La Polizia Municipale può piazzare i rilevatori dove meglio crede, senza obbligo di segnalazione.
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha in sostanza dato carta bianca agli agenti di Polizia Municipale per quanto riguarda il posizionamento degli autovelox: secondo la sentenza 21091/10 non è necessario segnalarne la presenza, a patto che gli apparecchi siano gestiti direttamente dai vigili.
È questo l'epilogo del ricorso di Umberto G., multato a Stignano (in provincia di Reggio Calabria) perché colto da un rilevatore a superare il limite di velocità. Il tribunale di Locri aveva in un primo tempo annullato la sanzione perché l'apparecchiatura era posizionata "su un tratto di strada non menzionato in decreto prefettizio".
Il Comune si è successivamente opposto all'annullamento e ora la Cassazione gli ha dato ragione: se è la Polizia Municipale a gestire direttamente l'autovelox e non ha appaltato il tutto a privati, questo può essere piazzato dovunque.
I giudici della Cassazione hanno respinto anche l'altra obiezione avanzata dagli avvocati di Umberto G.: sostenevano che fosse necessaria l'omologazione di ogni singolo autovelox, e quello usato per registrare l'infrazione non ne era in possesso. La Suprema Corte ha sentenziato che l'omologazione non deve essere applicata su ogni singolo esemplare ma riguarda invece il modello depositato nelle sedi ministeriali cui i vari apparecchi si conformano.
http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&cod=13229&numero=999
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In vigore le nuove norme per i ciclisti. Scatta l'obbligo del giubbino rifrangente
Da domani il giubbino rifrangente diventa obbligatorio anche per i ciclisti. La riforma del codice della strada (legge 120/10), che lo ha introdotto, stabilisce che l'obbligo vale solo in particolari circostanze: in tutte le gallerie e, se è buio, sulle strade extraurbane. Ma l'utilità di questo indumento lo rende consigliabile sempre, tanto più che i rischi cui i ciclisti sono esposti sono statisticamente elevatissimi. Per questo stesso motivo, è bene indossare anche il caschetto (si veda il servizio sulla destra), che era stato previsto in uno dei tanti passaggi parlamentari della riforma e poi è stato eliminato dal testo definitivo: non è stato mantenuto nemmeno per i minori di 14 anni, come a un certo punto sembrava.
Il depennamento totale è stato dovuto prevalentemente alle inevitabili difficoltà che si presentano quando c'è da punire il conducente di una bici: non essendo richiesta alcuna licenza di guida, è possibile che il trasgressore non abbia alcun documento di riconoscimento, il che rende possibile dichiarare generalità false. Lo stesso problema si pone per il giubbino, tanto più che la sanzione è lieve e non giustifica certo l'espletamento di indagini: appena 23 euro, che salgono a 38 sulle bici a ruote simmetriche che consentono il trasporto di più persone (in pratica, i cosiddetti risciò a pedali, che si noleggiano in molte località turistiche).
Dunque, il vero motivo che deve spingere a indossare il giubbino è il rischio. L'Etsc (l'organismo europeo per la sicurezza stradale, che funge da supporto alla commissione Ue) ha calcolato che – a parità di chilometri percorsi – chi va in bici rischia di morire in un incidente ben sette volte di più rispetto a chi viaggia in auto e che il totale dei ciclisti morti in bici si nota poco solo perché in realtà questi utenti della strada percorrono distanze molto inferiori a chi usa un mezzo a motore. Inoltre, in bici si resta feriti più gravemente.
In ogni caso, la versione dell'articolo 182 del codice della strada introdotta dalla riforma obbliga a indossare il giubbino esclusivamente in due casi: in galleria; quando si circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba.
Un obbligo più blando rispetto a quello di montare le luci , che vale in tutti i casi di oscurità e pure di giorno se le condizioni atmosferiche sono sfavorevoli (articolo 377 del regolamento di esecuzione del codice): chi non le ha può solo portare la bici a mano. Eppure il giubbino è molto più efficace per farsi vedere: secondo studi della 3M (multinazionale specializzata in materiali rifrangenti), la migliore delle lampade per bici (quella a led) ha una luminosità di 50 lux per metro quadro, mentre la fascia grigia di un buon giubbino arriva a 330. Senza contare che la superficie visibile è ben superiore. Il risultato è che viene riflesso il 60-70% della luce del faro di un'auto, il che equivale a poter essere avvistati a 200-250 metri di distanza (contro gli 80 scarsi del "lumino" obbligatorio), sufficienti perché il conducente di un veicolo a motore possa frenare o scartare.
Quale giubbino scegliere? L'articolo 182 rinvia alle norme in vigore dal 1° aprile 2004 per chi scende dal veicolo in una sosta di emergenza. Dunque, sono ammessi solo indumenti con marchio «CE», che perlopiù devono essere conformi alla norma tecnica armonizzata EN 471. Tale norma va citata sull'etichetta, che è obbligatoria assieme alla nota informativa del produttore (di solito, un cartoncino). Altre indicazioni da riportare sono: nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato; descrizione del tipo di prodotto e del suo nome o codice commerciale; taglia; prestazioni (sono due numerini posti accanto al pittogramma che raffigura un giubbino, il più importante è quello in basso e deve essere un 2); istruzioni per l'uso e il lavaggio (analoghe a quelle dei capi di abbigliamento), compreso il numero di volte in cui è possibile lavare senza che le prestazioni decadano. Un dato fondamentale per i ciclisti, che lo indosseranno ben più degli automobilisti e in situazioni più esposte allo sporco. In alternativa sono ammesse bretelle riflettenti, che per chi pedala hanno il pregio di far sudare meno. Ma sono meno visibili, per la ridotta superficie.
I prezzi possono variare molto, secondo qualità e canale di distribuzione: si può andare da due a 15 euro. C'è il rischio-contraffazione, visto che le etichette sono falsificabili e non c'è obbligo di inserire un marchio nelle bande riflettenti (cosa possibile solo ai produttori seri).
http://mauriziocaprino.blog.ilsole24ore.com/
Rischio carrozzelle
Il problema
Per anni, le carrozzelle elettriche per invalidi sono state di fatto fuorilegge: nessun modello in commercio aveva velocità massima inferiore o uguale a 6 km/h come imponeva l'articolo 196 del regolamento di esecuzione del codice della strada
Di conseguenza, in caso di incidenti, sorgevano problemi assicurativi
La soluzione
Con la riforma del codice, ci si è allineati alle norme Ue, che inquadrano questi mezzi non tra i veicoli ma tra gli ausili medici. Quindi, non sono più applicabili i limiti regolamentari
Il nodo irrisolto
Resta il problema della pericolosità di questi mezzi se procedono in mezzo a ciclisti e pedoni a velocità prossime ai 20 km/h, come talvolta accade
La riforma riserva a ciascun ente proprietario di strada la possibilità di imporre norme di comportamento, che però sono difficilmente segnalabili. E i controlli sono quasi impossibili
Le cinque misure di sicurezza
Dal giubbino per i ciclisti alla scatola nera, alcune disposizioni legate alla legge 120/2010 di riforma del codice della strada che possono interessare chi circola in bicicletta o in moto
PIU' VISIBILITA'
Da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba e sempre, anche di giorno, quando si deve attraversare una galleria: da domani, 12 ottobre, per i ciclisti diventa obbligatorio indossare il giubbino rifrangente analogo a quello che si usa per scendere dall'auto in sosta di emergenza (ammesse anche le bretelle).
Le caratteristiche: presenza del marchio Ce e conformità alla norma tecnica armonizzata EN471.
Sanzione da 23 euro per chi è sorpreso a violare il nuovo obbligo
MENO RISCHI
Il caschetto per i ciclisti, almeno per gli under 14, era previsto in uno dei tanti passaggi parlamentari della riforma del codice della strada.
Invece, nella versione finale della legge 120/2010 è stato completamente depennato.
Ciò nonostante, il caschetto per chi circola sui velocipedi resta caldamente consigliabile: a fronte di un costo limitato a una trentina di euro, serve a proteggere bene la testa negli impatti fino a 25 km/h.
Si consigliano i modelli omologati, quelli con la sigla EN 1078 sull'etichetta del cinturino
SOLO INTEGRALI
Da domani chi va in moto potrà indossare solo caschi integrali o jet (cioè con adeguate protezioni laterali, come quello raffigurato qui sopra), omologati secondo le norme internazionali Ece-Onu. Scatterà infatti il bando per i vecchi caschi "a scodella", omologati secondo le obsolete norme nazionali Dgm, già fuori commercio dal 1° settembre 2004 e non più omologabili dal 1° settembre 2003.
CHECK COME PER LE AUTO
Anche i motocicli (come i ciclomotori, i quadricicli e le motocarrozzette) sono soggetti all'obbligo di revisione ogni quattro anni dall'immatricolazione (la prima) e ogni due (le successive). Qualche dubbio è sorto però con la riforma per quanto riguarda la circolazione del soggetto fermato per revisione scaduta
STRUMENTI ELETTRONICI
Sempre a proposito di caschi, la riforma del codice della strada prevede la sperimentazione di quello elettronico (collegato alla moto via bluetooth), che impedirebbe di avviare una moto se non allacciato e chiamerebbe in automatico i soccorsi in caso d'incidente. La sua affidabilità è tutta da dimostrare e non si conoscono i costi. Più collaudata la scatola nera (illustrata qui sopra), su cui pure la riforma prevede test.
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2010-10-11/bici-notte-lobbligo-giubbino-080241.shtml?uuid=AY435pYC
Il depennamento totale è stato dovuto prevalentemente alle inevitabili difficoltà che si presentano quando c'è da punire il conducente di una bici: non essendo richiesta alcuna licenza di guida, è possibile che il trasgressore non abbia alcun documento di riconoscimento, il che rende possibile dichiarare generalità false. Lo stesso problema si pone per il giubbino, tanto più che la sanzione è lieve e non giustifica certo l'espletamento di indagini: appena 23 euro, che salgono a 38 sulle bici a ruote simmetriche che consentono il trasporto di più persone (in pratica, i cosiddetti risciò a pedali, che si noleggiano in molte località turistiche).
Dunque, il vero motivo che deve spingere a indossare il giubbino è il rischio. L'Etsc (l'organismo europeo per la sicurezza stradale, che funge da supporto alla commissione Ue) ha calcolato che – a parità di chilometri percorsi – chi va in bici rischia di morire in un incidente ben sette volte di più rispetto a chi viaggia in auto e che il totale dei ciclisti morti in bici si nota poco solo perché in realtà questi utenti della strada percorrono distanze molto inferiori a chi usa un mezzo a motore. Inoltre, in bici si resta feriti più gravemente.
In ogni caso, la versione dell'articolo 182 del codice della strada introdotta dalla riforma obbliga a indossare il giubbino esclusivamente in due casi: in galleria; quando si circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba.
Un obbligo più blando rispetto a quello di montare le luci , che vale in tutti i casi di oscurità e pure di giorno se le condizioni atmosferiche sono sfavorevoli (articolo 377 del regolamento di esecuzione del codice): chi non le ha può solo portare la bici a mano. Eppure il giubbino è molto più efficace per farsi vedere: secondo studi della 3M (multinazionale specializzata in materiali rifrangenti), la migliore delle lampade per bici (quella a led) ha una luminosità di 50 lux per metro quadro, mentre la fascia grigia di un buon giubbino arriva a 330. Senza contare che la superficie visibile è ben superiore. Il risultato è che viene riflesso il 60-70% della luce del faro di un'auto, il che equivale a poter essere avvistati a 200-250 metri di distanza (contro gli 80 scarsi del "lumino" obbligatorio), sufficienti perché il conducente di un veicolo a motore possa frenare o scartare.
Quale giubbino scegliere? L'articolo 182 rinvia alle norme in vigore dal 1° aprile 2004 per chi scende dal veicolo in una sosta di emergenza. Dunque, sono ammessi solo indumenti con marchio «CE», che perlopiù devono essere conformi alla norma tecnica armonizzata EN 471. Tale norma va citata sull'etichetta, che è obbligatoria assieme alla nota informativa del produttore (di solito, un cartoncino). Altre indicazioni da riportare sono: nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato; descrizione del tipo di prodotto e del suo nome o codice commerciale; taglia; prestazioni (sono due numerini posti accanto al pittogramma che raffigura un giubbino, il più importante è quello in basso e deve essere un 2); istruzioni per l'uso e il lavaggio (analoghe a quelle dei capi di abbigliamento), compreso il numero di volte in cui è possibile lavare senza che le prestazioni decadano. Un dato fondamentale per i ciclisti, che lo indosseranno ben più degli automobilisti e in situazioni più esposte allo sporco. In alternativa sono ammesse bretelle riflettenti, che per chi pedala hanno il pregio di far sudare meno. Ma sono meno visibili, per la ridotta superficie.
I prezzi possono variare molto, secondo qualità e canale di distribuzione: si può andare da due a 15 euro. C'è il rischio-contraffazione, visto che le etichette sono falsificabili e non c'è obbligo di inserire un marchio nelle bande riflettenti (cosa possibile solo ai produttori seri).
http://mauriziocaprino.blog.ilsole24ore.com/
Rischio carrozzelle
Il problema
Per anni, le carrozzelle elettriche per invalidi sono state di fatto fuorilegge: nessun modello in commercio aveva velocità massima inferiore o uguale a 6 km/h come imponeva l'articolo 196 del regolamento di esecuzione del codice della strada
Di conseguenza, in caso di incidenti, sorgevano problemi assicurativi
La soluzione
Con la riforma del codice, ci si è allineati alle norme Ue, che inquadrano questi mezzi non tra i veicoli ma tra gli ausili medici. Quindi, non sono più applicabili i limiti regolamentari
Il nodo irrisolto
Resta il problema della pericolosità di questi mezzi se procedono in mezzo a ciclisti e pedoni a velocità prossime ai 20 km/h, come talvolta accade
La riforma riserva a ciascun ente proprietario di strada la possibilità di imporre norme di comportamento, che però sono difficilmente segnalabili. E i controlli sono quasi impossibili
Le cinque misure di sicurezza
Dal giubbino per i ciclisti alla scatola nera, alcune disposizioni legate alla legge 120/2010 di riforma del codice della strada che possono interessare chi circola in bicicletta o in moto
PIU' VISIBILITA'
Da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba e sempre, anche di giorno, quando si deve attraversare una galleria: da domani, 12 ottobre, per i ciclisti diventa obbligatorio indossare il giubbino rifrangente analogo a quello che si usa per scendere dall'auto in sosta di emergenza (ammesse anche le bretelle).
Le caratteristiche: presenza del marchio Ce e conformità alla norma tecnica armonizzata EN471.
Sanzione da 23 euro per chi è sorpreso a violare il nuovo obbligo
MENO RISCHI
Il caschetto per i ciclisti, almeno per gli under 14, era previsto in uno dei tanti passaggi parlamentari della riforma del codice della strada.
Invece, nella versione finale della legge 120/2010 è stato completamente depennato.
Ciò nonostante, il caschetto per chi circola sui velocipedi resta caldamente consigliabile: a fronte di un costo limitato a una trentina di euro, serve a proteggere bene la testa negli impatti fino a 25 km/h.
Si consigliano i modelli omologati, quelli con la sigla EN 1078 sull'etichetta del cinturino
SOLO INTEGRALI
Da domani chi va in moto potrà indossare solo caschi integrali o jet (cioè con adeguate protezioni laterali, come quello raffigurato qui sopra), omologati secondo le norme internazionali Ece-Onu. Scatterà infatti il bando per i vecchi caschi "a scodella", omologati secondo le obsolete norme nazionali Dgm, già fuori commercio dal 1° settembre 2004 e non più omologabili dal 1° settembre 2003.
CHECK COME PER LE AUTO
Anche i motocicli (come i ciclomotori, i quadricicli e le motocarrozzette) sono soggetti all'obbligo di revisione ogni quattro anni dall'immatricolazione (la prima) e ogni due (le successive). Qualche dubbio è sorto però con la riforma per quanto riguarda la circolazione del soggetto fermato per revisione scaduta
STRUMENTI ELETTRONICI
Sempre a proposito di caschi, la riforma del codice della strada prevede la sperimentazione di quello elettronico (collegato alla moto via bluetooth), che impedirebbe di avviare una moto se non allacciato e chiamerebbe in automatico i soccorsi in caso d'incidente. La sua affidabilità è tutta da dimostrare e non si conoscono i costi. Più collaudata la scatola nera (illustrata qui sopra), su cui pure la riforma prevede test.
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MULTE: SE IL VERBALE D'INFRAZIONE NON È STATO NOTIFICATO È VALIDA L'OPPOSIZIONE ANCHE SE INDIRIZZATA CONTRO LA CARTELLA ESATTORIALE
Cassazione, Sez. II, 11 settembre 2010, n. 19415
Allorché una delle parti deduca in giudizio la nullità o l’inesistenza d’una notificazione, il giudice, nel deciderne, non può limitarsi a disattendere la deduzione facendo generiche affermazioni, ma deve individuare i singoli documenti sui quali basa il proprio convincimento, fornendo dettagliata indicazione degli elementi costitutivi di ciascuno (data, provenienza, sottoscrizioni, identificazione dei relativi autori, ecc.) e dando logica dimostrazione del raggiunto convincimento per cui dagli stessi possa desumersi la regolarità della discussa notificazione.
Cassazione, Sez. II, 11 settembre 2010, n. 19415
(Pres. – Rel. Settimj)
Fatto e diritto
B. M. impugna per cassazione la sentenza n. 256 del 18 febbraio 2006 con la quale il Giudice di Pace di Melito Porto Salvo ne ha respinta l’opposizione proposta avverso la cartella esattoriale n. 09420030003213743000, notificatagli dall’ETR, relativa ad assunta infrazione al Codice della Strada, con ingiunzione di pagamento per complessivi euro 1.053,51.
Resiste con controricorso l’Amministrazione intimata.
Il Giudice di Pace è pervenuto all’adottata decisione ritenendo non provata e solo dedotta in via ipotetica la mancata notificazione del verbale presupposto ed affermando che il ricorrente fosse a conoscenza delle violazioni commesse ed avesse avuto la possibilità di svolgere adeguata difesa con gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia.
Il ricorrente deduce violazione di legge quanto all’applicazione dell’articolo 23 della legge 689 del 1981, erronea e mancata valutazione della prova nonché illogicità manifesta e carenza della motivazione. Osserva di avere posto a fondamento della propria opposizione la mancata notifica del verbale presupposto all’ordinanza ingiunzione. A fronte della contumacia dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, mancava in atti qualsiasi prova in ordine a tale notifica, l’onere della quale incombeva sull’amministrazione rimasta contumace.
