(Tar Lazio Roma, Sentenza 2.8.2010 n. 29508)
Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver presentato domanda di partecipazione al concorso per il conferimento di 8 posti di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, settore civile, pubblicati con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 30 aprile 2008. All’esito della compiuta istruttoria da parte della competente Quinta Commissione del C.S.M., sono state formulate le proposte di nomina e con delibere del Plenum del C.S.M. Datate 15 luglio 2009 e 23 luglio 2009, successivamente trasfuse nei decreti ministeriali di nomina, sono stati conferiti i relativi incarichi, tra gli altri, ai dott. Massimo Troie, Umberto D.M., Franco D.R. e Fausta F.C....
N. 29508/2010 REG.SEN.
N. 01026/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2010, proposto da: Francesco A.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Ferrari, con domicilio eletto presso l’Avv. Andrea Agostinelli in Roma, Piazza V Giornate, 2;
contro
• il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
• Umberto D.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Felice Laudadio, dall’Avv. Ferdinando Scotto e dall’Avv. Carlo Russo, ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Carlo Russo in Roma, Via Alessandro III n. 6;
• Fausta F.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Sergio Como, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Roma, Via G. Antonelli n. 49;
• Franco D.R., non costituito in giudizio;
• Massimo T., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
• della delibera del C.S.M. Del 15 luglio 2009, nella parte in cui viene destinato il dott. Massimo T., a domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di Presidente di Sezione, Settore civile, con attribuzione al medesimo delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado, nonché dei deliberati della seduta della Commissione del C.S.M., dei quali non è nota la data, nella parte in cui recano la proposta del dott. Massimo T. per la copertura del posto di cui sopra, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compreso il D.M. In cui la delibera è trasfusa, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 30 novembre 2009;
• della delibera del C.S.M. Del 23. luglio 2009, nella parte in cui viene destinato il dott. Franco D.R., a domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di Presidente di Sezione, Settore civile, con attribuzione al medesimo delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado, nonché dei deliberati della seduta della Commissione del C.S.M., dei quali non è nota la data, nella parte in cui recano la proposta del dott. Franco D.R. per la copertura del posto di cui sopra, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compreso il D.M. In cui la delibera è trasfusa, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 30 novembre 2009;
• della delibera del C.S.M. Del 23 luglio 2009, nella parte in cui viene destinata la dott.ssa Fausta F.C., a domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di Presidente di Sezione, Settore civile, con attribuzione alla medesima delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado, nonché dei deliberati della seduta della Commissione del C.S.M., dei quali non è nota la data, nella parte in cui recano la proposta della dott.ssa Fausta F.C. per la copertura del posto di cui sopra, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compreso il D.M. In cui la delibera è trasfusa, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 30 novembre 2009;
• della delibera del C.S.M. Del 23 luglio 2009, nella parte in cui viene destinato il dott. Umberto D.M., a domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di Presidente di Sezione, Settore civile, con attribuzione al medesimo delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado, nonché dei deliberati della seduta della Commissione del C.S.M., dei quali non è nota la data, nella parte in cui recano la proposta del dott. Umberto D.M. per la copertura del posto di cui sopra, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compreso il D.M. In cui la delibera è trasfusa, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 15 novembre 2009;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia, nonché dei controinteressati Fausta F.C. e Umberto D.M.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 giugno 2010 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver presentato domanda di partecipazione al concorso per il conferimento di 8 posti di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, settore civile, pubblicati con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 30 aprile 2008.
All’esito della compiuta istruttoria da parte della competente Quinta Commissione del C.S.M., sono state formulate le proposte di nomina e con delibere del Plenum del C.S.M. Datate 15 luglio 2009 e 23 luglio 2009, successivamente trasfuse nei decreti ministeriali di nomina, sono stati conferiti i relativi incarichi, tra gli altri, ai dott. Massimo Troie, Umberto D.M., Franco D.R. e Fausta F.C..
Avverso tali atti deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:
• Eccesso di potere per illogicità, travisamento, disparità di trattamento, contraddittorietà, nonché violazione dei principi di cui agli artt. 11, comma 2, e 12, commi 10 e 12, del D.Lgs. n. 160 del 2006, come modificato dalla legge n. 111 del 2007, nonché della disciplina dettata con la risoluzione del C.S.M. 10 aprile 2008 e con la circolare del C.S.M. Sul conferimento degli incarichi semidirettivi P/11036/08 del 2 maggio 2008, assunta con deliberazione del 30 aprile 2008.
Nel precisare parte ricorrente di aver ottenuto, in tutte le proposte formulate per il conferimento degli incarichi in questione, il punteggio complessivo di 18 punti – di cui 2 punti per l’esercizio positivo di funzioni omologhe per un intervallo di tempo superiore a quello considerato in circolare, 5 punti per il merito, 5 punti per il profilo attitudinale, 6 punti per il durevole esercizio positivo delle funzioni e della capacità dimostrata per la durata corrispondente al periodo individuato in circolare – procede al raffronto del proprio profilo professionale con quello del dott. T., al quale sono stati attribuiti 19 punti per effetto del riconoscimento di 6 punti per il profilo attitudinale, deducendo in proposito la non corretta valutazione degli elementi di giudizio e l’erronea applicazione dei principi dettati dalla normativa di settore che attribuisce rilievo decisivo ai parametri del merito e delle attitudini, in base ai quali non troverebbe giustificazione l’attribuzione al ricorrente di un punteggio inferiore rispetto a quello riconosciuto a favore del dott. T., che risulterebbe quindi ingiustificato ed immotivato.
