Liberi di cantare all'interno dei condomini. E quai a chi tenta di zittire un vicino che intona melodie. La Cassazione spiega che "zittire" una persona "mentre da' libero sfogo al canto sul balcone della propria finestra equivale a tenere un comportamento quantomeno inopportuno se non addirittura potenzialmente atto a ledere i diritti della persona, garantita nella manifestazione esteriore come 'singola' pure nella carta costituzionale". Il caso esaminato dalla Corte (sentenza n. 20750/2010) riguarda un 58enne fiorentino che aveva detto alla sua vicina di "farla finita" con le sue canzoni. Di tutta risposta lei aveva risposto in modo offensivo dicendogli in sostanza di farsi gli affari suoi. La Corte nella sentenza annota che non e' dato sapere quali fossero i gorgheggi nè quali fossero le canzoni intonate dalla giovane donna che per abitudine si affacciava alla finestra per intonare canti. Nel giorno della lite il vicino, stufo di sentirla cantare le aveva detto di farla finita. La reazione di lei era stata immediata e d offensiva e così il caso finiva davanti al giudice di pace con una denuncia per ingiuria. La donna veniva assolta in primo e secondo grado perchè si è ritenuto che avesse reagito di fronte a un fatto ingiusto. Inutile il tentativo del 58enne di sostenere che nella specie non poteva configurarsi la "causa di non punibilita' della provocazione" dato che lui aveva solo chiesto alla vicina di non disturbare con il proprio canto. La suprema corte dando ragione alla donna ha evidenziato che "il principio e' stato applicato in modo corretto dal giudice del merito" ed osserva che le parole usate dal vicino per tacitare il canto della donna ("falla finita") hanno un "carattere ultimativo e non urbano" diformulare la richiesta.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8558.asp
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Dare del gay è reato, dice la Cassazione
Dare del gay a qualcuno, con l'intenzione di denigrarlo, è reato. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10248 (il testo su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com) bolla come ingiuria il contenuto di una lettera, con cui un 71enne offendeva il destinatario ricordando il suo «essere gay». Una preferenza sessuale, si faceva notare nella missiva, che era chiaramente emersa durante una vacanza in montagna trascorsa dall'interlocutore con un marinaio. Nello scritto si faceva riferimento anche a un allontanamento subito dal destinatario da un club sportivo frequentato da ragazzini.
Ma non basta. Uscendo dalla sfera delle preferenze sessuali l'imputato accusava l'uomo anche di aver sottratto dei documenti dai pubblici uffici e di aver favorito in un concorso la nipote dell'imputato stesso. Tanto era bastato per far scattare una condanna per ingiurie nei primi due gradi di giudizio.
Scelta confermata dalla Suprema corte che ha sottolineato come l'uso del termine gay – che in genere non ha una connotazione offensiva – l'aveva acquistata nel caso specifico per il suo collegamento con due precisi episodi, da cui si evinceva il chiaro intento denigratorio e l'intenzione di adombrare un'accusa di pedofilia. Paradossalmente ha giocato contro l'imputato anche il suo dichiarare di essere «laico e apertissimo» e di «non giudicare i costumi sessuali di nessuno»: una «excusatio non petita» che il Pm aveva invece interpretato come la chiara dimostrazione della «riprovazione dell'imputato per le tendenze sessuali del contraddittore».
fonte http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2010/03/cassazione-gay-reato-sentenza.shtml?uuid=55e20fb8-310c-11df-b27c-5b7931933a22&DocRulesView=Libero
Ma non basta. Uscendo dalla sfera delle preferenze sessuali l'imputato accusava l'uomo anche di aver sottratto dei documenti dai pubblici uffici e di aver favorito in un concorso la nipote dell'imputato stesso. Tanto era bastato per far scattare una condanna per ingiurie nei primi due gradi di giudizio.
Scelta confermata dalla Suprema corte che ha sottolineato come l'uso del termine gay – che in genere non ha una connotazione offensiva – l'aveva acquistata nel caso specifico per il suo collegamento con due precisi episodi, da cui si evinceva il chiaro intento denigratorio e l'intenzione di adombrare un'accusa di pedofilia. Paradossalmente ha giocato contro l'imputato anche il suo dichiarare di essere «laico e apertissimo» e di «non giudicare i costumi sessuali di nessuno»: una «excusatio non petita» che il Pm aveva invece interpretato come la chiara dimostrazione della «riprovazione dell'imputato per le tendenze sessuali del contraddittore».
fonte http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2010/03/cassazione-gay-reato-sentenza.shtml?uuid=55e20fb8-310c-11df-b27c-5b7931933a22&DocRulesView=Libero
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