Tre riti base. Con alcune (poche) specificità da salvare. Al ministero della Giustizia, mentre incombe la presentazione in Consiglio dei ministri delle norme sulla separazione delle carriere tra giudici e Pm e sulla conseguente distinzione dei Csm, si stringono i tempi anche sulla giustizia civile e sull'esercizio delle delega per la semplificazione dei riti. Il lavoro di ricognizione è infatti ormai a buon punto e uno schema di decreto legislativo è in via di definizione per essere poi approvato tra la fine dell'anno e l'inizio del 2011 (contingenze politiche permettendo). In anticipo, comunque, sui tempi di esercizio della delega che scadrà nella prossima estate.
L'obiettivo è arrivare a una drastica semplificazione delle regole processuali che, nel tempo, si sono andate stratificando fino a far conteggiare una trentina di fattispecie con regole procedimentali specifiche. Un sostanzioso antipasto delle intenzioni del legislatore lo si è peraltro avuto con la cancellazione del processo societario sin dall'anno scorso, processo che solo pochi anni fa sembrava dovesse poi costituire il modello per una più ampia riscrittura dell'intero Codice di procedura civile. Identica cancellazione ha poi subìto l'applicazione del processo del lavoro alle controversie in materia di risarcimento del danno da incidente stradale.
Adesso sotto la scure del "tagliaprocedure" finiranno regole come quelle sui giudizi in materia di immigrazione o di controversie sugli onorari agli avvocati o che riguardano il Codice militare. Ma, ancora, a essere sfrondate dovrebbero essere le norme sulla protezione dei dati personali o alcune regole sui pignoramenti. Al termine dell'operazione di razionalizzazione dovranno restare solo tre modelli base previsti dal Codice: il rito ordinario di cognizione, il procedimento sommario delineato dalla riforma in vigore dall'estate scorsa e quello del lavoro. Va però sottolineato come la stessa disposizione di delega salvasse alcune regole speciali come quelle stabilite in materia di famiglia, fallimenti e proprietà industriale.
Dei tre modelli processuali, però, va anche sottolineato come quello più innovativo, il procedimento sommario di cognizione, indirizzato ad arrivare a una conclusione della causa in tempi stretti e con un'istruttoria limitata stenti a decollare, visto che risulta utilizzato solo in misura assai marginale.
La semplificazione non dovrebbe poi avere ricadute a livello di coordinamento sul fronte della conciliazione, l'altro versante che agita il confronto tra avvocatura e ministero. Anche la delega sulla conciliazione, operativa dal prossimo marzo era, infatti, inserita nel medesimo provvedimento di riforma del processo civile. Nelle intenzioni del ministero, anzi, conciliazione e semplificazione dei riti dovrebbero mettere da una parte i cittadini nelle condizioni di poter usufruire di un circuito alternativo efficiente, almeno in alcune materie, e, nel caso scelgano di andare in tribunale, su regole più chiare.
La riduzione delle regole processuali va poi a costituire una tappa di un più ampio programma di riforma che ha avuto uno snodo fondamentale con l'entrata in vigore nell'estate scorsa di numerose modifiche al Codice di procedura (tra le altre il filtro in Cassazione e alcune misure per sanzionare le condotte dilatorie). Tutte misure indirizzate al futuro. Resta ancora da capire la ricetta che il ministero della Giustizia proporrà sullo smaltimento degli oltre 5 milioni di procedimenti arretrati.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-10-12/nuovo-processo-civile-scommette-085552.shtml?uuid=AYo4SBZC
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L'iscrizione a ruolo perde la decadenza
Si riapre l'iscrizione a ruolo dei contributi. È la conclusione che si trae da una specifica norma della manovra correttiva – l'articolo 38 comma 12 della legge 122/2010, in vigore dal 31 maggio 2010 – che dà all'Inps il diritto di iscrivere a ruolo la gran parte dei crediti contributivi in essere, purché non prescritti, già scaduti ma non ancora incassati: la novità è che questa iscrizione a ruolo può avvenire anche senza tener conto dei termini di decadenza previsti dalla legge.
L'ente previdenziale nel triennio 2010/2012 può perciò ignorare i termini di decadenza (entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo alla data nel quale il credito è divenuto esigibile) e iscrivere a ruolo – andando indietro fino al 2004 – tutti i suoi crediti già scaduti e non prescritti. Se, ad esempio, un datore di lavoro a gennaio 2004 non ha versato i contributi di competenza del mese di dicembre 2003 e questo debito non è ancora prescritto e per qualche ragione (ritardo, errori, coincidenze fortuite) non è stato passato a ruolo entro il 31 dicembre 2005, lo stesso importo – più gli importi accessori, sanzioni e interessi – può ancora essere iscritto a ruolo fino al 31 dicembre 2012.
Ciò vale per tutti i tipi di crediti contributivi, che possono nascere – oltre che per omesso versamento o notifica di verbale di accertamento – per chiusura di un giudizio con esito sfavorevole al contribuente, o ancora per il riconoscimento del debito attraverso una domanda di rateazione o la presentazione del modello DM10.
In pratica l'Inps dovrà procedere a una ricognizione di tutti i crediti contributivi ancora in essere per valutare se poterli iscrivere a ruolo. Ci sono però alcune limitazioni: deve trattarsi di crediti per i quali non sia intervenuta la prescrizione, perché i crediti prescritti sono crediti estinti; i crediti devono risultare esigibili dal 2004 in poi. Il primo esempio proposto si riferisce a un credito esigibile a gennaio 2004, e non rileva il fatto che sia maturato nell'anno 2003, in quanto la norma ricomprende nei crediti che possono ancora passare a ruolo anche quelli di competenza di anni precedenti il 2004.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-10-04/liscrizione-ruolo-perde-decadenza-080540.shtml?uuid=AYUAjXWC
L'ente previdenziale nel triennio 2010/2012 può perciò ignorare i termini di decadenza (entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo alla data nel quale il credito è divenuto esigibile) e iscrivere a ruolo – andando indietro fino al 2004 – tutti i suoi crediti già scaduti e non prescritti. Se, ad esempio, un datore di lavoro a gennaio 2004 non ha versato i contributi di competenza del mese di dicembre 2003 e questo debito non è ancora prescritto e per qualche ragione (ritardo, errori, coincidenze fortuite) non è stato passato a ruolo entro il 31 dicembre 2005, lo stesso importo – più gli importi accessori, sanzioni e interessi – può ancora essere iscritto a ruolo fino al 31 dicembre 2012.
Ciò vale per tutti i tipi di crediti contributivi, che possono nascere – oltre che per omesso versamento o notifica di verbale di accertamento – per chiusura di un giudizio con esito sfavorevole al contribuente, o ancora per il riconoscimento del debito attraverso una domanda di rateazione o la presentazione del modello DM10.
In pratica l'Inps dovrà procedere a una ricognizione di tutti i crediti contributivi ancora in essere per valutare se poterli iscrivere a ruolo. Ci sono però alcune limitazioni: deve trattarsi di crediti per i quali non sia intervenuta la prescrizione, perché i crediti prescritti sono crediti estinti; i crediti devono risultare esigibili dal 2004 in poi. Il primo esempio proposto si riferisce a un credito esigibile a gennaio 2004, e non rileva il fatto che sia maturato nell'anno 2003, in quanto la norma ricomprende nei crediti che possono ancora passare a ruolo anche quelli di competenza di anni precedenti il 2004.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-10-04/liscrizione-ruolo-perde-decadenza-080540.shtml?uuid=AYUAjXWC
Cassazione: Va sanzionato Magistrato che deposita sentenze in ritardo. Non giustifica il carico di lavoro
Con la sentenza n. 19704 la Corte di Cassazione ha stabilito che il magistrato che deposita in ritardo la sentenza può andare incontro a sanzioni disciplinari. Il palazzaccio ha infatti sottolineato che i numerosi impegni del magistrato non possono costituire una giustificazione al dovere del magistrato di non ritardare nel deposito degli atti. In particolare, dopo aver depositato decina di sentenza in ritardo, il Cms aveva sanzionato il comportamento del Magistrato spiegando che come l’episodio non fosse isolato ma si caratterizzasse per essere sintomatico dell’incapacità del magistrato di fare fronte ai suoi impegni. Le Sezioni Unite della Corte hanno infatti spiegato che il ritardo “può costituire causa di giustificazione o attenuante soltanto se, prima di accettarli, il magistrato abbia rappresentato agli organi conferenti la difficoltà di svolgerli per l'eccessivo lavoro giudiziario e sempre che i ritardi non siano talmente prolungati, reiterati e sistematici da superare la soglia della ragionevolezza e della giustificabilità”.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9037.asp
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9037.asp
Notifica alla colf. Il postino è esonerato da ulteriori ricerche
E' il destinatario dell'atto, nel caso, che deve provare l'inesistenza del rapporto fra lui e il consegnatario
Non è nulla la consegna della cartella di pagamento, e in genere degli atti tributari, effettuata mediante consegna alla collaboratrice domestica. Non solo. Con sentenza n. 19733 del 17 settembre, la Cassazione ha ritenuto che, in caso di notifica effettuata mediante il servizio postale, non è necessaria la menzione della qualifica del consegnatario nell'avviso di ricevimento, qualora sia provato dal notificante il rapporto tra destinatario e consegnatario dell'atto.
Il caso
Il Comune di Cagliari ha notificato alla contribuente, prima della cartella di pagamento, un avviso di liquidazione Ici presso la sua abitazione, consegnandolo alla signora "x", senza tuttavia indicarne la qualifica nella relata; non si trattava del primo atto ritirato dalla signora che, in occasione di una precedente notifica, aveva dichiarato di essere la sua domestica.
La sentenza
La Cassazione, "quanto al profilo riguardante l'omessa menzione, nell'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario,…" ha richiamato il principio enunciato nella sentenza 4400/2008, secondo il quale "in tema di contenzioso tributario, è nulla la notifica dell'atto d'appello a mezzo del servizio postale ove nella relazione di notificazione sia indicato solo il nome del consegnatario ma non il suo rapporto con il destinatario, a meno che l'appellante non deduca e dimostri la sussistenza, tra consegnatario e destinatario, di uno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione (in senso conforme anche Cass. n. 1453 del 09/02/2000)".
A norma degli articoli 156 e 160 del cpc, infatti, il giudice può dichiarare la nullità della notificazione solo se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia e "non anche se la relazione di notificazione non contiene le indicazioni necessarie per dimostrare che tali disposizioni sono state osservate".
Nonostante tali indicazioni siano prescritte dall'articolo 149 cpc e dall'articolo 7, comma 3, della legge 890/1982 per le notifiche postali, la loro inosservanza ovvero la loro omissione - come ha stabilito nel caso in esame la Corte - non può far dichiarare la nullità della notificazione.
Al riguardo, i giudici di legittimità hanno ritenuto che "in mancanza di tali indicazioni l'osservanza delle disposizioni circa la persona alla quale la copia può essere consegnata può… essere dimostrata con ogni mezzo e solo in mancanza di tale prova la notifica potrà essere ritenuta nulla, ma ciò soltanto se il destinatario contesti specificamente che la persona alla quale la copia è stata consegnata non era con lui in alcuno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione. In caso contrario la sussistenza di tate rapporto deve ritenersi ammessa per non contestazione specifica e quindi non ha bisogno di essere provata".
Osservazioni
La Corte di cassazione interviene ancora sul contenuto della relata di notifica, precisando, questa volta, che non è necessaria l'indicazione della qualifica del consegnatario. Ma a due condizioni: che il soggetto notificante sia comunque in grado di provare, con qualsiasi mezzo, che il rapporto sussistente tra destinatario e consegnatario rientra tra quelli richiesti dalla legge per la validità della notificazione (articolo 139 cpc e articolo 7, comma 2, legge 890/82 per le notifiche postali) e, inoltre, che il destinatario non contesti il rapporto tra lui stesso e il consegnatario.