Il ricorso è fondato.
Devesi, preliminarmente, considerare come il giudice delle leggi e quello di legittimità abbiano ritenuto che l’opposizione prevista dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/81 possa essere indirizzata anche avverso la cartella esattoriale, emessa per la riscossione d’una sanzione amministrativa, in ragione dell’esigenza di garantire al destinatario della cartella stessa l’esercizio del diritto di difesa e di recuperare il momento di garanzia giurisdizionale che, a causa dell’omessa rituale notifica dell’ordinanza-ingiunzione, ovvero del verbale di accertamento per le violazioni del codice della strada, gli fosse stato dapprima negato.
Nella specie, il G.d.P., disquisendo della possibilità per il destinatario d’un verbale d’accertamento di sanzione amministrativa, in quanto portato a conoscenza degli illeciti addebitatigli, d’adire in ricorso amministrativo od in opposizione, rispettivamente, l’autorità amministrativa o giudiziaria competenti, e della consequenziale decadenza dal diritto di svolgere le proprie difese in ordine ai detti illeciti ove tali vie non abbia seguite, non ha adeguatamente valutato lo specifico motivo d’opposizione con il quale, in funzione recuperatoria delle difese non potute svolgere avverso il o i verbali, l’opponente aveva anzi tutto denunziato la mancata notificazione del o dei verbali stessi.
Il G.d.P. non ha fornito, al riguardo, alcuna razionale motivazione, limitandosi ad affermare che tale motivo sarebbe stato dedotto «solo in via ipotetica», senza dare alcuna giustificazione di tale singolare rilievo (una deduzione o è stata fatta, o non lo è stata) ma, soprattutto, senza considerare che, rimasta contumace l’Amministrazione sulla quale incombeva l’onere di provare l’avvenuta rituale notificazione del o dei verbali, ovviamente mancava in atti proprio la prova di quella o di quelle notificazioni che l’opponente aveva denunziato come non avvenute, onde doveva ritenere fondata l’opposizione per inutile decorso del termine di contestazione e consequenziale venir meno della pretesa sanzionatoria della P.A. ex art. 201/V CdS.
Donde la sussistenza del denunziato vizio di motivazione, in quanto, allorché una delle parti deduca in giudizio la nullità o l’inesistenza d’una notificazione, il giudice, nel deciderne, non può limitarsi a disattendere la deduzione facendo generiche affermazioni, ma deve individuare i singoli documenti sui quali basa il proprio convincimento, fornendo dettagliata indicazione degli elementi costitutivi di ciascuno (data, provenienza, sottoscrizioni, identificazione dei relativi autori, ecc.) e dando logica dimostrazione del raggiunto convincimento per cui dagli stessi possa desumersi la regolarità della discussa notificazione.
Argomentazione siffatta manca del tutto nella sentenza in esame, dalla quale non è dato desumere in base all’esame diretto di quali documenti il giudicante sia pervenuto alla conclusione che il o i verbali d’accertamento in discussione fossero stati regolarmente, ed in quale data, notificati al destinatario.
Nella sentenza sembra adombrarsi anche la tardività della riassunzione del giudizio, originariamente introdotto innanzi al G.d.P. di Caulonia dichiaratosi territorialmente incompetente.
Il G.d.P., tuttavia, giustifica la rilevata tardività sulla considerazione «che il ricorso di riassunzione è stato depositato in cancelleria (22.9.2004) facilmente ben oltre il termine di giorni sessanta dalla notifica della sentenza, il cui deposito in cancelleria è incontrovertibilmente avvenuto in data 11.5.2004» senza accertare affatto quando fosse avvenuta la notificazione della sentenza dalla quale - e non dal cui deposito - decorreva il termine assegnato dal primo giudice adito per la riassunzione innanzi al diverso giudice indicato come competente per territorio a conoscere della proposta opposizione.
L’impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto e, decidendosi nel merito ex art. 384/II CPC, in accoglimento altresì dei corrispondenti motivi d’opposizione, va annullata la cartella esattoriale opposta.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione ed annulla la cartella esattoriale opposta; condanna l’U.T.G. di Reggio Calabria alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 600,00 per diritti ed onorari quanto alla fase di merito ed in euro 200,00 per esborsi ed in euro 600,00 per onorari quanto alla fase di legittimità.
http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2229%3Amulte-se-il-verbale-dinfrazione-non-e-stato-notificato-e-valida-lopposizione-anche-se-indirizzata-contro-la-cartella-esattoriale-cassazione-sez-ii-11-settembre-2010-n-19415&catid=72%3Amulte&Itemid=102&lang=it
Allorché una delle parti deduca in giudizio la nullità o l’inesistenza d’una notificazione, il giudice, nel deciderne, non può limitarsi a disattendere la deduzione facendo generiche affermazioni, ma deve individuare i singoli documenti sui quali basa il proprio convincimento, fornendo dettagliata indicazione degli elementi costitutivi di ciascuno (data, provenienza, sottoscrizioni, identificazione dei relativi autori, ecc.) e dando logica dimostrazione del raggiunto convincimento per cui dagli stessi possa desumersi la regolarità della discussa notificazione.
Cassazione, Sez. II, 11 settembre 2010, n. 19415
(Pres. – Rel. Settimj)
Fatto e diritto
B. M. impugna per cassazione la sentenza n. 256 del 18 febbraio 2006 con la quale il Giudice di Pace di Melito Porto Salvo ne ha respinta l’opposizione proposta avverso la cartella esattoriale n. 09420030003213743000, notificatagli dall’ETR, relativa ad assunta infrazione al Codice della Strada, con ingiunzione di pagamento per complessivi euro 1.053,51.
Resiste con controricorso l’Amministrazione intimata.
Il Giudice di Pace è pervenuto all’adottata decisione ritenendo non provata e solo dedotta in via ipotetica la mancata notificazione del verbale presupposto ed affermando che il ricorrente fosse a conoscenza delle violazioni commesse ed avesse avuto la possibilità di svolgere adeguata difesa con gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia.
Il ricorrente deduce violazione di legge quanto all’applicazione dell’articolo 23 della legge 689 del 1981, erronea e mancata valutazione della prova nonché illogicità manifesta e carenza della motivazione. Osserva di avere posto a fondamento della propria opposizione la mancata notifica del verbale presupposto all’ordinanza ingiunzione. A fronte della contumacia dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, mancava in atti qualsiasi prova in ordine a tale notifica, l’onere della quale incombeva sull’amministrazione rimasta contumace.
Il ricorso è fondato.
Devesi, preliminarmente, considerare come il giudice delle leggi e quello di legittimità abbiano ritenuto che l’opposizione prevista dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/81 possa essere indirizzata anche avverso la cartella esattoriale, emessa per la riscossione d’una sanzione amministrativa, in ragione dell’esigenza di garantire al destinatario della cartella stessa l’esercizio del diritto di difesa e di recuperare il momento di garanzia giurisdizionale che, a causa dell’omessa rituale notifica dell’ordinanza-ingiunzione, ovvero del verbale di accertamento per le violazioni del codice della strada, gli fosse stato dapprima negato.
Nella specie, il G.d.P., disquisendo della possibilità per il destinatario d’un verbale d’accertamento di sanzione amministrativa, in quanto portato a conoscenza degli illeciti addebitatigli, d’adire in ricorso amministrativo od in opposizione, rispettivamente, l’autorità amministrativa o giudiziaria competenti, e della consequenziale decadenza dal diritto di svolgere le proprie difese in ordine ai detti illeciti ove tali vie non abbia seguite, non ha adeguatamente valutato lo specifico motivo d’opposizione con il quale, in funzione recuperatoria delle difese non potute svolgere avverso il o i verbali, l’opponente aveva anzi tutto denunziato la mancata notificazione del o dei verbali stessi.
Il G.d.P. non ha fornito, al riguardo, alcuna razionale motivazione, limitandosi ad affermare che tale motivo sarebbe stato dedotto «solo in via ipotetica», senza dare alcuna giustificazione di tale singolare rilievo (una deduzione o è stata fatta, o non lo è stata) ma, soprattutto, senza considerare che, rimasta contumace l’Amministrazione sulla quale incombeva l’onere di provare l’avvenuta rituale notificazione del o dei verbali, ovviamente mancava in atti proprio la prova di quella o di quelle notificazioni che l’opponente aveva denunziato come non avvenute, onde doveva ritenere fondata l’opposizione per inutile decorso del termine di contestazione e consequenziale venir meno della pretesa sanzionatoria della P.A. ex art. 201/V CdS.
Donde la sussistenza del denunziato vizio di motivazione, in quanto, allorché una delle parti deduca in giudizio la nullità o l’inesistenza d’una notificazione, il giudice, nel deciderne, non può limitarsi a disattendere la deduzione facendo generiche affermazioni, ma deve individuare i singoli documenti sui quali basa il proprio convincimento, fornendo dettagliata indicazione degli elementi costitutivi di ciascuno (data, provenienza, sottoscrizioni, identificazione dei relativi autori, ecc.) e dando logica dimostrazione del raggiunto convincimento per cui dagli stessi possa desumersi la regolarità della discussa notificazione.
Argomentazione siffatta manca del tutto nella sentenza in esame, dalla quale non è dato desumere in base all’esame diretto di quali documenti il giudicante sia pervenuto alla conclusione che il o i verbali d’accertamento in discussione fossero stati regolarmente, ed in quale data, notificati al destinatario.
Nella sentenza sembra adombrarsi anche la tardività della riassunzione del giudizio, originariamente introdotto innanzi al G.d.P. di Caulonia dichiaratosi territorialmente incompetente.
Il G.d.P., tuttavia, giustifica la rilevata tardività sulla considerazione «che il ricorso di riassunzione è stato depositato in cancelleria (22.9.2004) facilmente ben oltre il termine di giorni sessanta dalla notifica della sentenza, il cui deposito in cancelleria è incontrovertibilmente avvenuto in data 11.5.2004» senza accertare affatto quando fosse avvenuta la notificazione della sentenza dalla quale - e non dal cui deposito - decorreva il termine assegnato dal primo giudice adito per la riassunzione innanzi al diverso giudice indicato come competente per territorio a conoscere della proposta opposizione.
L’impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto e, decidendosi nel merito ex art. 384/II CPC, in accoglimento altresì dei corrispondenti motivi d’opposizione, va annullata la cartella esattoriale opposta.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione ed annulla la cartella esattoriale opposta; condanna l’U.T.G. di Reggio Calabria alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 600,00 per diritti ed onorari quanto alla fase di merito ed in euro 200,00 per esborsi ed in euro 600,00 per onorari quanto alla fase di legittimità.
http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2229%3Amulte-se-il-verbale-dinfrazione-non-e-stato-notificato-e-valida-lopposizione-anche-se-indirizzata-contro-la-cartella-esattoriale-cassazione-sez-ii-11-settembre-2010-n-19415&catid=72%3Amulte&Itemid=102&lang=it
A due mesi dalla riforma, il rodaggio del codice della strada è frenato dai paradossi
Certi difetti non emergono in fase di progettazione, ma solo durante il rodaggio. E così in questi primi due mesi di applicazione la riforma del codice della strada (legge 120/10) ha mostrato veri e propri paradossi. Sia sul fronte della repressione sia su quello della prevenzione. Sul primo si va da inaspettati buchi su alcol e droga (nonostante gli annunci di tolleranza zero) a sostanziosi "sconti" per gli stranieri, fino a nuove sanzioni difficilmente applicabili. Quanto alla prevenzione, c'è il rischio che i proventi delle multe destinati alla manutenzione stradale vadano più a potenziare la lotta a ingorghi e divieti di sosta.
I paradossi principali sono riassunti nell'infografica a fianco. Qui sotto, invece, vengono approfondite le incongruenze dei nuovi obblighi di soccorrere gli animali investiti e le complicazioni sorte con la semplificazione delle procedure per gli interventi stradali. Altri paradossi sono stati approfonditi dal Sole-24 Ore già in agosto.
Come rimediare? Alcuni problemi, come l'abolizione della visita medica per dimostrare che la droga emersa dai test clinici stava realmente facendo effetto e non era stata solo assunta giorni prima, appaiono urgenti e non facilmente aggirabili e quindi sembrano richiedere un intervento correttivo da parte del legislatore. Ma al momento non se ne possono ipotizzare i tempi: Mario Valducci, presidente della commissione Trasporti della Camera e "padre" della riforma, si dichiara disponibile sia al confronto sia a ulteriori iniziative parlamentari, ma aggiunge che occorre ancora studiare la situazione. Pare quindi improbabile che si segua la prassi di inserire al volo qualche correttivo nelle leggi su altre materie che verranno approvate, quanto meno nelle prossime settimane.
Altri problemi che creano incertezza nell'attività quotidiana (come quelli sulle patenti o l'impossibilità di tornare a casa col veicolo a revisione scaduta) potrebbero invece essere risolti con nuove norme regolamentari, coi decreti ministeriali attuativi previsti dalla riforma stessa (una quarantina) o con circolari. Tutti provvedimenti che coinvolgono più gli uffici governativi e quindi – in linea di massima – più rapidi da adottare. Per il resto, sulla base dell'esperienza e specie per questioni su cui non è facile prendere posizione, si possono prevedere prassi derivate da interpretazioni non scritte o dalla diffusione di pareri ministeriali resi solo a soggetti che pongono quesiti.
Ci sono poi questioni che non intralciano l'applicazione pura e semplice della riforma, ma possono snaturarne i contenuti. Per esempio, la legge 120 è molto severa con i giovani e tra le altre cose sembra estendere ai minori le sanzioni accessorie (ritiro, sospensione e revoca) sul patentino per ciclomotori: nel nuovo testo dell'articolo 219-bis del codice ha mantenuto anche un riferimento al comma 1-bis dell'articolo 116, che può riguardare anche ragazzi dai 14 ai 18 anni. La norma sembra quindi confermare l'applicabilità di queste sanzioni, anche dopo che (agosto 2009) il ministero dell'Interno l'aveva esclusa alla luce dei princìpi generali contenuti nella legge 689/81, suscitando perplessità tra gli addetti ai lavori.
Altra volontà espressa all'approvazione della legge è di mettere in sicurezza le strade, con nuovi obblighi e sanzioni per i gestori e vincoli su soggetti destinatari e uso dei proventi delle multe. Ma le forze dell'ordine non sono addestrate per valutare le carenze di manutenzione delle strade e per questo la Finco (l'associazione confindustriale che riunisce la filiera di prodotti, impianti e servizi per le costruzioni) ha sollecitato la formazione di squadre specifiche al sottosegretario all'Interno, Alfredo Mantovano. Inoltre, la maggior parte dei proventi per le multe (quelli legati all'eccesso di velocità) ora deve sì finire per metà all'ente proprietario della strada, ma non c'è obbligo di dedicarla ai lavori di miglioramento: per esempio, se tale ente è il comune, si può usarla pure per assumere vigili, anche stagionali. Che non di rado sono destinati a compiti non essenziali per la sicurezza, come dirigere il traffico e reprimere la sosta vietata.
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-09-27/rodaggio-codice-frenato-paradossi-080423.shtml?uuid=AYofi3TC
I paradossi principali sono riassunti nell'infografica a fianco. Qui sotto, invece, vengono approfondite le incongruenze dei nuovi obblighi di soccorrere gli animali investiti e le complicazioni sorte con la semplificazione delle procedure per gli interventi stradali. Altri paradossi sono stati approfonditi dal Sole-24 Ore già in agosto.
Come rimediare? Alcuni problemi, come l'abolizione della visita medica per dimostrare che la droga emersa dai test clinici stava realmente facendo effetto e non era stata solo assunta giorni prima, appaiono urgenti e non facilmente aggirabili e quindi sembrano richiedere un intervento correttivo da parte del legislatore. Ma al momento non se ne possono ipotizzare i tempi: Mario Valducci, presidente della commissione Trasporti della Camera e "padre" della riforma, si dichiara disponibile sia al confronto sia a ulteriori iniziative parlamentari, ma aggiunge che occorre ancora studiare la situazione. Pare quindi improbabile che si segua la prassi di inserire al volo qualche correttivo nelle leggi su altre materie che verranno approvate, quanto meno nelle prossime settimane.
Altri problemi che creano incertezza nell'attività quotidiana (come quelli sulle patenti o l'impossibilità di tornare a casa col veicolo a revisione scaduta) potrebbero invece essere risolti con nuove norme regolamentari, coi decreti ministeriali attuativi previsti dalla riforma stessa (una quarantina) o con circolari. Tutti provvedimenti che coinvolgono più gli uffici governativi e quindi – in linea di massima – più rapidi da adottare. Per il resto, sulla base dell'esperienza e specie per questioni su cui non è facile prendere posizione, si possono prevedere prassi derivate da interpretazioni non scritte o dalla diffusione di pareri ministeriali resi solo a soggetti che pongono quesiti.
Ci sono poi questioni che non intralciano l'applicazione pura e semplice della riforma, ma possono snaturarne i contenuti. Per esempio, la legge 120 è molto severa con i giovani e tra le altre cose sembra estendere ai minori le sanzioni accessorie (ritiro, sospensione e revoca) sul patentino per ciclomotori: nel nuovo testo dell'articolo 219-bis del codice ha mantenuto anche un riferimento al comma 1-bis dell'articolo 116, che può riguardare anche ragazzi dai 14 ai 18 anni. La norma sembra quindi confermare l'applicabilità di queste sanzioni, anche dopo che (agosto 2009) il ministero dell'Interno l'aveva esclusa alla luce dei princìpi generali contenuti nella legge 689/81, suscitando perplessità tra gli addetti ai lavori.
Altra volontà espressa all'approvazione della legge è di mettere in sicurezza le strade, con nuovi obblighi e sanzioni per i gestori e vincoli su soggetti destinatari e uso dei proventi delle multe. Ma le forze dell'ordine non sono addestrate per valutare le carenze di manutenzione delle strade e per questo la Finco (l'associazione confindustriale che riunisce la filiera di prodotti, impianti e servizi per le costruzioni) ha sollecitato la formazione di squadre specifiche al sottosegretario all'Interno, Alfredo Mantovano. Inoltre, la maggior parte dei proventi per le multe (quelli legati all'eccesso di velocità) ora deve sì finire per metà all'ente proprietario della strada, ma non c'è obbligo di dedicarla ai lavori di miglioramento: per esempio, se tale ente è il comune, si può usarla pure per assumere vigili, anche stagionali. Che non di rado sono destinati a compiti non essenziali per la sicurezza, come dirigere il traffico e reprimere la sosta vietata.
