Facebook entra nel mirino degli inquirenti. È infatti punibile per stalking la persecuzione attuata anche con video e massaggi inviati sui social network.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 32404 del 30 agosto 2010, ha confermato la custodia cautelare per atti persecutori pronunciata dal Tribunale di Potenza nei confronti di un uomo che aveva inviato una serie di filmati a luce rosse e fotografie alla ex. Dopo aver avuto una relazione sentimentale con lei l'imputato aveva iniziato a mandarle foto e video che li ritraevano durante i rapporti sessuali. Uno di questi era stato inviato anche al nuovo compagno di lei.
Dopo la denuncia era finito in carcere. Poi il Tribunale lo aveva messo agli arresti domiciliari. Contro questa decisione lui ha presentato ricorso in Cassazione ma senza successo. La sesta sezione penale, con una sentenza destinata alla massimazione ufficiale, lo ha infatti dichiarato inammissbile precisando che la persecuzione attraverso l'invio di video e messaggi tramite facebook è idonea a configurare il reato di stalking.
fonte cassazione.net
Visualizzazione post con etichetta STALKING. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta STALKING. Mostra tutti i post
Dietro lo stalking violenza a più facce
Lo stalking non fa necessariamente male al corpo. Paura, impotenza, oppressione sono le sensazioni generate da una presenza intrusiva e indesiderata che invade la quotidianità di qualcuno.Con l'approvazione della legge contro gli atti persecutori è stata colmata la lacuna legislativa per la quale oggi è possibile perseguire penalmente chiunque commetta «prolungate e indesiderate condotte intrusive in grado di produrre un forte senso di impotenza e di paura». Lo stalking, anche quando non si collega a fatti violenti, produce conseguenze dannose sulle vittime (soprattutto quando la persecuzione è prolungata nel tempo). La conquista legislativa in Italia risale all'introduzione della legge 38/2009, rafforzata anche dai giudici che hanno stabilito che il reato di stalking non debba essere assorbito da reati più gravi quando concorra con essi (si veda il Sole 24 Ore del 15 febbraio).
I dati sullo stalking indicano che circa il 20% delle vittime subisce qualche forma di violenza fisica, che va da aggressioni lievi ad aggressioni gravi, che, in molti casi, sono perpetrate per mano di partner o ex partner. Tuttavia, lo stalking è un comportamento che può provocare effetti deleteri sulle vittime indipendentemente dalla presenza di episodi di violenza. Le conseguenze di tale fenomeno si esprimono sia attraverso una compromissione delle funzioni sociali, sia tramite un disagio psicologico. Molte persone per timore di ricevere nuove molestie hanno paura di uscire di casa, non riescono a mantenere il proprio lavoro, non sono in grado di instaurare nuove relazioni, subendo in tal modo una notevole limitazione della vita sociale. Rinunciano ad andare a trovare amici e parenti e, in alcuni casi, cambiano lavoro o addirittura casa o residenza. Quasi sempre sono costrette a cambiare numero di telefono e indirizzo di posta elettronica. A livello psicologico i sintomi più comuni sono ansia, depressione, disturbo post traumatico da stress, stati depressivi associati a senso di impotenza e disperazione che, in casi estremi, possono condurre al suicidio.
Il rapporto tra violenza fisica e stalking non è collegato necessariamente alle lesioni fisiche, ma alla paura di essere aggrediti fisicamente oltre che verbalmente dallo stalker. Pertanto, parlare di rischio in situazioni di stalking significa tener presente non solo la possibilità di subire aggressioni fisiche, ma anche di essere sottoposti a persecuzioni persistenti e/o ricorrenti che comportano conseguenze sociali e/o psicologiche.
Nonostante il successo della normativa, accanto a strumenti repressivi andrebbero programmate strategie di prevenzione che partano dall'individuazione dei fattori di rischio collegati alla probabilità che un soggetto possa diventare vittima di situazioni di stalking. Inoltre, gli autori di tali azioni possono incorrere in disturbi di carattere psico-sociale che li rendono soggetti pericolosi. È quindi importante che le organizzazioni pubbliche e private siano in grado di garantire l'adeguato supporto alle vittime, ma anche di indirizzare gli autori verso servizi specializzati nel trattamento. Ciò richiede una formazione specifica e altamente specialistica dei professionisti: la consapevolezza e la competenza professionale rappresentano i presupposti per un efficace intervento. La tutela delle vittime non si esplica soltanto a livello giuridico, civile e/o penale, ma anche attraverso interventi di natura psico-sociale in grado di promuovere il benessere dei singoli, oltre che la sicurezza della collettività.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-07-12/dietro-stalking-violenza-facce-081021.shtml?uuid=AYUNx86B
I dati sullo stalking indicano che circa il 20% delle vittime subisce qualche forma di violenza fisica, che va da aggressioni lievi ad aggressioni gravi, che, in molti casi, sono perpetrate per mano di partner o ex partner. Tuttavia, lo stalking è un comportamento che può provocare effetti deleteri sulle vittime indipendentemente dalla presenza di episodi di violenza. Le conseguenze di tale fenomeno si esprimono sia attraverso una compromissione delle funzioni sociali, sia tramite un disagio psicologico. Molte persone per timore di ricevere nuove molestie hanno paura di uscire di casa, non riescono a mantenere il proprio lavoro, non sono in grado di instaurare nuove relazioni, subendo in tal modo una notevole limitazione della vita sociale. Rinunciano ad andare a trovare amici e parenti e, in alcuni casi, cambiano lavoro o addirittura casa o residenza. Quasi sempre sono costrette a cambiare numero di telefono e indirizzo di posta elettronica. A livello psicologico i sintomi più comuni sono ansia, depressione, disturbo post traumatico da stress, stati depressivi associati a senso di impotenza e disperazione che, in casi estremi, possono condurre al suicidio.
Il rapporto tra violenza fisica e stalking non è collegato necessariamente alle lesioni fisiche, ma alla paura di essere aggrediti fisicamente oltre che verbalmente dallo stalker. Pertanto, parlare di rischio in situazioni di stalking significa tener presente non solo la possibilità di subire aggressioni fisiche, ma anche di essere sottoposti a persecuzioni persistenti e/o ricorrenti che comportano conseguenze sociali e/o psicologiche.
Nonostante il successo della normativa, accanto a strumenti repressivi andrebbero programmate strategie di prevenzione che partano dall'individuazione dei fattori di rischio collegati alla probabilità che un soggetto possa diventare vittima di situazioni di stalking. Inoltre, gli autori di tali azioni possono incorrere in disturbi di carattere psico-sociale che li rendono soggetti pericolosi. È quindi importante che le organizzazioni pubbliche e private siano in grado di garantire l'adeguato supporto alle vittime, ma anche di indirizzare gli autori verso servizi specializzati nel trattamento. Ciò richiede una formazione specifica e altamente specialistica dei professionisti: la consapevolezza e la competenza professionale rappresentano i presupposti per un efficace intervento. La tutela delle vittime non si esplica soltanto a livello giuridico, civile e/o penale, ma anche attraverso interventi di natura psico-sociale in grado di promuovere il benessere dei singoli, oltre che la sicurezza della collettività.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-07-12/dietro-stalking-violenza-facce-081021.shtml?uuid=AYUNx86B
Dopo due episodi di stalking, via alle misure di sicurezza per la vittima
Per la Cassazione, sono sufficienti due episodi, se generano nella vittima stati di ansia e di paura tali da compromettere il normale svolgimento della quotidianità, per far scattare la sua protezione dal molestatore, a fronte di atti persecutori messi in atto sempre più di frequente.
Si inasprisce la linea della Cassazione in materia di stalking, dopo i drammatici fatti di cronaca delle ultime settimane. La quinta sezione penale, con la sentenza n. 25527 del 5 luglio 2010, ammonisce infatti i giudici di merito a emettere subito misure di sicurezza, come ordini di allontanamento o l’obbligo di dimora nei confronti del molestatore, a fronte di atti persecutori sempre più frequentemente messi in atto da mariti o ex conviventi.