In proposito, il rapporto tra la contribuente e la sua colf rientra di certo tra le ipotesi previste dall'articolo 139, comma 2, cpc, ben potendo la collaboratrice domestica essere considerata un'addetta alla casa. La norma stabilisce infatti che, quando il destinatario non è rinvenuto, la notifica può essere eseguita mediante consegna della copia dell'atto a una persona diversa, di famiglia o addetta alla casa (o all'ufficio o all'azienda), purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
L'esistenza di tale rapporto va provata, come nel caso in esame, anche mediante la produzione di un ulteriore atto ritirato dalla medesima colf, con indicazione, stavolta, della qualifica di "domestica" della contribuente.
Ciò non basta, tuttavia, a far salva la notifica dell'atto. E' necessario, infatti, che il destinatario non contesti l'esistenza del rapporto con il consegnatario.
La Corte ha più volte affermato che, a prescindere dall'indicazione letterale utilizzata dal notificatore per indicare la qualifica del consegnatario (la qualificazione di "coadiuvante" costituisce un sinonimo di "addetto alla casa" ex articolo 139, Cassazione 16164/2003), incombe sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria (Cassazione 14366/2010) e, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, ovvero l'occasionalità della presenza nel suo domicilio dello stesso consegnatario (Cassazione 25158/2007), in modo da escludere che in tempi e modi adeguati l'atto possa essere a sua volta recapitato dal consegnatario al destinatario effettivo.
Nel caso di specie, pertanto, la contribuente avrebbe dovuto prima dedurre, e soprattutto dimostrare nel giudizio di merito, che la persona qualificatasi come "domestica" non rivestiva in realtà quella qualifica, o che non aveva il compito di ricevere la posta per poi consegnarla.
Ma così non è stato e, forse, neppure la contestazione sul tipo di rapporto di lavoro tra contribuente e domestica avrebbe potuto intaccare la validità della notifica eseguita ai sensi dell'articolo 139.
Al riguardo la Suprema corte, in una fattispecie in cui il ricorrente aveva sostenuto l'invalidità della notificazione sul presupposto che la consegnataria era una collaboratrice domestica posta alle esclusive dipendenze della moglie e non sue, ha affermato che "la validità della notificazione non può essere contestata sulla base del solo difetto di tale rapporto, essendo invece sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, come si desume dalla generica qualifica di addetto, richiesta dal legislatore" (sezioni unite 793/1999 e ivi Cassazione 9875/1998 per la notifica a un "addetto" all'azienda).
Del resto, proprio la ricezione di più atti per conto del destinatario avrebbe condotto anche il giudice di merito a ritenere la domestica legittimata al ritiro sulla base di un rapporto personale o, comunque, di interessi con la contribuente. Tale relazione avrebbe consentito, infatti, di escludere l'eccezionalità e l'occasionalità della presenza della collaboratrice domestica nella casa della contribuente e, inoltre, avrebbe garantito, secondo un giudizio di normalità, che una volta ricevuto l'atto, questo sarebbe stato consegnato al destinatario.
http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/notifica-alla-colf-il-postino-e-esonerato-da-ulteriori-ricerche
Non è nulla la consegna della cartella di pagamento, e in genere degli atti tributari, effettuata mediante consegna alla collaboratrice domestica. Non solo. Con sentenza n. 19733 del 17 settembre, la Cassazione ha ritenuto che, in caso di notifica effettuata mediante il servizio postale, non è necessaria la menzione della qualifica del consegnatario nell'avviso di ricevimento, qualora sia provato dal notificante il rapporto tra destinatario e consegnatario dell'atto.
Il caso
Il Comune di Cagliari ha notificato alla contribuente, prima della cartella di pagamento, un avviso di liquidazione Ici presso la sua abitazione, consegnandolo alla signora "x", senza tuttavia indicarne la qualifica nella relata; non si trattava del primo atto ritirato dalla signora che, in occasione di una precedente notifica, aveva dichiarato di essere la sua domestica.
La sentenza
La Cassazione, "quanto al profilo riguardante l'omessa menzione, nell'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario,…" ha richiamato il principio enunciato nella sentenza 4400/2008, secondo il quale "in tema di contenzioso tributario, è nulla la notifica dell'atto d'appello a mezzo del servizio postale ove nella relazione di notificazione sia indicato solo il nome del consegnatario ma non il suo rapporto con il destinatario, a meno che l'appellante non deduca e dimostri la sussistenza, tra consegnatario e destinatario, di uno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione (in senso conforme anche Cass. n. 1453 del 09/02/2000)".
A norma degli articoli 156 e 160 del cpc, infatti, il giudice può dichiarare la nullità della notificazione solo se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia e "non anche se la relazione di notificazione non contiene le indicazioni necessarie per dimostrare che tali disposizioni sono state osservate".
Nonostante tali indicazioni siano prescritte dall'articolo 149 cpc e dall'articolo 7, comma 3, della legge 890/1982 per le notifiche postali, la loro inosservanza ovvero la loro omissione - come ha stabilito nel caso in esame la Corte - non può far dichiarare la nullità della notificazione.
Al riguardo, i giudici di legittimità hanno ritenuto che "in mancanza di tali indicazioni l'osservanza delle disposizioni circa la persona alla quale la copia può essere consegnata può… essere dimostrata con ogni mezzo e solo in mancanza di tale prova la notifica potrà essere ritenuta nulla, ma ciò soltanto se il destinatario contesti specificamente che la persona alla quale la copia è stata consegnata non era con lui in alcuno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione. In caso contrario la sussistenza di tate rapporto deve ritenersi ammessa per non contestazione specifica e quindi non ha bisogno di essere provata".
Osservazioni
La Corte di cassazione interviene ancora sul contenuto della relata di notifica, precisando, questa volta, che non è necessaria l'indicazione della qualifica del consegnatario. Ma a due condizioni: che il soggetto notificante sia comunque in grado di provare, con qualsiasi mezzo, che il rapporto sussistente tra destinatario e consegnatario rientra tra quelli richiesti dalla legge per la validità della notificazione (articolo 139 cpc e articolo 7, comma 2, legge 890/82 per le notifiche postali) e, inoltre, che il destinatario non contesti il rapporto tra lui stesso e il consegnatario.
In proposito, il rapporto tra la contribuente e la sua colf rientra di certo tra le ipotesi previste dall'articolo 139, comma 2, cpc, ben potendo la collaboratrice domestica essere considerata un'addetta alla casa. La norma stabilisce infatti che, quando il destinatario non è rinvenuto, la notifica può essere eseguita mediante consegna della copia dell'atto a una persona diversa, di famiglia o addetta alla casa (o all'ufficio o all'azienda), purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
L'esistenza di tale rapporto va provata, come nel caso in esame, anche mediante la produzione di un ulteriore atto ritirato dalla medesima colf, con indicazione, stavolta, della qualifica di "domestica" della contribuente.
Ciò non basta, tuttavia, a far salva la notifica dell'atto. E' necessario, infatti, che il destinatario non contesti l'esistenza del rapporto con il consegnatario.
La Corte ha più volte affermato che, a prescindere dall'indicazione letterale utilizzata dal notificatore per indicare la qualifica del consegnatario (la qualificazione di "coadiuvante" costituisce un sinonimo di "addetto alla casa" ex articolo 139, Cassazione 16164/2003), incombe sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria (Cassazione 14366/2010) e, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, ovvero l'occasionalità della presenza nel suo domicilio dello stesso consegnatario (Cassazione 25158/2007), in modo da escludere che in tempi e modi adeguati l'atto possa essere a sua volta recapitato dal consegnatario al destinatario effettivo.
Nel caso di specie, pertanto, la contribuente avrebbe dovuto prima dedurre, e soprattutto dimostrare nel giudizio di merito, che la persona qualificatasi come "domestica" non rivestiva in realtà quella qualifica, o che non aveva il compito di ricevere la posta per poi consegnarla.
Ma così non è stato e, forse, neppure la contestazione sul tipo di rapporto di lavoro tra contribuente e domestica avrebbe potuto intaccare la validità della notifica eseguita ai sensi dell'articolo 139.
Al riguardo la Suprema corte, in una fattispecie in cui il ricorrente aveva sostenuto l'invalidità della notificazione sul presupposto che la consegnataria era una collaboratrice domestica posta alle esclusive dipendenze della moglie e non sue, ha affermato che "la validità della notificazione non può essere contestata sulla base del solo difetto di tale rapporto, essendo invece sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, come si desume dalla generica qualifica di addetto, richiesta dal legislatore" (sezioni unite 793/1999 e ivi Cassazione 9875/1998 per la notifica a un "addetto" all'azienda).
Del resto, proprio la ricezione di più atti per conto del destinatario avrebbe condotto anche il giudice di merito a ritenere la domestica legittimata al ritiro sulla base di un rapporto personale o, comunque, di interessi con la contribuente. Tale relazione avrebbe consentito, infatti, di escludere l'eccezionalità e l'occasionalità della presenza della collaboratrice domestica nella casa della contribuente e, inoltre, avrebbe garantito, secondo un giudizio di normalità, che una volta ricevuto l'atto, questo sarebbe stato consegnato al destinatario.
http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/notifica-alla-colf-il-postino-e-esonerato-da-ulteriori-ricerche
Spese condivise anche se arriva l'autotutela
È giusta la compensazione delle spese del giudizio nel caso in cui l'Amministrazione annulli in autotutela l'atto impugnato e lo sostituisca con un altro accertamento privo del vizio denunciato con ricorso. È quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 19947 depositata il 21 settembre scorso.
Una società ha impugnato un accertamento denunciando, tra l'altro, assoluta mancanza di motivazione. Con memoria l'ufficio ha dato atto di aver constatato il vizio e di aver provveduto, nell'ambito del potere di autotutela, ad annullare l'atto viziato, sostituendolo con altro avviso di accertamento in corso di notifica. Il Presidente della Ctp ha dichiarato, con decreto, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese in base all'articolo 46 del decreto 546/92. Avverso tale decreto la società ha proposto reclamo limitatamente alla compensazione delle spese processuali ritenendo che non sussistevano i presupposti della cessazione della materia del contendere, quanto piuttosto quelli della rinuncia processuale con conseguente condanna del rinunciante. La Ctp ha confermato la pronuncia rilevando che l'annullamento di un atto impugnato in autotutela, determina la cessazione della materia del contendere con conseguente applicazione del comma 3, articolo 46 del decreto 546/92 (le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate).
Poiché la Ctr ha respinto l'appello proposto dalla società, quest'ultima ha fatto ricorso in Cassazione sollevando due questioni: se poteva applicarsi l'articolo 46 nel caso in cui l'atto impugnato era annullato in autotutela e contestualmente sostituito con altro identico; se il medesimo articolo 46 era applicabile nel caso in cui, già nel precedente grado del giudizio, la parte avesse invocato il principio della soccombenza (articolo 15, decreto 546/92). La Cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare ha ritenuto rilevante la compensazione delle spese. Nel caso di specie, l'autotutela ha riguardato un motivo preliminare che sarebbe stato riscontrato anche dal giudice e che avrebbe comunque impedito lo scrutinio delle altre eccezioni subordinate relative al merito della pretesa. Per la Cassazione il ricorrente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare l'esistenza di ragioni sia giuridiche sia di fatto tali da escludere la compensazione.