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-09-27/rodaggio-codice-frenato-paradossi-080423.shtml?uuid=AYofi3TC
Multe stradali: se vuoi smentire il verbale occorre la querela di falso
L'11 settembre (data che non si dimentica) 2010 la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha sfornato la sentenza n°19416 decidendo il caso di un automobilista beccato dal vigile urbano a conversare al cellulare. "Perché l'infrazione non venne contestata immediatamente?" si domanda la ditta ricorrente, verosimilmente intestataria del veicolo. Guarda che il conducente del Tuo veicolo è filato via dall'incrocio fregandosene del semaforo rosso. Si dà, però, il caso che il Giudice di Pace di Roma aveva recepito la non pertinente giustificazione addotta dall'accertatore che si riferiva ad infrazione diversa, più grave e mai contestata. Un guazzabuglio. Risponde il Presidente Estensore SETTIMJ: "la ricorrente si duole della mancata ammissione di prova testimoniale a contestazione di quanto accertato dall’agente verbalizzante; osta al suo accoglimento l’efficacia, fino a querela di falso, che l’art. 2700, c.c., attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell’atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. In caso analogo a quello in esame, le SS.UU. di questa Corte, con sentenza 24.7.09 n. 17355, hanno stabilito che «Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti». Tale pronunzia - come evidenzia Cass. 11.1.10 n. 232 conformandovisi in caso identico a quello attuale - «superando il precedente e già prevalente indirizzo che ammetteva la contestabilità delle risultanze del verbale, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilievi a distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano sviste o altri involontari errori od omissioni percettivi da parte del verbalizzante, è necessario proporre querela di falso». Corrette o meno che fossero le ragioni per le quali il G.d.P. non ha ammesso la prova testimoniale, la relativa decisione è, dunque, conforme a diritto - non essendo ammissibili prove ininfluenti, in quanto frustra probatur quod probatum non relevat - e, quindi, insuscettibile di cassazione ex art. 384/IV c.p.c., in quanto detta prova poteva essere legittimamente ed utilmente richiesta solo nel giudizio incidentale per querela di falso." Pertanto, la Cassazione ha optato per la legittimità dell'omessa, immediata contestazione stante la congestione del traffico in quel frangente, mentre la circostanza, ben più grave, che il contravventore sia scappato e passato col rosso integra un'infrazione differente, che non inficia la giustificazione dell'agente accertatore. Quindi, le parole di oggi sono FEDE PRIVILEGIATA del verbale dell'Autorità e QUERELA DI FALSO. Il latinetto adoperato dalla Cassazione equivale a dire: "invano viene provato ciò che, una volta che sia stato provato, non abbia rilevanza". Uno Stato di stampo inflessibile che si barrica all'interno della sostanziale inattaccabilità dei suoi atti (l'avvocato sa che significa introdurre un giudizio incidentale per querela di falso), ma nel contempo massimamente lassista, visto e considerato che, perseguendo il tizio che parla al cellulare senza viva voce ed auricolare, non contesta la violazione più grave del transito con il semaforo a luce rossa, che espone a grande rischio gli utenti della viabilità. Uno Stato che si fa sempre più fatica a comprendere. Ma se Voi ci riuscite, lo spazio qui sotto è a Vostra completa disposizione. Il 9 febbraio 2010 Studio Cataldi si occupò di un caso riguardante tematica analoga. Nei prossimi giorni verrà preso in disamina un altro, rilevante aspetto scaturente dalla sentenza qui evidenziata, di schietta procedura civile.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9009.asp
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9009.asp
Circolazione stradale - Art. 203 del Codice della Strada - Ricorso al Prefetto - Sospensione dei termini - Non è evocabile per i ricorsi al Prefetto la sospensione dei termini (dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 7, art. 1) perché di carattere meramente processuale.
FATTO E DIRITTO
1. - V. P. impugna la sentenza n. 1139 del 2006 del Giudice di Pace di (OMISSIS) del 17 febbraio 2006, depositata in data 20 febbraio 2006, con la quale veniva rigettata la sua opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia, che aveva ritenuto tardivamente proposto il suo ricorso avverso il verbale per la violazione del Codice della Strada conseguente alla violazione dell'art. 171, commi 1 e 2, notificato in data 11 giugno 2004.
Al riguardo il Prefetto, pur conteggiando nel termine il periodo di sospensione feriale, aveva considerato il giorno in cui il ricorso era pervenuto a mezzo posta (27 settembre 2004) e non quello in cui il ricorso era stato spedito (25 settembre 2004). Correttamente calcolato il termine di 60 giorni era stato rispettato.
2. Parte ricorrente articola un unico motivo col quale lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace nel considerare non già la data di spedizione ma quella di arrivo del ricorso presso il Prefetto.
3. - Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
4. Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza.
All'udienza camerale il Procuratore Generale ha concluso in subordine per il rigetto del ricorso.
5. Il ricorso è infondato e va respinto.
5.1 - Occorre osservare., in primo luogo, che la sospensione dei termini dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno (prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 7, art. 1) applicabile ai soli termini processuali, ma non anche al termine di sessanta giorni, dalla contestazione o dalla notificazione dell'accertamento, stabilito dall'art. 203 C.d.S., per proporre ricorso in via amministrativa al Prefetto.
Infatti, la lettera e la ratio della L. n. 742 del 1969, che disciplina la detta sospensione e che si riconnette alla necessità della difesa tecnica in giudizio, impongono di riferire l'istituto della sospensione feriale a tutti i termini processuali, relativi alla giurisdizione sia ordinaria che amministrativa, ed anche al termine entro il quale deve essere proposta l'azione giudiziaria (Corte Cost., sentenza n. 268 del - 31993; ordinanza n. 296 del 1998), ma non consentono di ampliarne l'applicabilità al termine per l'impugnazione dinanzi al Prefetto del verbale di contestazione o di accertamento dell'infrazione al Codice della Strada, il quale non è un termine processuale, nè è connesso con l'esercizio di un'azione giudiziale, ma attiene ad atti da compiersi nell'ambito di un procedimento amministrativo.
In tal senso questa Corte è ferma nel negare l'applicabilità della L. n. 742 del 1969, art. 1, al di fuori del processo e degli atti di accesso al giudice (Cass., Sez. 1^, 8 ottobre 2008, n. 24866, in tema di termine per la pronuncia del lodo previsto dall'art. 820 cod. proc. civ.; Cass., Sez. 1^, 26 febbraio 2004, n. 3842, e Cass., Sez. 2^, 22 gennaio 2007, n. 1280, entrambe con riguardo ai termini per la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada; Cass., Sez. 3^, 12 aprile 1990, n. 3143, in relazione al termine di sessanta giorni entro cui, ai sensi del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, per i sinistri con soli danni alle cose, l'assicuratore deve comunicare al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento ovvero indicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta).
Tale orientamento è confermato anche dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, che esclude l'operatività della sospensione dei termini nel periodo feriale in materia di ricorsi amministrativi, ivi compreso il ricorso straordinario al Capo dello Stato (Cons. Stato, Sez. 3^, 31 gennaio 1984, n. 155; Cons. Stato, Sez. 5^, 3 ottobre 1989, n. 577; Cons. Stato, Sez. 6^, 3 dicembre 1994, n. 1727; Cons. Stato, Sez. 3^, 8 gennaio 2002, n. 1492/2001; Cons. giust. amm. Reg. siciliana 14 dicembre 1992 n. 539).
5.2 - Il ricorso avanzato dall'odierno ricorrente al Prefetto era tardivo e la decisione impugnata, quindi, è corretta, se pure adotta/sulla base di una errata motivazione, che in questa sede può essere emendata nel senso indicato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
http://www.sicurauto.it/news/corte-cassazione-civile-sezione-seconda-sentenza-n-150962010.html
1. - V. P. impugna la sentenza n. 1139 del 2006 del Giudice di Pace di (OMISSIS) del 17 febbraio 2006, depositata in data 20 febbraio 2006, con la quale veniva rigettata la sua opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia, che aveva ritenuto tardivamente proposto il suo ricorso avverso il verbale per la violazione del Codice della Strada conseguente alla violazione dell'art. 171, commi 1 e 2, notificato in data 11 giugno 2004.
Al riguardo il Prefetto, pur conteggiando nel termine il periodo di sospensione feriale, aveva considerato il giorno in cui il ricorso era pervenuto a mezzo posta (27 settembre 2004) e non quello in cui il ricorso era stato spedito (25 settembre 2004). Correttamente calcolato il termine di 60 giorni era stato rispettato.
2. Parte ricorrente articola un unico motivo col quale lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace nel considerare non già la data di spedizione ma quella di arrivo del ricorso presso il Prefetto.
3. - Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
4. Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza.
All'udienza camerale il Procuratore Generale ha concluso in subordine per il rigetto del ricorso.
5. Il ricorso è infondato e va respinto.
5.1 - Occorre osservare., in primo luogo, che la sospensione dei termini dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno (prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 7, art. 1) applicabile ai soli termini processuali, ma non anche al termine di sessanta giorni, dalla contestazione o dalla notificazione dell'accertamento, stabilito dall'art. 203 C.d.S., per proporre ricorso in via amministrativa al Prefetto.
Infatti, la lettera e la ratio della L. n. 742 del 1969, che disciplina la detta sospensione e che si riconnette alla necessità della difesa tecnica in giudizio, impongono di riferire l'istituto della sospensione feriale a tutti i termini processuali, relativi alla giurisdizione sia ordinaria che amministrativa, ed anche al termine entro il quale deve essere proposta l'azione giudiziaria (Corte Cost., sentenza n. 268 del - 31993; ordinanza n. 296 del 1998), ma non consentono di ampliarne l'applicabilità al termine per l'impugnazione dinanzi al Prefetto del verbale di contestazione o di accertamento dell'infrazione al Codice della Strada, il quale non è un termine processuale, nè è connesso con l'esercizio di un'azione giudiziale, ma attiene ad atti da compiersi nell'ambito di un procedimento amministrativo.
In tal senso questa Corte è ferma nel negare l'applicabilità della L. n. 742 del 1969, art. 1, al di fuori del processo e degli atti di accesso al giudice (Cass., Sez. 1^, 8 ottobre 2008, n. 24866, in tema di termine per la pronuncia del lodo previsto dall'art. 820 cod. proc. civ.; Cass., Sez. 1^, 26 febbraio 2004, n. 3842, e Cass., Sez. 2^, 22 gennaio 2007, n. 1280, entrambe con riguardo ai termini per la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada; Cass., Sez. 3^, 12 aprile 1990, n. 3143, in relazione al termine di sessanta giorni entro cui, ai sensi del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, per i sinistri con soli danni alle cose, l'assicuratore deve comunicare al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento ovvero indicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta).
Tale orientamento è confermato anche dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, che esclude l'operatività della sospensione dei termini nel periodo feriale in materia di ricorsi amministrativi, ivi compreso il ricorso straordinario al Capo dello Stato (Cons. Stato, Sez. 3^, 31 gennaio 1984, n. 155; Cons. Stato, Sez. 5^, 3 ottobre 1989, n. 577; Cons. Stato, Sez. 6^, 3 dicembre 1994, n. 1727; Cons. Stato, Sez. 3^, 8 gennaio 2002, n. 1492/2001; Cons. giust. amm. Reg. siciliana 14 dicembre 1992 n. 539).
5.2 - Il ricorso avanzato dall'odierno ricorrente al Prefetto era tardivo e la decisione impugnata, quindi, è corretta, se pure adotta/sulla base di una errata motivazione, che in questa sede può essere emendata nel senso indicato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
http://www.sicurauto.it/news/corte-cassazione-civile-sezione-seconda-sentenza-n-150962010.html
Multe stradali e termini di notifica a trasgressore e proprietario nel Codice riformato
In tema di riforma del Codice della Strada a più riprese si è fatta menzione di un accorciamento dei tempi di notifica delle multe non contestate immediatamente al trasgressore. Ricordiamo che il TERMINE è ora di NOVANTA giorni, elevato a cento nel caso in cui la contravvenzione debba essere notificata anche all'obbligato in solido. A nostro orientamento tale tempistica si applica alle sole violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della legge di riforma. In occasione della news del 2 agosto 2010 si evidenziò che si poteva fare di più a beneficio del cittadino, in special modo tenendo in considerazione le moderne tecniche informatiche di allestimento dei verbali; tant'è che ora, in virtù della riformulazione dell'Art. 200, all'Amministrazione è permesso espressamente procedere alla contestazione ed alla verbalizzazione delle infrazioni attraverso sistemi informatici; il verbale deve, comunque, contenere la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per identificare il trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa l'infrazione. L'importanza della norma sta nell'escludere quale causa di invalidità l'omessa indicazione del modello del veicolo. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore. Risulta ovviamente riformulato a far data dal 29 luglio 2010 anche l'Art. 201 del Codice della Strada. In un primo tempo il testo licenziato al Senato (in seconda lettura) contemplava un termine, a nostro avviso molto più ragionevole, di sessanta giorni per la notificazione al contravventore. Rendemmo edotti di ciò i lettori del Portale Studio Cataldi con l'articolo del 19 aprile 2010. Purtroppo il legislatore, in corso d'opera, ha fatto retrofront mostrandosi permeabile alle pressioni degli Enti coinvolti che avevano parlato di condono di fatto; al cittadino rimane, quindi, l'amaro in bocca per tempi ancora troppo dilatati per uno Stato moderno e funzionale, che non dorma sui propri privilegi, ma esiga prima di tutto da sé stesso la massima efficienza. Viene introdotto il termine di CENTO giorni per la notifica al responsabile in solido. Sorge a questo proposito il dubbio sulla decorrenza del dies a quo: l'Amministrazione non può ovviamente esimersi dal rispetto del termine PERENTORIO adducendo la difficoltà nell'accertare l'identità del proprietario, in special modo se l'interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e sia stata l'Amministrazione ad omettere l'aggiornamento dei dati. Con riferimento al principio di solidarietà ed alle categorie ivi contemplate (proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria) si consulti l'Art. 196 del medesimo Codice Stradale, che pure ha subìto un lieve ritocco. Ricordiamo, infine, che la regola rimane la contestazione IMMEDIATA, quando è possibile. Il verbale sarà annullabile se l'Amministrazione non specifica i MOTIVI che hanno reso impossibile la contestazione immediata; qualora si tratti non di una valida ragione, ma di un pretesto, esulante dai casi tassativamente previsti, la multa sarà impugnabile. Tratteremo nei prossimi giorni dei casi di DEROGA alla contestazione immediata. Rimane la palese ingiustizia del pagamento del contributo unificato per opporre la contravvenzione, problematica cui annettiamo grande importanza, come specificammo nella news del 4 agosto 2010, e sulla quale non solo il legislatore si è ben guardato dall'intervenire sopprimendo l'iniquo balzello, ma lo ha addirittura accresciuto del 10% con provvedimento di poco precedente al varo della riforma viaria che si applica dal 31 luglio 2010. Non è chiaramente questo il modo corretto e lineare di impostare il rapporto Stato o Ente-Cittadino. Bisognerebbe non ostacolare, bensì agevolare il concreto accesso al sistema Giustizia per colui che vuol dimostrare all'Amministrazione, con serie argomentazioni, che può aver sbagliato nell'irrogargli la sanzione, grande o piccina che sia. Assoggettare, per contro, il cittadino al balzello prima di poter esplicitare le proprie ragioni si rivela irrazionale ed antipatico perché mira evidentissimamente a dissuadere qualunque contestazione, valida o infondata che essa sia. Nell'attuale situazione riesce difficoltoso persino per un avvocato impugnare una multa in proprio (sbollita l'arrabbiatura si fa prima a pagare perché anche il nostro tempo, seppur di inascoltati sudditi, ha un pur minuscolo valore; ad esempio, quanto alle mini-multe appioppate dagli Ausiliari del traffico, avevo preso ad impugnarle tutte con successo pressoché integrale avanti all'Ufficio del GdP per la loro evidente inconcepibilità, se non altro nel contesto maceratese in cui vivo), si immagini per il povero Cittadino che deve, per prima cosa, rintracciare un legale quanto meno per una consultazione informale e cominciare poi la trafila forense avanti al Giudice di Pace, non troppo dissimile da quella di una causa ...vera! Si allarga a dismisura il baratro, non più colmabile, che separa l'elettore dall'eletto, se tale principio ha ancora una qualche, lata validità nel regime di obbedienza al divo Porcellum, che tutto sovrasta e tutto fagocita. Il Porcellum elettorale è orfano, nel senso che non ha più padri e madri, ma soltanto tutori ed amministratori di sostegno: lo introdusse il centro-destra con l'avallo più o meno silente del centro-sinistra (nessuno si stracciò le vesti). A parole tutti i partiti lo denigrano, ma quanto può far comodo un Parlamento di devoti, altro che la rappresentanza "senza vincolo di mandato"! Il ragionamento è intuitivo: il partito Pinco Palla accoglie Pallino nella sua lista: lo ha collocato, previo giuramento di fedeltà assoluta a tutto quel che il partito stabilirà, ad un livello elettorale che gli dà grande probabilità di farcela ed in effetti viene eletto. Fateci caso che gli aspiranti parlamentari non fanno più neppure campagna elettorale, purché siano ultrasicuri della felice collocazione in lista. Commissionano ancora i 'santini', ma lo fanno con lo spirito filosofico-scaramantico dell'immenso Eduardo De Filippo: "essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male". Siccome il tal ente locale deve foraggiare prebende assurde e rintuzzare voragini di demenziali amministrazioni con la cassa che si alimenta con le multe (giuste o ingiuste fa niente), se il politico andasse a rompere le uova nel paniere di quel meccanismo collaudato, mai e poi MAI verrebbe ricandidato. Ma si badi bene, non in quel partito di cui indossa momentaneamente la casacca (valori ed ideali non più percepibili, fedeltà alla maglia nessuna). In nessun partito. Non siamo al cospetto di una crisi della Politica (ch'è una cosa utile ed indispensabile per il funzionamento di ogni democrazia), bensì di una crisi di sistema politico e di classe politica. Infatti, se andate ad approfondire qual'è la situazione a livello locale, rinverrete situazioni sovrapponibili indistintamente, anche con riguardo a formazioni politiche che a livello nazionale erigono la legalità a bandiera. Se poi, di tanto in tanto, si profila all'orizzonte un politico che ha stoffa e numeri per relazionarsi direttamente con i bisogni e le esigenze avvertite dai consociati, tale potenzialità viene deportata in qualche ente inutile o marginale oppure aviotrasportata al Parlamento Europeo. Tant'è che figure di assoluta grandezza come Angelo Vassallo, il compianto Sindaco di Pollica (Salerno) or ora massacrato nel Cilento, si stagliano come gigantesche mosche bianche in un panorama in cui regna la mediocrità e v'è purtroppo ancora bisogni di Eroi. E fare il proprio dovere avendo rispetto per l'Istituzione e per la Funzione che si ricopre è inteso oggi in Italia come ...andarsela a cercare. (Il pensiero va all'Avv. Giorgio AMBROSOLI, che si batteva, "Qualunque cosa succeda", con immensa preparazione, abnegazione, intuizione affinché la Curatela della Banca Privata di Michele Sindona recuperasse il più possibile di un dissesto annunciato che è poi costato, oltre alla Vita di quella meravigliosa Persona, l'equivalente di €400,00 a tutti gli Italiani, neonati inclusi. Quell'Eroe involontario, l'Eroe Borghese di Corrado Stajano, il Papà del caro Amico Avv. Umberto Ambrosoli, il Marito di Annalori). Per contro, con un sistema elettorale alternativo che privilegiasse il credito personale e valoriale del politico, i rapporti di forza si invertirebbero. Nella situazione del Porcellum, dei suoi (teorici) elettori il politico-politicante semplicemente si disinteressa un minuto dopo la proclamazione degli eletti. Va, però, rammentato che, sui fiaccati bilanci familiari anche l'irrogazione di una multa di un certo peso è esiziale. La multa iniqua porta poi alla sfiducia nelle Istituzioni. Oggi l'irrogazione delle multe ha caratteri per lo più di casualità: non colpisce i responsabili, bensì i malcapitati. Infine, il mio caldo suggerimento è sempre quello di rivolgere il proprio cahier de doleances al Giudice di Pace e non al Prefetto, ove pure il ricorso sarebbe ancora ...a gratis. Le motivazioni riposano su quanto già esposi nel pezzo del 4 agosto 2010.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8963.asp
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8963.asp
Sinistro stradale: il danno non patrimoniale iure ereditario
La questione
In caso di incidente stradale quali danni sono risarcibili?
