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Candidato aspirante magistrato sottolinea parte della traccia del tema? Legittimo annullamento prova scritta

Con la sentenza n. 32366 il Tar Lazio ha stabilito che è legittimo l’annullamento della prova scritta del candidato che sottolinea il testo del tema del concorso per accedere in magistratura. Secondo il giudizio dei giudici amministrativi di primo grado, infatti, sottolineare la traccia del tema potrebbe determinare la perdita dell’anonimato del compito e come tale è legittimamente una causa di annullamento come previsto dall’art. 14, co. 2, d.p.r. 487/1994 in cui viene prescritto che il candidato metta il foglio nella busta grande senza “senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno ”. Inoltre il Tar, nel motivare la decisione, ha poi aggiunto come la violazione di tale obbligo comporti l’annullamento del compito come anche stabilito espressamente anche dall’art. 12, co. 7, R. D. n. 1860/1925 il quale prevede, appunto che “deve essere pure annullato l’esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere”. “La ratio delle previsioni normative – come si legge dalla parte motiva della sentenza - sopra riportate è quella di garantire l’anonimato dell’elaborato, impedendone cioè l’attribuzione ad un candidato determinato, e così tutelando il principio della par condicio dei concorrenti, in ossequio ai principi costituzionali di imparzialità dell’azione amministrativa (art, . 97 Cost. ) e di eguaglianza nelle condizioni di accesso ai pubblici uffici (art. 51 Cost. ). A tali fini, quindi, ciò che rileva è l’idoneità del “segno” (inteso come chiara appostazione grafica che può permettere a chi legge un componimento di individuare il soggetto che lo ha apposto: Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2010 n. 877) a consentire la riconoscibilità. Tale segno, dunque, discostandosi dall’id quod plerumque accidit in sede di elaborazione di prove concorsuali, e presentando aspetti di oggettiva “anomalia”, deve apparire tale da rendere il singolo elaborato distinguibile dagli altri e quindi essere idoneo a determinare la perdita di anonimato del compito e quindi la riconoscibilità del suo autore (TAR Campania, Napoli, sez. II, 15 giugno 2007 n. 6191; TAR Basilicata, 11 luglio 2007 n. 489) . Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto che i segni apposti (in modo incongruo) sulle tracce di due elaborati, per di più con matita di diverso colore da quello dell’inchiostro utilizzato per la stesura del compito, siano idonei a determinare il riconoscimento del candidato”. Il tribunale ha infine concluso sottolineando come tale valutazione, attenga “all’esercizio di potestà tecnico-discrezionali dell’amministrazione”.

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9021.asp

ESAME AVVOCATI: SE MOTIVAZIONI GENERICHE È POSSIBILE SOVVERTIRE LA DECISIONE CON I PARERI PRO-VERITATE

Il ricorso a frasi stereotipate, come “ tema insufficiente, confuso nella esposizione, con non lineari conclusioni di diritto” impedisce al candidato di comprendere appieno i profili di criticità dei propri elaborati e, per tal via, le lacune della propria preparazione e maturazione sotto il profilo culturale e professionale.

Il Collegio ritiene invece che, in definitiva, privilegiando l’opzione della sufficienza del voto numerico, o quella del possibile impiego di formule stereotipate o pigre , in caso di giudizio di non ammissione alle prove orali di un esame di abilitazione, risulta fortemente compromesso il diritto del candidato a migliorare lo standard delle performances intellettuali.

Detto standard costituisce, proprio all’atto della sottoposizione a prove di esame, strumento di cui il candidato medesimo si serve per rappresentare adeguatamente la misura del proprio valore e delle proprie qualità .

TAR Puglia - Lecce, sez. I, 23 agosto 2010, n. 1861

(Pres. Ravalli – Rel. Dibello)


FATTO

Il ricorrente ha partecipato alla sessione di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato , per l’anno 2007, presso la Corte di Appello di Lecce .

Una volta appresa la mancata inclusione del suo nominativo tra quelli dei candidati ammessi a sostenere le successive prove orali, il ricorrente ha effettuato accesso agli atti ed ha così potuto sapere di avere conseguito il complessivo punteggio di 79/150, avendo riportato , nelle tre prove scritte, il voto di 27/50; 22/50;30/50.

La sottocommissione esaminatrice ha, peraltro, accompagnato l’attribuzione dei voti sopra ricordati con la formulazione di giudizi sintetici che, secondo la tesi della difesa del ricorrente, non sanano alcuni profili di illegittimità rifluiti nelle seguenti censure avverso gli atti impugnati:

-difetto di motivazione- violazione dell’art 3 legge 241/90;

-difetto di motivazione sotto altro profilo- violazione criteri di valutazione nota 20.12.2007- contraddittorietà azione amministrativa;

-erroneità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – eccesso di potere;

illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa – illegittima applicazione dei criteri di valutazione .

Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero della Giustizia, sia la Commissione di esame di Avvocato , sessione 2007, che hanno chiesto entrambi una declaratoria di irricevibilità, inammissibilità o di respingimento del ricorso.

Dopo la concessione della tutela cautelare, accordata dalla Sezione con ordinanza n. 1324 del 2008, la controversia è passata in decisione alla udienza pubblica dell’8 aprile 2009

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

La Sezione ha già sancito, in sede di concessione della tutela cautelare, la possibilità di sovvertire la valutazione complessivamente espressa dalla commissione di esame attraverso la produzione di pareri pro- veritate.

Detti pareri vanno ricondotti, sotto il profilo squisitamente processuale, a principi di prova meritevoli di apprezzamento da parte del giudice che può senz’altro utilizzarli per far emergere l’eventuale errore valutativo in cui sia incorsa la commissione di esame.

Il principio, valevole nei casi in cui la Commissione esaminatrice si limita alla formulazione di un giudizio esclusivamente numerico, appare dotato di una valenza sua propria anche con riguardo alle ipotesi in cui, pur in presenza della non ammissione alle prove orali sorretta da motivazione extra-numerica, - come nella specie- l’apparato linguistico impiegato per motivare si fonda sull’uso di formule eccessivamente sintetiche .

Più in particolare, il ricorso a frasi stereotipate, come “ tema insufficiente, confuso nella esposizione, con non lineari conclusioni di diritto” impedisce al candidato di comprendere appieno i profili di criticità dei propri elaborati e, per tal via, le lacune della propria preparazione e maturazione sotto il profilo culturale e professionale.

Per avvedersene è sufficiente considerare che la frase “ tema insufficiente “ non evoca alcun particolare profilo in ragione del quale la prova è stata ritenuta manchevole; “ confuso nella esposizione “ significa non ordinato ma certamente si tratta di un giudizio che non implica l’incompletezza della prova medesima; dal canto suo, il giudizio di “ non lineari conclusioni di diritto” evoca l’idea di soluzioni non del tutto coerenti ai dati in possesso del candidato, ma , ancora una volta, nulla dice circa il perché la prova non sia ritenuta meritevole, quantomeno di un giudizio di sufficienza.

Non è condivisibile, sotto tale peculiare aspetto, la affermazione secondo cui “ In un concorso o in un esame di abilitazione, invece, la commissione ha solo la funzione di esprimere un giudizio, non di aiutare il candidato ad apprendere come emendarsi per il futuro” ( vedi Tar Toscana, sez II, 3 marzo 2010, )

Il Collegio ritiene invece che, in definitiva, privilegiando l’opzione della sufficienza del voto numerico, o quella del possibile impiego di formule stereotipate o pigre , in caso di giudizio di non ammissione alle prove orali di un esame di abilitazione, risulta fortemente compromesso il diritto del candidato a migliorare lo standard delle performances intellettuali.

Detto standard costituisce, proprio all’atto della sottoposizione a prove di esame, strumento di cui il candidato medesimo si serve per rappresentare adeguatamente la misura del proprio valore e delle proprie qualità .

Siffatto ordine di argomentazioni appare sorretto , come già si è messo in risalto, dalla lettura dei cd pareri pro- veritate, ossia dalla formulazione di giudizi espressi da soggetti in possesso di specifica competenza professionale in ognuna delle materie oggetto di prova di esame .

La produzione di detti pareri, che gli estensori redigono assumendosi la responsabilità derivante da eventuali dichiarazioni mendaci , in un campo in cui si registra il primato della discrezionalità tecnica della P.a., offre al G.a. un metro alternativo di giudizio e, al tempo stesso, la misura della legittimità dell’operato della P.a., il quale deve risultare esente da censure di illogicità o di irrazionalità.

La messa a disposizione dei pareri in questione, da parte del ricorrente, permette di esaltare la categoria dell’opinabilità del risultato e della soggettività degli esiti valutativi compiuti dalla commissione di esame , che pure rappresenta la sfera entro la quale la discrezionalità tecnica può essere , per così dire, sindacata con successo dal giudice, in quanto espressione di giudizi che sono il portato di scienze discutibili.La discrezionalità tecnica può essere appunto sottoposta a sindacato del giudice nella parte in cui essa rifluisce nell’apparato motivazionale.

Il ricorrente coglie dunque nel segno quando affronta la questione della violazione dell’art. 3 della legge 241/90.

La norma richiamata estende l’obbligo della motivazione anche ai provvedimenti concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi, senza che si possa immaginare una specifica area di esenzione tale da comprendere appunto le procedure di conseguimento della abilitazione all’esercizio di una professione .

Le ragioni di speditezza nelle operazioni di correzione da parte delle commissioni di esame, pur meritevoli di considerazione in una prospettiva di buon funzionamento della P.a., non permettono di derubricare l’esigenza di una motivazione adeguata , specie al cospetto di un atto destinato a incidere negativamente nella sfera del destinatario, a mera facoltà per la P.a. che procede .

Non è senza significato, in questa prospettiva, la recente riproposizione della questione di incostituzionalità delle norme che disciplinano la materia della ammissione alle prove orali dell’ esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, per come sollevata dal TAR Lombardia, Milano.

La questione è stata posta nei seguenti termini:” E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale degli artt. 23, quinto comma, del R. D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal D. L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, 24, primo comma, del R. D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal D. L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione; 17-bis, secondo comma, del R. D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal D. L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, nella parte in cui, essi, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, costituente diritto vivente, consentono che i giudizi di non ammissione dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione alla professione forense possano essere motivati con l’attribuzione di un mero punteggio numerico. In particolare, è dubbio che la suddetta disciplina sia compatibile con gli artt. 97, 3, 4, 41 e 24 della Carta Costituzionale, nonché con l’art. 253 del Trattato Costitutivo della CE (ndr: dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona v. versione consolidata del Trattato sul funzionamento delle UE art 296) il quale, costituendo "patrimonio costituzionale comune dei paesi europei", assurge al rango di norma costituzionale interposta ai sensi dell’art. 117 Cost.( T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 06 aprile 2010 , n. 63)

Il Tribunale meneghino chiede al Giudice delle Leggi di sottoporre a scrutinio la norma in argomento sotto il profilo della ritenuta sua contrarietà, in particolare, all’art 97 della Cost, cioè alla norma che , consacrando il principio di buon andamento della P. a., sembra esigere , nella specifica materia, il necessario ricorso ad un uniforme modello di comportamento da parte delle commissioni di esame operanti in tutto il territorio nazionale.

Si tratta della ennesima dimostrazione di come la normativa da applicare si presti a rilievi critici di non poco momento e richieda una parola chiara ed inequivoca da parte dei giudici della consulta, indipendentemente dal formarsi di un diritto vivente , più o meno conforme ai principi di rilievo costituzionale precedentemente evocati.

Le considerazioni sopra riportate, sebbene calibrate con riguardo ad un ricorso in cui le doglianze mirano a dimostrare la tesi della inadeguatezza della motivazione utilizzata dalla commissione di esame sono sufficienti per accogliere il ricorso.

Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati , nella parte in cui essi recepiscono il giudizio di non ammissione alle prove orali del ricorrente per mezzo di una motivazione inadeguata e contraria alla legge.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.



P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati come da motivazione.

Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 1.500,00 , oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 08/04/2009

Depositata in segreteria il 23/08/2010

http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2146%3Aesame-avvocati-se-motivazioni-generiche-e-possibile-sovvertire-la-con-i-pareri-pro-veritate-tar-puglia-lecce-23-agosto-2010-n-1861&catid=39%3Aamministrativo&Itemid=79&lang=it

Il processo al Tar taglia i tempi

Dal 16 settembre i contenziosi davanti al Tar e al Consiglio di Stato dovranno seguire la "bussola" del Codice, ossia della raccolta di disposizioni che regolano la materia. Arriva alla conclusione il processo messo in moto dalla delega contenuta nella legge 69/09, che affidava al governo il compito di mettere insieme le norme sparse in diversi testi.
Il nuovo processo amministrativo – che stabilisce tra l'altro l'inderogabilità della competenza territoriale dei Tar – dovrà garantire una ragionevole durata e la razionalizzazione dei termini processuali (si veda il grafico a fianco).


Le nuove tempistiche non si applicano ai processi in corso prima dell'entrata in vigore del Codice (per il principio del tempus regit actum). Per le scadenze che cadranno dopo il 16 settembre, invece, bisognerà applicare il nuovo calendario.

Un aspetto delicato del passaggio tra procedure riguarda l'onere della prova: nel ricorso (articolo 40) devono essere indicati anche i mezzi di prova e quindi i procedimenti già pendenti alla data del 16 settembre 2010 dovranno adeguarsi ai nuovi meccanismi previsti dagli articoli 63 e seguenti. Alla prova testimoniale, che assume rilievo notevole per l'accertamento delle responsabilità e delle omissioni, si aggiunge un'ampia serie di mezzi di prova, descritti come chiarimenti, esibizioni in giudizio, ispezioni, verifiche, consulenze tecniche, acquisizioni di informazioni. Fino a oggi – tranne che nei ricorsi elettorali – il peso delle dichiarazioni di terzi era minimo, mentre ora, per assimilazione dal rito civile, aumenta la credibilità sia della parte sia dei terzi.

Per la dimostrazione e la quantificazione dei danni il giudice amministrativo potrà utilizzare gli stessi strumenti adottati dal giudice civile. In particolare, per verificare l'entità effettiva del danno subìto, l'eventuale concorso del danneggiato, la perdita delle chance o probabilità di risultato favorevole, potrà ricorrere anche a dati di comune esperienza o attingere a tabelle e valutazioni coniate per i giudizi civili.

La prossima entrata in vigore ha, però, messo in allarme i magistrati dei Tar che hanno indetto uno sciopero bianco a oltranza per protestare contro quella che definiscono una «incongruenza». Secondo l'Anma, l'associazione che rappresenta i giudici amministrativi, «di fronte ai pensionamenti anticipati particolarmente favoriti dalla recente manovra economica, alle competenze derivanti dalla nuova direttiva ricorsi e dalla class action, alle carenze d'organico strutturali sia nel personale di magistratura che in quello di segreteria l'entrata in vigore del nuovo Codice del processo è quasi una provocazione».

La comunicazione è arrivata via telegramma al presidente del consiglio, al sottosegretario alla presidenza del consiglio, al presidente della commissione parlamentare per l'attuazione della delega relativa alla riforma del processo amministrativo, al presidente del Consiglio di Stato e al consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa.

L'astensione a oltranza dei magistrati amministrativi da qualsiasi collaborazione straordinaria fino a ora prestata in aggiunta agli ordinari doveri d'ufficio andrà avanti «sino a che perdurerà l'attuale assenza di qualsiasi attenzione da parte del governo per i complessivi, gravi problemi della categoria», spiegano dall'Anma.

Secondo i magistrati l'attuazione del Codice comporterà un ulteriore aggravio dei problemi organizzativi e ordinamentali che si ripercuoterà anche sui cittadini, per i quali sarà sempre più difficile ottenere giustizia.