In realtà il problema che emerge dalla sentenza è l'eliminazione di un atto illegittimo, che dovrebbe comportare - per la parte che lo ha posto in essere - almeno la soccombenza delle spese processuali. Il contribuente, in concreto, non aveva alcuna alternativa per far ritirare l'atto e ha dovuto necessariamente proporre ricorso con conseguenti spese. Resta poi aperta la vicenda, non affrontata dalla sentenza, sulla legittimità dell'emissione di un altro accertamento, previo annullamento di quello errato, sulla base del ricorso del contribuente che, in concreto, vanifica l'impugnativa e la difesa.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-09-21/spese-condivise-anche-arriva-233314.shtml?uuid=AYfv7HSC
Una società ha impugnato un accertamento denunciando, tra l'altro, assoluta mancanza di motivazione. Con memoria l'ufficio ha dato atto di aver constatato il vizio e di aver provveduto, nell'ambito del potere di autotutela, ad annullare l'atto viziato, sostituendolo con altro avviso di accertamento in corso di notifica. Il Presidente della Ctp ha dichiarato, con decreto, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese in base all'articolo 46 del decreto 546/92. Avverso tale decreto la società ha proposto reclamo limitatamente alla compensazione delle spese processuali ritenendo che non sussistevano i presupposti della cessazione della materia del contendere, quanto piuttosto quelli della rinuncia processuale con conseguente condanna del rinunciante. La Ctp ha confermato la pronuncia rilevando che l'annullamento di un atto impugnato in autotutela, determina la cessazione della materia del contendere con conseguente applicazione del comma 3, articolo 46 del decreto 546/92 (le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate).
Poiché la Ctr ha respinto l'appello proposto dalla società, quest'ultima ha fatto ricorso in Cassazione sollevando due questioni: se poteva applicarsi l'articolo 46 nel caso in cui l'atto impugnato era annullato in autotutela e contestualmente sostituito con altro identico; se il medesimo articolo 46 era applicabile nel caso in cui, già nel precedente grado del giudizio, la parte avesse invocato il principio della soccombenza (articolo 15, decreto 546/92). La Cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare ha ritenuto rilevante la compensazione delle spese. Nel caso di specie, l'autotutela ha riguardato un motivo preliminare che sarebbe stato riscontrato anche dal giudice e che avrebbe comunque impedito lo scrutinio delle altre eccezioni subordinate relative al merito della pretesa. Per la Cassazione il ricorrente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare l'esistenza di ragioni sia giuridiche sia di fatto tali da escludere la compensazione.
In realtà il problema che emerge dalla sentenza è l'eliminazione di un atto illegittimo, che dovrebbe comportare - per la parte che lo ha posto in essere - almeno la soccombenza delle spese processuali. Il contribuente, in concreto, non aveva alcuna alternativa per far ritirare l'atto e ha dovuto necessariamente proporre ricorso con conseguenti spese. Resta poi aperta la vicenda, non affrontata dalla sentenza, sulla legittimità dell'emissione di un altro accertamento, previo annullamento di quello errato, sulla base del ricorso del contribuente che, in concreto, vanifica l'impugnativa e la difesa.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-09-21/spese-condivise-anche-arriva-233314.shtml?uuid=AYfv7HSC
Notifica nelle mani del portiere, regole vincolanti per la validità
Giustificata, in assenza del destinatario, dall'esito negativo delle ricerche delle altre persone "abilitate"
Con sentenza n. 19417 dell'11 settembre, la Corte di cassazione accoglie il ricorso contro la sentenza del giudice di pace e annulla la cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento di una multa. Non è valida, infatti, la notificazione eseguita nelle mani del portiere senza la dovuta specificazione, nella relata, dell'esito negativo delle ricerche delle altre persone destinatarie, a titolo preferenziale, della consegna (la sentenza fa seguito alla n. 95 dell'8 gennaio 2010, della sezione tributaria).
Il giudizio di merito
Un cittadino impugna in Cassazione una sentenza emessa dal giudice di pace di Roma, con la quale era stato respinto il ricorso contro una cartella esattoriale, emessa dal Comune di Roma, relativa al mancato pagamento di una sanzione amministrativa. Il giudice di pace respinge l'eccezione, ritenendola un indebito ampliamento dei motivi posti a fondamento del ricorso (mutatio libelli).
In Cassazione, il ricorrente deduce di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale relativo alla cartella impugnata e che solo successivamente - ossia dopo il deposito da parte del Comune, in sede di costituzione in giudizio, della copia notificata del verbale - contesta la validità della notificazione per difetto dei requisiti di legge, in quanto effettuata irritualmente al portiere dello stabile di sua residenza.
La decisione della Cassazione
Per la Cassazione la censura è fondata. La Corte suprema precisa, in primo luogo, che, essendo oggetto del ricorso la mancata notifica del verbale posto a fondamento della cartella, incombeva al Comune l'onere della prova dell'avvenuta e rituale notifica, cosa che è avvenuta col deposito, in sede di costituzione in giudizio, della copia notificata.
Ne consegue che - ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del codice di rito - soltanto una volta effettuato tale deposito, il ricorrente ha potuto sollevare la relativa eccezione di irregolarità della notificazione e, così facendo, non ha indicato un nuovo motivo di opposizione, ma semplicemente specificato quello già proposto con l'atto introduttivo, evidenziando come la già dedotta mancata conoscenza del verbale (per omessa notificazione) fosse conseguenza dell'irritualità della notificazione stessa, come risulta dalla copia depositata dalla controparte.
Nel merito, i giudici di legittimità ricordano che, come già precisato dalle sezioni unite della Cassazione (pronunce 8214/2005 e 11332/2005), è principio sostenuto in giurisprudenza che, "…in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 c.p.c., comma 2, la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita…è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (ex pluribus, Cass. 11.5.98 n. 4739, 7.2.95 n. 1387, 21.11.83 n. 6956)".
Considerazioni finali
In ordine alla problematica in questione, la normativa processuale è molto rigorosa al pari delle pronunce della Cassazione.
Com'è noto, il secondo comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile ("Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio") stabilisce che, in assenza del destinatario della notificazione, la notifica può essere eseguita mediante consegna della copia dell'atto, in primis, a una persona di famiglia o addetta alla casa (o all'ufficio o all'azienda), purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
Ove, invece, non sia rinvenibile uno dei possibili consegnatari individuati al secondo comma dell'articolo 139, in virtù del successivo terzo comma (che testualmente dispone "In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla"), la consegna può essere effettuata al portiere dello stabile dove è l'abitazione (l'ufficio o l'azienda) o, infine, quando anche il portiere manchi, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
In entrambi i casi, la norma prevede che, dell'avvenuta notificazione, venga data notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata.
Secondo la Cassazione (ordinanza 8214/2005), la notifica nelle mani del portiere deve trovare giustificazione, oltre che nell'assenza del destinatario, anche nell'esito negativo delle ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto, tenuto conto della successione preferenziale stabilita dall'articolo 139 (analogamente, Cassazione, sentenza 4739/1998, secondo cui la tassatività nella successione preferenziale delle persone alle quali, a norma dell'articolo 139, può essere consegnata la copia dell'atto da notificare in assenza del destinatario, comporta la nullità della notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata).
In altri termini, l'articolo 139 individua i consegnatari legittimati a ricevere l'atto da notificare secondo un ordine vincolante per l'agente, nel senso che ciascuna categoria esclude i successivi, a pena di irritualità della notifica.
Di conseguenza, il portiere dello stabile sarà legittimato a ricevere l'atto, purché il notificatore attesti la mancanza del destinatario, ovvero di una persona di famiglia, addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, che non sia minore di 14 anni e palesemente incapace (Cassazione, sentenza 18764/2006).
http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/notifica-nelle-mani-del-portiere-regole-vincolanti-la-validita
Con sentenza n. 19417 dell'11 settembre, la Corte di cassazione accoglie il ricorso contro la sentenza del giudice di pace e annulla la cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento di una multa. Non è valida, infatti, la notificazione eseguita nelle mani del portiere senza la dovuta specificazione, nella relata, dell'esito negativo delle ricerche delle altre persone destinatarie, a titolo preferenziale, della consegna (la sentenza fa seguito alla n. 95 dell'8 gennaio 2010, della sezione tributaria).
Il giudizio di merito
Un cittadino impugna in Cassazione una sentenza emessa dal giudice di pace di Roma, con la quale era stato respinto il ricorso contro una cartella esattoriale, emessa dal Comune di Roma, relativa al mancato pagamento di una sanzione amministrativa. Il giudice di pace respinge l'eccezione, ritenendola un indebito ampliamento dei motivi posti a fondamento del ricorso (mutatio libelli).
In Cassazione, il ricorrente deduce di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale relativo alla cartella impugnata e che solo successivamente - ossia dopo il deposito da parte del Comune, in sede di costituzione in giudizio, della copia notificata del verbale - contesta la validità della notificazione per difetto dei requisiti di legge, in quanto effettuata irritualmente al portiere dello stabile di sua residenza.
La decisione della Cassazione
Per la Cassazione la censura è fondata. La Corte suprema precisa, in primo luogo, che, essendo oggetto del ricorso la mancata notifica del verbale posto a fondamento della cartella, incombeva al Comune l'onere della prova dell'avvenuta e rituale notifica, cosa che è avvenuta col deposito, in sede di costituzione in giudizio, della copia notificata.
Ne consegue che - ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del codice di rito - soltanto una volta effettuato tale deposito, il ricorrente ha potuto sollevare la relativa eccezione di irregolarità della notificazione e, così facendo, non ha indicato un nuovo motivo di opposizione, ma semplicemente specificato quello già proposto con l'atto introduttivo, evidenziando come la già dedotta mancata conoscenza del verbale (per omessa notificazione) fosse conseguenza dell'irritualità della notificazione stessa, come risulta dalla copia depositata dalla controparte.
Nel merito, i giudici di legittimità ricordano che, come già precisato dalle sezioni unite della Cassazione (pronunce 8214/2005 e 11332/2005), è principio sostenuto in giurisprudenza che, "…in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 c.p.c., comma 2, la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita…è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (ex pluribus, Cass. 11.5.98 n. 4739, 7.2.95 n. 1387, 21.11.83 n. 6956)".
Considerazioni finali
In ordine alla problematica in questione, la normativa processuale è molto rigorosa al pari delle pronunce della Cassazione.
Com'è noto, il secondo comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile ("Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio") stabilisce che, in assenza del destinatario della notificazione, la notifica può essere eseguita mediante consegna della copia dell'atto, in primis, a una persona di famiglia o addetta alla casa (o all'ufficio o all'azienda), purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
Ove, invece, non sia rinvenibile uno dei possibili consegnatari individuati al secondo comma dell'articolo 139, in virtù del successivo terzo comma (che testualmente dispone "In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla"), la consegna può essere effettuata al portiere dello stabile dove è l'abitazione (l'ufficio o l'azienda) o, infine, quando anche il portiere manchi, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
In entrambi i casi, la norma prevede che, dell'avvenuta notificazione, venga data notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata.
Secondo la Cassazione (ordinanza 8214/2005), la notifica nelle mani del portiere deve trovare giustificazione, oltre che nell'assenza del destinatario, anche nell'esito negativo delle ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto, tenuto conto della successione preferenziale stabilita dall'articolo 139 (analogamente, Cassazione, sentenza 4739/1998, secondo cui la tassatività nella successione preferenziale delle persone alle quali, a norma dell'articolo 139, può essere consegnata la copia dell'atto da notificare in assenza del destinatario, comporta la nullità della notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata).
In altri termini, l'articolo 139 individua i consegnatari legittimati a ricevere l'atto da notificare secondo un ordine vincolante per l'agente, nel senso che ciascuna categoria esclude i successivi, a pena di irritualità della notifica.