Il Tribunale di Piacenza nella pronuncia del 29 giugno 2010, n. 458 del Giudice Morlini, analizza i danni risarcibili a seguito di incidente stradale con particolare attenzione del danno non patrimoniale iure ereditario
Il fatto
A.A., G.G. e G.R., rispettivamente coniuge e figli di G.P., defunto a seguito di un sinistro stradale cagionato da T.M., convenivano quest'ultimo in giudizio, nonché la compagnia di assicurazione FATA, al fine di ottenere il ristoro di tutte le voci di danno patrimoniale e non patrimoniale derivanti dal suddetto sinistro.
I convenuti non contestavano l'esclusiva ed indiscutibile responsabilità di T.M., bensì confutavano la somma ex adverso richiesta in quanto comprensiva di alcune voci di danno, ad avviso della difesa, non corrette.
La decisione del Tribunale di Piacenza
Il Giudice Monocratico, a seguito di espletata CTU, in accoglimento della domanda attorea, condannava i convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, rigettando le voci risarcitorie relative al danno non patrimoniale c.d. iure ereditario, a parere del giudicante, non risarcibili nel caso di specie.
La risarcibilità del danno non patrimoniale “iure ereditario”
La decisione in commento, oltre a fornire un quadro completo su tutti i danni risarcibili in seguito a sinistro stradale, rappresenta l'ennesima pronuncia giurisprudenziale in merito alla risarcibilità del c.d. danno non patrimoniale iure ereditario.
Nel caso che ci occupa, gli attori avevano erroneamente calcolato la somma dovuta dal responsabile del sinistro mortale, includendo talune voci, quali il danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita della pensione INPS del defunto (lamentato dalla di lui moglie) e il danno non patrimoniale iure ereditario (lamentato dagli eredi del defunto), successivamente non riconosciute dall'Autorità giudicante.
Procediamo con ordine.
Com'è noto, in caso di sinistro stradale, i danni risarcibili, se adeguatamente provati, comprendono sia i danni patrimoniali (danno emergete e lucro cessante), che quelli non patrimoniali (danno biologico, danno morale, danno biologico iure ereditario).
Non vi sono dubbi sulla risarcibilità dei danni patrimoniali, i quali, trattandosi di una diminuzione del patrimonio cagionata dall'altrui condotta, anche per effetto delle spese sostenute dal danneggiato per la reintegrazione o la riparazione dei beni su cui ha avuto incidenza l'evento dannoso, ovvero indirettamente con la perdita o riduzione del reddito o anche con il venir meno di una attesa di guadagno, devono essere sempre risarciti a favore delle vittime di un sinistro, se da queste adeguatamente provati.
Per ciò che attiene, invece, ai danni non patrimoniali, non tutte le voci di danno sono generalmente liquidate da parte dei giudici, attesa la prova, non sempre di facile esperimento, gravante sui soggetti danneggiati.
In particolare, il danno non patrimoniale si compone di tre voci: danno biologico, danno morale e danno biologico c.d. iure ereditario (a seguito della nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 4712/2008, infatti, il danno esistenziale è ricompreso nelle altre voci che caratterizzano il danno non patrimoniale).
Mentre il danno biologico è facilmente dimostrabile attraverso un accertamento medico–legale, rappresentando una lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, maggiori difficoltà probatorie sussistono per il danno morale e per il danno tanatologico iure ereditario.
Il danno morale, infatti, si produce a causa dei patimenti morali, delle ansie e delle sofferenze psichiche (che non rientrino nella patologia, in quanto altrimenti si rientrerebbe nell'abito del danno biologico), conseguenti alle lesioni subite. Tale tipologia di danno si verifica ogniqualvolta il danneggiato riesca a provare di aver sofferto una lesione della propria sfera psicologica, collegata eziologicamente all'evento lesivo (nel nostro caso, il sinistro stradale).
Si tratta, appunto, di una prova non sempre immediata, tanto che i giudici hanno pacificamente enunciato il principio secondo cui “costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, il più delle volte va invece accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità” (Cass. n. 19316/2005).
Il danno non patrimoniale c.d. iure ereditario, invece, rappresenta una voce di danno su cui, ormai da più di un decennio, la giurisprudenza ha stabilito un punto cardine per la sua risarcibilità.
Tale danno tanatologico, ovvero derivante dalla morte della vittima di un sinistro stradale (o di un fatto illecito in generale), non è considerato dalla giurisprudenza maggioritaria quale danno biologico, giacché non va ad incidere, al pari della lesione all'integrità psico-fisica, sulla salute, ma colpisce il bene diverso della vita (Cass. n. 20188/2008, n. 18163/2007, n. 6946/2007, n. 517/2006, n. 6586/2005)
Pertanto, non può considerasi quale massima lesione del diritto alla salute, a meno che intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis (Cass. n. 15408/2004, n. 4754/2004, n. 16525/2003, n. 9620/2003).
E' solo in tali casi, quindi, che questa tipologia di danno può costituire fonte di risarcimento, laddove per apprezzabile lasso di tempo si intende un periodo pari a qualche giorno (Cass. n. 3549/2004), come ad esempio tre giorni (Cass. n. 870/2008), e non solo a mezz'ora (Cass. n. 3585/2004). Ad ogni modo, si tratta di un accertamento lasciato alla libera discrezionalità del giudice che dovrà essere valutato sulla base del caso concreto.
Il Tribunale di Perugia non si è discostato da tale principio.
Il Giudice di merito, infatti, ha condannato l'autore del sinistro stradale, unitamente alla compagnia assicurativa, al risarcimento dei danni patrimoniali, in quanto documentalmente provati e neanche ex adverso contestati, dei danni non patrimoniali iure proprio a titolo di danno biologico e danno morale.
Nulla invece è stato liquidato a titolo di danno biologico iure ereditario, sulla scorta del fatto che la morte della vittima è avvenuta nei quarantacinque minuti successivi al sinistro de quo, e cioè in un tempo non apprezzabile ai fini della configurazione del danno biologico in questione.
In sostanza, il diritto al risarcimento sorge solo al verificarsi di un'effettiva e prolungata sofferenza patita dal danneggiato che, al momento della morte, trasmette per successione ereditaria il diritto a tale risarcimento ai propri aventi causa.
Da ultimo, il giudice perugino ha condannato i convenuti alla refusione delle spese di lite sulla base del principio, già espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui nella liquidazione degli onorari deve tenersi a mente che, trattandosi di accoglimento solo parziale della domanda, lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum, non già al disputatum (Cass. Sez. Un. n. 19014/2007).
La Cassazione ha pubblicato in casi simili
- Corte di Cassazione, 04.11.2003, Sezione 3 , Competenza Civile, Sentenza, n. 16525
- Corte di Cassazione, 13.01.2006, Sezione L, Competenza Civile, Sentenza, n. 517
- Corte di Cassazione, 17.01.2008, Sezione 3, Competenza Civile, Sentenza, n. 870
- Corte di Cassazione, 26.02.2010, Sezione 2, Competenza Civile, Sentenza, n. 4712
- Corte di Cassazione, 04.11.2003, Sezione 3 , Competenza Civile, Sentenza, n. 16525
- Corte di Cassazione, 03.10.2005, Sezione 3, Competenza Civile, Sentenza, n. 19316
- Corte di Cassazione, 28.08.2007, Sezione 3, Competenza Civile, Sentenza, n. 18163
- Corte di Cassazione, 17.01.2008, Sezione 3, Competenza Civile, Sentenza, n. 870
- Corte di Cassazione, 22.03.2007, Sezione 3, Competenza Civile, Sentenza, n. 6946
- Corte di Cassazione, 22.07.2008, Sezione L, Competenza Civile, Sentenza, n. 20188
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- Corte di Cassazione, 13.01.2006, Sezione L, Competenza Civile, Sentenza, n. 517
- Corte di Cassazione, 23.02.2004, Sezione 3 , Competenza Civile, Sentenza, n. 3549
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- Corte di Cassazione, 22.03.2007, Sezione 3, Competenza Civile, Sentenza, n. 6946
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- Corte di Cassazione, 28.08.2007, Sezione 3, Competenza Civile, Sentenza, n. 18163
- Corte di Cassazione, 11.09.2007, Sezione U, Competenza Civile, Sentenza, n. 19014
- Corte di Cassazione, 04.11.2003, Sezione 3 , Competenza Civile, Sentenza, n. 16525
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- Corte di Cassazione, 17.01.2008, Sezione 3, Competenza Civile, Sentenza, n. 870
- Corte di Cassazione, 23.02.2004, Sezione 3 , Competenza Civile, Sentenza, n. 3549
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- Corte di Cassazione, 09.03.2004, Sezione 3 , Competenza Civile, Sentenza, n. 4754
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- Corte di Cassazione, 13.01.2006, Sezione L, Competenza Civile, Sentenza, n. 517
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- Corte di Cassazione, 03.10.2005, Sezione 3, Competenza Civile, Sentenza, n. 19316
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/diritto/news/LEX-MERITO_sinistro_stradale_risarcimento.html
In caso di incidente stradale quali danni sono risarcibili?
Il Tribunale di Piacenza nella pronuncia del 29 giugno 2010, n. 458 del Giudice Morlini, analizza i danni risarcibili a seguito di incidente stradale con particolare attenzione del danno non patrimoniale iure ereditario
Il fatto
A.A., G.G. e G.R., rispettivamente coniuge e figli di G.P., defunto a seguito di un sinistro stradale cagionato da T.M., convenivano quest'ultimo in giudizio, nonché la compagnia di assicurazione FATA, al fine di ottenere il ristoro di tutte le voci di danno patrimoniale e non patrimoniale derivanti dal suddetto sinistro.
I convenuti non contestavano l'esclusiva ed indiscutibile responsabilità di T.M., bensì confutavano la somma ex adverso richiesta in quanto comprensiva di alcune voci di danno, ad avviso della difesa, non corrette.
La decisione del Tribunale di Piacenza
Il Giudice Monocratico, a seguito di espletata CTU, in accoglimento della domanda attorea, condannava i convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, rigettando le voci risarcitorie relative al danno non patrimoniale c.d. iure ereditario, a parere del giudicante, non risarcibili nel caso di specie.
La risarcibilità del danno non patrimoniale “iure ereditario”
La decisione in commento, oltre a fornire un quadro completo su tutti i danni risarcibili in seguito a sinistro stradale, rappresenta l'ennesima pronuncia giurisprudenziale in merito alla risarcibilità del c.d. danno non patrimoniale iure ereditario.
Nel caso che ci occupa, gli attori avevano erroneamente calcolato la somma dovuta dal responsabile del sinistro mortale, includendo talune voci, quali il danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita della pensione INPS del defunto (lamentato dalla di lui moglie) e il danno non patrimoniale iure ereditario (lamentato dagli eredi del defunto), successivamente non riconosciute dall'Autorità giudicante.
Procediamo con ordine.
Com'è noto, in caso di sinistro stradale, i danni risarcibili, se adeguatamente provati, comprendono sia i danni patrimoniali (danno emergete e lucro cessante), che quelli non patrimoniali (danno biologico, danno morale, danno biologico iure ereditario).
Non vi sono dubbi sulla risarcibilità dei danni patrimoniali, i quali, trattandosi di una diminuzione del patrimonio cagionata dall'altrui condotta, anche per effetto delle spese sostenute dal danneggiato per la reintegrazione o la riparazione dei beni su cui ha avuto incidenza l'evento dannoso, ovvero indirettamente con la perdita o riduzione del reddito o anche con il venir meno di una attesa di guadagno, devono essere sempre risarciti a favore delle vittime di un sinistro, se da queste adeguatamente provati.
Per ciò che attiene, invece, ai danni non patrimoniali, non tutte le voci di danno sono generalmente liquidate da parte dei giudici, attesa la prova, non sempre di facile esperimento, gravante sui soggetti danneggiati.
In particolare, il danno non patrimoniale si compone di tre voci: danno biologico, danno morale e danno biologico c.d. iure ereditario (a seguito della nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 4712/2008, infatti, il danno esistenziale è ricompreso nelle altre voci che caratterizzano il danno non patrimoniale).
Mentre il danno biologico è facilmente dimostrabile attraverso un accertamento medico–legale, rappresentando una lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, maggiori difficoltà probatorie sussistono per il danno morale e per il danno tanatologico iure ereditario.
Il danno morale, infatti, si produce a causa dei patimenti morali, delle ansie e delle sofferenze psichiche (che non rientrino nella patologia, in quanto altrimenti si rientrerebbe nell'abito del danno biologico), conseguenti alle lesioni subite. Tale tipologia di danno si verifica ogniqualvolta il danneggiato riesca a provare di aver sofferto una lesione della propria sfera psicologica, collegata eziologicamente all'evento lesivo (nel nostro caso, il sinistro stradale).
Si tratta, appunto, di una prova non sempre immediata, tanto che i giudici hanno pacificamente enunciato il principio secondo cui “costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, il più delle volte va invece accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità” (Cass. n. 19316/2005).
Il danno non patrimoniale c.d. iure ereditario, invece, rappresenta una voce di danno su cui, ormai da più di un decennio, la giurisprudenza ha stabilito un punto cardine per la sua risarcibilità.
Tale danno tanatologico, ovvero derivante dalla morte della vittima di un sinistro stradale (o di un fatto illecito in generale), non è considerato dalla giurisprudenza maggioritaria quale danno biologico, giacché non va ad incidere, al pari della lesione all'integrità psico-fisica, sulla salute, ma colpisce il bene diverso della vita (Cass. n. 20188/2008, n. 18163/2007, n. 6946/2007, n. 517/2006, n. 6586/2005)
Pertanto, non può considerasi quale massima lesione del diritto alla salute, a meno che intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis (Cass. n. 15408/2004, n. 4754/2004, n. 16525/2003, n. 9620/2003).
E' solo in tali casi, quindi, che questa tipologia di danno può costituire fonte di risarcimento, laddove per apprezzabile lasso di tempo si intende un periodo pari a qualche giorno (Cass. n. 3549/2004), come ad esempio tre giorni (Cass. n. 870/2008), e non solo a mezz'ora (Cass. n. 3585/2004). Ad ogni modo, si tratta di un accertamento lasciato alla libera discrezionalità del giudice che dovrà essere valutato sulla base del caso concreto.
Il Tribunale di Perugia non si è discostato da tale principio.
Il Giudice di merito, infatti, ha condannato l'autore del sinistro stradale, unitamente alla compagnia assicurativa, al risarcimento dei danni patrimoniali, in quanto documentalmente provati e neanche ex adverso contestati, dei danni non patrimoniali iure proprio a titolo di danno biologico e danno morale.
Nulla invece è stato liquidato a titolo di danno biologico iure ereditario, sulla scorta del fatto che la morte della vittima è avvenuta nei quarantacinque minuti successivi al sinistro de quo, e cioè in un tempo non apprezzabile ai fini della configurazione del danno biologico in questione.
In sostanza, il diritto al risarcimento sorge solo al verificarsi di un'effettiva e prolungata sofferenza patita dal danneggiato che, al momento della morte, trasmette per successione ereditaria il diritto a tale risarcimento ai propri aventi causa.
Da ultimo, il giudice perugino ha condannato i convenuti alla refusione delle spese di lite sulla base del principio, già espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui nella liquidazione degli onorari deve tenersi a mente che, trattandosi di accoglimento solo parziale della domanda, lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum, non già al disputatum (Cass. Sez. Un. n. 19014/2007).
La Cassazione ha pubblicato in casi simili
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- Corte di Cassazione, 22.07.2008, Sezione L, Competenza Civile, Sentenza, n. 20188
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- Corte di Cassazione, 23.02.2004, Sezione 3 , Competenza Civile, Sentenza, n. 3549
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http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/diritto/news/LEX-MERITO_sinistro_stradale_risarcimento.html
Multe - Per il divieto di sosta consentito il pagamento diretto
«Le recenti modifiche al codice della strada hanno ridotto i termini di notifica dei verbali di accertamento di violazioni da 150 a 90 giorni. Per consentire agli utenti di evitare spese aggiuntive, in caso di sanzioni per divieto di sosta sarà ancora possibile il pagamento diretto agli sportelli della polizia municipale entro 15 giorni, secondo le modalità riportate sul preavviso posizionato sul parabrezza del veicolo», è quanto si legge in una nota del Comune di Genova.