In proposito, nel precisare di aver svolto funzioni semidirettive quale presidente facente funzioni analogamente al dott. T. e come le proprie attitudini organizzative siano state giudicate elevate, contesta il riconoscimento, in capo al dott. Troie, di eccellenti attitudini organizzative, non potendo tale valutazione trovare adeguato fondamento nell’avere il controinteressato provveduto all’assegnazione dei ruoli in occasione dell’avvicendamento dei giudici togati e dei G.O.T. Ed esercitato attività di controllo su questi ultimi.
Afferma, inoltre, parte ricorrente la propria superiorità rispetto al controinteressato T. con riferimento al merito, per avere egli svolto anche funzioni di consigliere di Corte di Appello, denunciando la mancata valutazione di ulteriori elementi a lui favorevoli.
• Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di procedure selettive, quindi dell’art. 97 della Costituzione. Contraddittorietà tra atti della stessa Amministrazione. Disparità di trattamento. Illogicità.
Afferma parte ricorrente che avendo il C.S.M. Bandito un concorso per la copertura di 8 posti di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, Settore civile, avrebbe dovuto procedersi ad un’unica valutazione comparativa tra tutti gli aspiranti, formando un’unica graduatoria di merito sulla cui base effettuare le nomine, facendo ricorso al criterio dell’anzianità in caso di parità di punteggio, denunciando, quindi, l’illegittimità della comparazione svolta con riferimento a ciascuno dei posti messi a concorso, con attribuzione ai controinteressati di punteggi diversi.
Lamenta, inoltre, parte ricorrente come la diversità dei punteggi attribuiti ai dott. D.M., D.R. e Como sia sintomatica di uno sviamento di potere, non rispondendo ad alcuna logica che nell’ambito di una comparazione tra i medesimi magistrati finalizzata alla copertura di posti identici contestualmente banditi, la valutazione degli stessi subisca variazioni in relazione ai posti da conferire.
• Eccesso di potere. Contrasto tra atti della stessa Amministrazione.
Denuncia parte ricorrente la contraddittorietà e la violazione dei criteri di buona amministrazione e di logica in relazione all’intervenuta attribuzione di un diverso punteggio a favore dei dott. D.M., D.R. e Como nell’ambito della stessa selezione.
• Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di conferimento degli incarichi semidirettivi. Eccesso di potere. Motivazione incongrua.
Avuto riguardo al controinteressato D.R., contesta parte ricorrente l’attribuzione allo stesso di 6 punti per le attitudini organizzative, sostenendo come non possa ritenersi decisivo a tal fine l’avvenuto svolgimento, da parte di questi, di funzioni semidirettive e significando come nelle altre proposte tali attitudini siano state ritenute meritevoli dell’attribuzione di 5 punti.
Analoghe considerazioni svolge parte ricorrente con riguardo al controinteressato D.M. il quale, analogamente al ricorrente, ha svolto funzioni semidirettive di fatto e di consigliere di Corte di Appello.
Contesta, infine, parte ricorrente l’attribuzione alla controinteressata Como di 5 punti per le attitudini a fronte del ritenuto possesso in capo alla stessa di buone attitudini organizzative, non sussistendo alcun elemento che possa giustificare la sua equiparazione sotto tale profilo al ricorrente, asseritamente in possesso di titoli prevalenti anche sotto il profilo del merito.
Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui sollecita un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate, e sostenendone l’infondatezza con richiesta di corrispondente pronuncia.
Si è costituito in resistenza anche il controinteressato D.M., eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto volto all’impugnazione di diverse deliberazioni che non avrebbero tra loro alcuna connessione né relazione soggettiva o funzionale e, nel sostenere di non poter essere considerato controinteressato anche nell’ipotesi di ritenuta unicità della procedura concorsuale, sostiene con articolate controdeduzioni l’infondatezza del ricorso.
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata Como significando la necessità – a fronte dell’invocato annullamento dell’intera procedura – di procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i magistrati che hanno partecipato alla selezione, eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto volto a contestare nel merito le valutazioni effettuate dalla resistente Amministrazione, e sostenendo comunque l’infondatezza delle proposte censure.
Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.
Alla Pubblica Udienza del 16 giugno 2010, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso gli atti – meglio descritti in epigrafe nei loro estremi – inerenti la procedura per la copertura di 8 posti di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, Settore civile, e segnatamente di quelli relativi alla nomina dei dott. T., D.M., D.R. e Como, di cui parte ricorrente invoca l’annullamento in sede giurisdizionale sia attraverso la proposizione di un profilo di censura involgente l’intera procedura concorsuale, lamentando l’illegittimità dell’avvenuto frazionamento delle comparazioni tra gli aspiranti in ragione dei singoli posti da attribuire pur trattandosi di una procedura asseritamente unica, sia attraverso l’articolazione di doglianze volte a denunciare l’illegittimità della valutazione effettuata nei confronti dei controinteressati T., D.M., D.R. e Como.
Prima di procedere alla disamina dei motivi di censura posti a sostegno della proposta azione impugnatoria giova premettere una breve illustrazione della vicenda sottesa alla controversia in esame, al fine di meglio delinearne i contorni e più compiutamente definire la portata delle censure che alla stessa afferiscono.
In tale direzione, va precisato che con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 30 aprile 2008 è stata indetta la procedura per il conferimento di 8 posti di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, Settore civile, in relazione alla quale l’odierno ricorrente ha presentato domanda di partecipazione.
La competente Quinta Commissione del C.S.M. Ha proceduto alla comparazione degli aspiranti in relazione ad ogni singolo posto messo a concorso, formulando le proposte di nomina per ciascuno di essi, recepite con delibere del Plenum del C.S.M. Datate 15 luglio 2009 e 23 luglio 2009, successivamente trasfuse nei decreti ministeriali di nomina, in base ai quali sono stati conferiti i relativi incarichi.
