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Cassazione: mai lasciare soli i bambini in bagno. In caso di incidente maestra è responsabile

I maestri della scuola materna non devono mai lasciare soli i bambini quando debbono andare perchè sono responsbili in caso di incidente. E' quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione che ha ricordato come la maestra e' responsabile per 'culpa in vigilando' gravando su di lei non solo "l'obbligo di istruire ed educare" gli alunni ma anche di "proteggerli". Con questa motivazione la terza sezione civile della Corte (sentenza 9906/2010) ha confermato una condanna al risarcimento inflitta al ministero della Pubblica istruzione per i danni subiti da una bambina di tre anni che aveva subito un infortunio mentre era andata in bagno. La piccola, era stata accompagnata dall'insegnante ma era stata lasciata sola perchè la maestra era dovuta tornare in classe dove erano rimasti altri 26 bambini. Secondo gli Ermellini, l'insegnante non può esimersi da responsabilità giacchè "avvalendosi eventualmente dell'ausilio e dell'intervento del personale non docente", avrebbe comunque dovuto interessarsi della bambina.

fonte http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8374.asp

L'avvocato che sbaglia non ha diritto ad essere pagato

(Cassazione civile, Sezione 3, n. 6052 del 12/3/2010)Segnaliamo questa nuova sentenza della Corte di Cassazione in materia di responsabilità dell'avvocato, dove la Corte Suprema ribadisce il principio, che era già stato affermato in precedenti pronunce, per cui l’avvocato che non compie in modo corretto l’attività affidatagli dal cliente perde il diritto a ricevere i compensi professionali.
Nel rapporto tra avvocato e cliente, il difensore assume l’obbligo di compiere una determinata attività in cambio di un certo compenso, quantificabile sulla base delle tariffe forensi.
Poiché tra le parti c’è un contratto a prestazioni corrispettive, il diritto al compenso è giuridicamente ed economicamente collegato all’esatto adempimento dell’obbligazione del professionista.
Il corollario di questo principio generale è che, a contrario, nel caso in cui la prestazione del professionista non venga eseguita correttamente, il pagamento dei compensi perde la propria ragione giustificativa e, quindi, non è dovuto dal cliente.
Ne deriva che il cliente non sarà tenuto a pagare i compensi che non abbia ancora versato e, per converso, avrà diritto alla restituzione delle somme che abbia già pagato.

Questa conclusione trova solo conferme e mai smentite nella giurisprudenza.
Ciò non significa, però, che la questione non presenti profili problematici, che non possono dirsi completamente risolti.

In che modo il cliente deve opporsi alla richiesta di pagamento indirizzatagli dall’avvocato inadempiente?
Come, per converso, deve essere formulata la richiesta di restituzione delle somme già corrisposte?

Le vere domande da porsi sono proprio queste. Ad esse la giurisprudenza non ha dato ancora una risposta definitiva.
Nel giudizio intentato dal o contro il proprio avvocato, tali questioni rappresentano una vera e propria insidia, dal momento che un’erronea impostazione della difesa può condurre al mancato riconoscimento del rimborso (o del diritto a non pagare!).

La soluzione prediletta dalla giurisprudenza, e ribadita anche in questa sentenza, passa dall’art. 1460 c.c., eccezione inadimpleti non est adimplendum: il cliente ha diritto a non adempiere alla propria obbligazione (quella di pagare i compensi all’avvocato) se l’avvocato non adempie alla sua.
Secondo i giudici, l’applicazione di questo principio, per un verso, consentirebbe al cliente di non corrispondere al professionista inadempiente i compensi che non abbia già versato e, per altro verso, permetterebbe di considerare non dovuto il pagamento che sia stato già effettuato, con conseguente diritto del cliente alla “ripetizione dell’indebito” (art. 2033 c.c.), ossia alla restituzione di quanto versato.

Attenzione però, questa teoria non è esente da critiche!

Da una parte, si può osservare come, a ben vedere, il rimedio dell’art. 1460 c.c. riguardi i casi in cui la possibilità di adempiere, da parte del debitore, non sia completamente pregiudicata e la corretta esecuzione della prestazione sia ancora possibile.
Nel caso dell’avvocato questo non può succedere: l’avvocato che ha sbagliato in una causa non può più tornare in dietro per fare bene ciò che ha fatto male.

Quanto ai compensi già pagati, a maggior ragione il riferimento all’art. 1460 c.c. può essere oggetto di critica, dal momento che in questo caso non si pone proprio la questione del legittimo rifiuto del cliente al pagamento dei compensi non dovuti, ma piuttosto quella della restituzione di somme già versate.

L’ordinamento giuridico offre soluzioni alternative, che devono essere opportunamente vagliate e consistono nella risoluzione (vera e propria!) del contratto di prestazione d’opera professionale, oppure, secondo alcuni, nell’azione di risarcimento dei danni per il caso in cui i compensi siano stati già versati.

