Le novità in tema di adempimenti antiriciclaggio non riguardano soltanto le nuove disposizioni contenute nella manovra fiscale ma anche importanti chiarimenti forniti al ministero dell'Economia alla Fimaa (Federazione italiana mediatori e agenti d'affari) circa gli obblighi cui sono tenuti agenti immobiliari e mediatori creditizi.
Gli agenti immobiliari devono osservare tutti i principali obblighi previsti della normativa antiriciclaggio: adeguata verifica delle clientela, segnalazione delle operazioni sospette, registrazione dei dati del cliente e conservazione dei documenti relativi all'operazione.
- Adeguata verifica. Nella generalità dei casi l'obbligo consiste nell'identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di un valido documento, nell'identificare l'eventuale titolare effettivo del rapporto qualora lo stesso non sia rappresentato dal soggetto con il quale ci si rapporta direttamente, nell'ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione che viene richiesta, nonché nello svolgere nel corso del rapporto un controllo costante, sempre nell'ottica di valutare il potenziale rischio riciclaggio.
Qualora l'operatore non possa, o non sia in grado di effettuare detta verifica deve astenersi dall'instaurare il rapporto con il cliente, e deve valutare se effettuare la segnalazione agli organi competenti.
- Registrazione. Gli agenti possono alternativamente:
a) avvalersi dei sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività (ad esempio gestionale d'ufficio) elaborandone mensilmente le informazioni e mettendole a disposizione, all'occorrenza, entro 3 giorni dalla relativa richiesta;
b) istituire il Registro della clientela come nel caso dei professionisti ovvero dotarsi di un registro nel quale riportare i soli dati identificativi del cliente, oltre a conservare in apposito fascicolo la documentazione concernente l'operazione e tutte le informazioni relative a detta operazione (quest'ultimo obbligo che non era previsto in precedenza);
c) istituire (o mantenere per chi già lo ha fatto) l'Archivio unico informatico.
- Documenti da conservare. Il ministero ha chiarito che i documenti da conservare nell'apposito fascicolo sono i medesimi acquisiti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, oltre ai documenti relativi all'operazione (scritture private, copie documenti identità). L'obbligo di conservazione di detti documenti dura 10 anni. Inoltre l'obbligo di dar corso agli adempimenti previsti sussiste anche per i contratti di locazione e per quelli di cessione di azienda, precedentemente esclusi dalla vecchia normativa, precisando che anche per queste tipologie l'obbligo di dar corso agli adempimenti scatta al momento della conclusione del contratto (preliminare o, in mancanza dello stesso, definitivo) e non già al momento del conferimento dell'incarico.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-08-02/necessario-conservare-documenti-dieci-080604.shtml?uuid=AYGgKNDC
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Antiriciclaggio: nuovi limiti per i pagamenti in contanti
Dal 31 maggio scorso il trasferimento di denaro contante (oppure di libretti postali, bancari o altri titoli al portatore) per un importo pari o superiore a 5000,00 euro è rigorosamente vietato.
È questa, in sintesi, una delle principali novità adottate dalla manovra finanziaria in materia di antiriciclaggio, la quale, dunque, riduce sostanzialmente la soglia dei pagamenti in contanti (in precedenza l’importo era di 12.500,00 euro).
È importante far presente che il trasferimento di denaro contante è vietato anche quando viene effettuato con più pagamenti inferiori a 5000,00 euro; occorre, infatti, esaminare ogni singola operazione economica nella sua “unitarietà” indipendentemente dal numero di pagamenti.
Alla luce di ciò, dunque, ne deriva che qualora i pagamenti raggiungessero la predetta soglia, essi debbono necessariamente effettuarsi a mezzo assegni bancari o postali e debbono riportare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario oltre che alla clausola di non trasferibilità.
In violazione di tali obblighi sono previste sanzioni pecuniarie che vanno dall’1% al 40% dell’importo trasferito e che comunque stabiliscono una sanzione minima di 3000,00 euro (oppure 15000,00 nel caso in cui i pagamenti in contanti risultino superiori a 50.000,00 euro).
Infine, è importante far presente che il divieto interessa tutti i cittadini, indiscriminatamente, a prescindere dal ruolo e dall’attività svolta e quindi gli unici pagamenti ammessi sopra i limiti di legge risultano esclusivamente quelli effettuati a mezzo intermediari finanziari (banche o poste italiane).
Osservando, dunque, la norma risulterebbero vietati - il condizionale però è d’obbligo – anche i pagamenti in contanti, pari o superiori a 5000,00 euro, effettuati ad Equitalia (ad esempio il cd pagamento allo sportello).