Inoltre, secondo la Suprema Corte, perché possa configurarsi il reato di stalking, di cui all’art. 621-bis del codice penale, bastano due atti di molestia per far scattare la protezione della vittima. Due episodi sono quindi sufficienti, se sono stati idonei a generare nella vittima stati di ansia e paura tali da comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. Da qui l’invito a non sottovalutare i rischi connessi agli atti persecutori.
Per tali motivi, la Cassazione ha accolto il reclamo della Procura di Chieti contro la decisione del Tribunale della Libertà di non concedere misure di tutela a una moglie separata e poi perseguitata dal marito.
Anche il gip di Chieti, in prima istanza, aveva negato protezione alla donna. I giudici di merito avevano ritenuto che la circostanza che la signora fosse stata costretta “persino a cambiare casa e città per eludere la pressione indotta dal coniuge, che tuttavia aveva rintracciato la nuova abitazione manifestandolo alla moglie separata con il macabro segno di un cappio appeso dietro la porta di casa”, non fossero indizi sufficienti della gravità della situazione di stalking.
Per la Cassazione “anche due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall'art. 612-bis del codice penale, se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta persino a modificare le proprie abitudini di vita, come è avvenuto in questo caso”.
Stupisce un po’ che la Cassazione debba ancora intervenire in casi di questo genere, quando la legge dovrebbe essere chiara. E sa anche un po’ di beffa che questa sentenza arrivi dopo vicende come quella dell’uomo denunciato sette volte per stalking, eppure “libero” di uccidere due donne nello stesso identico modo a poca distanza l’una dall’altra.
Pochi giorni prima, invece, con la sentenza n. 24510 del 30 giugno, la prima sezione penale ha riconosciuto che le e-mail offensive non sono idonee a integrare il reato di molestia sancito dall’art. 660 del codice penale. Quindi, chi le invia non è penalmente perseguibile. Potrebbero tuttavia rimanere in piedi le accuse per ingiuria.
Il caso è quello di un 41enne di Cassino che aveva inviato a una collega “un messaggio contenente apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità personale e professionale del convivente”.
La Corte non è d’accordo con i giudici di merito, per i quali il caso in esame era riconducibile alle molestie telefoniche, come previste all’art. 660 del codice penale, in quanto tale previsione sarebbe stata idonea a ricomprendere non solo le molestie telefoniche, ma anche tutte quelle effettuate tramite analoghi mezzi di comunicazione a distanza. Secondo la Suprema Corte una semplice e-mail non comporta, a differenza di una telefonata, nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo.
Una e-mail, continua la Corte, non ha lo stesso carattere invasivo di una telefonata, nella quale il destinatario non ha modo di sottrarsi alla intrusione se non disattivando l’apparecchio telefonico, con conseguente lesione della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita.
http://www.kila.it/archivio-notizie-in-primo-piano/dopo-due-episodi-di-stalking-via-alle-misure-di-sicurezza-per-la-vittima.html
Si inasprisce la linea della Cassazione in materia di stalking, dopo i drammatici fatti di cronaca delle ultime settimane. La quinta sezione penale, con la sentenza n. 25527 del 5 luglio 2010, ammonisce infatti i giudici di merito a emettere subito misure di sicurezza, come ordini di allontanamento o l’obbligo di dimora nei confronti del molestatore, a fronte di atti persecutori sempre più frequentemente messi in atto da mariti o ex conviventi.
Inoltre, secondo la Suprema Corte, perché possa configurarsi il reato di stalking, di cui all’art. 621-bis del codice penale, bastano due atti di molestia per far scattare la protezione della vittima. Due episodi sono quindi sufficienti, se sono stati idonei a generare nella vittima stati di ansia e paura tali da comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. Da qui l’invito a non sottovalutare i rischi connessi agli atti persecutori.
Per tali motivi, la Cassazione ha accolto il reclamo della Procura di Chieti contro la decisione del Tribunale della Libertà di non concedere misure di tutela a una moglie separata e poi perseguitata dal marito.
Anche il gip di Chieti, in prima istanza, aveva negato protezione alla donna. I giudici di merito avevano ritenuto che la circostanza che la signora fosse stata costretta “persino a cambiare casa e città per eludere la pressione indotta dal coniuge, che tuttavia aveva rintracciato la nuova abitazione manifestandolo alla moglie separata con il macabro segno di un cappio appeso dietro la porta di casa”, non fossero indizi sufficienti della gravità della situazione di stalking.
Per la Cassazione “anche due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall'art. 612-bis del codice penale, se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta persino a modificare le proprie abitudini di vita, come è avvenuto in questo caso”.
Stupisce un po’ che la Cassazione debba ancora intervenire in casi di questo genere, quando la legge dovrebbe essere chiara. E sa anche un po’ di beffa che questa sentenza arrivi dopo vicende come quella dell’uomo denunciato sette volte per stalking, eppure “libero” di uccidere due donne nello stesso identico modo a poca distanza l’una dall’altra.
Pochi giorni prima, invece, con la sentenza n. 24510 del 30 giugno, la prima sezione penale ha riconosciuto che le e-mail offensive non sono idonee a integrare il reato di molestia sancito dall’art. 660 del codice penale. Quindi, chi le invia non è penalmente perseguibile. Potrebbero tuttavia rimanere in piedi le accuse per ingiuria.
Il caso è quello di un 41enne di Cassino che aveva inviato a una collega “un messaggio contenente apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità personale e professionale del convivente”.
La Corte non è d’accordo con i giudici di merito, per i quali il caso in esame era riconducibile alle molestie telefoniche, come previste all’art. 660 del codice penale, in quanto tale previsione sarebbe stata idonea a ricomprendere non solo le molestie telefoniche, ma anche tutte quelle effettuate tramite analoghi mezzi di comunicazione a distanza. Secondo la Suprema Corte una semplice e-mail non comporta, a differenza di una telefonata, nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo.
Una e-mail, continua la Corte, non ha lo stesso carattere invasivo di una telefonata, nella quale il destinatario non ha modo di sottrarsi alla intrusione se non disattivando l’apparecchio telefonico, con conseguente lesione della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita.
http://www.kila.it/archivio-notizie-in-primo-piano/dopo-due-episodi-di-stalking-via-alle-misure-di-sicurezza-per-la-vittima.html
Stalking. Il reato è integrato anche con due soli episodi
La Suprema Corte di Cassazione, quinta sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 25527 dello scorso 5 luglio, ha ammonito i giudici di merito ad emettere subito misure di sicurezza a tutela delle vittime di Stalking. Gli Ermellini hanno così sollecitato l’adozione di misure di sicurezza a fronte di atti persecutori sempre più frequentemente messi in atto da mariti o ex conviventi. I giudici di legittimità hanno ritenuto che affinchè possa ritenersi configurato il reato di stalking di cui all’art. 621 bis c.p.e` sufficiente che la persecuzione si realizzi anche con soli due episodi se questi siano stati idonei a generare nella vittima stati di ansia e paura tali da comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. Da qui l’invito della Suprema Corte a non sottovalutare i rischi connessi agli atti persecutori. Sulla base di questa argomentazioni la Corte ha accolto il reclamo proposto dalla Procura di Chieti avverso la decisione con la quale il Tribunale della Libertà aveva negato misure di tutela ad una moglie separata.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8697.asp
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8697.asp
Monza Insulta la ex su Facebook, il giudice: «Danno da 15mila euro»
Galeotto fu il commento e chi lo pose. A volte Facebook può essere un boomerang e tornare indietro. Oltre che costare caro. Altro che valvola di sfogo dove affidare i propri commenti a ruota libera. Le pagine web come un giornale e una stupidaggine di troppo può costare anche una condanna. Ne sa qualcosa un impiegato trentenne brianzolo che aveva approfittato del socialnetwork più diffuso al mondo per vendicarsi della sua ex. Una frase, un commento un po’ spinto ad una fotografia “postata” dalla sua ex fidanzata nella pagina visibile agli utenti amici della ex coppia e una causa in tribunale. Il passo è stato più che breve. Un insulto pesante, una vendetta che è costata cara all’autore. Ora l’amante respinto dovrà mettere mano al portafoglio pagando alla donna 15mila euro. Somma che il magistrato monzese ha stabilito spettare alla donna a titolo di risarcimento per il danno morale arrecato dall’ex fidanzato. Lo ha stabilito il giudice Piero Calabrò della Tribunale civile di Monza che ha accolto la richiesta di risarcimento avanzata un anno fa dalla ex fidanzata. Una sentenza destinata a fare giurisprudenza dal momento che la rete e in particolare Facebook è sempre stata considerata una prateria dove tutto o quasi è possibile. Nelle motivazioni il giudice ha sottolineato che il commento affidato a Facebook rappresenta "una lesione dell'onore, della reputazione e del decoro" dell'ex fidanzata. In base a questo il giudice ha deciso che la donna ha subito un danno morale soggettivo inteso come "turbamento dello stato d'animo della vittima del fatto illecito, vale a dire come complesso delle sofferenze inferte alla danneggiata dall'evento dannoso, indipendentemente dalla sua rilevanza penalistica".
