta la propria interpretazione per l'incisione discografica.

Per diffondere musica registrata in un luogo pubblico, qualunque sia il mezzo utilizzato (radio, tv, cd, computer, lettore mp3, radio in store, ecc.) è quindi necessario riconoscere un compenso ad artisti, nonché ai produttori discografici, titolari delle registrazioni musicali.

Il D.L.vo 27 giugno 2003 n. 168 ha istituito presso i Tribunali e le Corti d'Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale ed ha attribuito ad esse la competenza in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

Pertanto, si deve dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice adito per essere competente il Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Per quanto concerne la competenza territoriale del Tribunale, questo Giudice ritiene che sia competente il Tribunale di Napoli in quanto per l'accertamento negativo dell'esistenza di un'obbligazione, così come richiesto dall'attore, bisogna aver riguardo al luogo in cui sarebbe sorta o dovrebbe eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, ovvero Quarto (NA) sede dell'Impresa Artigiana di cui è titolare l'attore, a norma dell'art. 20 del c.p.c. (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione).

La peculiarità della questione trattata induce il Giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.

In relazione al contenuto della pronuncia adottata, che si atteggia come decisione di mero rito dichiarativa, non è riconoscibile la provvisoria esecuzione della stessa, nonostante il novellato disposto di cui all'art. 282 c.p.c. che, deve intendersi estensibile alle sentenze di condanna ed a quelle costitutive e non a quelle di mero accertamento e, comunque, non a quelle dichiarative e di mero rito (potendosi, tutt'al più, ritenersi applicabile alle sentenze dichiarative con le quali, comunque, il giudizio abbia deciso nel merito).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (Tizio) nei confronti della SCF - CONSORZIO FONOGRAFICI, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) dichiara la propria incompetenza per materia, essendo competente a conoscere la causa il Giudice del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale;

2) fissa il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione del deposito della presente sentenza, per la riassunzione della causa davanti al Giudice competente;

3) compensa tra le parti le spese del procedimento;

4) sentenza non esecutiva.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 6 ottobre 2010.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

http://www.iussit.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1525&Itemid=89

Avvocati: nei procedimenti disciplinari davanti a consigli territoriali dell'ordine non valgono le regole del "giusto processo"

Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 17 settembre 2010, n. 19702
IN FATTO
Il Consiglio nazionale forense, con decisione adottata il 26 febbraio 2009, ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione di un anno dall'esercizio della professione irrogata all'avvocato Luciano F. dal C.O.A. di Venezia, ritenendolo responsabile della violazione del r.d.l. n. 1578 del 1933, art. 38 e degli artt. 7 e 9 (20 e 37) del codice deontologico forense - per aver comunicato a terzi, quale difensore di fiducia di Ettore F. dinanzi al tribunale penale di Trento, i precedenti penali riguardanti il proprio cliente, così ponendo in essere atti contrari all'interesse del proprio assistito - e della violazione dell'obbligo di segretezza in ordine ai procedimenti penali medesimi, dei quali era venuto a conoscenza in ragione del mandato ricevuto.

Per la cassazione di tale decisione ricorre dinanzi a queste sezioni unite Luciano F. sulla base di 9 motivi di censura (erroneamente enumerati come 8 in ricorso).

Resiste con controricorso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia.

Le parti hanno entrambe depositato memorie illustrative.



IN DIRITTO



Va in limine rilevata e dichiarata la inammissibilità della produzione documentale depositata dalla difesa del F., non attinente a profili di nullità della sentenza impugnata, ovvero di ammissibilità del ricorso e/o del controricorso.

Il ricorso è infondato.

Vanno in ordine logico esaminati preliminarmente i motivi VIII (erroneamente indicato come settimo) e IX (erroneamente presentato come ottavo), afferenti, rispettivamente, ad una pretesa incompetenza del Consiglio dell'ordine di Venezia ad emettere la decisione poi confermata dal Consiglio nazionale, e ad una supposta contrarietà a Costituzione del procedimento disciplinare forense (nella specie, per violazione dell'art. 111).

Entrambe le doglianze risultano palesemente infondate.

