Visualizzazione post con etichetta DIRITTO URBANISTICO. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta DIRITTO URBANISTICO. Mostra tutti i post

Cassazione: Sì al sequestro preventivo di case a ridosso di terreni franosi

La Corte di cassazione dice sì al sequestro preventivo delle abitazioni a ridosso di terreni franosi. Con una decisione che arriva quanto mai opportuna dopo i tragici fatti di Messina, i giudici di piazza Cavour con la sentenza n. 40034 di oggi hanno considerato legittimo il sequestro preventivo di diverse abitazioni e di un campo di calcio in provincia di Isernia costruiti con criteri tali da creare il rischio di una frana e mettere così in pericolo la sicurezza degli abitanti della zona.
Per eliminare il dislivello tra gli edifici, era stato, infatti, inserito sotto i fabbricati del terreno di riporto che aveva determinato un fronte franoso. La situazione era peggiorata dalla mancanza nelle case sia di fognature sia di un sistema drenante che potesse facilitare il deflusso delle acque.
L'accusa mossa ai proprietari dal tribunale del riesame di Isernia era di non aver fatto quei lavori che l'articolo 677 del codice penale impone per gli edifici che rappresentino un pericolo. Un'omissione confermata dalla Suprema Corte che ha respinto il ricorso per la restituzione degli immobili pretesa dagli stessi proprietari. Secondo i ricorrenti - che si consideravano danneggiati dallo stesso reato che veniva loro contestato - i lavori spettavano al proprietario del terreno o all'amministratore del condominio e non ai singoli condomini. Interpretazione bocciata dalla Corte che ha confermato la legittimità sia dell'accusa sia del provvedimento cautelare, sottolineando che «disponibilità del bene consentirebbe la libera utilizzazione delle aree di proprietà e il pericolo concreto che ulteriori smottamenti o la rovina degli edifici possa coinvolgere persone». La prima sezione penale della Corte ha così ribadito che le abitazioni sotto sequestro possono essere utilizzate solo per fare gli interventi utili a eliminare il pericolo.
fonte ilsole24ore

NORMATIVA: Ristrutturazioni edilizie: i chiarimenti sul bonus arredi

Chi acquista mobili, elettrodomestici, televisori e computer per arredare la casa appena ristrutturata può usufruire del bonus arredi, l’agevolazione consistente nella detrazione irpef del 20% della spesa sostenuta. Con la circolare n. 35 del 16 luglio scorso l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla agevolazione prevista dall’art. 2 del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009. Il beneficio spetta ai contribuenti che • hanno sostenuto spese di ristrutturazione edilizia con la detrazione del 36% dopo il 1° luglio 2008 • e hanno effettuato l’acquisto degli arredi fra il 7 febbraio scorso ed il 31 dicembre 2009.
Il bonus arredi è calcolato su un importo massimo di 10.000 euro e viene ripartito in 5 quote annuali
fonte videodiritto

CASSAZIONE: Il proprietario dell’immobile è direttamente responsabile della sicurezza degli operai improvvisati

Giro di vite sulla sicurezza nei cantieri. Ne è responsabile, se non ha adottato tutte le misure antinfortunistiche, il proprietario dello stabile che ha commissionato i lavori non a una ditta specializzata ma a un operaio.
Lo ha affermato la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 36581 del 21 settembre 2009, ha accolto con rinvio il ricorso della Procura di Bari che si opponeva all’assoluzione di un 82enne pugliese che aveva commissionato a un operaio (dipendente in mobilità di una impresa) la ristrutturazione della sua casa.
fonte cassazione.net

TAR CAMPANIA, Ordine di demolizione - Presentazione di un’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 -

Effetti sull’ordine di demolizione - Sospensione - Rigetto dell’istanza - Necessità di nuovo provvedimento di demolizione - Esclusione - Termini per l’esecuzione spontanea - Decorrenza.La validità ovvero l’efficacia dell’ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un’istanza ex art. 36 del d.p.r. 380/2001. Nel sistema non è infatti rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto, sicché, se, da un lato, la presentazione dell’istanza ex art. 36 D.P.R. 380/2001 determina inevitabilmente un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall’altro, occorre ritenere che l’efficacia dell’atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l’atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza. All’esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell’istanza, l’ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell’originario carattere abusivo dell’opera realizzata. Di contro, in caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, con la sola precisazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge, quale quella di chiedere l’accertamento di conformità urbanistica, e deve pertanto poter fruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso. La necessità di un nuovo procedimento sanzionatorio, d’altra parte, si rivelerebbe un’inutile ed antieconomica duplicazione dell’agere amministrativo. Pres. d’Alessandro, Est. Maiello - D.A.G. (avv.Schettino) c. Comune di Comiziano (avv. Papa) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez II. - 14 settembre 2009, n.4961
fonte ambientediritto