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Psicologia giuridica: Parliamo di internet. Quando aiuta e quando nuoce.

Uno strumento ultradimensionato che aiuta sicuramente i normodotati ma può danneggiare gravemente i deboli di mente: internet ormai ha rivelato la sua natura, le sue componenti ed i suoi obiettivi. E’ un insieme di tecnologie avanzate, di infrastrutture globali, di associazionismi, di contatti, di notizie scientifiche, politiche, religiose, di informazioni belle e brutte e di speculazioni industriali e commerciali. Internet è uno strumento tecnico dal volto accattivante, ma sofisticato ed ultradimensionato rispetto all’individuo. E’ appunto la complessità e la grandezza "fisica" e virtuale di questo strumento che lo rendono preponderante e prevaricante rispetto alla modeste possibilità delle persone deboli e fragili, sia nella tenera età, sia nella condizione neuro-psichica in cui si trovano i ragazzi con intelligenza borderline. Il soggetto debole e fragile (borderline) di fronte ad internet si sente gravemente confuso e trasportato nell’ignoto come un pezzo di carta sulle onde di un oceano: non ne può ricevere alcun bene se non un’enfasi e un giudizio sballato sui contenuti. Viceversa, un soggetto sano, intelligente e preparato usa internet con maestria e guida la sua ricerca nella rete senza esserne travolto.

Ancor di più i ricercatori e gli scienziati ne traggono immani vantaggi, perché usano la rete per dare indicazioni, per raccogliere dati, catalogare i risultati e trasmetterli ai fruitori. Le associazioni, le testate giornalistiche, i commercianti, i professionisti, le ASL, le scuole, le università e le industrie sono in effetti i grandi utilizzatori e fruitori della rete internet. I ragazzi borderline, invece, giocano con internet, si appropriano dei contenuti gravemente pericolosi e si trastullano con contatti ed esperienze spesso criminali e diseducanti, ricercando il peggio per suscitare sconcerto. Le persone borderline non hanno la resistenza intellettiva per ricercare nella rete nozioni ed informazioni che servono ad accrescere la cultura finalizzata all’integrazione dei processi istruttivi e formativi scolastici ed universitari. Di converso le persone sane e sicure dei propri obiettivi traggono grandi vantaggi dalla rete, usandola per fini culturali, commerciali ed utilitaristici nelle comunicazioni nazionali ed internazionali. Pertanto queste mie osservazioni vogliono stimolare un dibattito utile a far notare ai genitori che i ragazzi borderline traggono dalla rete soltanto informazioni pericolose e diseducative, mentre soltanto i ragazzi intelligenti e controllati usano la rete per accelerare i processi cognitivi e relazionali. Questo tipo di critica sugli effetti di internet spiegherebbe le presenza di opinioni contrastanti sull’utilità di internet nella scuola: la soluzione del dilemma risulta più agevole se ci si riferisce allo stato di salute psicologica degli utenti della rete.

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9090.asp

Il direttore di un giornale web non risponde di omesso controllo

Sentenza stabilisce che l'art.57 non si applica, perché si riferisce esclusivamente alla carta stampata. Analoga decisione in passato per le testate televisive. Una norma ora non c'è, afferma la Suprema Corte, intervenga il legislatore

Molti anni fa il problema si pose per i direttori di testate televisive, oggi si pone per il web: il direttore di un giornale on-line risponde di "omesso controllo" in caso di pubblicazioni, sul sito da lui diretto, dai contenuti diffamatori, così come avviene per la carta stampata? La risposta della Corte di Cassazione è no: viene pertanto confermato l'orientamento secondo il quale il reato previsto dall'art. 57 del codice penale, che punisce i direttori per non aver vigilato sul contenuto delle pubblicazioni, non può essere applicato al web perché previsto solo per la carta stampata.

L'articolo 57, spiegano infatti i supremi giudici nella sentenza 35511 "si riferisce specificamente all'informazione diffusa tramite la carta stampata. La lettera della legge è inequivoca e a tale conclusione porta anche l'interpretazione storica della norma".

La Corte di Cassazione nella sentenza odierna ha ricordato i precedenti: in giurisprudenza, spiega la quinta sezione penale, si è discusso sulla possibilità di estendere il concetto di stampa anche ad altri mezzi di comunicazione, ma si è anche escluso "che fosse assimilabile al concetto di stampato la videocassetta preregistrata" ed è anche noto, ricorda la Cassazione, che la "giurisprudenza ha concordemente negato che al direttore della testata televisiva sia applicabile la normativa dell'articolo 57 c.p. stante la diversità strutturale tra i due differenti mezzi di comunicazione (la stampa da un lato, la radiotelevisione dall'altro) e la vigenza nel diritto penale del principio di tassatività".

Mentre per la tv il problema della responsabilità del direttore è stato successivamente risolto da un intervento del legislatore, il web è una materia ancora da studiare.

Il caso esaminato ha riguardato il direttore della testata 'Merate online', condannato dalla Corte d'appello di Milano per omesso controllo in relazione alla pubblicazione di una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti dell'ex ministro della Giustizia Roberto Castelli e di un suo collaboratore. La sentenza è stata annullata dalla Corte di Cassazione proprio perchè "il fatto non costituisce reato".

Così come non sono "responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e gli hosting provider - hanno spiegato i supremi giudici - a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma in tal caso rispondono di concorso) così qualsiasi tipo di coinvolgimento va escluso per i coordinatori dei blog e dei forum" e per questo anche per "la figura del direttore del giornale diffuso sul web".

http://www.repubblica.it/cronaca/2010/10/01/news/cassazione_per_le_testate_web_non_vale_la_responsabilit_del_direttore-7622080/

La P.E.C., moderno canale preferenziale nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, ora ha il suo motore di ricerca.

La posta elettronica certificata (P.E.C.) è un servizio di posta elettronica che è in grado di assicurare non solo la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma anche la perfetta conformità tra il messaggio inviato e quello ricevuto, ossia quello accessibile al destinatario nella sua casella di posta. Tali garanzie derivano dal fatto che a certificare la ricezione del messaggio, nella sua integrità, sono degli Enti gestori a ciò deputati, connotati da requisiti particolarmente rigorosi, soprattutto in tema di affidabilità e sicurezza, previsti dalla legge e dal CNIPA (oggi rectius DigitPA). Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ess.mm.ii. “Codice dell’Amministrazione Digitale” le PP.AA. utilizzano la P.E.C. per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di P.E.C.. L’art. 48 del decreto citato assegna un rilevante valore giuridico alla P.E.C.: utilizzando tale servizio, infatti, la trasmissione del documento informatico equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. E’ evidente il risparmio in termini di costi per la macchina pubblica e per i cittadini, i quali possono evitare il rischio di doversi recare all’ufficio postale per ritirare eventuali raccomandate ricevute in loro assenza; una gran comodità, a patto di essere sicuri di controllare frequentemente la propria casella di P.E.C. dichiarata per i rapporti con le PP.AA.. Ma come fare per sapere l’indirizzo di P.E.C. dichiarato dalla P.A. con cui intendiamo avere rapporti? Da oggi esiste un motore di ricerca ad hoc sul sito: www.paginepecpa.gov.it.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9030.asp

Via libera alla PEC per partecipare ai concorsi pubblici

(Circolare Ministero Pubblica amministrazione 3.9.2010 n. 12)

Come noto, le azioni e gli interventi posti in essere da questo Governo hanno come denominatore comune anche quello di favorire, in ogni settore, relazioni più semplici, rapide e meno onerose tra Pubblica amministrazione e cittadini, sfruttando e traendo vantaggio dai progressi della tecnologia, nonché dalle innovazioni che ne derivano nel campo della comunicazione. Un impegno significativo è stato ed è tuttora profuso da questo Ministero per rendere la posta elettronica certificata lo strumento principale di comunicazione tra amministrazioni e nei rapporti con i cittadini. Com’è stato illustrato nelle circolari n. 1/2010/DDI del 18 febbraio 2010 e n. 2/2010 del 19 aprile 2010, il contesto normativo si è da tempo evoluto in coerenza con l’obiettivo illustrato. Si tratta, ora, di darvi piena attuazione con misure rapide e continue di adeguamento dei sistemi di comunicazione, sia sotto l’aspetto delle infrastrutture, sia sotto l’aspetto delle procedure amministrative con soluzioni che prevedano, ove necessario, anche una revisione delle prassi seguite ed un aggiornamento della modulistica e delle formule standard utilizzate nei provvedimenti, al fine di rendere il funzionamento di tutto il sistema dei processi amministrativi coerente, sotto ogni aspetto, con la finalità di aumentare il grado di informatizzazione e digitalizzazione dei processi. Il percorso è da tempo avviato e ritardarne l’evoluzione non può che arrecare svantaggi alla comunicazione tra le amministrazioni, a quella con i cittadini, all’esigenza di contenere i costi dell’apparato pubblico. Ciò posto, attesi i dubbi che alcune amministrazioni hanno manifestato in merito alla possibilità di estendere i principi sopra richiamati anche alle procedure concorsuali pubbliche, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo dello strumento di posta elettronica per l’invio delle domande di concorso, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti e criteri interpretativi.
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/via-libera-alla-pec-per-partecipare-ai-concorsi-pubblici/4929

L'avvocato è sempre più tecnologico

Un'indagine della Bocconi e di Adobe evidenzia che la professione va cambiando rapidamente
I motori? Il processo telematico, la pec e le prove su file

Avvocati oggetto di studio. Per la ricerca «Professioni e Tecnologie. Il ruolo delle innovazioni tecnologiche nel modo di affrontare le nuove sfide socio-economiche» promossa da Adobe Systems Italia e svolta dall'università Bicocca, il dipartimento di sociologia e ricerca sociale dell'ateneo milanese ha scelto questa categoria per studiare l'impatto dell'evoluzione tecnologica sui professionisti. «Il processo di evoluzione tecnologica è diviso in due fasi», spiega Massimo Melica, managing partner dello studio Melica Scandelin & Partners. «La prima è quella dell'informatizzazione, che per gli avvocati è ormai conclusa perché i computer sono strumenti di lavoro quotidiani.

La seconda invece, quella della digitalizzazione, è ancora alla fase embrionale».