Quanto alla pretesa incompetenza del C.d.O. lagunare - conseguenza, a detta del ricorrente, dell'applicazione del c.d. "principio di prevenzione" di cui al r.d.l. n. 1578 del 1933, art. 38, in forza del quale la competenza a decidere sull'esposto di Ettore F. (atto dal quale trasse linfa l'odierno procedimento disciplinare) sarebbe stata del C.d.O. di Roma, custode dell'albo cui il F. risultava iscritto, onde quel consesso, avendo già aperto il procedimento disciplinare, non avrebbe potuto rimettere gli atti al consiglio veneziano, competente per territorio -, osserva il collegio (pur nel prescindere dai patenti profili di inammissibilità della doglianza, attesane la evidente intempestività) che emerge ex actis (cui questa Corte ha diretto accesso, essendo denunziato un vizio in procedendo) l'esistenza non già di un procedimento disciplinare pendente dinanzi al consiglio romano, ma la mera trasmissione, da parte di quest'ultimo, dell'esposto F. all'organo disciplinare veneziano che, con Delib. 24 luglio 2006, ha aperto (per la prima volta, e del tutto legittimamente) il procedimento medesimo.

Quanto alla pretesa incostituzionalità del procedimento disciplinare forense per pretesa violazione dell'art. 111 Cost., è sufficiente osservare che i procedimenti (e i conseguenti giudizi) instaurati presso i consigli territoriali degli ordini hanno natura amministrativa (onde la evidente non conferenza del richiamo alla norma della Carta fondamentale, essendo il principio di terzietà irredimibilmente dettato con riferimento all'attività di giurisdizione e non di amministrazione), mentre l'organo fornito di potestà giurisdizionale, e cioè il Consiglio nazionale forense, non ha competenza alcuna a dare impulso al procedimento disciplinare (onde la palese infondatezza, per altro verso, dell'ulteriore richiamo al principio di terzietà operato dal ricorrente).

I rimanenti motivi, che rappresentano a questa Corte, sotto vari profili, doglianze di merito (travisamento dei fatti, errata valutazione dei medesimi, contraddittorietà della decisione sotto plurimi aspetti valutativi) sono nel loro complesso inammissibili e comunque infondati.

Sicuramente inammissibili risultano le censure di travisamento dei fatti di causa, eventualmente oggetto di altra, diversa impugnazione.

Complessivamente infondate appaiono, ancora, le doglianze di erroneità e contraddittorietà della decisione, tutte inevitabilmente destinate ad infrangersi sul corretto, articolato, condivisibile impianto motivazionale adottato dal giudice del merito.

E ciò è a dirsi:

- con riferimento alla pretesa "contraddizione temporale" della decisione impugnata (primo motivo di ricorso), poiché la qualità di difensore dell'odierno incolpato non era ancora cessata all'atto del suo accesso allo schedario informatico da cui ebbe ad attingere le notizie relative ai precedenti penali del suo cliente (non senza considerare che, pur se ipoteticamente sollevato da ogni incarico, le notizie apprese in veste di difensore non avrebbero mai potuto costituire oggetto di legittima divulgazione senza che ciò costituisse un vulnus ad elementari norme deontologiche);

- con riferimento alla richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti "nella loro oggettività" (secondo, terzo e quarto motivo), richiesta che, giusta cristallizzati principi di diritto ripetutamente predicati da questo giudice, non può in alcun modo e sotto alcun profilo trovare ingresso in sede di legittimità, essendo ius receptum presso questa Corte regolatrice il principio secondo cui l'art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo - sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica - delle valutazioni compiute dal giudice di cui si impugna la pronuncia (nella specie, il C.N.F.), al quale soltanto, va ripetuto, spetta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione. Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito processo di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di merito non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità;

- con riferimento alla richiesta di rivalutazione della gravità del fatto sotto il profilo dell'entità e rilevanza delle notizie illegittimamente propalate dal ricorrente (motivo quinto), valendo per essa le medesime considerazioni svolte poc'anzi, non ravvisandosi alcuna contraddittorietà ed alcun vizio logico giuridico nell'iter motivazionale seguito dal consiglio dell'ordine per giungere alla decisione oggi impugnata;

- con riferimento, ancora, alla pretesa, mancata valutazione dello scopo perseguito con la divulgazione delle notizie riguardanti il F. (motivo sesto), attesane la assoluta ultroneità ed irrilevanza ai fini della censurabilità e sanzionabilità del comportamento illecito del tutto correttamente ascritto al F.;

