Si riapre l'iscrizione a ruolo dei contributi. È la conclusione che si trae da una specifica norma della manovra correttiva – l'articolo 38 comma 12 della legge 122/2010, in vigore dal 31 maggio 2010 – che dà all'Inps il diritto di iscrivere a ruolo la gran parte dei crediti contributivi in essere, purché non prescritti, già scaduti ma non ancora incassati: la novità è che questa iscrizione a ruolo può avvenire anche senza tener conto dei termini di decadenza previsti dalla legge.
L'ente previdenziale nel triennio 2010/2012 può perciò ignorare i termini di decadenza (entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo alla data nel quale il credito è divenuto esigibile) e iscrivere a ruolo – andando indietro fino al 2004 – tutti i suoi crediti già scaduti e non prescritti. Se, ad esempio, un datore di lavoro a gennaio 2004 non ha versato i contributi di competenza del mese di dicembre 2003 e questo debito non è ancora prescritto e per qualche ragione (ritardo, errori, coincidenze fortuite) non è stato passato a ruolo entro il 31 dicembre 2005, lo stesso importo – più gli importi accessori, sanzioni e interessi – può ancora essere iscritto a ruolo fino al 31 dicembre 2012.
Ciò vale per tutti i tipi di crediti contributivi, che possono nascere – oltre che per omesso versamento o notifica di verbale di accertamento – per chiusura di un giudizio con esito sfavorevole al contribuente, o ancora per il riconoscimento del debito attraverso una domanda di rateazione o la presentazione del modello DM10.
In pratica l'Inps dovrà procedere a una ricognizione di tutti i crediti contributivi ancora in essere per valutare se poterli iscrivere a ruolo. Ci sono però alcune limitazioni: deve trattarsi di crediti per i quali non sia intervenuta la prescrizione, perché i crediti prescritti sono crediti estinti; i crediti devono risultare esigibili dal 2004 in poi. Il primo esempio proposto si riferisce a un credito esigibile a gennaio 2004, e non rileva il fatto che sia maturato nell'anno 2003, in quanto la norma ricomprende nei crediti che possono ancora passare a ruolo anche quelli di competenza di anni precedenti il 2004.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-10-04/liscrizione-ruolo-perde-decadenza-080540.shtml?uuid=AYUAjXWC