fonte http://www.ilgiornale.it/milano/monza_insulta_ex_facebook_giudice_danno_15mila_euro/30-04-2010/articolo-id=441837-page=0-comments=1
fonte http://www.ilgiornale.it/milano/monza_insulta_ex_facebook_giudice_danno_15mila_euro/30-04-2010/articolo-id=441837-page=0-comments=1
Stalking, coppia costretta al trasloco. Dispetti ai vicini di condominio
VICENZA. LA STORIA. Atti persecutori in contrà Do Rode: telefonate mute, corrente staccata e finti annunci erotici affissi in città. Coppia di fidanzati allontanata dal condominio dal giudice: avevano reso la vita impossibile ai vicini, con scherzi e dispetti
Prima gli screzi con i vicini di casa. Poi i dispetti e le ripicche. Infine, una serie di veri e propri atti persecutori configurabili come stalking: telefonate mute, corrente elettrica staccata e addirittura dei finti annunci erotici affissi sui muri della città, con su scritti i riferimenti telefonici dei vicini di casa bersagliati. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della procura sulla base della denuncia della parte lesa, a tanto è arrivata una giovane coppia di fidanzati che ha messo nel mirino una famiglia con cui erano nate delle forti incomprensioni. I due ragazzi, al termine di un'autentica "guerra di condominio", sono stati costretti al trasloco dal palazzo di contrà Do Rode, sulla base di un provvedimento del giudice che ha sventolato il cartellino rosso. Fosse ancora in vita il mitico giudice Santi Licheri, ci sarebbe di che riempire una puntatona di Forum. Non si è rivolta alla giustizia televisiva, bensì alla procura di Vicenza la parte lesa che, difesa dall'avvocato Giulio Manfredini, ha denunciato i comportamenti persecutori.
RAPPORTI INFUOCATI. I fatti risalgono ad alcuni giorni fa. I problemi sono cominciati quando nel palazzo di contrà Do Rode 23 si è trasferita una ragazza, Maria Laura Perini, 28 anni. Il fidanzato, Federico Guerra, di cinque anni più giovane, non abitava con lei, ma si recava spesso nel suo appartamento. Tra i due giovani, che negano con forza i fatti, e una famiglia che vive nel condominio sono nati in breve tempo una serie di attriti, scaturiti da futili motivi. Dapprima, tensioni di routine, come ne accadono molti tra vicini di casa. Poi, via via, screzi sempre più pesanti.
TELEFONATE E SCHERZI. Secondo la denuncia, i fidanzati avrebbero cominciato con le telefonate anonime e in almeno una di queste avrebbero parlato con la figlia minorenne della famiglia bersagliata. Poi sarebbero passati agli scherzi "goliardici". I carabinieri dei luogotenenti Barichello e Sorge hanno accertato che gli indagati approfittando di un'assenza per ferie dei vicini, avrebbero staccato la corrente dell'appartamento dal contatore generale, facendo trovare al rientro il frigorifero spento, l'acqua sul pavimento e i cibi andati a male.
FINTI ANNUNCI EROTICI. Ma a far scattare la denuncia è stata l'ultima "trovata" dei fidanzati, i quali avrebbero affisso in giro per la città dei finti annunci erotici con i riferimenti delle "vittime" dello scherzo. Della serie: «Caliente e disponibile, se interessati chiamare...». A quel punto, esasperata, la famiglia ha sporto denuncia in procura. Perini e Guerra sono stati indagati per stalking. Qualche giorno fa, il giudice per le indagini preliminari Eloisa Pesenti, su richiesta del pm Pecori, ha disposto l'allontanamento della coppia dal condominio.M.SC.
FONTE http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Home/146982_stalking_coppia_costretta_al_trasloco_dispetti_ai_vicini_di_condominio/
Prima gli screzi con i vicini di casa. Poi i dispetti e le ripicche. Infine, una serie di veri e propri atti persecutori configurabili come stalking: telefonate mute, corrente elettrica staccata e addirittura dei finti annunci erotici affissi sui muri della città, con su scritti i riferimenti telefonici dei vicini di casa bersagliati. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della procura sulla base della denuncia della parte lesa, a tanto è arrivata una giovane coppia di fidanzati che ha messo nel mirino una famiglia con cui erano nate delle forti incomprensioni. I due ragazzi, al termine di un'autentica "guerra di condominio", sono stati costretti al trasloco dal palazzo di contrà Do Rode, sulla base di un provvedimento del giudice che ha sventolato il cartellino rosso. Fosse ancora in vita il mitico giudice Santi Licheri, ci sarebbe di che riempire una puntatona di Forum. Non si è rivolta alla giustizia televisiva, bensì alla procura di Vicenza la parte lesa che, difesa dall'avvocato Giulio Manfredini, ha denunciato i comportamenti persecutori.
RAPPORTI INFUOCATI. I fatti risalgono ad alcuni giorni fa. I problemi sono cominciati quando nel palazzo di contrà Do Rode 23 si è trasferita una ragazza, Maria Laura Perini, 28 anni. Il fidanzato, Federico Guerra, di cinque anni più giovane, non abitava con lei, ma si recava spesso nel suo appartamento. Tra i due giovani, che negano con forza i fatti, e una famiglia che vive nel condominio sono nati in breve tempo una serie di attriti, scaturiti da futili motivi. Dapprima, tensioni di routine, come ne accadono molti tra vicini di casa. Poi, via via, screzi sempre più pesanti.
TELEFONATE E SCHERZI. Secondo la denuncia, i fidanzati avrebbero cominciato con le telefonate anonime e in almeno una di queste avrebbero parlato con la figlia minorenne della famiglia bersagliata. Poi sarebbero passati agli scherzi "goliardici". I carabinieri dei luogotenenti Barichello e Sorge hanno accertato che gli indagati approfittando di un'assenza per ferie dei vicini, avrebbero staccato la corrente dell'appartamento dal contatore generale, facendo trovare al rientro il frigorifero spento, l'acqua sul pavimento e i cibi andati a male.
FINTI ANNUNCI EROTICI. Ma a far scattare la denuncia è stata l'ultima "trovata" dei fidanzati, i quali avrebbero affisso in giro per la città dei finti annunci erotici con i riferimenti delle "vittime" dello scherzo. Della serie: «Caliente e disponibile, se interessati chiamare...». A quel punto, esasperata, la famiglia ha sporto denuncia in procura. Perini e Guerra sono stati indagati per stalking. Qualche giorno fa, il giudice per le indagini preliminari Eloisa Pesenti, su richiesta del pm Pecori, ha disposto l'allontanamento della coppia dal condominio.M.SC.
FONTE http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Home/146982_stalking_coppia_costretta_al_trasloco_dispetti_ai_vicini_di_condominio/
Stalking. Cassazione Penale: atti persecutori nei confronti di una minore
La Cassazione ha confermato la correttezza dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Messina ha confermato il provvedimento del g.i.p del tTibunale di Barcellona, con il quale è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di un soggetto in ordine al reato ex art. 612 bis Codice Penale.