- con riferimento, infine, alla pretesa violazione degli artt. 129 e 533 c.p.p. (motivo settimo, erroneamente indicato come sesto), motivo di cui risulta patente la inammissibilità, attesa, da un canto, la assoluta disomogeneità sistemica tra i due ordinamenti, civile e penale, dall'altro, la totale impredicabilità di qualsivoglia margine di "dubbio" in ordine al comportamento ascritto all'incolpato odierno ricorrente.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese (che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate) segue come da dispositivo.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.


Read more: http://www.eius.it/giurisprudenza/2010/035.asp#ixzz11ekNkMyY

Inps: non mutando le condizioni originarie si deve procedere alla conferma triennale dell'assegno ordinario di invalidità

(Cassazione, sentenza 22.9.2010 n. 20008)

Con ricorso depositato l’11 agosto 1998 M.C. Conveniva dinanzi alla Pretura di Benevento l’INPS, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all’assegno di invalidità, dopo avere espletato senza esito la procedura amministrativa volta ad ottenere il medesimo beneficio. Costituitosi in giudizio l’INPS chiedeva il rigetto della domanda non sussistendo i presupposti del diritto invocato. Con sentenza del 21/6/02 il Giudice adito, all’esito dell’espletata consulenza medico legale, rigettava la domanda. Con atto del 15/7/2002 il M. proponeva appello avverso detta sentenza eccependone la nullità perchè redatta in forma standardizzata senza alcun riferimento specifico alla fattispecie dedotta in giudizio, e lamentando l’erronea valutazione delle proprie infermità operata dal CTU e contenute nella relazione posta a fondamento della decisione impugnata, nonché la lacunosità della stessa perizia priva dell’espletamento di essenziali accertamenti specialistici. Lamentava, inoltre, che non era stato operato il dovuto raffronto fra le patologie presenti all’epoca dell’iniziale riconoscimento dell’assegno e quelle presenti al momento attuale, per cui ribadiva la richiesta di accoglimento della domanda già formulata in primo grado. L’INPS, costituitosi, chiedeva il rigetto dell’appello. Disposta ed espletata nuova consulenza medico legale, la Corte di Appello di Napoli, sulla base della stessa, con sentenza del 26 maggio-30 giugno 2006, rigettava il gravame....
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/inps-non-mutando-le-condizioni-originarie-si-deve-procedere-alla-conferma-triennale/4958