Digitalizzazione significa trasferire in formato digitale l'imponente mole documentale che caratterizza la professione dell'avvocato. «Nella maggior parte dei casi i dati si trovano ancora su server diversi», osserva Melica, «e la divisione digitale geografica è elevata».

A Milano il processo di digitalizzazione è avanzato, in parte grazie al successo del Processo civile telematico che ha favorito l'adozione e l'accettazione da parte dei professionisti del formato digitale.

Il servizio consente di depositare gli atti presso gli uffici giudiziari, di inviare e ricevere notifiche e di consultare i dati presso gli uffici stessi. «Nelle altre piazze italiane, Roma inclusa, la spinta da parte del Ministero non è stata altrettanto efficace», sottolinea l'avvocato.

Il futuro tuttavia va nella direzione della tecnologia. Dal 2004 i professionisti possono consultare banche dati di registri online e la diffusione della firma elettronica digitale e della posta elettronica certificata sarà un altro fondamentale passo di questo processo.Attraverso Polisweb, gli avvocati registrati e che hanno una firma digitale con certificato di autenticazione possono collegarsi al portale e visualizzare lo stato dei propri fascicoli presso i Tribunali civili e le Corti d'appello. «Il vantaggio della digitalizzazione per i professionisti e per gli studi è duplice. Internamente permette una migliore gestione dello studio, e esternamente un dialogo più veloce con gli uffici giudiziari», conclude Melica, che sottolinea tuttavia che per il momento solo circa il 7% dei professionisti si è dotato di una posta elettronica certificata.

«Per la ricerca abbiamo individuato professioni significative che hanno allo stesso tempo una grande necessità di usare tecnologie e che possono essere aiutate nel lavoro dagli strumenti frutto dell'innovazione tecnologica», interviene Andrea Valle, enterprise solution development manager di Adobe Systems South-West Europe. «La categoria forense è significativa, oltre per esempio a quella notarile, ma ha un'importanza notevole anche dal punto di vista numerico perché gli avvocati in Italia sono oltre 250 mila», aggiunge il manager.

In particolare la ricerca ha fatto emergere l'allargamento della materia tecnologica che interessa ai professionisti, che in passato usavano in particolare servizi specifici per la professione.

Secondo Valle è emerso anche un ostacolo culturale nei confronti dell'evoluzione tecnologica, che è stata particolarmente veloce negli ultimi anni. Un ostacolo che il cambio generazionale sta lentamente rimuovendo. «La tendenza in atto prescinde da una professione specifica e anche le categorie più tradizionali sono contagiate dai nuovi strumenti perché cambia l'abitudine di maneggiare la carta», commenta Valle. Per questo motivo l'evoluzione di Adobe si concentra nello sviluppo di strumenti che rendano più efficaci le attività svolte quotidianamente al computer senza stravolgere le abitudini e le modalità operative quotidiane dei professionisti.

«Le criticità sono nella raccolta e nello scambio di informazioni, quindi di documenti elettronici», spiega Valle, «e in particolare nella gestione sicura del documento e nella firma digitale che lo rende probatorio». Nell'ambito dei prodotti Adobe, un particolare successo tra gli avvocati è riscosso dagli strumenti di riduzione e modifica dei documenti, «con Acrobat 9 si può fare una semplice ricerca sul termine e poi effettuare la sostituzione in modo sicuro», con la numerazione e classificazione della documentazione.

Un'altra funzione specifica è quella che permette di acquisire documenti cartacei da scanner con un riconoscimento ottico, che permette la ricerca di parole all'interno del documento. Nonostante l'innovazione, alcune funzioni restano dei «grandi classici». Come quella di confronto tra due documenti, che evidenzia le differenze e permette di visualizzare immediatamente le modifiche apportate, per esempio, a un contratto. Una funzione supportata dalle prime versioni di Acrobat che continua a riscuotere successo tra gli avvocati, «dai praticanti a chi ha più esperienza», precisa Valle

http://www.oua.it/NotizieOUA/scheda_notizia.asp?ID=2156

Software Windows preinstallato sul PC. Corte Appello conferma motivazioni Aduc per il rimborso. Analisi

Affermazione del diritto nella motivazione della sentenza n.2526/2010 del 24.07.2010 con cui il Tribunale di Firenze, Dr.ssa Mariani, contro HP ha confermato in sede di giudice di appello la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Firenze.
Sentenza storica e un po' "rivoluzionaria", a suo tempo, quella del Dr. Lo Tufo, GDP con cui era stato disposto il rimborso di quanto pagato dall'acquirente di PC con software preinstallato OEM e che aveva, alla prima accensione del medesimo, rifiutato tale licenza, sulla base della clausola di rimborso contenuta nelle condizioni generali di contratto (EULA).
Per l'approfondimento su tale sentenza rimandiamo alla pagina del nostro sito.
HP, condannata peraltro in primo grado anche alle spese legali, aveva fatto appello avverso tale sentenza e portato avanti tesi di impugnazione sempre più fumose e articolate, tese a creare confusione e ad utilizzare complesse teorie di diritto fuorvianti e poco pertinenti alla controversia.
In particolare, HP aveva tentato di far valere interpretazioni della clausola del contratto, creando esenzioni da responsabilità sulla base dei ruoli delle parti durante la conclusione del medesimo e della volontà; esenzioni pretestuose e ad esclusivo vantaggio delle loro politiche commerciali, richiamate come se potessero essere argomenti giuridici su cui fondare proprie posizioni. Il tutto sempre a scapito dell'acquirente di PC, consumatore finale, che veniva relegato a mero inerte fruitore di ciò che il mercato e la maggioranza dei consumatori aveva decretato con le proprie scelte.
Dopo una lunga causa in cui erano state esposte le ragioni a sostegno delle nostre tesi, giunge la sentenza che, con chiarezza e logicità, inquadra e mette un punto fermo -finalmente!!!!- sia sul contratto di acquisto di un software preinstallato in un PC che sulla clausola dell'EULA in cui è sancito il diritto al rimborso. Sentenza che segue gli schemi del diritto cogente nel nostro sistema, depurandoli delle fumosità che ad arte erano state create dai giganti dell'informatica e dai produttori di PC per imporre le ragioni di un profitto di dubbia legalità.
Il Giudice di Appello sintetizza con precisione la fattispecie negoziale cui ci si trova di fronte: si tratta di due distinte vicende negoziali:
- la prima è quella relativa al computer (hardware) inteso come macchinario;
- la seconda è quella relativa al programma informatico ivi preinstallato (software).
Simile ricostruzione discende dalla considerazione che hardware e software sono due beni distinti e strutturalmente scindibili, oggetto di due diverse tipologie negoziali.
Mentre l' hardware è un macchinario riconducibile alla categoria dei beni mobili, il software è il programma che può essere installato all'interno del macchinario ed è invece riconducibile alla categoria dei beni immateriali, consistendo il suo valore (anche da un punto di vista giuridico) nel contenuto creativo ed ideativo dello stesso. Il giudice descrive cosa è tecnicamente il software: lo sviluppo esecutivo, espresso in un linguaggio comprensibile anche al macchinario, di una o più idee fondamentali sottoforma di regole.
Da tale inquadramento della diversa natura giuridica dei due beni discende anche la diversa tipologia dei relativi contratti.
Nel nostro caso -acquisto di software OEM installato su PC dalla casa produttrice- il contratto con cui l'utente acquista il macchinario (hardware) è di compravendita per cosa mobile, disciplinato dagli artt. 1510 e seguenti del codice civile. Tale contratto -secondo il Giudice- si è perfezionato ed ha avuto anche la sua esecuzione avendo le parti adempiuto all'obbligo di consegna del bene e di pagamento del prezzo.
Quanto al software, invece, quale opera dell'ingegno e bene immateriale, non si può dire che costituisca oggetto di un contratto di compravendita, ma -finalmente viene detto esplicitamente e con sentenza- si tratta di un contratto di licenza d'uso. Questa è stata infatti la tesi sostenuta da noi nella causa di primo giudizio e poi in appello, e che il giudice ha accolto esplicandola ulteriormente in modo esauriente e approfondito.
Il Giudice precisa in sentenza che il contratto di licenza d'uso di un programma (detto anche nolo o noleggio) è l'accordo con cui il fornitore cede al licenziatario, dietro corrispettivo, il diritto di utilizzare in modo non esclusivo il programma oggetto di licenza e la relativa documentazione.
La licenza d'uso è una forma negoziale con funzione analoga alla locazione, mediante la quale non si cede il diritto di proprietà sul software (come nella vendita) ma solo il diritto, peraltro non esclusivo, di usare il software (la natura dell'opera consente di formarne copie molteplici).
Nel caso di specie, il software Microsoft (Windows, Works, ecc.) preinstallato sul macchinario compravenduto non è stato acquistato dall'utente al momento dell'acquisto del macchinario stesso (non può essere trasferito il diritto di proprietà sul software).
Solo nel momento successivo in cui ha acceso il PC l'acquirente ha avuto la possibilità di leggere ed accettare le condizioni generali del contratto di licenza d'uso relativo al software preinstallato predisposte dal produttore. Tale predisposizione è riconducibile allo schema negoziale del contratto per adesione, disciplinato dall'art. 1341 c.c..
La mancata accettazione da parte dell'utente delle condizioni predisposte unilateralmente dall'altro contraente, equivale alla mancata adesione al contratto di licenza d'uso del software, che pertanto non si è perfezionato. Questo comporta il diritto dell'acquirente del PC ad ottenere il rimborso di quanto pagato anticipatamente per il software ed il corrispondente obbligo di restituzione.
Dal metodo di commercializzazione del software preinstallato deriva che lo stesso è consegnato all'acquirente del PC ancor prima rispetto al perfezionamento del contratto d'uso dello stesso; l'acquirente del PC paga in via anticipata il corrispettivo previsto per il diritto d'uso del software.
L'obbligo restitutorio di quanto pagato deriva da una clausola negoziale, posta prima e al di fuori del testo contrattuale di licenza d'uso del software, con la quale il predisponente assume l'obbligo di restituzione della somma anticipata dall'acquirente del PC poichè il pagamento, non essendo stato concluso il contratto di licenza d'uso, è rimasto privo di giustificazione causale ed economica.
La clausola contrattuale sopra citata non può essere interpretata nel senso di subordinare il rimborso alla restituzione sia del software che dell'hardware. Infatti una simile interpretazione muove da un presupposto logico sbagliato: considerare il software parte integrante del PC, non considerando invece che le vicende contrattuali relative all'hardware ed al software sono distinte, l'una è una vendita perfezionata, l'altra è un contratto di licenza d'uso predisposto unilateralmente e soggetto ad adesione.
Perciò si può affermare che il pregio di questa sentenza, oltre ad avere ricondotto a diritto una vicenda negoziale che controparte voleva ricondurre ad ambiti metagiuridici (quando parla di "avvertimento" riferendosi alla clausola del rimborso per svestirla della sua natura giuridica vincolante) o a pratiche commerciali (come quando tenta di neutralizzare la richiesta di un esiguo rimborso con la restituzione dell'intero PC), è di avere dato valore alla posizione del consumatore vessato e dunque leso nei propri diritti, allorchè non reputa sufficiente, ai fini della manifestazione di un valido consenso, che la presenza del software Microsoft sia indicata sulla confezione del prodotto o nel materiale pubblicitario. Oppure quando, con posizione esplicita, nega rilievo giuridico alla tesi di HP secondo cui l'utente avrebbe dovuto acquistare il PC presso un rivenditore specializzato e non presso la grande distribuzione, poiché così facendo avrebbe potuto acquistare un PC senza software ("l'utente è libero di acquistare il prodotto dove vuole!").
Viene dunque ridata al consumatore libertà di scelta nell'acquisto di beni presenti, comunque, sul mercato e oggetto di singoli e autonomi rapporti negoziali che come tali devono essere regolati secondo il diritto vigente e non secondo le subdole intese commerciali tra colossi economici. Anche Microsoft, infatti, sia pure eludendo ad arte la propria responsabilità diretta e scaricandola sui produttori attraverso la clausola dell'EULA di cui si tratta, non può certo considerarsi estranea alla vicenda.
In conclusione, questi i principi salienti:
1) scindibilità dell'acquisto dell'hardware e del software, sia pure effettuato in unica operazione trattandosi di software OEM cioè preinstallato;
2) diversa natura e tipologia dei due contratti: il primo è di acquisto perfezionato secondi i dettami degli artt. 1510 e ss. c.c. ; il secondo è di locazione di bene immateriale non perfezionato se al momento della prima accensione del PC l'acquirente digita il rifiuto;
3) il secondo contratto si riporta alle norme sulla licenza d'uso e alle norme sul copyright cioè al diritto d'autore;
4) chiara e inequivocabile la natura giuridica di clausola di rimborso dell'EULA con conseguente diritto al rimborso medesimo;
5) piena libertà di scelta al consumatore di un PC con software OEM anche in presenza di PC vuoti sul mercato.
In conclusione si può dire che tale sentenza costituisca per i consumatori un utile e chiaro strumento da cui attingere le regole da richiamare e i criteri da seguire in situazioni analoghe, costituendo anche per stile e contenuto, senza sminuirne il valore ermeneutico, un vero e proprio vademecum da consultare, cosa di cui oggi abbiamo sempre più bisogno per affermare il principio di legalità.
Per una ulteriore visione completa e per spunti di approfondimento si rimanda alla lettura integrale della sentenza e degli altri atti presenti sul sito.
Chiudo con l'auspicio che sempre più spesso si possano avere affermazioni come questa piccola goccia nel mare non sempre calmo della conquista dei diritti di consumatori e utenti.