L'allarme dell'associazione dei magistrati amministrativi era stato lanciato già nel 2009, e poi di nuovo nel luglio 2010 quando i vertici dell'associazione hanno chiesto un incontro urgente (mai avvenuto) a governo e parlamento.

Per i giudici «l'incongruenza è rafforzata dal fatto che alla vigilia dell'entrata in vigore, il giorno 15 settembre, la Commissione di studio per le modifiche al Codice stesso darà avvio ai lavori per introdurre modifiche che evidentemente sono da considerarsi necessarie a causa della fretta con la quale il Codice è stato approvato»

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-09-08/processo-taglia-tempi-082037.shtml?uuid=AYCkNnNC

L'erronea valutazione dei candiati invalida l'assegnazione del posto di Presidente di tribunale

(Tar Lazio Roma, Sentenza 2.8.2010 n. 29508)
Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver presentato domanda di partecipazione al concorso per il conferimento di 8 posti di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, settore civile, pubblicati con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 30 aprile 2008. All’esito della compiuta istruttoria da parte della competente Quinta Commissione del C.S.M., sono state formulate le proposte di nomina e con delibere del Plenum del C.S.M. Datate 15 luglio 2009 e 23 luglio 2009, successivamente trasfuse nei decreti ministeriali di nomina, sono stati conferiti i relativi incarichi, tra gli altri, ai dott. Massimo Troie, Umberto D.M., Franco D.R. e Fausta F.C....


N. 29508/2010 REG.SEN.

N. 01026/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2010, proposto da: Francesco A.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Ferrari, con domicilio eletto presso l’Avv. Andrea Agostinelli in Roma, Piazza V Giornate, 2;

contro

• il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

• Umberto D.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Felice Laudadio, dall’Avv. Ferdinando Scotto e dall’Avv. Carlo Russo, ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Carlo Russo in Roma, Via Alessandro III n. 6;

• Fausta F.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Sergio Como, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Roma, Via G. Antonelli n. 49;

• Franco D.R., non costituito in giudizio;

• Massimo T., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

• della delibera del C.S.M. Del 15 luglio 2009, nella parte in cui viene destinato il dott. Massimo T., a domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di Presidente di Sezione, Settore civile, con attribuzione al medesimo delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado, nonché dei deliberati della seduta della Commissione del C.S.M., dei quali non è nota la data, nella parte in cui recano la proposta del dott. Massimo T. per la copertura del posto di cui sopra, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compreso il D.M. In cui la delibera è trasfusa, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 30 novembre 2009;

• della delibera del C.S.M. Del 23. luglio 2009, nella parte in cui viene destinato il dott. Franco D.R., a domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di Presidente di Sezione, Settore civile, con attribuzione al medesimo delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado, nonché dei deliberati della seduta della Commissione del C.S.M., dei quali non è nota la data, nella parte in cui recano la proposta del dott. Franco D.R. per la copertura del posto di cui sopra, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compreso il D.M. In cui la delibera è trasfusa, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 30 novembre 2009;

• della delibera del C.S.M. Del 23 luglio 2009, nella parte in cui viene destinata la dott.ssa Fausta F.C., a domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di Presidente di Sezione, Settore civile, con attribuzione alla medesima delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado, nonché dei deliberati della seduta della Commissione del C.S.M., dei quali non è nota la data, nella parte in cui recano la proposta della dott.ssa Fausta F.C. per la copertura del posto di cui sopra, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compreso il D.M. In cui la delibera è trasfusa, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 30 novembre 2009;

• della delibera del C.S.M. Del 23 luglio 2009, nella parte in cui viene destinato il dott. Umberto D.M., a domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di Presidente di Sezione, Settore civile, con attribuzione al medesimo delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado, nonché dei deliberati della seduta della Commissione del C.S.M., dei quali non è nota la data, nella parte in cui recano la proposta del dott. Umberto D.M. per la copertura del posto di cui sopra, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compreso il D.M. In cui la delibera è trasfusa, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 15 novembre 2009;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia, nonché dei controinteressati Fausta F.C. e Umberto D.M.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 giugno 2010 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver presentato domanda di partecipazione al concorso per il conferimento di 8 posti di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, settore civile, pubblicati con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 30 aprile 2008.

All’esito della compiuta istruttoria da parte della competente Quinta Commissione del C.S.M., sono state formulate le proposte di nomina e con delibere del Plenum del C.S.M. Datate 15 luglio 2009 e 23 luglio 2009, successivamente trasfuse nei decreti ministeriali di nomina, sono stati conferiti i relativi incarichi, tra gli altri, ai dott. Massimo Troie, Umberto D.M., Franco D.R. e Fausta F.C..

Avverso tali atti deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

• Eccesso di potere per illogicità, travisamento, disparità di trattamento, contraddittorietà, nonché violazione dei principi di cui agli artt. 11, comma 2, e 12, commi 10 e 12, del D.Lgs. n. 160 del 2006, come modificato dalla legge n. 111 del 2007, nonché della disciplina dettata con la risoluzione del C.S.M. 10 aprile 2008 e con la circolare del C.S.M. Sul conferimento degli incarichi semidirettivi P/11036/08 del 2 maggio 2008, assunta con deliberazione del 30 aprile 2008.

Nel precisare parte ricorrente di aver ottenuto, in tutte le proposte formulate per il conferimento degli incarichi in questione, il punteggio complessivo di 18 punti – di cui 2 punti per l’esercizio positivo di funzioni omologhe per un intervallo di tempo superiore a quello considerato in circolare, 5 punti per il merito, 5 punti per il profilo attitudinale, 6 punti per il durevole esercizio positivo delle funzioni e della capacità dimostrata per la durata corrispondente al periodo individuato in circolare – procede al raffronto del proprio profilo professionale con quello del dott. T., al quale sono stati attribuiti 19 punti per effetto del riconoscimento di 6 punti per il profilo attitudinale, deducendo in proposito la non corretta valutazione degli elementi di giudizio e l’erronea applicazione dei principi dettati dalla normativa di settore che attribuisce rilievo decisivo ai parametri del merito e delle attitudini, in base ai quali non troverebbe giustificazione l’attribuzione al ricorrente di un punteggio inferiore rispetto a quello riconosciuto a favore del dott. T., che risulterebbe quindi ingiustificato ed immotivato.

In proposito, nel precisare di aver svolto funzioni semidirettive quale presidente facente funzioni analogamente al dott. T. e come le proprie attitudini organizzative siano state giudicate elevate, contesta il riconoscimento, in capo al dott. Troie, di eccellenti attitudini organizzative, non potendo tale valutazione trovare adeguato fondamento nell’avere il controinteressato provveduto all’assegnazione dei ruoli in occasione dell’avvicendamento dei giudici togati e dei G.O.T. Ed esercitato attività di controllo su questi ultimi.

Afferma, inoltre, parte ricorrente la propria superiorità rispetto al controinteressato T. con riferimento al merito, per avere egli svolto anche funzioni di consigliere di Corte di Appello, denunciando la mancata valutazione di ulteriori elementi a lui favorevoli.

• Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di procedure selettive, quindi dell’art. 97 della Costituzione. Contraddittorietà tra atti della stessa Amministrazione. Disparità di trattamento. Illogicità.

Afferma parte ricorrente che avendo il C.S.M. Bandito un concorso per la copertura di 8 posti di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, Settore civile, avrebbe dovuto procedersi ad un’unica valutazione comparativa tra tutti gli aspiranti, formando un’unica graduatoria di merito sulla cui base effettuare le nomine, facendo ricorso al criterio dell’anzianità in caso di parità di punteggio, denunciando, quindi, l’illegittimità della comparazione svolta con riferimento a ciascuno dei posti messi a concorso, con attribuzione ai controinteressati di punteggi diversi.

Lamenta, inoltre, parte ricorrente come la diversità dei punteggi attribuiti ai dott. D.M., D.R. e Como sia sintomatica di uno sviamento di potere, non rispondendo ad alcuna logica che nell’ambito di una comparazione tra i medesimi magistrati finalizzata alla copertura di posti identici contestualmente banditi, la valutazione degli stessi subisca variazioni in relazione ai posti da conferire.

• Eccesso di potere. Contrasto tra atti della stessa Amministrazione.

Denuncia parte ricorrente la contraddittorietà e la violazione dei criteri di buona amministrazione e di logica in relazione all’intervenuta attribuzione di un diverso punteggio a favore dei dott. D.M., D.R. e Como nell’ambito della stessa selezione.

• Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di conferimento degli incarichi semidirettivi. Eccesso di potere. Motivazione incongrua.

Avuto riguardo al controinteressato D.R., contesta parte ricorrente l’attribuzione allo stesso di 6 punti per le attitudini organizzative, sostenendo come non possa ritenersi decisivo a tal fine l’avvenuto svolgimento, da parte di questi, di funzioni semidirettive e significando come nelle altre proposte tali attitudini siano state ritenute meritevoli dell’attribuzione di 5 punti.

Analoghe considerazioni svolge parte ricorrente con riguardo al controinteressato D.M. il quale, analogamente al ricorrente, ha svolto funzioni semidirettive di fatto e di consigliere di Corte di Appello.

Contesta, infine, parte ricorrente l’attribuzione alla controinteressata Como di 5 punti per le attitudini a fronte del ritenuto possesso in capo alla stessa di buone attitudini organizzative, non sussistendo alcun elemento che possa giustificare la sua equiparazione sotto tale profilo al ricorrente, asseritamente in possesso di titoli prevalenti anche sotto il profilo del merito.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui sollecita un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate, e sostenendone l’infondatezza con richiesta di corrispondente pronuncia.

Si è costituito in resistenza anche il controinteressato D.M., eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto volto all’impugnazione di diverse deliberazioni che non avrebbero tra loro alcuna connessione né relazione soggettiva o funzionale e, nel sostenere di non poter essere considerato controinteressato anche nell’ipotesi di ritenuta unicità della procedura concorsuale, sostiene con articolate controdeduzioni l’infondatezza del ricorso.

Si è costituita in giudizio anche la controinteressata Como significando la necessità – a fronte dell’invocato annullamento dell’intera procedura – di procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i magistrati che hanno partecipato alla selezione, eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto volto a contestare nel merito le valutazioni effettuate dalla resistente Amministrazione, e sostenendo comunque l’infondatezza delle proposte censure.

Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

Alla Pubblica Udienza del 16 giugno 2010, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso gli atti – meglio descritti in epigrafe nei loro estremi – inerenti la procedura per la copertura di 8 posti di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, Settore civile, e segnatamente di quelli relativi alla nomina dei dott. T., D.M., D.R. e Como, di cui parte ricorrente invoca l’annullamento in sede giurisdizionale sia attraverso la proposizione di un profilo di censura involgente l’intera procedura concorsuale, lamentando l’illegittimità dell’avvenuto frazionamento delle comparazioni tra gli aspiranti in ragione dei singoli posti da attribuire pur trattandosi di una procedura asseritamente unica, sia attraverso l’articolazione di doglianze volte a denunciare l’illegittimità della valutazione effettuata nei confronti dei controinteressati T., D.M., D.R. e Como.

Prima di procedere alla disamina dei motivi di censura posti a sostegno della proposta azione impugnatoria giova premettere una breve illustrazione della vicenda sottesa alla controversia in esame, al fine di meglio delinearne i contorni e più compiutamente definire la portata delle censure che alla stessa afferiscono.

In tale direzione, va precisato che con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 30 aprile 2008 è stata indetta la procedura per il conferimento di 8 posti di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, Settore civile, in relazione alla quale l’odierno ricorrente ha presentato domanda di partecipazione.

La competente Quinta Commissione del C.S.M. Ha proceduto alla comparazione degli aspiranti in relazione ad ogni singolo posto messo a concorso, formulando le proposte di nomina per ciascuno di essi, recepite con delibere del Plenum del C.S.M. Datate 15 luglio 2009 e 23 luglio 2009, successivamente trasfuse nei decreti ministeriali di nomina, in base ai quali sono stati conferiti i relativi incarichi.

Al ricorrente è stato attribuito, in tutte le proposte e nelle corrispondenti delibere, il punteggio complessivo di 18 punti – di cui 2 punti per l’esercizio positivo di funzioni omologhe per un intervallo di tempo superiore a quello considerato in circolare, 5 punti per il merito, 5 punti per il profilo attitudinale, 6 punti per il durevole esercizio positivo delle funzioni e della capacità dimostrata per la durata corrispondente al periodo individuato in circolare – mentre i controinteressati Umberto D.M., Franco D.R. e Fausta F.C. hanno ottenuto 19 punti nelle delibere con cui è stato, rispettivamente, conferito loro l’incarico di Presidente di Sezione, conseguendo invece 18 punti nelle delibere recanti la nomina di un diverso candidato.

Avuto riguardo al concreto atteggiarsi della fattispecie, lamenta parte ricorrente – con profilo di censura avente carattere generale – l’illegittimità dell’avvenuto frazionamento della procedura concorsuale in singole comparazioni tra i medesimi aspiranti con riferimento a ciascun posto da conferire, pur a fronte della indizione di un unico concorso bandito per la copertura di 8 posti di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, Settore civile, con riferimento al quale avrebbe dovuto asseritamente procedersi ad un’unica valutazione comparativa tra tutti gli aspiranti, formando un’unica graduatoria di merito sulla cui base effettuare le nomine, facendo ricorso al criterio dell’anzianità in caso di parità di punteggio.

Con ulteriore profilo di censura, la cui articolazione affonda la propria ragion d’essere nell’avvenuta parcellizzazione della comparazione, denuncia parte ricorrente l’illegittimità della variazione dei punteggi attribuiti ai controinteressati D.M., D.R. e Como in relazione ai posti da conferire, evidenziando l’identità di tali posti e come la comparazione sia avvenuta nei confronti dei medesimi magistrati.

Procede, inoltre, il ricorrente, a contestare la valutazione effettuata nei confronti dei controinteressati T., D.M., D.R. e Como, lamentando l’illegittimità dell’attribuzione a loro favore di un maggior punteggio rispetto a quello dallo stesso conseguito, significando in proposito la superiorità del proprio profilo professionale.

Così sinteticamente riferito l’impianto ricorsuale cui è affidata la proposta azione, il Collegio è preliminarmente chiamato a delibare in ordine alle eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalle parti costituite, procedendo alla prioritaria trattazione di quelle inerenti profili di ordine processuale.

In tale direzione viene in rilievo, innanzitutto, il profilo di inammissibilità del ricorso, articolato dal controinteressato D.M., per essere esso rivolto avverso deliberazioni che, non avendo tra loro alcuna connessione né relazione soggettiva o funzionale, non consentirebbero la proposizione di un ricorso cumulativo.

L’eccezione non merita accoglimento.

Il principio secondo cui il ricorso deve essere rivolto a pena d’inammissibilità contro un solo atto ovvero contro atti diversi purché collegati,deve essere inteso senza formalismi, in termini di ragionevolezza e di giustizia sostanziale, dovendo quindi ritenersi ammissibile il ricorso cumulativo non solo quando sussistono oggettivi elementi di connessione tra i diversi atti, ma anche quando le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto o siano riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 marzo 2010, n. 1617).

Nella fattispecie in esame parte ricorrente, come dianzi evidenziato, oltre a censurare le valutazioni effettuate nei confronti dei controinteressati T., D.M., D.R. e Como, come riferite nelle rispettive delibere di nomina a Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, Settore civile, si duole altresì delle modalità procedimentali con cui la resistente Amministrazione ha proceduto alla comparazione tra i candidati, effettuata per ogni posto messo a concorso tra i medesimi candidati sulla base di distinte valutazioni confluite nell’attribuzione ai medesimi soggetti di punteggi diversi, sostenendo in proposito che, essendo stati contestualmente banditi 8 posti di identica natura presso lo stesso Tribunale, avrebbe dovuto procedersi ad un’unica valutazione comparativa di tutti gli aspiranti, formando un’unica graduatoria di merito sulla cui base effettuare le nomine.