Avviso breve sui debiti Inps

Una seconda (articolo 38, comma 12), mantiene in vita fino alla fine del 2012 il diritto dell'Inps di chiedere l'iscrizione a ruolo dei suoi crediti non prescritti, divenuti esigibili fin dal lontano 2004 e di renderli in tal modo esecutivi. All'Inps è ora concessa questa facoltà anche quando non sarebbe più possibile esercitarla per il decorso del periodo di decadenza.
Infine, per completare la rassegna di norme che modificano la gestione dei crediti contributivi, ricordiamo che con la circolare 106/2010 l'Inps ha dato attuazione, con effetto dal 3 agosto 2010 alle regole sulla rateazione dei debiti contributivi introdotti con la determinazione 250/2009. Oltre alla distinzione tra dilazione in fase amministrativa, di competenza dell'Inps, e in fase esecutiva, di competenza di Equitalia, è utile sottolineare che sono state rese più accessibili le condizioni per chiedere la rateazione.
In particolare non è più necessario che l'operatore abbia versato interamente i contributi a carico dei dipendenti e trattenuti in busta paga. Indubbiamente questo facilita gli operatori, ma genera un possibile inconveniente sul piano penale.
L'omesso versamento dei contributi trattenuti in busta paga è un reato punibile con reclusione e multa, se il datore di lavoro non provvede in breve tempo a sanare il debito (entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento del reato). Se a conoscenza dell'omissione contributiva, l'Inps è obbligato a farne denuncia alla procura della Repubblica.
Dal 1° gennaio l'avviso bonario di pagamento dei debiti contributivi esce di scena. Chi dovesse riceverne uno da qui a fine anno può considerarsi uno degli ultimi fortunati, perché da quella data gli avvisi di pagamento che l'Inps notificherà avranno titolo esecutivo. Sarà un po' come ricevere l'avviso di pagamento di una cambiale in scadenza.
Ecco alcuni punti sui quali occorre richiamare l'attenzione degli operatori.
Trattandosi di titolo esecutivo, il contenuto dell'avviso di pagamento è obbligatorio a pena di nullità: se una qualsiasi delle indicazioni richieste manca, l'avviso è nullo. È opportuno quindi che tutte le informazioni contenute nell'avviso di pagamento siano sottoposte a esame molto attento, perché la prima difesa del contribuente è la contestazione della validità del titolo esecutivo.
Cambiano anche i modi con cui il titolo va notificato. La modalità che si annuncia in futuro la più diffusa sarà quella della posta elettronica certificata. L'Inps potrà stipulare convenzioni per la consegna attraverso messi comunali o agenti di polizia municipale. L'attenzione alle modalità della notifica è estremamente rilevante, perché l'avviso di pagamento diventa titolo esecutivo soltanto quando la notifica è stata validamente perfezionata. La data della notifica è il confine tra la fase amministrativa del credito e la fase esecutiva. È da ricordare che la domanda di rateazione va sottoposta a Equitalia se il credito è in fase esecutiva, all'Inps se il credito è in fase amministrativa.
La novità si inserisce in un complesso di regole che hanno un obiettivo comune: rendere più spedita la riscossione delle entrate pubbliche, comprese le entrate fiscali (nella sfera fiscale l'avviso di pagamento con valore esecutivo entra in vigore dal luglio del 2011).
Sempre in tema di contributi, ci sono anche altre due norme che si affiancano alla creazione dell'avviso esecutivo e che richiedono attento esame da parte delle aziende. Queste due norme – entrambe efficaci dal 31 maggio 2010 – sono illustrate in dettaglio negli altri due articoli in questa pagina. Una prima disposizione (articolo 30 comma 10) non permette più all'Inps di accogliere la richiesta degli operatori di sospendere la riscossione della cartella esattoriale.

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-10-04/avviso-breve-debiti-inps-080533.shtml?uuid=AY36iXWC

L'iscrizione a ruolo perde la decadenza

Si riapre l'iscrizione a ruolo dei contributi. È la conclusione che si trae da una specifica norma della manovra correttiva – l'articolo 38 comma 12 della legge 122/2010, in vigore dal 31 maggio 2010 – che dà all'Inps il diritto di iscrivere a ruolo la gran parte dei crediti contributivi in essere, purché non prescritti, già scaduti ma non ancora incassati: la novità è che questa iscrizione a ruolo può avvenire anche senza tener conto dei termini di decadenza previsti dalla legge.
L'ente previdenziale nel triennio 2010/2012 può perciò ignorare i termini di decadenza (entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo alla data nel quale il credito è divenuto esigibile) e iscrivere a ruolo – andando indietro fino al 2004 – tutti i suoi crediti già scaduti e non prescritti. Se, ad esempio, un datore di lavoro a gennaio 2004 non ha versato i contributi di competenza del mese di dicembre 2003 e questo debito non è ancora prescritto e per qualche ragione (ritardo, errori, coincidenze fortuite) non è stato passato a ruolo entro il 31 dicembre 2005, lo stesso importo – più gli importi accessori, sanzioni e interessi – può ancora essere iscritto a ruolo fino al 31 dicembre 2012.
Ciò vale per tutti i tipi di crediti contributivi, che possono nascere – oltre che per omesso versamento o notifica di verbale di accertamento – per chiusura di un giudizio con esito sfavorevole al contribuente, o ancora per il riconoscimento del debito attraverso una domanda di rateazione o la presentazione del modello DM10.
In pratica l'Inps dovrà procedere a una ricognizione di tutti i crediti contributivi ancora in essere per valutare se poterli iscrivere a ruolo. Ci sono però alcune limitazioni: deve trattarsi di crediti per i quali non sia intervenuta la prescrizione, perché i crediti prescritti sono crediti estinti; i crediti devono risultare esigibili dal 2004 in poi. Il primo esempio proposto si riferisce a un credito esigibile a gennaio 2004, e non rileva il fatto che sia maturato nell'anno 2003, in quanto la norma ricomprende nei crediti che possono ancora passare a ruolo anche quelli di competenza di anni precedenti il 2004.