Di conseguenza, il portiere dello stabile sarà legittimato a ricevere l'atto, purché il notificatore attesti la mancanza del destinatario, ovvero di una persona di famiglia, addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, che non sia minore di 14 anni e palesemente incapace (Cassazione, sentenza 18764/2006).
http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/notifica-nelle-mani-del-portiere-regole-vincolanti-la-validita
Il sindacato è parte civile anche nei procedimenti riguardanti lavoratori non iscritti
(Cassazione penale, sez. IV, sentenza 11.6.2010 n. 22558)
In data 11.2.2000 nel mentre l’operaio S.R. Dipendente della D. srl con funzioni di gruista, stata procedendo a mezzo di una autogru di proprietà della stessa D. ma noleggiato, con c.d. Nolo a caldo alla T.C. Snc, al posizionamento di una trave metallica, si verificava un incidente che aveva come conseguenza il decesso del predetto operaio; l’incidente avveniva all’interno del cantiere della predetta T.C. Snc, area di cantiere diversa da quella della D., essendo stato lo S. colà inviato insieme alla gru a seguito del predetto nolo a caldo; in particolare, come acclarato nelle sentenze di merito, la gru Gottwald AMK 106-51, alla cui conduzione e manovra vi era lo S., stava sollevando una pesante trave metallica agganciata al braccio telescopico utilizzando il solo argano principale allorchè il braccio della gru si allungava e la fune del (Ndr: testo originale non comprensibile) risalendo all’indietro, trascinava con sé il bozzello ed il relativo gancio dell’argano ausiliario del peso di circa 140 Kg; le funi, il bozzello ed il gancio superavano la testa del braccio e precipitando verso la cabina dei gruista, ne provocavano lo sfondamento colpendo alla testa il lavoratore che decedeva sul colpo. Del fatto venivano chiamati a rispondere, per quanto qui rileva, F.E. Responsabile di produzione della divisione industriale D. e da essa delegato per sovraintendere alla sicurezza dei propri cantieri, con facoltà di sub delega, e B.G. Capocantiere, sub delegato dal F. a sovraintendere alle attività svolte nel cantiere di ****; si contestava loro la colpa generica e specifica di aver consentito l’utilizzo della gru in cattivo stato di manutenzione, non rispondente alle misure di sicurezza e non assoggettata alle verifiche annuali; di averne consentito l’uso non in conformità delle istruzioni del fabbricante in particolare consentendo che la gru lavorasse con due ganci (quello principale e quello ausiliario) installati contemporaneamente, con le staffe antiscarrucolamento recise e rimosse con la fiamma ossidrica.
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-sindacato-e-parte-civile-anche-nei-procedimenti-riguardanti-lavoratori/4891
In data 11.2.2000 nel mentre l’operaio S.R. Dipendente della D. srl con funzioni di gruista, stata procedendo a mezzo di una autogru di proprietà della stessa D. ma noleggiato, con c.d. Nolo a caldo alla T.C. Snc, al posizionamento di una trave metallica, si verificava un incidente che aveva come conseguenza il decesso del predetto operaio; l’incidente avveniva all’interno del cantiere della predetta T.C. Snc, area di cantiere diversa da quella della D., essendo stato lo S. colà inviato insieme alla gru a seguito del predetto nolo a caldo; in particolare, come acclarato nelle sentenze di merito, la gru Gottwald AMK 106-51, alla cui conduzione e manovra vi era lo S., stava sollevando una pesante trave metallica agganciata al braccio telescopico utilizzando il solo argano principale allorchè il braccio della gru si allungava e la fune del (Ndr: testo originale non comprensibile) risalendo all’indietro, trascinava con sé il bozzello ed il relativo gancio dell’argano ausiliario del peso di circa 140 Kg; le funi, il bozzello ed il gancio superavano la testa del braccio e precipitando verso la cabina dei gruista, ne provocavano lo sfondamento colpendo alla testa il lavoratore che decedeva sul colpo. Del fatto venivano chiamati a rispondere, per quanto qui rileva, F.E. Responsabile di produzione della divisione industriale D. e da essa delegato per sovraintendere alla sicurezza dei propri cantieri, con facoltà di sub delega, e B.G. Capocantiere, sub delegato dal F. a sovraintendere alle attività svolte nel cantiere di ****; si contestava loro la colpa generica e specifica di aver consentito l’utilizzo della gru in cattivo stato di manutenzione, non rispondente alle misure di sicurezza e non assoggettata alle verifiche annuali; di averne consentito l’uso non in conformità delle istruzioni del fabbricante in particolare consentendo che la gru lavorasse con due ganci (quello principale e quello ausiliario) installati contemporaneamente, con le staffe antiscarrucolamento recise e rimosse con la fiamma ossidrica.
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-sindacato-e-parte-civile-anche-nei-procedimenti-riguardanti-lavoratori/4891
Opposizione alle cartelle esattoriali scadute: la nullità della notifica delle cartelle mediante lettera raccomandata
Come noto, le cartelle di pagamento, che contengono le pretese che vari enti pubblici vantano nei confronti dei contribuenti, devono essere impugnate entro termini di decadenza rigorosi. Se non impugnate, infatti, comportano una sostanziale sanatoria dei vizi di cui sono gravate lasciando il contribuente praticamente privo di tutela e con l'obbligo di pagare gli importi indicati nella cartella stessa.Sussistono, tuttavia, casi in cui è possibile impugnare anche le cartelle di pagamento scadute per le quali sono decorsi i termini ordinari di impugnazione. Ciò si verifica quando la cartella è gravata da vizi tali da comportarne la sua assoluta inesistenza. Uno di questi casi è rappresentato da quelle notifiche eseguite senza il rispetto rigoroso della legge che pur portando a conoscenza del contribuente la pretesa economica dell'ente pubblico non possono essere considerate delle vere e proprie notifiche. Ciò deriva dal fatto che sussiste una radicale e significativa differenza tra la conoscenza fattuale e la conoscenza legale della cartella: la prima consiste nella concreta conoscenza del contenuto di un atto, conoscenza che può avvenire in molti modi e senza specifiche formalità; la seconda, invece, è la conoscenza acquisita nelle forme previste dalla legge. È soltanto quest'ultima che ha rilievo agli occhi della legge. Dovendosi ritenere necessaria la conoscenza legale affinché l'atto venga ad esistenza, laddove le rigorose procedure previste dalla legge non siano osservate la conseguenza è la inesistenza giuridica della cartella. A tale proposito, si ricorda che le modalità di notifica sono previste esplicitamente dall'art. 26, D.P.R. 602/1973 secondo cui "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionari, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento". In molti casi, tuttavia, l'agente della riscossione provvedere direttamente alla notifica degli atti attraverso l'invio in proprio di una lettera raccomandata, come una lettura superficiale della norma ora citata potrebbe autorizzare. La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con la sentenza n. 909 del 16 novembre 2009, tuttavia, ha ritenuto che tale operato non sia legittimo perché l'ultima parte della disposizione (la notifica può essere eseguita anche a mezzo raccomandata) non può essere letta in modo avulso da quanto la precede e, pertanto, non può ritenersi l'agente della riscossione legittimato a notificare gli atti in proprio a mezzo lettera raccomandata. Infatti, il secondo periodo dell'art. 26 "non è altro che la prosecuzione del primo [...] tenendo come riferimento il punto principale dell'articolato laddove specifica che «la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati» e la possibilità di notificare la cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall'Agente della riscossione". Ne deriva che, non potendo essere considerata legittima la notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento e pretendendo la legge tale circostanza per l'esistenza stessa della cartella (conoscenza legale), la cartella notificata a mezzo posta è una cartella inesistente che, quindi, può essere impugnata anche decorsi i termini ordinari di impugnazione.
http://www.dirittodimpresa.com/index.php/diritto-tributario/1128-opposizione-alle-cartelle-esattoriali-scadute-la-nullita-della-notifica-delle-cartelle-mediante-lettera-raccomandata.html
http://www.dirittodimpresa.com/index.php/diritto-tributario/1128-opposizione-alle-cartelle-esattoriali-scadute-la-nullita-della-notifica-delle-cartelle-mediante-lettera-raccomandata.html
Aumentano i costi per fare ricorso al Giudice di pace
A seguito l’emanazione della Legge 30 luglio 2010, n. 122, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, sono aumentati anche i costi per i ricorsi al Giudice di pace.
La Legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30-7-2010 e in vigore dal 31 luglio 2010 ha modificato gli importi per ricorrere presso i giudici di pace. L’art. 48bis della legge, al comma 2, porta da 30,00 a 33,00 euro i costi per le sanzioni fino a 1.100 euro, da 70,00 a 77,00 euro per le sanzioni oltre 1.100 e fino a 5.200 euro e da 170,00 a 187,00 euro per le sanzioni di valore indeterminabile di competenza escluìsiva del Giudice di pace.
Parlando di ricorsi al Giudice di pace il pensiero corre subito al ricorso contro le cosiddette “multe”, alle infrazioni al Codice della strada. Porre un costo a questo diritto ha lo scopo anche di scoraggiare quel “provarci” che comporta costi alla Pubblica amministrazione e perdita di tempo delle polizie stradali obbligati a presentarsi all’udienza per difendere il proprio lavoro. Ricevere una sanzione amministrativa significa aver infranto una norma che è garanzia dei diritti di tutti ma moltissimi, troppi, utenti della strada multati si sentono vittime di abusi di potere e ingiustizie, è raro riconoscere le proprie mancanze. Allora si fa ricorso, si prova a non pagare, tanto male che vada si pagherà solo la multa. Il mettere un costo a questa “furbizia” può far si, si spera, che ricorra al Giudice di pace solo chi ha effettivamente motivo per farlo, quando la multa realmente non è meritata.
http://www.giornaledimontesilvano.com/politica/2510-aumentano-i-costi-per-fare-ricorso-al-giudice-di-pace.html
La Legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30-7-2010 e in vigore dal 31 luglio 2010 ha modificato gli importi per ricorrere presso i giudici di pace. L’art. 48bis della legge, al comma 2, porta da 30,00 a 33,00 euro i costi per le sanzioni fino a 1.100 euro, da 70,00 a 77,00 euro per le sanzioni oltre 1.100 e fino a 5.200 euro e da 170,00 a 187,00 euro per le sanzioni di valore indeterminabile di competenza escluìsiva del Giudice di pace.
Parlando di ricorsi al Giudice di pace il pensiero corre subito al ricorso contro le cosiddette “multe”, alle infrazioni al Codice della strada. Porre un costo a questo diritto ha lo scopo anche di scoraggiare quel “provarci” che comporta costi alla Pubblica amministrazione e perdita di tempo delle polizie stradali obbligati a presentarsi all’udienza per difendere il proprio lavoro. Ricevere una sanzione amministrativa significa aver infranto una norma che è garanzia dei diritti di tutti ma moltissimi, troppi, utenti della strada multati si sentono vittime di abusi di potere e ingiustizie, è raro riconoscere le proprie mancanze. Allora si fa ricorso, si prova a non pagare, tanto male che vada si pagherà solo la multa. Il mettere un costo a questa “furbizia” può far si, si spera, che ricorra al Giudice di pace solo chi ha effettivamente motivo per farlo, quando la multa realmente non è meritata.
http://www.giornaledimontesilvano.com/politica/2510-aumentano-i-costi-per-fare-ricorso-al-giudice-di-pace.html
Avvocati e distrazione delle spese giudiziali
E' ora possibile ricorrere al procedimento di correzione in caso di omessa pronuncia del giudice sulla distrazione delle spese
Con l'importante sentenza n. 16037 del 2010 le Sezioni unite hanno risolto una rilevante questione che interessa particolarmente gli avvocati, i quali, spesso, chiedono la distrazione delle spese giudiziali direttamente in loro favore in quanto anticipanti.