È di tutta evidenza come l’articolazione di tale censura, rivolta avverso tutte le gravate delibere, costituisce l’elemento unificante che consente e giustifica la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso delibere asseritamente affette dal medesimo denunciato vizio, che si iscrivono nell’ambito della medesima sequenza procedimentale, attestando in tal modo la sussistenza di un rapporto di connessione tra i gravati atti che ne preclude la sollecitata declaratoria di inammissibilità.

Ciò nella considerazione che, in assenza nel processo amministrativo di una espressa disciplina dell’istituto della connessione, il principio secondo il quale il ricorso giurisdizionale deve essere diretto contro un solo atto, oppure contro atti distinti ma tra loro collegati, trova il proprio fondamento e giustificazione nella necessità di evitare la confusione tra controversie del tutto diverse, come quando in un solo giudizio confluiscano atti che difettino di ogni collegamento e che attengano a rapporti sostanziali diversificati.

E’ in tale ottica che va quindi condotta la verifica in ordine alla sussistenza di fattispecie connesse, idonee ad essere proposte con ricorso cumulativo, da svolgersi sulla base dei canoni interpretativi di ragionevolezza, giustizia sostanziale e razionalità, senza formalismi ed in modo da non cagionare un inutile aggravio di adempimenti procedurali a carico di chi intenda tutelarsi avverso atti, ritenuti non legittimi, dell’Amministrazione (ex multis: Consiglio di Stato, Sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5210; Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 52) anche in considerazione di ragioni di economia processuale.

Al riguardo va ricordato come secondo la giurisprudenza dominante è inammissibile il ricorso cumulativo solo quando tra gli atti impugnati non sussista alcuna connessione procedimentale ovvero non sia identificabile alcun rapporto di presupposizione giuridica, sulla base di uno schema normativo, o quantomeno di carattere logico, nel senso che i diversi atti non incidano sulla medesima vicenda (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 7 gennaio 2008, n. 70; Consiglio Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6560).

Il ricorso cumulativo è, invece, pienamente ammissibile ogni qualvolta sussista tra i provvedimenti impugnati un vincolo di connessione che legittimerebbe la riunione dei ricorsi (Consiglio Stato, Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5548; Consiglio Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6560; Consiglio Stato, Sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5295; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 17 settembre 2009, n. 1705).

Applicando le suesposte coordinate interpretative alla fattispecie in esame, deve pertanto ritenersi ammissibile il ricorso in esame in quanto proposto avverso distinte delibere, recanti la nomina a posti contestualmente banditi, che risultano connesse sia sotto il profilo della denunciata sussistenza del medesimo vizio procedimentale, sia sotto il profilo della loro inerenza alla medesima procedura concorsuale ed incidenti sulla medesima vicenda sostanziale.

Connessione che emerge anche per effetto dell’ulteriore profilo di censura con il quale parte ricorrente denuncia – a fronte del lamentato frazionamento della procedura concorsuale – l’illegittimità sotto vari profili della variazione dei punteggi attribuiti ai controinteressati D.M., D.R. e Como in relazione ai singoli posti da conferire, pur trattandosi di posti identici ed essendo le comparazioni effettuate nei confronti dei medesimi magistrati, censura questa che trova utile ingresso nell’ambito del ricorso proposto cumulativamente avverso gli atti asseritamente affetti dal denunciato vizio.

Deve, pertanto, ritenersi che tra i diversi provvedimenti gravati sussistono ragioni di connessione sufficienti che consentono di ritenere l’ammissibilità del proposto ricorso cumulativo.

Aggiungasi, in linea generale, che nelle ipotesi in cui non siano ravvisabili i presupposti per la proposizione di un ricorso cumulativo, lo stesso non andrebbe dichiarato inammissibile nella sua totalità, trovando applicazione il principio di conservazione degli atti giuridici ed il principio processuale della tutela dell’interesse prevalente della parte che agisce in giudizio, che proprio in materia di ricorso cumulativo contro atti non collegati trovano significative applicazioni, traducendosi nell’ammissibilità del ricorso rispetto all’atto o agli atti collegati riguardo alla impugnazione dei quali il ricorrente abbia maggiore interesse.

Delibata, nel senso di cui sopra, l’ammissibilità del ricorso in esame nella parte in cui è diretto, cumulativamente, avverso differenti provvedimenti inerenti distinte nomine ad alcuni dei posti messi a concorso, il Collegio – anticipando le conclusioni che, alla luce delle considerazioni che si andranno ad esporre, intende trarre – ne ritiene la fondatezza con riferimento, innanzitutto, ai dedotti profili di illegittimità delle valutazioni effettuate nei riguardi dei controinteressati D.M., D.R. e Como avuto riguardo alla diversa valutazione, ed alla conseguente attribuzione a ciascuno di essi di un diverso punteggio nelle delibere inerenti la loro rispettiva nomina, rispetto al punteggio dagli stessi conseguito nelle delibere inerenti la nomina di soggetti diversi, nell’ambito di comparazioni effettuate tra i medesimi aspiranti finalizzate alla copertura di posti identici, intervenute, sotto il profilo temporale, con carattere di contestualità.

La anticipata fondatezza di tale censura consente al Collegio di assorbire l’ulteriore profilo di doglianza rivolto avverso l’avvenuto frazionamento della procedura concorsuale in singole comparazioni tra i medesimi aspiranti con riferimento a ciascun posto da conferire, pur a fronte della indizione di un unico concorso bandito per la copertura di 8 posti di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, Settore civile, con riferimento ai quali, secondo gli assunti ricorsuali, avrebbe dovuto procedersi ad un’unica valutazione comparativa tra tutti gli aspiranti, formando un’unica graduatoria di merito sulla cui base effettuare le nomine, facendo ricorso al criterio dell’anzianità in caso di parità di punteggio.

Il Collegio, pur apprezzando elementi di fondatezza di tale censura, ritiene, per ragioni di economia processuale ed avuto riguardo all’interesse sostanziale sotteso alla proposta azione – interesse che risulta comunque soddisfatto dall’accoglimento della diversa doglianza cui si è fatto cenno – di dover calibrare l’ordine di trattazione delle questioni sollevate con il ricorso in esame in modo tale da addivenire ad una decisione definitiva sul merito sullo stesso, in tal modo evitando di porre a carico della parte ricorrente oneri processuali che un diverso ordine di trattazione delle questioni imporrebbero.

Più specificamente, la ravvisata sussistenza di profili di fondatezza della censura rivolta avverso l’intervenuta parcellizzazione delle comparazioni tra i medesimi aspiranti in relazione al conferimento di ogni singolo incarico inerente posti identici contestualmente banditi, imporrebbe – come evidenziato dalla controinteressata Como – di dover procedere preliminarmente all’integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti i controinteressati, inserendo nell’iter processuale una fase interlocutoria da cui invece, per ragioni di economia processuale e per non gravare la parte interessata di ulteriori adempimenti, può prescindersi dirigendo preliminarmente la disamina del ricorso al diverso profilo di censura, di cui analogamente si ravvisa la fondatezza, che non richiede adempimenti di ordine processuale e che risulta comunque idoneo a soddisfare l’interesse sostanziale azionato, con assorbimento delle ulteriori doglianze.

Ciò posto, l’anticipato giudizio di fondatezza del denunciato profilo di illegittimità del diverso risultato delle singole comparazioni effettuate, esitate nell’attribuzione di difformi e più elevati punteggi ai controinteressati D.M., D.R. e Como nelle gravate delibere di conferimento dell’incarico a ciascuno di essi, i quali invece, nelle delibere non aventi ad oggetto la loro rispettiva nomina, hanno ottenuto il riconoscimento di un punteggio inferiore, e segnatamente, il punteggio complessivo di 18 punti, innalzato a 19 punti in occasione della nomina di ciascuno di essi, necessita di alcune preliminari puntualizzazioni in punto di fatto, indispensabili al fine di percepire la consistenza alla portata inficiante del denunciato vizio.

Richiamato quanto sopra già illustrato in relazione alla valutazione effettuata nei confronti del ricorrente, il quale ha costantemente riportato nelle gravate delibere il punteggio complessivo di 18 punti, ripartito come precedentemente illustrato, va evidenziata la significativa circostanza che analogo punteggio è stato costantemente attribuito ai controinteressati D.M., D.R. e Como in esito ad ogni distinta comparazione – effettuata nei confronti dei medesimi candidati, ivi compresi gli altri controinteressati nominati – fatta eccezione per la valutazione comparativa esitata nella nomina di ciascuno di essi, avvenuta sulla base del riconoscimento del maggior punteggio di 19 punti.

Premesso che le delibere di nomina dei citati controinteressati sono state tutte adottate nella medesima data del 23 luglio 2009, giova più in dettaglio precisare che nella delibera recante il conferimento di uno degli incarichi di Presidente di Sezione civile del Tribunale di Napoli a favore del dott. D.M., è stato allo stesso attribuito il punteggio complessivo di 19 punti, di cui 2 punti per l’esercizio positivo di funzioni omologhe, 5 punti per il merito, 6 punti per il profilo attitudinale in un’ottica comparativa e 6 punti per il durevole esercizio positivo delle funzioni.

In tale delibera, al controinteressato D.R. sono stati attribuiti 18 punti complessivi, di cui 2 punti per l’esercizio positivo di funzioni omologhe, 5 punti per il merito, 5 punti per il profilo attitudinale in un’ottica comparativa e 6 punti per il durevole esercizio positivo delle funzioni.

Alla controinteressata Como, nella delibera in esame, è stata riconosciuta la spettanza di 18 punti complessivi, di cui 2 punti per l’esercizio positivo di funzioni omologhe, 6 punti per il merito, 4 punti per il profilo attitudinale in un’ottica comparativa e 6 punti per il durevole esercizio positivo delle funzioni.

Nella diversa delibera, recante la medesima data, di conferimento di analogo incarico a favore del dott. D.R., questi ha ottenuto il punteggio complessivo di 19 punti, di cui 2 punti per l’esercizio positivo di funzioni omologhe, 5 punti per il merito, 6 punti per il profilo attitudinale in un’ottica comparativa – effettuata nei confronti dei medesimi candidati di cui alla precedente delibera con riferimento al conferimento di posto identica – e 6 punti per il durevole esercizio positivo delle funzioni.

Al dott. D.M. – il quale, nella delibera precedentemente riferita recante la nomina dello stesso, aveva ottenuto l’attribuzione di 19 punti, di cui 6 punti per il profilo attitudinale – sono stati attribuiti 18 punti complessivi, di cui 2 punti per l’esercizio positivo di funzioni omologhe, 5 punti per il merito, il minor punteggio 5 punti per il profilo attitudinale in un’ottica comparativa e 6 punti per il durevole esercizio positivo delle funzioni.

Alla controinteressata Como sono stati attribuiti 18 punti complessivi, di cui 2 punti per l’esercizio positivo di funzioni omologhe, 6 punti per il merito, 4 punti per il profilo attitudinale in un’ottica comparativa e 6 punti per il durevole esercizio positivo delle funzioni.

Nella delibera recante la nomina della dott.ssa Como a Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli è stato attribuito il diverso e maggior punteggio di 19 punti, di cui 2 punti per l’esercizio positivo di funzioni omologhe, 6 punti per il merito, 5 punti per il profilo attitudinale in un’ottica comparativa – laddove per tale voce la stessa aveva ottenuto, nelle diverse delibere cui si è fatto cenno, 4 punti – e 6 punti per il durevole esercizio positivo delle funzioni.

Le singole nomine disposte a favore di ciascuno dei controinteressati trovano quindi fondamento nel maggior punteggio loro attribuito nell’ambito della comparazione riferita al singolo posto, in ragione della diversa valutazione effettuata con riferimento al profilo attitudinale, che subisce una diversa valutazione migliorativa, ai fini dell’attribuzione di un maggior punteggio, solo nella delibera recante la rispettiva nomina.

Degna di attenzione, per la sua significativa sintomaticità della sussistenza di profili inficianti le gravate determinazioni, è la circostanza che l’apparato motivatorio delle valutazioni effettuate per il citato profilo con riferimento ad ogni controinteressato è del tutto identico in tutte le delibere, non emergendo quindi alcuna ragione idonea a giustificare la diversa valutazione effettuata dall’Amministrazione procedente nell’ambito di ogni distinta procedura comparativa la quale, giova ricordare, è stata condotta nella stessa data con riferimento ai medesimi aspiranti, in relazione a posti di identica natura, ed in assenza di elementi di novità o di differenziazione del quadro fattuale che possano consentire di ritenere tali diverse attribuzioni di punteggi assistite da elementi di logicità e ragionevolezza.

Più in particolare, avuto riguardo al dott. D.M., in tutte le delibere, ivi compresa quella recante la sua nomina al posto di Presidente di Sezione, vengono segnalate, sotto il profilo attitudinale “elevate attitudini organizzative, evidenziate in tutti i pareri espressi. Esse sono evincibili dal fatto che nel periodo tra il 14.12.1995 – 31.12.1996 ha svolto positivamente le funzioni di presidente facente funzioni della seconda sezione civile del Tribunale di Napoli; inoltre dall’1.6.2004 a tutt’oggi ha svolto funzioni di consigliere presso la seconda sezione civile della Corte di Appello di Napoli alla quale sono prevalentemente assegnate controversie in materia di successioni ereditarie e diritti reali la cui risoluzione presenta particolari difficoltà. Ha altresì svolto funzioni di Presidente facente funzioni presiedendo alcune udienze collegiali tra i mesi di giugno e ottobre dell’anno 2007”.

Tale rappresentazione del profilo attitudinale del dott. D.M. ha consentito l’attribuzione allo stesso di 6 punti, in un’ottica comparativa, nella delibera recante la sua nomina, e – inspiegabilmente – l’attribuzione del diverso punteggio di 5 punti nelle altre delibere assunte a favore della nomina degli altri controinteressati D.R. e Como, pur svolgendosi la comparazione tra i medesimi soggetti, per il conferimento di posti di identica natura, ed in assenza di elementi idonei a giustificare la differenziazione della valutazione in ragione del posto da conferire, individuato solo in ragione della data della vacanza e del soggetto uscente.

Con riferimento al profilo attitudinale del dott. D.R., in tutte le delibere impugnate vengono segnalate “elevate attitudini organizzative, evidenziate in tutti i pareri espressi. Esse sono evincibili dal fatto che nel settore penale, resosi vacante il posto, è stato designato per la sostituzione del presidente di sezione, assumendo la presidenza dei collegi penali; con la riforma del giudice unico ha assunto anche le funzioni di giudice delegato ed è entrato a far parte della III sezione civile ‘lavoro-agraria-fallimento’, con l’indicazione tabulare di vicepresidente; dal gennaio 2000 esercita le funzioni di presidente supplente della III sezione civile; ha presieduto la Corte di Assise nel corso di due processi ed ha funto da Presidente della II sezione civile stralcio: nell’espletamento di tutti gli incarichi il dott. D.R. si è distinto, oltre che per preparazione, per le personali doti organizzative che hanno consentito una evidente riduzione delle pendenze ed una significativa efficienza e funzionalità dell’ufficio. Infine nel parere del Consiglio Giudiziario per le funzioni direttive superiori viene affermato che il dott. D.R. ha collaborato assiduamente e proficuamente con la presidenza per la risoluzione dei vari problemi tabellari e organizzativi. Vanta anche altre esperienze organizzative, essendo stato Pretore reggente la Sezione distaccata di S. Giorgio del Sannio; Sostituto anziano reggente la Procura Circondariale; Presidente f.f. Della Sezione Penale e Presidente di due Collegi penali; Vice Presidente della stessa Sezione e Presidente del 2’ Collegio penale; Presidente supplente della Corte d’Assise, incarico effettivamente esercitato; Presidente del Collegio unico di lavoro, funzioni svolte ininterrottamente dal 2000 al 2004”.