«Se tali pagamenti avvengono non agli sportelli, ma tramite conti correnti postali o altri sistemi - prosegue la nota - è possibile che il rispetto dei nuovi termini imposti comporti comunque la notifica degli estremi della violazione, quando per qualsiasi disguido la comunicazione dell’avvenuto pagamento della sanzione non risulti ancora acquisita. È pertanto necessario che gli utenti conservino le ricevute dei pagamenti effettuati».
http://www.ilgiornale.it/genova/multe_per_divieto_sosta__consentito_pagamento_diretto/27-08-2010/articolo-id=469500-page=0-comments=1
«Se tali pagamenti avvengono non agli sportelli, ma tramite conti correnti postali o altri sistemi - prosegue la nota - è possibile che il rispetto dei nuovi termini imposti comporti comunque la notifica degli estremi della violazione, quando per qualsiasi disguido la comunicazione dell’avvenuto pagamento della sanzione non risulti ancora acquisita. È pertanto necessario che gli utenti conservino le ricevute dei pagamenti effettuati».
http://www.ilgiornale.it/genova/multe_per_divieto_sosta__consentito_pagamento_diretto/27-08-2010/articolo-id=469500-page=0-comments=1
Per la revisione della patente non basta la multa
Una sola violazione al Codice della strada non basta a giustificare la revisione della patente di guida.
Il Tar del Lazio (30636/ 2010), decidendo su un ricorso presentato addirittura 19 anni fa, ha stabilito che, non essendo una misura sanzionatoria per punire spericolati autisti, l'obbligo di rifare daccapo gli esami di abilitazione deve essere adeguatamente motivato dal prefetto o dalla motorizzazione civile.
Una semplice multa, in sintesi, non è sufficiente per considerare venute meno le attitudini psico-fisiche del conducente, a meno di circostanze molto gravi e comunque da illustrare con chiarezza nell'invito a presentarsi per sostenere nuovi esami.
Il caso riguardava un automobilista sorpreso, nel giugno del 1991, a percorrere una corsia preferenziale del centro di Roma senza averne titolo. Dopo un mese dal verbale dei vigili, la prefettura notificò al malcapitato l'invito a presentarsi per una nuova prova di idoneità alla guida, a cui il multato si oppose chiedendo la sospensiva (durata 19 anni).
I giudici amministrativi hanno riconosciuto pienamente le ragioni del professionista coinvolto – si trattava di un avvocato – estendendo però il principio di diritto anche al nuovo Codice della strada (visto che i fatti di causa ricadevano ancora sotto le regole del Dpr 393/1959).
Secondo il Tar la revisione deve essere intesa «non in termini di sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale»: una qualificazione costante, questa, condivisa dalla giurisprudenza (Cassazione civile 276/2000, Tar Torino, 1188/2009), che presuppone che la minaccia alla sicurezza del traffico debba dipendere dalla «difettosità dello stato personale, psichico, fisico o idoneativo dell'interessato, scaturito dal riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che connette il comportamento del titolare della patente di guida ai fatti stessi».
Tradotto, significa che il prefetto o il direttore della motorizzazione civile possono certamente convocare un automobilista per la revisione della patente, ma solo argomentando in modo chiaro perché si ritiene che debbano essere verificate di nuovo le attitudini alla guida. Invece, la semplice riproposizione del verbale di polizia in cui è descritta la violazione commessa, per quanto grave (e neppure era questo il caso, sottolinea il Tar) rende la convocazione per la revisione un atto arbitrario per «difetto di istruttoria». Un arbitrio che il ministero dell'Interno dovrà pagare anche con la liquidazione delle spese di giudizio a favore del ricorrente, 1.500 euro.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-08-26/revisione-patente-basta-multa-080146.shtml?uuid=AYH8ctJC
Il Tar del Lazio (30636/ 2010), decidendo su un ricorso presentato addirittura 19 anni fa, ha stabilito che, non essendo una misura sanzionatoria per punire spericolati autisti, l'obbligo di rifare daccapo gli esami di abilitazione deve essere adeguatamente motivato dal prefetto o dalla motorizzazione civile.
Una semplice multa, in sintesi, non è sufficiente per considerare venute meno le attitudini psico-fisiche del conducente, a meno di circostanze molto gravi e comunque da illustrare con chiarezza nell'invito a presentarsi per sostenere nuovi esami.
Il caso riguardava un automobilista sorpreso, nel giugno del 1991, a percorrere una corsia preferenziale del centro di Roma senza averne titolo. Dopo un mese dal verbale dei vigili, la prefettura notificò al malcapitato l'invito a presentarsi per una nuova prova di idoneità alla guida, a cui il multato si oppose chiedendo la sospensiva (durata 19 anni).
I giudici amministrativi hanno riconosciuto pienamente le ragioni del professionista coinvolto – si trattava di un avvocato – estendendo però il principio di diritto anche al nuovo Codice della strada (visto che i fatti di causa ricadevano ancora sotto le regole del Dpr 393/1959).
Secondo il Tar la revisione deve essere intesa «non in termini di sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale»: una qualificazione costante, questa, condivisa dalla giurisprudenza (Cassazione civile 276/2000, Tar Torino, 1188/2009), che presuppone che la minaccia alla sicurezza del traffico debba dipendere dalla «difettosità dello stato personale, psichico, fisico o idoneativo dell'interessato, scaturito dal riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che connette il comportamento del titolare della patente di guida ai fatti stessi».
Tradotto, significa che il prefetto o il direttore della motorizzazione civile possono certamente convocare un automobilista per la revisione della patente, ma solo argomentando in modo chiaro perché si ritiene che debbano essere verificate di nuovo le attitudini alla guida. Invece, la semplice riproposizione del verbale di polizia in cui è descritta la violazione commessa, per quanto grave (e neppure era questo il caso, sottolinea il Tar) rende la convocazione per la revisione un atto arbitrario per «difetto di istruttoria». Un arbitrio che il ministero dell'Interno dovrà pagare anche con la liquidazione delle spese di giudizio a favore del ricorrente, 1.500 euro.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-08-26/revisione-patente-basta-multa-080146.shtml?uuid=AYH8ctJC
Decreti in cantiere per multe, targhe e patenti: ecco cosa ci aspetta
Se qualcuno pensa di aver fatto indigestione con le novità già entrate in vigore, si sbaglia: la riforma del codice della strada (legge 120/10) è ancora all'antipasto. Perché la legge prevede altre 47 tappe, distribuite dal prossimo ottobre fino a febbraio 2012 (ma anche oltre perché per alcune non c'è scadenza), nelle quali saranno emanati provvedimenti attuativi di ulteriori modifiche non ancora operanti oppure entreranno semplicemente in vigore nuovi obblighi o divieti.
Il menu è ricco e tale da cambiare molte abitudini: dalla formazione dei conducenti (guida a 17 anni e nuovi esami, anche per i patentati) alla burocrazia (motorini da ritargare, nuove visite e certificati medici per l'idoneità alla guida, targhe personali), dai controlli automatici alle misure protettive (bando ai vecchi caschi, giubbino in bici). E alcune novità sfuggiranno agli utenti della strada, perché riguarderanno più i tecnici: obbligo di mettere in sicurezza i punti più pericolosi delle strade, nuovo regime per pubblicità e autoscuole eccetera. Il quadro completo è nell'infografica a fianco. Negli articoli in basso, il punto sulle questioni più delicate connesse ai controlli.
In generale, punti insidiosi ci sono un po' su tutte le questioni toccate dalla riforma. Per questo, potrebbero essere necessarie lunghe valutazioni. Considerando pure il numero totale di provvedimenti da emanare, non è detto che il calendario delineato dalla legge venga rispettato, anche se al Sole 24 Ore del Lunedì risulta che diversi provvedimenti siano già in avanzata fase di preparazione. Sull'attività delle autoscuole, una bozza è stata già sottoposta all'Antitrust, che ha espresso vari rilievi (si veda Il Sole 24Ore del 14 agosto).
Peraltro, il codice della strada ha già precedenti specifici, anche vistosi. Come nel caso del decreto ministeriale che disciplini esercitazioni ed esami di guida in autostrada (articolo 372, comma 2 del regolamento di esecuzione): lo si attende dal '93 e tarda anche perché vanno studiate a fondo le alternative per le zone in cui autostrade non ce ne sono. Ora ci si riproverà, perché la riforma prevede esercitazioni di guida pure con buio e in autostrada, necessarie per arrivare all'esame per la patente, dando tempo fino al 13 novembre prossimo per disciplinarle con un decreto del ministero delle Infrastrutture.
Quella della formazione è una della partite più grosse aperte dalla riforma. Tra le altre cose, sono stati introdotti in aggiunta ai corsi consueti: una lezione sulla guida di ciclomotori o minicar in emergenza, la preparazione alla prova pratica ora prevista per il patentino, le esercitazioni al buio e in autostrada, il corso per i 17enni prima che inizino la guida accompagnata e quello di guida sicura che consentirà a chi è già patentato e ha subìto alcune decurtazioni di recuperare cinque punti. Inoltre, ci sono le prove pratiche per il patentino e l'esame al termine dei corsi di recupero punti. Tutto questo attende ora una disciplina di dettaglio, dalla quale poi deriveranno la quantificazione del lavoro aggiuntivo per le autoscuole e dei suoi costi, che determineranno i prezzi praticati agli allievi.
Impatti economici non trascurabili si possono prevedere pure con la rivoluzione del sistema di targatura: ogniqualvolta un veicolo verrà ceduto dal suo proprietario attuale, questi dovrà trattenere la targa, per abbinarla al veicolo eventualmente acquistato in sostituzione. Ciò avrà conseguenze dirette non solo sul funzionamento del Pra e sulla riscossione e controllo del bollo auto, ma anche sulla gestione dell'usato da parte di concessionari, importatori paralleli e salonisti.
Non sarà possibile valutarle fino al completamento della disciplina della materia, che – tra le novità della riforma – è forse la più complessa e per questo le sono stati fissati i tempi di attuazione più lunghi in assoluto: considerando i vari termini fissati dalla legge, si può stimare l'entrata in vigore per il febbraio 2012. Da valutare pure le conseguenze del divieto di intestazioni fittizie, che si presenta difficile da disciplinare. Potrebbe però dare benefici soprattutto sul fronte delle frodi e della elusione nella Rc auto.
Ci sono infine novità già in vigore per le quali la legge non ha previsto disposizioni attuative, ma difficili da applicare in assenza almeno di una circolare esplicativa. È il caso della stretta su pezzi e accessori non omologati, che la Motorizzazione dovrebbe perlomeno elencare. O dell'obbligo di soccorrere in caso d'incidente gli animali di affezione, da reddito o protetti: a quali specie ci si riferisce?
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-08-23/riaprono-cantieri-codice-stradale-082841.shtml?uuid=AYCv45IC
Il menu è ricco e tale da cambiare molte abitudini: dalla formazione dei conducenti (guida a 17 anni e nuovi esami, anche per i patentati) alla burocrazia (motorini da ritargare, nuove visite e certificati medici per l'idoneità alla guida, targhe personali), dai controlli automatici alle misure protettive (bando ai vecchi caschi, giubbino in bici). E alcune novità sfuggiranno agli utenti della strada, perché riguarderanno più i tecnici: obbligo di mettere in sicurezza i punti più pericolosi delle strade, nuovo regime per pubblicità e autoscuole eccetera. Il quadro completo è nell'infografica a fianco. Negli articoli in basso, il punto sulle questioni più delicate connesse ai controlli.
In generale, punti insidiosi ci sono un po' su tutte le questioni toccate dalla riforma. Per questo, potrebbero essere necessarie lunghe valutazioni. Considerando pure il numero totale di provvedimenti da emanare, non è detto che il calendario delineato dalla legge venga rispettato, anche se al Sole 24 Ore del Lunedì risulta che diversi provvedimenti siano già in avanzata fase di preparazione. Sull'attività delle autoscuole, una bozza è stata già sottoposta all'Antitrust, che ha espresso vari rilievi (si veda Il Sole 24Ore del 14 agosto).
Peraltro, il codice della strada ha già precedenti specifici, anche vistosi. Come nel caso del decreto ministeriale che disciplini esercitazioni ed esami di guida in autostrada (articolo 372, comma 2 del regolamento di esecuzione): lo si attende dal '93 e tarda anche perché vanno studiate a fondo le alternative per le zone in cui autostrade non ce ne sono. Ora ci si riproverà, perché la riforma prevede esercitazioni di guida pure con buio e in autostrada, necessarie per arrivare all'esame per la patente, dando tempo fino al 13 novembre prossimo per disciplinarle con un decreto del ministero delle Infrastrutture.
Quella della formazione è una della partite più grosse aperte dalla riforma. Tra le altre cose, sono stati introdotti in aggiunta ai corsi consueti: una lezione sulla guida di ciclomotori o minicar in emergenza, la preparazione alla prova pratica ora prevista per il patentino, le esercitazioni al buio e in autostrada, il corso per i 17enni prima che inizino la guida accompagnata e quello di guida sicura che consentirà a chi è già patentato e ha subìto alcune decurtazioni di recuperare cinque punti. Inoltre, ci sono le prove pratiche per il patentino e l'esame al termine dei corsi di recupero punti. Tutto questo attende ora una disciplina di dettaglio, dalla quale poi deriveranno la quantificazione del lavoro aggiuntivo per le autoscuole e dei suoi costi, che determineranno i prezzi praticati agli allievi.
Impatti economici non trascurabili si possono prevedere pure con la rivoluzione del sistema di targatura: ogniqualvolta un veicolo verrà ceduto dal suo proprietario attuale, questi dovrà trattenere la targa, per abbinarla al veicolo eventualmente acquistato in sostituzione. Ciò avrà conseguenze dirette non solo sul funzionamento del Pra e sulla riscossione e controllo del bollo auto, ma anche sulla gestione dell'usato da parte di concessionari, importatori paralleli e salonisti.
Non sarà possibile valutarle fino al completamento della disciplina della materia, che – tra le novità della riforma – è forse la più complessa e per questo le sono stati fissati i tempi di attuazione più lunghi in assoluto: considerando i vari termini fissati dalla legge, si può stimare l'entrata in vigore per il febbraio 2012. Da valutare pure le conseguenze del divieto di intestazioni fittizie, che si presenta difficile da disciplinare. Potrebbe però dare benefici soprattutto sul fronte delle frodi e della elusione nella Rc auto.
Ci sono infine novità già in vigore per le quali la legge non ha previsto disposizioni attuative, ma difficili da applicare in assenza almeno di una circolare esplicativa. È il caso della stretta su pezzi e accessori non omologati, che la Motorizzazione dovrebbe perlomeno elencare. O dell'obbligo di soccorrere in caso d'incidente gli animali di affezione, da reddito o protetti: a quali specie ci si riferisce?
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-08-23/riaprono-cantieri-codice-stradale-082841.shtml?uuid=AYCv45IC
CASSAZIONE: MULTATO CHI NON DÀ IL DOCUMENTO AI CC IN BORGHESE
Scatta la sanzione della multa per chi rifiuta di mostrare i documenti di identit… ai carabinieri anche nel caso in cui i militari siano in borghese e a bordo di un'auto senza i segni distintivi dell'Arma. Lo sottolinea la Cassazione che ha confermato 130 euro di ammenda nei confronti di Domenico I., un calabrese di 34 anni rimasto bloccato con la macchina in panne a Cutro (Crotone). Con l'aiuto di un trattore l'automobilista era riuscito a ripartire ma era stato fermato da due carabinieri in borghese allertati da una telefonata anonima che chiedeva aiuto per tirar fuori la macchina dal fango. Alla richiesta di fornire generalit… e documenti - avanzata dai due militi in borghese arrivati sul posto con un'auto 'civettà - Domenico rispondeva «io non vi do niente» e fuggiva via a velocit… sostenuta. Poco dopo andava in caserma e presentava documenti e generalit…. Ma la circostanza non lo ha salvato. Senza successo, infatti, in Cassazione, il suo legale ha sostenuto che Domenico, prima di consegnare i documenti, aveva tutto il diritto di «accertare l'effettiva qualit… di pubblici ufficiali dei suoi interlocutori». La tesi non ha convinto i supremi giudici che - con la sentenza 31684 - hanno convalidato l'ammenda inflitta dal Tribunale di Crotone rilevando che i due carabinieri, anche se in borghese, si erano qualificati ed erano intervenuti nell'ambito del loro servizio.
http://www.leggo.it/articolo.php?id=76334&sez=ITALIA
http://www.leggo.it/articolo.php?id=76334&sez=ITALIA
Nuovo codice della strada, forti critiche dall'Antitrust e dai consumatori
Le associazioni invece puntano il dito su autovelox e tasso alcolemico
Lettera dell'Autorità garante al Parlamento: le norme sulle scuole guida creano barriere alla concorrenza
Battesimo del fuoco durante il weekend di ferragosto per il nuovo codice della strada, entrato in vigore oggi dopo la modifica di circa ottanta degli articoli del precedente pacchetto. Le innovazioni puntano decisamente ad accrescere la sicurezza su strade e autostrade e prevedono la tolleranza zero su alcol e droghe per i neopatentati, ma anche per i guidatori professionisti, vale a dire i conducenti di autobus, pullman, taxi e mezzi commerciali. Limiti di velocità più bassi per chi è fresco di patente e stretta sulle minicar, ma anche nuova enfasi sulla sicurezza passiva con il casco per i ciclisti e i seggiolini per i bambini anche in scooter ed esami più severi, che prevedono anche la prova di guida, per conseguire il "patentino" per guidare ciclomotori e minicar. Per chi guida una di queste vetturette, cinture di sicurezza sempre allacciate e multe salate per chi prova a truccarne il motore, non solo per i proprietari, ma anche per i meccanici. Maggiore protezione anche per i pedoni: 8 punti in meno sulla patente, contro i 5 precedenti, per chi non rispetta i pedoni che attraversano le strisce e se le strisce non ci sono o non sono visibili, la sanzione è più bassa ma comunque raddoppiata.
LE POLEMICHE - Ma l'entrata in vigore del nuovo codice fa scoppiare immediatamente una serie di polemiche da parte di diverse categorie, che contestano singoli punti della nuova normativa.