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-10-04/liscrizione-ruolo-perde-decadenza-080540.shtml?uuid=AYUAjXWC

Cassazione: precedenza nella riassunzione ai lavoratori licenziati per riduzione del personale

La Sez. lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2005 del 22 settembre 2010, ha affermato che "con riguardo alla disciplina posta dalla L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 15, ove il datore di lavoro abbia proceduto al licenziamento di dipendenti per riduzione di personale, il lavoratore licenziato ha la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno dal licenziamento, sempre che la richiesta di nuova assunzione, numerica o nominativa, presentata dal datore di lavoro, riguardi lavoratori della medesima qualifica di quello licenziato (Cass. n. 937/1990)." La vicenda è relativa a benefici contributivi, per il cui godimento della L. n. 223 del 1991 prevede un’unica condizione ostativa, costituita dal fatto che l’assunzione per la quale l'impresa invoca gli sgravi contributivi non deve essere avvenuta in applicazione del diritto di precedenza previsto dalla L. 29 aprile 1949 n. 264. Tale condizione negativa è assente nel caso di specie, non essendo prospettabile una riassunzione obbligatoria del lavoratore assunto per soddisfare un'esigenza lavorativa diversa rispetto a quella per la quale era stato assunto in precedenza. A tal proposito, la Corte d’Appello aveva accertato e compiutamente motivato che il lavoratore aveva svolto mansioni diverse e specializzate rispetto a quelle espletate in precedenza e che dall'esclusione dell'obbligo di riassunzione derivava la possibilità di usufruire delle agevolazioni contributive. La Suprema Corte non ravvisa nell'iter motivazionale del Giudice di appello le violazioni denunciate dall'INPS e rigetta il ricorso.

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9080.asp

Cassazione: niente più dispetti tra vicini di casa

Scherzi e dispetti tra condomini. Non sono più tollerati e d'ora in avanti si rischia di finire sotto processo. Il giro di vite arriva dalla Corte di Cassazine che ha annullato una sentenza di assoluzione resa nei confronti di un inquillino dispettoso. Anche se nei palazzi non sempre regna un clima di tranquillità e non tutto si svolge di certo all'insegna dei rapporti di buon vicinato, secondo gli Ermellini vanno comunque evitati gli scherzi tra dirmpettai. Basta insomma con i dispetti tra condomini altrimenti si rischia una condanna penale. Il caso esaminato dalla Corte riguarda un 32enne che per reagire ad un torto subito dai vicini aveva sparso della terra sulle loro auto. Il caso finiva in Tribunale per il reato di imbrattamento e deturpamento, ma l'uomo veniva assolto "perche' il fatto non costituisce reato" dal Giudice di Pace. Secondo il giudice di merito "la terra buttata sulle vetture avrebbe potuto facilmente essere rimossa e dunque non aveva scalfito i veicoli" quindi non ci srebbe stato reato. Il Giudice di pace aveva assolto l'imputato anche dall'accusa di ingiuria per aver dato dei 'vigliacchi' ai vicini. Il termine per il GDP sarebbe stato di "uso comune". Il caso è stato ora riesaminato dalla Corte di Cassazione che ha ribaltato il verdetto disponendo un nuovo esame del caso. E' "illegittima" secondo la Corte l'assoluzione dall'accusa di imbrattamento e deturpamento sanzionata dall'art. 639 c.p. "solo in base al dato inerente alla facile rimozione delle stesso elemento usato per imbrattare, vale a dire la terra sguinzagliata sui veicoli altrui". Per la Cassazione vanno scoraggiati i dispetti tra vicini. Ciò che "resta sufficiente ad integrare la fattispecie criminosa - scrive la Corte - e' proprio la condotta di materiale mutamento delle condizioni in cui il bene altrui si trovava, in modo da alterarne l'aspetto". In relazione all'ingiuria poi la suprema Corte fa notare che "una prassi o un uso comune del linguaggio non vale ad escludere l'offesa alla dignita' e all'onore del soggetto passivo, trattandosi di termine ('vigliacchi') evidentemente dispregiativo".