Al ricorrente è stato attribuito, in tutte le proposte e nelle corrispondenti delibere, il punteggio complessivo di 18 punti – di cui 2 punti per l’esercizio positivo di funzioni omologhe per un intervallo di tempo superiore a quello considerato in circolare, 5 punti per il merito, 5 punti per il profilo attitudinale, 6 punti per il durevole esercizio positivo delle funzioni e della capacità dimostrata per la durata corrispondente al periodo individuato in circolare – mentre i controinteressati Umberto D.M., Franco D.R. e Fausta F.C. hanno ottenuto 19 punti nelle delibere con cui è stato, rispettivamente, conferito loro l’incarico di Presidente di Sezione, conseguendo invece 18 punti nelle delibere recanti la nomina di un diverso candidato.
Avuto riguardo al concreto atteggiarsi della fattispecie, lamenta parte ricorrente – con profilo di censura avente carattere generale – l’illegittimità dell’avvenuto frazionamento della procedura concorsuale in singole comparazioni tra i medesimi aspiranti con riferimento a ciascun posto da conferire, pur a fronte della indizione di un unico concorso bandito per la copertura di 8 posti di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, Settore civile, con riferimento al quale avrebbe dovuto asseritamente procedersi ad un’unica valutazione comparativa tra tutti gli aspiranti, formando un’unica graduatoria di merito sulla cui base effettuare le nomine, facendo ricorso al criterio dell’anzianità in caso di parità di punteggio.
Con ulteriore profilo di censura, la cui articolazione affonda la propria ragion d’essere nell’avvenuta parcellizzazione della comparazione, denuncia parte ricorrente l’illegittimità della variazione dei punteggi attribuiti ai controinteressati D.M., D.R. e Como in relazione ai posti da conferire, evidenziando l’identità di tali posti e come la comparazione sia avvenuta nei confronti dei medesimi magistrati.
Procede, inoltre, il ricorrente, a contestare la valutazione effettuata nei confronti dei controinteressati T., D.M., D.R. e Como, lamentando l’illegittimità dell’attribuzione a loro favore di un maggior punteggio rispetto a quello dallo stesso conseguito, significando in proposito la superiorità del proprio profilo professionale.
Così sinteticamente riferito l’impianto ricorsuale cui è affidata la proposta azione, il Collegio è preliminarmente chiamato a delibare in ordine alle eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalle parti costituite, procedendo alla prioritaria trattazione di quelle inerenti profili di ordine processuale.
In tale direzione viene in rilievo, innanzitutto, il profilo di inammissibilità del ricorso, articolato dal controinteressato D.M., per essere esso rivolto avverso deliberazioni che, non avendo tra loro alcuna connessione né relazione soggettiva o funzionale, non consentirebbero la proposizione di un ricorso cumulativo.
L’eccezione non merita accoglimento.
Il principio secondo cui il ricorso deve essere rivolto a pena d’inammissibilità contro un solo atto ovvero contro atti diversi purché collegati,deve essere inteso senza formalismi, in termini di ragionevolezza e di giustizia sostanziale, dovendo quindi ritenersi ammissibile il ricorso cumulativo non solo quando sussistono oggettivi elementi di connessione tra i diversi atti, ma anche quando le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto o siano riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 marzo 2010, n. 1617).
Nella fattispecie in esame parte ricorrente, come dianzi evidenziato, oltre a censurare le valutazioni effettuate nei confronti dei controinteressati T., D.M., D.R. e Como, come riferite nelle rispettive delibere di nomina a Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, Settore civile, si duole altresì delle modalità procedimentali con cui la resistente Amministrazione ha proceduto alla comparazione tra i candidati, effettuata per ogni posto messo a concorso tra i medesimi candidati sulla base di distinte valutazioni confluite nell’attribuzione ai medesimi soggetti di punteggi diversi, sostenendo in proposito che, essendo stati contestualmente banditi 8 posti di identica natura presso lo stesso Tribunale, avrebbe dovuto procedersi ad un’unica valutazione comparativa di tutti gli aspiranti, formando un’unica graduatoria di merito sulla cui base effettuare le nomine.
È di tutta evidenza come l’articolazione di tale censura, rivolta avverso tutte le gravate delibere, costituisce l’elemento unificante che consente e giustifica la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso delibere asseritamente affette dal medesimo denunciato vizio, che si iscrivono nell’ambito della medesima sequenza procedimentale, attestando in tal modo la sussistenza di un rapporto di connessione tra i gravati atti che ne preclude la sollecitata declaratoria di inammissibilità.
Ciò nella considerazione che, in assenza nel processo amministrativo di una espressa disciplina dell’istituto della connessione, il principio secondo il quale il ricorso giurisdizionale deve essere diretto contro un solo atto, oppure contro atti distinti ma tra loro collegati, trova il proprio fondamento e giustificazione nella necessità di evitare la confusione tra controversie del tutto diverse, come quando in un solo giudizio confluiscano atti che difettino di ogni collegamento e che attengano a rapporti sostanziali diversificati.
E’ in tale ottica che va quindi condotta la verifica in ordine alla sussistenza di fattispecie connesse, idonee ad essere proposte con ricorso cumulativo, da svolgersi sulla base dei canoni interpretativi di ragionevolezza, giustizia sostanziale e razionalità, senza formalismi ed in modo da non cagionare un inutile aggravio di adempimenti procedurali a carico di chi intenda tutelarsi avverso atti, ritenuti non legittimi, dell’Amministrazione (ex multis: Consiglio di Stato, Sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5210; Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 52) anche in considerazione di ragioni di economia processuale.