ANTITRUST - L'Antitrust giudica «distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato delle autoscuole» le norme sulle scuole guida inserite nella riforma del codice della Strada. Il presidente dell'Autorità Antritrust, Antonio Catricalà, nella segnalazione inviata ai presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio, ed al ministro delle Infrastrutture, si sofferma su norme già approvati e regolamenti in corso di approvazione indicando che appaiono «suscettibili di reintrodurre di fatto ostacoli all'ingresso nel mercato delle autoscuole, ponendosi in contrasto con i principi di liberalizzazione e concorrenza nazionali e comunitari». Per l'Antitrust è «una importante barriera» all'accesso al mercato, per esempio, «l'obbligo per le autoscuole di svolgere corsi per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida»: è un ostacolo anche perchè obbliga chi apre una autoscuola a«dotarsi di tutti gli automezzi necessari per l'istruzione di guida: autovetture, motocicli, autocarri e autobus, etc...».
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI - Ma critiche arrivano anche dalle associazioni dei consumatori. In particolare sulle normative relative agli autovelox e al tasso alcolemico. Per l'Adoc, l'associazione dei consumatori guidata da Carlo Pileri «Non è stata presa in considerazione la possibilità di dare al prefetto la competenza sull'utilizzo e installazione della segnaletica - spiega Pileri in una nota - con il rischio di dare adito a probabili speculazioni sull'utilizzo di autovelox e T-Red. Riteniamo questi ultimi utili ai fini della sicurezza stradale ma senza il controllo del Prefetto i Comuni potrebbero utilizzarli in modo non trasparente e non conforme alle loro finalitá, con la sola utilità di rimpinguare le casse comunali. Tali strumenti devono essere posizionati nei tratti a maggiore incidentalità e il tempo del giallo deve essere stabilito da una norma di legge nazionale».
Critico anche il Codacons che in una nota ironicamente afferma: «Ora gli italiani saranno più sicuri, dato che potranno viaggiare a 150 Km/h in autostrada, gli ubriachi potranno circolare, anche se per sole 3 ore al giorno, non è più un reato se si supera il tasso alcolemico fra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue e si potrà bere nei locali fino alle 3 di notte, insomma, la famosa tolleranza zero contro l'alcol».
http://www.corriere.it/cronache/10_agosto_13/codice-strada_2f4679d0-a6f4-11df-944e-00144f02aabe.shtml
Lettera dell'Autorità garante al Parlamento: le norme sulle scuole guida creano barriere alla concorrenza
Battesimo del fuoco durante il weekend di ferragosto per il nuovo codice della strada, entrato in vigore oggi dopo la modifica di circa ottanta degli articoli del precedente pacchetto. Le innovazioni puntano decisamente ad accrescere la sicurezza su strade e autostrade e prevedono la tolleranza zero su alcol e droghe per i neopatentati, ma anche per i guidatori professionisti, vale a dire i conducenti di autobus, pullman, taxi e mezzi commerciali. Limiti di velocità più bassi per chi è fresco di patente e stretta sulle minicar, ma anche nuova enfasi sulla sicurezza passiva con il casco per i ciclisti e i seggiolini per i bambini anche in scooter ed esami più severi, che prevedono anche la prova di guida, per conseguire il "patentino" per guidare ciclomotori e minicar. Per chi guida una di queste vetturette, cinture di sicurezza sempre allacciate e multe salate per chi prova a truccarne il motore, non solo per i proprietari, ma anche per i meccanici. Maggiore protezione anche per i pedoni: 8 punti in meno sulla patente, contro i 5 precedenti, per chi non rispetta i pedoni che attraversano le strisce e se le strisce non ci sono o non sono visibili, la sanzione è più bassa ma comunque raddoppiata.
LE POLEMICHE - Ma l'entrata in vigore del nuovo codice fa scoppiare immediatamente una serie di polemiche da parte di diverse categorie, che contestano singoli punti della nuova normativa.
ANTITRUST - L'Antitrust giudica «distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato delle autoscuole» le norme sulle scuole guida inserite nella riforma del codice della Strada. Il presidente dell'Autorità Antritrust, Antonio Catricalà, nella segnalazione inviata ai presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio, ed al ministro delle Infrastrutture, si sofferma su norme già approvati e regolamenti in corso di approvazione indicando che appaiono «suscettibili di reintrodurre di fatto ostacoli all'ingresso nel mercato delle autoscuole, ponendosi in contrasto con i principi di liberalizzazione e concorrenza nazionali e comunitari». Per l'Antitrust è «una importante barriera» all'accesso al mercato, per esempio, «l'obbligo per le autoscuole di svolgere corsi per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida»: è un ostacolo anche perchè obbliga chi apre una autoscuola a«dotarsi di tutti gli automezzi necessari per l'istruzione di guida: autovetture, motocicli, autocarri e autobus, etc...».
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI - Ma critiche arrivano anche dalle associazioni dei consumatori. In particolare sulle normative relative agli autovelox e al tasso alcolemico. Per l'Adoc, l'associazione dei consumatori guidata da Carlo Pileri «Non è stata presa in considerazione la possibilità di dare al prefetto la competenza sull'utilizzo e installazione della segnaletica - spiega Pileri in una nota - con il rischio di dare adito a probabili speculazioni sull'utilizzo di autovelox e T-Red. Riteniamo questi ultimi utili ai fini della sicurezza stradale ma senza il controllo del Prefetto i Comuni potrebbero utilizzarli in modo non trasparente e non conforme alle loro finalitá, con la sola utilità di rimpinguare le casse comunali. Tali strumenti devono essere posizionati nei tratti a maggiore incidentalità e il tempo del giallo deve essere stabilito da una norma di legge nazionale».
Critico anche il Codacons che in una nota ironicamente afferma: «Ora gli italiani saranno più sicuri, dato che potranno viaggiare a 150 Km/h in autostrada, gli ubriachi potranno circolare, anche se per sole 3 ore al giorno, non è più un reato se si supera il tasso alcolemico fra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue e si potrà bere nei locali fino alle 3 di notte, insomma, la famosa tolleranza zero contro l'alcol».
http://www.corriere.it/cronache/10_agosto_13/codice-strada_2f4679d0-a6f4-11df-944e-00144f02aabe.shtml
Stretta su alcol e velocità, è in vigore il nuovo codice della strada
Multe fino a 3.000 euro. In alcuni tratti di autostrada sarà possibile viaggiare a 150 orari
Sicurezza Nelle stazioni di servizio niente alcolici dalle 22 alle 6
Multe fino a 3.000 euro. In alcuni tratti di autostrada sarà possibile viaggiare a 150 orari
Maltempo, grandi numeri e una sentenza della Cassazioneche marcia in senso opposto a quel «giro di vite» invocato dalla legge 120 del 2010. Ieri sera, al delicato debutto del nuovo codice della strada, mancava ancora la circolare ministeriale per le forze dell'ordine al lavoro a Ferragosto (diffusa poi in nottata). Quanto alla sentenza della Cassazione, già ribattezzata «sanatoria», derubrica la guida in leggero stato di ebrezza - un tasso alcolemico tra lo 0,5 e lo 0,8 - in reato amministrativo «perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato penale» ma, comunque, secondo il presidente della commissione trasporti, Mario Valducci (Pdl) «il nuovo codice è un inasprimento del vecchio» e, quanto alla depenalizzazione della guida in stato di (lieve) ebrezza «la legge 120 ha sostituito la certezza della multa all'incertezza del carcere o meglio alla garanzia che nessuno sarebbe mai finito in galera per aver guidato sotto gli influssi di un leggero tasso alcolico». Da oggi la 120 del 2010 entra in vigore con tutte le sue novità.
Limiti di velocità - In autostrada il tetto resta 130 km orari. Infrangerlo significa rischiare sanzioni (pesanti) e direttamente proporzionali allo sforamento. Esempio: viaggiando a 40 km l'ora oltre il limite si rischiano dai cinquecento ai duemila euro di multa. Se poi la vettura è lanciata 60 km l'ora (e più) oltre la soglia stabilita, la sanzione minima è di 779 euro. La massima supera i tremila: 3.119 per l'esattezza. A proposito di multe: la nuova legge impegna le forze dell'ordine a notificarle entro sessanta giorni, anziché i centocinquanta previsti in precedenza.
Punti e patente - Graduata anche la decurtazione: tre in meno per aver oltrepassato il limite previsto di 10 km/h. Sei per averlo infranto di 40 km/h (se cioè il contachilometri segnava 170 anziché 130) e dieci punti in meno se si viaggiava a 60km/h oltre la soglia consentita. La legge, in effetti, contempla la possibilità di viaggiare a 150 km l'ora in autostrada ma con restrizioni precise. La prima delle quali - sarà utile ricordarlo in questo fine settimana di maltempo previsto - è proprio che le condizioni meteo siano felici. L'altra è che la concessionaria del tratto lo consenta, essendo la carreggiata a tre corsie e con il tutor che monitora la velocità di marcia dei veicoli.
Guida in stato d'ebbrezza - È depenalizzata in reato amministrativo. Oltre a prevedere il frazionamento delle multe per i cittadini con reddito minimo (fino a 200 rate previste) il nuovo codice contempla lo svolgimento di lavori di pubblica utilità al posto della pena pecuniaria per riscattare il veicolo sequestrato.
Neopatentati - La 120 introduce una disciplina e un controllo speciali per neopatentati tra i 18 e i 21 anni e, in generale, per chi abbia un'esperienza inferiore ai tre anni di guida, oltre che per categorie professionali come trasportatori e autisti. Per loro i limiti di velocità sono più bassi: 100 chilometri orari in autostrada e 90 su strada extraurbana. L'inesperienza è ovviamente un'aggravante in caso di violazione accertata. Esempio: il diciottenne che guidi con un tasso alcolemico superiore a zero e inferiore a 0,5 rischia una multa tra i 155 e i 624 euro (è accaduto a molte ragazze sul litorale laziale fermate, sottoposte a test e rincasate con il bollettino da pagare).
Guida e movida - Il nuovo codice innalza le sanzioni ai titolari dei locali che non rispettino gli orari di somministrazione di alcolici e superalcolici (tra i 2.500 e i 7mila euro per chi venda alcolici da asporto tra le 22 e le sei di mattina). Con una deroga per la notte di Ferragosto sulla quale sono già nati dubbi. «L'eccezione riguarderebbe la notte tra il 15 e il 16 ma, per uso comune, la veglia di Ferragosto è prima, tra il 14 e il 15. Si rischiano ricorsi a valanga dai locali multati» fa notare il sindaco di Pietrasanta (Lucca) Domenico Lombardi. Che annuncia: «Scriverò al presidente del Consiglio».
http://www.corriere.it/cronache/10_agosto_13/sicurezza_codice_strada_33a5aa96-a6f4-11df-944e-00144f02aabe.shtml
Sicurezza Nelle stazioni di servizio niente alcolici dalle 22 alle 6
Multe fino a 3.000 euro. In alcuni tratti di autostrada sarà possibile viaggiare a 150 orari
Maltempo, grandi numeri e una sentenza della Cassazioneche marcia in senso opposto a quel «giro di vite» invocato dalla legge 120 del 2010. Ieri sera, al delicato debutto del nuovo codice della strada, mancava ancora la circolare ministeriale per le forze dell'ordine al lavoro a Ferragosto (diffusa poi in nottata). Quanto alla sentenza della Cassazione, già ribattezzata «sanatoria», derubrica la guida in leggero stato di ebrezza - un tasso alcolemico tra lo 0,5 e lo 0,8 - in reato amministrativo «perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato penale» ma, comunque, secondo il presidente della commissione trasporti, Mario Valducci (Pdl) «il nuovo codice è un inasprimento del vecchio» e, quanto alla depenalizzazione della guida in stato di (lieve) ebrezza «la legge 120 ha sostituito la certezza della multa all'incertezza del carcere o meglio alla garanzia che nessuno sarebbe mai finito in galera per aver guidato sotto gli influssi di un leggero tasso alcolico». Da oggi la 120 del 2010 entra in vigore con tutte le sue novità.
Limiti di velocità - In autostrada il tetto resta 130 km orari. Infrangerlo significa rischiare sanzioni (pesanti) e direttamente proporzionali allo sforamento. Esempio: viaggiando a 40 km l'ora oltre il limite si rischiano dai cinquecento ai duemila euro di multa. Se poi la vettura è lanciata 60 km l'ora (e più) oltre la soglia stabilita, la sanzione minima è di 779 euro. La massima supera i tremila: 3.119 per l'esattezza. A proposito di multe: la nuova legge impegna le forze dell'ordine a notificarle entro sessanta giorni, anziché i centocinquanta previsti in precedenza.
Punti e patente - Graduata anche la decurtazione: tre in meno per aver oltrepassato il limite previsto di 10 km/h. Sei per averlo infranto di 40 km/h (se cioè il contachilometri segnava 170 anziché 130) e dieci punti in meno se si viaggiava a 60km/h oltre la soglia consentita. La legge, in effetti, contempla la possibilità di viaggiare a 150 km l'ora in autostrada ma con restrizioni precise. La prima delle quali - sarà utile ricordarlo in questo fine settimana di maltempo previsto - è proprio che le condizioni meteo siano felici. L'altra è che la concessionaria del tratto lo consenta, essendo la carreggiata a tre corsie e con il tutor che monitora la velocità di marcia dei veicoli.
Guida in stato d'ebbrezza - È depenalizzata in reato amministrativo. Oltre a prevedere il frazionamento delle multe per i cittadini con reddito minimo (fino a 200 rate previste) il nuovo codice contempla lo svolgimento di lavori di pubblica utilità al posto della pena pecuniaria per riscattare il veicolo sequestrato.
Neopatentati - La 120 introduce una disciplina e un controllo speciali per neopatentati tra i 18 e i 21 anni e, in generale, per chi abbia un'esperienza inferiore ai tre anni di guida, oltre che per categorie professionali come trasportatori e autisti. Per loro i limiti di velocità sono più bassi: 100 chilometri orari in autostrada e 90 su strada extraurbana. L'inesperienza è ovviamente un'aggravante in caso di violazione accertata. Esempio: il diciottenne che guidi con un tasso alcolemico superiore a zero e inferiore a 0,5 rischia una multa tra i 155 e i 624 euro (è accaduto a molte ragazze sul litorale laziale fermate, sottoposte a test e rincasate con il bollettino da pagare).
Guida e movida - Il nuovo codice innalza le sanzioni ai titolari dei locali che non rispettino gli orari di somministrazione di alcolici e superalcolici (tra i 2.500 e i 7mila euro per chi venda alcolici da asporto tra le 22 e le sei di mattina). Con una deroga per la notte di Ferragosto sulla quale sono già nati dubbi. «L'eccezione riguarderebbe la notte tra il 15 e il 16 ma, per uso comune, la veglia di Ferragosto è prima, tra il 14 e il 15. Si rischiano ricorsi a valanga dai locali multati» fa notare il sindaco di Pietrasanta (Lucca) Domenico Lombardi. Che annuncia: «Scriverò al presidente del Consiglio».