Le Sezioni unite superano il precedente orientamento prevalente che costringeva i difensori nei cui confronti era stata omessa la pronuncia sulla distrazione a loro vantaggio delle spese processuali a dover proporre l’impugnazione ordinaria per il riconoscimento di questo loro diritto. Per giungere a tale conclusione, le Sezioni unite hanno spiegato che la suddetta mancanza del giudice deve, in effetti, ricondursi ad una mera omissione materiale (e, quindi, in sostanza, ad una semplice svista o dimenticanza) e non ad un errore di giudizio, ragion per cui essa deve considerarsi assoggettabile al procedimento di correzione. Del resto, a prescindere dal dato che nel primo comma dell’art. 93 c.p.c. non è previsto alcun rimedio impugnatorio specifico circa la menzionata omessa pronuncia, la soluzione a cui sono pervenute le Sezioni unite è supportata dall’argomento secondo cui se il venir meno del presupposto della pronuncia di distrazione dopo la stessa emissione della sentenza giustifica, ai sensi del secondo comma del citato art. 93, la revoca del provvedimento mediante il procedimento di correzione (nel caso di avvenuto pagamento delle spese e dei compensi ad opera della parte), non si scorgono elementi interpretativi contrari all’ammissibilità di tale procedimento anche qualora la mancata distrazione sia stata determinata da una svista del giudice, essendo, anzi, la suddetta norma orientata a consentire con forme snelle e semplici l’emenda della pronuncia in ordine alla distrazione. Oltretutto, la soluzione accolta si pone in sintonia anche con l’argomentazione in base alla quale il giudice, quando deve disporre la distrazione delle spese in favore del procuratore anticipante che ne abbia fatto richiesta, non deve compiere alcun sindacato, trattandosi, in effetti, di un provvedimento dovuto. Infine, il principio affermato dalle Sezioni unite consente di correggere anche le pronunce della stessa Cassazione quando siano incorse in tale omissione materiale, attraverso il ricorso al procedimento disciplinato dall’art. 391 bis c.p.c. . In senso conforme v. Cass. n. 591 del 1983 e Cass. n. 14831 del 2010, nonché, per opportuni riferimenti, Cass. n. 21070 del 2009.
(Cassazione civile Sentenza 07/07/2010, n. 16037)
http://www.ipsoa.it/PrimoPiano/Diritto/avvocati_e_distrazione_delle_spese_giudiziali_id996774_art.aspx
Con l'importante sentenza n. 16037 del 2010 le Sezioni unite hanno risolto una rilevante questione che interessa particolarmente gli avvocati, i quali, spesso, chiedono la distrazione delle spese giudiziali direttamente in loro favore in quanto anticipanti.
Le Sezioni unite superano il precedente orientamento prevalente che costringeva i difensori nei cui confronti era stata omessa la pronuncia sulla distrazione a loro vantaggio delle spese processuali a dover proporre l’impugnazione ordinaria per il riconoscimento di questo loro diritto. Per giungere a tale conclusione, le Sezioni unite hanno spiegato che la suddetta mancanza del giudice deve, in effetti, ricondursi ad una mera omissione materiale (e, quindi, in sostanza, ad una semplice svista o dimenticanza) e non ad un errore di giudizio, ragion per cui essa deve considerarsi assoggettabile al procedimento di correzione. Del resto, a prescindere dal dato che nel primo comma dell’art. 93 c.p.c. non è previsto alcun rimedio impugnatorio specifico circa la menzionata omessa pronuncia, la soluzione a cui sono pervenute le Sezioni unite è supportata dall’argomento secondo cui se il venir meno del presupposto della pronuncia di distrazione dopo la stessa emissione della sentenza giustifica, ai sensi del secondo comma del citato art. 93, la revoca del provvedimento mediante il procedimento di correzione (nel caso di avvenuto pagamento delle spese e dei compensi ad opera della parte), non si scorgono elementi interpretativi contrari all’ammissibilità di tale procedimento anche qualora la mancata distrazione sia stata determinata da una svista del giudice, essendo, anzi, la suddetta norma orientata a consentire con forme snelle e semplici l’emenda della pronuncia in ordine alla distrazione. Oltretutto, la soluzione accolta si pone in sintonia anche con l’argomentazione in base alla quale il giudice, quando deve disporre la distrazione delle spese in favore del procuratore anticipante che ne abbia fatto richiesta, non deve compiere alcun sindacato, trattandosi, in effetti, di un provvedimento dovuto. Infine, il principio affermato dalle Sezioni unite consente di correggere anche le pronunce della stessa Cassazione quando siano incorse in tale omissione materiale, attraverso il ricorso al procedimento disciplinato dall’art. 391 bis c.p.c. . In senso conforme v. Cass. n. 591 del 1983 e Cass. n. 14831 del 2010, nonché, per opportuni riferimenti, Cass. n. 21070 del 2009.
(Cassazione civile Sentenza 07/07/2010, n. 16037)
http://www.ipsoa.it/PrimoPiano/Diritto/avvocati_e_distrazione_delle_spese_giudiziali_id996774_art.aspx
Cassazione: causa di estinzione prevale su assoluzione nel merito
La causa di estinzione del reato prevale sull’assoluzione (per carenza di prove): è questo il principio enunciato dalla Seconda sezione penale con la sentenza n. 26063. I giudici del Palazzaccio hanno infatti stabilito che una eventuale causa di estinzione del reato farebbe venire meno la possibilità per l’imputato di essere prosciolto nel merito. In particolare, dopo un riassunto dell’orientamento giurisprudenziale sulla questione, è stato precisato che “la regola probatoria di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p., - cioé il dovere per il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità - appare dettata esclusivamente per il normale esito del processo che sfocia in una sentenza emessa dal giudice al compimento dell'attività dibattimentale, a seguito di una approfondita valutazione di tutto il compendio probatorio acquisito agli atti. Tale regola non può trovare applicazione in presenza di una causa estintiva del reato: in una situazione del genere - a meno che il giudice non sia chiamato a dover approfondire ex professo il materiale probatorio acquisito vale invece la regola di giudizio di cui all'art. 129 c.p.p. in base allo quale, intervenuta una causa estintiva del reato, può essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito solo qualora emerga. dagli atti processuali positivamente, senza necessità di ulteriore approfondimento, l'estraneità dell'imputato a quanto contestatogli”.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8830.asp
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8830.asp
Cassazione: una 'causa persa' non giustifica il disinteresse dell'avvocato difensore
E' configurabile la responsabilità professionale dell'avvocato quando, in caso di controversie ritenute di notevole difficoltà e tali da esporre il cliente ad un elevato rischio di soccombenza, accetti comunque di patrocinare un parte e poi si disinteressi totalmente di cercare, in ogni modo, di tutelarne le possibili ragioni, senza, nemmeno, attivarsi per trovare una soluzione transattiva, esponendo il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali a cui lo stesso va incontro, per la propria difesa e per quella della parte avversa.
Svolgimento del processo
Con sentenza N° 1397/2005, depositata in data 11 agosto 2005, la Corte di appello di ...... ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato l'avv. AAAAAA ed il suo assicuratore, s.p.a. MEIE Assicurazioni, a pagare ad Antonio BBBBBB la somma di f 95.000.000, in risarcimento dei danni per responsabilità professionale.
La s.p.a. Aurora Assicurazioni, subentrata alla MEIE, propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste il AAAAAA con controricorso. Il BBBBBB non ha depositato difese.
Motivi della decisione
1. Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal AAAAAA sul rilievo che la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato, per l'erronea notificazione dell'atto di appello ad esso AAAAAA personalmente, anziché nel domicilio eletto presso il suo difensore, dovendosi ritenere irrilevante la rituale notificazione dell'atto di appello al danneggiato BBBBBB, non essendo configurabile litisconsorzio necessario fra le parti.
L'atto di appello risulta ritualmente notificato per posta, tramite raccomandata inviata al difensore costituito per il AAAAAA nel giudizio di primo grado, come da ricevuta di ritorno, allegata agli atti della ricorrente.
Va soggiunto, per completezza, che l'atto di appello è stato ritualmente notificato al BBBBBB, e che l'Aurora - chiamata in garanzia nel giudizio di primo grado - non si è limitata a contestare la sussistenza del rapporto assicurativo, né a porre altra questione meramente interna ai rapporti fra il responsabile ed il suo assicuratore, ma ha eccepito l'insussistenza della responsabilità dell'assicurato, assumendo così la posizione di litisconsorte necessaria processuale, quale titolare di rapporto dipendente da quello dedotto in giudizio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.
L'atto di appello pertanto non sarebbe stato del tutto nullo, neppure se irritualmente notificato al AAAAAA (non costituito), ma avrebbe dovuto essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 6 novembre 2001 n. 13695; 26 gennaio 2010 n. 1535; 15 aprile 2010 n. 9046, fra le altre).
2. Con i due motivi di ricorso l'Aurora lamenta motivazione insufficlente e contraddittoria, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistere il nesso causale fra la negligenza dell' avv. AAAAAA, che non aveva svolto alcuna attività difensiva in favore del BBBBBB, omettendo di considerare che la causa era comunque perduta in partenza, non avendo il BBBBBB alcuna possibilità di difesa (egli aveva acquistato un' automobile Ferrari da un soggetto che non ne era proprietario e ne aveva subito l'evizione).
La motivazione della Corte di appello, secondo cui il difensore avrebbe potuto indurre il cliente a trovare una soluzione transattiva, sarebbe insufficiente, in quanto il difensore non ha l'obbligo di transigere, ciò che peraltro richiede la cooperazione della controparte.
La Corte avrebbe poi affermato senza alcuna prova che il mancato interessamento del difensore avrebbe fatto lievitare il danno da £ 55 milioni a £ 95 milioni, anche per effetto degli interessi. Al contrario, il mancato svolgimento dell'attività di difesa non ha allungato i tempi del processo, ma li ha se mai abbreviati.
3. I due motivi non sono fondati.
Va premesso che il giudizio circa la sussistenza o meno del nesso causale fra l'illecito e il danno attiene alle valutazioni di merito e non è suscettibile di censura in sede di legittimità se non sotto il profilo dell'insufficienza od illogicità del percorso argomentativo mediante il quale il giudice del merito è pervenuto alla sua decisione, restando irrilevanti le critiche alla soluzione di merito che sia correttamente e logicamente motivata.
Nella specie, la motivazione della Corte di appello appare congrua, sensata e condivisibile.
E' indubbio che - anche e soprattutto con riferimento alle c.d. "cause perse" (ammesso e non concesso che tale fosse quella di cui trattasi) - l'attività del difensore, se bene svolta, può essere preziosa, al fine di limitare o di escludere il pregiudizio insito nella posizione del cliente (se non altro sollevando le eccezioni relative ad eventuali errori di carattere sostanziale o processuale della controparte).
Il difensore può non accettare una causa che prevede di perdere, ma non può accettarla e poi disinteressarsene del tutto, con il pretesto che si tratta di causa persa.
Egli espone in tal modo il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali a cui va incontro, per la propria difesa e per quella della controparte.
Correttamente ha rilevato la Corte di appello che sarebbe stato onere del AAAAAA quanto meno quello di attivarsi per trovare una soluzione transattiva: comportamento che è da ritenere doveroso - contrariamente a quanto assume la ricorrente - ove si accetti di difendere una causa difficile e rischiosa per il proprio assistito.
Nè la ricorrente deduce e dimostra di avere tempestivamente eccepito, nelle competenti sedi di merito, che la somma liquidata al BBBBBB in risarcimento dei danni era eccessiva, ln relazione alla perdita che egli avrebbe comunque subito, a causa della difficoltà della sua situazione sostanziale e processuale.
Il tema risulta solo vagamente accennato nel ricorso, senza alcuna deduzione nè alcun richiamo specifico agli atti e alle prove in ipotesi dedotte sul punto, nei gradi di merito.