Sulla base della riferita descrizione del profilo attitudinale del dott. D.R., identica in tutte le gravate delibere, sono stati allo stesso attribuiti, in un’ottica comparativa, 5 punti nelle delibere con le quali è stata disposta la nomina a favore degli altri controinteressati, mentre nella delibera di nomina del dott. D.R. sono stati allo stesso attribuiti, per il profilo attitudinale, in un’ottica comparativa condotta nei confronti dei medesimi soggetti e con riferimento ad incarico di identica natura, il diverso punteggio di 6 punti che, in quanto superiore a quello conseguito dagli altri aspiranti, ne ha consentito l’individuazione quale candidato più idoneo per il conferimento dell’incarico.

Lo stesso modus procedendi caratterizza anche la posizione della controinteressata Como, la quale ha ottenuto, nelle delibere recanti la nomina a favore degli altri controinteressati, 4 punti per il profilo attitudinale, mentre ha riportato 5 punti per tale profilo nella delibera avente ad oggetto la nomina a suo favore, trovando l’attribuzione di tali diversi punteggi la medesima ragion d’essere nella identica – in tutte le delibere – rappresentazione del profilo attitudinale, in relazione al quale vengono segnalate “buone attitudini organizzative, evidenziate in tutti i pareri espressi e dal fatto che collabora all’assegnazione dei fascicoli su delega del presidente del Tribunale”.

Dal riferito contenuto delle gravate delibere, e segnatamente dal mutamento del punteggio attribuito ai controinteressati, cui nelle delibere che ne dispongono la rispettiva nomina viene inspiegabilmente assegnato un punto in più – rispetto a quello contenuto nelle altre delibere – per il profilo attitudinale, tale da far conseguire agli stessi il più elevato punteggio che ne consente l’individuazione in termini di maggiore idoneità alla nomina, e dalla circostanza che, essendo i punteggi attribuiti per le attitudini riferiti, per ciascun controinteressato, alla medesima rappresentazione del rispettivo profilo professionale, senza alcuna ulteriore indicazione di elementi che consentano di percepire ed apprezzare le ragioni della diversa – e migliorativa – valutazione rispetto a quelle contenute nelle diverse delibere adottate nella stessa data, emerge con tutta evidenza la sussistenza di profili invalidanti le gravate determinazioni, essendo il procedimento valutativo sotteso alla loro adozione affetto ictu oculi da manifesta irrazionalità e contraddittorietà, non essendo ravvisabile alcuna idonea ragione o alcun valido fondamento o presupposto di fatto che giustifichi la diversità della valutazione dei profili attitudinali dei controinteressati D.M., D.R. e Como a seconda del posto da conferire e del soggetto nominato.

Ed invero, a fronte della identità dei tratti caratterizzanti i profili professionali dei citati controinteressati, con riferimento all’attitudine, come riferiti in modo invariato in tutte le delibere, e considerato che la comparazione, in ciascuna delle delibere, è stata condotta nei confronti dei medesimi candidati con riferimento a posti di identica natura contestualmente banditi, non è dato comprendere il fondamento su cui poggia l’intervenuta modifica dell’attribuzione del punteggio per tale voce, né le gravate delibere recano alcuna utile indicazione in tal senso, limitandosi a generici richiami a frasi di stile che si risolvono in una apodittica motivazione inidonea a dare compiutamente conto della valutazione effettuata e a giustificare il diverso apprezzamento, in termini di attribuzione del punteggio, dei medesimi presupposti di fatto.

Risulta, quindi del tutto inspiegabile ed immotivata la scelta posta a base delle delibere recanti la nomina a favore dei citati controinteressati, i quali risultano destinatari di un migliore apprezzamento solo in occasione della comparazione risoltasi a loro favore, pur essendosi questa svolta con riferimento ai medesimi candidati e per posti identici.

Valenza paradigmatica riveste, in termini di riscontro della rispondenza della valutazione ai canoni di ragionevolezza e di logicità, della sussistenza dei necessari presupposti, della congruità della motivazione e della sussistenza del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni – profili questi, sintomatici del vizio della funzione, la cui sussistenza è riscontrabile nella fattispecie in esame – la valutazione del profilo attitudinale della controinteressata Como, la quale ha ottenuto 5 punti nella delibera recante la nomina a proprio favore, mentre nelle altre gravate delibere ha ottenuto 4 punti.

La motivazione sottesa all’attribuzione di tali punteggi, identica per tutte le delibere, riferisce – come dianzi illustrato – molto stringatamente, di buone attitudini organizzative, evidenziate in tutti i pareri espressi e dal fatto che la stessa collabora all’assegnazione dei fascicoli su delega del presidente del Tribunale.

Al ricorrente, in tutte le delibere, sono stati attribuiti, per il profilo attitudinale, in un’ottica comparativa, 5 punti in ragione delle “elevate attitudini organizzative, evidenziate in tutti i pareri espressi e dal fatto che ha svolto funzioni di presidente della X sezione civile del tribunale ove prestava servizio nella sua qualità di consigliere anziano, oltre che come stretto collaboratore del Pretore dirigente negli anni passati alla Pretura di Napoli”.

Nella delibera recante la nomina a favore della controinteressata Como, è stata dunque alla stessa attribuito il medesimo punteggio riconosciuto al ricorrente per il profilo attitudinale, pur a fronte di attitudini organizzative della controinteressata definite buone – laddove quelle del ricorrente sono state definite elevate – e pur avendo il ricorrente svolto funzioni semidirettive di fatto, mancanti in capo alla prima, con la conseguenza che, oltre a risultare inspiegabile il diverso apprezzamento riservato alla controinteressata nella delibera recante la nomina a suo favore rispetto a quello contenuto nelle altre delibere, risulta altresì inspiegabile l’attribuzione alla stessa, in un’ottica comparativa, del medesimo punteggio riconosciuto, per il profilo attitudinale, al ricorrente, le cui attitudini sono state qualificate con aggettivazione di più elevato tenore (‘elevate’ rispetto a ‘buone’) ed il quale vanta esperienze professionali – mancanti alla prima – che sicuramente costituiscono uno degli indici da cui desumere l’attitudine.

Ne discende che l’apprezzamento sotteso alle gravate delibere di nomina a favore dei citati controinteressati non può ritenersi il risultato di un iter logico ancorato ad elementi di giudizio correttamente assunti nella loro consistenza obiettiva, né appare assistito dai necessari parametri di logicità, congruità e ragionevolezza, dovendo, conseguentemente, sulla base delle predette considerazioni, procedersi all’annullamento delle delibere recanti la nomina a favore dei controinteressati D.M., D.R. e Como, non essendo possibile evincere come i medesimi elementi, riferiti nella gravate delibere, di ritenuta significatività in ordine al possesso delle capacità attitudinali possano consentire l’attribuzione di un diverso punteggio in relazione alle singole comparazioni effettuate tra i medesimi candidati, per posti identici contestualmente banditi.

Delibazione, questa, che si muove nell’alveo del consentito ambito di sindacabilità, in sede giurisdizionale, delle determinazioni del C.S.M. In ordine alla scelta dei candidati agli uffici direttivi e semidirettivi.

In proposito, va ricordato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, costituente ormai ius receptum, le deliberazioni con cui l’Organo di autogoverno della Magistratura ordinaria provvede in materia di conferimento di uffici direttivi e semidirettivi ai Magistrati, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono al sindacato giurisdizionale di legittimità, quantomeno sotto i profili dell’esistenza dei presupposti, della congruità della motivazione e dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

Ed invero, la peculiare posizione costituzionale del C:S.M. Non esclude la sottoposizione degli atti a contenuto discrezionale, dallo stesso adottati, allo scrutinio di legittimità il quale, pur dovendosi arrestare al riscontro dei profili sintomatici del vizio della funzione senza poter impingere nel merito delle scelte dell’Organo di autogoverno, si esplica nell’individuazione – oltre che di profili di violazione di legge – di quei vizi in cui si declina la figura dell’eccesso di potere, come emergente dal riscontro dei relativi profili sintomatici.

Se, dunque, le determinazioni del C.S.M. Con cui vengono individuati i soggetti cui affidare uffici direttivi e semidirettivi costituiscono esercizio di potere discrezionale e se la scelta dell’Organo di autogoverno risponde anche a valutazioni di opportunità alla quale il Giudice Amministrativo non può sovrapporre una propria autonoma valutazione, deve peraltro affermarsi che l’azione amministrativa discrezionale è soggetta a sindacato in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, nonché per carenza di motivazione o di istruttoria.

Ne discende che il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il C.S.M. Conferisce ai magistrati gli incarichi agli uffici può estendersi nell’ambito dell’esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione posti a base della decisione, nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, di talché, le censure volte ad evidenziare la presenza di figure sintomatiche dell’eccesso di potere nell’azione amministrativa sono senz’altro apprezzabili dal Giudice Amministrativo in quanto refluenti in vizi di legittimità dell’atto a contenuto discrezionale.

I limiti al sindacato giurisdizionale discendono, altresì, dalla particolare posizione costituzionale del C.S.M., che comporta che la valutazione del giudice amministrativo si soffermi esclusivamente sui profili sintomatici, senza in alcun modo impingere il merito della scelta discrezionale del C.S.M., al giudice amministrativo non essendo consentito in alcun modo di sostituire il proprio giudizio a quello espresso dall’Amministrazione. Dal che emerge l’indefettibile esigenza che la motivazione delle delibere del Consiglio, di conferimento di uffici direttivi e semidirettivi, sia tale da consentire di seguire la valutazione comparativa dei candidati rispetto ai vari elementi isolati dal C.S.M. In sede di emanazione delle norme di autodisciplina ed è necessario che le valutazioni compiute siano non soltanto immuni da travisamento dei fatti, ma anche compatibili logicamente con la conclusione finale, dovendo emergere, dagli atti di conferimento degli incarichi, anche in maniera sintetica purché chiara, esplicita e coerente, che l’organo deliberante abbia proceduto all’apprezzamento complessivo dei candidati in base al quale esprimere il giudizio di preferenza, e dovendo inoltre risultare adeguatamente esternate le ragioni della scelta, che devono a loro volta trovare fondamento in coerenti presupposti ed elementi di valutazione.

Ed infatti, la scelta del candidato più idoneo da formularsi in un’ottica comparativa deve essere ancorata ai profili qualitativi ed agli elementi significativi dell’idoneità all’espletamento delle funzioni semidirettive e trovare fondamento nei percorsi professionali dei candidati come attestati dagli elementi ricavabili dalle previste fonti di conoscenza e di valutazione, dovendo le capacità espresse essere riguardate come indicatori di attitudine in quanto sintomatiche della idoneità al conferimento dell’ufficio, mediante proiezione prognostica sulla base di un percorso argomentativo congruo e razionale, convincente quanto ad indicazione dei presupposti e conclusioni tratte in ordine alla misura della garanzia di idoneità, tramite indicazione degli elementi su cui si basa il giudizio di maggiore idoneità allo svolgimento dell’incarico, in relazione alla natura dello stesso.

Nella fattispecie in esame la valutazione dei candidati, svolta in un’ottica comparativa, risulta viziata nella parte in cui conduce a risultati diversi in relazione ai soggetti di volta in volta individuati per la relativa nomina, pur essendo tale comparazione condotta nei confronti dei medesimi candidati e concernendo posti identici contestualmente banditi, senza che sia ravvisabile alcun supporto giustificativo di tale diversità nella valutazione e senza che risultino percepibili le ragioni sottese a tali scelte, ancorate nelle diverse delibere al medesimo apparato motivazionale che, quindi, non giustifica la diversità dei punteggi attribuiti ai controinteressati D.M., D.R. e Como nelle diverse delibere.

Alla inadeguatezza della motivazione in ordine alla diversità nella valutazione riservata ai controinteressati si affianca l’assenza dei presupposti e del rapporto di consequenzialità logica tra gli elementi di valutazione ed i diversi punteggi attribuiti ai controinteressati D.M., D.R. e Como, che risultano contrastanti con i criteri di ragionevolezza, congruità e logicità, con conseguente valenza inficiante della funzione valutativa esercitata, la quale non risulta adeguatamente supportata e motivata in relazione agli elementi di ritenuto rilievo.

Delibato, nei termini di cui sopra, l’esito dell’impugnazione proposta avverso le delibere di nomina dei citati controinteressati, deve altresì disporsi l’accoglimento del diverso capo di impugnazione rivolto avverso la delibera di nomina del dott. T., nella considerazione che i denunciati vizi, di cui sopra si è rilevata la fondatezza, investono il sistema valutativo adottato dall’Amministrazione procedente ai fini del conferimento dei posti messi a concorso, nell’ambito della comparazione effettuata nei confronti del ricorrente e dei controinteressati.

Giova evidenziare, in proposito, che i controinteressati D.M., D.R. e Como hanno tutti ottenuto, nella delibera di nomina a favore del dott. T., il punteggio complessivo di 18 punti, inspiegabilmente innalzato a 19 punti nelle delibere recanti, rispettivamente, la loro nomina, sulla base di un modus procedendi non rispondente ai canoni di ragionevolezza e congruità, la cui rilevata illegittimità investe anche la valutazione confluita nell’adozione della delibera di nomina del dott. Troie, in quanto frutto anch’essa dell’utilizzo di un parametro valutativo non rispondente a criteri di omogeneità e ragionevolezza, inattendibile essendo – alla luce di quanto sopra evidenziato – il procedimento comparativo effettuato di volta in volta in relazione al singolo posto da conferire.

Discende, dalle considerazioni sin qui illustrate che il ricorso va accolto stante la rilevata fondatezza della censura esaminata, con conseguente annullamento – assorbiti gli ulteriori profili non esaminati – delle gravate delibere di nomina dei controinteressati T., D.M., D.R. e Como.

Valutati tutti gli elementi della vicenda contenziosa possono integralmente compensarsi tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

• Roma -Sezione Prima -

Pronunciando sul ricorso N. 1026/2010 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i gravati provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

Anna Bottiglieri, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/08/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 - Nuovo codice amministrativo

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 44, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e' previsto che il Governo puo' avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;
Vista la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo, avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2), del citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e' stata deferita ad una commissione speciale e ne e' stata stabilita la composizione;
Visto il progetto del decreto legislativo recante il «codice del processo amministrativo» e le relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione, redatto da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 10 febbraio 2010;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Approvazione del codice e delle disposizioni connesse
1. E' approvato il codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Sono altresi' approvate le norme di attuazione di cui all'allegato 2, le norme transitorie di cui all'allegato 3 e le norme di coordinamento e le abrogazioni di cui all'allegato 4.

Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addi' 2 luglio 2010

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto:il Guardasigilli Alfano




INDICE GENERALE

Allegato 1 - Codice del processo amministrativo
Allegato 2 - Norme di attuazione
Allegato 3 - Norme transitorie
Allegato 4 - Norme di coordinamento e abrogazioni


INDICE SOMMARIO

ALLEGATO 1
Codice del processo amministrativo


LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa
Capo I - Principi generali
Capo II - Organi della giurisdizione amministrativa
Capo III - Giurisdizione amministrativa
Capo IV - Competenza
Capo V - Astensione e ricusazione
Capo VI - Ausiliari del giudice
Titolo II - Parti e difensori
Titolo III - Azioni e domande
Capo I - Contraddittorio e intervento
Capo II - Azioni di cognizione
Titolo IV - Pronunce giurisdizionali
Titolo V - Disposizioni di rinvio

LIBRO SECONDO
PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO

Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Ricorso
Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti
Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini
Titolo II - Procedimento cautelare
Titolo III - Mezzi di prova e attivita' istruttoria
Capo I - Mezzi di prova
Capo II - Ammissione e assunzione delle prove
Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi
Capo I - Riunione dei ricorsi
Capo II - Discussione
Capo III - Deliberazione
Titolo V - Incidenti nel processo
Capo I - Incidente di falso
Capo II - Sospensione e interruzione del processo
Titolo VI - Estinzione e improcedibilita'
Titolo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice
Titolo VIII - Udienze
Titolo IX - Sentenza

LIBRO TERZO
IMPUGNAZIONI
Titolo I - Impugnazioni in generale
Titolo II - Appello
Titolo III - Revocazione
Titolo IV - Opposizione di terzo
Titolo V - Ricorso per cassazione

LIBRO QUARTO
OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI
Titolo I - Giudizio di ottemperanza
Titolo II - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
Titolo III - Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione
Titolo IV - Procedimento di ingiunzione
Titolo V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie
Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali
Capo I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale
Capo II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali
Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

LIBRO QUINTO
NORME FINALI

ALLEGATO 2
Norme di attuazione
Titolo I - Registri - Orario di segreteria
Titolo II - Fascicoli di parte e d'ufficio
Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze
Titolo IV - Processo amministrativo telematico
Titolo V - Spese di giustizia

ALLEGATO 3
Norme transitorie

Titolo I - Definizione dei ricorsi pendenti da piu' di cinque anni alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo
Titolo II - Ulteriori disposizioni transitorie

ALLEGATO 4
Norme di coordinamento e abrogazioni



INDICE SISTEMATICO


ALLEGATO 1
Codice del processo amministrativo


LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa
Capo I - Principi generali
Art. 1 - Effettivita'
Art. 2 - Giusto processo
Art. 3 - Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti
Capo II - Organi della giurisdizione amministrativa
Art. 4 - Giurisdizione dei giudici amministrativi
Art. 5 - Tribunali amministrativi regionali
Art. 6 - Consiglio di Stato
Capo III - Giurisdizione amministrativa
Art. 7 - Giurisdizione amministrativa
Art. 8 - Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali
Art. 9 - Difetto di giurisdizione
Art. 10 - Regolamento preventivo di giurisdizione
Art. 11 - Decisione sulle questioni di giurisdizione
Art. 12 - Rapporti con l'arbitrato
Capo IV - Competenza
Art. 13 - Competenza territoriale inderogabile
Art. 14 - Competenza funzionale inderogabile
Art. 15 - Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza
Art. 16 - Regime della competenza
Capo V - Astensione e ricusazione
Art. 17 - Astensione
Art. 18 - Ricusazione
Capo VI - Ausiliari del giudice
Art. 19 - Consulente tecnico
Art. 20 - Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente
Art. 21 - Commissario ad acta
Titolo II - Parti e difensori
Art. 22 - Patrocinio
Art. 23 - Difesa personale delle parti
Art. 24 - Procura alle liti
Art. 25 - Domicilio
Art. 26 - Spese di giudizio
Titolo III - Azioni e domande
Capo I - Contraddittorio e intervento
Art. 27 - Contraddittorio
Art. 28 - Intervento
Capo II - Azioni di cognizione
Art. 29 - Azione di annullamento
Art. 30 - Azione di condanna
Art. 31 - Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullita'
Art. 32 - Pluralita' delle domande e conversione delle azioni
Titolo IV - Pronunce giurisdizionali
Art. 33 - Provvedimenti del giudice
Art. 34 - Sentenze di merito
Art. 35 - Pronunce di rito
Art. 36 - Pronunce interlocutorie
Art. 37 - Errore scusabile
Titolo V - Disposizioni di rinvio
Art. 38 - Rinvio interno
Art. 39 - Rinvio esterno

LIBRO SECONDO
PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO

Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Ricorso
Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti
Art. 40 - Contenuto del ricorso
Art. 41 - Notificazione del ricorso e suoi destinatari
Art. 42 - Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale
Art. 43 - Motivi aggiunti
Art. 44 - Vizi del ricorso e della notificazione
Art. 45 - Deposito del ricorso e degli altri atti processuali
Art. 46 - Costituzione delle parti intimate
Art. 47 - Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate
Art. 48 - Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario
Art. 49 - Integrazione del contraddittorio
Art. 50 - Intervento volontario in causa
Art. 51 - Intervento per ordine del giudice
Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini
Art. 52 - Termini e forme speciali di notificazione
Art. 53 - Abbreviazione dei termini
Art. 54 - Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini
Titolo II - Procedimento cautelare
Art. 55 - Misure cautelari collegiali
Art. 56 - Misure cautelari monocratiche
Art. 57 - Spese del procedimento cautelare
Art. 58 - Revoca o modifica delle misure cautelari
collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta
Art. 59 - Esecuzione delle misure cautelari
Art. 60 - Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare
Art. 61 - Misure cautelari anteriori alla causa
Art. 62 - Appello cautelare
Titolo III - Mezzi di prova e attivita' istruttoria
Capo I - Mezzi di prova
Art. 63 - Mezzi di prova
Capo II - Ammissione e assunzione delle prove
Art. 64 - Disponibilita', onere e valutazione della prova
Art. 65 - Istruttoria presidenziale e collegiale
Art. 66 - Verificazione
Art. 67 - Consulenza tecnica d'ufficio
Art. 68 - Termini e modalita' dell'istruttoria
Art. 69 - Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria
Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi
Capo I - Riunione dei ricorsi
Art. 70 - Riunione dei ricorsi
Capo II - Discussione
Art. 71 - Fissazione dell'udienza
Art. 72 - Priorita' nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica questione
Art. 73 - Udienza di discussione
Art. 74 - Sentenze in forma semplificata
Capo III - Deliberazione
Art. 75 - Deliberazione del collegio
Art. 76 - Modalita' della votazione
Titolo V - Incidenti nel processo
Capo I - Incidente di falso
Art. 77 - Querela di falso
Art. 78 - Deposito della sentenza resa sulla querela di falso
Capo II - Sospensione e interruzione del processo
Art. 79 - Sospensione e interruzione del processo
Art. 80 - Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto
Titolo VI - Estinzione e improcedibilita'
Art. 81 - Perenzione
Art. 82 - Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali
Art. 83 - Effetti della perenzione
Art. 84 - Rinuncia
Art. 85 - Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilita'
Titolo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice
Art. 86 - Procedimento di correzione
Titolo VIII - Udienze
Art. 87 - Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio
Titolo IX - Sentenza
Art. 88 - Contenuto della sentenza
Art. 89 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza
Art. 90 - Pubblicita' della sentenza

LIBRO TERZO
IMPUGNAZIONI

Titolo I - Impugnazioni in generale
Art. 91 - Mezzi di impugnazione
Art. 92 - Termini per le impugnazioni
Art. 93 - Luogo di notificazione dell'impugnazione
Art. 94 - Deposito delle impugnazioni
Art. 95 - Parti del giudizio di impugnazione
Art. 96 - Impugnazioni avverso la medesima sentenza
Art. 97 - Intervento nel giudizio di impugnazione
Art. 98 - Misure cautelari
Art. 99 - Deferimento all'adunanza plenaria
Titolo II - Appello
Art. 100 - Appellabilita' delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali
Art. 101 - Contenuto del ricorso in appello
Art. 102 - Legittimazione a proporre l'appello
Art. 103 - Riserva facoltativa di appello
Art. 104 - Nuove domande ed eccezioni
Art. 105 - Rimessione al primo giudice
Titolo III - Revocazione
Art. 106 - Casi di revocazione
Art. 107 - Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione
Titolo IV - Opposizione di terzo
Art. 108 - Casi di opposizione di terzo
Art. 109 - Competenza
Titolo V - Ricorso per cassazione
Art. 110 - Motivi di ricorso
Art. 111 - Sospensione della sentenza

LIBRO QUARTO
OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

Titolo I - Giudizio di ottemperanza
Art. 112 - Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza
Art. 113 - Giudice dell'ottemperanza
Art. 114 - Procedimento
Art. 115 - Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva
Titolo II - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
Art. 116 - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
Titolo III - Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione
Art. 117 - Ricorsi avverso il silenzio
Titolo IV - Procedimento di ingiunzione
Art. 118 - Decreto ingiuntivo
Titolo V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie
Art. 119 - Rito abbreviato comune a determinate materie
Art. 120 - Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)
Art. 121 - Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni
Art. 122 - Inefficacia del contratto negli altri casi
Art. 123 - Sanzioni alternative
Art. 124 - Tutela in forma specifica e per equivalente
Art. 125 - Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche e alle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale
Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali
Capo I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale
Art. 126 - Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale
Art. 127 - Esenzione dagli oneri fiscali
Art. 128 - Inammissibilita' del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Capo II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali
Art. 129 - Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali
Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo
Art. 130 - Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo
Art. 131 - Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni
Art. 132 - Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e del Parlamento europeo

LIBRO QUINTO
NORME FINALI

Art. 133 - Materie di giurisdizione esclusiva
Art. 134 - Materie di giurisdizione estesa al merito
Art. 135 - Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma
Art. 136 - Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici
Art. 137 - Norma finanziaria

ALLEGATO 2
Norme di attuazione

Titolo I - Registri - Orario di segreteria
Art. 1 - Registro generale dei ricorsi
Art. 2 - Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione
Art. 3 - Registrazioni in forma automatizzata
Art. 4 - Orario
Titolo II - Fascicoli di parte e d'ufficio
Art. 5 - Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti
Art. 6 - Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo d'ufficio
Art. 7 - Rilascio di copie
Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze
Art. 8 - Ordine di fissazione dei ricorsi
Art. 9 - Calendario delle udienze
Art. 10 - Toghe e divise
Art. 11 - Direzione dell'udienza
Art. 12 - Polizia dell'udienza
Titolo IV - Processo amministrativo telematico
Art. 13 - Processo telematico
Titolo V - Spese di giustizia
Art. 14 - Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Art. 15 - Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie
Art. 16 - Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita'

ALLEGATO 3
Norme transitorie

Titolo I - Definizione dei ricorsi pendenti da piu' di cinque anni alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo
Art. 1 - Nuova istanza di fissazione d'udienza
Titolo II - Ulteriori disposizioni transitorie
Art. 2 - Ultrattivita' della disciplina previgente
Art. 3 - Disposizione particolare per il giudizio di appello

ALLEGATO 4
Norme di coordinamento e abrogazioni

Art. 1 - Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni politiche e del Parlamento europeo
Art. 2 - Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative
Art. 3 - Ulteriori norme di coordinamento
Art. 4 - Ulteriori abrogazioni



ALLEGATO 1
Codice del processo amministrativo


LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI


Titolo I
Principi e organi della giurisdizione amministrativa


Capo I
Principi generali


Art. 1
Effettivita'
1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.

Art. 2
Giusto processo
1. Il processo amministrativo attua i principi della parita' delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione.
2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

Art. 3
Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e' motivato.
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.

Capo II
Organi della giurisdizione amministrativa


Art. 4
Giurisdizione dei giudici amministrativi
1. La giurisdizione amministrativa e' esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.

Art. 5
Tribunali amministrativi regionali
1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige.
2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio e' presieduto dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.
3. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige resta disciplinato dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Art. 6
Consiglio di Stato
1. Il Consiglio di Stato e' organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.
2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio e' presieduto dal consigliere piu' anziano nella qualifica.
3. Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate al comma 6, l'adunanza plenaria e' composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.
4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato e' sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale piu' anziano nel ruolo; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato piu' anziano nella stessa qualifica della rispettiva sezione.
5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa si applicano anche le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
6. Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Capo III
Giurisdizione amministrativa

Art. 7
Giurisdizione amministrativa
1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.
2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo.
3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimita', esclusiva ed estesa al merito.
4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimita' del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.
6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo puo' sostituirsi all'amministrazione.
7. Il principio di effettivita' e' realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.
8. Il ricorso straordinario e' ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

Art. 8
Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali
1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
2. Restano riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Art. 9
Difetto di giurisdizione
1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.

Art. 10
Regolamento preventivo di giurisdizione
1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali e' ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice.
2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure cautelari, ma il giudice non puo' disporle se non ritiene sussistente la propria
giurisdizione.

Art. 11
Decisione sulle questioni di giurisdizione
1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne e' fornito.
2. Quando la giurisdizione e' declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e' riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
3. Quando il giudizio e' tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, puo' sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.
4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di
giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio e' riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.
5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.
6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

Art. 12
Rapporti con l'arbitrato
1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.


Capo IV
Competenza

Art. 13
Competenza territoriale inderogabile
1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni e' inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale e' comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti e' inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale e' situata la sede di servizio.
3. Negli altri casi e' inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.
4. La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale non e' derogabile.

Art. 14
Competenza funzionale inderogabile
1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall'articolo 135 e dalla legge.
2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
3. La competenza e' funzionalmente inderogabile altresi' per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonche' per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 13.

Art. 15
Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza
1. Il difetto di competenza e' rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione esso e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.
2. Finche' la causa non e' decisa in primo grado, ciascuna parte puo' chiedere al Consiglio di Stato di regolare la competenza. Non rilevano, a tal fine, le pronunce istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, ne' quelle che respingono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. Il regolamento e' proposto con istanza notificata alle altre parti e depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro quindici giorni dall'ultima notificazione presso la segreteria del Consiglio di Stato.
3. Il Consiglio di Stato decide in camera di consiglio con ordinanza, con la quale provvede anche sulle spese del regolamento. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano i termini di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8.
4. La pronuncia del Consiglio di Stato vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
5. Quando e' proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, richiede d'ufficio, con ordinanza, il regolamento di competenza, indicando il tribunale che reputa competente.
6. L'ordinanza con cui e' richiesto il regolamento e' immediatamente trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato a cura della segreteria. Della camera di consiglio fissata per regolare la competenza ai sensi del comma 4 e' dato avviso, almeno dieci giorni prima, ai difensori che si siano costituiti davanti al Consiglio di Stato. Fino a due giorni liberi prima e' ammesso il deposito di memorie e documenti e sono sentiti in camera di consiglio i difensori che ne facciano richiesta.
7. Nelle more del procedimento di cui al comma 6, il ricorrente puo' riproporre le istanze cautelari al tribunale amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 5 il quale decide in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo quanto previsto dal comma 8.
8. Le pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice dichiarato incompetente perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.
9. Le parti possono sempre riproporre le istanze cautelari al giudice dichiarato competente.
10. La disciplina dei commi 8 e 9 si applica anche alle pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2.

Art. 16
Regime della competenza
1. La competenza di cui agli articoli 13 e 14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.
2. Il difetto di competenza e' rilevato, anche d'ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa e' riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo segue davanti al nuovo giudice.
3. L'ordinanza con cui il giudice adito dichiara la propria competenza o incompetenza e' impugnabile nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, con il regolamento di competenza di cui all'articolo 15. Il regolamento puo' essere altresi' richiesto d'ufficio, con ordinanza, dal giudice dinanzi al quale il giudizio e' stato riassunto ai sensi del comma 2; in tale caso si procede ai sensi dell'articolo 15, comma 6.
4. Durante la pendenza del regolamento di competenza, il ricorrente puo' sempre proporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 2 o in quella di cui all'articolo 15, comma 5, il quale decide in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 8.