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9083.asp

Avvocati : allarma pronuncia Cassazione su opposizione a decreto ingiuntivo

Con una recentissima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (9 settembre 2010 n.19246) si e' affermato il principio che, in caso di decreto ingiuntivo, "non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla meta' in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico e' conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a meta'". Inoltre, la tardiva costituzione dell’opponente (oltre il termine di cinque giorni) viene equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilita' dell’opposizione.
Per tali ragioni si e' registrata una reazione di sconcerto e preoccupazione dell'Avvocatura e il Consiglio Nazionale Forense ha chiesto "una leggina urgente che impedisca le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l’opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni". Per il CNF, allora, occorrerebbe chiarire urgentemente e in via normativa la portata dell’articolo 645 cpc, secondo comma, specificando che l’abbreviazione dei termini di costituzione dell’opponente non sia automatica ma discenda dalla sua scelta di avvalersi della facoltà di ridurre all’opposto il termine a comparire.
"Io non so se - e soprattutto in quanto tempo - potra' mai esservi intervento normativo al riguardo - commenta per l'Osservatorio l'avv. Siniscalchi, civilista del foro di Milano - Quel che mi sentirei di suggerire in questo momento a chiunque venisse penalizzato (dovrebbero essere moltissimi, considerato che le opposizioni a decreto ingiuntivo sono largamente diffuse) da tale autorevole orientamento a sorpresa (modificativo del diverso precedente orientamento della stessa Corte di Cassazione) e' quanto segue: Con riferimento ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti - qualora dovessero maturare decadenze, a seguito di tale innovativo intervento delle Sez. Un. rispetto al precedente indirizzo giurisprudenziale - potrebbero, a mio giudizio, esservi i presupposti per invocare il recente orientamento della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 14627/2010, ha affermato il principio importante della possibilità di rimessione in termini in presenza di un mutamento della giurisprudenza di legittimità sulle regole processuali".
Con l'ultima sentenza citata, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per Cassazione facendo affidamento su un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini (cioe' alla prosecuzione del procedimento nonostante la decadenza) anche in assenza dell’istanza di parte, se, esclusivamente a causa del mutamento di orientamento interpretativo, si sia determinato un vizio d’inammissibilità od improcedibilità dell’impugnazione dovuta alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base del nuovo orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

http://www.osservatoriosullalegalita.org/10/note/10ott1/0611cassaz.htm

La giornata per i diritti dell'inquilino e tutte le novità del condominio

La prima giornata internazionale dell'inquilino, organizzata dall'associazione di categoria di Cgil, Cisl e Uil, per volere delle Nazioni unite si svolge ogni primo lunedì di ottobre. Nell'anno in cui ci sono le novità per il condominio, con le nuove regole per millesimi e assemblee. È l'occasione per fare proposte, per migliorare la situazione del settore abitativo e tutti i problemi con cui coinvivono gli italiani che vivono in appartamenti.

Per i sindacati italiani - non appagati dalla recente introduzione della cedolare secca del 20% sui canoni di affitto - è importante rilanciare il fondo di sostegno all'affitto e introdurre una deduzione dell'affitto pagato dal reddito in analogia a quanto previsto per il pagamento del mutuo prima casa. Così come ritengono necessario estendere il canale concordato a tutto il territorio nazionale. «Il mercato delle locazioni - sostiene l'uffico studi Uniat Uil - vede aumentare gli sfratti emessi per morosità sia in termini assoluti che in percentuale sul totale: nel 1983 rappresentavano il 13% degli sfratti emessi, nel 2008 il 79%.

Gli inquilini pagano di più: questo è quanto è stato diffuso dalla pubblicazione di Eurostat «la situazione sociale degli inquilini dell'Ue 2009». In Europa quelli che vivono in città e sono in affitto privato spendono quasi il 34% del loro reddito per l'alloggio. Gli inquilini nel Regno Unito e Spagna spendono il 44% e il 42%. In Ue i proprietari di un alloggio senza mutuo spendono il 16% e con un mutuo il 21%. Peggiori sono le situazioni degli inquilini al di sotto della soglia di povertà, con reddito inferiore al 60% del reddito mediano nazionale. In Slovacchia, Polonia, Lettonia, Irlanda e Belgio, questi inquilini spendono una media di oltre il 60% del loro reddito disponibile per le abitazioni.