La ricorrente si limita a contestare in toto e genericamente il nesso causale fra il comportamento dell'avvocato e il danno lamentato dal cliente, in situazione di fatto in cui la colpa del difensore appare macroscopica ed il danno in gran parte in re ipsa.
4. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese processuali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Cosi deciso in Roma, il 18 maggio 2010
http://www.avvocatoandreani.it/news-giuridiche/notizia.php?cassazione-una-causa-persa-non-giustifica-il-disinteresse-dell-avvocato-difensore
Svolgimento del processo
Con sentenza N° 1397/2005, depositata in data 11 agosto 2005, la Corte di appello di ...... ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato l'avv. AAAAAA ed il suo assicuratore, s.p.a. MEIE Assicurazioni, a pagare ad Antonio BBBBBB la somma di f 95.000.000, in risarcimento dei danni per responsabilità professionale.
La s.p.a. Aurora Assicurazioni, subentrata alla MEIE, propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste il AAAAAA con controricorso. Il BBBBBB non ha depositato difese.
Motivi della decisione
1. Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal AAAAAA sul rilievo che la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato, per l'erronea notificazione dell'atto di appello ad esso AAAAAA personalmente, anziché nel domicilio eletto presso il suo difensore, dovendosi ritenere irrilevante la rituale notificazione dell'atto di appello al danneggiato BBBBBB, non essendo configurabile litisconsorzio necessario fra le parti.
L'atto di appello risulta ritualmente notificato per posta, tramite raccomandata inviata al difensore costituito per il AAAAAA nel giudizio di primo grado, come da ricevuta di ritorno, allegata agli atti della ricorrente.
Va soggiunto, per completezza, che l'atto di appello è stato ritualmente notificato al BBBBBB, e che l'Aurora - chiamata in garanzia nel giudizio di primo grado - non si è limitata a contestare la sussistenza del rapporto assicurativo, né a porre altra questione meramente interna ai rapporti fra il responsabile ed il suo assicuratore, ma ha eccepito l'insussistenza della responsabilità dell'assicurato, assumendo così la posizione di litisconsorte necessaria processuale, quale titolare di rapporto dipendente da quello dedotto in giudizio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.
L'atto di appello pertanto non sarebbe stato del tutto nullo, neppure se irritualmente notificato al AAAAAA (non costituito), ma avrebbe dovuto essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 6 novembre 2001 n. 13695; 26 gennaio 2010 n. 1535; 15 aprile 2010 n. 9046, fra le altre).
2. Con i due motivi di ricorso l'Aurora lamenta motivazione insufficlente e contraddittoria, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistere il nesso causale fra la negligenza dell' avv. AAAAAA, che non aveva svolto alcuna attività difensiva in favore del BBBBBB, omettendo di considerare che la causa era comunque perduta in partenza, non avendo il BBBBBB alcuna possibilità di difesa (egli aveva acquistato un' automobile Ferrari da un soggetto che non ne era proprietario e ne aveva subito l'evizione).
La motivazione della Corte di appello, secondo cui il difensore avrebbe potuto indurre il cliente a trovare una soluzione transattiva, sarebbe insufficiente, in quanto il difensore non ha l'obbligo di transigere, ciò che peraltro richiede la cooperazione della controparte.
La Corte avrebbe poi affermato senza alcuna prova che il mancato interessamento del difensore avrebbe fatto lievitare il danno da £ 55 milioni a £ 95 milioni, anche per effetto degli interessi. Al contrario, il mancato svolgimento dell'attività di difesa non ha allungato i tempi del processo, ma li ha se mai abbreviati.
3. I due motivi non sono fondati.
Va premesso che il giudizio circa la sussistenza o meno del nesso causale fra l'illecito e il danno attiene alle valutazioni di merito e non è suscettibile di censura in sede di legittimità se non sotto il profilo dell'insufficienza od illogicità del percorso argomentativo mediante il quale il giudice del merito è pervenuto alla sua decisione, restando irrilevanti le critiche alla soluzione di merito che sia correttamente e logicamente motivata.
Nella specie, la motivazione della Corte di appello appare congrua, sensata e condivisibile.
E' indubbio che - anche e soprattutto con riferimento alle c.d. "cause perse" (ammesso e non concesso che tale fosse quella di cui trattasi) - l'attività del difensore, se bene svolta, può essere preziosa, al fine di limitare o di escludere il pregiudizio insito nella posizione del cliente (se non altro sollevando le eccezioni relative ad eventuali errori di carattere sostanziale o processuale della controparte).
Il difensore può non accettare una causa che prevede di perdere, ma non può accettarla e poi disinteressarsene del tutto, con il pretesto che si tratta di causa persa.
Egli espone in tal modo il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali a cui va incontro, per la propria difesa e per quella della controparte.
Correttamente ha rilevato la Corte di appello che sarebbe stato onere del AAAAAA quanto meno quello di attivarsi per trovare una soluzione transattiva: comportamento che è da ritenere doveroso - contrariamente a quanto assume la ricorrente - ove si accetti di difendere una causa difficile e rischiosa per il proprio assistito.
Nè la ricorrente deduce e dimostra di avere tempestivamente eccepito, nelle competenti sedi di merito, che la somma liquidata al BBBBBB in risarcimento dei danni era eccessiva, ln relazione alla perdita che egli avrebbe comunque subito, a causa della difficoltà della sua situazione sostanziale e processuale.
Il tema risulta solo vagamente accennato nel ricorso, senza alcuna deduzione nè alcun richiamo specifico agli atti e alle prove in ipotesi dedotte sul punto, nei gradi di merito.
La ricorrente si limita a contestare in toto e genericamente il nesso causale fra il comportamento dell'avvocato e il danno lamentato dal cliente, in situazione di fatto in cui la colpa del difensore appare macroscopica ed il danno in gran parte in re ipsa.
4. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese processuali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Cosi deciso in Roma, il 18 maggio 2010
http://www.avvocatoandreani.it/news-giuridiche/notizia.php?cassazione-una-causa-persa-non-giustifica-il-disinteresse-dell-avvocato-difensore
Ingiunzione per il pagamento di spese legali: è possibile agire davanti al giudice dove ha sede il nuovo consiglio dell’ordine.
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ ordinanza n. 17049 del 20 luglio 2010, chiamata a pronunciarsi su un ricorso per regolamento di competenza avverso una decisione con la quale era stata dichiarata l’incompetenza per territorio in una ingiunzione di pagamento presentata da un legale nei confronti di un proprio cliente ha riconosciuto che:” in tema di procedimento di ingiunzione, l'articolo 637, terzo comma, Codice di procedura civile, nell'individuare un foro facoltativo e concorrente con quello di cui al primo e al secondo comma del medesimo articolo, attribuisce all'avvocato la facolta` processuale, ai fini del recupero in via monitoria dei suoi crediti per prestazioni professionali, di agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo egli e` iscritto il consiglio dell'ordine, in relazione al quale si determina il giudice competente, va identificato in quello al quale il legale e` iscritto attualmente, cioe` con riferimento al momento della proposizione del ricorso, a nulla rilevando che, al tempo della richiesta in via stragiudiziale di pagamento della parcella, il medesimo avesse la sede principale dei suoi affari ed interessi in altro luogo e fosse iscritto ad altro consiglio dell'ordine”.Principio estensibile anche ai notai .
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8770.asp
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8770.asp
IN CASSAZIONE L’AVVOCATO UTILIZZA LA PROCURA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: RICORSO INAMMISSIBILE!
Cassazione, Sez. III, 28 giugno 2010, n. 15404
Nel giudizio di cassazione, la procura speciale (espressamente prevista dall’art. 365 c.p.c.) che deve essere conferita al difensore iscritto nell’apposito albo in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del controricorso) investendo espressamente lo stesso patrocinatore del potere di proporre impugnazione per cassazione contro un provvedimento determinato, non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati.
Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal suddetto art. 83, comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (forma “alternativa” non effettuata nel caso di specie).
In difetto dell’osservanza di una di tali necessarie forme consegue l’inammissibilità del ricorso.
Cassazione, Sez. III, 28 giugno 2010, n. 15404
(Pres. Di Nanni – Rel. Musso)
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 165 c.p.c., depositato il 3.3.03, OMISSIS F. e OMISSIS A. proponevano opposizione avverso esecuzione coattiva di obbligo di fare (consistente nel caso di specie nella rimozione con spostamento ad oltre tre metri dall’edificio di OMISSIS F. di balle di fieno e paglia collocate a ridosso della detta abitazione), esecuzione intrapresa contro di loro dal predetto OMISSIS F.. Sostenevano gli opponenti l’inesistenza del diritto della controparte a procedere alla esecuzione, adducendo che il titolo accampato, consistente in ordine alla rimozione contenuto in provvedimento possessorio poi confermato dalla decisione di merito, già aveva ricevuto esecuzione, e che la controparte pretendeva, in base al medesimo titolo, di fare rimuovere anche un diverso mucchio (di paglia e non più di fieno) posto all’incirca nel medesimo luogo, ma non considerato nel titolo esecutivo azionato.
Si costituiva il creditore procedente ed il Tribunale adito, con sentenza in data 18.11.2003 accoglieva l’opposizione (ritenendo che la collocazione del nuovo “mucchio” di fieno concretasse fatto ulteriore e diverso da quello che aveva determinato il titolo esecutivo in questione); proponeva appello OMISSIS F. e la Corte d’Appello di Torino, costituitisi OMISSIS A. e OMISSIS F. rigettava l’opposizione, accogliendo il gravame. Affermava, in particolare la Corte territoriale che condivisibile era l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità, secondo cui finché l’autore dello spoglio tiene fermo, sia pure con modalità diverse da quelle poste inizialmente in essere, lo stato di illiceità acclarato dalla sentenza di reintegra del possesso, questa spiega i suoi effetti di realizzazione concreta del bene tutelato, comportando il divieto di nuovi atti idonei a perpetuare la situazione illegittima che deve essere eliminata, senza che necessiti l’esperimento di ulteriori azioni a tutela del possesso. Nel caso di specie si è trattato, come pacifico in atti, della collocazione, a breve distanza di tempo dalla prima, di nuovi analoghi ingombri nel medesimo punto da cui era stato disposto nel provvedimento possessorio l’asporto; trattavasi dunque non già di una nuova situazione di eliminazione era volto il titolo esecutivo.
Ricorrono per cassazione OMISSIS A. e OMISSIS F. con due motivi; resiste con controricorso OMISSIS F..
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione. Si afferma che “la Corte di merito non spiega affatto, come invece avrebbe dovuto, se la sentenza di reintegra in possesso, acclarante lo stato lesivo, onde avere quella data valenza così ritenuta in sfavore dei resistenti, debba intendersi sentenza passata in giudicato ovvero sentenza ancora soggetta ad impugnazione”; inoltre che la Corte di merito ha disatteso la difesa svolta dagli odierni ricorrenti in comparsa conclusionale avente ad oggetto la possibilità per il procedente di “avanzare nei riguardi degli opponenti una domanda riconvenzionale”.
Con il secondo motivo si deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in tema di cosa giudicata formale, di esecuzione forzata, di obblighi di fare e di non fare e di opposizione all’esecuzione”.
Nel controricorso preliminarmente si deduce la carenza di procura in capo al difensore del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile.
Manca infatti lo stesso di idonea e valida procura speciale per il presente giudizio in sede di legittimità, non potendo certo ritenersi ritualmente conferita a tal fine, la “procura speciale stesa in margine al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado”, così come testualmente riportato nell’intestazione dello stesso ricorso oggi in esame.