Capo V
Astensione e ricusazione

Art. 17
Astensione
1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalita' di astensione previste dal codice di procedura civile.

Art. 18
Ricusazione
1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile.
2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza designata, con domanda diretta al presidente, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte all'udienza; in caso contrario, puo' proporsi oralmente all'udienza medesima prima della discussione.
3. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito di procura speciale.
4. Proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia puo' disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l'istanza inammissibile o manifestamente infondata.
5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza e' adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito.
6. I componenti del collegio chiamato a decidere sulla ricusazione non sono ricusabili.
7. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o respinge l'istanza di ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore ad euro cinquecento.
8. La ricusazione o l'astensione non hanno effetto sugli atti anteriori. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice ricusato.

Capo VI
Ausiliari del giudice

Art. 19
Verificatore e consulente tecnico
1. Il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o piu' consulenti.
2. L'incarico di consulenza puo' essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati coloro che prestano attivita' in favore delle parti del giudizio. La verificazione e' affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche.
3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti.

Art. 20
Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente
1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, hanno l'obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo.
2. Il consulente, o il verificatore, puo' essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato.

Art. 21
Commissario ad acta
1. Nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, puo' nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l'articolo 20, comma 2.

Titolo II
Parti e difensori

Art. 22
Patrocinio
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali e' obbligatorio il patrocinio di avvocato.
2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato e' obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
3. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Art. 23
Difesa personale delle parti
1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Art. 24
Procura alle liti
1. La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto.

Art. 25
Domicilio
1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata.
2. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

Art. 26
Spese di giudizio
1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.
2. Il giudice, nel pronunciare sulle spese, puo' altresi' condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione e' fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Titolo III
Azioni e domande

Capo I
Contraddittorio e intervento

Art. 27
Contraddittorio
1. Il contraddittorio e' integralmente costituito quando l'atto introduttivo e' notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati.
2. Se il giudizio e' promosso solo contro alcune delle parti e non si e' verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio. Nelle more dell'integrazione del contraddittorio il giudice puo' pronunciare provvedimenti cautelari interinali.

Art. 28
Intervento
1. Se il giudizio non e' stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa.
2. Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, puo' intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.
3. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l'intervento.

Capo II
Azioni di cognizione

Art. 29
Azione di annullamento
1. L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni.

Art. 30
Azione di condanna
1. L'azione di condanna puo' essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma.
2. Puo' essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attivita' amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva puo' altresi' essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, puo' essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi e' proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si e' verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.
4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria puo' essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo.

Art. 31
Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullita'
1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse puo' chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
2. L'azione puo' essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
3. Il giudice puo' pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attivita' vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalita' e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.
4. La domanda volta all'accertamento delle nullita' previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullita' dell'atto puo' sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullita' di cui all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV.

Art. 32
Pluralita' delle domande e conversione delle azioni
1. E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dai Capi I e II del Titolo V del Libro IV.
2. Il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice puo' sempre disporre la conversione delle azioni.

Titolo IV
Pronunce giurisdizionali

Art. 33
Provvedimenti del giudice
1. Il giudice pronuncia:
a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;
b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza;
c) decreto nei casi previsti dalla legge.
2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.
3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma 3.
4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.

Art. 34
Sentenze di merito
1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda:
a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato;
b) ordina all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine;
c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile;
d) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello impugnato;
e) dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che puo' avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza.
2. In nessun caso il giudice puo' pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 30, comma 3, il giudice non puo' conoscere della legittimita' degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento di cui all'articolo 29.
3. Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta piu' utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimita' dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.
4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice puo', in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti.
5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

Art. 35
Pronunce di rito
1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:
a) irricevibile se accerta la tardivita' della notificazione o del deposito;
b) inammissibile quando e' carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;
c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:
a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice;
b) per perenzione;
c) per rinuncia.

Art. 36
Pronunce interlocutorie
1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non definisce nemmeno in parte il giudizio.
2. Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l'ulteriore trattazione della causa.

Art. 37
Errore scusabile
1. Il giudice puo' disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.

Titolo V
Disposizioni di rinvio

Art. 38
Rinvio interno
1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.

Art. 39
Rinvio esterno
1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.
2. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.

LIBRO SECONDO
PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Ricorso

Sezione I
Ricorso e costituzione delle parti

Art. 40
Contenuto del ricorso
1. Il ricorso deve contenere:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
c) l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso, l'indicazione dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti al giudice;
d) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

Art. 41
Notificazione del ricorso e suoi destinatari
1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso e' notificato altresi' agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49.
3. La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato e' effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.
4. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui e' assegnato il ricorso puo' disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalita'.
5. Il termine per la notificazione del ricorso e' aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.

Art. 42
Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale
1. Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale. Per i soggetti intervenuti il termine decorre dall'effettiva conoscenza della proposizione del ricorso principale.
2. Il ricorso incidentale, notificato ai sensi dell'articolo 41 alle controparti personalmente o, se costituite, ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile, ha i contenuti di cui all'articolo 40 ed e' depositato nei termini e secondo le modalita' previste dall'articolo 45.
3. Le altre parti possono presentare memorie e produrre documenti nei termini e secondo le modalita' previsti dall'articolo 46.
4. La cognizione del ricorso incidentale e' attribuita al giudice competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con il ricorso incidentale sia devoluta alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero alla competenza funzionale di un tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 14; in tal caso la competenza a conoscere dell'intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero al tribunale amministrativo regionale avente competenza funzionale ai sensi dell'articolo 14.
5. Nelle controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi le domande riconvenzionali dipendenti da titoli gia' dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le modalita' di cui al presente articolo.

Art. 43
Motivi aggiunti
1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande gia' proposte, ovvero domande nuove purche' connesse a quelle gia' proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.
2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 e' stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70.

Art. 44
Vizi del ricorso e della notificazione
1. Il ricorso e' nullo:
a) se manca la sottoscrizione;
b) se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte nell'articolo 40, vi e' incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.
2. Se il ricorso contiene irregolarita', il collegio puo' ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.
3. La costituzione degli intimati sana la nullita' della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonche' le irregolarita' di cui al comma 2.
4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Art. 45
Deposito del ricorso e degli altri atti processuali
1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si e' perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.
2. E' fatta salva la facolta' della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante.
3. La parte che si avvale della facolta' di cui al comma 2 e' tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si e' perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate.
4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

Art. 46
Costituzione delle parti intimate
1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli atti e i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.
3. Della produzione di cui al comma 2 e' data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria.
4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.

Art. 47
Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate
1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all'articolo 13, il deposito del ricorso e' effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all'articolo 14, non e' considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata.
2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziche' dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica l'articolo 15, commi 8 e 9.
3. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, alla ripartizione di cui al presente articolo non si applica l'articolo 15.

Art. 48
Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario
1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.
2. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente puo' comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale.
3. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.

Art. 49
Integrazione del contraddittorio
1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
2. L'integrazione del contraddittorio non e' ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74.
3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Puo' autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalita'. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non e' tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.
4. I soggetti nei cui confronti e' integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti.

Art. 50
Intervento volontario in causa
1. L'intervento e' proposto con atto diretto al giudice adito, recante l'indicazione delle generalita' dell'interveniente. L'atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d).
2. L'atto di intervento e' notificato alle altre parti ed e' depositato nei termini di cui all'articolo 45; nei confronti di quelle costituite e' notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
3. Il deposito dell'atto di intervento di cui all'articolo 28, comma 2, e' ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza.

Art. 51
Intervento per ordine del giudice
1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione.
2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 46. Si applica l'articolo 49, comma 3, terzo periodo.

Sezione II
Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini

Art. 52
Termini e forme speciali di notificazione
1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.
2. Il presidente puo' autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.
3. Se il giorno di scadenza e' festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento e' prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza e' anticipata al giorno antecedente non festivo.
5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.

Art. 53
Abbreviazione dei termini
1. Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale puo', su istanza di parte, abbreviare fino alla meta' i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.
2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, e' notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all'amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.

Art. 54
Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini
1. La presentazione tardiva di memorie o documenti, su richiesta di parte, puo' essere eccezionalmente autorizzata dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile.
2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno.
3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare.

Titolo II
Procedimento cautelare

Art. 55
Misure cautelari collegiali
1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.
2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio puo' disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non puo' essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita.
3. La domanda cautelare puo' essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti.
4. La domanda cautelare e' improcedibile finche' non e' presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio.
5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresi', al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.
6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione e' effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non e' ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, puo' provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. E' fatta salva la prova contraria.
7. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.
8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, puo' autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio di discussione. 9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.
10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso puo' provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
11. L'ordinanza con cui e' disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata fissazione dell'udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda alla fissazione della stessa con priorita'. A tal fine l'ordinanza e' trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.
12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrita' del contraddittorio.
13. Il giudice adito puo' disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 6.

Art. 56
Misure cautelari monocratiche
1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravita' ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente puo', con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso e' assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. La domanda cautelare e' improcedibile finche' non e' presentata l'istanza di fissazione d'udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio. Il presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui all'articolo 55, comma 13.
2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. La notificazione puo' avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax. Si applica l'articolo 55, comma 6. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente puo' comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Ove ritenuto necessario il presidente, fuori udienza e senza formalita', sente, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell'emanazione del decreto.
3. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il presidente puo' subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, determinata con riguardo all'entita' degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i terzi.
4. Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento e' efficace sino a detta camera di consiglio. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando conserva efficacia, il decreto e' sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.
5. Se la parte si avvale della facolta' di cui al secondo periodo del comma 2 le misure cautelari perdono efficacia se il ricorso non viene notificato per via ordinaria entro cinque giorni dalla richiesta delle misure cautelari provvisorie.

Art. 57
Spese del procedimento cautelare
1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.

Art. 58
Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta
1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.
2. La revoca puo' essere altresi' richiesta nei casi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile.

Art. 59
Esecuzione delle misure cautelari
1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, puo' chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.

Art. 60
Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare
1. In sede di decisione della domanda cautelare, purche' siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

Art. 61
Misure cautelari anteriori alla causa
1. In caso di eccezionale gravita' e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso puo' proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa.
2. L'istanza, notificata con le forme prescritte per la notificazione del ricorso, si propone al presidente del tribunale amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente o un magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento della notificazione per i destinatari, provvede sull'istanza, sentite, ove necessario, le parti e omessa ogni altra formalita'. La notificazione puo' essere effettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente puo' comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca da esercitare nelle forme di cui all'articolo 56, comma 4, terzo e quarto periodo.
3. L'incompetenza del giudice e' rilevabile d'ufficio.
4. Il decreto che rigetta l'istanza non e' impugnabile; tuttavia la stessa puo' essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in corso di causa.
5. Il provvedimento di accoglimento e' notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Qualora dall'esecuzione del provvedimento cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti irreversibili il presidente puo' disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione della misura cautelare. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del presente articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Il provvedimento di accoglimento non e' appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, e' sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.
6. Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese si applicano le disposizioni sui provvedimenti cautelari in corso di causa.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai giudizi in grado di appello.

Art. 62
Appello cautelare
1. Contro le ordinanze cautelari e' ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
2. L'appello, depositato nel termine di cui all'articolo 45, e' deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57.
3. L'ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari e' trasmessa a cura della segreteria al primo giudice, anche agli effetti dell'articolo 55, comma 11.
4. Nel giudizio di cui al presente articolo e' rilevata anche d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4, e 55, comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'articolo 73, comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo 15, comma 4. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma 7. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15, comma 9.

Titolo III
Mezzi di prova e attivita' istruttoria

Capo I
Mezzi di prova

Art. 63
Mezzi di prova
1. Fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice puo' chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti.
2. Il giudice, anche d'ufficio, puo' ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; puo' altresi' disporre l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice.
3. Su istanza di parte il giudice puo' ammettere la prova testimoniale, che e' sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.
4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice puo' ordinare l'esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, puo' disporre una consulenza tecnica.
5. Il giudice puo' disporre anche l'assunzione degli altri mezzi
di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi
l'interrogatorio formale e il giuramento.

Capo II
Ammissione e assunzione delle prove

Art. 64
Disponibilita', onere e valutazione della prova
1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilita' riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonche' i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.
3. Il giudice amministrativo puo' disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilita' della pubblica amministrazione.
4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e puo' desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.

Art. 65
Istruttoria presidenziale e collegiale
1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria.
2. Quando l'istruttoria e' disposta dal collegio, questo provvede con ordinanza con la quale e' contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso. La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione e' sempre adottata dal collegio.
3. Ove l'amministrazione non provveda al deposito del
provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.

Art. 66
Verificazione
1. Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l'organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo dell'organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega, e' responsabile del compimento di tutte le operazioni.
2. L'ordinanza e' comunicata dalla segreteria all'organismo verificatore.
3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 il collegio puo' disporre che venga corrisposto all'organismo verificatore, o al suo delegato, un anticipo sul compenso.
4. Terminata la verificazione, su istanza dell'organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente
spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere.

Art. 67
Consulenza tecnica d'ufficio
1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza e' comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.
2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile.
3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile, per:
a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;
b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che e' presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;
c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte; e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d'ufficio da' altresi' conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.
4. Il giuramento del consulente e' reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 193 del codice di procedura civile.
5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio e' liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo.

Art. 68
Termini e modalita' dell'istruttoria
1. Il presidente o il magistrato delegato, ovvero il collegio, nell'ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare e ne determinano il luogo e il modo dell'assunzione applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.
2. Per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova e' delegato uno dei componenti del collegio, il quale procede con l'assistenza del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica alle parti almeno cinque giorni prima il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni.
3. Se il mezzo istruttorio deve essere eseguito fuori dal territorio della Repubblica, la richiesta e' formulata mediante rogatoria o per delega al console competente, ai sensi dell'articolo 204 del codice di procedura civile.
4. Il segretario comunica alle parti l'avviso che l'istruttoria disposta e' stata eseguita e che i relativi atti sono presso la segreteria a loro disposizione.

Art. 69
Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria
1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova e' disposta con provvedimento del presidente, ancorche' la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.

Titolo IV
Riunione, discussione e decisione dei ricorsi

Capo I
Riunione dei ricorsi

Art. 70
Riunione dei ricorsi
1. Il collegio puo', su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.

Capo II
Discussione

Art. 71
Fissazione dell'udienza
1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.
2. La parte puo' segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.
3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso.
4. La pendenza del termine di cui all'articolo 15, comma 2, e la proposizione del regolamento di competenza non precludono la fissazione dell'udienza di discussione ne' la decisione del ricorso, anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine di cui all'articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l'istanza di regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma 2. In tal caso, il giudice puo' differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza.
5. Il decreto di fissazione e' comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine e' ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza di merito e' fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.
6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.

Art. 72
Priorita' nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica questione
1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorita' l'udienza di discussione.
2. Il collegio, se rileva l'insussistenza dei presupposti di cui al comma 1, dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con le modalita' ordinarie.

Art. 73
Udienza di discussione
1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche fino a venti giorni liberi.
2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente.
3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.

Art. 74
Sentenze in forma semplificata
1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

Capo III
Deliberazione

Art. 75
Deliberazione del collegio
1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa.
2. La decisione puo' essere differita a una delle successive camere di consiglio.

Art. 76
Modalita' della votazione
1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza.
2. La decisione e' assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.
3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione e' presa a maggioranza di voti. Il primo a votare e' il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare e' il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e cosi' continuando sino al presidente.
4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma 2, del codice di procedura civile e gli articoli 114, quarto comma, e 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Titolo V
Incidenti nel processo

Capo I
Incidente di falso

Art. 77
Querela di falso
1. Chi deduce la falsita' di un documento deve provare che sia stata gia' proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.
2. Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale e' dedotta la falsita', il collegio pronuncia sulla controversia.
3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso e' depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente fissa l'udienza di discussione.
4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.

Art. 78
Deposito della sentenza resa sulla querela di falso
1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsita' deposita copia autentica della sentenza in segreteria.
2. Il ricorso e' dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.

Capo II
Sospensione e interruzione del processo

Art. 79
Sospensione e interruzione del processo
1. La sospensione del processo e' disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea.
2. L'interruzione del processo e' disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile.
3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello e' deciso in camera di consiglio.

Art. 80
Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto
1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.
2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si e' verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.
3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte piu' diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.

Titolo VI
Estinzione e improcedibilita'

Art. 81
Perenzione
1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 71, comma 1, e finche' non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'articolo 82.

Art. 82
Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali
1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtu' del quale e' fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso e' dichiarato perento.
2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma 1, e' comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, il ricorso e' deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti e' dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto.

Art. 83
Effetti della perenzione
1. La perenzione opera di diritto e puo' essere rilevata anche d'ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.

Art. 84
Rinuncia
1. La parte puo' rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
4. Anche in assenza delle formalita' di cui ai commi precedenti il giudice puo' desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo
la proposizione del ricorso ed altresi' dal comportamento delle parti
argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla
decisione della causa.

Art. 85
Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilita'
1. L'estinzione e l'improcedibilita' di cui all'articolo 35 possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato.
2. Il decreto e' depositato in segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite puo' proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti.
4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell'articolo 87, comma 3, ed e' deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento dell'opposizione, fissa l'udienza di merito.
5. In caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilita' di compensazione anche parziale.
6. L'ordinanza e' depositata in segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite.
7. Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione puo' essere proposto appello.
8. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie e l'udienza di discussione e' fissata d'ufficio con priorita'.
9. L'estinzione e l'improcedibilita' sono dichiarate con sentenza se si verificano, o vengono accertate, all'udienza di discussione.

Titolo VII
Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice

Art. 86
Procedimento di correzione
1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi e' il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione.
2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.
3. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta.

Titolo VIII
Udienze

Art. 87
Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio
1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullita', salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:
a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali;
b) il giudizio in materia di silenzio;
c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi;
d) i giudizi di ottemperanza;
e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilita' del giudizio.
3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a), tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio e' fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.
4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullita' della decisione.

Titolo IX
Sentenza

Art. 88
Contenuto della sentenza
1. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione < < Repubblica italiana > > .
2. Essa deve contenere:
a) l'indicazione del giudice adito e del collegio che l'ha pronunciata;
b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati;
c) le domande;
d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi;
e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese;
f) l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorita' amministrativa;
g) l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione e' pronunciata;
h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore.
3. Si applica l'articolo 118, comma 3, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
4. Se il presidente non puo' sottoscrivere per morte o altro impedimento, la sentenza e' sottoscritta dal componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, e' sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.

Art. 89
Pubblicazione e comunicazione della sentenza
1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.
2. La sentenza, che non puo' piu' essere modificata dopo la sua sottoscrizione, e' immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.
3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne da' comunicazione alle parti costituite.

Art. 90
Pubblicita' della sentenza
1. Qualora la pubblicita' della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice, su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o piu' testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, puo' procedervi la parte a favore della quale e' stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

LIBRO TERZO
IMPUGNAZIONI

Titolo I
Impugnazioni in generale

Art. 91
Mezzi di impugnazione
1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 92
Termini per le impugnazioni
1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.
2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 del codice di procedura civile e di opposizione di terzo di cui all'articolo 108, comma 2, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 del medesimo articolo 395.
3. In difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando la parte che non si e' costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullita' del ricorso o della sua notificazione.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, l'ordinanza cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso anche sulla competenza e' appellabile ai sensi dell'articolo 62. Non costituiscono decisione implicita sulla competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, ne' quelle che disattendono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. La sentenza che, in modo implicito o esplicito, ha pronunciato sulla competenza insieme col merito e' appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi 1, 3 e 4.

Art. 93
Luogo di notificazione dell'impugnazione
1. L'impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza.
2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perche' il domiciliatario si e' trasferito senza notificare una formale comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre l'impugnazione puo' presentare al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito con l'impugnazione, un'istanza, corredata dall'attestazione dell'omessa notificazione, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell'impugnazione.

Art. 94
Deposito delle impugnazioni
1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

Art. 95
Parti del giudizio di impugnazione
1. L'impugnazione deve essere notificata, nelle cause inscindibili, a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire.
2. L'impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilita' nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire.
3. Se la sentenza non e' stata impugnata nei confronti di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonche' la successiva udienza di trattazione.
4. L'impugnazione e' dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.
5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che l'impugnazione e' manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, puo' non ordinare l'integrazione del contraddittorio, quando l'impugnazione di altre parti e' preclusa o esclusa.
6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma 1.

Art. 96
Impugnazioni avverso la medesima sentenza
1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo.
2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile.
3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del codice di procedura civile puo' essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.
4. Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo 334 del codice di procedura civile possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale e' dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
5. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del codice di procedura civile deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si e' perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione, entro dieci giorni.
6. In caso di mancata riunione di piu' impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilita' delle altre.

Art. 97
Intervento nel giudizio di impugnazione
1. Puo' intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.

Art. 98
Misure cautelari
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 111, il giudice dell'impugnazione puo', su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile, disporre la sospensione dell'esecutivita' della sentenza impugnata, nonche' le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.
2. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi da 2 a 10, 56 e 57.

Art. 99
Deferimento all'adunanza plenaria
1. La sezione cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio puo' rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria.
2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d'ufficio, puo' deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.
3. Se la sezione cui e' assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria, rimette a quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
4. L'adunanza plenaria decide l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente.
5. Se ritiene che la questione e' di particolare importanza, l'adunanza plenaria puo' comunque enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto sulla sentenza impugnata.

Titolo II
Appello

Art. 100
Appellabilita' delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali
1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e' ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

Art. 101
Contenuto del ricorso in appello
1. Il ricorso in appello deve contenere l'indicazione del ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle quali e' proposta l'impugnazione, della sentenza che si impugna, nonche' l'esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado.
2. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.

Art. 102
Legittimazione a proporre l'appello
1. Possono proporre appello le parti fra le quali e' stata pronunciata la sentenza di primo grado.
2. L'interventore puo' proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma.

Art. 103
Riserva facoltativa di appello
1. Contro le sentenze non definitive e' proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.

Art. 104
Nuove domande ed eccezioni
1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, ne' nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.
2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.

Art. 105
Rimessione al primo giudice
1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se e' mancato il contraddittorio, oppure e' stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullita' della sentenza, o riforma la sentenza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio.
2. Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all'articolo 87, comma 3.
3. In ogni caso in cui il Consiglio di Stato annulla la sentenza o l'ordinanza con rinvio della causa al giudice di primo grado, si applica l'articolo 8, comma 2, delle norme di attuazione.

Titolo III
Revocazione

Art. 106
Casi di revocazione
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.
2. La revocazione e' proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione e' ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l'appello.

Art. 107
Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione
1. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non puo' essere
impugnata per revocazione.

Titolo IV
Opposizione di terzo

Art. 108
Casi di opposizione di terzo
1. Un terzo, titolare di una posizione autonoma e incompatibile, puo' fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorche' passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.
2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.

Art. 109
Competenza
1. L'opposizione di terzo e' proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2.
2. Se e' proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui all'articolo 108 intervenendo nel giudizio di appello. Se l'opposizione di terzo e' gia' stata
proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile
e, se l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per
l'intervento nel giudizio di appello, ai sensi del periodo
precedente.

Titolo V
Ricorso per cassazione

Art. 110
Motivi di ricorso
1. Il ricorso per cassazione e' ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 111
Sospensione della sentenza
1. Il Consiglio di Stato su istanza di parte, in caso di eccezionale gravita' ed urgenza, puo' sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari.

LIBRO QUARTO
OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

Titolo I
Giudizio di ottemperanza

Art. 112
Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza
1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.
2. L'azione di ottemperanza puo' essere proposta per conseguire l'attuazione:
a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;
e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
3. Puo' essere proposta anche azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonche' azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato.
4. Nel processo di ottemperanza puo' essere altresi' proposta la connessa domanda risarcitoria di cui all'articolo 30, comma 5, nel termine ivi stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario.
5. Il ricorso di cui al presente articolo puo' essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalita' di ottemperanza.

Art. 113
Giudice dell'ottemperanza
1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza e' del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado.
2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui e' chiesta l'ottemperanza.

Art. 114
Procedimento
1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Al ricorso e' allegata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalita', anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalita' esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano; d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
e) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo.
5. Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza.
6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalita' di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.
8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza.
9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III.

Art. 115
Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva
1. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva.
2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca.
3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo non e' necessaria l'apposizione della formula esecutiva.

Titolo II
Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

Art. 116
Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso e' proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. Si applica l'articolo 49.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso e' connessa, il ricorso di cui al comma 1 puo' essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza e' decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a cio' autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata;
sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalita'.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

Titolo III
Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione

Art. 117
Ricorsi avverso il silenzio
1. Il ricorso avverso il silenzio e' proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma 2.
2. Il ricorso e' deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.
3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata.
4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo puo' essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito.
6. Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, e' proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice puo' definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.

Titolo IV
Procedimento di ingiunzione

Art. 118
Decreto ingiuntivo
1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione e' competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.

Titolo V
Riti abbreviati relativi a speciali controversie

Art. 119
Rito abbreviato comune a determinate materie
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita' amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di societa', aziende e istituzioni da parte degli enti locali;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia.
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonche' quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.
3. Salva l'applicazione dell'articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti.
4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.
5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte e' attestata nel verbale d'udienza.
6. La parte puo' chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutivita' del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non preclude la possibilita' di chiedere la sospensione dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

Art. 120
Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)
1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonche' i connessi provvedimenti dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del bando, il ricorso non puo' comunque essere piu' proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 65 e all'articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non puo' comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si applica l'articolo 119.
4. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso e' notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine dell'operativita' della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.
5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli gia' impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.
6. Quando il giudizio non e' immediatamente definito ai sensi dell'articolo 60, l'udienza di merito, ove non indicata dal collegio ai sensi dell'articolo 119, comma 3, e' immediatamente fissata d'ufficio con assoluta priorita'.
7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.
8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.
9. Il dispositivo del provvedimento con cui il tribunale amministrativo regionale definisce il giudizio e' pubblicato entro sette giorni dalla data della sua deliberazione.
10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza e' redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all'articolo 74.
11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte puo' proporre appello avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.

Art. 121
Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni
1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravita' della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia e' limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva:
a) se l'aggiudicazione definitiva e' avvenuta senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e' prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) se l'aggiudicazione definitiva e' avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicita' del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e' prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento;
d) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 10-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento.
2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali in cui l'inefficacia del contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla necessita' di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.
3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o l'inefficacia sia temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123.
5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto in essere la seguente procedura:
a) abbia con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sia consentita dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'articolo 79-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto;
c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).

Art. 122
Inefficacia del contratto negli altri casi
1. Fuori dei casi indicati dall'articolo 121, comma 1, e dall'articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilita' per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilita' di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta.

Art. 123
Sanzioni alternative
1. Nei casi di cui all'articolo 121, comma 4, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente:
a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato - con imputazione al capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorita' giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria" - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni e' comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;
b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravita' della condotta della stazione appaltante e all'opera svolta dalla stazione appaltante per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. A tal fine si applica l'articolo 73, comma 3. In ogni caso l'eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.
3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero e' stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento.

Art. 124
Tutela in forma specifica e per equivalente
1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e il contratto e' comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122. Se il giudice non dichiara l'inefficacia del contratto dispone il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato.
2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si e' resa disponibile a subentrare nel contratto, e' valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.

Art. 125
Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche
1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122, si applicano le seguenti previsioni.
2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonche' del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita' del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto gia' stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Titolo VI
Contenzioso sulle operazioni elettorali

Capo I
Disposizioni comuni al contenzioso elettorale

Art. 126
Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale
1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Art. 127
Esenzione dagli oneri fiscali
1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.

Art. 128
Inammissibilita' del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
1. Nella materia di cui al presente Titolo non e' ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Capo II
Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali

Art. 129
Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali
1. I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali concernenti l'esclusione di liste o candidati possono essere immediatamente impugnati, esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.
2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni di cui al comma 1 e' impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti, ai sensi del Capo III del presente Titolo.
3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;
b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.
5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilita' di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.
6. Il giudizio e' deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione puo' consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.
7. La sentenza non appellata e' comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.
8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;
b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;
c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.
10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

Capo III
Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

Art. 130
Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo
1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali e' ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti:
a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti;
b) quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da parte di qualsiasi candidato o elettore, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, da depositare nella relativa segreteria entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati eletti.
2. Il presidente, con decreto:
a) fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza;
b) designa il relatore;
c) ordina le notifiche, autorizzando, ove necessario, qualunque mezzo idoneo;
d) ordina il deposito di documenti e l'acquisizione di ogni altra prova necessaria;
e) ordina che a cura della segreteria il decreto sia immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente.
3. Il ricorso e' notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di cui al comma 2:
a) all'ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni;
b) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato.
4. Entro dieci giorni dall'ultima notificazione di cui al comma 3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.
5. L'amministrazione resistente e i controinteressati depositano nella segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si e' perfezionata nei loro confronti.
6. All'esito dell'udienza, il collegio, sentite le parti se presenti, pronuncia la sentenza.
7. La sentenza e' pubblicata entro il giorno successivo alla decisione della causa. Se la complessita' delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui al periodo precedente e' pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria. In tal caso la sentenza e' pubblicata entro i dieci giorni successivi.
8. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del tribunale amministrativo regionale, al Sindaco, alla giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, a seconda dell'ente cui si riferisce l'elezione. Il comune, la provincia o la regione della cui elezione si tratta provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente interessato a mezzo del segretario che ne e' diretto responsabile. In caso di elezioni relative a comuni, province o regioni, la sentenza e' comunicata anche al Prefetto. Ai medesimi incombenti si provvede dopo il passaggio in giudicato della sentenza annotando sulla copia pubblicata la sua definitivita'.
9. Il tribunale amministrativo regionale, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.
10. Tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell'articolo 131 sono dimezzati rispetto ai termini del processo ordinario.
11. L'ente comunale, provinciale o regionale, della cui elezione si tratta, comunica agli interessati la correzione del risultato elettorale. L'Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del risultato elettorale agli interessati e alla segreteria del Parlamento europeo.

Art. 131
Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni
1. L'appello avverso le sentenze di cui all'articolo 130 e' proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti e' obbligatoria la notifica;
per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune.
2. Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione. Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario.
3. La sentenza, quando, in riforma di quella di primo grado, accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell'articolo 130, comma 9.
4. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti di cui all'articolo 130, comma 8, i quali provvedono agli ulteriori incombenti ivi previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130.

Art. 132
Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo
1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.
2. L'atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.
3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme dell'articolo 131.