La situazione in Italia. Oggi esiste un'ampia domanda di alloggi in affitto a canoni sociali o calmierati rappresentata sia da famiglie che hanno i requisiti per un alloggio pubblico, ma alle quali l'esiguità del comparto non riesce a dare risposta, né il fondo sociale può sostenere, sia da famiglie che non hanno tali requisiti, ma per le quali non c'è compatibilità con gli attuali canoni del mercato:
-175mila negli ultimi 5 anni sono gli sfratti emessi per morosità;
-750mila famiglie hanno il contratto scaduto e non possono sopportare aumenti;
-600mila sono le domande inevase a comuni ed ex Iacp;
-60mila famiglie nel 2006 hanno richiesto il contributo all'affitto.

Inoltre: 6,5 milioni di persone con età compresa tra 18 e 39 anni, non possono uscire dal nucleo familiare di origine per la difficoltà di trovare un'abitazione;
-4 milioni di stranieri (1 milione e 300mila nuclei) vivono in affitto, l'80% in coabitazione: l'85% ha un contratto non registrato, il 70% percepisce un reddito inferiore a 15mila euro annui, l'80% un solo reddito; il 22% degli sfratti eseguiti per morosità riguarda famiglie immigrate;
-600mila studenti universitari sono fuori sede e affrontano, in altre città, la spesa dell'affitto di un posto letto o di una stanza singola quasi sempre al di fuori dei canoni previsti dalla legge;
-2,8 milioni di famiglie sono costituite da una sola persona con più di 65 anni: 2 milioni sono proprietari, 500mila vivono in affitto, la metà in abitazioni di 4 o più stanze.

I membri dello Iut (Unione internazionale degli inquilini) sollecitano i governi a favorire la costruzione e l'accesso ad alloggi in affitto a prezzi accessibili nei seguenti modi:
• ridurre le sovvenzioni, come sgravi fiscali, per i proprietari di casa;
• programmare un minimo del 33% di alloggi in locazione, sul numero totale a livello nazionale, di cui il 50% dovrebbe essere di edilizia residenziale pubblica;
• stimolare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili in locazione, con l'assegnazione di finanziamenti statali e / terreno di proprietà comunale;
• intervenire contro la segregazione e per la coesione sociale, stimolando la diversità di tipologie abitative locali e il possesso delle abitazioni, anche attraverso lo sviluppo di ampie zone di bassa qualità alloggi in locazione con la rigenerazione urbana e la riqualificazione;
• favorire la qualità abitativa, almeno tanto quanto la quantità;
• stimolare lo sviluppo di alloggi per gli anziani e di alloggi per la cura e sostegno;
• nella Ue; la politica abitativa dovrebbe rimanere una competenza degli Stati, agli Stati nazionali deve essere consentito di mantenere le caratteristiche abitative nazionali ampliando l'accesso ad un alloggio sociale per un numero maggiore di cittadini.

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-10-04/anche-inquilino-festa-dedicata-210827.shtml?uuid=AYkNukWC

Cassazione: il dipendente va in ferie nel periodo natalizio senza il consenso dell’azienda? Rischia il licenziamento

Con ordinanza n. 20461 del 30/09/2010 la Corte di Cassazione ha affermato che costituisce giusta causa di recesso l’allontanamento arbitrario dal posto di lavoro in presenza di espresso rigetto della richiesta di ferie. Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, il lavoratore propone ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di annullamento del licenziamento intimato al lavoratore per essersi allontanato dal posto di lavoro durante il periodo natalizio. La Corte territoriale rilevava che la richiesta di ferie era stata espressamente rigettata per cui l’allontanamento non autorizzato, conformemente alla previsione disposta dall’art. 151 del C.C.N.L., costituiva giusta causa di recesso. Sebbene la Corte di Cassazione condivida la tesi per cui "non è sufficiente che una inadempienza sia contemplata dal CCNL come meritevole di recesso", sottolinea come nel caso concreto non siano state dimostrate circostanze rilevanti tali da rendere più lieve l’infrazione e quindi eccessiva la sanzione del licenziamento e rigetta, di conseguenza, il ricorso proposto dal lavoratore.

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9081.asp