Come infatti statuito da questa Corte (tra le altre, n. 14749/2007), nel giudizio di cassazione, la procura speciale (espressamente prevista dall’art. 365 c.p.c.) che deve essere conferita al difensore iscritto nell’apposito albo in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del controricorso) investendo espressamente lo stesso patrocinatore del potere di proporre impugnazione per cassazione contro un provvedimento determinato, non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal suddetto art. 83, comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (forma “alternativa” non effettuata nel caso di specie). In difetto dell’osservanza di una di tali necessarie forme consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.
http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1960%3Ain-cassazione-lavvocato-utilizza-la-procura-del-giudizio-di-primo-grado-ricorso-inammissibile-cassazione-sez-iii-28-giugno-2010-n-15404&catid=55%3Aprocesso-civile&Itemid=88&lang=it
Nel giudizio di cassazione, la procura speciale (espressamente prevista dall’art. 365 c.p.c.) che deve essere conferita al difensore iscritto nell’apposito albo in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del controricorso) investendo espressamente lo stesso patrocinatore del potere di proporre impugnazione per cassazione contro un provvedimento determinato, non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati.
Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal suddetto art. 83, comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (forma “alternativa” non effettuata nel caso di specie).
In difetto dell’osservanza di una di tali necessarie forme consegue l’inammissibilità del ricorso.
Cassazione, Sez. III, 28 giugno 2010, n. 15404
(Pres. Di Nanni – Rel. Musso)
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 165 c.p.c., depositato il 3.3.03, OMISSIS F. e OMISSIS A. proponevano opposizione avverso esecuzione coattiva di obbligo di fare (consistente nel caso di specie nella rimozione con spostamento ad oltre tre metri dall’edificio di OMISSIS F. di balle di fieno e paglia collocate a ridosso della detta abitazione), esecuzione intrapresa contro di loro dal predetto OMISSIS F.. Sostenevano gli opponenti l’inesistenza del diritto della controparte a procedere alla esecuzione, adducendo che il titolo accampato, consistente in ordine alla rimozione contenuto in provvedimento possessorio poi confermato dalla decisione di merito, già aveva ricevuto esecuzione, e che la controparte pretendeva, in base al medesimo titolo, di fare rimuovere anche un diverso mucchio (di paglia e non più di fieno) posto all’incirca nel medesimo luogo, ma non considerato nel titolo esecutivo azionato.
Si costituiva il creditore procedente ed il Tribunale adito, con sentenza in data 18.11.2003 accoglieva l’opposizione (ritenendo che la collocazione del nuovo “mucchio” di fieno concretasse fatto ulteriore e diverso da quello che aveva determinato il titolo esecutivo in questione); proponeva appello OMISSIS F. e la Corte d’Appello di Torino, costituitisi OMISSIS A. e OMISSIS F. rigettava l’opposizione, accogliendo il gravame. Affermava, in particolare la Corte territoriale che condivisibile era l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità, secondo cui finché l’autore dello spoglio tiene fermo, sia pure con modalità diverse da quelle poste inizialmente in essere, lo stato di illiceità acclarato dalla sentenza di reintegra del possesso, questa spiega i suoi effetti di realizzazione concreta del bene tutelato, comportando il divieto di nuovi atti idonei a perpetuare la situazione illegittima che deve essere eliminata, senza che necessiti l’esperimento di ulteriori azioni a tutela del possesso. Nel caso di specie si è trattato, come pacifico in atti, della collocazione, a breve distanza di tempo dalla prima, di nuovi analoghi ingombri nel medesimo punto da cui era stato disposto nel provvedimento possessorio l’asporto; trattavasi dunque non già di una nuova situazione di eliminazione era volto il titolo esecutivo.
Ricorrono per cassazione OMISSIS A. e OMISSIS F. con due motivi; resiste con controricorso OMISSIS F..
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione. Si afferma che “la Corte di merito non spiega affatto, come invece avrebbe dovuto, se la sentenza di reintegra in possesso, acclarante lo stato lesivo, onde avere quella data valenza così ritenuta in sfavore dei resistenti, debba intendersi sentenza passata in giudicato ovvero sentenza ancora soggetta ad impugnazione”; inoltre che la Corte di merito ha disatteso la difesa svolta dagli odierni ricorrenti in comparsa conclusionale avente ad oggetto la possibilità per il procedente di “avanzare nei riguardi degli opponenti una domanda riconvenzionale”.
Con il secondo motivo si deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in tema di cosa giudicata formale, di esecuzione forzata, di obblighi di fare e di non fare e di opposizione all’esecuzione”.
Nel controricorso preliminarmente si deduce la carenza di procura in capo al difensore del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile.
Manca infatti lo stesso di idonea e valida procura speciale per il presente giudizio in sede di legittimità, non potendo certo ritenersi ritualmente conferita a tal fine, la “procura speciale stesa in margine al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado”, così come testualmente riportato nell’intestazione dello stesso ricorso oggi in esame.
Come infatti statuito da questa Corte (tra le altre, n. 14749/2007), nel giudizio di cassazione, la procura speciale (espressamente prevista dall’art. 365 c.p.c.) che deve essere conferita al difensore iscritto nell’apposito albo in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del controricorso) investendo espressamente lo stesso patrocinatore del potere di proporre impugnazione per cassazione contro un provvedimento determinato, non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal suddetto art. 83, comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (forma “alternativa” non effettuata nel caso di specie). In difetto dell’osservanza di una di tali necessarie forme consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.
http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1960%3Ain-cassazione-lavvocato-utilizza-la-procura-del-giudizio-di-primo-grado-ricorso-inammissibile-cassazione-sez-iii-28-giugno-2010-n-15404&catid=55%3Aprocesso-civile&Itemid=88&lang=it
Valida la comunicazione telefonica da parte del cancelliere della data d'udienza
Nel caso in cui l'avvocato abbia ricevuto una comunicazione telefonica da parte del cancelliere che indica una data di udienza diversa da quella precedentemente comunicata a mezzo tgelegramma, pur dovendosi escludere che vi sia un onere di attivarsi per chiarire la ragione della difformità, si deve ritenere che non sussistono motivi di nullità assoluta. Nel caso esaminato dalla Corte (Sentenza n.27088/2010 Sesta Sezione Penale) c'era stato un errore nel telegramma ma l'avvocato era stato avvisato successivamente per via telefonica. La Corte nel respingere l'eccezione di nullità ha rilevato che la data erronea presente sul telegramma era antecedente alla data effettiva d'udienza e il difensore non aveva fornito alcuna prova di essersi inutilmente presentato in udienza il giorno erroneo indicato nel telegramma.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8718.asp
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8718.asp
Anche nel processo civile l'avvocato può diventare testimone
L'avvocato può assumere nello stesso processo (civile e penale), anche se non contestualmente, la veste di testimone e difensore.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 16151 dell'8 luglio 2010, ha respinto il ricorso di una donna che contestava la testimonianza del difensore della controparte, prima che questo assumesse l'incarico, in un procedimento di sfratto per morosità.
La terza sezione civile ha motivato sostenendo che la posizione del legale non può essere equiparata a quella dei magistrati sulle incompatibilità processuali. Qui si tratta prevalentemente di un problema di "deontologia professionale" o comunque di una questione da risolvere con una legge.
Questo anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che si è formata sul punto. In sentenza si legge infatti che "dipende dalle regole deontologiche se dovrà essere data la prevalenza all'ufficio di testimone o al ruolo di difensore, ovvero se la scelta dovrà essere lasciata al difensore". Rimane comunque fermo che, a differenza del carattere assoluto dell'incapacità del giudice o del pubblico ministero ad assumere la funzione di testimone, le funzioni di testimone e di difensore si pongono in un rapporto di incompatibilità alternativa.
Al riguardo, "la Corte costituzionale ha ripetutamente avuto modo di rilevare che tale compatibilità di funzioni trova un idoneo correttivo nel principio del libero convincimento del giudice e nel suo dovere di valutare "con pruderete apprezzamento e spirito critico" la deposizione di ogni testimone che non sia "immune dal sospetto di interesse all'esito della causa". Insomma, "non sussiste un'incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di difensore e quelle di teste nell'ambito del medesimo giudizio, se non nei termini della contestualità, per cui contemporaneamente il difensore non può anche essere testimone".
cassazione.net
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 16151 dell'8 luglio 2010, ha respinto il ricorso di una donna che contestava la testimonianza del difensore della controparte, prima che questo assumesse l'incarico, in un procedimento di sfratto per morosità.
La terza sezione civile ha motivato sostenendo che la posizione del legale non può essere equiparata a quella dei magistrati sulle incompatibilità processuali. Qui si tratta prevalentemente di un problema di "deontologia professionale" o comunque di una questione da risolvere con una legge.
Questo anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che si è formata sul punto. In sentenza si legge infatti che "dipende dalle regole deontologiche se dovrà essere data la prevalenza all'ufficio di testimone o al ruolo di difensore, ovvero se la scelta dovrà essere lasciata al difensore". Rimane comunque fermo che, a differenza del carattere assoluto dell'incapacità del giudice o del pubblico ministero ad assumere la funzione di testimone, le funzioni di testimone e di difensore si pongono in un rapporto di incompatibilità alternativa.
Al riguardo, "la Corte costituzionale ha ripetutamente avuto modo di rilevare che tale compatibilità di funzioni trova un idoneo correttivo nel principio del libero convincimento del giudice e nel suo dovere di valutare "con pruderete apprezzamento e spirito critico" la deposizione di ogni testimone che non sia "immune dal sospetto di interesse all'esito della causa". Insomma, "non sussiste un'incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di difensore e quelle di teste nell'ambito del medesimo giudizio, se non nei termini della contestualità, per cui contemporaneamente il difensore non può anche essere testimone".
cassazione.net
Cassazione: giudice civile può decidere sulla base di prove raccolte nell'ambito di un altro procedimento
Il giudice può legittimamente utilizzare le prove assunte nell'ambito di un altro procedimento per formare il proprio convincimento. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 16010/2010) evidenziando che dette prove possono valere come "semplici indizi, atti a fornire elementi indiretti e concorrenti di giudizio, ed essere complessivamente valutabili nel procedimento logico induttivo e presuntivo per l'accertamento del fatto controverso". Il caso esaminato dalla Corte è relativo a una sentenza di un giudice di pace che per decidere una controversia aveva utilizzato una consulenza tecnica relativa ad un procedimento per accertamento tecnico preventivo non rgolarmente acquisito nella causa. Secondo la Corte non vi è stata alcuna viloazione del diritto di difesa posto che a quel procedimento la parte aveva comunque partecipato.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8703.asp
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Il processo civile accorcia i tempi con l'ausiliario del giudici
Nasce l'ausiliario del giudice per chiudere in fretta le liti civili ritenute "prioritarie" mentre le testimonianze potranno essere raccolte anche dai cancellieri. Con uno degli emendamenti alla manovra finanziaria in discussione al Senato, il governo lancia la sfida all'esplosione del contenzioso civile, soprattutto ai costi derivanti dagli indennizzi erogati per l'eccessiva durata dei processi. Per coprire i quali, nel triennio 2011-2013, sono stimati 53.568.000 euro.
L'ausiliario
La novità principale è senza dubbio l'ausiliario, scelto dal giudice tra i nomi inseriti in un apposito albo formato presso ogni tribunale, che avrà il compito di trattare i ricorsi ritenuti prioritari dal presidente del tribunale stesso. Nell'albo possono iscriversi magistrati onorari, avvocati con anzianità di almeno 5 anni, notai (anche a riposo), magistrati ordinari, amministrativi e contabili in pensione, avvocati dello stato in pensione, docenti o ricercatori universitari (anche a riposo). La procedura prevista è simile a quella della media-conciliazione (altro strumento a disposizione per deflazionare il contenzioso): entro 90 giorni dalla sua nomina, l'ausiliario deposita in cancelleria una «proposta di decisione» da comunicare alle parti in causa che hanno 30 giorni per accettarla. Anche qui scatta una norma contro le liti temerarie: nel caso la proposta non venga accettata e il successivo giudizio ordinario si chiuda con un risultato pari a quello della proposta, il giudice può condannare la parte, anche vittoriosa, al pagamento dell'indennità dovuta all'ausiliario e di nuovo al versamento del contributo unificato.