LIBRO QUINTO
NORME FINALI

Art. 133
Materie di giurisdizione esclusiva
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie in materia di:
1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;
2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;
3) dichiarazione di inizio attivita';
4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;
5) nullita' del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato;
6) diritto di accesso ai documenti amministrativi;
b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonche' afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita';
d) le controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali;
e) le controversie:
1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;
2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto;
f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonche' del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;
g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilita', ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;
h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita' delle invenzioni industriali;
i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico;
l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorita' istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all'imposizione di servitu';
n) le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati;
q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumita' pubblica e di sicurezza urbana, di edilita' e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;
r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie insalubri o pericolose;
s) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all'ambiente, nonche' avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonche' quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale;
t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti;
v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico;
z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti.

Art. 134
Materie di giurisdizione estesa al merito
1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:
a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;
b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;
c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorita' amministrative indipendenti;
d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali;
e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161.

Art. 135
Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma
1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195;
b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
c) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 14, comma 2, nonche' le controversie di cui all'articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all'articolo 133, comma 1, lettera m);
e) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera p);
f) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2;
g) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z);
h) le controversie relative al corretto esercizio dei poteri speciali dello Stato azionista di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni;
i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell'AISI e dell'AISE;
p) le controversie derivanti dall'applicazione del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2010, n. 50, relativo all'Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata;
q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1.

Art. 136
Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici
1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati.
2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformita' tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, e' eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente puo' dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.

Art. 137
Norma finanziaria
1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


ALLEGATO 2
Norme di attuazione


Titolo I
Registri - Orario di segreteria


Art. 1
Registro generale dei ricorsi
1. Presso ciascun ufficio giudiziario e' tenuto il registro di presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono annotate tutte le informazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della domanda riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti e documenti prodotti, nonche' le notificazioni effettuate, l'esecuzione del pagamento del contributo unificato, l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati.
2. I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l'ordine di presentazione.
3. Il registro e' vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone.
4. Il registro e' chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario generale.

Art. 2
Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione
1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti registri:
a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone;
b) il registro delle istanze di prelievo;
c) il registro per i processi verbali di udienza;
d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;
e) il registro delle ordinanze cautelari;
f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali;
g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta.
3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono annotati gli estremi della trasmissione dei provvedimenti.
4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le disposizioni del presidente.
5. La segreteria cura la formazione dell'originale dei provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni necessarie e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli che li compongono.
6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di cui all'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Art. 3
Registrazioni in forma automatizzata
1. Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, n. 52, e dalla ulteriore normativa applicabile.
2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all'interessato dichiarazione delle registrazioni effettuate.

Art. 4
Orario
1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite dal presidente del tribunale amministrativo regionale, della sezione staccata, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
2. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.
3. Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati in ore le segreterie danno atto dell'ora di deposito degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali e adeguano gli orari di apertura degli uffici.
4. In ogni caso e' assicurata la possibilita' di depositare gli atti in scadenza sino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.

Titolo II
Fascicoli di parte e d'ufficio

Art. 5
Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti
1. Ciascuna parte, all'atto della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i documenti di cui intende avvalersi nonche' il relativo indice.
2. Gli atti devono essere depositati in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle altre parti costituite. Se il fascicolo di parte e i depositi successivi non contengono le copie degli atti di cui al presente comma gli atti depositati sono trattenuti in segreteria e il giudice non ne puo' tenere conto prima che la parte abbia provveduto all'integrazione del numero di copie richieste.
3. Allorche' riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce l'indice dei documenti depositati, le copie dell'atto introduttivo e dei documenti e, successivamente, degli altri atti delle parti, nonche', anche per estratto, del verbale d'udienza e di ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari.
4. Il segretario, dopo aver controllato la regolarita' anche fiscale degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte, data e sottoscrive l'indice del fascicolo ogni qualvolta viene inserito in esso un atto o un documento.
5. In caso di smarrimento, furto o distruzione del fascicolo d'ufficio o di singoli atti il presidente del tribunale o della sezione, ovvero, se la questione sorge in udienza, il collegio, ne da' comunicazione al segretario e alle parti al fine, rispettivamente, di ricerca o deposito di copia autentica, che tiene luogo dell'originale. Qualora non si rinvenga copia autentica il presidente, con decreto, fissa una camera di consiglio, di cui e' dato avviso alle parti, per la ricostruzione degli atti o del fascicolo. Il collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce se, e in quale tenore, esso debba essere ricostituito; se non e' possibile accertare il contenuto dell'atto il collegio ne ordina la rinnovazione, se necessario e possibile, prescrivendone il modo.

Art. 6
Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo d'ufficio
1. I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato.
2. In caso di appello, il segretario del giudice di appello richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al segretario del giudice di primo grado.
3. Se e' appellata una sentenza non definitiva, ovvero un'ordinanza cautelare, non si applica il comma 2. Tuttavia il giudice di appello, puo', se lo ritiene necessario, chiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.
4. Il presidente della sezione puo' autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata della parte interessata.

Art. 7
Rilascio di copie
1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro provvedimento del giudice a richiesta degli interessati e a loro spese.

Titolo III
Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze

Art. 8
Ordine di fissazione dei ricorsi
1. La fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei ricorsi e' effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d'udienza nell'apposito registro, salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice.
2. Il presidente puo' derogare al criterio cronologico per ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di prelievo, o per esigenze di funzionalita' dell'ufficio, ovvero per connessione di materia, nonche' in ogni caso in cui il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di primo grado.

Art. 9
Calendario delle udienze
1. Il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi, e' fissato con cadenza annuale dai presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate e interne.

Art. 10
Toghe e divise
1. I magistrati amministrativi, il personale di segreteria e il personale ausiliario indossano nelle pubbliche udienze la toga o la divisa stabilita dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. Gli avvocati vestono nelle pubbliche udienze la toga.

Art. 11
Direzione dell'udienza
1. L'udienza e' diretta dal presidente del collegio.
2. Il segretario redige il verbale dell'udienza.

Art.12
Polizia dell'udienza
1. Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non puo' fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo.
2. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario per il regolare svolgimento dell'udienza, puo' chiedere l'intervento della forza pubblica.
3. Per le riprese audiovisive delle trattazioni dei ricorsi in pubblica udienza si applica l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Titolo IV
Processo amministrativo telematico

Art. 13
Processo telematico
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilita' e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarita' del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali.

Titolo V
Spese di giustizia

Art. 14
Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
1. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate e' istituita una commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente, il piu' anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o piu' membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso ne' rimborso spese.

Art. 15
Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie
1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

Art. 16
Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita'
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita'.


ALLEGATO 3
Norme transitorie

Titolo I
Definizione dei ricorsi pendenti da piu' di cinque anni alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo

Art. 1
Nuova istanza di fissazione d'udienza
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non e' stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso e' dichiarato perento con decreto del presidente.
2. Se tuttavia, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto, il ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto disponendo la reiscrizione della causa sul ruolo di merito.
3. Se, nella pendenza del termine di cui al comma 1, e' comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del codice.

Titolo II
Ulteriori disposizioni transitorie

Art. 2
Ultrattivita' della disciplina previgente
1. Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti.

Art. 3
Disposizione particolare per il giudizio di appello
1. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2, del codice non si applica agli appelli depositati prima dell'entrata in vigore del codice medesimo.

ALLEGATO 4
Norme di coordinamento e abrogazioni

Art. 1
Norme di coordinamento e abrogazione in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
1. Alla legge 24 gennaio 1979, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 42 e' sostituito dal seguente:
"Art. 42.
La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.";
b) sono abrogati gli articoli 43 e 46, secondo comma.

Art. 2
Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative
1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 83 e' sostituito dal seguente:
"Art. 83.
La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.";
b) sono abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6, 83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12;
c) all'articolo 84, primo comma, le parole: ", la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato" sono soppresse.
2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, primo comma, le parole: "sia in materia di eleggibilita' sia in materia di operazioni elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "in materia di eleggibilita'";
b) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23.
Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali.
La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.";
c) all'articolo 24, nella rubrica, le parole: "Consiglio regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio regionale e della Corte di appello" e, al primo comma, le parole: "Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino";
d) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino" e le parole: ", giudicando in sede di giurisdizione esclusiva" sono soppresse;
2) al secondo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino";
e) all'articolo 31, primo comma, le parole: "il Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino";
f) all'articolo 33, terzo comma, le parole: "al Consiglio di Stato ed" sono soppresse.
3. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, le parole: ", sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa," sono sostituite dalle seguenti:
"davanti agli organi di giurisdizione ordinaria";
b) all'articolo 7:
1) al comma 2 le parole: "sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l'elezione, sia" sono soppresse;
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "La tutela contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.".
c) sono abrogati gli articoli: 2 e 8.
4. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19 il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per i ricorsi in materia di eleggibilita' e decadenza si osservano le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.";
b) all'articolo 19, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.".
5. Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonche' all'articolo 17, primo comma, n.1), della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all'articolo 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "il quindicesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "l'ottavo giorno".

Art. 3
Ulteriori norme di coordinamento
1. L'articolo 17, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:
"La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2, comma 8, e' sostituito dal seguente:
"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
b) l'articolo 15, comma 2, le parole: "commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";
c) l'articolo 25, comma 5, e' sostituito dal seguente:
"5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.".
3. L'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' sostituito dal seguente: "1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
4. L'articolo 10, comma 2-quinquies, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e' sostituito dal seguente:
"2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
5. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
6. L'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' sostituito dal seguente:
"25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
7. L'articolo 13, comma 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' sostituito dal seguente:
"11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
8. L'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' sostituito dal seguente: "26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
9. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 325, l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
"Art. 53 (L). Disposizioni processuali.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).
2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.(L)".
10. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
"Art. 53 (L). Disposizioni processuali.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo (L).
2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (L).".
11. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese e di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i ricorsi" sono sostituite dalle seguenti: "per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo amministrativo, nonche' da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i ricorsi" e alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo:
"Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.".
12. L'articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " Art. 9. Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita'
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
13. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, le parole: "e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "e' disciplinata dal codice del processo amministrativo".
14. L'articolo 81 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, e' sostituito dal seguente: " Art. 81. Tutela giurisdizionale 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.(L)".
15. L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e' sostituito dal seguente: " Art. 81(L) Tutela giurisdizionale.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).".
16. L'articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
"5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
17. L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' cosi' sostituito:
"1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
18. L'articolo 326, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
"7. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono notificati anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.".
19. Nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 10-ter, le parole: "dell'articolo 245, comma 2-quater, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo";
b) l'articolo 243 bis, comma 6, e' cosi' sostituito: "6. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, e' impugnabile solo unitamente all'atto cui si riferisce, ovvero, se quest'ultimo e' gia' stato impugnato, con motivi aggiunti.";
c) l'articolo 244 e' sostituito dal seguente: "Art. 244. Giurisdizione.
1. Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.";
d) l'articolo 245 e' sostituito dal seguente: "Art. 245. Strumenti di tutela.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
e) l'articolo 245-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 245-bis.
Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni.
1. L'inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
f) l'articolo 245-ter e' sostituito dal seguente: "Art. 245-ter. Inefficacia dei contratti negli altri casi.
1. L'inefficacia del contratto nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 245-bis e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
g) l'articolo 245-quater e' sostituito dal seguente: "Art. 245-quater. Sanzioni alternative.
1. Le sanzioni alternative applicate dal giudice amministrativo alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.";
h) l'articolo 245-quinquies e' sostituito dal seguente: "Art. 245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente. 1. La tutela in forma specifica e per equivalente e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
i) l'articolo 246 e' sostituito dal seguente: "Art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo nelle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
20. L'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' sostituito dal seguente: "1. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
21. L'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
22. L'articolo 22 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. Tutela giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, avente ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
23. All'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642"sono sostituite dalle seguenti: "l'istanza di prelievo di cui all'articolo 81, comma 1, del codice del processo amministrativo, ne' con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione.".
24. L'articolo 9, comma 1, decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e' sostituito dal seguente:
"1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
25. Al decreto legislativo 16 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 441 e' cosi' sostituito: "Art. 441. Tutela giurisdizionale.
1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui al presente Capo e' devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennita'; la tutela davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
b) l'articolo 1940, comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".

Art. 4
Ulteriori abrogazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti normativi:
1) regio decreto 17 agosto 1907, n. 638;
2) regio decreto 17 agosto 1907, n. 642;
3) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840;
4) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054: articoli da 1 a 4 compresi; da 6 a 10 compresi; da 26 a 32 compresi; 33, secondo comma; da 34 a 47; da 49 a 56 compresi;
5) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058;
6) regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148: articolo 58, secondo comma;
7) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642;
8) legge 21 dicembre 1950, n. 1018: articoli 5; 6; 9; 10;
9) legge 21 novembre 1967, n. 1185: articolo 11;
10) legge 6 dicembre 1971, n. 1034: articoli da 2 a 8 compresi; 10; da 19 a 39 compresi; 40, primo comma; da 42 a 52 compresi;
11) decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n.214: articoli 3; 4; 5; 12; 13; 30; 34; da 37 a 40 compresi;
12) legge 20 marzo 1980, n. 75: articolo 6;
13) legge 27 febbraio 1982, n. 186: articoli 1, quarto comma , dalle parole: "le sezioni giurisdizionali" fino alla fine; 5; 55;
14) legge 7 agosto 1990, n. 241: articoli 2-bis, comma 2; 11, comma 5; 19, comma 5; 21-quinquies, comma 1, ultimo periodo; 21-septies, comma 2; 25, commi 5-bis e 6;
15) decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: articolo 10, commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies;
16) legge 11 agosto 1991, n. 266: articolo 6, comma 5;
17) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: articolo 145, commi da 4 a 8;
18) legge 15 maggio 1997, n. 127: articolo 17, comma 26, secondo periodo;
19) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: articoli 187-septies, commi da 4 a 8; 195, commi da 4 a 8;
20) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: articoli 33, 34 e 35;
21) legge 4 maggio 1998, n. 133: articolo 4, comma 3;
22) legge 22 febbraio 2000, n. 28: articoli 10, comma 10; 11-quinquies, comma 4;
23) legge 21 luglio 2000, n. 205: articoli 1; 2; 3, commi 1, 2, 3; 4; 6, comma 2; 7; 8; 11; 12;
24) legge 7 dicembre 2000, n. 383: articolo 10, comma 2;
25) decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378: articolo 45, comma 2;
26) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: articolo 45, comma 2;
27) decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188: articolo 37, comma 7;
28) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259: articolo 92, comma 9;
29) decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280: articolo 3, commi 2, 3 e 4;
30) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, comma 552;
31) decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109: articolo 2-sexies, comma 1;
32) decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: articolo 3, comma 4-bis;
33) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: articolo 27, comma 13, primo periodo;
34) decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21: articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;
35) legge 28 dicembre 2005, n. 262: articolo 24, commi 5 e 6;
36) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: articoli 310, comma 2, limitatamente alle parole:", in sede di giurisdizione esclusiva,"; 316, comma 1, limitatamente alle parole:", in sede di giurisdizione esclusiva,";
37) legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 1308;
38) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: articolo 8, comma 13, primo periodo;
39) decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123: articolo 4;
40) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: articolo 54, comma 3, lettere c) e d);
41) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: articolo 20, comma 8, fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;
42) legge 18 giugno 2009, n. 69: articolo 46, comma 24, limitatamente alle parole: "amministrativi e";
43) legge 23 luglio 2009, n. 99: articoli 41; 53, comma 2.