Si tratta di soluzioni alternative che ancora oggi non sono state adeguatamente approfondite dalla giurisprudenza di legittimità, ma che iniziano a fare capolino in certa giurisprudenza di merito e trovano consensi nella dottrina.

Cassazione civile, Sezione 3, Sentenza n. 6052 del 12/3/2010
Testo della sentenza

Svolgimento del processo

S.S. ha proposto domanda di risarcimento dei danni contro l'avv. B.R. , facendone valere la responsabilità professionale.

Il convenuto ha resistito, negando gli addebiti e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento della sua attività di difesa. Ha comunque chiesto ed ottenuto di chiamare in causa il suo assicuratore, s.p.a. G.I.

Il Tribunale di Monza ha rigettato la domanda attrice, condannando l'attore al pagamento di lire 13.651.000 a compenso dell'attività svolta dal legale.

Proposto appello dal soccombente, con sentenza non definitiva n. 1038/2003 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto il B. responsabile per colpa professionale, rimettendo al prosieguo l'ulteriore trattazione della causa.

Nelle more della successiva istruttoria è intervenuto fra le parti accordo transattivo in forza del quale il S. dietro pagamento di lire 132.596.000 da parte della compagnia assicuratrice - ha dichiarato di non avere altro a pretendere da quest'ultima e dal B. a titolo di risarcimento dei danni, fatto salvo il suo diritto di chiedere la restituzione delle somme pagate al B. per competenze professionali, a seguito della sentenza di primo grado.

La causa e' proseguita per la decisione su questo punto e, con sentenza definitiva 14 marzo-16 maggio 2005 n. 1236, la Corte di appello di Milano ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla responsabilità ed ha accolto la domanda del S. di restituzione delle somme pagate.

L'avv. B. propone tre motivi di ricorso per cassazione contro le due sentenze.

Resiste il S. con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. - I primi due motivi di ricorso si rivolgono contro la sentenza non definitiva, nella parte in cui ha accertato la responsabilità professionale del ricorrente.

Le censure vengono sollevate esclusivamente per gli effetti che ne derivano in ordine alla restituzione delle somme ricevute dal B. in pagamento delle competenze professionali, di cui alla sentenza definitiva della Corte di appello di Milano: unica questione controversa, a seguito dell'intervenuta transazione in ordine al risarcimento dei danni.

Va premesso in fatto che gli addebiti rivolti all'avv. B. consistevano nel fatto che - essendogli stata affidata la causa di risarcimento dei danni che il S. aveva subito a seguito del crollo di uno stand presso la Fiera di (…) - il B. aveva citato in giudizio un ente che è stato ritenuto dai giudici di primo e secondo grado non legittimato come responsabile del crollo, e non aveva interrotto il termine di prescrizione nei confronti degli altri possibili responsabili (custode della struttura, gestore della Fiera, proprietario del suolo, ecc), sicché il suo assistito aveva perso il diritto al risarcimento dei danni.

2. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 40 e 41 cod. pen., articolo 2236 cod. civ., articoli 115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte di appello gli ha attribuito la responsabilità per colpa professionale. Rileva che le obbligazioni assunte dal professionista in virtù del mandato di difesa sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, tanto é vero che il Tribunale lo aveva assolto da responsabilità, addebitando il rigetto della domanda all'insufficienza del materiale probatorio.

3.- Con il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione agli articoli 2947, 2236 e 1176 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello gli ha addebitato la responsabilità per non avere interrotto la prescrizione nei confronti di soggetti diversi da quello citato in giudizio e potenzialmente legittimati come responsabili, senza specificare quali potessero essere tali soggetti, e senza accertare se l'azione, ove correttamente proposta, avrebbe potuto avere concrete probabilità di successo. Donde l'insussistenza della motivazione sul nesso causale fra il suo comportamento e il danno.

4.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, perché connessi, non sono fondati.

Il primo motivo é inammissibile, perché non espone né confuta le ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento della decisione, risultando così del tutto generico.

Entrambi i motivi, poi, attengono alle valutazioni di merito in ordine all'accertamento della responsabilità, valutazioni che non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità, se non sotto il profilo dei vizi di motivazione: vizi che debbono essere individuati, peraltro, nelle lacune o nelle illogicità del percorso argomentativo del giudice di merito, che appaia tale per cui la motivazione risulti inidonea a giustificare le ragioni della decisione. Non possono consistere, invece, nel mero dissenso della parte rispetto al risultato a cui é pervenuto il giudice di merito (cfr. per tutte, Cass. civ. 26 maggio 2005 n. 11197; Cass. Civ. 11 luglio 2007 n. 15489), come nel caso di specie.