La prova in cancelleria
Una seconda novità riguarda la raccolta delle testimonianze, operazione che potrà essere assegnata al cancelliere. La deposizione potrà essere registrata, ma a spese della parte che ne fa richiesta. In questo caso, il cancelliere dovrà redigere un verbale sintetico da allegare alla registrazione. La trascrizione integrale, necessaria nella successiva udienza, sarà comunque depositata dalla parte che ha chiesto la registrazione.
La sentenza breve
Quadratura del cerchio delle misure è la motivazione breve della decisione presa dal giudice monocratico. Obiettivo è far scrivere al giudice per esteso le sole sentenze che saranno impugnate. Entro 30 giorni dal termine assegnato alle parti per depositare le comparse conclusionali, il giudice fissa con decreto la data di udienza per la pronuncia della sentenza con motivazione breve. Qui il giudice pronuncia la sentenza leggendo il dispositivo con la sommaria elencazione dei fatti più importanti e dei principi di diritto utilizzati. La pubblicazione si intende effettuata con la firma del giudice sul verbale. Chi vuole impugnare la decisione deve richiedere la motivazione estesa.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-07-07/processo-civile-accorcia-tempi-180103.shtml?uuid=AYHzms5B
L'ausiliario
La novità principale è senza dubbio l'ausiliario, scelto dal giudice tra i nomi inseriti in un apposito albo formato presso ogni tribunale, che avrà il compito di trattare i ricorsi ritenuti prioritari dal presidente del tribunale stesso. Nell'albo possono iscriversi magistrati onorari, avvocati con anzianità di almeno 5 anni, notai (anche a riposo), magistrati ordinari, amministrativi e contabili in pensione, avvocati dello stato in pensione, docenti o ricercatori universitari (anche a riposo). La procedura prevista è simile a quella della media-conciliazione (altro strumento a disposizione per deflazionare il contenzioso): entro 90 giorni dalla sua nomina, l'ausiliario deposita in cancelleria una «proposta di decisione» da comunicare alle parti in causa che hanno 30 giorni per accettarla. Anche qui scatta una norma contro le liti temerarie: nel caso la proposta non venga accettata e il successivo giudizio ordinario si chiuda con un risultato pari a quello della proposta, il giudice può condannare la parte, anche vittoriosa, al pagamento dell'indennità dovuta all'ausiliario e di nuovo al versamento del contributo unificato.
La prova in cancelleria
Una seconda novità riguarda la raccolta delle testimonianze, operazione che potrà essere assegnata al cancelliere. La deposizione potrà essere registrata, ma a spese della parte che ne fa richiesta. In questo caso, il cancelliere dovrà redigere un verbale sintetico da allegare alla registrazione. La trascrizione integrale, necessaria nella successiva udienza, sarà comunque depositata dalla parte che ha chiesto la registrazione.
La sentenza breve
Quadratura del cerchio delle misure è la motivazione breve della decisione presa dal giudice monocratico. Obiettivo è far scrivere al giudice per esteso le sole sentenze che saranno impugnate. Entro 30 giorni dal termine assegnato alle parti per depositare le comparse conclusionali, il giudice fissa con decreto la data di udienza per la pronuncia della sentenza con motivazione breve. Qui il giudice pronuncia la sentenza leggendo il dispositivo con la sommaria elencazione dei fatti più importanti e dei principi di diritto utilizzati. La pubblicazione si intende effettuata con la firma del giudice sul verbale. Chi vuole impugnare la decisione deve richiedere la motivazione estesa.
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Se il giudice cambia idea ricorso ancora possibile
Va rimessa in termini la parte che ha proposto ricorso in cassazione confidando su un orientamento giurisprudenziale poi cambiato. Lo chiarisce la stessa Cassazione con l'ordinanza 15811 depositata ieri. La Corte sottolinea una serie di passaggi indispensabili per arrivare, poi, a individuare nella rimessione in termini il rimedio più adatto alla situazione. Infatti – osservano i giudici – quando si verifica, come nel caso esaminato, un cambiamento, a opera della stessa Cassazione, di un'interpretazione consolidata delle norme che disciplinano il processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza per presentare il ricorso ha adottato un comportamento che non le può essere in alcun modo imputato.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-07-03/giudice-cambia-idea-ricorso-104536.shtml?uuid=AYpT2j4B
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Termine prescrizionale quinquennale (e non gia’ biennale) applicabile alla responsabilità da circolazione dei veicoli da cui derivino lesioni personali
Cass., sez. un. civ., 18/11/2008 n. 27337
Il diritto vivente – inaugurato dalle Sezioni Unite della Cassazione -, è ormai unanime nel ritenere che in materia di danno prodotto da circolazione dei veicoli da cui derivi lesione personale – come nel caso che ci occupa - trovi applicazione la norma dell’art. 2947, comma 3, c.c., con conseguente applicazione del termine prescrizionale previsto dalla norma penale, e quindi, vertendosi in materia di reato di lesioni personale, quinquennale.
“Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto”.
L’esposto principio di diritto è stato ritenuto – rileva la Corte - maggiormente armonizzabile con il generale principio in tema di termine di prescrizione emergente dalla lettera dell’art. 2947, comma 3, prima parte, c.c., il quale ultimo sancisce che l’applicabilità di tale norma prescinde dalla procedibilità del reato.
Sia solo il caso di rammentare che, in caso di reato di lesioni personali, il termine prescrizionale penale è di cinque anni, e ciò in virtù del disposto dell’art. 157, comma 1, n. 4, c.p. essendo il reato di lesioni personali, dolose o colpose, punito con la reclusione inferiore a cinque anni (art. 582 – art. 590 cp).
In definitiva, ad avviso delle Sezioni Unite, anche se contro il responsabile dell'incidente, e delle lesioni, non è stato avviato alcun procedimento penale e non è nemmeno stata presentata querela da parte della vittima, è invocabile non già l’art. 2947, comma 2, del codice civile – che, infatti, stabilisce che per i danni derivanti dalla circolazione stradale il tempo massimo per agire in giudizio è di due anni -, ma il comma 3, che fa salvo il caso in cui il fatto sia preveduto dalla legge come reato, stabilendo che il termine di prescrizione penale, se più lungo rispetto a quello di prescrizione civile, si applichi anche alla fattispecie civile.
E ciò – si ripete – anche se, in ragione del reato, contro il responsabile dell'incidente, e delle lesioni, non è stato avviato alcun procedimento penale e non è nemmeno stata presentata querela da parte della vittima.
Il caso esaminato dalle Sezioni Unite riguardava un incidente avvenuto a Torino nel 1994, nel quale fu coinvolto un minore al quale i medici legali riconobbero un'invalidità permanente del 100 per cento. Precisamente quattro anni e 11 mesi dopo il sinistro, i genitori del ragazzo convennero in giudizio l'Assicurazione; il giudizio pervenne alla S.C, prima innanzi alla sezione semplice (la III), poi innanzi alle Sezioni Unite, che ebbero a sostenere il principium iuris sopra trascritto.
“Sono due le condizioni - si legge ancora nella motivazione della sentenza - che rendono applicabile il terzo comma dell'art. 2947 c.c.: 1) la configurabilità di un reato nel fatto dannoso; 2) la previsione per la prescrizione del reato di un termine più lungo di quelli stabiliti nei primi due commi dello stesso art. 2947.
Il concorso di entrambe queste condizioni, che va preliminarmente accertato, rende applicabile una disciplina della prescrizione che è in ogni caso derogatoria rispetto a quella dettata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c. (o per l'entità o per la decorrenza del termine di prescrizione).
Per “fatto considerato dalla legge come reato” (dizione adoperata dall’incipit dell’art. 2947, comma 3, c.c.) proseguono le Sezioni, devesi intendere “che il fatto deve avere gli elementi sostanziali soggetti ed oggettivi del reato, astrattamente previsto, mentre le condizioni di procedibilità (tra cui la querela) hanno natura solo processuale e non sostanziale” (motivazione, punto 6).
http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=2345
Il diritto vivente – inaugurato dalle Sezioni Unite della Cassazione -, è ormai unanime nel ritenere che in materia di danno prodotto da circolazione dei veicoli da cui derivi lesione personale – come nel caso che ci occupa - trovi applicazione la norma dell’art. 2947, comma 3, c.c., con conseguente applicazione del termine prescrizionale previsto dalla norma penale, e quindi, vertendosi in materia di reato di lesioni personale, quinquennale.
“Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto”.
L’esposto principio di diritto è stato ritenuto – rileva la Corte - maggiormente armonizzabile con il generale principio in tema di termine di prescrizione emergente dalla lettera dell’art. 2947, comma 3, prima parte, c.c., il quale ultimo sancisce che l’applicabilità di tale norma prescinde dalla procedibilità del reato.
Sia solo il caso di rammentare che, in caso di reato di lesioni personali, il termine prescrizionale penale è di cinque anni, e ciò in virtù del disposto dell’art. 157, comma 1, n. 4, c.p. essendo il reato di lesioni personali, dolose o colpose, punito con la reclusione inferiore a cinque anni (art. 582 – art. 590 cp).
In definitiva, ad avviso delle Sezioni Unite, anche se contro il responsabile dell'incidente, e delle lesioni, non è stato avviato alcun procedimento penale e non è nemmeno stata presentata querela da parte della vittima, è invocabile non già l’art. 2947, comma 2, del codice civile – che, infatti, stabilisce che per i danni derivanti dalla circolazione stradale il tempo massimo per agire in giudizio è di due anni -, ma il comma 3, che fa salvo il caso in cui il fatto sia preveduto dalla legge come reato, stabilendo che il termine di prescrizione penale, se più lungo rispetto a quello di prescrizione civile, si applichi anche alla fattispecie civile.
E ciò – si ripete – anche se, in ragione del reato, contro il responsabile dell'incidente, e delle lesioni, non è stato avviato alcun procedimento penale e non è nemmeno stata presentata querela da parte della vittima.
Il caso esaminato dalle Sezioni Unite riguardava un incidente avvenuto a Torino nel 1994, nel quale fu coinvolto un minore al quale i medici legali riconobbero un'invalidità permanente del 100 per cento. Precisamente quattro anni e 11 mesi dopo il sinistro, i genitori del ragazzo convennero in giudizio l'Assicurazione; il giudizio pervenne alla S.C, prima innanzi alla sezione semplice (la III), poi innanzi alle Sezioni Unite, che ebbero a sostenere il principium iuris sopra trascritto.
“Sono due le condizioni - si legge ancora nella motivazione della sentenza - che rendono applicabile il terzo comma dell'art. 2947 c.c.: 1) la configurabilità di un reato nel fatto dannoso; 2) la previsione per la prescrizione del reato di un termine più lungo di quelli stabiliti nei primi due commi dello stesso art. 2947.
Il concorso di entrambe queste condizioni, che va preliminarmente accertato, rende applicabile una disciplina della prescrizione che è in ogni caso derogatoria rispetto a quella dettata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c. (o per l'entità o per la decorrenza del termine di prescrizione).
Per “fatto considerato dalla legge come reato” (dizione adoperata dall’incipit dell’art. 2947, comma 3, c.c.) proseguono le Sezioni, devesi intendere “che il fatto deve avere gli elementi sostanziali soggetti ed oggettivi del reato, astrattamente previsto, mentre le condizioni di procedibilità (tra cui la querela) hanno natura solo processuale e non sostanziale” (motivazione, punto 6).
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