Al riguardo va ricordato come secondo la giurisprudenza dominante è inammissibile il ricorso cumulativo solo quando tra gli atti impugnati non sussista alcuna connessione procedimentale ovvero non sia identificabile alcun rapporto di presupposizione giuridica, sulla base di uno schema normativo, o quantomeno di carattere logico, nel senso che i diversi atti non incidano sulla medesima vicenda (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 7 gennaio 2008, n. 70; Consiglio Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6560).
Il ricorso cumulativo è, invece, pienamente ammissibile ogni qualvolta sussista tra i provvedimenti impugnati un vincolo di connessione che legittimerebbe la riunione dei ricorsi (Consiglio Stato, Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5548; Consiglio Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6560; Consiglio Stato, Sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5295; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 17 settembre 2009, n. 1705).
Applicando le suesposte coordinate interpretative alla fattispecie in esame, deve pertanto ritenersi ammissibile il ricorso in esame in quanto proposto avverso distinte delibere, recanti la nomina a posti contestualmente banditi, che risultano connesse sia sotto il profilo della denunciata sussistenza del medesimo vizio procedimentale, sia sotto il profilo della loro inerenza alla medesima procedura concorsuale ed incidenti sulla medesima vicenda sostanziale.
Connessione che emerge anche per effetto dell’ulteriore profilo di censura con il quale parte ricorrente denuncia – a fronte del lamentato frazionamento della procedura concorsuale – l’illegittimità sotto vari profili della variazione dei punteggi attribuiti ai controinteressati D.M., D.R. e Como in relazione ai singoli posti da conferire, pur trattandosi di posti identici ed essendo le comparazioni effettuate nei confronti dei medesimi magistrati, censura questa che trova utile ingresso nell’ambito del ricorso proposto cumulativamente avverso gli atti asseritamente affetti dal denunciato vizio.
Deve, pertanto, ritenersi che tra i diversi provvedimenti gravati sussistono ragioni di connessione sufficienti che consentono di ritenere l’ammissibilità del proposto ricorso cumulativo.
Aggiungasi, in linea generale, che nelle ipotesi in cui non siano ravvisabili i presupposti per la proposizione di un ricorso cumulativo, lo stesso non andrebbe dichiarato inammissibile nella sua totalità, trovando applicazione il principio di conservazione degli atti giuridici ed il principio processuale della tutela dell’interesse prevalente della parte che agisce in giudizio, che proprio in materia di ricorso cumulativo contro atti non collegati trovano significative applicazioni, traducendosi nell’ammissibilità del ricorso rispetto all’atto o agli atti collegati riguardo alla impugnazione dei quali il ricorrente abbia maggiore interesse.
Delibata, nel senso di cui sopra, l’ammissibilità del ricorso in esame nella parte in cui è diretto, cumulativamente, avverso differenti provvedimenti inerenti distinte nomine ad alcuni dei posti messi a concorso, il Collegio – anticipando le conclusioni che, alla luce delle considerazioni che si andranno ad esporre, intende trarre – ne ritiene la fondatezza con riferimento, innanzitutto, ai dedotti profili di illegittimità delle valutazioni effettuate nei riguardi dei controinteressati D.M., D.R. e Como avuto riguardo alla diversa valutazione, ed alla conseguente attribuzione a ciascuno di essi di un diverso punteggio nelle delibere inerenti la loro rispettiva nomina, rispetto al punteggio dagli stessi conseguito nelle delibere inerenti la nomina di soggetti diversi, nell’ambito di comparazioni effettuate tra i medesimi aspiranti finalizzate alla copertura di posti identici, intervenute, sotto il profilo temporale, con carattere di contestualità.
La anticipata fondatezza di tale censura consente al Collegio di assorbire l’ulteriore profilo di doglianza rivolto avverso l’avvenuto frazionamento della procedura concorsuale in singole comparazioni tra i medesimi aspiranti con riferimento a ciascun posto da conferire, pur a fronte della indizione di un unico concorso bandito per la copertura di 8 posti di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, Settore civile, con riferimento ai quali, secondo gli assunti ricorsuali, avrebbe dovuto procedersi ad un’unica valutazione comparativa tra tutti gli aspiranti, formando un’unica graduatoria di merito sulla cui base effettuare le nomine, facendo ricorso al criterio dell’anzianità in caso di parità di punteggio.
Il Collegio, pur apprezzando elementi di fondatezza di tale censura, ritiene, per ragioni di economia processuale ed avuto riguardo all’interesse sostanziale sotteso alla proposta azione – interesse che risulta comunque soddisfatto dall’accoglimento della diversa doglianza cui si è fatto cenno – di dover calibrare l’ordine di trattazione delle questioni sollevate con il ricorso in esame in modo tale da addivenire ad una decisione definitiva sul merito sullo stesso, in tal modo evitando di porre a carico della parte ricorrente oneri processuali che un diverso ordine di trattazione delle questioni imporrebbero.
Più specificamente, la ravvisata sussistenza di profili di fondatezza della censura rivolta avverso l’intervenuta parcellizzazione delle comparazioni tra i medesimi aspiranti in relazione al conferimento di ogni singolo incarico inerente posti identici contestualmente banditi, imporrebbe – come evidenziato dalla controinteressata Como – di dover procedere preliminarmente all’integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti i controinteressati, inserendo nell’iter processuale una fase interlocutoria da cui invece, per ragioni di economia processuale e per non gravare la parte interessata di ulteriori adempimenti, può prescindersi dirigendo preliminarmente la disamina del ricorso al diverso profilo di censura, di cui analogamente si ravvisa la fondatezza, che non richiede adempimenti di ordine processuale e che risulta comunque idoneo a soddisfare l’interesse sostanziale azionato, con assorbimento delle ulteriori doglianze.