Un chiarimento in merito sarebbe sicuramente opportuno al fine di evitare sgradevoli ripercussioni nei confronti dei contribuenti.
http://legale.guidaconsumatore.com/00783_antiriciclaggio-nuovi-limiti-per-i-pagamenti-in-contanti/
È questa, in sintesi, una delle principali novità adottate dalla manovra finanziaria in materia di antiriciclaggio, la quale, dunque, riduce sostanzialmente la soglia dei pagamenti in contanti (in precedenza l’importo era di 12.500,00 euro).
È importante far presente che il trasferimento di denaro contante è vietato anche quando viene effettuato con più pagamenti inferiori a 5000,00 euro; occorre, infatti, esaminare ogni singola operazione economica nella sua “unitarietà” indipendentemente dal numero di pagamenti.
Alla luce di ciò, dunque, ne deriva che qualora i pagamenti raggiungessero la predetta soglia, essi debbono necessariamente effettuarsi a mezzo assegni bancari o postali e debbono riportare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario oltre che alla clausola di non trasferibilità.
In violazione di tali obblighi sono previste sanzioni pecuniarie che vanno dall’1% al 40% dell’importo trasferito e che comunque stabiliscono una sanzione minima di 3000,00 euro (oppure 15000,00 nel caso in cui i pagamenti in contanti risultino superiori a 50.000,00 euro).
Infine, è importante far presente che il divieto interessa tutti i cittadini, indiscriminatamente, a prescindere dal ruolo e dall’attività svolta e quindi gli unici pagamenti ammessi sopra i limiti di legge risultano esclusivamente quelli effettuati a mezzo intermediari finanziari (banche o poste italiane).
Osservando, dunque, la norma risulterebbero vietati - il condizionale però è d’obbligo – anche i pagamenti in contanti, pari o superiori a 5000,00 euro, effettuati ad Equitalia (ad esempio il cd pagamento allo sportello).
Un chiarimento in merito sarebbe sicuramente opportuno al fine di evitare sgradevoli ripercussioni nei confronti dei contribuenti.
http://legale.guidaconsumatore.com/00783_antiriciclaggio-nuovi-limiti-per-i-pagamenti-in-contanti/
Antiriciclaggio, clienti registrati per scommesse oltre i mille euro
Giro di vite contro il riciclaggio del denaro sporco nel settore dei giochi. Da oggi, i gestori delle agenzie, delle ricevitorie, delle tabaccherie e delle sale Bingo dovranno registrare i dati personali dei giocatori che intendono svolgere un’operazione finanziaria - ad esempio l’incasso di una vincita o la scommessa su un evento sportivo - superiore ai mille euro. Tutte le operazioni di gioco quindi, non solo in versione online come in passato, sono da stamattina sottoposte ai rigidi vincoli previsti da un Decreto Legislativo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 3 novembre scorso. I titolari dei negozi di gioco hanno l’obbligo di procedere alla verifica dell’identità del cliente - e all’indicazione su un apposito registro della data, del valore della transazione e dei mezzi di pagamenti utilizzati - in tutti i casi in cui l’importo dell’operazione di gioco superi la soglia stabilita dalla legge. Lavoro supplementare anche per i concessionari, che dovranno provvedere alla raccolta, archiviazione e conservazione dei dati raccolti dalla rete di punti vendita nonché di quelli relativi alla gestione delle operazioni 'sospette' perché potenzialmente relative a riciclaggio di denaro sporco. In questo caso, l’operatore di gioco - tabaccaio, barista o gestore del negozio di gioco pubblico - e lo stesso concessionario dovranno segnalare il fatto all’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso Bankitalia. Accanto ai nuovi obblighi per i concessionari, la normativa antiriciclaggio prevede - curiosamente - vincoli identici anche per i centri collegati a bookmaker esteri privi di concessione (Ctd). La legge vigente da oggi impone a soggetti che operano in contrasto con l’ordinamento italiano di assolvere scrupolosamente a rigidi e delicati adempimenti formali, quali ad esempio quello di identificazione e verifica dell’identità del cliente per operazioni di gioco di importo superiore ai mille euro. (Agipronews)
fonte http://www.corriere.it/scommesse-lotterie/mondo-gioco/01_marzo_2010/antiriciclaggio-clienti-registrati-per-scommesse-oltre-i-mille-euro-1267437911687.shtml
fonte http://www.corriere.it/scommesse-lotterie/mondo-gioco/01_marzo_2010/antiriciclaggio-clienti-registrati-per-scommesse-oltre-i-mille-euro-1267437911687.shtml
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