Ricordiamo il testo dell'articolo 612 bis (Atti persecutori. Stalking):
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 legge 5/2/1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio.
La Cassazione ha rilevato che "Il tribunale del riesame ha delineato il quadro indiziario grazie a un'accurata analisi delle principali fonti conoscitive, attivate nel corso delle indagini preliminari. Ha fondato così il suo convincimento sulle dichiarazioni della minore nonché su quelle della nonna, e della madre con le quali la fanciulla si era confidata. Dalle loro deposizioni è emerso che, in più giorni, compresi tra fine marzo e fine aprile dell'anno allora in corso, spesso quotidianamente, la minore, dell'età di 12 anni, mentre era in attesa dell'autobus di linea, alla fermata posta nei pressi della propria abitazione, era stata avvicinata da un uomo, alla guida di un furgone, che le aveva rivolto apprezzamenti, mandandole dei baci e l'aveva invitata a salire sul veicolo. Il giorno 3 aprile, l'uomo si era recato alla scuola della minore, rimanendo dinanzi all'istituto, rivolgendo le sguardi insistenti e minacciosi. Questi fatti avevano fortemente turbato la minore, tanto da indurla a chiedere ai familiari di non recarsi più a scuola per timore per la propria incolumità fisica.
Grazie ad operazioni di osservazione, effettuate dai carabinieri è risultato che effettivamente il conducente del furgone - identificato con certezza nell'attuale indagato - era più volte, anche a brevi intervalli, passato dinanzi all'abitazione della minore, rivolgendovi lo sguardo con insistenza. Sulla base di questa ricostruzione dei fatti, l'ordinanza del tribunale del riesame - esaminata adeguatamente la piena credibilità delle principale fonte conoscitiva - ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza, in ordine al reato ex art. 612 bis c.p. , esponendo argomentazioni tecnicamente corrette, in ordine alla collocazione dei comportamenti nell'ipotesi criminosa (cd stalking, letteralmente "atto di fare la posta alla preda") introdotta con l'art. 7 del decreto legge 23.2.2009 n.11, convertito in legge 23.4.2009 n. 38".
Secondo la Cassazione "la norma sul reato di "atti persecutori" è stato inserita nel nostro ordinamento a tutela della libertà morale della persona e ha ad oggetto condotte reiterate di minaccia e molestia che determinano nella vittima, alternativamente: un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque affettivamente legata, la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita. E' evidente la precisa conformità alla norma in esame, della qualificazione giuridica delle condotte contenuta nella motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove pone in evidenza caratteri di reiterazione nel tempo delle illecite condotte che si sono succedute per un ampio arco di tempo, con cadenza anche quotidiana, tanto da giustificare, nel corso delle indagini preliminare, l'accertamento del perdurante stato patologico da esse causato nella vittima. Pienamente corretta è la definizione di tali atti come molesti, cioè forieri di alterazione della serenità e dell'equilibrio della minore, in quanto diretti a forzare la sua attenzione e a stringere con lei un rapporto, percepito evidentemente come anomalo e pericoloso dalla destinataria.
L'ordinanza ha poi analizzato la realizzazione di uno dei tre tipici eventi, delineati dalla norma in esame e cioè il perdurante e grave stato di ansia e di paura, in quanto ha compiutamente descritto il destabilizzante turbamento psicologico della minore, che ripetutamente ha manifestato il suo stato nei racconti alla nonna e alla madre, giungendo fino a esprimere l'intento di rinunciare a recarsi a scuola. La non realizzazione di questo intento ha evitato che la condotta determinasse anche un altro evento previsto dalla norma (l'alterazione delle proprie abitudini di vita). Sul dolo generico ravvisabile in questi comportamenti seriali dell'ordinanza si è ugualmente espressa in maniera del tutto adeguata e completa, avendo messo in risalto come l'indagato, passando ripetutamente nei luoghi frequentati dalla minore, proprio negli orari in cui ella era solita ivi trovarsi, abbia dimostrato di rappresentarsi gli effetti psicologici concretamente realizzati".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 26 marzo 2010, n.11945: Atti persecutori - Molestie - Stalking).
fonte http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2453
Ricordiamo il testo dell'articolo 612 bis (Atti persecutori. Stalking):
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 legge 5/2/1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio.
La Cassazione ha rilevato che "Il tribunale del riesame ha delineato il quadro indiziario grazie a un'accurata analisi delle principali fonti conoscitive, attivate nel corso delle indagini preliminari. Ha fondato così il suo convincimento sulle dichiarazioni della minore nonché su quelle della nonna, e della madre con le quali la fanciulla si era confidata. Dalle loro deposizioni è emerso che, in più giorni, compresi tra fine marzo e fine aprile dell'anno allora in corso, spesso quotidianamente, la minore, dell'età di 12 anni, mentre era in attesa dell'autobus di linea, alla fermata posta nei pressi della propria abitazione, era stata avvicinata da un uomo, alla guida di un furgone, che le aveva rivolto apprezzamenti, mandandole dei baci e l'aveva invitata a salire sul veicolo. Il giorno 3 aprile, l'uomo si era recato alla scuola della minore, rimanendo dinanzi all'istituto, rivolgendo le sguardi insistenti e minacciosi. Questi fatti avevano fortemente turbato la minore, tanto da indurla a chiedere ai familiari di non recarsi più a scuola per timore per la propria incolumità fisica.
Grazie ad operazioni di osservazione, effettuate dai carabinieri è risultato che effettivamente il conducente del furgone - identificato con certezza nell'attuale indagato - era più volte, anche a brevi intervalli, passato dinanzi all'abitazione della minore, rivolgendovi lo sguardo con insistenza. Sulla base di questa ricostruzione dei fatti, l'ordinanza del tribunale del riesame - esaminata adeguatamente la piena credibilità delle principale fonte conoscitiva - ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza, in ordine al reato ex art. 612 bis c.p. , esponendo argomentazioni tecnicamente corrette, in ordine alla collocazione dei comportamenti nell'ipotesi criminosa (cd stalking, letteralmente "atto di fare la posta alla preda") introdotta con l'art. 7 del decreto legge 23.2.2009 n.11, convertito in legge 23.4.2009 n. 38".
Secondo la Cassazione "la norma sul reato di "atti persecutori" è stato inserita nel nostro ordinamento a tutela della libertà morale della persona e ha ad oggetto condotte reiterate di minaccia e molestia che determinano nella vittima, alternativamente: un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque affettivamente legata, la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita. E' evidente la precisa conformità alla norma in esame, della qualificazione giuridica delle condotte contenuta nella motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove pone in evidenza caratteri di reiterazione nel tempo delle illecite condotte che si sono succedute per un ampio arco di tempo, con cadenza anche quotidiana, tanto da giustificare, nel corso delle indagini preliminare, l'accertamento del perdurante stato patologico da esse causato nella vittima. Pienamente corretta è la definizione di tali atti come molesti, cioè forieri di alterazione della serenità e dell'equilibrio della minore, in quanto diretti a forzare la sua attenzione e a stringere con lei un rapporto, percepito evidentemente come anomalo e pericoloso dalla destinataria.