http://tlc.aduc.it/articolo/software+windows+preinstallato+sul+pc+corte+appello_18122.php

Avvio del sistema Siecic, gestione dei registri della sezione fallimentare e delle esecuzioni immobiliari per il Tribunale di Napoli

Sono stati avviati i corsi di formazione per il personale amministrativo delle cancellerie del Tribunale di Napoli per l'utilizzo dei sistemi di gestione dei registri informatizzati della sezione fallimentare e della sezione esecuzioni immobiliari. E' previsto inoltre l'avvio del processo civile telematico anche per le sezioni fallimentare ed esecuzione. Al progetto collabora l' ABI.

http://www.giustiziacampania.it/opencms/opencms/giustiziacampana/index.html

Sabato: il postino non bussa più

Gli anziani e le fasce deboli della popolazione saranno ultrafelici e zomperanno di gioia su poltrone munite di meccanismo di alzata e sedie a rotelle: dal maggio 2011 leggeranno la copia del quotidiano preferito, per il quale hanno in corso regolare abbonamento, non più il sabato, bensì il lunedì successivo. E' una novità epocale e straordinaria: neppure eventi bellici anche gravi avevano interrotto la continuità delle consegne postali: bravi! Notizie stagionate che oltretutto non comportano neppure il pagamento del doppio del prezzo di copertina per gli arretrati. Eh sì, addio alla distribuzione di lettere e stampe per il sabato, con l'avallo dei Sindacati che mirano a trarre lungimiranti benefici dall'accordo appena sottoscritto: i lavoratori ci guadagneranno in stipendio e carriera. I postini saranno spostati alla bancassurance: evviva! Non aspettavano altro. Ai cittadini in special modo se "diversamente abili", sesquipedale ipocrisia (vogliamo chiamare i cittadini di colore "diversamente bianchi"? o i grassi reclamano il "diversamente in linea") nessuno pensa, è ovvio. Qualcuno dirà pure, senza minimamente scomporsi, che se la sono cercata. Il progresso guarda a chi è benestante, meglio se ricco, attivo e sopratutto in perfetto stato psico-fisico; gli altri vanno avviati alla rottamazione; del resto, sono un costo sociale non più sopportabile. Il nuovo sistema avrà una fase di sperimentazione: il 20 settembre 2010 si partirà da Fabriano, Prato, Modica, Vittoria, dal quartiere romano di Forte Bavetta (nel suburbio gianicolense), Boario, Lovere e Caluso. Poi la sperimentazione passerà a metropoli e capoluoghi di provincia, con grande gioia di un po' tutta la popolazione italica che forse con le lettere ci lavora pure il sabato; un esempio terra terra: gli studi legali. Un esempio forse troppo autoreferenziale: io. Come per le Ferrovie, largo alle pregevoli ma costosissime Frecce Rosse ed Argento: ai pendolari nessuno pensa. Con tanti saluti all'aureo paradigma del servizio UNIVERSALE, che deve raggiungere ogni anfratto d'Italia e per il quale le Poste ricevono pure un sostanzioso bonus, in aumento progressivo. Opinando sotto forma di sinallagma contrattuale, mi auguro che quanto meno lo Stato glielo sopprima al più presto così recuperiamo a bilancio statale €739.000.000,00 l'anno, che potremmo destinare ad aiuti alle fasce deboli danneggiate dal provvedimento. Agli anziani che non utilizzano internet e posta elettronica rimarranno i numeri ARRETRATI. Endiadi: progresso-arretratezza. Ed allora, lancio un'idea: i personal computer da tavolo e portatili costano sempre meno e vanno sempre meglio; chiamate a casa un tecnico informatico e fateVi indottrinare, rompetegli le scatole sino a quando non avete capito bene tutti i peraltro facilissimi gesti: Studio Cataldi è pronto a potenziare la propria offerta informativa proprio al sabato ed ad accettare la sfida del week-end senza informazione postalizzata: mentre i giornali cartacei resteranno mestamente a giacere all'interno dei Centri Meccanizzati Postali, Voi sfoglierete le pagine virtuali di questo Portale e magari troverete qualche cosa che Vi attrae. E se andrete alle Poste, prima leggeteVi la news del 29 luglio 2010 "Il postino suonerà più volte al giorno - Avventure nell'Ufficio Postale". Così saprete quale tasto premere nell'amletico dubbio che inesorabilmente Vi coglierà avanti alla macchinetta distributrice dei numeretti.

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8966.asp

Sentenza Cassazione su distruzione dei dati/formattazione da parte del dipendente

Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 9 giugno - 21 luglio 2010, n. 17097
Presidente Vidiri - Relatore Bandini
Ricorrente Fxxxxxxxxxxxx srl

Svolgimento del processo

Aragione Natalia impugnò il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla Fxxxxxxxxxxi srl siccome ritenuta responsabile di avere volontariamente cancellato dati aziendali di notevole importanza e riservatezza dal computer affidatole in via esclusiva.

Il Giudice di prime cure accolse l¹impugnazione e la Corte d¹Appello di Napoli, con sentenza del 20.11.2008 - 20.1.2009, rigettò l¹impugnazione proposta dalla parte datoriale, osservando, a sostegno del decisum, quanto segue:

- non erano emersi elementi concreti a dimostrare per quale ragione la lavoratrice, responsabile dell¹Assicurazione Qualità, avrebbe dovuto conservare in via esclusiva nel suo computer files che riguardavano l¹Ufficio Tecnico e che, comunque, erano contenuti, come qualunque ³lavorazione o documento², nel server centrale ed erano presenti, in forma cartacea, presso le committenti e nei cantieri;
- neppure era stato dimostrato che la lavoratrice avesse l¹uso esclusivo del suo personal computer, essendo anzi emerso, come peraltro evincibile già dalla contestazione, il contrario, vale a dire che chiunque avrebbe potuto usarlo;
- sulla base delle risultanze probatorie acquisite era risultato che: qualunque dipendente avrebbe potuto accedere al computer della Aragione; non c¹era alcun obbligo di salvare dati sul personal computer in dotazione; non era dato sapere se vi fossero stati conservati dei files prima dell¹episodio di cui alla contestazione né, eventualmente, quali;
- per conseguenza la lavoratrice, non avendo l¹obbligo di salvare i dati, non era tenuta al salvataggio nemmeno dei piani di sicurezza relativi ai cantieri di Bisceglie e di Caserta, conservati sicuramente nel server centrale (ma non rinvenuti) e su cartaceo;
- non c¹era nessuna prova, ³ma nemmeno alcun indizio², che potesse indurre a ritenere che la Aragione avesse eliminato volontariamente i files de quibus;
- per ulteriore conseguenza doveva ritenersi l¹irrilevanza della (non provata) formattazione del personal computer, poiché, per dire che l¹ipotetica formattazione aveva cancellato i dati, sarebbe stato necessario avere prima la certezza che ci fossero stati dati da cancellare e, in particolare, che vi fossero stati i piani di sicurezza ivi inutilmente ricercati;
- l¹eventuale estensione della contestazione relativa alla formattazione del computer anche alla cancellazione di altri files, nemmeno indicati, sarebbe stata di assoluta genericità, con conseguente lesione dei diritti di difesa della lavoratrice;
- poiché nessuno dei dipendenti, e nemmeno la Aragione, aveva l¹obbligo di salvare dati sul proprio personal computer, bensì di salvarli nel server centrale, la loro eventuale (e non provata) cancellazione non avrebbe concretizzato alcun comportamento disciplinarmente rilevante, perché non sarebbe stato trasgredito nessun obbligo, risultando anzi che quello sarebbe stato il comportamento da tenere (ossia, una volta lavorati, salvare i dati sul server e cancellarli dal singolo computer);
- nessuno aveva comunque visto la Aragione formattare il suo personal computer l¹11.9.2003, ultimo giorno di lavoro nel quale la società afferma sarebbe stata compiuta l¹operazione, che peraltro avrebbe richiesto il possesso di un compact disk di installazione e l¹interazione al computer per un congruo lasso di tempo (di forse anche due ore);
- l¹Aragione, laddove, come sostenuto dalla parte datoriale, avesse agito per danneggiare la Società, che le aveva imposto una trasferta ad Aosta, non avrebbe potuto raggiungere tale scopo, perché qualunque dato era conservato nel server;
- era privo di riscontro probatorio anche il rilievo della parte datoriale di non aver avuto più di quindici dipendenti;
- nessuna indicazione era stata fornita dalla parte datoriale per l¹aliunde perceptum. Avverso tale sentenza della Corte territoriale, la Flora Napoli srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi e illustrato con memoria. L¹intimata Aragione Natalia ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell¹art. 3 legge n. 604/66, nonché vizio di motivazione, osservando che, pur essendo stato il licenziamento intimato, oltre che per giusta causa, anche per giustificato motivo soggettivo, erroneamente la Corte territoriale non aveva verificato se i fatti contestati fossero tali da legittimare, quanto meno, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell¹art. 3 legge n. 604/66 in relazione all¹art. 2104 c.c., nonché vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale, peraltro trascurando quanto emerso da una pronuncia del GIP di Napoli resa in un procedimento penale collaterale alla vicenda per cui è causa, non abbia rilevato che il fatto principale era costituito dall¹avvenuta cancellazione dei dati aziendali dal personal computer della Aragione, ove la medesima operava in via esclusiva, con ciò rendendo insufficiente la motivazione su circostanze che legittimavano il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2119, 2735 e 2733 c.c., nonché vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale abbia trascurato di considerare che, dalla ridetta pronuncia del GIP di Napoli, emergeva la piena confessione, da parte della Aragione, che ella soltanto poteva accedere al personal computer e che ella soltanto, quindi, aveva potuto procedere alla formattazione dell¹hard disk, con azzeramento dei dati ivi contenuti, durante l¹orario di lavoro.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell¹art. 18 legge n. 300/700, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale, in ordine al numero di lavoratori impiegati, fatto riferimento a quello relativo al periodo del licenziamento, anziché al normale livello di occupazione dell¹impresa.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell¹art. 1227 c.c., nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale, in relazione all¹eccezione di aliunde perceptum, omesso di accogliere la richiesta di opportuni accertamenti in ordine alla riscossione di eventuali indennità di disoccupazione e all¹occupazione della lavoratrice presso altri soggetti.

2. In via di priorità logica deve essere esaminato il terzo motivo di ricorso.

La doglianza non risulta anzitutto condivisibile laddove attribuisce alle dichiarazioni rese dalla Aragione nell¹ambito di un procedimento penale (per quanto risultanti dalla ricordata pronuncia del GIP di Napoli) il valore di piena prova, essendo di piana evidenza che le dichiarazioni (pretesamente) confessorie della lavoratrice non sono state rese nell¹ambito del presente giudizio, né alla controparte; le affermazioni in questione erano quindi liberamente apprezzabili dalla Corte territoriale, con conseguente applicabilità del consolidato principio secondo cui l¹esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull¹attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13910/2001; 11933/2003; 1554/2004; 12362/2006; 27464/2006).

Inoltre l¹emergenza probatoria di cui viene lamentata l¹omessa considerazione non è neppure di rilievo decisivo, poiché, quand¹anche dalla medesima fosse effettivamente desumibile l¹utilizzo esclusivo del proprio personal computer da parte della Aragione, non resterebbe minimamente scalfita l¹affermazione, di natura assorbente, relativa alla mancata dimostrazione della pregressa presenza nel medesimo personal computer dei dati aziendali di cui è stata contestata l¹indebita cancellazione.

Il motivo all¹esame deve quindi essere disatteso.

3. Ciò comporta l¹assorbimento dei primi due motivi di ricorso, posto che l¹assenza di prova dei fatti contestati rende evidentemente vana qualsivoglia discettazione sulla loro astratta idoneità a legittimare il licenziamento disciplinare, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo che sia.

4. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, ai fini della sussistenza del requisito numerico, rilevante ai sensi degli artt. 18 e 35 dello Statuto dei Lavoratori per l¹applicabilità della tutela reale, il giudice deve accertare la normale produttività dell¹impresa (o della singola sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo) facendo riferimento agli elementi significativi al riguardo, quale ad esempio, la consistenza numerica del personale in un periodo di tempo, anteriore al licenziamento, congruo per durata e in relazione alla attività e alla natura dell¹impresa, e non anche a quello successivo (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 6421/2001; 12909/2003).

Correttamente, quindi, la Corte territoriale, con motivazione adeguata alle emergenze probatorie acquisite e scevra da vizi logici, ha ritenuto la sussistenza del requisito dimensionale sulla base delle dichiarazioni rese al riguardo dal fiduciario della Società con riferimento al numero dei dipendenti in forza nel periodo del licenziamento, nel mentre la ricorrente si duole, infondatamente, che non sia stato tenuto conto di alcune comunicazioni dell¹Ufficio Collocamento Disabili di data ampiamente successiva al recesso datoriale (quasi due anni e mezzo l¹una, quasi quattro l¹altra) dalle quali emergeva una forza lavoro inferiore a quindici unità, nonché delle risultanze del libro matricola (peraltro neppure trascritte in ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del medesimo) riferite ai momento della decisione della causa.

5. Il quinto motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi trascritto l¹esatto tenore delle richieste istruttorie asseritamente non accolte, né i tempi e i modi con cui le stesse erano state introdotte in giudizio, e ciò fermo restando, peraltro, che i fatti su cui si fonda l¹eccezione di aliunde perceptum devono essere oggetto di tempestiva allegazione (cfr, ex plurimis, Cass., n. 17606/2007), laddove nella specie, secondo quanto accertato nella sentenza impugnata, nessuna indicazione al riguardo era stata fornita dalla parte datoriale.

6. In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna alle spese, nella misura indicata in dispositivo, della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 16,00, oltre ad euro 3.000,00 per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.

http://www.legali.com/spip.php?article1425

Vede la luce il Progetto "Codice Azuni"

Si chiama progetto "Codice Azuni" (www.azunicode.it) ed è sicuramente un progetto molto interessante voluto dal Ministero per la PA e l'Innovazione che si pone come obiettivo principale quello di dare un contributo al delicato tema della governance su Internet o per essere più precisi (ed italiani) a quello della regolamentazione giuridica della Rete che rappresenta ormai una problematica di carattere internazionale affrontata da più Istituzioni ed a diversi livelli.Come è noto fra le principali tematiche da affrontare abbiamo:
- i problemi che riguardano l'utilizzo “sicuro e stabile” della Rete (dalla ciber-criminalità, alla sicurezza del network e dei sistemi informativi, alle politiche di regolamentazione nazionali);
- le questioni legate alla concorrenza, alla privacy, ai diritti di proprietà intellettuale;
- l'evoluzione di Internet, il suo accesso universale, la sua dimensione sociale e di inclusione attraverso lo sviluppo di infrastrutture nazionali, l'accessibilità dei contenuti, il rispetto delle diversità culturali e linguistiche, la difesa dell'approccio open-source;
- le infrastrutture tecniche e la gestione delle risorse critiche di Internet (tema su cui si concentra il dibattito sul ruolo di coordinamento tecnico svolto dall‟organismo americano ICANN, Internet Corporation for the Assigned Names and Numbers).
Il progetto, che si ispira al giurista sardo Domenico Azuni autore del "codice della navigazione marittima", è solo nella sua fase iniziale e sul sito si chiede ufficialmente un contributo a tutti gli internauti al fine di completare e migliorare il lavoro già realizzato e giungere ad una completa mappatura delle principali problematiche della Rete con relative proposte risolutive.
L'attuale fase è, quindi, quella di condivisione, diretta a raccogliere contributi e osservazioni, naturalmente adottando anche gli opportuni strumenti tecnologici. Siamo nello spirito del web 2.0 e non poteva essere altrimenti.

http://micheleiaselli.blogspot.com/2010/08/vede-la-luce-il-progetto-codice-azuni.html

La superfirma digitale è pronta. Dal 3 settembre verrà incrementato il livello di sicurezza. Da rottamare solo i codici 1202

Aggiornamento automatico delle smart card, ma non tutte

Dal prossimo 3 settembre debutta la firma digitale a sicurezza irrobustita. Il più elevato grado di affidabilità della firma elettronica si otterrà con un semplice aggiornamento software della smart card posseduta. In certe particolari ipotesi sarà però necessario “rottamare” la vecchia tessera e sostituirla con una di nuova generazione.

La data del 3 settembre prossimo è quella nella quale entrano in vigore le nuove regole tecniche di sicurezza stabilite dalla deliberazione n.45 del 21 maggio 2009 del Centro Nazionale per l'Informatizzazione della Pubblica Amministrazione e dalle successive modifiche apportate dalla determinazione commissariale n.69 del 28 luglio 2010 (documenti reperibili in formato integrale sul sito Cnipa.Gov.it).

Per la gran parte delle smart card in circolazione si tratterà quindi di una operazione di adeguamento automatico ai nuovi formati della firma elettronica mentre per le smart card più vecchie, ovvero quelle con numero di serie riportato sulla carta che inizia con la sequenza “1202” sarà necessario provvedere, quanto prima alla loro sostituzione.

Queste ultime infatti non hanno la capacità tecnica di supportare le nuove funzioni di sicurezza ed andranno quindi sostituite prima che la firma generata dalle stesse sia ritenuta non più compatibile sulla base delle nuove regole.