La sentenza impugnata ha congruamente e logicamente motivato la sua soluzione e non appare suscettibile di censure.

5.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 345 cod. proc. civ, in relazione agli articoli 1453, 1458, 1460 e 2033 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello ha accolto la domanda del S. di restituzione delle somme pagate per competenze professionali, domanda che é stata proposta per la prima volta in appello e che é quindi inammissibile perché tardiva, questione che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare di ufficio.

Assume che le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni sono diverse dalla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione del contratto e che - pur se la risoluzione per inadempimento ha effetto retroattivo - la domanda di restituzione delle prestazioni eseguite deve essere espressamente proposta, per poter essere accolta in giudizio; che il S. per contro non ha chiesto in primo grado il rigetto della domanda riconvenzionale.

6.- Il motivo non é fondato.

Correttamente la Corte di appello ha rilevato che il pagamento da parte del S. dei compensi professionali é avvenuto solo per effetto della sentenza del Tribunale, che a tanto lo ha condannato.

Egli non avrebbe quindi potuto chiedere in primo grado la restituzione di somme che ancor non aveva pagato.

La domanda di restituzione costituisce effetto consequenziale alla domanda di riforma della sentenza impugnata e pertanto poteva essere proposta per la prima volta in appello (cfr. articoli 345 e 336 cod. proc. civ.).

Quanto all'asserita, mancata proposizione in primo grado di esplicita domanda di rigetto della riconvenzionale del B., va condiviso il rilievo del resistente, secondo cui la domanda era da ritenere implicita in quella di accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato. Quanto al merito, deve essere confermata la condanna del B. alla restituzione della somma ricevuta in pagamento, poiché l'accertamento della responsabilità professionale costituisce contemporaneamente accertamento dell'inadempimento agli obblighi derivanti dal mandato di difesa e pertanto giustifica la domanda del cliente di essere esonerato dall'obbligo di pagare la prestazione corrispettiva, in applicazione del principio generale di cui all'articolo 1460 cod. civ.

7.- Il ricorso deve essere rigettato.

8.- Considerata la natura della controversia e l'intervenuta transazione sulla maggior parte delle questioni controverse, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.


fonte http://www.plentedamaggiulli.it/Giurisprudenza/Cassazione_civile_6052_2010_avvocato_che_sbaglia_non_ha_diritto_ad_essere_pagato_avvocati_lecce_Raffaele_Plenteda.html

Assicurazioni, il rischio troppo limitato diventa vessatorio

Configura una non consentita limitazione di responsabilita', ex art. 1229 c.c. la clausola di un contratto assicurativo che, nell'escludere l'assicurazione del relativo rischio, ipotizza (come nel caso di specie, con l'espressione testuale "da qualsiasi causa determinati") in modo ampio ed indiscriminato la non "comprensione" dei danni nell'oggetto del contratto stesso.
La ratio decidendi dell’impugnata decisione si basa, infatti, da un lato, sull’affermazione che le clausole limitative del rischio assicurato costituiscono delimitazione dell’oggetto del contratto di assicurazione e non limitazione di responsabilità, e, dall’altro, sulla negazione della vessatorietà di detta clausola in quanto non espressamente approvata per iscritto ex art. 1341, 2° comma c.c..
Entrambi tali aspetti argomentativi sono censurabili.
Innanzitutto deve rilevarsi che nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti delineati dall'art. 1341 cod. civ. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all'oggetto del contratto, e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma di detta norma, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito.
Nella fattispecie in esame, sotto ji titolo "delimitazione dell’assicurazione - esclusioni”, non si ricomprendono nel rischio assicurato “i danni provocati da condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimenti, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati”.
E' evidente dunque, e sul punto la motivazione della Corte territoriale è carente ed illogica che, con tale clausola, l’assicuratore (quale tra l’altro “predisponente” il contenuto contrattuale in modo unilaterale sottoscritto dall'assicurato- contraente debole), ha previsto una così ampia casistica, di attività ipotizzabili nell’esercizio di impresa edile, da risultare la stessa clausola finalizzata non ad una consentita “specificazione” del rischio contrattuale bensì ad una non corretta esclusione in toto dì quest’ultimo, con modalità tali, quindi, da incidere in concreto negativamente sulla sussistenza della causa dei contratto di assicurazione, destinato proprio a garantire i rischi collegati all’attività imprenditoriale in questione.
Ancora, quanto al secondo motivo, da collegarsi all’ulteriore argomentazione della Corte di merito sulla ritenuta validità di detta clausola, censurabile è altresì la statuizione secondo cui per ritenersi vessatoria una clausola cortrattuale (vale a dire tale da costituire un disequilibrio rel rapporto tra contraenti, dando luogo ad un indebito “privilegio” a favore di uno solo di essi) è necessario il dato formale della sua specifica approvazione per iscritto, prescindendo dal contenuto.
Ne consegue, a seguito della cassazione dell’impugnata decisione, che deve enunciarsi il seguente principio di diritto:
"configura una non consentita limitazione di responsabilità, ex art. 1229 c.c. la clausola di un contratto assicurativo che, nell’escludere l’assicurazione del relativo rischio, ipotizza (come nel caso di specie, con l’espressione testuale “da qualsiasi causa determinati”) in modo ampìo ed indiscriminato la non “comprensione” dei danni nell’oggetto del contratto stesso".
Inoltre l’esame e il giudizio sulla vessatorietà di una clausola debbono prescindere da dati meramente formali, come quelli in tema di sottoscrizione ex art.1341, 2° comma , c.c. (fermo restando che tale norma, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina delle clausole vessatorie, di cui alla legge n, 52/96 prima Codice del consumo poi, non è applicabile all’attualità, indipendentemente dalla presente controversia, al rapporto proessionista/imprenditore— consumatore, ma solo a quello riguardante soggetti in posizione di “parità” contrattuali, vale a dire contraenti o entrambi persone fìsiche o entrambi professionisti-imprenditori).
(Cassazione civile Sentenza 07/04/2010, n. 8235)