L'ordinanza ha poi analizzato la realizzazione di uno dei tre tipici eventi, delineati dalla norma in esame e cioè il perdurante e grave stato di ansia e di paura, in quanto ha compiutamente descritto il destabilizzante turbamento psicologico della minore, che ripetutamente ha manifestato il suo stato nei racconti alla nonna e alla madre, giungendo fino a esprimere l'intento di rinunciare a recarsi a scuola. La non realizzazione di questo intento ha evitato che la condotta determinasse anche un altro evento previsto dalla norma (l'alterazione delle proprie abitudini di vita). Sul dolo generico ravvisabile in questi comportamenti seriali dell'ordinanza si è ugualmente espressa in maniera del tutto adeguata e completa, avendo messo in risalto come l'indagato, passando ripetutamente nei luoghi frequentati dalla minore, proprio negli orari in cui ella era solita ivi trovarsi, abbia dimostrato di rappresentarsi gli effetti psicologici concretamente realizzati".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 26 marzo 2010, n.11945: Atti persecutori - Molestie - Stalking).
fonte http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2453
Napoli, perseguita la ex. Il gip: «Divieto di frequentare gli stessi luoghi della donna»
Non potrà frequentare i medesimi luoghi frequentati dalla sua ex compagna. Lo ha stabilito il gip del Tribunale di Napoli che, con'ordinanza restrittiva, ha limitato la libertà di movimento di Giovanni M., guardia giurata, fermato dalla polizia per «stalking». Il provvedimento del gip è stato adottato secondo quanto previsto dall'articolo 282/ter del codice penale, introdotto con la nuova legge sullo stalking, la numero 45 del 2009, disponendo che la 42enne guardia giurata Giovanni M. non possa frequentare assolutamente gli stessi luoghi della donna perseguitata.
I fatti. Una 42enne aveva avuto una relazione con la guardia giurata ma, nonostante avesse deciso di interromperla, l'uomo non glielo aveva consentito. Pur di continuare a vederla, Giovanni M. aveva minacciato la donna utilizzando l'arma in dotazione. Secondo quanto denunciato dalla vittima, la condotta violenta dell'uomo, non rassegnatosi alla fine della relazione, sfociava spesso in violente percosse. L'intrusione nella vita privata della donna era spesso caratterizzata da appostamenti ed inseguimenti quotidiani. Di qui la decisione di rivolgersi alla polizia.
Gli agenti del commissariato di polizia Vasto Arenaccia diretti dal vice questore Pasquale Trocino hanno fermato l'uomo, non senza difficoltà. Dopo il fermo, Giovanni M. è stato sottoposto all'interrogatorio di garanzia dal gip che ha disposto il provvedimento di divieto assoluta di frequentazione degli stessi luoghi della vittima.
fonte http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=98479&sez=NAPOLI
I fatti. Una 42enne aveva avuto una relazione con la guardia giurata ma, nonostante avesse deciso di interromperla, l'uomo non glielo aveva consentito. Pur di continuare a vederla, Giovanni M. aveva minacciato la donna utilizzando l'arma in dotazione. Secondo quanto denunciato dalla vittima, la condotta violenta dell'uomo, non rassegnatosi alla fine della relazione, sfociava spesso in violente percosse. L'intrusione nella vita privata della donna era spesso caratterizzata da appostamenti ed inseguimenti quotidiani. Di qui la decisione di rivolgersi alla polizia.
Gli agenti del commissariato di polizia Vasto Arenaccia diretti dal vice questore Pasquale Trocino hanno fermato l'uomo, non senza difficoltà. Dopo il fermo, Giovanni M. è stato sottoposto all'interrogatorio di garanzia dal gip che ha disposto il provvedimento di divieto assoluta di frequentazione degli stessi luoghi della vittima.
fonte http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=98479&sez=NAPOLI
Sguardi insistenti e intimidatori possono essere stalking
Giro di vite della Corte di Cassazione sul reato di stalking: con la sentenza n. 11945, infatti, ha confermato la condanna per un 41enne di Messina che nei mesi scorsi si è reso protagonista di una serie ripetuta di episodi di molestia ai danni di una dodicenne appostandosi fuori della scuola all'ora in cui finivano le lezioni, per poi puntarla con sguardi e facendo segni inequivocabili di interesse. La bambina, spaventata, aveva chiesto ai genitori di non andare più a scuola per timore di rivedere l'uomo, e dopo la denuncia della famiglia la Cassazione ha condannato l'uomo per "atti persecutori", fattispecie del più ampio reato di stalking. Il reato ha per oggetto "condotte reiterate di minaccia e molestia che determinano nella vittima, alternativamente, un perdurante e grave stato di ansia o paura,un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque affettivamente legata, oppure la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita".
fonte http://www.info-legal.it/?id=1332
fonte http://www.info-legal.it/?id=1332
Cassazione, telefonare dopo la mezzanotte è molestia
Una telefonata fatta dopo la mezzanotte può far scattare la multa per molestie. Lo ha stabilito la Cassazione condannando a 300 euro di multa un abruzzese di 53 anni colpevole di aver chiamto la ex moglie dopo le 24.
Come sottolineato da La Stampa, l'uomo aveva effettuato una sola chiamata dopo la mezzanotte sul cellulare della consorte, dalla quale si stava separando, per chiedere informazioni sul figlio che avrebbe dovuto incontrare il giorno precedente. Ma secondo la Cassazione anche solo uno squillo dopo le 24 è "petulante" e arreca disturbo.
Ecco dunque che la Suprema Corte ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva condannato l'uomo, denunciato per lo squillo, per il reato punito dall'art. 660 c.p.. Non è stato accolto, quindi, il ricorso avanzato per dimostrare che la telefonata dopo quell'ora non era dettata dall'intento di "interferire nella sfera della libertà della ex moglie ma era stata fatta allo scopo di richiedere informazioni sul figlio".
La Cassazione ha ritenuto "impertinenti le considerazioni sull'assenza del requisito della petulanza, avendo la sentenza impugnata basato la decisione sull'esistenza dell'unico biasimevole motivo di recare molestia... L'ora in cui era stata effettuata la telefonata, attorno alla mezzanotte, dimostrava sia l'obiettiva molesta intrusione in ore riservate al riposo sia l'evidente intenzione di molestare la moglie piuttosto che di vedere il bambino, che a quell'ora avrebbe dovuto dormire".
fonte http://magazine.excite.it/news/34848/Cassazione-telefonare-dopo-la-mezzanotte-e-molestia
Come sottolineato da La Stampa, l'uomo aveva effettuato una sola chiamata dopo la mezzanotte sul cellulare della consorte, dalla quale si stava separando, per chiedere informazioni sul figlio che avrebbe dovuto incontrare il giorno precedente. Ma secondo la Cassazione anche solo uno squillo dopo le 24 è "petulante" e arreca disturbo.
Ecco dunque che la Suprema Corte ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva condannato l'uomo, denunciato per lo squillo, per il reato punito dall'art. 660 c.p.. Non è stato accolto, quindi, il ricorso avanzato per dimostrare che la telefonata dopo quell'ora non era dettata dall'intento di "interferire nella sfera della libertà della ex moglie ma era stata fatta allo scopo di richiedere informazioni sul figlio".
La Cassazione ha ritenuto "impertinenti le considerazioni sull'assenza del requisito della petulanza, avendo la sentenza impugnata basato la decisione sull'esistenza dell'unico biasimevole motivo di recare molestia... L'ora in cui era stata effettuata la telefonata, attorno alla mezzanotte, dimostrava sia l'obiettiva molesta intrusione in ore riservate al riposo sia l'evidente intenzione di molestare la moglie piuttosto che di vedere il bambino, che a quell'ora avrebbe dovuto dormire".
fonte http://magazine.excite.it/news/34848/Cassazione-telefonare-dopo-la-mezzanotte-e-molestia
STALKING: MOLESTA EX COMPAGNA, DOVRA' STARLE LONTANO 500 METRI
Dovra' girare alla larga dalla ex convivente, stando lontano da lei non meno di 500 metri. E' questa la misura cautelare adottata dal Gip del Tribunale di Vasto (Chieti), Caterina Salusti, nei confronti di A.F., 28 anni, operaio d'origine pugliese, ma domiciliato a Vasto, denunciato dai carabinieri per molestie. Dalle indagini dei militari dell'Arma della compagnia di Vasto sarebbero emerse le gravi responsabilita' dell'uomo che, i primi di dicembre, avrebbe scagliato alcune fioriere di Piazza del Popolo a Vasto sulla Mercedes classe "A" di L.M., una commerciante di 28 anni di Vasto. Un gesto plateale, l'ultimo di una lunga serie a partire dalla scorsa estate quando, deluso per la fine del rapporto sentimentale, l'uomo avrebbe cominciato a molestare la donna. Ne avrebbero fatto le spese anche alcuni amici della commerciante, aggrediti e malmenati per strada. I carabinieri della compagnia di Vasto, come ha riferito stamane il capitano, Giuseppe Loschiavo, avevano chiesto l'arresto e il Gip, pur non avendolo concesso, ha applicato una misura in ogni caso severa: stare lontano dalla donna, dai suoi familiari e dai luoghi da lei frequentati, almeno 500 metri.
fonte http://www.agi.it/l-aquila/notizie/201001021232-cro-rt10029-stalking_molesta_ex_compagna_dovra_starle_lontano_500_metri
fonte http://www.agi.it/l-aquila/notizie/201001021232-cro-rt10029-stalking_molesta_ex_compagna_dovra_starle_lontano_500_metri
VOMERO:ARRESTO PER STALKING
I Carabinieri della stazione Vomero Arenella hanno tratto in arresto su ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip di Napoli un 53enne di via nicotera gia' noto alle forze dell'ordine.