Ciò posto, l’anticipato giudizio di fondatezza del denunciato profilo di illegittimità del diverso risultato delle singole comparazioni effettuate, esitate nell’attribuzione di difformi e più elevati punteggi ai controinteressati D.M., D.R. e Como nelle gravate delibere di conferimento dell’incarico a ciascuno di essi, i quali invece, nelle delibere non aventi ad oggetto la loro rispettiva nomina, hanno ottenuto il riconoscimento di un punteggio inferiore, e segnatamente, il punteggio complessivo di 18 punti, innalzato a 19 punti in occasione della nomina di ciascuno di essi, necessita di alcune preliminari puntualizzazioni in punto di fatto, indispensabili al fine di percepire la consistenza alla portata inficiante del denunciato vizio.
Richiamato quanto sopra già illustrato in relazione alla valutazione effettuata nei confronti del ricorrente, il quale ha costantemente riportato nelle gravate delibere il punteggio complessivo di 18 punti, ripartito come precedentemente illustrato, va evidenziata la significativa circostanza che analogo punteggio è stato costantemente attribuito ai controinteressati D.M., D.R. e Como in esito ad ogni distinta comparazione – effettuata nei confronti dei medesimi candidati, ivi compresi gli altri controinteressati nominati – fatta eccezione per la valutazione comparativa esitata nella nomina di ciascuno di essi, avvenuta sulla base del riconoscimento del maggior punteggio di 19 punti.
Premesso che le delibere di nomina dei citati controinteressati sono state tutte adottate nella medesima data del 23 luglio 2009, giova più in dettaglio precisare che nella delibera recante il conferimento di uno degli incarichi di Presidente di Sezione civile del Tribunale di Napoli a favore del dott. D.M., è stato allo stesso attribuito il punteggio complessivo di 19 punti, di cui 2 punti per l’esercizio positivo di funzioni omologhe, 5 punti per il merito, 6 punti per il profilo attitudinale in un’ottica comparativa e 6 punti per il durevole esercizio positivo delle funzioni.
In tale delibera, al controinteressato D.R. sono stati attribuiti 18 punti complessivi, di cui 2 punti per l’esercizio positivo di funzioni omologhe, 5 punti per il merito, 5 punti per il profilo attitudinale in un’ottica comparativa e 6 punti per il durevole esercizio positivo delle funzioni.
Alla controinteressata Como, nella delibera in esame, è stata riconosciuta la spettanza di 18 punti complessivi, di cui 2 punti per l’esercizio positivo di funzioni omologhe, 6 punti per il merito, 4 punti per il profilo attitudinale in un’ottica comparativa e 6 punti per il durevole esercizio positivo delle funzioni.
Nella diversa delibera, recante la medesima data, di conferimento di analogo incarico a favore del dott. D.R., questi ha ottenuto il punteggio complessivo di 19 punti, di cui 2 punti per l’esercizio positivo di funzioni omologhe, 5 punti per il merito, 6 punti per il profilo attitudinale in un’ottica comparativa – effettuata nei confronti dei medesimi candidati di cui alla precedente delibera con riferimento al conferimento di posto identica – e 6 punti per il durevole esercizio positivo delle funzioni.
Al dott. D.M. – il quale, nella delibera precedentemente riferita recante la nomina dello stesso, aveva ottenuto l’attribuzione di 19 punti, di cui 6 punti per il profilo attitudinale – sono stati attribuiti 18 punti complessivi, di cui 2 punti per l’esercizio positivo di funzioni omologhe, 5 punti per il merito, il minor punteggio 5 punti per il profilo attitudinale in un’ottica comparativa e 6 punti per il durevole esercizio positivo delle funzioni.
Alla controinteressata Como sono stati attribuiti 18 punti complessivi, di cui 2 punti per l’esercizio positivo di funzioni omologhe, 6 punti per il merito, 4 punti per il profilo attitudinale in un’ottica comparativa e 6 punti per il durevole esercizio positivo delle funzioni.
Nella delibera recante la nomina della dott.ssa Como a Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli è stato attribuito il diverso e maggior punteggio di 19 punti, di cui 2 punti per l’esercizio positivo di funzioni omologhe, 6 punti per il merito, 5 punti per il profilo attitudinale in un’ottica comparativa – laddove per tale voce la stessa aveva ottenuto, nelle diverse delibere cui si è fatto cenno, 4 punti – e 6 punti per il durevole esercizio positivo delle funzioni.
Le singole nomine disposte a favore di ciascuno dei controinteressati trovano quindi fondamento nel maggior punteggio loro attribuito nell’ambito della comparazione riferita al singolo posto, in ragione della diversa valutazione effettuata con riferimento al profilo attitudinale, che subisce una diversa valutazione migliorativa, ai fini dell’attribuzione di un maggior punteggio, solo nella delibera recante la rispettiva nomina.
Degna di attenzione, per la sua significativa sintomaticità della sussistenza di profili inficianti le gravate determinazioni, è la circostanza che l’apparato motivatorio delle valutazioni effettuate per il citato profilo con riferimento ad ogni controinteressato è del tutto identico in tutte le delibere, non emergendo quindi alcuna ragione idonea a giustificare la diversa valutazione effettuata dall’Amministrazione procedente nell’ambito di ogni distinta procedura comparativa la quale, giova ricordare, è stata condotta nella stessa data con riferimento ai medesimi aspiranti, in relazione a posti di identica natura, ed in assenza di elementi di novità o di differenziazione del quadro fattuale che possano consentire di ritenere tali diverse attribuzioni di punteggi assistite da elementi di logicità e ragionevolezza.
