ANTIRICICLAGGIO: Necessario conservare i documenti per dieci anni

Le novità in tema di adempimenti antiriciclaggio non riguardano soltanto le nuove disposizioni contenute nella manovra fiscale ma anche importanti chiarimenti forniti al ministero dell'Economia alla Fimaa (Federazione italiana mediatori e agenti d'affari) circa gli obblighi cui sono tenuti agenti immobiliari e mediatori creditizi.
Gli agenti immobiliari devono osservare tutti i principali obblighi previsti della normativa antiriciclaggio: adeguata verifica delle clientela, segnalazione delle operazioni sospette, registrazione dei dati del cliente e conservazione dei documenti relativi all'operazione.
- Adeguata verifica. Nella generalità dei casi l'obbligo consiste nell'identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di un valido documento, nell'identificare l'eventuale titolare effettivo del rapporto qualora lo stesso non sia rappresentato dal soggetto con il quale ci si rapporta direttamente, nell'ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione che viene richiesta, nonché nello svolgere nel corso del rapporto un controllo costante, sempre nell'ottica di valutare il potenziale rischio riciclaggio.
Qualora l'operatore non possa, o non sia in grado di effettuare detta verifica deve astenersi dall'instaurare il rapporto con il cliente, e deve valutare se effettuare la segnalazione agli organi competenti.
- Registrazione. Gli agenti possono alternativamente:
a) avvalersi dei sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività (ad esempio gestionale d'ufficio) elaborandone mensilmente le informazioni e mettendole a disposizione, all'occorrenza, entro 3 giorni dalla relativa richiesta;
b) istituire il Registro della clientela come nel caso dei professionisti ovvero dotarsi di un registro nel quale riportare i soli dati identificativi del cliente, oltre a conservare in apposito fascicolo la documentazione concernente l'operazione e tutte le informazioni relative a detta operazione (quest'ultimo obbligo che non era previsto in precedenza);
c) istituire (o mantenere per chi già lo ha fatto) l'Archivio unico informatico.
- Documenti da conservare. Il ministero ha chiarito che i documenti da conservare nell'apposito fascicolo sono i medesimi acquisiti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, oltre ai documenti relativi all'operazione (scritture private, copie documenti identità). L'obbligo di conservazione di detti documenti dura 10 anni. Inoltre l'obbligo di dar corso agli adempimenti previsti sussiste anche per i contratti di locazione e per quelli di cessione di azienda, precedentemente esclusi dalla vecchia normativa, precisando che anche per queste tipologie l'obbligo di dar corso agli adempimenti scatta al momento della conclusione del contratto (preliminare o, in mancanza dello stesso, definitivo) e non già al momento del conferimento dell'incarico.

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