Attivita’ investigativa espletata dall’arma ha consentito di accertare che da febbraio, con aggressioni fisiche, ingiurie, minacce e atti lesivi della riservatezza delle comunicazioni, l’uomo aveva perseguitato la ex convivente 35enne in modo tale da cagionarle stato d’ansia e paure tali da costringerla a cambiare le abitudini di vita.
fonte http://www.bigol.net/index/do/it/articolo/54778/VOMERO:ARRESTO+PER+STALKING.html
Attivita’ investigativa espletata dall’arma ha consentito di accertare che da febbraio, con aggressioni fisiche, ingiurie, minacce e atti lesivi della riservatezza delle comunicazioni, l’uomo aveva perseguitato la ex convivente 35enne in modo tale da cagionarle stato d’ansia e paure tali da costringerla a cambiare le abitudini di vita.
fonte http://www.bigol.net/index/do/it/articolo/54778/VOMERO:ARRESTO+PER+STALKING.html
Vibo: figlio perseguita la madre per anni, in manette per stalking
Da anni l'uomo perseguitava l'anziana madre con insulti, minacce. Ora sarà processato per direttissima
I carabinieri della compagnia di Vibo Valentia hanno arrestato un uomo di 53 anni, impiegato. L'uomo da anni perseguitava la propria madre con minacce e percosse. Una situazione che era ben nota in paese e che più volte aveva portato i Carabinieri ad intervenire per sedare gli animi e per evitare che l’uomo, da tempo in cura per problemi mentali, passasse dalle parole ai fatti.
Una situazione insostenibile per lanziana donna e che ieri è esplosa nuovamente con l'ennesima aggressione verbale del figlio.
Dopo urla, insulti e qualche vaso di fiori per aria, sono così intervenuti gli uomini della Stazione Carabinieri di Cessaniti e del N.O.R.M.
L'anziana madre ha raccontato lennesimo scatto d'ira del figlio mentre, proprio davanti ai Carabinieri, continuavano a giungere le telefonate con cui l'impiegato minacciava l'anziana di non dire niente ai militari se non voleva patire conseguenze ben più gravi.
I Carabinieri dopo aver tranquillizzato la donna, hanno rintracciato nel piccolo abitato il figlio, noto alle forze dell'ordine, e lo hanno ammanettato con l'accusa di atti persecutori. Il 53enne sarà processato per irettissima.
fonte http://ilquotidianodellacalabria.ilsole24ore.com/it/calabria/vibo_manette_figlio_cinquantatre_anni_mamma_persecuzione_stalking_carabinieri_7666.html
I carabinieri della compagnia di Vibo Valentia hanno arrestato un uomo di 53 anni, impiegato. L'uomo da anni perseguitava la propria madre con minacce e percosse. Una situazione che era ben nota in paese e che più volte aveva portato i Carabinieri ad intervenire per sedare gli animi e per evitare che l’uomo, da tempo in cura per problemi mentali, passasse dalle parole ai fatti.
Una situazione insostenibile per lanziana donna e che ieri è esplosa nuovamente con l'ennesima aggressione verbale del figlio.
Dopo urla, insulti e qualche vaso di fiori per aria, sono così intervenuti gli uomini della Stazione Carabinieri di Cessaniti e del N.O.R.M.
L'anziana madre ha raccontato lennesimo scatto d'ira del figlio mentre, proprio davanti ai Carabinieri, continuavano a giungere le telefonate con cui l'impiegato minacciava l'anziana di non dire niente ai militari se non voleva patire conseguenze ben più gravi.
I Carabinieri dopo aver tranquillizzato la donna, hanno rintracciato nel piccolo abitato il figlio, noto alle forze dell'ordine, e lo hanno ammanettato con l'accusa di atti persecutori. Il 53enne sarà processato per irettissima.
fonte http://ilquotidianodellacalabria.ilsole24ore.com/it/calabria/vibo_manette_figlio_cinquantatre_anni_mamma_persecuzione_stalking_carabinieri_7666.html
Stalking, da febbraio 700 arresti
Dati Viminale, Lombardia prima, 80% vittime sono donne
Oltre 700 arresti, piu' di 3.000 delitti commessi: sono i dati diffusi dal sottosegretario all'Interno Mantovano sullo 'Stalking'.A un anno dalla legge - i numeri sono riferiti al 23 febbraio-31 ottobre 2009 -emerge un quadro con gli uomini principali colpevoli di atti persecutori. L'80,01% delle vittime sono donne e l'84,68% dei delitti e' compiuto da italiani. La regione con piu' casi denunciati e' la Lombardia (539), che precede Piemonte (403) e Toscana (359).
fonte http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/topnews/2009/11/19/visualizza_new.html_1619336115.html
Oltre 700 arresti, piu' di 3.000 delitti commessi: sono i dati diffusi dal sottosegretario all'Interno Mantovano sullo 'Stalking'.A un anno dalla legge - i numeri sono riferiti al 23 febbraio-31 ottobre 2009 -emerge un quadro con gli uomini principali colpevoli di atti persecutori. L'80,01% delle vittime sono donne e l'84,68% dei delitti e' compiuto da italiani. La regione con piu' casi denunciati e' la Lombardia (539), che precede Piemonte (403) e Toscana (359).
fonte http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/topnews/2009/11/19/visualizza_new.html_1619336115.html
Persecuzione e molestie all'ex compagno, condannata 47enne di Vairano Patenora (CE)
In base alla nuova legge sullo stalking la sentenza del tribunale: 5 mesi più le spese.
Pena sospesa per la donna.
CASERTA – Lui la lascia, lei lo perseguita e lo minaccia. Condannata a 5 mesi di carcere e al pagamento dei danni. Così ha stabilito il giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione staccata di Carinola, dottoressa Vona che ha inflitto la condanna a C. S. La 47enne era accusata di aver molestato, perseguitato, minacciato e malmenato, un suo ex compagno. Accuse alle quali la donna ha sempre replicato che tutto nasceva dall’esigenze di riavere - dall’uomo - cose di sua proprietà e che tuttavia non avrebbe mai attuato alcuna minaccia né confronti della vittima, né della sua nuova compagna. Una tesi a cui il giudice non ha creduto affatto tanto che ha inflitto alla donna una pena di cinque mesi. Una condanna che resta comunque sospesa perché la signora C. era una incensurata.
In ogni caso, il difensore della donna ha già preannunciato il ricorso in appello dove tenterà di ribaltare il verdetto del tribunale di Carinola, puntando all’assoluzione piena. La condanna della donna potrebbe rappresentare uno dei primi casi in tutta Italia di stalking “al rovescio” dove un uomo è vittima - accertata - delle persecuzioni di una donna. I fatti - secondo quanto emerso durante il dibattimento - prendono avvio nel 2006 quando dopo oltre 13 anni di amicizia ed affetto, lui - A. L. - decide di troncare ogni relazione con la donna. Poco tempo il 59enne avrebbe avviato una nuova relazione con un’altra donna. Intanto le richieste e le persecuzioni telefoniche della sua ex amica si sarebbero fatte sempre più insistenti.
