L'avvocato bresciano tra i super esperti che hanno redatto il decreto legislativo prossimo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
Cesare Galli: «Abbiamo messo a disposizione delle aziende strumenti efficaci per difendersi nell'ambito della contraffazione industriale»
Le aziende italiane hanno nuove armi per difendersi: per puntare il dito contro chi copia le idee, per tutelarsi in un momento dove ogni minimo soffio di vento può avere l'effetto di un uragano.
Il 30 luglio 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di revisione del Codice della Proprietà Industriale, di cui si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Una revisione che è una vera riscrittura. Nel 2009 il Governo aveva nominato una commissione di quattro «super-esperti» della materia, tra cui anche l'avvocato bresciano Cesare Galli, professore ordinario di Diritto Industriale e avvocato reputato come uno dei massimi esperti della materia a livello europeo.
Il testo della bozza di decreto così predisposta è stato esaminato dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni Parlamentari, quindi è tornato al Consiglio dei Ministri, che lo ha approvato. Il prossimo passo sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ma cosa cambia per le aziende con il nuovo decreto?
«Cambia molto e, soprattutto, cambia decisamente in meglio - spiega Galli - . Nel nuovo Codice ho cercato di portare non solo l'adeguamento delle nostre norme agli standard europei ed internazionali, ma anche la mia esperienza di avvocato impegnato quotidianamente a fianco delle imprese. In altre parole, la mia idea è stata quella di "incorporare" nelle nuove norme i provvedimenti più innovativi che ho ottenuto in questi anni, coordinandole tra loro nel modo più coerente possibile, in modo da mettere a disposizione delle imprese strumenti efficaci, certi e veloci per difendere i propri diritti di proprietà industriale contro ogni forma di contraffazione, in particolare contro quelle che si manifestano attraverso lo sfruttamento parassitario degli investimenti altrui: una 'specialità', questa, soprattutto dei prodotti importati dall'Estremo Oriente. Anche se non va mai dimenticato che le idee camminano sulle gambe degli uomini e che quindi solo professionisti all'altezza saranno in grado di sfruttare al meglio le opportunità di difesa offerte dalle nuove norme».
UN DECRETO che senza dubbio può rappresentare la svolta per la tutela del prodotto italiano rispetto alle concorrenze extraeuropee. «Di questi tempi si parla molto di tutela del Made in Italy - sottolinea l'avvocato bresciano - , ma quasi sempre a sproposito. Non si può infatti pensare di tutelare un prodotto semplicemente perché è fatto in Italia, anche se magari è contraffatto o è fabbricato in un laboratorio cinese: questo è stato l'errore di fondo della 'famigerata' legge Reguzzoni-Versace, approvata all'unanimità dal nostro Parlamento, ma subito bocciata in sede europea, e per fortuna, direi, perché è complicata e inattuabile e rischierebbe di far crescere a dismisura i costi per le nostre imprese, mettendole fuori mercato. Con il nuovo Codice, invece, si tutela al meglio la creatività, che è una delle caratteristiche salienti del nostro sistema produttivo. Le nuove norme chiariscono che tutte le volte in cui si sfrutta la creatività altrui senza autorizzazione si commette un illecito e rendono più agevole l'ottenimento dei provvedimenti giudiziari che blocchino l'attività dei contraffattori. Più di una volta ci sono riuscito in pochi giorni in materia di marchi e in pochi mesi in materia di brevetti: con le nuove norme, se usate bene, questi tempi non dovrebbero essere più dei record».
IN QUESTE condizioni brevettare ogni idea è un investimento necessario vista la nuova normativa prossima all'entrata in vigore. «Certamente sì - dice Galli - . Tra l'altro, una recente convenzione tra l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l'Ufficio Europeo dei Brevetti consente di ottenere, senza costi, un rapporto di ricerca europeo anche sulle domande di brevetto italiane, permettendo al richiedente di decidere a ragion veduta se è il caso di coltivare la domanda, magari correggendola, ed estenderla internazionalmente, oppure se è meglio abbandonarla perché non è veramente innovativa. Col nuovo Codice abbiamo adattato ai brevetti nazionali tutte le regole europee più innovative, quelle di Epc 2000, comprese quelle che consentono di ridurne la portata anche in corso di causa, anche qui per semplificare i processi, e quelle che delimitano con maggior precisione la portata della protezione in caso di prodotti o procedimenti equivalenti, per dare certezza agli operatori. Certo, brevettare e proteggere i brevetti è un investimento, perché non costa poco: ma è un investimento in competitività e a lungo termine è uno di quelli che pagano davvero».