http://www.corriere.it/cronache/10_agosto_13/sicurezza_codice_strada_33a5aa96-a6f4-11df-944e-00144f02aabe.shtml
Guida - Nessun limite d'età - L'automobilista non va mai in pensione
Si era ventilato il ritiro della patente ad ottanta - ottantacinque anni: nulla di più sbagliato perché la Commissione Medica deve valutare caso per caso chi ha valentia psico-fisica per proseguire la propria carriera di guidatore. La patente di guida è fondamentale per assicurare all'anziano anche quei brevi tragitti per spostarsi in modo da garantirgli quella fondamentale AUTOSUFFICIENZA. Quindi, la patente sino a cinquant'anni va rinnovata ogni dieci anni, dopo ogni cinque anni sino al 70esimo anno d'età quando scatta il triennio per terminare con gli ottant'anni, epoca in cui i controlli si infittiscono: visita medica ogni due anni. Nella pratica, non sarà più sufficiente la visita medica, ma vi saranno accertamenti più approfonditi sulla permanenza dei requisiti atti a guidare. Sono allo studio DIVIETI VARIABILI del tipo: si può guidare soltanto di giorno, soltanto per tratti regionali, nel comune di residenza, non in autostrada. Ma va affermato il principio netto: contano le condizioni fisiche e psichiche con le quali l'anziano si presenta a visita.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8844.asp
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Multe: ricorsi e contributo unificato
Cerco di barcamenarmi tra gli ultimi impegni forensi della stagione prima del "fermo biologico" (1° agosto 2010-15 settembre 2010) ed alcune bozze di lavori e pubblicazioni. In particolare, a quest'ultimo proposito, sto predisponendo una summa delle modifiche invero assai rilevanti apportate dalla Legge n°120 del 29 luglio 2010, intitolata "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Il Direttore del Portale Studio Cataldi sta aspettando un mio elaborato, ma io sto annegando in una miriade di articoli riformati nell'ottica dell'aggiornamento del Codice della Strada: non è impresa da poco. Mi sono già arrabbiato per l'estensione a NOVANTA giorni del termine per eseguire la notifica a cura degli Uffici per le multe non contestate immediatamente. Esordiscono le più svariate disposizioni di legge, ma nulla ho ancora rinvenuto in ordine al principale ed assorbente problema che interessa un avvocato: quanto costa iniziare un procedimento di opposizione ad una sanzione amministrativa che sia ingiusta? Ebbene, mi pare di poter concludere che resta in vigore l'assurdo CONTRIBUTO UNIFICATO ch'è (salvo recente aumento del 10% come puntualmente riportato nella news del 16 luglio 2010) di €30,00 se il valore della causa è inferiore ad €1.100,00, mentre sale ad €70,00 se ricompreso tra €1.100,00 ed €5.200,00, issandosi ad €170,00 quando la procedura ha un valore indeterminato. Al contributo unificato si aggiunge la MARCA DA BOLLO da €8,00 per diritti di cancelleria. Uno di quei consueti, incomprensibili pretesti italici per spillarTi altri danari, del tipo COPERTO al ristorante, che fa incavolare a morte i turisti stranieri. Si tratta del frutto (avvelenato) della riforma apportata dalla Legge Finanziaria 2010. La norma si limita ad affermare che i ricorsi ai sensi della Legge n°689 del 1981 vengono assoggettati al balzello del contributo unificato. Stop. Dei problemi applicativi scaturibili da tale novità tratteremo in altra occasione. Quel che qui va evidenziato è la palese iniquità che viene perpetrata a danno del cittadino, colpito ad esempio da una sanzione ingiusta da €48,00, che si dovrà ineluttabilmente indurre a pagare zitto e mosca, mentre sino a tutto il 2009 poteva presentare opposizione al Giudice di Pace senza spese. Oltretutto, il legislatore ha disciplinato due opzioni identiche e comunque giuridicamente sovrapponibili come il ricorso all'Autorità Giudiziaria ed il ricorso al Prefetto, ma ha sottoposto le due vie a trattamenti diseguali. Ricordo che l'opposizione al Prefetto rimane esente da spese, ma io da soggetto aduso a nuotare nelle acque processuali mi fido poco di percorrere quella strada. Per contro, pur con tutto il rispetto per valorosi funzionari prefettizi, avanti al Giudice di Pace trovo gente che parla più o meno la mia lingua. Non persuade minimamente l'asserto di chi esclude la violazione dell'Art. 3 della Costituzione guardando alle sorti finali della procedura, che nel ricorso al Prefetto potrebbe raddoppiare la sanzione. Si aggiunga che a mente dell'Art. 24 della medesima Carta fondamentale la norma ha effetti che incidono nella sfera del diritto di difendersi da un'ingiustizia. Infine, una pronuncia della Corte Costituzionale pur risalente a qualche anno fa -n°98 del 10-18 marzo 2004, Relatore il mio Professore di Diritto Privato, Annibale MARINI, giurista raffinato che si congedò dalla Consulta quale Presidente e che è appena stato nominato dal Parlamento a far parte del CSM quale membro laico- rimarcava l'inopportunità di gravare la struttura semplificata del procedimento di oneri che ostacolino il concreto accesso alla Giustizia.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8813.asp
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Napoli: se vai in motorino senza casco il vigile ti regala uno swatch
Surreale come un brano d'un film o di uno sketch di Massimo TROISI: l'ultima campagna di prevenzione degli incidenti stradali ideata dalla Regione Campania rasenta il paradosso. La Regione Campania ha, infatti, escogitato l'ultimo gadget alla moda, preferibile di certo al braccialetto "Power Balance" che "tiene in equilibrio", talismano (o placebo) di Robert DE NIRO e di tanti sportivi. State a sentire: mi rivolgo in particolare ai COLLEZIONISTI DI OROLOGI e non certo a chi ha a cuore la prevenzione dei sinistri mortali e con lesioni gravi che troverà quanto meno allarmante e sui generis la campagna di sensibilizzazione. Tutte le volte che la Polizia Municipale fermerà qualcuno perché sta conducendo un ciclomotore senza fare uso del CASCO di protezione, costui sarà omaggiato di uno splendido orologio swatch che recherà la scritta, invero macabra, "senza casco ho le ore contate". L'impareggiabile Massimo GRAMELLINI su "La Stampa" del 30 luglio 2010 (box a fondo prima pagina) così commenta: "Ma non è geniale? Tu fai un'infrazione e io ti do un premio. E pazienza che ti do anche la multa (che quasi sicuramente non pagherai) e se l'orologio contiene una terribile minaccia intesa a responsabilizzare i minorenni (che sbianchetteranno la scritta per motivi scaramantici e venderanno l'orologio al mercato nero). Considerate le dimensioni del fenomeno - a Napoli gli unici caschi in circolazione si trovano presso i parrucchieri per signora - coprire la richiesta di orologi richiederà uno sforzo industriale non indifferente"; conclude Gramellini: "Ci tranquillizza sapere che la Regione Campania, cui si deve la brillante iniziativa, pagherà il conto senza problemi. Si è appena lamentata dei tagli di Tremonti, ma non lesinerà certo i soldi a un'opera di bene". Da marchigiano potrei proporre una bottiglia di buon Verdicchio ad ogni superamento dei limiti con carambola autostradale a dieci mezzi nel nostro tratto dell'A14 con vincisgrassi ed olive all'ascolana nei rari casi di scavalcamento della carreggiata. Avrei la curiosità di sapere che ne pensa di tale campagna di sensibilizzazione l'Avv. Gianmarco CESARI del Foro di Roma della LIDU - Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo che si occupa dell'Osservatorio Vittime dei Sinistri e che tante iniziative di alto profilo ha patrocinato in tema.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8801.asp
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Incidenti con animali: la LAV spiega le novità e gli obblighi per il soccorso previsti dal nuovo codice della strada
Il diritto-dovere di soccorrere gli animali feriti, l’obbligo di fermarsi e assicurare un pronto intervento in caso di incidente, il riconoscimento dello “stato di necessità” per il trasporto di un animale in gravi condizioni, l’equiparazione dei mezzi di soccorso veterinari e di vigilanza zoofila a quelli di ambulanze, Vigili del Fuoco e Polizie. La riforma del Codice della Strada, approvata ieri in via definitiva dal Senato e Legge fra qualche giorno, riconosce per la prima volta gli animali come “esseri senzienti”, principio in vigore dal gennaio scorso con il Trattato dell’Unione Europea.
Gli emendamenti proposti dalla LAV nel corso dell’iter parlamentare, sostenuti dai deputati e senatori dell’Intergruppo Parlamentare Animali come i Pdl Giammanco, Ceccacci Rubino, Repetti, Mancuso, il relatore Cicolani e i Pd Amati, Filippi, Sarubbi, sono confluiti nell’articolo 31 che modifica e integra gli articoli 177 e 189 della Legge 285 del 1992.
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“Chi si occupa della cura urgente di un animale non è più un cittadino di serie B, non potrà subire sanzioni pecuniarie e ritiro della patente così come chi interviene per il soccorso di un ferito umano e ciò è anche un elemento di sicurezza stradale per tutti – ha detto Gianluca Felicetti, Presidente della LAV – la tutela degli animali acquisisce nei fatti un nuovo tassello per il suo riconoscimento non solo a parole, un significativo passo in avanti che equipara anche i mezzi delle Guardie zoofile a quelli delle Polizie locali e nazionali”.
“L’approvazione delle due nuove norme del Codice della Strada è, per certi versi, un’evoluzione rivoluzionaria in senso generale nel campo della disciplina giuridica sulla tutela degli animali, che va oltre il contesto specifico di tale Codice e proietta nuove basi di principio importanti anche oltre i confini di tale norma – ha dichiarato Maurizio Santoloci, Magistrato e Direttore dell’Ufficio Legale LAV – Infatti, da un lato si ricollega nuova dignità operativa e funzionale anche al mondo delle guardie zoofile volontarie, fino ad oggi mortificato da continui atteggiamenti riduttivi e limitativi, dall’altro si introduce un concetto di “stato di necessità” per il soccorso animale fino ad oggi negato da più fonti e che rappresenta un ulteriore e decisivo passo avanti per una legislazione a tutela diretta degli animali in quanto esseri viventi e senzienti; infine il dovere di soccorso è il corollario di chiusura di questa profonda innovazione che crea una novità di civiltà giuridica veramente di svolta in questo settore, impensabile fino a pochi anni fa”.
La LAV ha quindi apposto all’ambulanza veterinaria “Pet soccorso” di Roma, il primo lampeggiante blu con sirena che gli permetterà di avere via libera dagli agenti del traffico e dagli automobilisti.
Colui che, responsabile di un incidente, non si fermerà o non si adopererà per assicurare un tempestivo soccorso agli animali coinvolti, rischierà una sanzione amministrativa da 389 a 1559 euro. Se si è comunque coinvolti in un incidente e non si chiama aiuto per gli animali coinvolti si rischia la sanzione amministrativa da 78 a 311 euro.
Lo “stato di necessità” per il trasporto di un animale in gravi condizioni, finora raramente riconosciuto nei contenziosi per violazione del Codice della strada, potrà trovare finalmente applicazione.
TESTO DEFINITIVO DELLA LEGGE APPROVATA A MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N.285 DEL 1992 (CODICE DELLA STRADA). IN VIGORE L’INDOMANI DELLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE NEI PROSSIMI GIORNI.
Disposizioni in materia di sicurezza stradale
Art. 31.
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)
1.Al comma 1 dell’articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
"L’uso dei predetti dispositivi (acustico supplementare di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu) è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all’articolo 12, comma 1".
2. All’articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».
Animale vagante? Animale ferito? Animale trovato?
Ecco cosa si deve fare e a chi ci si deve rivolgere
Se si trova un cane o un gatto ferito
Bisogna avvicinarlo sempre, se le condizioni lo permettono, con grande cautela e calma. In mancanza di un numero di pronto soccorso specifico e pubblico per animali feriti, ce ne dovrebbe essere uno per ogni canile pubblico, è necessario rivolgersi al Servizio Veterinario della ASL di competenza territoriale se l’animale non è di proprietà (in questo caso l’affidatario dovrà rivolgersi al suo medico veterinario). I Servizi Veterinari delle ASL devono avere reperibilità anche notturna e festiva e sono obbligati a intervenire per il ritiro dell’animale non di proprietà. Il mancato intervento è denunciabile perché si tratta di un pubblico servizio.
Il medico veterinario, anche libero professionista, ha il dovere di assistenza previsto dall’articolo 18 del Codice Deontologico della categoria: “Il Medico Veterinario ha l´obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza”.
Specifiche locali
Il numero 118 fornisce assistenza indiretta per cani o gatti feriti solamente in Veneto attraverso la figura del “cinovigile”, a livello comunale.
Se si trova un animale selvatico in difficoltà
La fauna è patrimonio indisponibile dello Stato e questa funzione è esercitata anche tramite le Regioni-Province Autonome e le Province. Sono queste ultime che devono avere in proprio un Centro o avvalersi dell’attività di terzi, per il recupero di questi animali. Quindi, nel caso in cui si trovi un animale selvatico in difficoltà, bisogna contattare la Polizia Provinciale competente per territorio, oppure il Corpo Forestale dello Stato al numero unico nazionale 1515, che vi metterà in contatto con la stazione del Corpo Forestale più vicina al luogo di ritrovamento.
Per soccorsi in situazioni particolari (tetti, alberi, cunicoli) chiamare i Vigili del Fuoco al numero nazionale 115.
Se l’animale selvatico è in mare chiamare la Guardia Costiera-Capitaneria di Porto al numero nazionale 1530 che per cetacei e tartarughe è in collegamento con strutture di ricovero e cura.
Se l’animale selvatico è considerato pericoloso, oltre a un forza di Polizia si deve chiamare il Servizio Veterinario Azienda USL.
L’abbandono
L'abbandono di animali è un reato! Chi abbandona un animale commette un reato e in base alla Legge 189/04 che ha riformato l’articolo 727, prima parte, del Codice penale, può essere punito con l’arresto fino a un anno o con un’ammenda sino a 10.000 euro. Se si assiste a un caso di abbandono fai sentire la tua voce, e denuncia alle autorità giudiziarie (Carabinieri/Polizia di Stato/Corpo Forestale/Polizie locali) i colpevoli di tali atti e raccogli tutti gli elementi necessari ad individuare i responsabili (numero di targa, etc..). Contribuirai a far applicare le sanzioni previste dalla legge e a fermare gli abbandoni.
Se si trova un animale domestico in difficoltà
Valgono le indicazioni fornite per il vagante, ma per soccorsi in situazioni particolari (tetti, alberi, cunicoli) chiamare i Vigili del Fuoco al numero 115.
Se si vede un animale maltrattato
Raccogliere il più possibile prove (comprese foto, video, documenti) per comprovare il maltrattamento e denunciarlo in forma scritta presso una Forza di polizia (Corpo Forestale numero telefonico nazionale 1515, Carabinieri-112, Polizia di Stato-113, Guardia di Finanza-117, Polizie locali (Municipali-Provinciali) chiamando il centralino di Comune o Provincia) ai sensi di uno o più articoli del Codice penale come introdotti dalla Legge 189/04. Per porre fine al maltrattamento, se in corso e prosegue, chiedere l’intervento urgente anche solo telefonicamente che deve essere accompagnato da un atto di sequestro dell’animale e conseguente confisca sottraendolo così definitivamente al maltrattatore, ai sensi degli articoli 321 del Codice di procedura penale e 544 sexies del Codice penale.
Se si trova un cane vagante (non ferito)
E’ necessario avvicinarlo con estrema prudenza e calma per non spaventarlo, mai in maniera troppo diretta e rapida, e controllare se è provvisto di medaglietta e/o tatuaggio sulla coscia destra o nell’orecchio destro (potrebbe avere anche solo il microchip ma questo si può capire solo con un lettore in dotazione a Servizio Veterinario Azienda Usl e, talvolta, a veterinari liberi professionisti, Polizie locali).
In assenza di medaglietta recante un numero di telefono o di altra informazione per risalire al proprietario, ai sensi delle leggi regionali che hanno recepito la legge nazionale n.281/91 sulla tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo, è obbligatorio denunciarne il ritrovamento presso una forza di Polizia oppure al Servizio Veterinario dell’Azienda Usl.
La denuncia certificherà peraltro la condizione di cane vagante ritrovato e servirà a perseguire il responsabile dell’eventuale abbandono.
Il cane vagante sarà consegnato, unitamente al verbale della Pubblica Autorità, alla struttura di accoglienza - pubblica o privata convenzionata - competente per territorio ovvero al canile municipale o al canile convenzionato con il Comune sul cui territorio è stato ritrovato il cane.
Chi consegna il cane a una struttura pubblica non accompagnato da regolare denuncia ne diventa automaticamente il nuovo proprietario e sarà tenuto a pagare tutte le spese sanitarie e di mantenimento presso la struttura stessa.
Potrà essere la struttura, in assenza di posto o prendendo atto dell’esplicita volontà della persona che l’ha trovato, a predisporre un affidamento provvisorio in attesa delle indagini sul ritrovamento frutto di un abbandono o uno smarrimento.
Se il cane si trova su una sede stradale o nei pressi e può essere un pericolo per sé e per gli altri chiamate immediatamente, per evitare un possibile incidente automobilistico, la Polizia Stradale presso la Polizia di Stato (tel.113) o, per le strade urbane, la Polizia locale presso il centralino del Comune o della Provincia.
Se si trova un gatto vagante (non ferito)
L’iter da seguire è analogo a quello del ritrovamento del cane vagante, ma è necessario appurare con la massima attenzione che il gatto sia stato effettivamente smarrito o abbandonato e non sia membro di una colonia felina o semplicemente un girovago a passeggio. Attenzione: a differenza del cane, il gatto non ha obbligo di iscrizione all’anagrafe e quindi non deve avere un contrassegno di riconoscimento. Solo i gatti che hanno il “Passaporto europeo per animali domestici” devono avere obbligatoriamente un microchip.
Le associazioni
Non sostituiscono e non devono/possono sostituire i servizi pubblici e di pubblica utilità nonché le Forze di Polizia. Possono affiancare il cittadino nelle sue richieste e possono farle proprie. Alcune di esse hanno in alcune zone Guardie zoofile volontarie e servizi di intervento. Il contatto con loro è sempre consigliato.
Indirizzi internet e numeri utili:
Corpo Forestale dello Stato – 1515 - www2.corpoforestale.it/web/guest/dovesiamo
Carabinieri – 112 - www.carabinieri.it/Internet/StazioneVirtualeF/default.htm
Polizia di Stato – 113 - questure.poliziadistato.it
Guardia di Finanza – 117 - www.gdf.it/Organizzazione/Chi_siamo/Presenza_sul_territorio/index.html
Polizie Municipali-Locali-Provinciali – Centralini Comuni e Province - www.comuni-italiani.it
Vigili del Fuoco – 115 - www.vigilfuoco.it
Capitanerie di Porto-Guardia Costiera – 1530 - www.guardiacostiera.it
Servizi Veterinari Aziende USL www.ministerosalute.it/infoSalute/atlanteHome.jsp?menu=atlante
Uffici Veterinari del Ministero della Salute (Uvac e Pif) www.ministerosalute.it/ministero/sezMinistero.jsp?label=uffici
Anagrafe canina nazionale www.ministerosalute.it/caniGatti/paginaMenuCani.jsp?menu=anagrafe&lingua=italiano
Centri di recupero fauna selvatica www.recuperoselvatici.it/principale.htm
http://www.italia-news.it/index.php?idcnt=44080&lang=it
La riforma del codice della strada è legge. Tutto quello che bisogna sapere
È legge il ddl sulla sicurezza stradale che modifica oltre 80 articoli del codice della strada. In tempo per il primo bollino nero dell'esodo estivo, che scatta sabato 31 luglio. Alcool zero per neopatentati e conducenti professionali, stretta sulle minicar, notifiche in 90 giorni, rateizzazione delle multe oltre i 200 euro per i meno abbienti, guida accompagnata a 17 anni, patente a ore in caso di ritiro del titolo di guida: 3 ore al volante per andare al lavoro o assistere parenti disabili. Arriva anche una prova pratica per condurre i ciclomotori e un esame per recuperare i punti persi sulla patente. Più controlli per gli over 80 che per ottenere il rinnovo dovranno sottoporsi a una visita medica biennale per accertare i requisiti fisici e psichici.
Il testo ha avuto il via libera dell'aula del Senato con 145 voti favorevoli (Pdl e Lega) e 122 astenuti (Pd, Idv, Udc, Svp). Nessun voto contrario. Ora la legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore prima dell'esodo di agosto. «Il codice - ha commentato il ministro per le Infrastrutture, Altero Matteoli - sposa maggiore severità con la maggiore prevenzione e rappresenta per le Forze dell'Ordine uno strumento efficace per il loro delicato lavoro quotidiano».
Quattro passaggi in Parlamento, un iter lungo e tormentato durato quasi due anni, ma un testo finale di 61 articoli che è anche frutto del senso di responsabilità e di una forte collaborazione fra maggioranza e opposizione, a palazzo Madama come a Montecitorio. Anche se sul voto finale di oggi è annunciata, per esempio, l'astensione del Pd e dell'Idv.
Ieri sera in aula l'illustrazione delle novità da parte del relatore Angelo Maria Cicolani (Pdl), dopo il via libera in sede redigente della commissione Lavori pubblici. «L'obiettivo - ha detto in aula Cicolani - è quello di aumentare la sicurezza sulle nostre strade. E anche se in alcuni casi la Camera ha introdotto modifiche non condivisibili, come l'eliminazione del limite di 60 km/h in moto se a bordo ci sono minori o del casco in bici fino a 14 anni, è prevalente l'interesse che le nuove norme entrino in vigore subito».
Alcune norme saranno immediatamente operative proprio da questo fine settimana. Come le novità introdotte nella tabella dei punteggi, il giro di vite sulle minicar, che colpisce con pesanti sanzioni chi produce e commercializza mezzi che superano i 45 km/h, i meccanici che le truccano e chi sale a bordo di una macchinetta truccata.
Operatività immediata anche per le cinture di sicurezza sulle minicar e per l'obbligo di lenti, se prescritte, per la guida dei ciclomotori. Nessuna vacatio legis anche per l'alcool zero per neopatentati e conducenti professionali, comprese le nuove sanzioni e decurtazioni di punti introdotte. Operative anche le nuove regole su ritiro e revoca della patente.