Con il passare dei mesi i rapporti fra i due ex amici si sarebbero fatti sempre più tesi fino al deterioramento totale. Le telefonate minacciose e fastidiose aumentarono così come le violente discussioni. Tutto fino alla denuncia che A. presentò - congiuntamente alla sua nuova compagna - presso la caserma dei carabinieri. Pochi giorni fa la sentenza del giudice.
fonte corrieredellasera
Pena sospesa per la donna.
CASERTA – Lui la lascia, lei lo perseguita e lo minaccia. Condannata a 5 mesi di carcere e al pagamento dei danni. Così ha stabilito il giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione staccata di Carinola, dottoressa Vona che ha inflitto la condanna a C. S. La 47enne era accusata di aver molestato, perseguitato, minacciato e malmenato, un suo ex compagno. Accuse alle quali la donna ha sempre replicato che tutto nasceva dall’esigenze di riavere - dall’uomo - cose di sua proprietà e che tuttavia non avrebbe mai attuato alcuna minaccia né confronti della vittima, né della sua nuova compagna. Una tesi a cui il giudice non ha creduto affatto tanto che ha inflitto alla donna una pena di cinque mesi. Una condanna che resta comunque sospesa perché la signora C. era una incensurata.
In ogni caso, il difensore della donna ha già preannunciato il ricorso in appello dove tenterà di ribaltare il verdetto del tribunale di Carinola, puntando all’assoluzione piena. La condanna della donna potrebbe rappresentare uno dei primi casi in tutta Italia di stalking “al rovescio” dove un uomo è vittima - accertata - delle persecuzioni di una donna. I fatti - secondo quanto emerso durante il dibattimento - prendono avvio nel 2006 quando dopo oltre 13 anni di amicizia ed affetto, lui - A. L. - decide di troncare ogni relazione con la donna. Poco tempo il 59enne avrebbe avviato una nuova relazione con un’altra donna. Intanto le richieste e le persecuzioni telefoniche della sua ex amica si sarebbero fatte sempre più insistenti.
Con il passare dei mesi i rapporti fra i due ex amici si sarebbero fatti sempre più tesi fino al deterioramento totale. Le telefonate minacciose e fastidiose aumentarono così come le violente discussioni. Tutto fino alla denuncia che A. presentò - congiuntamente alla sua nuova compagna - presso la caserma dei carabinieri. Pochi giorni fa la sentenza del giudice.
fonte corrieredellasera
Stalking stavolta è donna - Separata da tempo dal marito torturava l'ex coniuge con sms e appostamenti.
Non è bastato l'avvertimento a tenere una condotta più dignitosa da parte dei poliziotti già dalla scorsa estate ad una reatina di 34 anni. Deve essere infatti diventata una vera e propria ossessione per l'ex coniuge, C.C., la moglie che, nonostante l'avvenuta separazione legale, continuava a tartassarlo. Appostamenti, pedinamenti, ingiurie e perfino le minacce arrivate anche tramite numerosi sms hanno reso la vita impossibile all'uomo che si è rivolto alla polizia anche per tutelare i due figli minori nati da quel rapporto coniugale ormai finito. La Questura ha denunciato in stato di libertà la donna per il reato di atti persecutori, oggi meglio noto come stalking. L'ex marito era esasperato dai continui messaggini ricevuti nel suo telefono da C.C., ma soprattutto dai numerosi tentativi di avvicinamento, attraverso asfissianti pedinamenti. Ha temuto che i danni più gravi di questo comportamento li avrebbero potuti patire i figli piccoli che avevano in verità già subito un forte stress psicologico. E quando la situazione è diventata praticamente insostenibile l'uomo ha sporto denuncia in Questura. C.C. è stata denunciata in stato di libertà all'autorità giudiziaria davanti alla quale dovrà ora rispondere del reato di stalking che prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.
fonte iltempo lazionord
fonte iltempo lazionord
CASSAZIONE: Pubblica foto hard della sua ex, Cassazione conferma la condanna
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CASERTA)- E’ sempre più in espansione la “sindrome del molestatore assillante”, questa volta la vittima è una donna sposata di Santa Maria Capua Vetere.
L’amante, della provincia di Caserta, aveva filmato alcune scene di rapporti sessuali avuti con la donna e le aveva usate per ricattarla a non tornare a vivere col marito.
ROMA - È un ennesimo caso di stalking tutelato dalla legge infatti la Cassazione ha confermato la condanna per l’uomo, poiché si tratta violenza privata. I dati sulle violenze morali sono sempre più sconcertanti, lo conferma l’Istat: l’estensione del fenomeno è più alto a nord e nelle grandi metropoli e coinvolge donne dai sedici anni in su.
Nella maggior parte dei casi la vittima conosce il suo violentatore perché un intimo familiare o persona conosciuta, di cui la vittima si fida. Occorre però evidenziare che negli ultimi anni sono aumentati gli arresti e le denunce (136%).
La violenza morale non lascia segni fisici, ma si caratterizza con comportamenti ben precisi che hanno lo scopo di controllare, dominare e limitare la libertà della donna, a volte fino a distruggere qualsiasi spazio di autonomia materiale e psicologica. Proprio questi dati mostrano un volto inaccettabile dell’uomo italiano ancora succube di una cultura maschile imbevuta di violenza.
fonte metropolisweb
L’amante, della provincia di Caserta, aveva filmato alcune scene di rapporti sessuali avuti con la donna e le aveva usate per ricattarla a non tornare a vivere col marito.
ROMA - È un ennesimo caso di stalking tutelato dalla legge infatti la Cassazione ha confermato la condanna per l’uomo, poiché si tratta violenza privata. I dati sulle violenze morali sono sempre più sconcertanti, lo conferma l’Istat: l’estensione del fenomeno è più alto a nord e nelle grandi metropoli e coinvolge donne dai sedici anni in su.
Nella maggior parte dei casi la vittima conosce il suo violentatore perché un intimo familiare o persona conosciuta, di cui la vittima si fida. Occorre però evidenziare che negli ultimi anni sono aumentati gli arresti e le denunce (136%).
La violenza morale non lascia segni fisici, ma si caratterizza con comportamenti ben precisi che hanno lo scopo di controllare, dominare e limitare la libertà della donna, a volte fino a distruggere qualsiasi spazio di autonomia materiale e psicologica. Proprio questi dati mostrano un volto inaccettabile dell’uomo italiano ancora succube di una cultura maschile imbevuta di violenza.
fonte metropolisweb
Sms: disturbo/molestia o violenza privata? Cassazione V^ Sez. Penale sentenza n. 31758/2009
Con l'evolversi dei tempi anche le modalità di relazionarsi mutano.
Ma anche se generati da pulsioni diverse (solidarietà, dispetto o possessività) l'irrompere nella privacy dell’individuo tramite strumenti tecnologicamente avanzati può comportare una sanzione penale perché si identifica, ai sensi e per gli effetti, nell’articolo 660 codice penale che testualmente cita “chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”, se non peggio come il caso in questione.
Articolo 610 c.p. Violenza privata
“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena e' aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.”
Infatti, oltre che per molestie è configurabile, l'irrompere nella vita altrui con un sms, anche come violenza privata.
Così hanno sentenziato i Giudici di Cassazione V^ Sez. Penale, sentenza n. 31758/2009, ravvisando nell'art. 610 c.p. la violazione della privacy e la configurazione del reato di "violenza privata".
Il caso riguarda un uomo che, tramite sms telefonici di minacce, cercava di far desistere l’ex marito della sua compagna dai vari tentativi di riconciliazione nei confronti della ex consorte.
La motivazione della Corte: "i messaggi inviati al marito adombrano chiaramente una condotta di violenza privata ai danni del marito di [...] e denotano la conferma solare della violenza morale attuata nei confronti della donna''.