Più in particolare, avuto riguardo al dott. D.M., in tutte le delibere, ivi compresa quella recante la sua nomina al posto di Presidente di Sezione, vengono segnalate, sotto il profilo attitudinale “elevate attitudini organizzative, evidenziate in tutti i pareri espressi. Esse sono evincibili dal fatto che nel periodo tra il 14.12.1995 – 31.12.1996 ha svolto positivamente le funzioni di presidente facente funzioni della seconda sezione civile del Tribunale di Napoli; inoltre dall’1.6.2004 a tutt’oggi ha svolto funzioni di consigliere presso la seconda sezione civile della Corte di Appello di Napoli alla quale sono prevalentemente assegnate controversie in materia di successioni ereditarie e diritti reali la cui risoluzione presenta particolari difficoltà. Ha altresì svolto funzioni di Presidente facente funzioni presiedendo alcune udienze collegiali tra i mesi di giugno e ottobre dell’anno 2007”.
Tale rappresentazione del profilo attitudinale del dott. D.M. ha consentito l’attribuzione allo stesso di 6 punti, in un’ottica comparativa, nella delibera recante la sua nomina, e – inspiegabilmente – l’attribuzione del diverso punteggio di 5 punti nelle altre delibere assunte a favore della nomina degli altri controinteressati D.R. e Como, pur svolgendosi la comparazione tra i medesimi soggetti, per il conferimento di posti di identica natura, ed in assenza di elementi idonei a giustificare la differenziazione della valutazione in ragione del posto da conferire, individuato solo in ragione della data della vacanza e del soggetto uscente.
Con riferimento al profilo attitudinale del dott. D.R., in tutte le delibere impugnate vengono segnalate “elevate attitudini organizzative, evidenziate in tutti i pareri espressi. Esse sono evincibili dal fatto che nel settore penale, resosi vacante il posto, è stato designato per la sostituzione del presidente di sezione, assumendo la presidenza dei collegi penali; con la riforma del giudice unico ha assunto anche le funzioni di giudice delegato ed è entrato a far parte della III sezione civile ‘lavoro-agraria-fallimento’, con l’indicazione tabulare di vicepresidente; dal gennaio 2000 esercita le funzioni di presidente supplente della III sezione civile; ha presieduto la Corte di Assise nel corso di due processi ed ha funto da Presidente della II sezione civile stralcio: nell’espletamento di tutti gli incarichi il dott. D.R. si è distinto, oltre che per preparazione, per le personali doti organizzative che hanno consentito una evidente riduzione delle pendenze ed una significativa efficienza e funzionalità dell’ufficio. Infine nel parere del Consiglio Giudiziario per le funzioni direttive superiori viene affermato che il dott. D.R. ha collaborato assiduamente e proficuamente con la presidenza per la risoluzione dei vari problemi tabellari e organizzativi. Vanta anche altre esperienze organizzative, essendo stato Pretore reggente la Sezione distaccata di S. Giorgio del Sannio; Sostituto anziano reggente la Procura Circondariale; Presidente f.f. Della Sezione Penale e Presidente di due Collegi penali; Vice Presidente della stessa Sezione e Presidente del 2’ Collegio penale; Presidente supplente della Corte d’Assise, incarico effettivamente esercitato; Presidente del Collegio unico di lavoro, funzioni svolte ininterrottamente dal 2000 al 2004”.
Sulla base della riferita descrizione del profilo attitudinale del dott. D.R., identica in tutte le gravate delibere, sono stati allo stesso attribuiti, in un’ottica comparativa, 5 punti nelle delibere con le quali è stata disposta la nomina a favore degli altri controinteressati, mentre nella delibera di nomina del dott. D.R. sono stati allo stesso attribuiti, per il profilo attitudinale, in un’ottica comparativa condotta nei confronti dei medesimi soggetti e con riferimento ad incarico di identica natura, il diverso punteggio di 6 punti che, in quanto superiore a quello conseguito dagli altri aspiranti, ne ha consentito l’individuazione quale candidato più idoneo per il conferimento dell’incarico.
Lo stesso modus procedendi caratterizza anche la posizione della controinteressata Como, la quale ha ottenuto, nelle delibere recanti la nomina a favore degli altri controinteressati, 4 punti per il profilo attitudinale, mentre ha riportato 5 punti per tale profilo nella delibera avente ad oggetto la nomina a suo favore, trovando l’attribuzione di tali diversi punteggi la medesima ragion d’essere nella identica – in tutte le delibere – rappresentazione del profilo attitudinale, in relazione al quale vengono segnalate “buone attitudini organizzative, evidenziate in tutti i pareri espressi e dal fatto che collabora all’assegnazione dei fascicoli su delega del presidente del Tribunale”.
Dal riferito contenuto delle gravate delibere, e segnatamente dal mutamento del punteggio attribuito ai controinteressati, cui nelle delibere che ne dispongono la rispettiva nomina viene inspiegabilmente assegnato un punto in più – rispetto a quello contenuto nelle altre delibere – per il profilo attitudinale, tale da far conseguire agli stessi il più elevato punteggio che ne consente l’individuazione in termini di maggiore idoneità alla nomina, e dalla circostanza che, essendo i punteggi attribuiti per le attitudini riferiti, per ciascun controinteressato, alla medesima rappresentazione del rispettivo profilo professionale, senza alcuna ulteriore indicazione di elementi che consentano di percepire ed apprezzare le ragioni della diversa – e migliorativa – valutazione rispetto a quelle contenute nelle diverse delibere adottate nella stessa data, emerge con tutta evidenza la sussistenza di profili invalidanti le gravate determinazioni, essendo il procedimento valutativo sotteso alla loro adozione affetto ictu oculi da manifesta irrazionalità e contraddittorietà, non essendo ravvisabile alcuna idonea ragione o alcun valido fondamento o presupposto di fatto che giustifichi la diversità della valutazione dei profili attitudinali dei controinteressati D.M., D.R. e Como a seconda del posto da conferire e del soggetto nominato.