Resta critico, però, il giudizio su alcune modifiche introdotte dalla Camera. Contestata la norma che detta ai gestori di stabilimenti balneari regole per le feste in spiaggia, costringendo a farle solo dalle 17 alle 20, ma introducendo la non applicazione di alcune normative di sicurezza. Un neo del provvedimento sono i controlli stradali, ancora troppo lontani dalla media europea. «La grande partita della prevenzione si gioca sull'aumento dei controlli - sottolinea Silvia Velo (Pd)-, ma nel provvedimento non è stato possibile introdurre un fondo che andasse a incrementare i controlli».
Comunque il codice è un cantiere in continua evoluzione, tanto che già si chiedono nuovi interventi per il futuro. Da più parti, per esempio, si vorrebbe la riscrittura integrale del codice della strada, separando le norme per i conducenti in un testo ad hoc. Il provvedimento introduce per i conducenti di autobus, autocarri, autoarticolati, autotreni, autosnodati, la possibilità di prorogare, di anno in anno, la possibilità di lavorare fino a 68 anni e non più fino ai 65 attuali. Un ordine del giorno approvato in commissione Lavori pubblici invita il Governo a chiarire che chi ha già avuto la patente revocata per il compimento dei 65 anni, può riaverla.
In definitiva, ha sottolineato il presidente della commissione Lavori pubblici del Senato, Luigi Grillo, «è la prima volta che si riesce a fare una riforma organica della sicurezza stradale».
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-07-27/nuovo-codice-strada-pronto-224238.shtml?uuid=AYLbFcBC
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8791.asp#
Il testo ha avuto il via libera dell'aula del Senato con 145 voti favorevoli (Pdl e Lega) e 122 astenuti (Pd, Idv, Udc, Svp). Nessun voto contrario. Ora la legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore prima dell'esodo di agosto. «Il codice - ha commentato il ministro per le Infrastrutture, Altero Matteoli - sposa maggiore severità con la maggiore prevenzione e rappresenta per le Forze dell'Ordine uno strumento efficace per il loro delicato lavoro quotidiano».
Quattro passaggi in Parlamento, un iter lungo e tormentato durato quasi due anni, ma un testo finale di 61 articoli che è anche frutto del senso di responsabilità e di una forte collaborazione fra maggioranza e opposizione, a palazzo Madama come a Montecitorio. Anche se sul voto finale di oggi è annunciata, per esempio, l'astensione del Pd e dell'Idv.
Ieri sera in aula l'illustrazione delle novità da parte del relatore Angelo Maria Cicolani (Pdl), dopo il via libera in sede redigente della commissione Lavori pubblici. «L'obiettivo - ha detto in aula Cicolani - è quello di aumentare la sicurezza sulle nostre strade. E anche se in alcuni casi la Camera ha introdotto modifiche non condivisibili, come l'eliminazione del limite di 60 km/h in moto se a bordo ci sono minori o del casco in bici fino a 14 anni, è prevalente l'interesse che le nuove norme entrino in vigore subito».
Alcune norme saranno immediatamente operative proprio da questo fine settimana. Come le novità introdotte nella tabella dei punteggi, il giro di vite sulle minicar, che colpisce con pesanti sanzioni chi produce e commercializza mezzi che superano i 45 km/h, i meccanici che le truccano e chi sale a bordo di una macchinetta truccata.
Operatività immediata anche per le cinture di sicurezza sulle minicar e per l'obbligo di lenti, se prescritte, per la guida dei ciclomotori. Nessuna vacatio legis anche per l'alcool zero per neopatentati e conducenti professionali, comprese le nuove sanzioni e decurtazioni di punti introdotte. Operative anche le nuove regole su ritiro e revoca della patente.
Resta critico, però, il giudizio su alcune modifiche introdotte dalla Camera. Contestata la norma che detta ai gestori di stabilimenti balneari regole per le feste in spiaggia, costringendo a farle solo dalle 17 alle 20, ma introducendo la non applicazione di alcune normative di sicurezza. Un neo del provvedimento sono i controlli stradali, ancora troppo lontani dalla media europea. «La grande partita della prevenzione si gioca sull'aumento dei controlli - sottolinea Silvia Velo (Pd)-, ma nel provvedimento non è stato possibile introdurre un fondo che andasse a incrementare i controlli».
Comunque il codice è un cantiere in continua evoluzione, tanto che già si chiedono nuovi interventi per il futuro. Da più parti, per esempio, si vorrebbe la riscrittura integrale del codice della strada, separando le norme per i conducenti in un testo ad hoc. Il provvedimento introduce per i conducenti di autobus, autocarri, autoarticolati, autotreni, autosnodati, la possibilità di prorogare, di anno in anno, la possibilità di lavorare fino a 68 anni e non più fino ai 65 attuali. Un ordine del giorno approvato in commissione Lavori pubblici invita il Governo a chiarire che chi ha già avuto la patente revocata per il compimento dei 65 anni, può riaverla.
In definitiva, ha sottolineato il presidente della commissione Lavori pubblici del Senato, Luigi Grillo, «è la prima volta che si riesce a fare una riforma organica della sicurezza stradale».
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-07-27/nuovo-codice-strada-pronto-224238.shtml?uuid=AYLbFcBC
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8791.asp#
Dalla patente all'autovelox le novità del codice della strada
Ora il Senato approvi rapidamente le nuove regole del Codice dalla strada. Con questo auspicio ieri la commissione Trasporti della Camera ha dato il via libera, in sede legislativa, al ddl sulla sicurezza stradale che modifica 80 articoli del codice della strada. Testo che ora passa all'esame di Palazzo Madama per il placet definitivo che dovrebbe giungere entro fine mese. Auspica una rapida approvazione del testo, che risponde «alle auspicate maggiori necessità di sicurezza sulle nostre vie di comunicazione», anche il ministro dei Trasporti Altero Matteoli.
Il semaforo verde al provvedimento si è acceso con voto all'unanimità, raro nello scenario politico nazionale del momento. «Il testo, frutto di un lavoro comune di maggioranza e opposizione - sottolinea Mario Valducci, relatore e presidente della commissione Trasporti della Camera - speriamo sia in grado di ridurre efficacemente i tanti morti e feriti che funestano ogni anno le strade italiane, che oltre al grande dolore di tante famiglie, rappresentano anche un costo sociale per il paese di 32-38 miliardi l'anno. Più di una finanziaria». Fondamentale, sottolinea Valducci, che è anche un po' il padre del provvedimento, «l'introduzione della distinzione per chi si siede al volante fra il momento del bere e quello della guida soprattutto per i neopatentati e i conducenti di pullman, bus e camion».
Alcool zero per i neopatentati e guidatori professionali è fra le innovazioni introdotte dal ddl che entreranno in vigore subito, il giorno successivo alla pubblicazione della legge in «Gazzetta Ufficiale». Subito in vigore anche le disposizioni che danno un giro di vite al malcostume di truccare le minicar, con pesanti sanzioni per chi produce, commercializza o manomette le vetturette per renderle più veloci. Sulle minicar, poi, sarà obbligatorio allacciare le cinture di sicurezza. E non sarà più consentito a chi ha la patente ritirata condurre ciclomotori e minicar. Sui ciclomotori, inoltre, dal 19 gennaio 2011 sarà obbligatoria una prova pratica per il conseguimento del patentino. Prevista anche una lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.
Il punto debole per ora sono i controlli, circa 1,2 milioni l'anno. «Fondamentale resta l'incremento dei controlli - sottolinea Silvia Velo (Pd) - perché altrimenti le nuove regole e l'inasprimento delle sanzioni restano lettera morta. Dobbiamo indirizzarci verso il raggiungimento dei 6 milioni di controlli che si effettuano in Francia. Più controlli ci sono, più le regole vengono rispettate».
Fra le ultime novità approvate (leggi l'abc del provvedimento) spicca, per il rinnovo della patente degli over 80, l'introduzione di una visita medica specialistica biennale, che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici, da effettuare di fronte a una commissione medica locale.
Novità anche sul fronte delle pene detentive e pecuniarie, per chi è stato pizzicato al volante in stato di ebbrezza, ma non ha provocato incidenti: potranno essere sostituite con lavori di pubblica utilità, per una durata corrispondente alla sanzione detentiva e alla conversione della pena pecuniaria comparando 250 euro a un giorno di lavoro di pubblica utilità. Un neo del provvedimento, per Carlo Monai (Idv), è stata l'impossibilità di inserire la modifica della norma sulla confisca in caso di patteggiamento, in linea con la sentenza 196/2010 della Consulta. È stato solo tagliato dal testo il riferimento alla norma incostituzionale. Promette tempi rapidi Angelo Maria Cicolani (Pdl), relatore del provvedimento al Senato. «Siamo consapevoli - sottolinea il senatore Cicolani - della necessità di far entrare in vigore le nuove regole prima dell'esodo di agosto». Il provvedimento dovrebbe iniziare il suo iter martedì 20 luglio, visto che questa settimana si vota la fiducia alla manovra.
Le principali novitàAlcol zero
I neopatentati nei primi tre anni di guida e i conducenti professionisti che trasportano persone e merci devono mettersi al volante senza aver bevuto alcolici o superalcolici. Previste pesanti sanzioni pecuniarie. La patente viene sempre revocata ai guidatori di camion sopra 3,5 tonnellate se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l.
Stretta sulle minicar
Forti sanzioni, fino a 4mila euro, per chi produce e commercializza minicar e ciclomotori che superano i 45 km/h. Rischia fino a 3.119 euro anche il meccanico che trucca ciclomotori o minicar e chi guida quelle truccate (fino a 1.559 euro). Obbligo di allacciare le cinture sulle minicar. Non si può condurre una minicar o un ciclomotore con la patente revocata. Misure subito in vigore.
Patentino per i ciclomotori
Dal 19 gennaio 201 prova pratica obbligatoria per il conseguimento del patentino per la guida di ciclomotori. Prevista anche una ulteriore lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Non è possibile condurre ciclomotori e minicar se la patente di guida viene revocata.
Lavori di pubblica utilità
Per chi non ha provocato incidenti guidando in stato di ebbrezza è possibile sostituire, per una sola volta, la pena pecuniaria e detentiva con lavori di pubblica utilità, per una durata corrispondente alla sanzione detentiva e alla conversione della pena pecuniaria, comparando 250 euro a un giorno di lavoro di pubblica utilità.
Notifiche
Si accorciano i tempi di notifica delle contravvenzioni: il termine passa dagli attuali 150 giorni a 90 giorni dall'accertamento della violazione. Sono, invece, 100 i giorni a disposizione per la notifica della contravvenzione agli obbligati in solido, nel caso in cui la multa venga immediatamente contestata al trasgressore.
Recupero dei punti
Per recuperare i punti perduti della patente arriva una prova di esame al termine dei corsi che consentono di riottenere 6 punti (9 per chi ha una patente professionale). Deve, invece, rifare l'esame per la patente chi commette, nell'arco di 12 mesi dalla notifica della prima infrazione da 5 punti, altre due violazioni da almeno 5 punti.
Multe a rate
È stato fissato a 200 euro il minimo di sanzione per la quale può essere chiesta la rateizzazione. L'agevolazione spetta solo a chi ha un basso reddito, inferiore a 10.628,16 euro. Previste al massimo 12 rate per multe al di sotto dei 2mila euro, 24 rate se inferori a 5mila euro, 60 rate oltre i 5mila euro. Rata minima: 100 euro.
Ultraottantenni
Gli over 80 per avere il rinnovo della patente per ciclomotore o di categoria A, B, C, E dovranno ottenere uno specifico attestato sottoponendosi a una visita medica specialistica biennale che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici, di fronte a una commissione medica locale. Entro 4 mesi un decreto delle Infrastrutture fisserà le modalità di attuazione.
Guida accompagnata
Introdotta la guida accompagnata per i diciassettenni con lo scopo di esercitarsi alla guida in compagnia di un adulto titolare di patente B o superiore da almeno 10 anni, previo rilascio di un'autorizzazione del dipartimento per i Trasporti, su istanza del genitore o di un legale rappresentante del minore.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-07-15/lavoro-cancella-pena-081133.shtml?uuid=AYxZ8w7B
Il semaforo verde al provvedimento si è acceso con voto all'unanimità, raro nello scenario politico nazionale del momento. «Il testo, frutto di un lavoro comune di maggioranza e opposizione - sottolinea Mario Valducci, relatore e presidente della commissione Trasporti della Camera - speriamo sia in grado di ridurre efficacemente i tanti morti e feriti che funestano ogni anno le strade italiane, che oltre al grande dolore di tante famiglie, rappresentano anche un costo sociale per il paese di 32-38 miliardi l'anno. Più di una finanziaria». Fondamentale, sottolinea Valducci, che è anche un po' il padre del provvedimento, «l'introduzione della distinzione per chi si siede al volante fra il momento del bere e quello della guida soprattutto per i neopatentati e i conducenti di pullman, bus e camion».
Alcool zero per i neopatentati e guidatori professionali è fra le innovazioni introdotte dal ddl che entreranno in vigore subito, il giorno successivo alla pubblicazione della legge in «Gazzetta Ufficiale». Subito in vigore anche le disposizioni che danno un giro di vite al malcostume di truccare le minicar, con pesanti sanzioni per chi produce, commercializza o manomette le vetturette per renderle più veloci. Sulle minicar, poi, sarà obbligatorio allacciare le cinture di sicurezza. E non sarà più consentito a chi ha la patente ritirata condurre ciclomotori e minicar. Sui ciclomotori, inoltre, dal 19 gennaio 2011 sarà obbligatoria una prova pratica per il conseguimento del patentino. Prevista anche una lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.
Il punto debole per ora sono i controlli, circa 1,2 milioni l'anno. «Fondamentale resta l'incremento dei controlli - sottolinea Silvia Velo (Pd) - perché altrimenti le nuove regole e l'inasprimento delle sanzioni restano lettera morta. Dobbiamo indirizzarci verso il raggiungimento dei 6 milioni di controlli che si effettuano in Francia. Più controlli ci sono, più le regole vengono rispettate».
Fra le ultime novità approvate (leggi l'abc del provvedimento) spicca, per il rinnovo della patente degli over 80, l'introduzione di una visita medica specialistica biennale, che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici, da effettuare di fronte a una commissione medica locale.
Novità anche sul fronte delle pene detentive e pecuniarie, per chi è stato pizzicato al volante in stato di ebbrezza, ma non ha provocato incidenti: potranno essere sostituite con lavori di pubblica utilità, per una durata corrispondente alla sanzione detentiva e alla conversione della pena pecuniaria comparando 250 euro a un giorno di lavoro di pubblica utilità. Un neo del provvedimento, per Carlo Monai (Idv), è stata l'impossibilità di inserire la modifica della norma sulla confisca in caso di patteggiamento, in linea con la sentenza 196/2010 della Consulta. È stato solo tagliato dal testo il riferimento alla norma incostituzionale. Promette tempi rapidi Angelo Maria Cicolani (Pdl), relatore del provvedimento al Senato. «Siamo consapevoli - sottolinea il senatore Cicolani - della necessità di far entrare in vigore le nuove regole prima dell'esodo di agosto». Il provvedimento dovrebbe iniziare il suo iter martedì 20 luglio, visto che questa settimana si vota la fiducia alla manovra.
Le principali novitàAlcol zero
I neopatentati nei primi tre anni di guida e i conducenti professionisti che trasportano persone e merci devono mettersi al volante senza aver bevuto alcolici o superalcolici. Previste pesanti sanzioni pecuniarie. La patente viene sempre revocata ai guidatori di camion sopra 3,5 tonnellate se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l.
Stretta sulle minicar
Forti sanzioni, fino a 4mila euro, per chi produce e commercializza minicar e ciclomotori che superano i 45 km/h. Rischia fino a 3.119 euro anche il meccanico che trucca ciclomotori o minicar e chi guida quelle truccate (fino a 1.559 euro). Obbligo di allacciare le cinture sulle minicar. Non si può condurre una minicar o un ciclomotore con la patente revocata. Misure subito in vigore.
Patentino per i ciclomotori
Dal 19 gennaio 201 prova pratica obbligatoria per il conseguimento del patentino per la guida di ciclomotori. Prevista anche una ulteriore lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Non è possibile condurre ciclomotori e minicar se la patente di guida viene revocata.
Lavori di pubblica utilità
Per chi non ha provocato incidenti guidando in stato di ebbrezza è possibile sostituire, per una sola volta, la pena pecuniaria e detentiva con lavori di pubblica utilità, per una durata corrispondente alla sanzione detentiva e alla conversione della pena pecuniaria, comparando 250 euro a un giorno di lavoro di pubblica utilità.
Notifiche
Si accorciano i tempi di notifica delle contravvenzioni: il termine passa dagli attuali 150 giorni a 90 giorni dall'accertamento della violazione. Sono, invece, 100 i giorni a disposizione per la notifica della contravvenzione agli obbligati in solido, nel caso in cui la multa venga immediatamente contestata al trasgressore.
Recupero dei punti
Per recuperare i punti perduti della patente arriva una prova di esame al termine dei corsi che consentono di riottenere 6 punti (9 per chi ha una patente professionale). Deve, invece, rifare l'esame per la patente chi commette, nell'arco di 12 mesi dalla notifica della prima infrazione da 5 punti, altre due violazioni da almeno 5 punti.
Multe a rate
È stato fissato a 200 euro il minimo di sanzione per la quale può essere chiesta la rateizzazione. L'agevolazione spetta solo a chi ha un basso reddito, inferiore a 10.628,16 euro. Previste al massimo 12 rate per multe al di sotto dei 2mila euro, 24 rate se inferori a 5mila euro, 60 rate oltre i 5mila euro. Rata minima: 100 euro.
Ultraottantenni
Gli over 80 per avere il rinnovo della patente per ciclomotore o di categoria A, B, C, E dovranno ottenere uno specifico attestato sottoponendosi a una visita medica specialistica biennale che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici, di fronte a una commissione medica locale. Entro 4 mesi un decreto delle Infrastrutture fisserà le modalità di attuazione.
Guida accompagnata
Introdotta la guida accompagnata per i diciassettenni con lo scopo di esercitarsi alla guida in compagnia di un adulto titolare di patente B o superiore da almeno 10 anni, previo rilascio di un'autorizzazione del dipartimento per i Trasporti, su istanza del genitore o di un legale rappresentante del minore.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-07-15/lavoro-cancella-pena-081133.shtml?uuid=AYxZ8w7B
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