Assicurazioni, il rischio troppo limitato diventa vessatorio

Configura una non consentita limitazione di responsabilita', ex art. 1229 c.c. la clausola di un contratto assicurativo che, nell'escludere l'assicurazione del relativo rischio, ipotizza (come nel caso di specie, con l'espressione testuale "da qualsiasi causa determinati") in modo ampio ed indiscriminato la non "comprensione" dei danni nell'oggetto del contratto stesso.
La ratio decidendi dell’impugnata decisione si basa, infatti, da un lato, sull’affermazione che le clausole limitative del rischio assicurato costituiscono delimitazione dell’oggetto del contratto di assicurazione e non limitazione di responsabilità, e, dall’altro, sulla negazione della vessatorietà di detta clausola in quanto non espressamente approvata per iscritto ex art. 1341, 2° comma c.c..
Entrambi tali aspetti argomentativi sono censurabili.
Innanzitutto deve rilevarsi che nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti delineati dall'art. 1341 cod. civ. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all'oggetto del contratto, e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma di detta norma, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito.
Nella fattispecie in esame, sotto ji titolo "delimitazione dell’assicurazione - esclusioni”, non si ricomprendono nel rischio assicurato “i danni provocati da condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimenti, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati”.
E' evidente dunque, e sul punto la motivazione della Corte territoriale è carente ed illogica che, con tale clausola, l’assicuratore (quale tra l’altro “predisponente” il contenuto contrattuale in modo unilaterale sottoscritto dall'assicurato- contraente debole), ha previsto una così ampia casistica, di attività ipotizzabili nell’esercizio di impresa edile, da risultare la stessa clausola finalizzata non ad una consentita “specificazione” del rischio contrattuale bensì ad una non corretta esclusione in toto dì quest’ultimo, con modalità tali, quindi, da incidere in concreto negativamente sulla sussistenza della causa dei contratto di assicurazione, destinato proprio a garantire i rischi collegati all’attività imprenditoriale in questione.
Ancora, quanto al secondo motivo, da collegarsi all’ulteriore argomentazione della Corte di merito sulla ritenuta validità di detta clausola, censurabile è altresì la statuizione secondo cui per ritenersi vessatoria una clausola cortrattuale (vale a dire tale da costituire un disequilibrio rel rapporto tra contraenti, dando luogo ad un indebito “privilegio” a favore di uno solo di essi) è necessario il dato formale della sua specifica approvazione per iscritto, prescindendo dal contenuto.
Ne consegue, a seguito della cassazione dell’impugnata decisione, che deve enunciarsi il seguente principio di diritto:
"configura una non consentita limitazione di responsabilità, ex art. 1229 c.c. la clausola di un contratto assicurativo che, nell’escludere l’assicurazione del relativo rischio, ipotizza (come nel caso di specie, con l’espressione testuale “da qualsiasi causa determinati”) in modo ampìo ed indiscriminato la non “comprensione” dei danni nell’oggetto del contratto stesso".
Inoltre l’esame e il giudizio sulla vessatorietà di una clausola debbono prescindere da dati meramente formali, come quelli in tema di sottoscrizione ex art.1341, 2° comma , c.c. (fermo restando che tale norma, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina delle clausole vessatorie, di cui alla legge n, 52/96 prima Codice del consumo poi, non è applicabile all’attualità, indipendentemente dalla presente controversia, al rapporto proessionista/imprenditore— consumatore, ma solo a quello riguardante soggetti in posizione di “parità” contrattuali, vale a dire contraenti o entrambi persone fìsiche o entrambi professionisti-imprenditori).
(Cassazione civile Sentenza 07/04/2010, n. 8235)

fonte http://www.ipsoa.it/PrimoPiano/Diritto/assicurazioni_il_rischio_troppo_limitato_diventa_vessatorio_id977838_art.aspx