Spesso dimenticata, il made in Italy fonda le sue basi anche sulle tipicità gastronomiche, sempre più «impantanate» in norme burocratiche. «Con il nuovo Codice questa protezione compie un decisivo passo avanti - dice Galli - . Alla tradizionale tutela contro l'inganno, che vieta di usare le denominazioni di origine per prodotti non provenienti dal territorio indicato, si affianca la protezione di queste denominazioni contro ogni uso non autorizzato di esse che 'consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta', come già era previsto da un Regolamento comunitario per Dop e Igp. Ciò significa che i Consorzi di tutela non solo potranno impedire i comportamenti parassitari di soggetti ad essi estranei, ma anche che potranno sfruttare a beneficio dei consorziati le valenze positive delle loro denominazioni di origine, ad esempio in chiave turistica, per la valorizzazione dei rispettivi territori. E questo apre grandi prospettive che sarà responsabilità degli enti, anche pubblici, cogliere nel modo più appropriato».
http://www.bresciaoggi.it/stories/Cronaca/176036___nata_a_brescia_la_legge_salvamarchi/
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Non segnalabile alla centrale rischi la società che ha bilanci in perdita
Un istituto di credito non può segnalare una società alla centrale rischi della Banca d'Italia per il solo fatto che l'ente ha bilanci in perdita da diversi anni. Lo ha chiarito la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 12626/2010 secondo la quale le istruzioni della Banca d'Italia relative alle segnalazioni delle sofferenze non autorizzano una simile conclusione. Infatti, ha spiegato la Corte, "l'apposizione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamnete da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito". In caso di illecita segnalazione, pertanto, la società ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non.
Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 24 maggio 2010 n. 12626
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdcasscivile&IdFonteDocumentale=13&IdDocumento=11684463&Sezione=cassciv&tipo=newshome
Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 24 maggio 2010 n. 12626
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdcasscivile&IdFonteDocumentale=13&IdDocumento=11684463&Sezione=cassciv&tipo=newshome
Tribunale di Torre Annunziata: revocatoria del pagamento a favore dell'istituto bancario
Il pagamento effettuato, nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, a favore di un istituto bancario mediante l’alienazione di un immobile ad un terzo ed il successivo versamento del ricavato alla Banca deve essere revocato, relativamente alla quota di proprietà dei falliti.
A nulla rileva, ai fini della revocabilità dell’operazione come sopra delineata, la sussistenza di due contratti di fideiussione tra l’istituto bancario e la madre dei falliti, in favore della società fallita. Ciò laddove il versamento a favore della banca, diretto ad estinguere la debitoria, sia stato effettuato anche con disponibilità dei soci illimitatamente responsabili (poi falliti), che peraltro avevano direttamente partecipato – per le quote di loro appartenenza – all’atto di alienazione.
Pertanto la sussistenza di un autonomo rapporto fideiussorio, corrente tra un terzo estraneo alla compagine societaria e la banca, non è di per sé sufficiente ad escludere la revocabilità del pagamento, laddove la garante abbia effettuato il pagamento con somme provenienti dai falliti.
La prova della scientia decotionis è da ritenersi sufficientemente acquisita, laddove la Curatela abbia documentato che l’obbligazione altrui era stata rubricata dalla Banca come sofferenza.
(Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione, G. U. Dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi, Sentenza 26 febbraio 2010)
fonte http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2466
A nulla rileva, ai fini della revocabilità dell’operazione come sopra delineata, la sussistenza di due contratti di fideiussione tra l’istituto bancario e la madre dei falliti, in favore della società fallita. Ciò laddove il versamento a favore della banca, diretto ad estinguere la debitoria, sia stato effettuato anche con disponibilità dei soci illimitatamente responsabili (poi falliti), che peraltro avevano direttamente partecipato – per le quote di loro appartenenza – all’atto di alienazione.
Pertanto la sussistenza di un autonomo rapporto fideiussorio, corrente tra un terzo estraneo alla compagine societaria e la banca, non è di per sé sufficiente ad escludere la revocabilità del pagamento, laddove la garante abbia effettuato il pagamento con somme provenienti dai falliti.
La prova della scientia decotionis è da ritenersi sufficientemente acquisita, laddove la Curatela abbia documentato che l’obbligazione altrui era stata rubricata dalla Banca come sofferenza.
(Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione, G. U. Dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi, Sentenza 26 febbraio 2010)
fonte http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2466
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