Visualizzazione post con etichetta ABUSIVISMO. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta ABUSIVISMO. Mostra tutti i post

ABUSIVISMO: il condono ambientale non si estede al reato edilizio

Le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo a tutela di interessi idrogeologici, ambientali e paesistici possono ottenere la sanatoria ai sensi del dl 269/2003, convertito con legge 326/2003, solo per gli interventi di minore rilevanza, che siano conformi agli strumenti urbanistici (abusi formali) e previo parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 24647 del 15 giugno 2009, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva condannato un reato edilizio.
In particolare, il ricorrente aveva affermato che era stato erroneamente ritenuto che l'opera in questione non fosse suscettibile di condono edilizio perché sita in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, pur non essendo la stessa sottoposta a vincolo di in edificabilità assoluta. Il ricorrente sosteneva, inoltre, che avendo presentato domanda di condono ambientale, questo avrebbe comportato anche la possibilità di ottenere il condono edilizio, in quanto l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria avrebbe comportato lo sgravio del vincolo paesaggistico con il conseguente accesso al condono edilizio.
I giudici della Suprema Corte hanno, innanzitutto, affermato che la corte di appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui, in materia edilizia, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici possono ottenere la sanatoria ai sensi del dl 269/2003 art. 32 commi 25, 26 e 27, convertito con legge 326/2003, solo per gli interventi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1; restauro, risanamento conservativo e manutenzione ordinaria) , che siano conformi agli strumenti urbanistici (abusi formali) e previo parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo. Sono, dunque, da escludere dal condono tutte le nuove costruzioni realizzate in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio in zona assoggettata ad uno dei vincoli idrogeologici, ambientali e paesistici.
È, inoltre, da censurare l'assunto secondo cui la sanabilità delle opere realizzate in aree vincolate è da escludere solo se si tratti di vincolo di inedificabilità assoluta e non anche nella diversa ipotesi di vincolo di in edificabilità relativa.
I giudici hanno, infine, contestato l'assunto secondo cui il condono ambientale comporterebbe anche la possibilità di ottenere il condono edilizio. Il condono ambientale introdotto dall'art. 1, commi 37, 38 e 39 della legge 308/2004 estingue, infatti, esclusivamente il reato di cui all'art. 181 del Dlgs 42/2004 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa) e gli altri reati paesaggistici, ma non si estende al reato edilizio attesa la mancanza delle norme di coordinamento, diversamente da quanto disciplinato con la legge 326/2003, che espressamente prevedeva che il rilascio del titolo abilitativo edilizio estinguesse il reato per la violazione del vincolo.
fonte lavoripubblici

CASSAZIONE PENALE 28/02/2009 n 3823: Opera abusiva: demolizione e ripristino stato dei luoghi anche in caso di applicazione della pena su richiesta

In caso di opera abusiva sia l'ordine di demolizione, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9; sia l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 181, comma 2, costituiscono atti dovuti che vanno disposti dal giudice di ufficio in sede di sentenza, ex art. 444 c.p.p., a nulla rilevando che non abbiano formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, essendo gli stessi sottratti alla disponibilita' delle parti medesime
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PG Corte di Appello di Napoli;
Avverso Sentenza Gup del Tribunale di Napoli, emessa il 19/03/08;
nei confronti di: B.K., nato il (OMISSIS);
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Letta la requisitoria scritta, in data 17/07/08, del PG nella persona della Dott.ssa Anna Maria De Sandro; che ha concluso per Annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente all'omesso ordine di demolizione dell'opera abusiva e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, disponendolo direttamente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Gup del Tribunale di Napoli, con sentenza emessa il 19/03/08, ex art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di B.K. - imputato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e 95; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, - la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa; pena sospesa.

Il PG della Corte di Appello di Napoli proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il PG ricorrente esponeva che andavano disposti l'ordine di demolizione delle opere abusive nonche' quello di ripristino dello stato dei luoghi; il tutto D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 31, u.c.; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, u.c..

Tanto dedotto, il PG ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata nei termini sopra indicati.

Il PG della Cassazione, con requisitoria scritta in data 17/07/08, chiedeva l'annullamento della sentenza de qua limitatamente all'omesso ordine di demolizione e di rimessione in pristino; ordine da disporsi direttamente dalla Corte di Cassazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e' fondato.

Il Gup del Tribunale di Napoli, con sentenza in data 19/03/08, ex art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di B.K. (imputato come in atti) la pena concordata tra le parti; nulla statuiva in ordine alla demolizione del manufatto abusivo ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Trattasi di statuizione illegittima in ordine al punto in esame.

Invero sia l'ordine di demolizione delle opere abusive, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9; sia l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 181, comma 2, costituiscono atti dovuti che vanno disposti dal giudice di ufficio in sede di sentenza, ex art. 444 c.p.p., a nulla rilevando che non abbiano formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, essendo gli stessi sottratti alla disponibilita' delle parti medesime (Giurisprudenza di legittimita' consolidata: Cass. Sez. 3^ Sent. n. 2896 del 13/10/97; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 3107 del 25/10/07; rv 202794; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 64 del 18/02/98; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 1506 del 28/01/03; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 23212 del 18/05/04; Cass. Sez. 3^ Sent n. 47331 del 20/12/07).

Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Gup del Tribunale di Napoli, in data 19/03/08, limitatamente alla omessa statuizione relativa all'ordine di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato; ordine che va disposto direttamente da questa Corte di Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'omesso ordine di demolizione
dell'opera abusiva e di rimessione in pristino, ordine che dispone.
Cosi' deciso in Roma, il 12 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009
fonte ANACI