La Corte di Cassazione francese ha ritenuto che gli sms possono essere utilizzati come una prova in una causa di divorzio, ribaltando la decisione dei giudici di merito che avevano invece respinto la richiesta di una donna di annoverare i messaggini diretti al marito sul proprio cellulare come prova dell'adulterio. Precedentemente il Tribunale aveva respinto tale richiesta motivando che "La lettura degli sms all'insaputa del destinatario costituisce un attentato grave nei confronti dell'intimità della persona". Con questa sentenza si palesa la possibilità di derogare al diritto d'inviolabilità della corrispondenza valutando l'eventuale esibizione di messaggi tra coniugi e terzi a prescindere dal consenso degli interessati, sempre che siano stati acquisiti "senza violenza e senza frode".
Purtroppo ogni atto e gesto crea una conseguenza anche penale infatti oltre al verificarsi di:
- "molestia o disturbo alle persone" (art. 660 c.p.).
Ricevere in maniera petulante telefonate e messaggi telefonici.
- "Violenza privata" (art. 610 c.p.).
Essere costretti a fare, tollerare od omettere qualche cosa,
ci si aggiunge anche l'articolo 339 "Circostanze aggravanti".
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti lievitano se la violenza o la minaccia e' commessa con armi, o da persona travisata, o da gruppo di persone, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o mediante intimidazione derivante da "sette" o associazioni segrete, esistenti o fittizie. Se la minaccia o atto violento e' commessa da un numero superiore a cinque persone riunite, tramite l' uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, oppure da dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e', nei casi succitati dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni
La legge del 23 Aprile 2009 n 38 introduce la possibilità di rivolgere al Questore, quale autorità di Pubblica Sicurezza, istanza di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta molesta.
Queste norme sono applicabili nei casi di stalking.
Per stalking s'intende l'insieme di comportamenti fastidiosi finalizzati allo sconvolgimento della vita della vittima così da costringerla a vivere prigioniera di se stessa.
Con la ricezione di tale istanza, che deve essere compilata attentamente e documentata per dimostrarne la fondatezza, il Questore si attiva ad ammonire verbalmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto l'intervento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge, considerando, nei suoi confronti, la possibilità di adottare eventuali provvedimenti restrittivi in ambito di armi e munizioni. Di tale azione "ammonitoria" viene stilato un verbale di cui viene rilasciata una copia al richiedente ed una all’ammonito.
Se il soggetto ammonito non desiste dal suo comportamento, perpetrando ancora azione di stalking, la procedibilità del reato di “atti persecutori” diventa automaticamente d’ufficio e la pena prevista è sensibilmente più elevata.
fonte diritto.it
Ma anche se generati da pulsioni diverse (solidarietà, dispetto o possessività) l'irrompere nella privacy dell’individuo tramite strumenti tecnologicamente avanzati può comportare una sanzione penale perché si identifica, ai sensi e per gli effetti, nell’articolo 660 codice penale che testualmente cita “chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”, se non peggio come il caso in questione.
Articolo 610 c.p. Violenza privata
“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena e' aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.”
Infatti, oltre che per molestie è configurabile, l'irrompere nella vita altrui con un sms, anche come violenza privata.
Così hanno sentenziato i Giudici di Cassazione V^ Sez. Penale, sentenza n. 31758/2009, ravvisando nell'art. 610 c.p. la violazione della privacy e la configurazione del reato di "violenza privata".
Il caso riguarda un uomo che, tramite sms telefonici di minacce, cercava di far desistere l’ex marito della sua compagna dai vari tentativi di riconciliazione nei confronti della ex consorte.
La motivazione della Corte: "i messaggi inviati al marito adombrano chiaramente una condotta di violenza privata ai danni del marito di [...] e denotano la conferma solare della violenza morale attuata nei confronti della donna''.
La Corte di Cassazione francese ha ritenuto che gli sms possono essere utilizzati come una prova in una causa di divorzio, ribaltando la decisione dei giudici di merito che avevano invece respinto la richiesta di una donna di annoverare i messaggini diretti al marito sul proprio cellulare come prova dell'adulterio. Precedentemente il Tribunale aveva respinto tale richiesta motivando che "La lettura degli sms all'insaputa del destinatario costituisce un attentato grave nei confronti dell'intimità della persona". Con questa sentenza si palesa la possibilità di derogare al diritto d'inviolabilità della corrispondenza valutando l'eventuale esibizione di messaggi tra coniugi e terzi a prescindere dal consenso degli interessati, sempre che siano stati acquisiti "senza violenza e senza frode".
Purtroppo ogni atto e gesto crea una conseguenza anche penale infatti oltre al verificarsi di:
- "molestia o disturbo alle persone" (art. 660 c.p.).
Ricevere in maniera petulante telefonate e messaggi telefonici.
- "Violenza privata" (art. 610 c.p.).
Essere costretti a fare, tollerare od omettere qualche cosa,
ci si aggiunge anche l'articolo 339 "Circostanze aggravanti".
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti lievitano se la violenza o la minaccia e' commessa con armi, o da persona travisata, o da gruppo di persone, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o mediante intimidazione derivante da "sette" o associazioni segrete, esistenti o fittizie. Se la minaccia o atto violento e' commessa da un numero superiore a cinque persone riunite, tramite l' uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, oppure da dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e', nei casi succitati dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni
La legge del 23 Aprile 2009 n 38 introduce la possibilità di rivolgere al Questore, quale autorità di Pubblica Sicurezza, istanza di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta molesta.
Queste norme sono applicabili nei casi di stalking.
Per stalking s'intende l'insieme di comportamenti fastidiosi finalizzati allo sconvolgimento della vita della vittima così da costringerla a vivere prigioniera di se stessa.
Con la ricezione di tale istanza, che deve essere compilata attentamente e documentata per dimostrarne la fondatezza, il Questore si attiva ad ammonire verbalmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto l'intervento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge, considerando, nei suoi confronti, la possibilità di adottare eventuali provvedimenti restrittivi in ambito di armi e munizioni. Di tale azione "ammonitoria" viene stilato un verbale di cui viene rilasciata una copia al richiedente ed una all’ammonito.
Se il soggetto ammonito non desiste dal suo comportamento, perpetrando ancora azione di stalking, la procedibilità del reato di “atti persecutori” diventa automaticamente d’ufficio e la pena prevista è sensibilmente più elevata.
fonte diritto.it
STALKING, LEI LO RIFIUTA LUI LE BUCA 6 VOLTE GOMME AUTO: ARRESTATO
Era risentito per i continui rifiuti opposti alle sue avance da una 36enne della quale si era follemente innamorato. Il protagonista della vicenda è un pregiudicato romano di 39 anni che per rifarsi dall'onta del rifiuto ha pensato bene di appostarsi nei pressi dell'abitazione della donna e di forarle le gomme dell'auto. Episodio che la donna, negli ultimi tre mesi, aveva denunciato per ben sei volte ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Durante uno degli appostamenti effettuati nei pressi del parcheggio, lo spasimante è stato bloccato proprio mentre stava forando nuovamente le gomme della donna. Il pregiudicato, arrestato per atti persecutori (stalking), è stato trattenuto in caserma in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.
fonte larepubblica
fonte larepubblica
CRONACA : NAPOLI - STALKING E VIOLENZA SESSUALE, UN ARRESTO
Un uomo di 47 anni e' stato arrestato nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli con l'accusa di stalking, sequestro di persona, corruzione di minorenne e violenza sessuale. Secondo quanto si e' appreso da fonti investigative l'uomo da tre anni costringeva la moglie e vivere in uno stato di ansia permanente. La vittima, una casalinga di 39 anni per molto tempo sarebbe stata segregata nella propria abitazione assieme ai due figli minori.
La vittima sarebbe anche stata costretta a subire rapporti sessuali alla presenza dei bambini. La donna e' stata liberata dalle forze dell'ordine e condotta in ospedale. Il marito della donna e' stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale.
libero-news
La vittima sarebbe anche stata costretta a subire rapporti sessuali alla presenza dei bambini. La donna e' stata liberata dalle forze dell'ordine e condotta in ospedale. Il marito della donna e' stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale.
libero-news
Iscriviti a:
Post (Atom)