fonte http://www.ipsoa.it/PrimoPiano/Diritto/assicurazioni_il_rischio_troppo_limitato_diventa_vessatorio_id977838_art.aspx

NORMATIVA: Farmaci, sperimentazioni cliniche a rischio "più assicurato"

Decreto Ministero lavoro e politiche sociali 14/07/2009, G.U. 14/09/2009, n. 213
La polizza assicurativa deve garantire specifica copertura al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall'attivita' di sperimentazione, per l'intero periodo della stessa, a copertura della responsabilita' civile dello sperimentatore e del promotore, senza esclusione dei danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabili a negligenza, imprudenza o imperizia, purche' si siano manifestati entro i periodi indicati.
Qualora il certificato preveda una durata di validita' inferiore rispetto alla durata effettiva dalla sperimentazione, il promotore, ad ogni scadenza del periodo di validita' del certificato assicurativo, e' tenuto a presentare al comitato etico il nuovo certificato di rinnovo entro la data di scadenza prevista. La notifica del certificato di rinnovo al comitato etico/autorita' competente costituisce un emendamento non sostanziale.
In caso di sperimentazioni potenzialmente idonee a causare danni evidenziabili a maggior distanza di tempo, il periodo minimo di copertura del rischio postumo, dovra' essere opportunamente esteso.
Per le sperimentazioni su minori tale estensione deve prevedere una copertura di almeno 10 anni, per un tempo necessario per la verifica di un normale sviluppo psico-fisico.
Per sperimentazioni cliniche con terapie geniche, terapie cellulari e radiofarmaci il periodo minimo di copertura del rischio postumo, dovra' essere opportunamente esteso prevedendo una copertura di almeno 10 anni.
In ogni caso, lo sperimentatore deve sempre informare le persone che partecipano al protocollo di ricerca, anche tramite il consenso informato, che la polizza assicurativa, che garantisce la copertura dei danni da responsabilita' civile derivante dalla sperimentazione stessa, non copre il valore eccedente il massimale e che la stessa e' operante esclusivamente per i danni la cui richiesta di risarcimento sia stata presentata non oltre il periodo previsto in polizza definito secondo i criteri di cui al presente articolo.
Tale limitazione non inficia comunque il diritto del soggetto danneggiato ad ottenere il risarcimento da parte del responsabile dell'eventuale danno.
I risultati delle sperimentazioni condotte in difformita' ai requisiti minimi di cui al presente decreto, non sono presi in considerazione ai fini della valutazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.
fonte Il Quotidiano Ipsoa

CASSAZIONE: Paga i danni l’impresa che non dà permessi per i corsi professionali

Più tutelate le perdite di chance dei lavoratori. Infatti, l’azienda è tenuta a risarcire il dipendente al quale non concede permessi per corsi professionali esterni.
Lo si evince dalla sentenza della Cassazione n. 19682 con la quale la sezione lavoro ha confermato un risarcimento in favore di una dipendente di una clinica alla quale non erano state concesse 150 ore di permesso per un corso professionale esterno, organizzato dalla regione.
fonte cassazione.net

CASSAZIONE: La clinica risponde anche per l'operato del chirurgo "esterno"

Sentenza Cassazione civile 28/08/2009, n. 18805
La clinica è responsabile nei confronti della paziente del complesso delle operazioni erogate ivi inclusa l'attività del chirurgo anche nel caso in cui quest'ultimo non sia un suo dipendente ma vi collabori solo sporadicamente.
fonte Il Quotidiano Ipsoa