Le novità che debuttano con il prossimo 3 settembre sono dunque principalmente rivolte all'incremento dei livelli di sicurezza della firma digitale.

Vengono in sostanza introdotti dei nuovi algoritmi matematici e nuovi formati di dati in grado di assicurare un miglior livello di protezione della firma digitale rispetto al passato.

Per tutti coloro che sono in possesso di smart card o business key in grado di supportare le nuove specifiche tecniche di sicurezza al debutto con il prossimo 3 settembre, sarà dunque necessario effettuare unicamente un adeguamento del dispositivo di firma attraverso un semplice collegamento internet che prevede anche l'aggiornamento dei software di base della firma digitale.

I possessori di smart card con numero seriale che inizia invece con 1202, non potendo effettuare la procedura di aggiornamento automatico della firma digitale, dovranno provvedere alla sostituzione della tessera digitale attraverso una nuova smart card in grado di supportare le nuove specifiche tecniche. Le tessere aventi tali numeri seriali sono peraltro le più vecchie in circolazione per le quali la sostituzione sarebbe dovuta avvenire egualmente per il decorso del triennio di validità.

Per quanto riguarda la tempistica delle operazioni le delibere sopra ricordate prevedono scadenze temporali diverse per gli enti certificatori e per gli utilizzatori. Per quanto riguarda i primi essi dovranno rendere disponibili le nuove applicazioni che consentono l'aggiornamento dei dispostivi di firma entro il prossimo 31 dicembre 2010.

Gli utilizzatori invece potranno adeguare la firma digitale entro e non oltre il 30 giugno 2011. A partire da tale data infatti non saranno più accettate firme digitali generate in assenza delle nuove specifiche tecniche fissate nella deliberazione n.45/2009 del Cnipa.

Per quanto riguarda la seconda scadenza quella riservata agli utilizzatori, il suggerimento che proviene dagli organi istituzionali (Cnipa) è comunque quello di “.. non attendere il termine di cui al precedente punto 2 (30/06/2011 ndr), ma di aggiornare i prodotti di firma non appena resi disponibili dal proprio certificatore in modo da iniziare quanto prima a generare più robuste firme digitali che, fra l'altro, rientrano nel novero dei formati che la Commissione europea indicherà a fine anno quali «formati europei», utili per il libero scambio di documenti sottoscritti”.

Seguendo quindi il suggerimento proposto gli utenti potranno dunque anticipare i tempi procedendo all'aggiornamento dei loro software di firma digitale non appena i loro certificatori avranno reso disponibile il pacchetto software necessario a tale operazione. Il tutto, ovviamente, a partire dal prossimo 3 settembre data dalla quale le nuove regole tecniche di firma digitale entreranno in vigore. Il potenziamento dei sistemi di sicurezza che sorreggono la firma digitale potrebbe aprire a nuove implementazioni della stessa, fra le quali il suo utilizzo per l'accesso ad Entratel i cui standard attuali di sicurezza basati sull'incrocio di PIN, Username e Password, risultano inferiori a quelli della firma digitale.

http://www.oua.it/NotizieOUA/scheda_notizia.asp?ID=1854

Cancellare files aziendali importanti non legittima il licenziamente anche in presenza di analogo giudicato penale

(Cassazione, Sentenza 21.7.2010 n. 17097)

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, nonchè vizio di motivazione, osservando che, pur essendo stato il licenziamento intimato, oltre che per giusta causa, anche per giustificato motivo soggettivo, erroneamente la Corte territoriale non aveva verificato se i fatti contestati fossero tali da legittimare, quanto meno, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, in relazione all'art. 2104 cc, nonchè vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale, peraltro trascurando quanto emerso da una pronuncia del GIP di Napoli resa in un procedimento penale collaterale alla vicenda per cui è causa, non abbia rilevato che il fatto principale era costituito dall'avvenuta cancellazione dei dati aziendali dal personal computer della A., ove la medesima operava in via esclusiva, con ciò rendendo insufficiente la motivazione su circostanze che legittimavano il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2119, 2735 e 2733 c.c., nonchè vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale abbia trascurato di considerare che, dalla ridetta pronuncia del GIP di Napoli, emergeva la piena confessione, da parte della A., che ella soltanto poteva accedere al personal computer e che ella soltanto, quindi, aveva potuto procedere alla formattazione dell'hard disk, con azzeramento dei dati ivi contenuti, durante l'orario di lavoro.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 300/700, art. 18, nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale, in ordine al numero di lavoratori impiegati, fatto...

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente -

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -

Dott. STILE Paolo - Consigliere -

Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10690/2009 proposto da:

FLORA NAPOLI S.R.L.; - ricorrente

contro

A.N.,; - controricorrente -

avverso la sentenza n. 6851/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/01/2009 r.g.n. 7988/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

Uditi gli Avvocati GRISPO CARLO e D'AMATO GIOVANNI;

udito l'Avvocato DI SALVO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

A.N. impugnò il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla Flora Napoli srl siccome ritenuta responsabile di avere volontariamente cancellato dati aziendali di notevole importanza e riservatezza dal computer affidatole in via esclusiva. Il Giudice di prime cure accolse l'impugnazione e la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 20.11.2008 - 20.1.2009, rigettò l'impugnazione proposta dalla parte datoriale, osservando, a sostegno del decisum, quanto segue:

- non erano emersi elementi concreti a dimostrare per quale ragione la lavoratrice, responsabile dell'Assicurazione Qualità, avrebbe dovuto conservare in via esclusiva nel suo computer files che riguardavano l'Ufficio Tecnico e che, comunque, erano contenuti, come qualunque "lavorazione o documento", nel server centrale ed erano presenti, in forma cartacea, presso le committenti e nei cantieri;

- neppure era stato dimostrato che la lavoratrice avesse l'uso esclusivo del suo personal computer, essendo anzi emerso, come peraltro evincibile già dalla contestazione, il contrario, vale a dire che chiunque avrebbe potuto usarlo;

- sulla base delle risultanze probatorie acquisite era risultato che; qualunque dipendente avrebbe potuto accedere al computer della A.; non c'era alcun obbligo di salvare dati sul personal computer in dotazione; non era dato sapere se vi fossero stati conservati dei files prima dell'episodio di cui alla contestazione ne, eventualmente, quali;

- per conseguenza la lavoratrice, non avendo l'obbligo di salvare i dati, non era tenuta al salvataggio nemmeno dei piani di sicurezza relativi ai cantieri di Bisceglie e di Caserta, conservati sicuramente nel server centrale (ma non rinvenuti) e su cartaceo;

- non c'era nessuna prova, "ma nemmeno alcun indizio", che potesse indurre a ritenere che la A. avesse eliminato volontariamente i files de quibus;

- per ulteriore conseguenza doveva ritenersi l'irrilevanza della (non provata) formattazione del personal computer, poiché, per dire che l'ipotetica formattazione aveva cancellato i dati, sarebbe stato necessario avere prima la certezza che ci fossero stati dati da cancellare e, in particolare, che vi fossero stati i piani di sicurezza ivi inutilmente ricercati;

- l'eventuale estensione della contestazione relativa alla formattazione del computer anche alla cancellazione di altri files, nemmeno indicati, sarebbe stata di assoluta genericità, con conseguente lesione dei diritti di difesa della lavoratrice;

- poiché nessuno dei dipendenti, e nemmeno la A., aveva l'obbligo di salvare dati sul proprio personal computer, bensì di salvarli nel server centrale, la loro eventuale (e non provata) cancellazione non avrebbe concretizzato alcun comportamento disciplinarmente rilevante, perché non sarebbe stato trasgredito nessun obbligo, risultando anzi che quello sarebbe stato il comportamento da tenere (ossia, una volta lavorati, salvare i dati sul server e cancellarli dal singolo computer);

- nessuno aveva comunque visto la A. formattare il suo personal computer l'11.9.2003, ultimo giorno di lavoro nel quale la società afferma sarebbe stata compiuta l'operazione, che peraltro avrebbe richiesto il possesso di un compact disk di installazione e l'interazione al computer per un congruo lasso di tempo (di forse anche due ore);

- l' A., laddove, come sostenuto dalla parte datoriale, avesse agito per danneggiare la Società, che le aveva imposto una trasferta ad Aosta, non avrebbe potuto raggiungere tale scopo, perché qualunque dato era conservato nel server;

- era privo di riscontro probatorio anche il rilievo della parte datoriale di non aver avuto più di quindici dipendenti;

- nessuna indicazione era stata fornita dalla parte datoriale per l'aliunde perceptum.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, la Flora Napoli srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi e illustrato con memoria.

L'intimata A.N. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, nonché vizio di motivazione, osservando che, pur essendo stato il licenziamento intimato, oltre che per giusta causa, anche per giustificato motivo soggettivo, erroneamente la Corte territoriale non aveva verificato se i fatti contestati fossero tali da legittimare, quanto meno, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, in relazione all'art. 2104 cc, nonché vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale, peraltro trascurando quanto emerso da una pronuncia del GIP di Napoli resa in un procedimento penale collaterale alla vicenda per cui è causa, non abbia rilevato che il fatto principale era costituito dall'avvenuta cancellazione dei dati aziendali dal personal computer della A., ove la medesima operava in via esclusiva, con ciò rendendo insufficiente la motivazione su circostanze che legittimavano il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2119, 2735 e 2733 c.c., nonché vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale abbia trascurato di considerare che, dalla ridetta pronuncia del GIP di Napoli, emergeva la piena confessione, da parte della A., che ella soltanto poteva accedere al personal computer e che ella soltanto, quindi, aveva potuto procedere alla formattazione dell'hard disk, con azzeramento dei dati ivi contenuti, durante l'orario di lavoro.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 300/700, art. 18, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale, in ordine al numero di lavoratori impiegati, fatto riferimento a quello relativo al periodo del licenziamento, anziché al normale livello di occupazione dell'impresa.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1227 c.c., nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale, in relazione all'eccezione di aliunde perceptum, omesso di accogliere la richiesta di opportuni accertamenti in ordine alla riscossione di eventuali indennità di disoccupazione e all'occupazione della lavoratrice presso altri soggetti.