Ed invero, a fronte della identità dei tratti caratterizzanti i profili professionali dei citati controinteressati, con riferimento all’attitudine, come riferiti in modo invariato in tutte le delibere, e considerato che la comparazione, in ciascuna delle delibere, è stata condotta nei confronti dei medesimi candidati con riferimento a posti di identica natura contestualmente banditi, non è dato comprendere il fondamento su cui poggia l’intervenuta modifica dell’attribuzione del punteggio per tale voce, né le gravate delibere recano alcuna utile indicazione in tal senso, limitandosi a generici richiami a frasi di stile che si risolvono in una apodittica motivazione inidonea a dare compiutamente conto della valutazione effettuata e a giustificare il diverso apprezzamento, in termini di attribuzione del punteggio, dei medesimi presupposti di fatto.
Risulta, quindi del tutto inspiegabile ed immotivata la scelta posta a base delle delibere recanti la nomina a favore dei citati controinteressati, i quali risultano destinatari di un migliore apprezzamento solo in occasione della comparazione risoltasi a loro favore, pur essendosi questa svolta con riferimento ai medesimi candidati e per posti identici.
Valenza paradigmatica riveste, in termini di riscontro della rispondenza della valutazione ai canoni di ragionevolezza e di logicità, della sussistenza dei necessari presupposti, della congruità della motivazione e della sussistenza del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni – profili questi, sintomatici del vizio della funzione, la cui sussistenza è riscontrabile nella fattispecie in esame – la valutazione del profilo attitudinale della controinteressata Como, la quale ha ottenuto 5 punti nella delibera recante la nomina a proprio favore, mentre nelle altre gravate delibere ha ottenuto 4 punti.
La motivazione sottesa all’attribuzione di tali punteggi, identica per tutte le delibere, riferisce – come dianzi illustrato – molto stringatamente, di buone attitudini organizzative, evidenziate in tutti i pareri espressi e dal fatto che la stessa collabora all’assegnazione dei fascicoli su delega del presidente del Tribunale.
Al ricorrente, in tutte le delibere, sono stati attribuiti, per il profilo attitudinale, in un’ottica comparativa, 5 punti in ragione delle “elevate attitudini organizzative, evidenziate in tutti i pareri espressi e dal fatto che ha svolto funzioni di presidente della X sezione civile del tribunale ove prestava servizio nella sua qualità di consigliere anziano, oltre che come stretto collaboratore del Pretore dirigente negli anni passati alla Pretura di Napoli”.
Nella delibera recante la nomina a favore della controinteressata Como, è stata dunque alla stessa attribuito il medesimo punteggio riconosciuto al ricorrente per il profilo attitudinale, pur a fronte di attitudini organizzative della controinteressata definite buone – laddove quelle del ricorrente sono state definite elevate – e pur avendo il ricorrente svolto funzioni semidirettive di fatto, mancanti in capo alla prima, con la conseguenza che, oltre a risultare inspiegabile il diverso apprezzamento riservato alla controinteressata nella delibera recante la nomina a suo favore rispetto a quello contenuto nelle altre delibere, risulta altresì inspiegabile l’attribuzione alla stessa, in un’ottica comparativa, del medesimo punteggio riconosciuto, per il profilo attitudinale, al ricorrente, le cui attitudini sono state qualificate con aggettivazione di più elevato tenore (‘elevate’ rispetto a ‘buone’) ed il quale vanta esperienze professionali – mancanti alla prima – che sicuramente costituiscono uno degli indici da cui desumere l’attitudine.
Ne discende che l’apprezzamento sotteso alle gravate delibere di nomina a favore dei citati controinteressati non può ritenersi il risultato di un iter logico ancorato ad elementi di giudizio correttamente assunti nella loro consistenza obiettiva, né appare assistito dai necessari parametri di logicità, congruità e ragionevolezza, dovendo, conseguentemente, sulla base delle predette considerazioni, procedersi all’annullamento delle delibere recanti la nomina a favore dei controinteressati D.M., D.R. e Como, non essendo possibile evincere come i medesimi elementi, riferiti nella gravate delibere, di ritenuta significatività in ordine al possesso delle capacità attitudinali possano consentire l’attribuzione di un diverso punteggio in relazione alle singole comparazioni effettuate tra i medesimi candidati, per posti identici contestualmente banditi.
Delibazione, questa, che si muove nell’alveo del consentito ambito di sindacabilità, in sede giurisdizionale, delle determinazioni del C.S.M. In ordine alla scelta dei candidati agli uffici direttivi e semidirettivi.
In proposito, va ricordato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, costituente ormai ius receptum, le deliberazioni con cui l’Organo di autogoverno della Magistratura ordinaria provvede in materia di conferimento di uffici direttivi e semidirettivi ai Magistrati, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono al sindacato giurisdizionale di legittimità, quantomeno sotto i profili dell’esistenza dei presupposti, della congruità della motivazione e dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.
Ed invero, la peculiare posizione costituzionale del C:S.M. Non esclude la sottoposizione degli atti a contenuto discrezionale, dallo stesso adottati, allo scrutinio di legittimità il quale, pur dovendosi arrestare al riscontro dei profili sintomatici del vizio della funzione senza poter impingere nel merito delle scelte dell’Organo di autogoverno, si esplica nell’individuazione – oltre che di profili di violazione di legge – di quei vizi in cui si declina la figura dell’eccesso di potere, come emergente dal riscontro dei relativi profili sintomatici.
Se, dunque, le determinazioni del C.S.M. Con cui vengono individuati i soggetti cui affidare uffici direttivi e semidirettivi costituiscono esercizio di potere discrezionale e se la scelta dell’Organo di autogoverno risponde anche a valutazioni di opportunità alla quale il Giudice Amministrativo non può sovrapporre una propria autonoma valutazione, deve peraltro affermarsi che l’azione amministrativa discrezionale è soggetta a sindacato in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, nonché per carenza di motivazione o di istruttoria.