2. In via di priorità logica deve essere esaminato il terzo motivo di ricorso.

La doglianza non risulta anzitutto condivisibile laddove attribuisce alle dichiarazioni rese dalla A. nell'ambito di un procedimento penale (per quanto risultanti dalla ricordata pronuncia del GIP di Napoli) il valore di piena prova, essendo di piana evidenza che le dichiarazioni (pretesamente) confessorie della lavoratrice non sono state rese nell'ambito del presente giudizio, ne alla controparte; le affermazioni in questione erano quindi liberamente apprezzabili dalla Corte territoriale, con conseguente applicabilità del consolidato principio secondo cui l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13910/2001; 11933/2003; 1554/2004; 12362/2006; 27464/2006).

Inoltre l'emergenza probatoria di cui viene lamentata l'omessa considerazione non è neppure di rilievo decisivo, poiché, quand'anche dalla medesima fosse effettivamente desumibile l'utilizzo esclusivo del proprio personal computer da parte della A., non resterebbe minimamente scalfita l'affermazione, di natura assorbente, relativa alla mancata dimostrazione della pregressa presenza nel medesimo personal computer dei dati aziendali di cui è stata contestata l'indebita cancellazione. Il motivo all'esame deve quindi essere disatteso.

3. Ciò comporta l'assorbimento dei primi due motivi di ricorso, posto che l'assenza di prova dei fatti contestati rende evidentemente vana qualsivoglia discettazione sulla loro astratta idoneità a legittimare il licenziamento disciplinare, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo che sia.

4. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, ai fini della sussistenza del requisito numerico, rilevante ai sensi degli artt. 18 e 35 dello Statuto del Lavorati per l'applicabilità della tutela reale, il giudice deve accertare la normale produttività dell'impresa (o della singola sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo) facendo riferimento agli elementi significativi al riguardo, quale ad esempio, la consistenza numerica del personale in un periodo di tempo, anteriore al licenziamento, congruo per durata e in relazione alla attività e alla natura dell'impresa, e non anche a quello successivo (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 6421/2001; 12909/2003). Correttamente, quindi, la Corte territoriale, con motivazione adeguata alle emergenze probatorie acquisite e scevra da vizi logici, ha ritenuto la sussistenza del requisito dimensionale sulla base delle dichiarazioni rese al riguardo dal fiduciario della Società con riferimento al numero dei dipendenti in forza nel periodo del licenziamento, nel mentre la ricorrente si duole, infondatamente, che non sia stato tenuto conto di alcune comunicazioni dell'Ufficio Collocamento Disabili di data ampiamente successiva al recesso datoriale (quasi due anni e mezzo l'una, quasi quattro l'altra) dalle quali emergeva una forza lavoro inferiore a quindici unità, nonché delle risultanze del libro matricola (peraltro neppure trascritte in ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del medesimo) riferite al momento della decisione della causa.

5. Il quinto motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi trascritto l'esatto tenore delle richieste istruttorie asseritamente non accolte, ne i tempi e i modi con cui le stesse erano state introdotte in giudizio, e ciò fermo restando, peraltro, che i fatti su cui si fonda l'eccezione di aliunde perceptum devono essere oggetto di tempestiva allegazione (cfr, ex plurimis, Cass., n. 17606/2007), laddove nella specie, secondo quanto accertato nella sentenza impugnata, nessuna indicazione al riguardo era stata fornita dalla parte datoriale.

6. In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna alle spese, nella misura indicata in dispositivo, della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 16,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

http://www.laprevidenza.it/news/documenti/cass_17097_2010/4881

PEC, class action radicale

Il Ministero dell'Economia. Il Comune di Roma, la Regione Basilicata e la Campania. Tutti non si sono adeguati alla normativa: impedendo ai cittadini di comunicare per via telematica. Agorà Digitale avvia la procedura legale

I Radicali hanno avviato la procedura per la prima Class Action italiana per i diritti digitali dei cittadini: a essere chiamati in causa il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni Basilicata e Campania e il Comune di Roma. Al centro della questione l'uso della Posta Elettronica Certificata (PEC), che sarebbe impedito ai cittadini: nonostante la normativa in materia abbia garantito il diritto di utilizzare la PEC nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, le inadempienze degli enti coinvolti hanno di fatto impedito la possibilità di goderne.

Questi enti, infatti, non hanno pubblicato in homepage l'indirizzo di PEC cui avrebbero potuto rivolgersi i cittadini. Il termine ultimo per mettersi in regola scadeva il 30 giugno 2009. L'inadempienza di tale obbligo previsto dall'articolo 54, comma 2-ter, del Decreto legislativo 82/2005 (c.d. Codice dell'Amministrazione digitale), ha significato che i cittadini non potessero accedere al servizio previsto per legge, incorrendo negli oneri derivanti dal passare dai canali burocratici tradizionali.

Nonostante il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione abbia espresso ottimismo circa i numeri di adozione della PEC, lo stesso Ministro Brunetta il mese scorso aveva spronato le amministrazioni fannullone a darsi una mossa, minacciando ire e conseguenze per chi non si adeguasse in tempo.

http://punto-informatico.it/2965305/PI/News/pec-class-action-radicale.aspx

Perché si vuol imporre la rettifica ai blogger?

L'obbligo di rettifica per i blogger previsto dal famigerato ddl sulle intercettazioni rappresenta l'estremo esempio di difficile rapporto tra politica ed Internet e sono sempre più convinto del fatto che basterebbe un minimo di maggiore cultura informatica da parte del legislatore per evitare questi grossolani errori.
Al di là, difatti, dei pur giusti discorsi tendenti a difendere la libertà di espressione su Internet è lo stesso strumento del blog che offre la possibilità a chi si ritenga offeso da un determinato post di replicare postando le proprie osservazioni. Di conseguenza non si ravvisa la necessità di imporre al blogger un obbligo di rettifica, quando già è possibile rettificare quanto dichiarato dal blogger usando gli stessi strumenti del web.
E' indubbio d'altronde che il blog non può essere posto sullo stesso piano di una testata giornalistica per le sue caratteristiche completamente diverse da quelle previste dalla stessa normativa sulla stampa.
Naturalmente va sempre considerato il caso concreto, poiché capita anche di trovarsi di fronte a dei blog che sono tali solo in apparenza rivestendo sostanzialmente i caratteri di un vero e proprio giornale on line.

http://micheleiaselli.blogspot.com/2010/08/perche-si-vuol-imporre-la-rettifica-ai.html

Atto pubblico informatico del Notaio: pubblicate in gazzetta le disposizioni

(Decreto legislativo 2.7.2010 n. 110 - G.U. 19.7.2010)

Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti: «Art. 23-bis. - 1. Il notaio per l'esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al coadiutore e al notaio delegato. Art. 23-ter. - 1. Il certificato qualificato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciato al notaio per l'esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 34, commi 3 e 4, dello stesso decreto, attesta, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali, anche la sua iscrizione nel ruolo. 2. Le modalita' di gestione del certificato di cui al comma 1 devono comunque garantirne l'immediata sospensione o revoca, a richiesta dello stesso titolare o delle autorita' competenti, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme elettroniche o quando il notaio e' sospeso o cessa dall'esercizio delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il trasferimento ad altro distretto. 3. Il notaio custodisce ed utilizza personalmente, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il dispositivo di firma collegato al certificato di cui al comma 1.»; b) all'articolo 38 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il capo dell'archivio notarile, avuta notizia della morte del notaro, richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento immediato agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori dallo stesso conservati nella struttura di cui all'articolo 62-bis. Il Consiglio nazionale del notariato, accertato il corretto trasferimento dei dati, provvede alla loro cancellazione.»; c) dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti: «Art. 47-bis. - 1. All'atto pubblico di cui all'articolo 2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa. 2. L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo comma, del codice civile, e' regolata, in caso di utilizzo di modalita' informatiche, dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82. Art. 47-ter. - 1. Le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis. 2. L'atto pubblico informatico e' ricevuto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 47 ed e' letto dal notaio mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici. 3. Il notaio nell'atto pubblico e nell'autenticazione delle firme deve attestare anche la validita' dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti.»; d) dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente: «Art. 52-bis. - 1. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. 2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza.»; e) dopo l'articolo 57 e' inserito .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Vista la legge 3 agosto 1949, n. 577, recante istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2010;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati espresso in data 9 giugno 2010;

Rilevato che il Senato della Repubblica non ha espresso il parere nei termini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti: «Art. 23-bis. - 1. Il notaio per l'esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al coadiutore e al notaio delegato. Art. 23-ter. - 1. Il certificato qualificato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciato al notaio per l'esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 34, commi 3 e 4, dello stesso decreto, attesta, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali, anche la sua iscrizione nel ruolo. 2. Le modalita' di gestione del certificato di cui al comma 1 devono comunque garantirne l'immediata sospensione o revoca, a richiesta dello stesso titolare o delle autorita' competenti, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme elettroniche o quando il notaio e' sospeso o cessa dall'esercizio delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il trasferimento ad altro distretto. 3. Il notaio custodisce ed utilizza personalmente, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il dispositivo di firma collegato al certificato di cui al comma 1.»; b) all'articolo 38 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il capo dell'archivio notarile, avuta notizia della morte del notaro, richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento immediato agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori dallo stesso conservati nella struttura di cui all'articolo 62-bis. Il Consiglio nazionale del notariato, accertato il corretto trasferimento dei dati, provvede alla loro cancellazione.»; c) dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti: «Art. 47-bis. - 1. All'atto pubblico di cui all'articolo 2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa. 2. L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo comma, del codice civile, e' regolata, in caso di utilizzo di modalita' informatiche, dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82. Art. 47-ter. - 1. Le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis. 2. L'atto pubblico informatico e' ricevuto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 47 ed e' letto dal notaio mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici. 3. Il notaio nell'atto pubblico e nell'autenticazione delle firme deve attestare anche la validita' dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti.»; d) dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente: «Art. 52-bis. - 1. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. 2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza.»; e) dopo l'articolo 57 e' inserito il seguente:

«Art. 57-bis. - 1. Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82. 2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto.»; f) dopo l'articolo 59 e' inserito il seguente: «Art. 59-bis. - 1. Il notaio ha facolta' di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicita', mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato.»; g) all'articolo 62, primo comma, la parola: «giornalmente» e' sostituita dalle seguenti: «entro il giorno successivo»; h) dopo l'articolo 62 sono inseriti i seguenti: «Art. 62-bis. - 1. Il notaio per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma conservati nella suddetta struttura costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie. 2. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attivita' di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche di cui all'articolo 71 dello stesso decreto e predispone strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l'accesso ai documenti conservati nella struttura di cui al comma 1. 3. Le spese per il funzionamento della struttura sono poste a carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri determinati dal Consiglio nazionale del notariato, escluso ogni onere per lo Stato. Art. 62-ter. - 1. Nella struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, con l'indicazione degli estremi delle annotazioni di cui all'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562. 2. Il notaio attesta la conformita' all'originale delle copie di cui al comma 1. Art. 62-quater. - 1. In caso di perdita degli atti, dei repertori e dei registri informatici, alla cui conservazione e tenuta e' obbligato il notaio, egli provvede a chiederne la ricostruzione con ricorso al presidente del tribunale competente, ai sensi del regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071. 2. La ricostruzione degli atti di cui al comma 1 puo' essere, altresi', richiesta da chiunque ne ha interesse. 3. Ai fini della ricostruzione possono essere utilizzate anche altre registrazioni informatiche conservate presso lo stesso notaio che ha formato l'atto ovvero presso pubblici registri ovvero, in mancanza, una copia autentica dello stesso da chiunque posseduta. 4. Non si fa luogo al procedimento di ricostruzione se e' disponibile una copia di sicurezza eseguita nell'ambito delle procedure di conservazione cui all'articolo 68-bis, comma 1.»; i) dopo l'articolo 66 sono inseriti i seguenti: «Art. 66-bis. - 1. Tutti i repertori e i registri dei quali e' obbligatoria la tenuta per il notaio sono formati e conservati su supporto informatico, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Il notaio provvede alla tenuta dei repertori e dei registri di cui al comma 1 avvalendosi della struttura di cui all'articolo 62-bis. 3. Con uno o piu' decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate le regole tecniche per la formazione e la conservazione dei repertori, per il controllo periodico del repertorio di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e per la ricerca nei repertori stessi delle annotazioni compiute dal notaio. Art. 66-ter. - 1. La tenuta del repertorio informatico, sostituisce gli indici previsti dall'articolo 62, comma sesto.»; l) all'articolo 67, primo comma, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cui all'articolo 62-bis.»; m) dopo l'articolo 68 sono inseriti i seguenti: «Art. 68-bis. - 1. Con uno o piu' decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: a) le tipologie di firma elettronica ulteriori rispetto a quella prevista dall'articolo 52-bis che possono essere utilizzate per la sottoscrizione dell'atto pubblico, ferma restando l'idoneita' dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere q), r) e s), dello stesso decreto; b) le regole tecniche per l'organizzazione della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis; c) le regole tecniche per la trasmissione telematica, la conservazione e la consultazione degli atti, delle copie e della documentazione di cui agli articoli 62-bis e 62-ter; d) le regole tecniche per il rilascio delle copie da parte del notaio di quanto previsto alla lettera c); e) le regole tecniche per l'esecuzione delle annotazioni previste dalla legge sugli atti di cui all'articolo 62-bis; f) le regole tecniche per l'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134, per il trasferimento agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori formati su supporto informatico e per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto. 2. Con decreto adottato ai sensi del comma 1 sono stabilite, anche al fine di garantire il rispetto della disposizione di cui all'articolo 476, primo comma, del codice di procedura civile, le regole tecniche per il rilascio su supporto informatico della copia esecutiva, di cui all'articolo 474 del codice di procedura civile. 3. Agli atti e alle copie di cui agli articoli 62-bis e 62-ter si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Art. 68-ter. - 1. Il notaio puo' rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l'originale e' stato formato su un supporto analogico. Parimenti, puo' rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici. 2. Quando l'uso di un determinato supporto non e' prescritto dalla legge o non e' altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente. 3. Il notaio attesta la conformita' del documento informatico all'originale o alle copie apponendo la propria firma digitale.»; n) la rubrica del Capo IV del Titolo III della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituita dalla seguente: «Capo IV - Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e del rilascio di copie di documenti.»; o) L'articolo 73 e' sostituito dal seguente: «Art. 73. - 1. Il notaio puo' attestare la conformita' all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme.»; p) all'articolo 138, comma 2, cosi' come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole: «48 e 49» sono sostituite dalle seguenti: «48, 49 e 52-bis, comma 2.»; q) all'articolo 142, comma 1, lettera b), cosi' come modificato dall'articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, dopo le parole: «lettere b), c), d)» sono inserite le seguenti: «o nell'articolo 52-bis, comma 2,».

Art. 2

Modifica al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562

1. Al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente: «Art. 23-bis. - 1. Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate informatiche, le annotazioni di cui all'articolo 23 e le altre annotazioni previste dalla legge sono eseguite secondo le modalita' determinate ai sensi dell'articolo 68-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.».

Art. 3

Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 577

1. Alla legge 3 agosto 1949, n. 577, dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis. - 1. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attivita' di certificatore della firma rilasciata al notaio per l'esercizio delle sue funzioni.».

Art. 4

Disposizioni di attuazione

1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia aventi natura non regolamentare sono stabilite la data in cui acquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 66-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonche' la data di inizio dell'operativita' della struttura di cui all'articolo 68-bis, comma 1, e quella in cui acquista efficacia l'obbligo di conservazione delle copie di cui all'articolo 62-ter della medesima legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 luglio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

http://www.laprevidenza.it/news/documenti/d_lgs_110_2010/4855

Controlli in chiaro sulle e-mail

È difficile immaginare lo svolgimento di mansioni d'ufficio senza l'accesso a internet e alla posta elettronica; il loro uso ha cambiato radicalmente non soltanto il modo di svolgere la prestazione lavorativa, ma anche le abitudini di vita.
La posta elettronica aziendale e la connessione internet sono strumenti di lavoro, messi a disposizione dal datore e come tali devono essere utilizzati: evitandone cioè l'uso privato, specie durante l'orario di lavoro. La regola generale, quindi, sarebbe redigere procedure interne aziendali molto stringenti con indicato chiaramente il divieto di uso degli strumenti informatici per qualunque uso personale. Un sistema efficiente è evitare l'attribuzione di caselle individuali (nome.cognome@dominio) a favore di indirizzi di funzione (ufficio commerciale@dominio), in modo da rendere più semplice il controllo e l'archiviazione di documenti aziendali (conferme d'ordine, accettazione contrattuali, messe in mora eccetera). Molte aziende però tollerano l'utilizzo della posta elettronica aziendale anche per un ragionevole uso privato. Ciò peraltro può comportare problemi in quanto sullo stesso account convivono comunicazioni aziendali e personali, creando problemi se si dovesse rendere necessario l'accesso all'intero archivio nell'ambito di una investigazione per verificare l'esistenza di illeciti o inadempimenti commessi dal lavoratore.

Il quadro normativo di riferimento è complesso e intreccia norme non del tutto coordinate. In primo luogo, occorre ricordare l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che, scritto nel 1970, si preoccupava principalmente di strumenti (telecamere) attraverso cui operare un controllo remoto. Ma tale norma fa riferimento anche ad «altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori» e generalmente si ritiene (ma l'opinione non è da tutti condivisa) che possa trovare applicazione anche agli strumenti informatici. Al primo comma l'articolo 4 stabilisce un assoluto divieto per il datore di lavoro di utilizzare impianti che abbiano l'unica finalità di operare un controllo remoto dell'attività dei lavoratori. Il secondo comma prevede che le apparecchiature di controllo richieste da esigenze organizzative e produttive o dalla sicurezza del lavoro, da cui derivi anche la possibilità di controllo dei lavoratori, possono essere utilizzate ma solo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in forza di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, che ne disciplini le modalità di utilizzo.
La giurisprudenza, anche se non mancano opinioni discordi, ha chiarito che gli strumenti informatici forniti in dotazione ai dipendenti non rientrano nel primo comma dell'articolo 4, in quanto non sono finalizzati al solo controllo del lavoratore, ma poiché possono consentire anche un controllo indiretto sull'attività del dipendente, rientrerebbero nel campo di applicazione del secondo comma e, pertanto, possono essere utilizzati solamente in presenza di un accordo sindacale ovvero dell'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro. Occorre anche considerare che la libertà e la segretezza della corrispondenza sono previste dalla Costituzione (articolo 15) e tutelate penalmente (articolo 616 del codice penale) anche se alcuni ritengono che la posta elettronica non sia da considerare "chiusa", ma "aperta" (come una cartolina postale) e pertanto non rientri nella fattispecie disciplinata dalla norma penale e, comunque, trattandosi di uno strumento aziendale di proprietà del datore di lavoro (come anche l'account di email ed il relativo dominio internet: @società.it/com), protetto da password, il controllo effettuato dal datore di lavoro non costituirebbe un illecito penale.

Sotto altro profilo, tali controlli rilevano ai fini del Dlgs 193/2003 (Codice della privacy). Il Garante è intervenuto più volte sul tema: il provvedimento del 1°marzo 2007 spiega le linee guida generali, interventi su aspetti specifici sono stati adottati successivamente: ovunque c'è il riferimento allo Statuto dei lavoratori. In particolare, perché il datore possa effettuare controlli è necessario che predisponga una procedura interna con indicate chiaramente le regole per l'utilizzo di internet e della posta elettronica, oltre agli eventuali controlli che si riserva di effettuare. La procedura deve essere affissa in luogo accessibile a tutti i lavoratori. È inoltre necessario rispettare i principî generali di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza.

Il datore ha quindi l'onere di fornire, al momento dell'assunzione dei dipendenti, ogni informazione attinente la raccolta ed il trattamento dei dati relativi all'utilizzo di internet e della posta elettronica nonché al potere di controllo, ordinario e straordinario, e alle relative modalità di esercizio.

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-08-18/controlli-chiaro-email-080055.shtml?uuid=AYNC9hHC

PIRATA INFORMATICO LUCRA ON LINE IN THAILANDIA, 7 MISURE CAUTELARI

Napoli, 5 ago. - Fabrizio Iannelli, napoletano, per gli inquirenti e' un pirata informatico specializzato in furti sul web ed e' gia' stato coinvolto in due operazioni della polizia postale napoletana. Questa volta' e' finito nei guai con 6 persone, suoi parenti. Ritornato in liberta' per decorrenza termini, Iannelli era impegnato a lucreare su somme di denaro frutto delle sue attivita' illecite precedenti, che aveva trasferito su conti correnti e di deposito stranieri, facendole poi transitare via web in conti giochi tenuti da societa' di scommesse sportive o da banche on line intestate a diverse persone cui aveva rubato l'identita' proprio grazie a Internet.
  Conti correnti ungheresi, thailandesi e di altri paesi extraeuropei hanno costituito il tortuoso percorso elettronico del denaro che ha impegnato gli investigatori per due anni di indagini. Iannelli indicava ai propri congiunti come capitalizzare le somme con prelievi Atm, apertura di fondi assicurativi, versamenti su conti correnti italiani. Il tutto per un ammontare complessivo di circa 200mila euro. Il gip del tribunale partenopeo, su richiesta della polizia postale campana diretta da Domenico Foglia ha emesso una ordinanza di cutodia cautelare in carcere per Iannelli e per altre 4 persone cui ha concesso il beneficio dei domiciliari, piu' una misura di obbligo di firma e una denuncia. (AGI) Lil

http://www.agi.it/napoli/notizie/201008051530-cro-rt10188-pirata_informatico_lucra_on_line_in_thailandia_7_misure_cautelari

Le nuove regole tecniche del processo telematico: inidonea la PEC degli avvocati

Il decreto legge 193/2009, convertito in legge 24/2010, introducendo la posta elettronica certificata (PEC) quale nuovo strumento del processo telematico, comporta la necessità di aggiornare le regole tecniche attualmente contenute nel D.M. 17 luglio 2008.

Il testo di queste nuove regole tecniche è stato protetto da una misteriosa cappa di segretezza, poiché si è inteso evitare, con una scelta forse criticabile, la trasparente formazione di regole sia pure così importanti per gli operatori della giustizia.

Dopo una prima lettura del testo, che circola comunque in questi giorni tra gli addetti ai lavori, la nostra più immediata impressione riguarda la sostituzione della PEC dedicata del processo telematico (la CPECPT) con la PEC “ordinaria” (come del resto poteva desumersi dal tenore delle novità introdotte dal D.L. 193).

Infatti l’art. 2, contenente le definizioni, definisce la PEC come “sistema di posta elettronica in cui è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, di cui al DPR 11.2.2005, n. 68”, eliminando la definizione di CPECPT contenuta nelle attuali regole tecniche; inoltre il punto di accesso, nella definizione di cui al nuovo art. 2, non rilascia più caselle di CPECPT: scompare quindi, già a livello di definizioni, ogni riferimento alla CPECPT.

L’art. 4 stabilisce che il Ministero della giustizia si avvale del proprio gestore di PEC, secondo quanto previsto dal codice dell’amministrazione digitale: quindi anche in tal caso si prevede l’utilizzo della PEC “ordinaria”.

Anche per gli avvocati il riferimento è agli elenchi di indirizzi PEC “ordinari” di cui al D.L. 185/2008 (si veda il nuovo art. 7 che attua, del resto, l’art. 4 del D.L. 193); stesso riferimento è contenuto nell’art. 17 per quanto concerne i destinatari (imprese e professionisti) delle notifiche.

Per quanto concerne la certificazione del difensore, le nuove norme si adattano a quelle relative alla modalità di tenuta informatica dell’albo degli avvocati, introdotta dal D.L. 193, che ha previsto l’obbligo di inserire la PEC degli iscritti nell’albo informatico degli avvocati; la certificazione del difensore, quindi, non ruoterà più attorno all’attuale struttura complessa dell’indirizzo elettronico cui è associata la CPECPT.

La PEC diviene lo strumento anche per la trasmissione dei documenti da parte degli avvocati e degli altri soggetti “abilitati esterni”, nonché degli utenti privati: tali documenti si intenderanno ricevuti dal “dominio giustizia” quando sarà generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di PEC del Ministero; tale ricevuta attesterà anche l’avvenuto deposito dell’atto o documento presso l’ufficio giudiziario competente (art. 13).

Insomma, la PEC diviene il perno del nuovo processo telematico, ma quali sono le conseguenze per gli avvocati che si sono dotati di casella PEC, normalmente tramite i contratti massivi stipulati dai Consigli dell'Ordine di appartenenza, a seguito degli obblighi introdotti dal D.L. 185/2008?

Le nuove regole tecniche prevedono che la casella PEC disponga di almeno 10 gigabyte, quindi ampiamente al di sopra dei limiti di spazio disco delle caselle PEC di cui dispongono gli avvocati per effetto della maggior parte dei contratti stipulati a seguito del D.L. 185; pertanto, tali caselle non potranno essere utilizzate per il nuovo processo telematico, e dovranno essere adeguate.

Ci ha sorpreso, inoltre, l’eliminazione dalle regole tecniche dei riferimenti per la disciplina della conservazione (attualmente nel capo VII delle regole tecniche). Sembra un azzardo, soprattutto con riferimento ai soggetti abilitati esterni, non suggerire una solida base normativa che, in modo chiaro e rassicurante, espliciti come conservare nel tempo le ricevute informatiche dei documenti inviati tramite PEC, procedura questa per nulla semplice. Infatti, l’art. 20 delle nuove regole tecniche stabilisce soltanto che l’avvocato deve conservare “con ogni mezzo idoneo” le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia: una disposizione, questa, insufficiente, che rimanda all’improvvisazione e alla buona volontà dell’utente; invece questo è uno dei punti più delicati della nuova disciplina, che avrebbe dovuto essere trattato con il massimo rigore, tramite precise scelte normative anche a livello tecnico.

Si tratta di una trascuratezza delle regole tecniche, che regolamentano solo la formazione e la trasmissione dei documenti informatici processuali, lasciando un grosso punto interrogativo sulle modalità di archiviazione e conservazione. É vero che sono in corso di revisione le regole tecniche sulla conservazione informatica dei documenti, ma questo non giustifica una simile lacuna, nel momento in cui si introduce nel processo la PEC, cioè uno strumento inedito per il difensore, che dovrà fare i conti anche con altri obblighi connessi (la quantità minima di gigabyte, i c.d. avvisi di saturazione, il software antivirus e antispam, i periodi limitati in cui sarà consentito modificare l’indirizzo elettronico).

Infine, l’abbandono della CPECPT in favore della PEC è suggellato dall’art. 35, il quale stabilisce che l’attuale indirizzo elettronico sarà utilizzabile solo sino al 31 dicembre 2010. Un varco, forse non del tutto ortodosso, potrebbe aprirsi considerando il rinvio che molti articoli delle nuove regole, anche per gli aspetti sopra considerati, fanno a successive specifiche tecniche, che dovranno essere stabilite dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.

http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1937

Il notaio diventa hi-tech: dal 3 agosto al via le procure online. Per il rogito bastera un click

Per la rivoluzione digitale bisognerà attendere ancora un po'. Qualche mese o poco più, si augurano i cinquemila notai che sullo sviluppo informatico hanno puntato, negli ultimi 10 anni, una fiche da 14 milioni. Già dal 3 agosto però – con il debutto del Dlgs 110/2010, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 166, il 19 luglio scorso – saranno a regime molte novità telematiche, dalle procure alle copie conformi, destinate a semplificare la vita di cittadini e imprese («senza costi aggiuntivi», sottolineano i notai).

Le novità in arrivo
Per l'entrata in scena del rogito "online" serviranno alcuni decreti attuativi che il ministero della Giustizia sta mettendo a punto e che dovrebbero essere pronti per la fine dell'anno. Per la preparazione degli atti che devono essere conservati nello studio notarile – compravendite, atti societari, e ipoteche – la digitalizzazione è ovviamente già possibile. Ma perché la carta scompaia del tutto è necessario una banca dati a prova di intrusione. «È quello che ha sta realizzando il Consiglio nazionale del notariato. Tutti questi atti – sottolinea Roberto Braccio, consigliere nazionale e coordinatore della commissione studi informatici – in futuro saranno custoditi a Roma in un'unica banca dati. Il Ministero sta definendo le specifiche tecniche per gli standard di sicurezza».
Dall'anno prossimo perciò si potrà scegliere di rogitare online? «Certo. Oggi il venditore e l'acquirente che risiedono in città diverse – spiega Braccio – devono comunque incontrarsi affinché il notaio ne comprovi la volontà. Quando saranno emanati i decreti attuativi sarà possibile per venditore e acquirente recarsi da un notaio nella propria città e rogitare a distanza. Ciascuno dei due notai certificherà la firma di una delle due parti e invierà attraverso il canale telematico l'atto al collega. Infine, il rogito sarà trasmesso all'archivio unico con le stesse garanzie che oggi offre il formato cartaceo. La spesa non raddoppierà, ma sarà divisa fra i due notai».


Operative da agosto
Dal 3 agosto saranno applicabili, le norme del Dlgs 110 relative al rilascio delle copie, all'attestazione di conformità di copie di documenti formati su qualsiasi supporto e la rettifica degli errori mediante certificazione dello stesso notaio. In sostanza, gli atti che possono essere rilasciati dal notaio in originale (e che non devono essere custoditi), potranno avere la forma cartacea o informativa, dispiegando identici effetti legali. Una società potrà ottenere copia cartacea della contabilità informatica ovvero estratti su file delle scritture contabili sigillati con la firma digitale del notaio e inviarli via e-mail a tutte le proprie sedi. Mentre finora le copie cartaceee dei documenti dovevano essere spedite a mezzo posta. Analogo risparmio di tempo varrà per le procure. Dal 3 agosto le procure viaggeranno con la posta elettronica certificata. Inoltre, i notai potranno correggere unilateralmente eventuali errori materiali contenuti negli atti comunicandoli alle parti interessate, sempre con la pec.
Le semplificazioni telematiche presuppongono da parte dei clienti il possesso della firma digitale. Il prossimo decreto attuativo dovrebbe stabilirne modalità di assegnazione più spedite. In sostanza, tutti potranno sottoscrivere un documento informatico vergandolo con un semplice pin simile a quello per il bancomat. Sarà il notaio, come da ruolo, a certificarne l'autenticità.

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-07-25/notaio-inaugura-145904.shtml?uuid=AYVE6yAC