Ne discende che il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il C.S.M. Conferisce ai magistrati gli incarichi agli uffici può estendersi nell’ambito dell’esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione posti a base della decisione, nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, di talché, le censure volte ad evidenziare la presenza di figure sintomatiche dell’eccesso di potere nell’azione amministrativa sono senz’altro apprezzabili dal Giudice Amministrativo in quanto refluenti in vizi di legittimità dell’atto a contenuto discrezionale.
I limiti al sindacato giurisdizionale discendono, altresì, dalla particolare posizione costituzionale del C.S.M., che comporta che la valutazione del giudice amministrativo si soffermi esclusivamente sui profili sintomatici, senza in alcun modo impingere il merito della scelta discrezionale del C.S.M., al giudice amministrativo non essendo consentito in alcun modo di sostituire il proprio giudizio a quello espresso dall’Amministrazione. Dal che emerge l’indefettibile esigenza che la motivazione delle delibere del Consiglio, di conferimento di uffici direttivi e semidirettivi, sia tale da consentire di seguire la valutazione comparativa dei candidati rispetto ai vari elementi isolati dal C.S.M. In sede di emanazione delle norme di autodisciplina ed è necessario che le valutazioni compiute siano non soltanto immuni da travisamento dei fatti, ma anche compatibili logicamente con la conclusione finale, dovendo emergere, dagli atti di conferimento degli incarichi, anche in maniera sintetica purché chiara, esplicita e coerente, che l’organo deliberante abbia proceduto all’apprezzamento complessivo dei candidati in base al quale esprimere il giudizio di preferenza, e dovendo inoltre risultare adeguatamente esternate le ragioni della scelta, che devono a loro volta trovare fondamento in coerenti presupposti ed elementi di valutazione.
Ed infatti, la scelta del candidato più idoneo da formularsi in un’ottica comparativa deve essere ancorata ai profili qualitativi ed agli elementi significativi dell’idoneità all’espletamento delle funzioni semidirettive e trovare fondamento nei percorsi professionali dei candidati come attestati dagli elementi ricavabili dalle previste fonti di conoscenza e di valutazione, dovendo le capacità espresse essere riguardate come indicatori di attitudine in quanto sintomatiche della idoneità al conferimento dell’ufficio, mediante proiezione prognostica sulla base di un percorso argomentativo congruo e razionale, convincente quanto ad indicazione dei presupposti e conclusioni tratte in ordine alla misura della garanzia di idoneità, tramite indicazione degli elementi su cui si basa il giudizio di maggiore idoneità allo svolgimento dell’incarico, in relazione alla natura dello stesso.
Nella fattispecie in esame la valutazione dei candidati, svolta in un’ottica comparativa, risulta viziata nella parte in cui conduce a risultati diversi in relazione ai soggetti di volta in volta individuati per la relativa nomina, pur essendo tale comparazione condotta nei confronti dei medesimi candidati e concernendo posti identici contestualmente banditi, senza che sia ravvisabile alcun supporto giustificativo di tale diversità nella valutazione e senza che risultino percepibili le ragioni sottese a tali scelte, ancorate nelle diverse delibere al medesimo apparato motivazionale che, quindi, non giustifica la diversità dei punteggi attribuiti ai controinteressati D.M., D.R. e Como nelle diverse delibere.
Alla inadeguatezza della motivazione in ordine alla diversità nella valutazione riservata ai controinteressati si affianca l’assenza dei presupposti e del rapporto di consequenzialità logica tra gli elementi di valutazione ed i diversi punteggi attribuiti ai controinteressati D.M., D.R. e Como, che risultano contrastanti con i criteri di ragionevolezza, congruità e logicità, con conseguente valenza inficiante della funzione valutativa esercitata, la quale non risulta adeguatamente supportata e motivata in relazione agli elementi di ritenuto rilievo.
Delibato, nei termini di cui sopra, l’esito dell’impugnazione proposta avverso le delibere di nomina dei citati controinteressati, deve altresì disporsi l’accoglimento del diverso capo di impugnazione rivolto avverso la delibera di nomina del dott. T., nella considerazione che i denunciati vizi, di cui sopra si è rilevata la fondatezza, investono il sistema valutativo adottato dall’Amministrazione procedente ai fini del conferimento dei posti messi a concorso, nell’ambito della comparazione effettuata nei confronti del ricorrente e dei controinteressati.
Giova evidenziare, in proposito, che i controinteressati D.M., D.R. e Como hanno tutti ottenuto, nella delibera di nomina a favore del dott. T., il punteggio complessivo di 18 punti, inspiegabilmente innalzato a 19 punti nelle delibere recanti, rispettivamente, la loro nomina, sulla base di un modus procedendi non rispondente ai canoni di ragionevolezza e congruità, la cui rilevata illegittimità investe anche la valutazione confluita nell’adozione della delibera di nomina del dott. Troie, in quanto frutto anch’essa dell’utilizzo di un parametro valutativo non rispondente a criteri di omogeneità e ragionevolezza, inattendibile essendo – alla luce di quanto sopra evidenziato – il procedimento comparativo effettuato di volta in volta in relazione al singolo posto da conferire.
Discende, dalle considerazioni sin qui illustrate che il ricorso va accolto stante la rilevata fondatezza della censura esaminata, con conseguente annullamento – assorbiti gli ulteriori profili non esaminati – delle gravate delibere di nomina dei controinteressati T., D.M., D.R. e Como.
Valutati tutti gli elementi della vicenda contenziosa possono integralmente compensarsi tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
• Roma -Sezione Prima -
Pronunciando sul ricorso N. 1026/2010 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i gravati provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO