La Sezione lavoro della Corte di cassazione con la sentenza n. 20269 del 27 settembre 2010, ha sancito la nullità dell'accordo con cui l'avvocato ed il cliente pattuiscono l'onorario spettante al professionista in deroga ai minimi tariffari. Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, due aziende avevano versato al legale -che per loro svolgeva attività stragiudiziale di recupero crediti- un compenso inferiore ai minimi tariffari in forza di una convenzione stipulata tra le parti. Tale convenzione è stata ritenuta senza valore sia dai giudici di merito sia dalla Cassazione perché in violazione del divieto sancito dall'art. 24 L. n. 794/1942 sull'inderogabilità delle tariffe minime. La Corte chiarisce che, con riferimento alla professione di avvocato, la legge n. 794/1942, seppure deve ritenersi abrogata negli artt. da 1 a 23, ha comunque lasciato in vita l'art. 24, il quale stabilisce che "gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazione degli avvocati sono inderogabili" ed aggiunge come tale principio debba essere esteso "anche alle prestazioni stragiudiziali alla stregua sia della ratio legis, (collegata ad esigenze di tutela del decoro della professione forense che si prospettano con identico rilievo nei riguardi di entrambi i tipi di prestazione), sia del criterio di adeguamento al principio costituzionale di uguaglianza, sia di ragioni sistematiche volte a tutelare il lavoratore anche nelle prestazioni d'opera intellettuale". Inoltre la Corte precisa che l'art. 2 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime per le attività professionali e intellettuali "dalla data di entrata in vigore" della legge stessa conservando invece piena efficacia in relazione a fatti avvenuti prima come nel caso in esame.
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No all’obbligo di illustrare “sempre e comunque” le prove scritte all’esame orale per l’abilitazione alla professione forense
Con la sentenza n. 32352 depositata il 17 settembre 2010, il Tar Lazio ha stabilito che la commissione, durante la prova orale di abilitazione per gli avvocati, non è obbligata a chiedere al candidato di illustrare le prove scritte. I giudici di legittimità hanno infatti spiegato che la disposizione contenuta nell’art. 17-bis, comma 3, del r. d. 24 gennaio 1934, n. 37 () , non costituisce un ineludibile obbligo della commissione di esame, la cui inosservanza comporterebbe l’irrimediabile illegittimità della prova orale. Secondo il ricorrente, durante le prove orali, la commissione esaminatrice avrebbe disatteso l’obbligo, definito dal ricorrente, “momento necessario ed imprescindibile delle prove orali”, della breve illustrazione di tutte le prove scritte, limitandosi a far illustrare al candidato una sola di esse. Il Tar ha invece sostenuto che "la norma – riferendosi all’art. 17 cit. - intende riservare all’organo collegiale la possibilità di estendere il colloquio anche all’esame e alla discussione delle prove scritte, ma solo tutte le volte in cui tale fase sia ritenuta necessaria o, comunque, opportuna, al fine di consentire al candidato di chiarire le tesi esposte nei suoi elaborati e alla commissione di verificarne l’effettiva paternità e, soprattutto, la consapevolezza che ne ha accompagnato l’elaborazione”.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9038.asp
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Candidato aspirante magistrato sottolinea parte della traccia del tema? Legittimo annullamento prova scritta
Con la sentenza n. 32366 il Tar Lazio ha stabilito che è legittimo l’annullamento della prova scritta del candidato che sottolinea il testo del tema del concorso per accedere in magistratura. Secondo il giudizio dei giudici amministrativi di primo grado, infatti, sottolineare la traccia del tema potrebbe determinare la perdita dell’anonimato del compito e come tale è legittimamente una causa di annullamento come previsto dall’art. 14, co. 2, d.p.r. 487/1994 in cui viene prescritto che il candidato metta il foglio nella busta grande senza “senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno ”. Inoltre il Tar, nel motivare la decisione, ha poi aggiunto come la violazione di tale obbligo comporti l’annullamento del compito come anche stabilito espressamente anche dall’art. 12, co. 7, R. D. n. 1860/1925 il quale prevede, appunto che “deve essere pure annullato l’esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere”. “La ratio delle previsioni normative – come si legge dalla parte motiva della sentenza - sopra riportate è quella di garantire l’anonimato dell’elaborato, impedendone cioè l’attribuzione ad un candidato determinato, e così tutelando il principio della par condicio dei concorrenti, in ossequio ai principi costituzionali di imparzialità dell’azione amministrativa (art, . 97 Cost. ) e di eguaglianza nelle condizioni di accesso ai pubblici uffici (art. 51 Cost. ). A tali fini, quindi, ciò che rileva è l’idoneità del “segno” (inteso come chiara appostazione grafica che può permettere a chi legge un componimento di individuare il soggetto che lo ha apposto: Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2010 n. 877) a consentire la riconoscibilità. Tale segno, dunque, discostandosi dall’id quod plerumque accidit in sede di elaborazione di prove concorsuali, e presentando aspetti di oggettiva “anomalia”, deve apparire tale da rendere il singolo elaborato distinguibile dagli altri e quindi essere idoneo a determinare la perdita di anonimato del compito e quindi la riconoscibilità del suo autore (TAR Campania, Napoli, sez. II, 15 giugno 2007 n. 6191; TAR Basilicata, 11 luglio 2007 n. 489) . Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto che i segni apposti (in modo incongruo) sulle tracce di due elaborati, per di più con matita di diverso colore da quello dell’inchiostro utilizzato per la stesura del compito, siano idonei a determinare il riconoscimento del candidato”. Il tribunale ha infine concluso sottolineando come tale valutazione, attenga “all’esercizio di potestà tecnico-discrezionali dell’amministrazione”.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9021.asp
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AVVOCATI, ESAMI ORALI: NON VI È NECESSARIA LA DISCUSSIONE DELLE PROVE SCRITTE
Tar Lazio, 17 settembre 2010, n. 32352
Fatto
Espone il ricorrente che, superate le prove scritte dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per l’anno 2008, indetta con d.m. 22 luglio 2008, in data 13 ottobre 2009 ha sostenuto la prova orale, conseguendo all’esito un giudizio sfavorevole, che, successivamente espletato l’accesso al relativo verbale, risultava conseguente al conseguimento del punteggio di 30 in diritto amministrativo e in diritto ecclesiastico, di 25 in diritto costituzionale, in diritto comunitario e in ordinamento forense, di 20 in diritto processuale penale.
Detto negativo giudizio provvede indi ad impugnare con il presente gravame, affidato ai seguenti motivi di censura:
1) violazione dell’art. 3 della l. 241/90; violazione e falsa applicazione del r.d. 24 gennaio 1934, n. 37, art. 17-bis e s.m.i., della circolare 18 dicembre 2008 della Commissione presso il Ministero della giustizia per l’esame di avvocato, sessione 2008; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare irragionevolezza, superficialità, difetto di istruttoria, omessa motivazione, illogicità e irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti.
Parte ricorrente, illustrata la motivazione dell’avversato giudizio e la disciplina relativa all’esame di avvocato, con particolare riferimento a quella dettata per le prove orali, sostiene che la stessa sarebbe stata disattesa dalla Commissione esaminatrice, che non ha fatto precedere l’escussione del candidato sulle questioni di diritto relative alle cinque materie prescelte dalla prescritta breve illustrazione di tutte le prove scritte, momento necessario ed imprescindibile delle prove orali, limitando l’operazione ad una sola una di esse (diritto penale), pur avendo dato atto nel verbale prestampato del relativo adempimento. La carenza, si specifica, è testimoniata dalla “scheda allegato” contenente la cosiddetta “specifica della prova orale”.
Parte ricorrente prosegue illustrando vieppiù che, nel corso della succinta illustrazione della prova di diritto penale, venivano inspiegabilmente contestati i corretti riferimenti indicati dal candidato alla giurisprudenza della CEDU, e veniva manifestata insofferenza di fronte all’evocazione da parte del medesimo di sentenze europee;
2) violazione dell’art. 3 della l. 241/90; violazione e falsa applicazione del r.d. 24 gennaio 1934, n. 37, art. 17-bis e s.m.i., della circolare 18 dicembre 2008 della Commissione presso il Ministero della giustizia per l’esame di avvocato, sessione 2008, dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare irragionevolezza, superficialità, difetto di istruttoria, omessa motivazione, illogicità e irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti.
Il ricorrente afferma che alcune delle domande riportate nel verbale del 13 ottobre 2009 non corrispondono a quelle effettivamente poste al ricorrente, e che l’asserita insufficienza nella preparazione nelle materie di diritto costituzionale, diritto comunitario, diritto penale ed ordinamento forense sono assolutamente prive di fondamento, tant’è che il ricorrente ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento nel Regno Unito per il tramite del Master of Law presso la London Metropolitan University di Londra. Prosegue il ricorrente illustrando che i commissari interroganti sul diritto comunitario e sul parere di diritto penale non erano al corrente della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e della CEDU citata dal candidato, mentre il commissario S., interrogante sulla procedura penale, ha assunto un atteggiamento aggressivo alla richiesta del candidato di precisargli una domanda postagli (e non riportata in verbale), di talché tutto l’esame, nonostante l’esponente abbia dato prova della sua preparazione, rispondendo esaurientemente a tutte le domande (salvo quella del commissario S.), è risultato viziato da un siffatto comportamento, violativo di ogni forma di garanzia del privato e di legalità, e, segnatamente, dei principi di non discriminazione e di imparzialità che sorreggono le procedure concorsuali pubbliche, categoria cui si ascrive quella in esame. Il ricorrente lamenta infine di aver appreso dopo l’esame di non essere stato promosso senza essere al contempo informato della votazione assegnatagli;
3) violazione dell’art. 3 della l. 241/90; violazione e falsa applicazione del r.d. 24 gennaio 1934, n. 37, art. 17-bis e s.m.i., della circolare 18 dicembre 2008 della Commissione presso il Ministero della giustizia per l’esame di avvocato, sessione 2008, dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare irragionevolezza, superficialità, difetto di istruttoria, omessa motivazione, illogicità e irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti.
Con la finale censura si torna a sostenere che le operazioni di esame, come riportate nel relativo verbale, anche con riferimento al negativo giudizio espresso, non corrispondono né a quanto avvenuto in sede di esame né alla preparazione dimostrata del candidato, ulteriormente sostenendosi la carenza di ragioni di interesse pubblico alla predisposizione di un verbale non veritiero, e si precisa, a mezzo di analitiche descrizioni, il carattere mortificatorio, irrisorio e vessatorio, nonché violativo dei doveri commissariali (sino a travalicare nell’abuso di atti d’ufficio e nella omissione di atti d’ufficio) mantenuto sin dall’inizio della prova dal commissario S. nei confronti del ricorrente, sostanziatosi in una forma di persecuzione psicologica e violenza morale, nonostante questi avesse risposto alle domande postegli e versasse in una posizione chiaramente sottordinata.
L’Amministrazione intimata si è costituita in resistenza.
La domanda di sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati, dalla parte ricorrente incidentalmente interposta, non è stata delibata, essendo stata rinviata al merito alla camera di consiglio fissata per la sua trattazione.
La parte ricorrente ha affidato a varie memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 14 luglio 2010.
Diritto
1. Si controverte in ordine al giudizio di inidoneità conseguito dal ricorrente alla prova orale dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di avvocato, indetto con d.m. 22 luglio 2008 per l’anno 2009.
2. Il ricorso è infondato.
3. È in primo luogo infondata la prima censura, con la quale si fa constare che, come attestato dalla scheda di specifica della prova orale cui il ricorrente è stato sottoposto, la Commissione esaminatrice, in violazione del disposto dell’art. 17-bis, comma 3, del r.d. 24 gennaio 1934, n. 37 e s.m.i., non ha fatto precedere l’escussione del candidato sulle questioni di diritto relative alle cinque materie prescelte dalla prescritta breve illustrazione di tutte le prove scritte, bensì ha limitato l’operazione ad una sola una di esse (diritto penale).
La Sezione ha già avuto modo di precisare che l’assunto su cui si basa la censura - ovvero che la succinta illustrazione delle prove scritte contemplata dalla norma indicata costituirebbe un ineludibile obbligo della commissione di esame, la cui inosservanza comporterebbe l’irrimediabile illegittimità della prova orale - non è condivisibile (Tar Lazio, Roma, I, 15 gennaio 2009, n. 233).
In realtà, la suddetta previsione non può intendersi nel senso prospettato, che, determinando la necessità di un adempimento meccanicistico, da effettuare sempre e comunque, concreterebbe una inammissibile ed ingiustificata mortificazione dei lavori di quest’ultima.
In realtà, più limitatamente, la norma intende riservare all’organo collegiale la possibilità di estendere il colloquio anche all’esame e alla discussione delle prove scritte, ma solo tutte le volte in cui tale fase sia ritenuta necessaria o, comunque, opportuna, al fine di consentire al candidato di chiarire le tesi esposte nei suoi elaborati e alla commissione di verificarne l’effettiva paternità e, soprattutto, la consapevolezza che ne ha accompagnato l’elaborazione.
4. È d’uopo, inoltre, osservare, con riferimento alla notazione del ricorrente che il modulo prestampato del verbale dei lavori della Commissione, con formula prestampata, dà atto dell’intervenuta “breve illustrazione delle prove scritte”, che neanche tale circostanza può condurre agli effetti sperati.
Per giurisprudenza pacifica, in sede di operazioni concorsuali, le irregolarità della verbalizzazione non hanno di per sé carattere viziante, qualora non compromettano la funzione strumentale propria del verbale (tra altre, Tar Lazio, Roma, I, 3 novembre 2009, n. 10725; C. Stato, V, 11 maggio 2009, n. 2880).
E se è vero che nelle procedure concorsuali pubbliche la verbalizzazione è forma di garanzia della trasparenza della valutazione, purtuttavia la mancata integrale trascrizione di tutti gli elementi relativi alle operazioni compiute ovvero altre mende rilevabili nello stesso si traducono in un mera irregolarità, salvo che, in presenza di ulteriori elementi sintomatici possa insorgere il dubbio della non corrispondenza sostanziale di quanto riportato nel processo verbale con l’effettiva attività svolta dalla Commissione.
E una siffatta evenienza è qui assolutamente non intravedibile.
Di talché non risultano neanche fondate le censure con le quali, nel prosieguo, parte ricorrente ha sostenuto che alcune delle domande riportate nel verbale del 13 ottobre 2009 non corrispondono a quelle effettivamente poste al ricorrente.
5. Le argomentazioni con le quali parte ricorrente ha preteso di individuare un nesso di conseguenzialità fra l’atteggiamento asseritamene ostile e scostante mantenuto nel corso della prova orale nei propri confronti dalla Commissione - e segnatamente da uno dei suoi componenti - e l’esito della stessa non si sollevano - in difetto di concludenti elementi dimostrativi atti a provare con carattere di necessaria concretezza una qualche efficienza causale - dal rango di indimostrate asserzioni, in quanto tali insuscettibili di sindacato.
Con la necessaria precisazione che devesi escludere che mere dichiarazioni di privati riportanti la ricostruzione della prova del ricorrente in termini analoghi a quella da lui stesso offerta possano, di per sé, in difetto di qualsiasi altro elemento di carattere obiettivo, integrare quel principio di prova che, solo, può orientare il giudizio di legittimità.
Ad analoghe conclusioni non può che pervenirsi quanto alla puntuale ricostruzione offerta in ricorso di una delle domande postegli (art. 210 c.p.p.) della quale si sostiene l’insidiosità, assumendosi che la stessa, unitamente al predetto atteggiamento complessivo della Commissione, hanno influenzato negativamente la prova.
Dette argomentazioni - come, del resto, altre affermazioni mediante le quali il ricorrente tende ad accreditare di essere più preparato dei componenti della Commissione nella giurisprudenza comunitaria relativa ad alcune materie sulle quali la prova si è svolta ovvero lamenta la disparità di trattamento subita rispetto ad altri candidati - involvono in mere asserzioni del tutto sfornite di alcun, ancorché minimo, fondamento dimostrativo, eppertanto non rilevano quali elementi inficianti l’avversato giudizio, ulteriormente rilevandosi, al riguardo, che le domande che lo stesso ricorrente riferisce essergli state rivolte (diritto processuale penale: indagini difensive - art. 210 c.p.p. “esame di persona imputata in un procedimento connesso”; ordinamento forense: testimonianza dell’avvocato - il Consiglio nazionale forense), lungi dall’attestare un negativo atteggiamento della Commissione, altro non rivelano che l’esigenza, del tutto consona alla prova, di valutare in capo all’aspirante la sussistenza del bagaglio conoscitivo proprio dell’avvocato.
Di talché, da un lato, non sembra possibile inferire che vi sia stato un vizio nelle operazioni preordinate alla valutazione; dall’altro, il ricorrente non può essere seguito quando afferma di aver comunque fornito risposte sufficienti o addirittura più che positive (tranne che in relazione all’art. 210 c.p.p.), tali da meritare il superamento dell’esame.
Del resto, non appare superfluo soggiungere che una siffatta conclusione involve nella sostituzione del punto di vista dell’interessato a quello espresso in sede di valutazione dalla Commissione di esame, ciò che costituisce, per notoria e più che consolidata giurisprudenza, espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, e che, in quanto tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia inficiata, ictu oculi, da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti, che nella fattispecie, alla luce della prospettazione e delle allegazioni dell’interessato, il Collegio non può ravvisare.
A tale ultimo riguardo, nulla muta neanche considerando che il ricorrente, nel contestare l’avversato giudizio di insufficienza nelle materie di diritto costituzionale, diritto comunitario, diritto penale ed ordinamento forense, espone di aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento nel Regno Unito per il tramite del Master of Law presso la London Metropolitan University di Londra.
Per vero, l’ordinamento vigente subordina l’esercizio della professione di avvocato esclusivamente al superamento dell’esame di Stato, ovvero ad uno specifico scrutinio volto a sondare l’adeguatezza della preparazione del candidato.
Ne consegue che giammai essa potrebbe ritenersi presunta a causa delle esperienze professionali dal candidato maturate o maturande in altri contesti professionali o culturali, palesando ogni diversa conclusione un insanabile contrasto con la ratio stessa della previsione.
Né la mancata immediata comunicazione al ricorrente, in uno all’esito della prova, della votazione assegnatagli nelle singole materie e complessivamente, può ridondare in un vizio inficiante, atteso che, nel prosieguo, mediante accesso agli atti della procedura, il medesimo ha avuto piena contezza della motivazione del contestato giudizio, che non soffre, ad avviso del Collegio, alcuna menda motivazionale nel permettere la comprensione dei presupposti considerati dalla Commissione e nell’iter logico che ha condotto all’impugnato giudizio.
E ciò dandosi atto che “Il candidato non ha mostrato un’adeguata conoscenza e dimestichezza con gli istituti fondamentali del processo penale, del diritto costituzionale e comunitario; nemmeno nelle altre materie ha mostrato un sufficiente livello di preparazione , tale da poterlo condurre ad una complessiva sufficienza”.
6. Per tutto quanto precede - e non senza dare previo atto che le memorie depositate in corso di causa dalla parte ricorrente nulla aggiungono alle questioni come sin qui trattate - il ricorso deve essere respinto.
Sussistono nondimeno giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2197%3Aavvocati-esami-orali-non-vi-e-necessaria-la-discussione-delle-prove-scritte-tar-lazio-17-settembre-2010-n-32352&catid=39%3Aamministrativo&Itemid=79&lang=it
Fatto
Espone il ricorrente che, superate le prove scritte dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per l’anno 2008, indetta con d.m. 22 luglio 2008, in data 13 ottobre 2009 ha sostenuto la prova orale, conseguendo all’esito un giudizio sfavorevole, che, successivamente espletato l’accesso al relativo verbale, risultava conseguente al conseguimento del punteggio di 30 in diritto amministrativo e in diritto ecclesiastico, di 25 in diritto costituzionale, in diritto comunitario e in ordinamento forense, di 20 in diritto processuale penale.
Detto negativo giudizio provvede indi ad impugnare con il presente gravame, affidato ai seguenti motivi di censura:
1) violazione dell’art. 3 della l. 241/90; violazione e falsa applicazione del r.d. 24 gennaio 1934, n. 37, art. 17-bis e s.m.i., della circolare 18 dicembre 2008 della Commissione presso il Ministero della giustizia per l’esame di avvocato, sessione 2008; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare irragionevolezza, superficialità, difetto di istruttoria, omessa motivazione, illogicità e irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti.
Parte ricorrente, illustrata la motivazione dell’avversato giudizio e la disciplina relativa all’esame di avvocato, con particolare riferimento a quella dettata per le prove orali, sostiene che la stessa sarebbe stata disattesa dalla Commissione esaminatrice, che non ha fatto precedere l’escussione del candidato sulle questioni di diritto relative alle cinque materie prescelte dalla prescritta breve illustrazione di tutte le prove scritte, momento necessario ed imprescindibile delle prove orali, limitando l’operazione ad una sola una di esse (diritto penale), pur avendo dato atto nel verbale prestampato del relativo adempimento. La carenza, si specifica, è testimoniata dalla “scheda allegato” contenente la cosiddetta “specifica della prova orale”.
Parte ricorrente prosegue illustrando vieppiù che, nel corso della succinta illustrazione della prova di diritto penale, venivano inspiegabilmente contestati i corretti riferimenti indicati dal candidato alla giurisprudenza della CEDU, e veniva manifestata insofferenza di fronte all’evocazione da parte del medesimo di sentenze europee;
2) violazione dell’art. 3 della l. 241/90; violazione e falsa applicazione del r.d. 24 gennaio 1934, n. 37, art. 17-bis e s.m.i., della circolare 18 dicembre 2008 della Commissione presso il Ministero della giustizia per l’esame di avvocato, sessione 2008, dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare irragionevolezza, superficialità, difetto di istruttoria, omessa motivazione, illogicità e irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti.
Il ricorrente afferma che alcune delle domande riportate nel verbale del 13 ottobre 2009 non corrispondono a quelle effettivamente poste al ricorrente, e che l’asserita insufficienza nella preparazione nelle materie di diritto costituzionale, diritto comunitario, diritto penale ed ordinamento forense sono assolutamente prive di fondamento, tant’è che il ricorrente ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento nel Regno Unito per il tramite del Master of Law presso la London Metropolitan University di Londra. Prosegue il ricorrente illustrando che i commissari interroganti sul diritto comunitario e sul parere di diritto penale non erano al corrente della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e della CEDU citata dal candidato, mentre il commissario S., interrogante sulla procedura penale, ha assunto un atteggiamento aggressivo alla richiesta del candidato di precisargli una domanda postagli (e non riportata in verbale), di talché tutto l’esame, nonostante l’esponente abbia dato prova della sua preparazione, rispondendo esaurientemente a tutte le domande (salvo quella del commissario S.), è risultato viziato da un siffatto comportamento, violativo di ogni forma di garanzia del privato e di legalità, e, segnatamente, dei principi di non discriminazione e di imparzialità che sorreggono le procedure concorsuali pubbliche, categoria cui si ascrive quella in esame. Il ricorrente lamenta infine di aver appreso dopo l’esame di non essere stato promosso senza essere al contempo informato della votazione assegnatagli;
3) violazione dell’art. 3 della l. 241/90; violazione e falsa applicazione del r.d. 24 gennaio 1934, n. 37, art. 17-bis e s.m.i., della circolare 18 dicembre 2008 della Commissione presso il Ministero della giustizia per l’esame di avvocato, sessione 2008, dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare irragionevolezza, superficialità, difetto di istruttoria, omessa motivazione, illogicità e irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti.
Con la finale censura si torna a sostenere che le operazioni di esame, come riportate nel relativo verbale, anche con riferimento al negativo giudizio espresso, non corrispondono né a quanto avvenuto in sede di esame né alla preparazione dimostrata del candidato, ulteriormente sostenendosi la carenza di ragioni di interesse pubblico alla predisposizione di un verbale non veritiero, e si precisa, a mezzo di analitiche descrizioni, il carattere mortificatorio, irrisorio e vessatorio, nonché violativo dei doveri commissariali (sino a travalicare nell’abuso di atti d’ufficio e nella omissione di atti d’ufficio) mantenuto sin dall’inizio della prova dal commissario S. nei confronti del ricorrente, sostanziatosi in una forma di persecuzione psicologica e violenza morale, nonostante questi avesse risposto alle domande postegli e versasse in una posizione chiaramente sottordinata.
L’Amministrazione intimata si è costituita in resistenza.
La domanda di sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati, dalla parte ricorrente incidentalmente interposta, non è stata delibata, essendo stata rinviata al merito alla camera di consiglio fissata per la sua trattazione.
La parte ricorrente ha affidato a varie memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 14 luglio 2010.
Diritto
1. Si controverte in ordine al giudizio di inidoneità conseguito dal ricorrente alla prova orale dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di avvocato, indetto con d.m. 22 luglio 2008 per l’anno 2009.
2. Il ricorso è infondato.
3. È in primo luogo infondata la prima censura, con la quale si fa constare che, come attestato dalla scheda di specifica della prova orale cui il ricorrente è stato sottoposto, la Commissione esaminatrice, in violazione del disposto dell’art. 17-bis, comma 3, del r.d. 24 gennaio 1934, n. 37 e s.m.i., non ha fatto precedere l’escussione del candidato sulle questioni di diritto relative alle cinque materie prescelte dalla prescritta breve illustrazione di tutte le prove scritte, bensì ha limitato l’operazione ad una sola una di esse (diritto penale).
La Sezione ha già avuto modo di precisare che l’assunto su cui si basa la censura - ovvero che la succinta illustrazione delle prove scritte contemplata dalla norma indicata costituirebbe un ineludibile obbligo della commissione di esame, la cui inosservanza comporterebbe l’irrimediabile illegittimità della prova orale - non è condivisibile (Tar Lazio, Roma, I, 15 gennaio 2009, n. 233).
In realtà, la suddetta previsione non può intendersi nel senso prospettato, che, determinando la necessità di un adempimento meccanicistico, da effettuare sempre e comunque, concreterebbe una inammissibile ed ingiustificata mortificazione dei lavori di quest’ultima.
In realtà, più limitatamente, la norma intende riservare all’organo collegiale la possibilità di estendere il colloquio anche all’esame e alla discussione delle prove scritte, ma solo tutte le volte in cui tale fase sia ritenuta necessaria o, comunque, opportuna, al fine di consentire al candidato di chiarire le tesi esposte nei suoi elaborati e alla commissione di verificarne l’effettiva paternità e, soprattutto, la consapevolezza che ne ha accompagnato l’elaborazione.
4. È d’uopo, inoltre, osservare, con riferimento alla notazione del ricorrente che il modulo prestampato del verbale dei lavori della Commissione, con formula prestampata, dà atto dell’intervenuta “breve illustrazione delle prove scritte”, che neanche tale circostanza può condurre agli effetti sperati.
Per giurisprudenza pacifica, in sede di operazioni concorsuali, le irregolarità della verbalizzazione non hanno di per sé carattere viziante, qualora non compromettano la funzione strumentale propria del verbale (tra altre, Tar Lazio, Roma, I, 3 novembre 2009, n. 10725; C. Stato, V, 11 maggio 2009, n. 2880).
E se è vero che nelle procedure concorsuali pubbliche la verbalizzazione è forma di garanzia della trasparenza della valutazione, purtuttavia la mancata integrale trascrizione di tutti gli elementi relativi alle operazioni compiute ovvero altre mende rilevabili nello stesso si traducono in un mera irregolarità, salvo che, in presenza di ulteriori elementi sintomatici possa insorgere il dubbio della non corrispondenza sostanziale di quanto riportato nel processo verbale con l’effettiva attività svolta dalla Commissione.
E una siffatta evenienza è qui assolutamente non intravedibile.
Di talché non risultano neanche fondate le censure con le quali, nel prosieguo, parte ricorrente ha sostenuto che alcune delle domande riportate nel verbale del 13 ottobre 2009 non corrispondono a quelle effettivamente poste al ricorrente.
5. Le argomentazioni con le quali parte ricorrente ha preteso di individuare un nesso di conseguenzialità fra l’atteggiamento asseritamene ostile e scostante mantenuto nel corso della prova orale nei propri confronti dalla Commissione - e segnatamente da uno dei suoi componenti - e l’esito della stessa non si sollevano - in difetto di concludenti elementi dimostrativi atti a provare con carattere di necessaria concretezza una qualche efficienza causale - dal rango di indimostrate asserzioni, in quanto tali insuscettibili di sindacato.
Con la necessaria precisazione che devesi escludere che mere dichiarazioni di privati riportanti la ricostruzione della prova del ricorrente in termini analoghi a quella da lui stesso offerta possano, di per sé, in difetto di qualsiasi altro elemento di carattere obiettivo, integrare quel principio di prova che, solo, può orientare il giudizio di legittimità.
Ad analoghe conclusioni non può che pervenirsi quanto alla puntuale ricostruzione offerta in ricorso di una delle domande postegli (art. 210 c.p.p.) della quale si sostiene l’insidiosità, assumendosi che la stessa, unitamente al predetto atteggiamento complessivo della Commissione, hanno influenzato negativamente la prova.
Dette argomentazioni - come, del resto, altre affermazioni mediante le quali il ricorrente tende ad accreditare di essere più preparato dei componenti della Commissione nella giurisprudenza comunitaria relativa ad alcune materie sulle quali la prova si è svolta ovvero lamenta la disparità di trattamento subita rispetto ad altri candidati - involvono in mere asserzioni del tutto sfornite di alcun, ancorché minimo, fondamento dimostrativo, eppertanto non rilevano quali elementi inficianti l’avversato giudizio, ulteriormente rilevandosi, al riguardo, che le domande che lo stesso ricorrente riferisce essergli state rivolte (diritto processuale penale: indagini difensive - art. 210 c.p.p. “esame di persona imputata in un procedimento connesso”; ordinamento forense: testimonianza dell’avvocato - il Consiglio nazionale forense), lungi dall’attestare un negativo atteggiamento della Commissione, altro non rivelano che l’esigenza, del tutto consona alla prova, di valutare in capo all’aspirante la sussistenza del bagaglio conoscitivo proprio dell’avvocato.
Di talché, da un lato, non sembra possibile inferire che vi sia stato un vizio nelle operazioni preordinate alla valutazione; dall’altro, il ricorrente non può essere seguito quando afferma di aver comunque fornito risposte sufficienti o addirittura più che positive (tranne che in relazione all’art. 210 c.p.p.), tali da meritare il superamento dell’esame.
Del resto, non appare superfluo soggiungere che una siffatta conclusione involve nella sostituzione del punto di vista dell’interessato a quello espresso in sede di valutazione dalla Commissione di esame, ciò che costituisce, per notoria e più che consolidata giurisprudenza, espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, e che, in quanto tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia inficiata, ictu oculi, da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti, che nella fattispecie, alla luce della prospettazione e delle allegazioni dell’interessato, il Collegio non può ravvisare.
A tale ultimo riguardo, nulla muta neanche considerando che il ricorrente, nel contestare l’avversato giudizio di insufficienza nelle materie di diritto costituzionale, diritto comunitario, diritto penale ed ordinamento forense, espone di aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento nel Regno Unito per il tramite del Master of Law presso la London Metropolitan University di Londra.
Per vero, l’ordinamento vigente subordina l’esercizio della professione di avvocato esclusivamente al superamento dell’esame di Stato, ovvero ad uno specifico scrutinio volto a sondare l’adeguatezza della preparazione del candidato.
Ne consegue che giammai essa potrebbe ritenersi presunta a causa delle esperienze professionali dal candidato maturate o maturande in altri contesti professionali o culturali, palesando ogni diversa conclusione un insanabile contrasto con la ratio stessa della previsione.
Né la mancata immediata comunicazione al ricorrente, in uno all’esito della prova, della votazione assegnatagli nelle singole materie e complessivamente, può ridondare in un vizio inficiante, atteso che, nel prosieguo, mediante accesso agli atti della procedura, il medesimo ha avuto piena contezza della motivazione del contestato giudizio, che non soffre, ad avviso del Collegio, alcuna menda motivazionale nel permettere la comprensione dei presupposti considerati dalla Commissione e nell’iter logico che ha condotto all’impugnato giudizio.
E ciò dandosi atto che “Il candidato non ha mostrato un’adeguata conoscenza e dimestichezza con gli istituti fondamentali del processo penale, del diritto costituzionale e comunitario; nemmeno nelle altre materie ha mostrato un sufficiente livello di preparazione , tale da poterlo condurre ad una complessiva sufficienza”.
6. Per tutto quanto precede - e non senza dare previo atto che le memorie depositate in corso di causa dalla parte ricorrente nulla aggiungono alle questioni come sin qui trattate - il ricorso deve essere respinto.
Sussistono nondimeno giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2197%3Aavvocati-esami-orali-non-vi-e-necessaria-la-discussione-delle-prove-scritte-tar-lazio-17-settembre-2010-n-32352&catid=39%3Aamministrativo&Itemid=79&lang=it
Al praticante avvocato non possono applicarsi gli studi di settore
Gli studi di settore non sono applicabili al praticante avvocato, anche se ha già una partita Iva.
Gli standard potranno essere usati dal fisco per accertare il reddito solo dopo l'esame di Stato.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19951 del 21 settembre 2010, ha accolto il ricorso di un avvocato al quale il fisco aveva notificato un avviso di accertamento basato sugli studi di settore e relativo al periodo in cui la donna svolgeva attività di praticante con partita Iva.
Il legale aveva subito impugnato l'atto e la commissione tributaria provinciale le aveva dato ragione. Poi, in secondo grado, la Ctr di Milano aveva accolto il ricorso dell'ufficio sostenendo la legittima applicazione degli standard.
Contro questa decisione la professionista ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. Infatti la sezione tributaria ha affermato espressamente che "è manifestamente illogico ritenere che sia sufficiente l'apertura della partita Iva, perché siano assicurati clienti, ricavi e redditi, così come la predisposizione della propria posizione tributaria non è un indice di produzione di reddito".
http://www.telediritto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2387:al-praticante-avvocato-non-possono-applicarsi-gli-studi-di-settore&catid=92:angolo-del-professionista&Itemid=100
Gli standard potranno essere usati dal fisco per accertare il reddito solo dopo l'esame di Stato.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19951 del 21 settembre 2010, ha accolto il ricorso di un avvocato al quale il fisco aveva notificato un avviso di accertamento basato sugli studi di settore e relativo al periodo in cui la donna svolgeva attività di praticante con partita Iva.
Il legale aveva subito impugnato l'atto e la commissione tributaria provinciale le aveva dato ragione. Poi, in secondo grado, la Ctr di Milano aveva accolto il ricorso dell'ufficio sostenendo la legittima applicazione degli standard.
Contro questa decisione la professionista ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. Infatti la sezione tributaria ha affermato espressamente che "è manifestamente illogico ritenere che sia sufficiente l'apertura della partita Iva, perché siano assicurati clienti, ricavi e redditi, così come la predisposizione della propria posizione tributaria non è un indice di produzione di reddito".
http://www.telediritto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2387:al-praticante-avvocato-non-possono-applicarsi-gli-studi-di-settore&catid=92:angolo-del-professionista&Itemid=100
ESAME AVVOCATI: SE MOTIVAZIONI GENERICHE È POSSIBILE SOVVERTIRE LA DECISIONE CON I PARERI PRO-VERITATE
Il ricorso a frasi stereotipate, come “ tema insufficiente, confuso nella esposizione, con non lineari conclusioni di diritto” impedisce al candidato di comprendere appieno i profili di criticità dei propri elaborati e, per tal via, le lacune della propria preparazione e maturazione sotto il profilo culturale e professionale.
Il Collegio ritiene invece che, in definitiva, privilegiando l’opzione della sufficienza del voto numerico, o quella del possibile impiego di formule stereotipate o pigre , in caso di giudizio di non ammissione alle prove orali di un esame di abilitazione, risulta fortemente compromesso il diritto del candidato a migliorare lo standard delle performances intellettuali.
Detto standard costituisce, proprio all’atto della sottoposizione a prove di esame, strumento di cui il candidato medesimo si serve per rappresentare adeguatamente la misura del proprio valore e delle proprie qualità .
TAR Puglia - Lecce, sez. I, 23 agosto 2010, n. 1861
(Pres. Ravalli – Rel. Dibello)
FATTO
Il ricorrente ha partecipato alla sessione di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato , per l’anno 2007, presso la Corte di Appello di Lecce .
Una volta appresa la mancata inclusione del suo nominativo tra quelli dei candidati ammessi a sostenere le successive prove orali, il ricorrente ha effettuato accesso agli atti ed ha così potuto sapere di avere conseguito il complessivo punteggio di 79/150, avendo riportato , nelle tre prove scritte, il voto di 27/50; 22/50;30/50.
La sottocommissione esaminatrice ha, peraltro, accompagnato l’attribuzione dei voti sopra ricordati con la formulazione di giudizi sintetici che, secondo la tesi della difesa del ricorrente, non sanano alcuni profili di illegittimità rifluiti nelle seguenti censure avverso gli atti impugnati:
-difetto di motivazione- violazione dell’art 3 legge 241/90;
-difetto di motivazione sotto altro profilo- violazione criteri di valutazione nota 20.12.2007- contraddittorietà azione amministrativa;
-erroneità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – eccesso di potere;
illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa – illegittima applicazione dei criteri di valutazione .
Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero della Giustizia, sia la Commissione di esame di Avvocato , sessione 2007, che hanno chiesto entrambi una declaratoria di irricevibilità, inammissibilità o di respingimento del ricorso.
Dopo la concessione della tutela cautelare, accordata dalla Sezione con ordinanza n. 1324 del 2008, la controversia è passata in decisione alla udienza pubblica dell’8 aprile 2009
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La Sezione ha già sancito, in sede di concessione della tutela cautelare, la possibilità di sovvertire la valutazione complessivamente espressa dalla commissione di esame attraverso la produzione di pareri pro- veritate.
Detti pareri vanno ricondotti, sotto il profilo squisitamente processuale, a principi di prova meritevoli di apprezzamento da parte del giudice che può senz’altro utilizzarli per far emergere l’eventuale errore valutativo in cui sia incorsa la commissione di esame.
Il principio, valevole nei casi in cui la Commissione esaminatrice si limita alla formulazione di un giudizio esclusivamente numerico, appare dotato di una valenza sua propria anche con riguardo alle ipotesi in cui, pur in presenza della non ammissione alle prove orali sorretta da motivazione extra-numerica, - come nella specie- l’apparato linguistico impiegato per motivare si fonda sull’uso di formule eccessivamente sintetiche .
Più in particolare, il ricorso a frasi stereotipate, come “ tema insufficiente, confuso nella esposizione, con non lineari conclusioni di diritto” impedisce al candidato di comprendere appieno i profili di criticità dei propri elaborati e, per tal via, le lacune della propria preparazione e maturazione sotto il profilo culturale e professionale.
Per avvedersene è sufficiente considerare che la frase “ tema insufficiente “ non evoca alcun particolare profilo in ragione del quale la prova è stata ritenuta manchevole; “ confuso nella esposizione “ significa non ordinato ma certamente si tratta di un giudizio che non implica l’incompletezza della prova medesima; dal canto suo, il giudizio di “ non lineari conclusioni di diritto” evoca l’idea di soluzioni non del tutto coerenti ai dati in possesso del candidato, ma , ancora una volta, nulla dice circa il perché la prova non sia ritenuta meritevole, quantomeno di un giudizio di sufficienza.
Non è condivisibile, sotto tale peculiare aspetto, la affermazione secondo cui “ In un concorso o in un esame di abilitazione, invece, la commissione ha solo la funzione di esprimere un giudizio, non di aiutare il candidato ad apprendere come emendarsi per il futuro” ( vedi Tar Toscana, sez II, 3 marzo 2010, )
Il Collegio ritiene invece che, in definitiva, privilegiando l’opzione della sufficienza del voto numerico, o quella del possibile impiego di formule stereotipate o pigre , in caso di giudizio di non ammissione alle prove orali di un esame di abilitazione, risulta fortemente compromesso il diritto del candidato a migliorare lo standard delle performances intellettuali.
Detto standard costituisce, proprio all’atto della sottoposizione a prove di esame, strumento di cui il candidato medesimo si serve per rappresentare adeguatamente la misura del proprio valore e delle proprie qualità .
Siffatto ordine di argomentazioni appare sorretto , come già si è messo in risalto, dalla lettura dei cd pareri pro- veritate, ossia dalla formulazione di giudizi espressi da soggetti in possesso di specifica competenza professionale in ognuna delle materie oggetto di prova di esame .
La produzione di detti pareri, che gli estensori redigono assumendosi la responsabilità derivante da eventuali dichiarazioni mendaci , in un campo in cui si registra il primato della discrezionalità tecnica della P.a., offre al G.a. un metro alternativo di giudizio e, al tempo stesso, la misura della legittimità dell’operato della P.a., il quale deve risultare esente da censure di illogicità o di irrazionalità.
La messa a disposizione dei pareri in questione, da parte del ricorrente, permette di esaltare la categoria dell’opinabilità del risultato e della soggettività degli esiti valutativi compiuti dalla commissione di esame , che pure rappresenta la sfera entro la quale la discrezionalità tecnica può essere , per così dire, sindacata con successo dal giudice, in quanto espressione di giudizi che sono il portato di scienze discutibili.La discrezionalità tecnica può essere appunto sottoposta a sindacato del giudice nella parte in cui essa rifluisce nell’apparato motivazionale.
Il ricorrente coglie dunque nel segno quando affronta la questione della violazione dell’art. 3 della legge 241/90.
La norma richiamata estende l’obbligo della motivazione anche ai provvedimenti concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi, senza che si possa immaginare una specifica area di esenzione tale da comprendere appunto le procedure di conseguimento della abilitazione all’esercizio di una professione .
Le ragioni di speditezza nelle operazioni di correzione da parte delle commissioni di esame, pur meritevoli di considerazione in una prospettiva di buon funzionamento della P.a., non permettono di derubricare l’esigenza di una motivazione adeguata , specie al cospetto di un atto destinato a incidere negativamente nella sfera del destinatario, a mera facoltà per la P.a. che procede .
Non è senza significato, in questa prospettiva, la recente riproposizione della questione di incostituzionalità delle norme che disciplinano la materia della ammissione alle prove orali dell’ esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, per come sollevata dal TAR Lombardia, Milano.
La questione è stata posta nei seguenti termini:” E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale degli artt. 23, quinto comma, del R. D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal D. L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, 24, primo comma, del R. D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal D. L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione; 17-bis, secondo comma, del R. D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal D. L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, nella parte in cui, essi, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, costituente diritto vivente, consentono che i giudizi di non ammissione dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione alla professione forense possano essere motivati con l’attribuzione di un mero punteggio numerico. In particolare, è dubbio che la suddetta disciplina sia compatibile con gli artt. 97, 3, 4, 41 e 24 della Carta Costituzionale, nonché con l’art. 253 del Trattato Costitutivo della CE (ndr: dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona v. versione consolidata del Trattato sul funzionamento delle UE art 296) il quale, costituendo "patrimonio costituzionale comune dei paesi europei", assurge al rango di norma costituzionale interposta ai sensi dell’art. 117 Cost.( T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 06 aprile 2010 , n. 63)
Il Tribunale meneghino chiede al Giudice delle Leggi di sottoporre a scrutinio la norma in argomento sotto il profilo della ritenuta sua contrarietà, in particolare, all’art 97 della Cost, cioè alla norma che , consacrando il principio di buon andamento della P. a., sembra esigere , nella specifica materia, il necessario ricorso ad un uniforme modello di comportamento da parte delle commissioni di esame operanti in tutto il territorio nazionale.
Si tratta della ennesima dimostrazione di come la normativa da applicare si presti a rilievi critici di non poco momento e richieda una parola chiara ed inequivoca da parte dei giudici della consulta, indipendentemente dal formarsi di un diritto vivente , più o meno conforme ai principi di rilievo costituzionale precedentemente evocati.
Le considerazioni sopra riportate, sebbene calibrate con riguardo ad un ricorso in cui le doglianze mirano a dimostrare la tesi della inadeguatezza della motivazione utilizzata dalla commissione di esame sono sufficienti per accogliere il ricorso.
Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati , nella parte in cui essi recepiscono il giudizio di non ammissione alle prove orali del ricorrente per mezzo di una motivazione inadeguata e contraria alla legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati come da motivazione.
Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 1.500,00 , oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 08/04/2009
Depositata in segreteria il 23/08/2010
http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2146%3Aesame-avvocati-se-motivazioni-generiche-e-possibile-sovvertire-la-con-i-pareri-pro-veritate-tar-puglia-lecce-23-agosto-2010-n-1861&catid=39%3Aamministrativo&Itemid=79&lang=it
Il Collegio ritiene invece che, in definitiva, privilegiando l’opzione della sufficienza del voto numerico, o quella del possibile impiego di formule stereotipate o pigre , in caso di giudizio di non ammissione alle prove orali di un esame di abilitazione, risulta fortemente compromesso il diritto del candidato a migliorare lo standard delle performances intellettuali.
Detto standard costituisce, proprio all’atto della sottoposizione a prove di esame, strumento di cui il candidato medesimo si serve per rappresentare adeguatamente la misura del proprio valore e delle proprie qualità .
TAR Puglia - Lecce, sez. I, 23 agosto 2010, n. 1861
(Pres. Ravalli – Rel. Dibello)
FATTO
Il ricorrente ha partecipato alla sessione di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato , per l’anno 2007, presso la Corte di Appello di Lecce .
Una volta appresa la mancata inclusione del suo nominativo tra quelli dei candidati ammessi a sostenere le successive prove orali, il ricorrente ha effettuato accesso agli atti ed ha così potuto sapere di avere conseguito il complessivo punteggio di 79/150, avendo riportato , nelle tre prove scritte, il voto di 27/50; 22/50;30/50.
La sottocommissione esaminatrice ha, peraltro, accompagnato l’attribuzione dei voti sopra ricordati con la formulazione di giudizi sintetici che, secondo la tesi della difesa del ricorrente, non sanano alcuni profili di illegittimità rifluiti nelle seguenti censure avverso gli atti impugnati:
-difetto di motivazione- violazione dell’art 3 legge 241/90;
-difetto di motivazione sotto altro profilo- violazione criteri di valutazione nota 20.12.2007- contraddittorietà azione amministrativa;
-erroneità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – eccesso di potere;
illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa – illegittima applicazione dei criteri di valutazione .
Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero della Giustizia, sia la Commissione di esame di Avvocato , sessione 2007, che hanno chiesto entrambi una declaratoria di irricevibilità, inammissibilità o di respingimento del ricorso.
Dopo la concessione della tutela cautelare, accordata dalla Sezione con ordinanza n. 1324 del 2008, la controversia è passata in decisione alla udienza pubblica dell’8 aprile 2009
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La Sezione ha già sancito, in sede di concessione della tutela cautelare, la possibilità di sovvertire la valutazione complessivamente espressa dalla commissione di esame attraverso la produzione di pareri pro- veritate.
Detti pareri vanno ricondotti, sotto il profilo squisitamente processuale, a principi di prova meritevoli di apprezzamento da parte del giudice che può senz’altro utilizzarli per far emergere l’eventuale errore valutativo in cui sia incorsa la commissione di esame.
Il principio, valevole nei casi in cui la Commissione esaminatrice si limita alla formulazione di un giudizio esclusivamente numerico, appare dotato di una valenza sua propria anche con riguardo alle ipotesi in cui, pur in presenza della non ammissione alle prove orali sorretta da motivazione extra-numerica, - come nella specie- l’apparato linguistico impiegato per motivare si fonda sull’uso di formule eccessivamente sintetiche .
Più in particolare, il ricorso a frasi stereotipate, come “ tema insufficiente, confuso nella esposizione, con non lineari conclusioni di diritto” impedisce al candidato di comprendere appieno i profili di criticità dei propri elaborati e, per tal via, le lacune della propria preparazione e maturazione sotto il profilo culturale e professionale.
Per avvedersene è sufficiente considerare che la frase “ tema insufficiente “ non evoca alcun particolare profilo in ragione del quale la prova è stata ritenuta manchevole; “ confuso nella esposizione “ significa non ordinato ma certamente si tratta di un giudizio che non implica l’incompletezza della prova medesima; dal canto suo, il giudizio di “ non lineari conclusioni di diritto” evoca l’idea di soluzioni non del tutto coerenti ai dati in possesso del candidato, ma , ancora una volta, nulla dice circa il perché la prova non sia ritenuta meritevole, quantomeno di un giudizio di sufficienza.
Non è condivisibile, sotto tale peculiare aspetto, la affermazione secondo cui “ In un concorso o in un esame di abilitazione, invece, la commissione ha solo la funzione di esprimere un giudizio, non di aiutare il candidato ad apprendere come emendarsi per il futuro” ( vedi Tar Toscana, sez II, 3 marzo 2010, )
Il Collegio ritiene invece che, in definitiva, privilegiando l’opzione della sufficienza del voto numerico, o quella del possibile impiego di formule stereotipate o pigre , in caso di giudizio di non ammissione alle prove orali di un esame di abilitazione, risulta fortemente compromesso il diritto del candidato a migliorare lo standard delle performances intellettuali.
Detto standard costituisce, proprio all’atto della sottoposizione a prove di esame, strumento di cui il candidato medesimo si serve per rappresentare adeguatamente la misura del proprio valore e delle proprie qualità .
Siffatto ordine di argomentazioni appare sorretto , come già si è messo in risalto, dalla lettura dei cd pareri pro- veritate, ossia dalla formulazione di giudizi espressi da soggetti in possesso di specifica competenza professionale in ognuna delle materie oggetto di prova di esame .
La produzione di detti pareri, che gli estensori redigono assumendosi la responsabilità derivante da eventuali dichiarazioni mendaci , in un campo in cui si registra il primato della discrezionalità tecnica della P.a., offre al G.a. un metro alternativo di giudizio e, al tempo stesso, la misura della legittimità dell’operato della P.a., il quale deve risultare esente da censure di illogicità o di irrazionalità.
La messa a disposizione dei pareri in questione, da parte del ricorrente, permette di esaltare la categoria dell’opinabilità del risultato e della soggettività degli esiti valutativi compiuti dalla commissione di esame , che pure rappresenta la sfera entro la quale la discrezionalità tecnica può essere , per così dire, sindacata con successo dal giudice, in quanto espressione di giudizi che sono il portato di scienze discutibili.La discrezionalità tecnica può essere appunto sottoposta a sindacato del giudice nella parte in cui essa rifluisce nell’apparato motivazionale.
Il ricorrente coglie dunque nel segno quando affronta la questione della violazione dell’art. 3 della legge 241/90.
La norma richiamata estende l’obbligo della motivazione anche ai provvedimenti concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi, senza che si possa immaginare una specifica area di esenzione tale da comprendere appunto le procedure di conseguimento della abilitazione all’esercizio di una professione .
Le ragioni di speditezza nelle operazioni di correzione da parte delle commissioni di esame, pur meritevoli di considerazione in una prospettiva di buon funzionamento della P.a., non permettono di derubricare l’esigenza di una motivazione adeguata , specie al cospetto di un atto destinato a incidere negativamente nella sfera del destinatario, a mera facoltà per la P.a. che procede .
Non è senza significato, in questa prospettiva, la recente riproposizione della questione di incostituzionalità delle norme che disciplinano la materia della ammissione alle prove orali dell’ esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, per come sollevata dal TAR Lombardia, Milano.
La questione è stata posta nei seguenti termini:” E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale degli artt. 23, quinto comma, del R. D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal D. L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, 24, primo comma, del R. D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal D. L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione; 17-bis, secondo comma, del R. D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal D. L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, nella parte in cui, essi, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, costituente diritto vivente, consentono che i giudizi di non ammissione dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione alla professione forense possano essere motivati con l’attribuzione di un mero punteggio numerico. In particolare, è dubbio che la suddetta disciplina sia compatibile con gli artt. 97, 3, 4, 41 e 24 della Carta Costituzionale, nonché con l’art. 253 del Trattato Costitutivo della CE (ndr: dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona v. versione consolidata del Trattato sul funzionamento delle UE art 296) il quale, costituendo "patrimonio costituzionale comune dei paesi europei", assurge al rango di norma costituzionale interposta ai sensi dell’art. 117 Cost.( T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 06 aprile 2010 , n. 63)
Il Tribunale meneghino chiede al Giudice delle Leggi di sottoporre a scrutinio la norma in argomento sotto il profilo della ritenuta sua contrarietà, in particolare, all’art 97 della Cost, cioè alla norma che , consacrando il principio di buon andamento della P. a., sembra esigere , nella specifica materia, il necessario ricorso ad un uniforme modello di comportamento da parte delle commissioni di esame operanti in tutto il territorio nazionale.
Si tratta della ennesima dimostrazione di come la normativa da applicare si presti a rilievi critici di non poco momento e richieda una parola chiara ed inequivoca da parte dei giudici della consulta, indipendentemente dal formarsi di un diritto vivente , più o meno conforme ai principi di rilievo costituzionale precedentemente evocati.
Le considerazioni sopra riportate, sebbene calibrate con riguardo ad un ricorso in cui le doglianze mirano a dimostrare la tesi della inadeguatezza della motivazione utilizzata dalla commissione di esame sono sufficienti per accogliere il ricorso.
Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati , nella parte in cui essi recepiscono il giudizio di non ammissione alle prove orali del ricorrente per mezzo di una motivazione inadeguata e contraria alla legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati come da motivazione.
Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 1.500,00 , oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 08/04/2009
Depositata in segreteria il 23/08/2010
http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2146%3Aesame-avvocati-se-motivazioni-generiche-e-possibile-sovvertire-la-con-i-pareri-pro-veritate-tar-puglia-lecce-23-agosto-2010-n-1861&catid=39%3Aamministrativo&Itemid=79&lang=it
Amministrazione giudiziaria – il bando per il passaggio alla fascia retributiva superiore
Con circolare del 16 agosto è stato trasmesso agli uffici il bando per l’attribuzione al personale della fascia economica superiore.
Dal 6 al 30 settembre sarà possibile compilare online la domanda.
Circolare 16 agosto 2010. Avvio procedura per l’attribuzione della fascia economica superiore. Trasmissione del bando per la sua urgente diffusione al personale.
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
Prot. 612
Roma, 16 agosto 2010
Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale
presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Tribunale Superiore delle Acque
Alla Procura Nazionale Antimafia
Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali
presso le Corti di Appello
Agli Uffici dei Commissari per la liquidazione degli usi civici
LORO SEDI
OGGETTO: Avvio procedura per l’attribuzione della fascia economica superiore. Trasmissione del bando per la sua urgente diffusione al personale.
Si trasmette il bando per l’attribuzione al personale della fascia economica superiore, con preghiera per le Corti di appello e per le relative Procure Generali di diffonderlo con la massima urgenza, unitamente alla presente, tra tutti gli uffici del distretto.
Si chiede al riguardo ai Responsabili della gestione del personale degli Uffici:
1. di diffondere tra tutto il personale in servizio a qualunque titolo nel proprio ufficio - compreso quello in posizione di distacco o applicazione presso lo stesso ufficio e quello in servizio negli uffici N.E.P. - la notizia della disponibilità sul sito del Ministero del bando con l’allegato modello di domanda, avendo cura di avvisare, per posta elettronica certificata, fax o raccomandata con avviso di ricevimento, il personale assente a qualunque titolo dal servizio (anche per comando presso altra amministrazione) in forma continuativa che sul sito del Ministero è disponibile il testo del bando con l’allegato. Al riguardo si suggerisce di farsi rilasciare da tutto il personale in servizio nell’ufficio ricevuta della comunicazione, per rispondere ad eventuali future contestazioni;
2. di avvisare con posta elettronica certificata, fax o raccomandata con avviso di ricevimento il personale che è cessato dal servizio con questa Amministrazione (per dimissioni, pensionamento, trasferimento in altra amministrazione o altro) dal 2 gennaio 2009, prestando servizio fino al giorno precedente in quell’ufficio che sul sito del Ministero è disponibile il testo del bando con l’allegato;
3. di consentire l’utilizzo da parte degli interessati della strumentazione informatica dell’ufficio per la presentazione delle domande, facilitando nei limiti del possibile quelle persone che incontrino difficoltà all’utilizzo del computer;
4. richiamare l’attenzione di tutto il personale interessato dalla presente procedura sui seguenti punti:
1. le domande possono essere presentate esclusivamente tramite internet, collegandosi al sito del Ministero;
2. le domande potranno essere presentate dal 6 settembre 2010: il bando viene trasmesso in epoca precedente per consentire a tutti di acquisire gli elementi necessari per poter compiutamente compilare la domanda on line;
3. dal 6 settembre al 30 settembre eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al call center del Ministero, al n. 848800110 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 15,30). Al riguardo prima di chiamare il call center appare opportuno che l'interessato legga attentamente il bando e lo schema di domanda, in particolare i chiarimenti scritti in corsivo in calce alle singole sezioni dello schema di domanda;
4. gli interessati per poter accedere alla procedura devono disporre della password per l’accesso all’intranet del sito del Ministero. Si ricorda che, per l’acquisizione della password, occorre registrarsi all’indirizzo: http://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_5.wp. Qualora non sia possibile acquisire la password gli interessati potranno, comunque, utilizzare l’accesso di un collega per compilare la loro domanda;
5. è cura di ciascun dipendente che non sia oggettivamente in condizione di presentare personalmente o con l’ausilio di un collega la domanda per via telematica (e che quindi chieda il supporto dell’ufficio secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando) fare in modo che lo schema di domanda compilato in maniera cartacea pervenga all’ufficio che dovrà procedere all’invio telematico in tempo utile, evitando di inviarlo all’ultimo momento;
6. ciascun dipendente deve stampare la sua domanda, che indica già il punteggio che sarà attribuito per i titoli da lui dichiarati, e la relativa ricevuta. Una copia di tale ricevuta deve essere obbligatoriamente trasmessa, per il tramite dell’ufficio di appartenenza all’Ufficio III della Direzione, datata e sottoscritta dall’interessato nella parte relativa alla dichiarazione di responsabilità, allegando alla stessa la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’invio di tale documento consentirà di attribuire all’interessato la domanda trasmessa telematicamente.
5. raccogliere da tutto il personale in servizio le dichiarazioni presentate e di trasmetterle in unico plico, scaduti i termini di presentazione delle domande, all’Ufficio III della Direzione Generale.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_16_1.wp?previsiousPage=homepage&contentId=NEW242294
Dal 6 al 30 settembre sarà possibile compilare online la domanda.
Circolare 16 agosto 2010. Avvio procedura per l’attribuzione della fascia economica superiore. Trasmissione del bando per la sua urgente diffusione al personale.
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
Prot. 612
Roma, 16 agosto 2010
Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale
presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Tribunale Superiore delle Acque
Alla Procura Nazionale Antimafia
Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali
presso le Corti di Appello
Agli Uffici dei Commissari per la liquidazione degli usi civici
LORO SEDI
OGGETTO: Avvio procedura per l’attribuzione della fascia economica superiore. Trasmissione del bando per la sua urgente diffusione al personale.
Si trasmette il bando per l’attribuzione al personale della fascia economica superiore, con preghiera per le Corti di appello e per le relative Procure Generali di diffonderlo con la massima urgenza, unitamente alla presente, tra tutti gli uffici del distretto.
Si chiede al riguardo ai Responsabili della gestione del personale degli Uffici:
1. di diffondere tra tutto il personale in servizio a qualunque titolo nel proprio ufficio - compreso quello in posizione di distacco o applicazione presso lo stesso ufficio e quello in servizio negli uffici N.E.P. - la notizia della disponibilità sul sito del Ministero del bando con l’allegato modello di domanda, avendo cura di avvisare, per posta elettronica certificata, fax o raccomandata con avviso di ricevimento, il personale assente a qualunque titolo dal servizio (anche per comando presso altra amministrazione) in forma continuativa che sul sito del Ministero è disponibile il testo del bando con l’allegato. Al riguardo si suggerisce di farsi rilasciare da tutto il personale in servizio nell’ufficio ricevuta della comunicazione, per rispondere ad eventuali future contestazioni;
2. di avvisare con posta elettronica certificata, fax o raccomandata con avviso di ricevimento il personale che è cessato dal servizio con questa Amministrazione (per dimissioni, pensionamento, trasferimento in altra amministrazione o altro) dal 2 gennaio 2009, prestando servizio fino al giorno precedente in quell’ufficio che sul sito del Ministero è disponibile il testo del bando con l’allegato;
3. di consentire l’utilizzo da parte degli interessati della strumentazione informatica dell’ufficio per la presentazione delle domande, facilitando nei limiti del possibile quelle persone che incontrino difficoltà all’utilizzo del computer;
4. richiamare l’attenzione di tutto il personale interessato dalla presente procedura sui seguenti punti:
1. le domande possono essere presentate esclusivamente tramite internet, collegandosi al sito del Ministero;
2. le domande potranno essere presentate dal 6 settembre 2010: il bando viene trasmesso in epoca precedente per consentire a tutti di acquisire gli elementi necessari per poter compiutamente compilare la domanda on line;
3. dal 6 settembre al 30 settembre eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al call center del Ministero, al n. 848800110 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 15,30). Al riguardo prima di chiamare il call center appare opportuno che l'interessato legga attentamente il bando e lo schema di domanda, in particolare i chiarimenti scritti in corsivo in calce alle singole sezioni dello schema di domanda;
4. gli interessati per poter accedere alla procedura devono disporre della password per l’accesso all’intranet del sito del Ministero. Si ricorda che, per l’acquisizione della password, occorre registrarsi all’indirizzo: http://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_5.wp. Qualora non sia possibile acquisire la password gli interessati potranno, comunque, utilizzare l’accesso di un collega per compilare la loro domanda;
5. è cura di ciascun dipendente che non sia oggettivamente in condizione di presentare personalmente o con l’ausilio di un collega la domanda per via telematica (e che quindi chieda il supporto dell’ufficio secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando) fare in modo che lo schema di domanda compilato in maniera cartacea pervenga all’ufficio che dovrà procedere all’invio telematico in tempo utile, evitando di inviarlo all’ultimo momento;
6. ciascun dipendente deve stampare la sua domanda, che indica già il punteggio che sarà attribuito per i titoli da lui dichiarati, e la relativa ricevuta. Una copia di tale ricevuta deve essere obbligatoriamente trasmessa, per il tramite dell’ufficio di appartenenza all’Ufficio III della Direzione, datata e sottoscritta dall’interessato nella parte relativa alla dichiarazione di responsabilità, allegando alla stessa la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’invio di tale documento consentirà di attribuire all’interessato la domanda trasmessa telematicamente.
5. raccogliere da tutto il personale in servizio le dichiarazioni presentate e di trasmetterle in unico plico, scaduti i termini di presentazione delle domande, all’Ufficio III della Direzione Generale.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_16_1.wp?previsiousPage=homepage&contentId=NEW242294
RICERCA PERSONALE: Avvocato dipartimento Banking
Unique Quadri&Dirigenti, divisione specializzata nella ricerca, selezione e valutazione in area Middle Management, ricerca per prestigioso Studio Legale Internazionale:
La persona ricercata sarà inserita all’interno del dipartimento banking e supporterà il Partner di riferimento nella gestione quotidiana delle tematiche legali degli intermediari finanziari e bancari nazionale ed internazionali
Sede di lavoro: Milano centro
Le persone interessate, dell’uno o dell’altro sesso, possono candidati inviando una mail a bmole@unique-italia.it
La persona ideale ha un’età indicativa di 30/33 anni, Avvocato abilitato, ha maturata una pregressa esperienza come nel ruolo all’interno di Studi Legali internazionali. E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.
AVVOCATO dipartimento BANKING
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi. I candidati sono invitati a prendere visione dell’informativa sulla privacy ai sensi D. Lgs. 196/03 sul sito www.unique-italia.it.
Aut. Min.1238/SG del 22-12-2004
http://lavoro.corriere.it/Annunci/Avvocato_dipartimento_Banking_198613452.htm
La persona ricercata sarà inserita all’interno del dipartimento banking e supporterà il Partner di riferimento nella gestione quotidiana delle tematiche legali degli intermediari finanziari e bancari nazionale ed internazionali
Sede di lavoro: Milano centro
Le persone interessate, dell’uno o dell’altro sesso, possono candidati inviando una mail a bmole@unique-italia.it
La persona ideale ha un’età indicativa di 30/33 anni, Avvocato abilitato, ha maturata una pregressa esperienza come nel ruolo all’interno di Studi Legali internazionali. E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.
AVVOCATO dipartimento BANKING
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi. I candidati sono invitati a prendere visione dell’informativa sulla privacy ai sensi D. Lgs. 196/03 sul sito www.unique-italia.it.
Aut. Min.1238/SG del 22-12-2004
http://lavoro.corriere.it/Annunci/Avvocato_dipartimento_Banking_198613452.htm
Avvocati: sessione di esami 2010 - Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sessione 2010
Nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 23 luglio 2010 - 4° serie speciale - è stato pubblicato il D.M. 13 luglio 2010 "Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato". Nel bando sono indicati tempi e modalità di iscrizione all’esame e date delle prove scritte. Le prove scritte, che si svolgeranno presso le sedi indicate nell'art. 1, si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
- 14 dicembre 2010: parere motivato in materia regolata dal codice civile;
- 15 dicembre 2010: parere motivato in materia regolata dal codice penale;
- 16 dicembre 2010: atto giudiziario in materia di diritto privato o di diritto penale o di diritto amministrativo.
D.M. 13 luglio 2010
Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
sessione 2010
(G.U. n. 58 del 23 luglio 2010 – 4a serie speciale)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22
gennaio 1934, n. 36, relativo all’ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22
gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo
1940, n. 254, recante modificazioni all’ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S. 13
settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario per la
partecipazione agli esami forensi, come da ultimo modificata dal D.P.C.M. 21 dicembre 1990, art. 2
– lettera b); l’art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante modifiche alla disciplina del
patrocinio alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale; la legge 27 giugno
1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale; la legge 20 aprile
1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; il
D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, relativo al regolamento alla pratica forense per l’ammissione
dell’esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione
dell’albo dei procuratori legali e a norme in materia di esercizio della professione forense; il
decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n.
180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;
Visto il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti
dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e succ. mod., nonché
l’art. 25 D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354, che istituisce la sezione distaccata in Bolzano della Corte
di Appello di Trento;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta la necessità di indire una sessione di esami di abilitazione alla professione forense presso
le sedi delle Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli,
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e
presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento per l’anno 2010;
D E C R E T A
Art. 1
È indetta per l’anno 2010 una sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli Avvocati presso le
sedi di Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso,
Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia,
Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.
Art. 2
1. L’esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.
2. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della
Giustizia ed hanno per oggetto:
1. la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata
dal codice civile;
2. la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata
dal codice penale;
3. la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di
diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto
privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo;
Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della
dettatura del tema.
3. Le prove orali consistono:
1. nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni
relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte
preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile,
diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto
tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale
privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;
2. nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri
dell’avvocato.
Art. 3
Le prove scritte presso le sedi indicate nell’art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni
seguenti:
- 14 dicembre 2010: parere motivato in materia regolata dal codice civile (si veda supra art. 2, n. 2),
lett. a);
- 15 dicembre 2010: parere motivato in materia regolata dal codice penale (si veda supra art. 2, n.
2), lett. b);
- 16 dicembre 2010: atto giudiziario in materia di diritto privato o di diritto penale o di diritto
amministrativo (si veda supra art. 2, n. 2), lett. c).
Art. 4
1. La domanda di ammissione agli esami di cui all’art. 1, redatta su carta da bollo, dovrà essere
presentata, entro l’ 11 novembre 2010, alla Corte di Appello indicata dall’art. 9, comma 3,
D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
3. Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie scelte tra quelle indicate nel
precedente art. 2, n. 3 lett. a).
4. Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti documenti soggetti all’imposta di
bollo (euro 14,62):
1. diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero
documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante
l’avvenuto conseguimento della laurea;
2. certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 10 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e degli artt. 9 del D.P.R. 10 aprile 1990, n.
101, come sostituito dall’art. 1 legge 18 luglio 2003, n. 180 e 11 del D.P.R. 10 aprile
1990, n. 101;
Dovrà essere altresì allegata la ricevuta della tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno) per
l’ammissione agli esami versata direttamente ad un concessionario della riscossione o
ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per
tributo, la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per “Codice Ufficio” si intende quello
dell’Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato.
5. I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(autocertificazione) limitatamente alla certificazione del conseguimento della laurea in
giurisprudenza.
6. I candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande, ma non oltre i venti giorni (24 novembre 2010) precedenti a
quello fissato per l’inizio delle prove scritte, il certificato di cui al n. 4 lett. b) del presente
articolo.
Il termine perentorio di cui sopra sarà da considerarsi osservato solo se il certificato perverrà
-e non sarà meramente spedito- alle Corti di Appello entro il termine stesso, al fine di
consentire alle commissioni il rispetto del termine previsto dall’art. 17 R.D. 22 gennaio
1934, n. 37.
7. Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell’art.18, comma secondo, del R.D.L. 27
novembre 1933, n. 1578 debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 4 lett. b)
del presente articolo un certificato dell’Amministrazione presso la quale hanno prestato
servizio, che comprovi il requisito prescritto.
8. Per coloro che abbiano ricoperto la carica di vice pretori onorari, per i vice procuratori
onorari e per i giudici onorari di tribunale, nel certificato saranno indicati le sentenze
pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.
Art. 5
I cittadini della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la lingua tedesca nelle prove
dell’esame per l’iscrizione negli albi degli Avvocati che si terranno presso la Sezione distaccata in
Bolzano della Corte di Appello di Trento.
Art. 6
1. Ciascuno dei cinque commissari d’esame dispone di dieci punti di merito per ogni prova
scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al
candidato.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un
punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per
almeno due prove.
3. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali
non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.
Art. 7
1. I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l’ausilio necessario in
relazione all’handicap nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
Art. 8
Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la Commissione e le Sottocommissioni
esaminatrici di cui all’art.1-bis del decreto legge 21 maggio 2003 n. 112, convertito in legge 18
luglio 2003 n. 180.
Roma, 13 luglio 2010
IL MINISTRO
Angelino Alfano
http://www.praticantidiritto.it/common/attachs_infoconcorso/Decreto_13_luglio_2010.pdf
- 14 dicembre 2010: parere motivato in materia regolata dal codice civile;
- 15 dicembre 2010: parere motivato in materia regolata dal codice penale;
- 16 dicembre 2010: atto giudiziario in materia di diritto privato o di diritto penale o di diritto amministrativo.
D.M. 13 luglio 2010
Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
sessione 2010
(G.U. n. 58 del 23 luglio 2010 – 4a serie speciale)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22
gennaio 1934, n. 36, relativo all’ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22
gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo
1940, n. 254, recante modificazioni all’ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S. 13
settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario per la
partecipazione agli esami forensi, come da ultimo modificata dal D.P.C.M. 21 dicembre 1990, art. 2
– lettera b); l’art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante modifiche alla disciplina del
patrocinio alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale; la legge 27 giugno
1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale; la legge 20 aprile
1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; il
D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, relativo al regolamento alla pratica forense per l’ammissione
dell’esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione
dell’albo dei procuratori legali e a norme in materia di esercizio della professione forense; il
decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n.
180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;
Visto il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti
dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e succ. mod., nonché
l’art. 25 D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354, che istituisce la sezione distaccata in Bolzano della Corte
di Appello di Trento;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta la necessità di indire una sessione di esami di abilitazione alla professione forense presso
le sedi delle Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli,
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e
presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento per l’anno 2010;
D E C R E T A
Art. 1
È indetta per l’anno 2010 una sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli Avvocati presso le
sedi di Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso,
Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia,
Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.
Art. 2
1. L’esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.
2. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della
Giustizia ed hanno per oggetto:
1. la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata
dal codice civile;
2. la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata
dal codice penale;
3. la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di
diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto
privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo;
Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della
dettatura del tema.
3. Le prove orali consistono:
1. nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni
relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte
preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile,
diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto
tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale
privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;
2. nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri
dell’avvocato.
Art. 3
Le prove scritte presso le sedi indicate nell’art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni
seguenti:
- 14 dicembre 2010: parere motivato in materia regolata dal codice civile (si veda supra art. 2, n. 2),
lett. a);
- 15 dicembre 2010: parere motivato in materia regolata dal codice penale (si veda supra art. 2, n.
2), lett. b);
- 16 dicembre 2010: atto giudiziario in materia di diritto privato o di diritto penale o di diritto
amministrativo (si veda supra art. 2, n. 2), lett. c).
Art. 4
1. La domanda di ammissione agli esami di cui all’art. 1, redatta su carta da bollo, dovrà essere
presentata, entro l’ 11 novembre 2010, alla Corte di Appello indicata dall’art. 9, comma 3,
D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
3. Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie scelte tra quelle indicate nel
precedente art. 2, n. 3 lett. a).
4. Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti documenti soggetti all’imposta di
bollo (euro 14,62):
1. diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero
documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante
l’avvenuto conseguimento della laurea;
2. certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 10 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e degli artt. 9 del D.P.R. 10 aprile 1990, n.
101, come sostituito dall’art. 1 legge 18 luglio 2003, n. 180 e 11 del D.P.R. 10 aprile
1990, n. 101;
Dovrà essere altresì allegata la ricevuta della tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno) per
l’ammissione agli esami versata direttamente ad un concessionario della riscossione o
ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per
tributo, la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per “Codice Ufficio” si intende quello
dell’Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato.
5. I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(autocertificazione) limitatamente alla certificazione del conseguimento della laurea in
giurisprudenza.
6. I candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande, ma non oltre i venti giorni (24 novembre 2010) precedenti a
quello fissato per l’inizio delle prove scritte, il certificato di cui al n. 4 lett. b) del presente
articolo.
Il termine perentorio di cui sopra sarà da considerarsi osservato solo se il certificato perverrà
-e non sarà meramente spedito- alle Corti di Appello entro il termine stesso, al fine di
consentire alle commissioni il rispetto del termine previsto dall’art. 17 R.D. 22 gennaio
1934, n. 37.
7. Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell’art.18, comma secondo, del R.D.L. 27
novembre 1933, n. 1578 debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 4 lett. b)
del presente articolo un certificato dell’Amministrazione presso la quale hanno prestato
servizio, che comprovi il requisito prescritto.
8. Per coloro che abbiano ricoperto la carica di vice pretori onorari, per i vice procuratori
onorari e per i giudici onorari di tribunale, nel certificato saranno indicati le sentenze
pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.
Art. 5
I cittadini della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la lingua tedesca nelle prove
dell’esame per l’iscrizione negli albi degli Avvocati che si terranno presso la Sezione distaccata in
Bolzano della Corte di Appello di Trento.
Art. 6
1. Ciascuno dei cinque commissari d’esame dispone di dieci punti di merito per ogni prova
scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al
candidato.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un
punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per
almeno due prove.
3. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali
non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.
Art. 7
1. I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l’ausilio necessario in
relazione all’handicap nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
Art. 8
Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la Commissione e le Sottocommissioni
esaminatrici di cui all’art.1-bis del decreto legge 21 maggio 2003 n. 112, convertito in legge 18
luglio 2003 n. 180.
Roma, 13 luglio 2010
IL MINISTRO
Angelino Alfano
http://www.praticantidiritto.it/common/attachs_infoconcorso/Decreto_13_luglio_2010.pdf
Risultati prova scritta Esame di Avvocato 2009/2010: aggiornamenti
Si pubblicano gli esiti della prova scritta dell’esame di avvocato del 2009.
I risultati provenienti dalle rispettive Corti d’Appello e/o Ordini degli Avvocati territoriali saranno aggiornati con tempestività non appena disponibili.
Di seguito sono riportati i link alle pagine dei siti ufficiali contenenti l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del 2010.
Per essere informato delle novità, iscriviti alla nostra newsletter nel box presente nella sidebar !
In bocca al lupo a tutti gli ammessi alla prova orale dal Team di Avvocato.it !!
ABRUZZO
- Corte di Appello di L’Aquila
BASILICATA
- Corte di Appello di Potenza
CALABRIA
- Corte di Appello di Catanzaro
- Corte di Appello di Reggio Calabria
CAMPANIA
- Corte di Appello di Napoli
- Corte di Appello di Salerno:
lettera A – I
lettera I – Z
EMILIA ROMAGNA
- Corte di Appello di Bologna
– lettera dalla A alla E
– lettera dalla F alla L
– lettera dalla M alla Q
– lettera dalla R alla Z
FRIULI VENEZIA GIULIA
- Corte di Appello di Trieste
LAZIO
- Corte di Appello di Roma
LIGURIA
- Corte di Appello di Genova
PIEMONTE
- Corte di Appello di Torino
LOMBARDIA
- Corte di Appello di Milano
- Corte di Appello di Brescia
MARCHE
- Corte di Appello di Ancona
MOLISE
- Corte di Appello di Campobasso
PUGLIA
- Corte di Appello di Bari
- Corte di Appello di Lecce
SARDEGNA
- Corte di Appello di Cagliari
- Corte di Appello di Sassari
SICILIA
- Corte di Appello di Palermo
- Corte di Appello di Caltanissetta
- Corte di Appello di Catania
- Corte di Appello di Messina
TOSCANA
- Corte di Appello di Firenze
TRENTINO ALTO ADIGE
- Corte di Appello di Trento
- Corte di Appello di Bolzano
UMBRIA
- Corte di Appello di Perugia
VENETO
- Corte di Appello di Venezia
http://www.avvocato.it/news/2010/06/risultati-prova-scritta-esame-di-avvocato-20092010.html
I risultati provenienti dalle rispettive Corti d’Appello e/o Ordini degli Avvocati territoriali saranno aggiornati con tempestività non appena disponibili.
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ABRUZZO
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BASILICATA
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CALABRIA
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CAMPANIA
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lettera A – I
lettera I – Z
EMILIA ROMAGNA
- Corte di Appello di Bologna
– lettera dalla A alla E
– lettera dalla F alla L
– lettera dalla M alla Q
– lettera dalla R alla Z
FRIULI VENEZIA GIULIA
- Corte di Appello di Trieste
LAZIO
- Corte di Appello di Roma
LIGURIA
- Corte di Appello di Genova
PIEMONTE
- Corte di Appello di Torino
LOMBARDIA
- Corte di Appello di Milano
- Corte di Appello di Brescia
MARCHE
- Corte di Appello di Ancona
MOLISE
- Corte di Appello di Campobasso
PUGLIA
- Corte di Appello di Bari
- Corte di Appello di Lecce
SARDEGNA
- Corte di Appello di Cagliari
- Corte di Appello di Sassari
SICILIA
- Corte di Appello di Palermo
- Corte di Appello di Caltanissetta
- Corte di Appello di Catania
- Corte di Appello di Messina
TOSCANA
- Corte di Appello di Firenze
TRENTINO ALTO ADIGE
- Corte di Appello di Trento
- Corte di Appello di Bolzano
UMBRIA
- Corte di Appello di Perugia
VENETO
- Corte di Appello di Venezia
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Giovani Avvocati. Tra formazione legale e poco interesse per le nuove tecnologie
L’Osservatorio permanente Giovani Avvocati su iniziativa del Consiglio Nazionale Forense e LexExpo ha effettuato una ricerca rivelando, per i Giovani del settore forense, dei tratti interessanti per una delle professioni da sempre considerate tra le più corporative e protette.
Il primo dato è che i giovani avvocati continuano la tradizione familiare, cioè fanno lo stesso mestiere dei genitori o dei parenti.
Contrariamente a quanto sentito sopra e all’immaginario collettivo invece i giovani avvocati considerano corsi giuridici e master legali post-lauream indicatori di successo maggiori rispetto al guadagno vorrebbero una concorrenza più corretta da parte dei loro colleghi senior e un utilizzo migliore delle tecnologie informatiche.
Proprio su questo punto la rilevazione dell’Osservatorio permanente restituisce dati molto poco positivi. Infatti solo il 22% utilizza un software gestionale per l’amministrazione delle pratiche dello studio e, dato ancora meno positivo, solo il 4% dei clienti viene reperito online. Insomma, il settore legale è uno dei pochi settori in cui ancora il marketing tradizionale prevale su quello online ed in cui la tecnologia continua ad essere utilizzata solo a livello personale (vedi i profili sui social network) e non per il proprio lavoro, la maggior parte dei clienti viene reperita infatti tramite passaparola o referenze di un parente che è già stato cliente.
L’e-learning poi, fenomeno che non poco ha facilitato le iniziative di formazione permanente per gli ordini professionali, è una pratica ancora pressoché sconosciuta per gli avvocati o i professionisti legali in genere.
Insomma quello degli avvocati sembra ancora essere un settore appannaggio delle generazioni più anziane in cui gli spazi per i giovani sono pochi e difficoltosi da raggiungere. Nonostante questo però molti sono i giovani professionisti, magari appena laureati, che fanno della specializzazione la propria carta vincente frequentando corsi giuridici su materie ed ambiti di specializzazione innovativi, che possono aprire nuovi orizzonti (e nuovi mercati) a chi, da poco divenuto avvocato, sceglie la via della formazione e si specializza in settori particolari del diritto.
http://www.comunicatistampa24.com/comunicati-e-news/corsi-stage/2010/07/12/giovani-avvocati-tra-formazione-legale-e-poco-interesse-per-le-nuove-tecnologie/
Il primo dato è che i giovani avvocati continuano la tradizione familiare, cioè fanno lo stesso mestiere dei genitori o dei parenti.
Contrariamente a quanto sentito sopra e all’immaginario collettivo invece i giovani avvocati considerano corsi giuridici e master legali post-lauream indicatori di successo maggiori rispetto al guadagno vorrebbero una concorrenza più corretta da parte dei loro colleghi senior e un utilizzo migliore delle tecnologie informatiche.
Proprio su questo punto la rilevazione dell’Osservatorio permanente restituisce dati molto poco positivi. Infatti solo il 22% utilizza un software gestionale per l’amministrazione delle pratiche dello studio e, dato ancora meno positivo, solo il 4% dei clienti viene reperito online. Insomma, il settore legale è uno dei pochi settori in cui ancora il marketing tradizionale prevale su quello online ed in cui la tecnologia continua ad essere utilizzata solo a livello personale (vedi i profili sui social network) e non per il proprio lavoro, la maggior parte dei clienti viene reperita infatti tramite passaparola o referenze di un parente che è già stato cliente.
L’e-learning poi, fenomeno che non poco ha facilitato le iniziative di formazione permanente per gli ordini professionali, è una pratica ancora pressoché sconosciuta per gli avvocati o i professionisti legali in genere.
Insomma quello degli avvocati sembra ancora essere un settore appannaggio delle generazioni più anziane in cui gli spazi per i giovani sono pochi e difficoltosi da raggiungere. Nonostante questo però molti sono i giovani professionisti, magari appena laureati, che fanno della specializzazione la propria carta vincente frequentando corsi giuridici su materie ed ambiti di specializzazione innovativi, che possono aprire nuovi orizzonti (e nuovi mercati) a chi, da poco divenuto avvocato, sceglie la via della formazione e si specializza in settori particolari del diritto.
http://www.comunicatistampa24.com/comunicati-e-news/corsi-stage/2010/07/12/giovani-avvocati-tra-formazione-legale-e-poco-interesse-per-le-nuove-tecnologie/
Esame avvocati: durante le prove orali occorre procedere alla illustrazione delle prove scritte ed alla successiva valutazione di tale fase dell’esame
E’ questo l’importante principio statuito dal TAR Catania con la sentenza in rassegna, emessa il 27.5.2010 n. 1964.
Per il TAR siciliano è infatti fondata l’assorbente doglianza, di cui al primo motivo di gravame, con la quale si lamenta la violazione, da parte della Commissione esaminatrice, dell’art. 17 bis, comma 3, lett. A) regio decreto n. 37/1934 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto risulta dagli atti di causa che, per ciò che attiene alla prova orale della ricorrente, con riguardo alla quale nel verbale delle operazioni d’esame si afferma - con frase prestampata - la avvenuta illustrazione delle prove scritte, la Commissione ha omesso di motivare sullo svolgimento di tale fase dell’esame, e di esprimere una valutazione in merito.
In particolare, secondo il TAR adito, la preventiva discussione delle prove scritte costituisce un momento necessario e imprescindibile nello svolgimento delle prove orali, agevolando il candidato sul piano psicologico.
Sempre nella sentenza in commento il TAR ha ribadito un altro importante principio che è quello per cui sussiste la necessità di esprimere una motivazione sullo svolgimento anche di questa fase dell’esame, distinguendo tra giustificazione e motivazione del provvedimento amministrativo, consistendo la prima nell’indicazione delle norme che disciplinano il potere esercitato e all’esistenza dei suoi presupposti, mentre la seconda ha la funzione di rendere chiaro e intelligibile l’iter logico seguito dall’amministrazione nell’adozione del provvedimento.
Conseguentemente, il TAR Catania ha ordinato alla amministrazione di far sostenere nuovamente alla ricorrente la prova orale, conformandosi ai richiamati principi di diritto e precisando che l’esame dovrà svolgersi davanti a una sottocommissione diversa da quella che ha effettuato la valutazione impugnata; tale sottocommissione dovrà essere convocata in via straordinaria, quindi anche nel caso in cui le prove orali degli altri candidati si siano frattanto concluse.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 889 del 2010, proposto da:
……, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Mania, domiciliatario in Catania, via V.Giuffrida, 37;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Centrale Esami Abilitazione Avvocati Anno 2008 c/o Ministero della Giustizia, Sottocommissione Esami Avvocato Anno 2008 c/o Corte di Appello di Catania, Quinta Sottocommissione Esami Avvocato Anno 2008 c/o Corte di Appello di Catania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del giudizio di non idoneità all'esercizio della professione di avvocato, espresso nei confronti della ricorrente dalla Quinta Sottocommissione per gli esami di abilitazione all'iscrizione all'albo degli avvocati, del distretto della Corte di Appello di Catania per l'anno 2008, di cui al verbale del 23.02.2010 e relativo allegato n. 3 (col voto complessivo di 125 ed in particolare con la votazione per le materie scelte per la prova orale di: 30 in diritto del lavoro, 15 in diritto processuale penale, 20 in diritto internazionale privato, 20 in diritto ecclesiastico, 10 in diritto comunitario e 30 in ordinamento forense);
- del suddetto verbale del 23.02.2010 e relativo allegato n. 3;
- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi espressamente compresi ed ove occorra: a) il foglio sottoscritto dal Presidente della Quinta Sottocommissione, con cui è stato comunicato alla ricorrente il suddetto giudizio di non idoneità; b) tutti i voti espressi dalla Quinta Sottocommissione e da ciascun commissario in relazione a tutte le sei materie della prova orale, nonché il voto generale attribuito alla ricorrente in ciascuna delle suddette materie ed il punteggio complessivo della prova orale; c) ogni altra eventuale valutazione o scheda della prova orale della ricorrente..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione Centrale Esami Abilitazione Avvocati Anno 2008 c/o Ministero della Giustizia e di Sottocommissione Esami Avvocato Anno 2008 c/o Corte di Appello di Catania e di Quinta Sottocommissione Esami Avvocato Anno 2008 c/o Corte di Appello di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Il ricorso si presta ad essere definito con sentenza resa in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.
È infatti fondata l’assorbente doglianza, di cui al primo motivo di gravame, con la quale si lamenta la violazione, da parte della Commissione esaminatrice, dell’art. 17 bis, comma 3, lett. A) regio decreto n. 37/1934 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto risulta dagli atti di causa che, per ciò che attiene alla prova orale della ricorrente, con riguardo alla quale nel verbale delle operazioni d’esame si afferma - con frase prestampata - la avvenuta illustrazione delle prove scritte, la Commissione ha omesso di motivare sullo svolgimento di tale fase dell’esame, e di esprimere una valutazione in merito.
Pertanto, come già affermato da questa sezione – v. sentenza n. 1277/2010 – il ricorso merita accoglimento.
Infatti, la preventiva discussione delle prove scritte costituisce un momento necessario e imprescindibile nello svolgimento delle prove orali, agevolando il candidato sul piano psicologico (v. giurisprudenza citata nella predetta decisione di questa sezione).
Quanto alla necessità di esprimere una motivazione sullo svolgimento anche di questa fase dell’esame, si ricorda che occorre distinguere tra giustificazione e motivazione del provvedimento amministrativo, consistendo la prima nell’indicazione delle norme che disciplinano il potere esercitato e all’esistenza dei suoi presupposti, mentre la seconda ha la funzione di rendere chiaro e intelligibile l’iter logico seguito dall’amministrazione nell’adozione del provvedimento (v. giurisprudenza citata nella decisione n. 1277/2010, cit.). Mancando nel giudizio impugnato la motivazione, come ora descritta, è palese la violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990.
Assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza, il ricorso va in conclusione accolto, annullandosi gli atti impugnati, con obbligo per l’amministrazione di far sostenere nuovamente alla ricorrente la prova orale, conformandosi ai principi di diritto su precisati; l’esame dovrà svolgersi davanti a una sottocommissione diversa da quella che ha effettuato la valutazione impugnata e, con la presente sentenza, annullata. Tale sottocommissione dovrà essere convocata in via straordinaria, quindi anche nel caso in cui le prove orali degli altri candidati si siano frattanto concluse.
La natura della questione sottoposta al vaglio del collegio consiglia la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania, sezione IV - così statuisce:
- ACCOGLIE il ricorso in epigrafe, annullando gli atti impugnati, con i conseguenti obblighi per l’amministrazione precisati in parte motiva;
- COMPENSA le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Biagio Campanella, Presidente
Rosalia Messina, Consigliere, Estensore
Dauno Trebastoni, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
http://diritto.it/docs/29643
Per il TAR siciliano è infatti fondata l’assorbente doglianza, di cui al primo motivo di gravame, con la quale si lamenta la violazione, da parte della Commissione esaminatrice, dell’art. 17 bis, comma 3, lett. A) regio decreto n. 37/1934 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto risulta dagli atti di causa che, per ciò che attiene alla prova orale della ricorrente, con riguardo alla quale nel verbale delle operazioni d’esame si afferma - con frase prestampata - la avvenuta illustrazione delle prove scritte, la Commissione ha omesso di motivare sullo svolgimento di tale fase dell’esame, e di esprimere una valutazione in merito.
In particolare, secondo il TAR adito, la preventiva discussione delle prove scritte costituisce un momento necessario e imprescindibile nello svolgimento delle prove orali, agevolando il candidato sul piano psicologico.
Sempre nella sentenza in commento il TAR ha ribadito un altro importante principio che è quello per cui sussiste la necessità di esprimere una motivazione sullo svolgimento anche di questa fase dell’esame, distinguendo tra giustificazione e motivazione del provvedimento amministrativo, consistendo la prima nell’indicazione delle norme che disciplinano il potere esercitato e all’esistenza dei suoi presupposti, mentre la seconda ha la funzione di rendere chiaro e intelligibile l’iter logico seguito dall’amministrazione nell’adozione del provvedimento.
Conseguentemente, il TAR Catania ha ordinato alla amministrazione di far sostenere nuovamente alla ricorrente la prova orale, conformandosi ai richiamati principi di diritto e precisando che l’esame dovrà svolgersi davanti a una sottocommissione diversa da quella che ha effettuato la valutazione impugnata; tale sottocommissione dovrà essere convocata in via straordinaria, quindi anche nel caso in cui le prove orali degli altri candidati si siano frattanto concluse.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 889 del 2010, proposto da:
……, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Mania, domiciliatario in Catania, via V.Giuffrida, 37;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Centrale Esami Abilitazione Avvocati Anno 2008 c/o Ministero della Giustizia, Sottocommissione Esami Avvocato Anno 2008 c/o Corte di Appello di Catania, Quinta Sottocommissione Esami Avvocato Anno 2008 c/o Corte di Appello di Catania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del giudizio di non idoneità all'esercizio della professione di avvocato, espresso nei confronti della ricorrente dalla Quinta Sottocommissione per gli esami di abilitazione all'iscrizione all'albo degli avvocati, del distretto della Corte di Appello di Catania per l'anno 2008, di cui al verbale del 23.02.2010 e relativo allegato n. 3 (col voto complessivo di 125 ed in particolare con la votazione per le materie scelte per la prova orale di: 30 in diritto del lavoro, 15 in diritto processuale penale, 20 in diritto internazionale privato, 20 in diritto ecclesiastico, 10 in diritto comunitario e 30 in ordinamento forense);
- del suddetto verbale del 23.02.2010 e relativo allegato n. 3;
- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi espressamente compresi ed ove occorra: a) il foglio sottoscritto dal Presidente della Quinta Sottocommissione, con cui è stato comunicato alla ricorrente il suddetto giudizio di non idoneità; b) tutti i voti espressi dalla Quinta Sottocommissione e da ciascun commissario in relazione a tutte le sei materie della prova orale, nonché il voto generale attribuito alla ricorrente in ciascuna delle suddette materie ed il punteggio complessivo della prova orale; c) ogni altra eventuale valutazione o scheda della prova orale della ricorrente..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione Centrale Esami Abilitazione Avvocati Anno 2008 c/o Ministero della Giustizia e di Sottocommissione Esami Avvocato Anno 2008 c/o Corte di Appello di Catania e di Quinta Sottocommissione Esami Avvocato Anno 2008 c/o Corte di Appello di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Il ricorso si presta ad essere definito con sentenza resa in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.
È infatti fondata l’assorbente doglianza, di cui al primo motivo di gravame, con la quale si lamenta la violazione, da parte della Commissione esaminatrice, dell’art. 17 bis, comma 3, lett. A) regio decreto n. 37/1934 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto risulta dagli atti di causa che, per ciò che attiene alla prova orale della ricorrente, con riguardo alla quale nel verbale delle operazioni d’esame si afferma - con frase prestampata - la avvenuta illustrazione delle prove scritte, la Commissione ha omesso di motivare sullo svolgimento di tale fase dell’esame, e di esprimere una valutazione in merito.
Pertanto, come già affermato da questa sezione – v. sentenza n. 1277/2010 – il ricorso merita accoglimento.
Infatti, la preventiva discussione delle prove scritte costituisce un momento necessario e imprescindibile nello svolgimento delle prove orali, agevolando il candidato sul piano psicologico (v. giurisprudenza citata nella predetta decisione di questa sezione).
Quanto alla necessità di esprimere una motivazione sullo svolgimento anche di questa fase dell’esame, si ricorda che occorre distinguere tra giustificazione e motivazione del provvedimento amministrativo, consistendo la prima nell’indicazione delle norme che disciplinano il potere esercitato e all’esistenza dei suoi presupposti, mentre la seconda ha la funzione di rendere chiaro e intelligibile l’iter logico seguito dall’amministrazione nell’adozione del provvedimento (v. giurisprudenza citata nella decisione n. 1277/2010, cit.). Mancando nel giudizio impugnato la motivazione, come ora descritta, è palese la violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990.
Assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza, il ricorso va in conclusione accolto, annullandosi gli atti impugnati, con obbligo per l’amministrazione di far sostenere nuovamente alla ricorrente la prova orale, conformandosi ai principi di diritto su precisati; l’esame dovrà svolgersi davanti a una sottocommissione diversa da quella che ha effettuato la valutazione impugnata e, con la presente sentenza, annullata. Tale sottocommissione dovrà essere convocata in via straordinaria, quindi anche nel caso in cui le prove orali degli altri candidati si siano frattanto concluse.
La natura della questione sottoposta al vaglio del collegio consiglia la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania, sezione IV - così statuisce:
- ACCOGLIE il ricorso in epigrafe, annullando gli atti impugnati, con i conseguenti obblighi per l’amministrazione precisati in parte motiva;
- COMPENSA le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Biagio Campanella, Presidente
Rosalia Messina, Consigliere, Estensore
Dauno Trebastoni, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
http://diritto.it/docs/29643
I giovani avvocati al ministro Alfano
Ill.mo Signor Ministro, siamo un gruppo di giovani avvocati e praticanti. Siamo una razza in via di estinzione. Sì, poiché così procedendo tra pochi anni, mentre molti dei nostri predecessori saranno comodamente sdraiati in riva al mare a sorseggiare un martini, grazie alle pensioni pagate anche e soprattutto da noi, le voci di corridoio sul nostro futuro sembrano indicarci più che un cocktail in spiaggia, un grigio destino in un vano scala di un palazzo in periferia, ma questa è un’altra storia.
“Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate” dovrebbe recitare il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ogni qualvolta un nuovo laureato in giurisprudenza decidesse di iniziare quel “cammin di nostra vita” per ritrovarsi poi catapultato nella selva oscura dei tribunali italiani.
Indubbiamente, Ill.mo Ministro, sarà consapevole delle difficoltà che noi ogni giorno dobbiamo affrontare per “sopravvivere” in questo inferno dantesco. Quindi non si rammarichi se l’annuncio del raggiungimento di una riforma delle professioni entro il 2013 ora come ora non ci aiuti a fare i salti di gioia. Ma il motivo per cui Le scriviamo è un altro.
Ci chiediamo il senso di alcuni interventi di riforma che ci vedono protagonisti. Ma, non sarà per caso che in qualche modo l’avvocato sia diventato una figura scomoda, fastidiosa ed inutile da essere trattata come quel famoso Azzecca-garbugli che tanto ci faceva sorridere leggendo Manzoni?
In effetti, il decreto legislativo in materia di conciliazione delle controversie civili e commerciali pare proprio sminuire il nostro ruolo a tal punto da far percepire ai nostri clienti il subliminale messaggio che per ottenere giustizia l’avvocato non sia più necessario, che sia quasi di ostacolo al raggiungimento di un accordo. Ed il problema è che a breve i cittadini italiani inizieranno a credere davvero che la nostra sia una figura inutile, pagandone loro stessi purtroppo le funeste conseguenze.
Ci si chiede come una persona, senza un background giuridico, un comune cittadino, sia in grado di valutare, senza l’ausilio di un legale, ciò che gli verrà proposto in sede di conciliazione. Ad oggi infatti la nostra assistenza nel suddetto procedimento non è obbligatoria. Tuttavia sappiamo bene come tale iter non consisterà in un puro e semplice tentativo di conciliare le parti, ma potrà comportare anche gravi conseguenze per i clienti.
Gli effetti aberranti della mancata accettazione da parte del nostro “mancato cliente” della proposta formulata dal conciliatore in tale sede (tra le quali il pagamento delle spese legali ed il rimborso di quelle di controparte anche se vittorioso nel successivo processo civile, nel caso in cui la sentenza sia uguale alla proposta conciliativa rifiutata), forse non sono ancora chiare a tutti coloro che inneggiano ad una presunta riforma nell’interesse dei cittadini e pure ringraziano!
Per non parlare poi di tutti quei fogli che il nostro “fidato cliente” sarà tenuto a sottoscrivere, dopo avergli però spiegato che con quelle innumerevoli firme su atti non sempre totalmente comprensibili a chi non è “del settore”, non lo stiamo obbligando ad acquistare alcuna enciclopedia!
Altro problema: le spese. Già ricevere un cliente che parte dal presupposto di sapere tutto “perché non perde mai una puntata di Forum” o perché ha il manuale che insegna ad essere l’avvocato di sé stesso, è abbastanza demoralizzante. Su facebook recentemente è stato costituito un gruppo intitolato “le scuse che i clienti inventano per non pagare l’avvocato”: le consigliamo vivamente di leggerlo. È meglio di un libro di barzellette.
Da ultimo veniamo al problema delle spese di giustizia che, nel corso del 2009, hanno subìto un inaccettabile incremento. Chissà se gli Italiani abbiano ben compreso la conseguenza anche di tale riforma, che poi è sempre la stessa: aumentano le spese, le lamentele dei clienti, le scuse per non pagarci e noi ci ritroviamo a fine mese con non pochi problemi. Già, perché se non siamo “bamboccioni”, abbiamo anche un affitto o un mutuo da sostenere.
Noi giovani avvocati e praticanti riteniamo di dover essere maggiormente oggetto delle attenzioni della politica, in particolare delle sue. E vorrà scusarci la “sottile” ironia con la quale abbiamo tentato di attirare la sua attenzione e quella dei cittadini che noi, fino a prova contraria, siamo chiamati ancora ad oggi (ma fino a quando non lo si sa con certezza) ad assistere e a difendere. Questo, oggi, non è certo un Foro per giovani!
Avv. Chiara Iengo
portavoce Comitato Coordinatore Sezione Giovani dell’Associazione Provinciale Forense di Bergamo
fonte http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=100004&sez=HOME_MAIL
“Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate” dovrebbe recitare il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ogni qualvolta un nuovo laureato in giurisprudenza decidesse di iniziare quel “cammin di nostra vita” per ritrovarsi poi catapultato nella selva oscura dei tribunali italiani.
Indubbiamente, Ill.mo Ministro, sarà consapevole delle difficoltà che noi ogni giorno dobbiamo affrontare per “sopravvivere” in questo inferno dantesco. Quindi non si rammarichi se l’annuncio del raggiungimento di una riforma delle professioni entro il 2013 ora come ora non ci aiuti a fare i salti di gioia. Ma il motivo per cui Le scriviamo è un altro.
Ci chiediamo il senso di alcuni interventi di riforma che ci vedono protagonisti. Ma, non sarà per caso che in qualche modo l’avvocato sia diventato una figura scomoda, fastidiosa ed inutile da essere trattata come quel famoso Azzecca-garbugli che tanto ci faceva sorridere leggendo Manzoni?
In effetti, il decreto legislativo in materia di conciliazione delle controversie civili e commerciali pare proprio sminuire il nostro ruolo a tal punto da far percepire ai nostri clienti il subliminale messaggio che per ottenere giustizia l’avvocato non sia più necessario, che sia quasi di ostacolo al raggiungimento di un accordo. Ed il problema è che a breve i cittadini italiani inizieranno a credere davvero che la nostra sia una figura inutile, pagandone loro stessi purtroppo le funeste conseguenze.
Ci si chiede come una persona, senza un background giuridico, un comune cittadino, sia in grado di valutare, senza l’ausilio di un legale, ciò che gli verrà proposto in sede di conciliazione. Ad oggi infatti la nostra assistenza nel suddetto procedimento non è obbligatoria. Tuttavia sappiamo bene come tale iter non consisterà in un puro e semplice tentativo di conciliare le parti, ma potrà comportare anche gravi conseguenze per i clienti.
Gli effetti aberranti della mancata accettazione da parte del nostro “mancato cliente” della proposta formulata dal conciliatore in tale sede (tra le quali il pagamento delle spese legali ed il rimborso di quelle di controparte anche se vittorioso nel successivo processo civile, nel caso in cui la sentenza sia uguale alla proposta conciliativa rifiutata), forse non sono ancora chiare a tutti coloro che inneggiano ad una presunta riforma nell’interesse dei cittadini e pure ringraziano!
Per non parlare poi di tutti quei fogli che il nostro “fidato cliente” sarà tenuto a sottoscrivere, dopo avergli però spiegato che con quelle innumerevoli firme su atti non sempre totalmente comprensibili a chi non è “del settore”, non lo stiamo obbligando ad acquistare alcuna enciclopedia!
Altro problema: le spese. Già ricevere un cliente che parte dal presupposto di sapere tutto “perché non perde mai una puntata di Forum” o perché ha il manuale che insegna ad essere l’avvocato di sé stesso, è abbastanza demoralizzante. Su facebook recentemente è stato costituito un gruppo intitolato “le scuse che i clienti inventano per non pagare l’avvocato”: le consigliamo vivamente di leggerlo. È meglio di un libro di barzellette.
Da ultimo veniamo al problema delle spese di giustizia che, nel corso del 2009, hanno subìto un inaccettabile incremento. Chissà se gli Italiani abbiano ben compreso la conseguenza anche di tale riforma, che poi è sempre la stessa: aumentano le spese, le lamentele dei clienti, le scuse per non pagarci e noi ci ritroviamo a fine mese con non pochi problemi. Già, perché se non siamo “bamboccioni”, abbiamo anche un affitto o un mutuo da sostenere.
Noi giovani avvocati e praticanti riteniamo di dover essere maggiormente oggetto delle attenzioni della politica, in particolare delle sue. E vorrà scusarci la “sottile” ironia con la quale abbiamo tentato di attirare la sua attenzione e quella dei cittadini che noi, fino a prova contraria, siamo chiamati ancora ad oggi (ma fino a quando non lo si sa con certezza) ad assistere e a difendere. Questo, oggi, non è certo un Foro per giovani!
Avv. Chiara Iengo
portavoce Comitato Coordinatore Sezione Giovani dell’Associazione Provinciale Forense di Bergamo
fonte http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=100004&sez=HOME_MAIL
Fondo di sostegno per i dipendenti degli studi legali
Stanziato un fondo di sostegno al reddito al quale possono accedere anche i dipendenti degli studi legali. A rendere nota l'iniziativa è l'Associazione nazionale forense (Anf) che rappresenta gli avvocati all'interno di Confprofessioni e all'Ente bilaterale per gli studi professionali (E.Bi.Pro).
Lo scorso 30 marzo il Comitato esecutivo di E.Bi.Pro ha approvato una delibera che stanzia 500.000 euro per il fondo per iniziative di sostegno al reddito dei lavoratori. «È importante che anche gli avvocati siano informati di questa possibilità - ha dichiarato Palma Balsamo del direttivo dell'Associazione nazionale forense - vale a dire di utilizzare la cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, con lo scopo di garantire la continuità del reddito dei lavoratori sospesi o a orario ridotto, dipendenti da professionisti in crisi, grazie alle disposizioni del decreto legge n. 185 del 2008». «Nonostante nello scorso mese di marzo 2010 ben 3.600 dipendenti di studi professionali siano stati messi in Cassa integrazione - ha continuato Balsamo - sono molto pochi i dipendenti di studi legali che ne hanno usufruito».
L'iniziativa di E.Bi.Pro è volta alla salvaguardia degli studi professionali, al fine della loro permanenza sul mercato e del mantenimento dei livelli occupazionali, in un momento tanto delicato per la sopravvivenza di molti studi. Si attende ora che al più presto la Confprofessioni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori definiscano quote e modalità di utilizzazione della contribuzione dovuta per il finanziamento dell'Ente per iniziative di sostegno al reddito.
fonte http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Diritto/2010/04/9_fondo_studi_legali.shtml?uuid=3289e546-43b7-11df-beb3-b277d7659aaf&type=Libero
Lo scorso 30 marzo il Comitato esecutivo di E.Bi.Pro ha approvato una delibera che stanzia 500.000 euro per il fondo per iniziative di sostegno al reddito dei lavoratori. «È importante che anche gli avvocati siano informati di questa possibilità - ha dichiarato Palma Balsamo del direttivo dell'Associazione nazionale forense - vale a dire di utilizzare la cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, con lo scopo di garantire la continuità del reddito dei lavoratori sospesi o a orario ridotto, dipendenti da professionisti in crisi, grazie alle disposizioni del decreto legge n. 185 del 2008». «Nonostante nello scorso mese di marzo 2010 ben 3.600 dipendenti di studi professionali siano stati messi in Cassa integrazione - ha continuato Balsamo - sono molto pochi i dipendenti di studi legali che ne hanno usufruito».
L'iniziativa di E.Bi.Pro è volta alla salvaguardia degli studi professionali, al fine della loro permanenza sul mercato e del mantenimento dei livelli occupazionali, in un momento tanto delicato per la sopravvivenza di molti studi. Si attende ora che al più presto la Confprofessioni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori definiscano quote e modalità di utilizzazione della contribuzione dovuta per il finanziamento dell'Ente per iniziative di sostegno al reddito.
fonte http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Diritto/2010/04/9_fondo_studi_legali.shtml?uuid=3289e546-43b7-11df-beb3-b277d7659aaf&type=Libero
Giovani avvocati in cerca di tutele
Giovani avvocati a partita Iva, con tutti gli oneri dell'assenza di garanzie e senza gli onori di una retribuzione dignitosa. Oppure con il badge in tasca e lo stipendio fisso a fine mese: legali in carriera ma con un solo cliente, il grande studio associato che passa loro le pratiche. In entrambi i casi, sono collaboratori ma più simili a dipendenti. Eppure l'avvocato – per l'ordinamento professionale italiano – non può essere un lavoratore subordinato. «Un'assunzione – ha più volte spiegato il presidente dell'Oua, Maurizio de Tilla – è del tutto incompatibile con l'indipendenza della libera professione legale, proprio a garanzia della clientela». Tanto che il dibattito interno all'avvocatura sul testo di riforma della professione forense – in corso d'esame al Senato – ha trascurato del tutto l'eventuale inquadramento contrattuale degli avvocati. Che in Francia, Spagna, Gran Bretagna e Germania, negli studi medio-grandi, è una modalità di esercizio consentita e regolamentata.
Tuttavia, il grande affollamento che affligge la categoria (220mila gli iscritti all'Albo e 14mila i nuovi ingressi annuali), unito agli effetti della crisi economica che ha messo in ginocchio molti studi (per il Cup il 70% dei professionisti denuncia cali di fatturato del 40%) pone il problema di assicurare un sostegno e una prospettiva di sviluppo a una generazione di giovani che, solo in minima parte, riuscirà a farsi una targa d'ottone, sgomitando in un regime di concorrenza tutta al ribasso.
Se per segretarie e dipendenti degli studi, insomma, è scattata la cassa integrazione in deroga (secondo Confprofessioni, sono rimasti a casa in 3.603, a marzo, +20% rispetto a febbraio), per i collaboratori il rapporto si interrompe dall'oggi al domani, se manca il lavoro, se le parcelle non vengono pagate o, semplicemente, per una gravidanza. Così anche l'ipotesi di legare l'iscrizione all'Albo all'esercizio continuativo della professione e a un minimo di reddito annuo rischia di essere una mannaia per questi giovani.
Le best practice Asla
Aldilà della crisi, la questione è fortemente sentita dai grandi studi associati (concentrati per lo più a Roma e Milano). «Noi – spiega Giovanni Lega, presidente di Asla, il club che li riunisce – ci confrontiamo con le law firms straniere e siamo strutturati come realtà d'impresa. Per questo abbiamo necessità di stabilizzare, nel reciproco interesse, il rapporto con i nostri giovani associati. Per questo Asla ha quasi ultimato una serie di best practice che, non potendo essere un contratto di assunzione, impegnino, datore di lavoro e collaboratore, a diritti e doveri. Ad esempio, si lasciano 4 settimane per preparare l'esame forense, si definisce un periodo retribuito per maternità e ferie, ma anche un minimo di preavviso per interrompere il rapporto di lavoro».
Una "torta" più piccola
Tenere conto di questi colleghi, per evitare una divisione per censo all'interno della categoria (parzialmente già in atto) è poi una necessità alla luce dei dati di Cassa forense, che dal 15 al 18 aprile terrà a Baveno-Stresa la sua nona conferenza nazionale. Il reddito medio del 2007, infatti, pari a 51.314 euro è di fatto inferiore a quello del 1994 che si era attestato a quota 51.990. Mentre il volume d'affari medio, a quota 75.647 nel 2007, è di gran lunga al di sotto di quei 82.129 euro del 1994, anno che appare una sorta di sbiadita età dell'oro per una categoria a rischio di proletarizzazione.
I giovani in affanno
Difficoltà che si accentuano poi per i giovani, contribuendo a generare quel fenomeno di non tracciabilità di molte esperienze in atto negli studi. I legali con meno di 45 anni, sempre nella lettura di Cassa forense, alla quale sono iscritti circa 144.000 avvocati (con una forbice rispetto agli iscritti all'Albo all'interno della quale si collocano probabilmente avvocati sotto reddito minimo), rappresentano circa il 60% del totale, ma guadagnano solo il 40 per cento. Situazione che si riproduce poi per le donne, cresciute dal 7% al 40%, ma destinate a guadagnare lungo l'arco della carriera il 20% in meno degli uomini.
fonte http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2010/04/studi-legali-calo-collaboratori.shtml?uuid=732f3fbe-414c-11df-bb0d-a31217e8b40f&DocRulesView=Libero
Tuttavia, il grande affollamento che affligge la categoria (220mila gli iscritti all'Albo e 14mila i nuovi ingressi annuali), unito agli effetti della crisi economica che ha messo in ginocchio molti studi (per il Cup il 70% dei professionisti denuncia cali di fatturato del 40%) pone il problema di assicurare un sostegno e una prospettiva di sviluppo a una generazione di giovani che, solo in minima parte, riuscirà a farsi una targa d'ottone, sgomitando in un regime di concorrenza tutta al ribasso.
Se per segretarie e dipendenti degli studi, insomma, è scattata la cassa integrazione in deroga (secondo Confprofessioni, sono rimasti a casa in 3.603, a marzo, +20% rispetto a febbraio), per i collaboratori il rapporto si interrompe dall'oggi al domani, se manca il lavoro, se le parcelle non vengono pagate o, semplicemente, per una gravidanza. Così anche l'ipotesi di legare l'iscrizione all'Albo all'esercizio continuativo della professione e a un minimo di reddito annuo rischia di essere una mannaia per questi giovani.
Le best practice Asla
Aldilà della crisi, la questione è fortemente sentita dai grandi studi associati (concentrati per lo più a Roma e Milano). «Noi – spiega Giovanni Lega, presidente di Asla, il club che li riunisce – ci confrontiamo con le law firms straniere e siamo strutturati come realtà d'impresa. Per questo abbiamo necessità di stabilizzare, nel reciproco interesse, il rapporto con i nostri giovani associati. Per questo Asla ha quasi ultimato una serie di best practice che, non potendo essere un contratto di assunzione, impegnino, datore di lavoro e collaboratore, a diritti e doveri. Ad esempio, si lasciano 4 settimane per preparare l'esame forense, si definisce un periodo retribuito per maternità e ferie, ma anche un minimo di preavviso per interrompere il rapporto di lavoro».
Una "torta" più piccola
Tenere conto di questi colleghi, per evitare una divisione per censo all'interno della categoria (parzialmente già in atto) è poi una necessità alla luce dei dati di Cassa forense, che dal 15 al 18 aprile terrà a Baveno-Stresa la sua nona conferenza nazionale. Il reddito medio del 2007, infatti, pari a 51.314 euro è di fatto inferiore a quello del 1994 che si era attestato a quota 51.990. Mentre il volume d'affari medio, a quota 75.647 nel 2007, è di gran lunga al di sotto di quei 82.129 euro del 1994, anno che appare una sorta di sbiadita età dell'oro per una categoria a rischio di proletarizzazione.
I giovani in affanno
Difficoltà che si accentuano poi per i giovani, contribuendo a generare quel fenomeno di non tracciabilità di molte esperienze in atto negli studi. I legali con meno di 45 anni, sempre nella lettura di Cassa forense, alla quale sono iscritti circa 144.000 avvocati (con una forbice rispetto agli iscritti all'Albo all'interno della quale si collocano probabilmente avvocati sotto reddito minimo), rappresentano circa il 60% del totale, ma guadagnano solo il 40 per cento. Situazione che si riproduce poi per le donne, cresciute dal 7% al 40%, ma destinate a guadagnare lungo l'arco della carriera il 20% in meno degli uomini.
fonte http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2010/04/studi-legali-calo-collaboratori.shtml?uuid=732f3fbe-414c-11df-bb0d-a31217e8b40f&DocRulesView=Libero
Quante cause perdute per i giovani avvocati
La tentazione dello stipendio fisso. E l'orgoglio dell'autonomia. La crisi morde, ma il fascino della toga non tramonta. Fosse anche solo come ammortizzatore sociale. E così il numero degli avvocati cresce senza sosta, sino a sfondare il muro dei 220mila legali, ma senza pause aumenta anche il numero dei legali nel limbo: avvocati a partita Iva, per esempio, con tutti gli oneri dell'assenza di garanzie e senza neppure l'onore di uno stipendio dignitoso. Figure ibride, che sfuggono anche all'occhiuta fotografia previdenziale della cassa forense, ma che nello stesso tempo rappresentano un forte segnale di proletarizzazione di una categoria chiave del nostro sistema di libere professioni.
I numeri, del resto, parlano chiaro e senza grande conforto per i giovani. Sotto i 45 anni si attesta il 60% dei professionisti che ogni giorno affollano le aule dei tribunali, ma questi guadagnano solo il 40% di un reddito globale che si sta facendo sempre più esiguo. Sino a fare apparire il 1994 – non più tardi di 16 anni fa – come una sbiadita età dell'oro in cui la media dei redditi e dei volumi d'affari toccò il tetto massimo. Poi un lento declino con qualche bagliore.
Ed è anche su questo versante che si misura la distanza rispetto alle esperienze di oltreconfine. Dove gli avvocati sono di meno, ma minori sono anche i pregiudizi, se non le aperte ostilità, nei confronti del passaggio di quella linea d'ombra tra libera professione e lavoro dipendente. Qualche progetto pilota prende quota anche da noi, però. Nel tentativo di sfatare il luogo comune del «non è un paese per giovani» e, più prosaicamente, tenere legati giovani di buone se non ottime prospettive a studi tricolori che si trovano a dover competere in un mercato che è sempre più globale. E così spazio per best practice che assicurano periodi retribuiti per studio e maternità in cambio di un minimo preavviso per l'interruzione del rapporto.
fonte http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Italia/2009/commenti-sole-24-ore/6-aprile-2010/professioni-avvocati-cause.shtml?uuid=f1b90264-4144-11df-bb0d-a31217e8b40f&DocRulesView=Libero
I numeri, del resto, parlano chiaro e senza grande conforto per i giovani. Sotto i 45 anni si attesta il 60% dei professionisti che ogni giorno affollano le aule dei tribunali, ma questi guadagnano solo il 40% di un reddito globale che si sta facendo sempre più esiguo. Sino a fare apparire il 1994 – non più tardi di 16 anni fa – come una sbiadita età dell'oro in cui la media dei redditi e dei volumi d'affari toccò il tetto massimo. Poi un lento declino con qualche bagliore.
Ed è anche su questo versante che si misura la distanza rispetto alle esperienze di oltreconfine. Dove gli avvocati sono di meno, ma minori sono anche i pregiudizi, se non le aperte ostilità, nei confronti del passaggio di quella linea d'ombra tra libera professione e lavoro dipendente. Qualche progetto pilota prende quota anche da noi, però. Nel tentativo di sfatare il luogo comune del «non è un paese per giovani» e, più prosaicamente, tenere legati giovani di buone se non ottime prospettive a studi tricolori che si trovano a dover competere in un mercato che è sempre più globale. E così spazio per best practice che assicurano periodi retribuiti per studio e maternità in cambio di un minimo preavviso per l'interruzione del rapporto.
fonte http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Italia/2009/commenti-sole-24-ore/6-aprile-2010/professioni-avvocati-cause.shtml?uuid=f1b90264-4144-11df-bb0d-a31217e8b40f&DocRulesView=Libero
19 APRILE: SCADENZA BANDO PER TIROCINI ALLA CORTE COSTITUZIONALE
L’Università degli Studi di Parma comunica che è stato pubblicato un bando di concorso che offre a neo-laureati in giurisprudenza (o in altre lauree equipollenti) la possibilità di effettuare un periodo di formazione presso la Corte Costituzionale.
Il tirocinio, riservato a laureati interessati all’approfondimento delle tematiche proprie del diritto costituzionale e della giustizia costituzionale, ha come obiettivo l’acquisizione di una conoscenza diretta e concreta della attività della Corte, anche al fine di agevolare le scelte professionali dei neo-laureati. Non possono partecipare al programma i neo-laureati in possesso di lauree cosiddette “brevi” ovvero triennali.
La data di scadenza per la presentazione delle domande di candidatura, che dovranno pervenire al Servizio “Tirocini di Orientamento e Formazione” dell’Università degli Studi di Parma (P.le Barezzi, 3 – 43121 Parma – tel. 0521/034018; fax 0521/034021), è fissata per lunedì 19 aprile 2010.
bando
domanda
fonte http://www.unipr.it/uffstampa/docs/2010/20100402133511.html
Il tirocinio, riservato a laureati interessati all’approfondimento delle tematiche proprie del diritto costituzionale e della giustizia costituzionale, ha come obiettivo l’acquisizione di una conoscenza diretta e concreta della attività della Corte, anche al fine di agevolare le scelte professionali dei neo-laureati. Non possono partecipare al programma i neo-laureati in possesso di lauree cosiddette “brevi” ovvero triennali.
La data di scadenza per la presentazione delle domande di candidatura, che dovranno pervenire al Servizio “Tirocini di Orientamento e Formazione” dell’Università degli Studi di Parma (P.le Barezzi, 3 – 43121 Parma – tel. 0521/034018; fax 0521/034021), è fissata per lunedì 19 aprile 2010.
bando
domanda
fonte http://www.unipr.it/uffstampa/docs/2010/20100402133511.html
Al rinnovo 300mila incarichi nei collegi sindacali: avanti i giovani
Sei un giovane commercialista o avvocato? Raccontaci la tua storia di componente o possibile componente di collegio sindacale.Sono quasi 300mila gli incarichi nei collegi sindacali, in 76mila società di capitale italiane, in rinnovo tra aprile e giugno. Ogni incarico vale diverse migliaia di euro all'anno, anche nell'ordine delle sei cifre per le società maggiori
AVANTI I GIOVANI E LE DONNE
Le liste, in fase di formazione nelle ultime settimane, evidenziano a una prima ricognizione (effettuata dal Sole 24 Ore del 26 marzo), una spinta maggiore degli anni passati al rinnovamento, con l'ingresso di più giovani professionisti (e anche più donne rispetto al passato) nonché il rafforzamento della presenza di avvocati. L'incarico e il gettone possono rappresentare una interessante opportunità professionale per i giovani commercialisti e avvocati.
Uno svecchiamento degli organi societari e un maggior riequilibrio di genere porterebbero vantaggi alle imprese? Questo è un tema aperto alla discussione. Il Cerved sta programmando una rilevazione sulle nomine che saranno completate entro giugno, anche nei consigli d'amministrazione. Intanto, fa sapere – per il tramite dell'analista dell'Ufficio studi, Guido Romano - che "la presenza di donne nei collegi sindacali è superiore (20%) rispetto a quella che rileviamo nei cda, che si attesta intorno al 14% (considerando le imprese con almeno 10 milioni di fatturato); per le donne è raro il cumulo di cariche: la percentuale è del 23% tra i sindaci con un solo mandato, ma cala all'8% tra quelli con più di 15 mandati e al 5% tra quelli con più di 30 poltrone".
Questi temi sono stati rilanciati dal recepimento della direttiva Ue sulla revisione contabile, con le nuove norme appena entrate in vigore (senza alcuna fase transitoria) proprio nel momento della formazione delle liste dei rinnovi. Numerosi interrogativi si aprono adesso, con il decreto legislativo numero 39 pubblicato in Gazzetta Ufficiale mercoledì 24 marzo. Si è anche aperto un dibattito sulla possibile fuga dei professionisti dai collegi, per eccesso di rischi professionali, aggravio di compiti e divieto di cumulo (fuga smentita dall'Ordine dei commercialisti).
LA VERIFICA SINDACALE NON E' IL GIUDIZIO UNIVERSALE
Intanto, però, altri fronti di discussione restano aperti. Il rapporto tra chi lavora nelle funzioni di amministrazione, finanza e controllo e i sindaci che effettuano le verifiche sindacali è diventato più problematico, con la crisi. Ne parla con grande equilibrio la commercialista Claudia Cattani, membro di tre collegi sindacali e presidente (da settembre 2009) del collegio sindacale di Bristol-Myers-Squibb. Cattani, senior partner dello Studio tributario e societario (network Deloitte), fa parte della Fondazione Bellisario, pioniera in Italia delle tematiche sul riequilibrio di genere nelle "stanze dei bottoni". Ma il suo discorso vale tanto per gli uomini che per le donne.
"E' chiaro che il controllo dei sindaci è oneroso per le società, perché presuppone una collaborazione che si traduce in un aggravio di lavoro per le strutture amministrative – spiega -. All'intensificarsi dell'attività di controllo da parte sia del collegio sindacale sia di altri organismi preposti, aumenta l'onore per i soggetti controllati di produrre documentazione. L'attività di controllo, pur permanendo efficace, può essere esercitata in un clima di collaborazione reciproca, che aiuta il management della società a focalizzare i problemi ed eventualmente risolverli, prima che producano effetti negativi di qualunque tipo non solo sulla correttezza del bilancio e delle scritture contabili, ma anche sull'attività gestionale della società. Quindi le verifiche sindacali non vanno vissute come il Giudizio universale: il rapporto tra manager e sindaci può essere improntato su una reale collaborazione, pur nel rispetto dei ruoli. Va infine considerato che, in un momento di crisi economica come quello che stiamo vivendo, le società affrontano maggiori difficoltà che si riflettono anche nei rapporti con i soggetti che esercitano attività di controllo. Infatti, in caso di andamento gestionale negativo, è molto più difficile discutere con i sindaci. Anche in questo caso, però, è auspicabile la massima collaborazione e trasparenza tra soggetti controllori e controllati".
NON SARA' CANDIDATO CHI HA FATTO SOLO PERDERE TEMPO
Serve un'iniezione di buon senso nei rapporti tra funzioni aziendali amministrative e sindaci e revisori, secondo Giangaetano Bissano, tesoriere di Federmanager, e figura più unica che rara di amministratore delegato (di due società del Gruppo Bauli) ma anche di membro di collegio sindacale (di una società del Gruppo Cattolica Assicurazioni). "I sindaci che eccedono nei controlli meramente formali, che chiedono documenti a raffica e poi magari non hanno il tempo di analizzarli e che in definitiva fanno perdere solo tempo resteranno inevitabilmente fuori dalle liste dei rinnovi – spiega -. Invece chi ha aiutato l'amministratore delegato a capire meglio la sua società sarà confermato. Le verifiche interne ben condotte aiutano a ridurre i rischi di incidenti di percorso gravi come quelli portati alla luce dalle inchieste che hanno riempito le cronache dei giornali negli ultimi tempi. Quanto alla composizione dei collegi sindacali, trovo che quelli con un bilanciato mix di competenze (commercialisti, avvocati, ma anche manager come me) possano dare un interessante apporto in termini di controllo anche del business e come verifica gestionale".
fonte http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2010/03/rinnovo-300mila-incarichi-collegi-sindacali-avanti-giovani.shtml?uuid=e06dcae4-3906-11df-bea1-3d453e291b8a&DocRulesView=Libero
AVANTI I GIOVANI E LE DONNE
Le liste, in fase di formazione nelle ultime settimane, evidenziano a una prima ricognizione (effettuata dal Sole 24 Ore del 26 marzo), una spinta maggiore degli anni passati al rinnovamento, con l'ingresso di più giovani professionisti (e anche più donne rispetto al passato) nonché il rafforzamento della presenza di avvocati. L'incarico e il gettone possono rappresentare una interessante opportunità professionale per i giovani commercialisti e avvocati.
Uno svecchiamento degli organi societari e un maggior riequilibrio di genere porterebbero vantaggi alle imprese? Questo è un tema aperto alla discussione. Il Cerved sta programmando una rilevazione sulle nomine che saranno completate entro giugno, anche nei consigli d'amministrazione. Intanto, fa sapere – per il tramite dell'analista dell'Ufficio studi, Guido Romano - che "la presenza di donne nei collegi sindacali è superiore (20%) rispetto a quella che rileviamo nei cda, che si attesta intorno al 14% (considerando le imprese con almeno 10 milioni di fatturato); per le donne è raro il cumulo di cariche: la percentuale è del 23% tra i sindaci con un solo mandato, ma cala all'8% tra quelli con più di 15 mandati e al 5% tra quelli con più di 30 poltrone".
Questi temi sono stati rilanciati dal recepimento della direttiva Ue sulla revisione contabile, con le nuove norme appena entrate in vigore (senza alcuna fase transitoria) proprio nel momento della formazione delle liste dei rinnovi. Numerosi interrogativi si aprono adesso, con il decreto legislativo numero 39 pubblicato in Gazzetta Ufficiale mercoledì 24 marzo. Si è anche aperto un dibattito sulla possibile fuga dei professionisti dai collegi, per eccesso di rischi professionali, aggravio di compiti e divieto di cumulo (fuga smentita dall'Ordine dei commercialisti).
LA VERIFICA SINDACALE NON E' IL GIUDIZIO UNIVERSALE
Intanto, però, altri fronti di discussione restano aperti. Il rapporto tra chi lavora nelle funzioni di amministrazione, finanza e controllo e i sindaci che effettuano le verifiche sindacali è diventato più problematico, con la crisi. Ne parla con grande equilibrio la commercialista Claudia Cattani, membro di tre collegi sindacali e presidente (da settembre 2009) del collegio sindacale di Bristol-Myers-Squibb. Cattani, senior partner dello Studio tributario e societario (network Deloitte), fa parte della Fondazione Bellisario, pioniera in Italia delle tematiche sul riequilibrio di genere nelle "stanze dei bottoni". Ma il suo discorso vale tanto per gli uomini che per le donne.
"E' chiaro che il controllo dei sindaci è oneroso per le società, perché presuppone una collaborazione che si traduce in un aggravio di lavoro per le strutture amministrative – spiega -. All'intensificarsi dell'attività di controllo da parte sia del collegio sindacale sia di altri organismi preposti, aumenta l'onore per i soggetti controllati di produrre documentazione. L'attività di controllo, pur permanendo efficace, può essere esercitata in un clima di collaborazione reciproca, che aiuta il management della società a focalizzare i problemi ed eventualmente risolverli, prima che producano effetti negativi di qualunque tipo non solo sulla correttezza del bilancio e delle scritture contabili, ma anche sull'attività gestionale della società. Quindi le verifiche sindacali non vanno vissute come il Giudizio universale: il rapporto tra manager e sindaci può essere improntato su una reale collaborazione, pur nel rispetto dei ruoli. Va infine considerato che, in un momento di crisi economica come quello che stiamo vivendo, le società affrontano maggiori difficoltà che si riflettono anche nei rapporti con i soggetti che esercitano attività di controllo. Infatti, in caso di andamento gestionale negativo, è molto più difficile discutere con i sindaci. Anche in questo caso, però, è auspicabile la massima collaborazione e trasparenza tra soggetti controllori e controllati".
NON SARA' CANDIDATO CHI HA FATTO SOLO PERDERE TEMPO
Serve un'iniezione di buon senso nei rapporti tra funzioni aziendali amministrative e sindaci e revisori, secondo Giangaetano Bissano, tesoriere di Federmanager, e figura più unica che rara di amministratore delegato (di due società del Gruppo Bauli) ma anche di membro di collegio sindacale (di una società del Gruppo Cattolica Assicurazioni). "I sindaci che eccedono nei controlli meramente formali, che chiedono documenti a raffica e poi magari non hanno il tempo di analizzarli e che in definitiva fanno perdere solo tempo resteranno inevitabilmente fuori dalle liste dei rinnovi – spiega -. Invece chi ha aiutato l'amministratore delegato a capire meglio la sua società sarà confermato. Le verifiche interne ben condotte aiutano a ridurre i rischi di incidenti di percorso gravi come quelli portati alla luce dalle inchieste che hanno riempito le cronache dei giornali negli ultimi tempi. Quanto alla composizione dei collegi sindacali, trovo che quelli con un bilanciato mix di competenze (commercialisti, avvocati, ma anche manager come me) possano dare un interessante apporto in termini di controllo anche del business e come verifica gestionale".
fonte http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2010/03/rinnovo-300mila-incarichi-collegi-sindacali-avanti-giovani.shtml?uuid=e06dcae4-3906-11df-bea1-3d453e291b8a&DocRulesView=Libero
TAR Milano: più selettivo l’accesso per diventare avvocato
Il T.A.R. di Milano ha precisato che l’accesso all’esame di abilitazione alla professione forense è più selettivo grazie ai controlli dell’Ordine professionale sui due anni di pratica professionale.
Il T.A.R. di Milano ha confermato la posizione restrittiva degli Ordini di Varese e di Como.
Questo il caso esaminato dal Tribunale amministrativo milanese: un giovane praticante avvocato, al termine del tirocinio di due anni, aveva richiesto inutilmente il certificato di compiuta pratica.
L’Ordine professionale di appartenenza del giovane aveva negato la possibilità di ottenere il certificato, mettendo in dubbio la diligenza e l’utilità del periodo di pratica.
Secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 101/1990 (Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato) è richiesto ai praticanti di svolgere il tirocinio con «assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza», presso lo studio e sotto le direttive di un avvocato (il c.d. “dominus”).
L'Ordine professionale aveva convocato il praticante per un colloquio, al quale aveva partecipato anche il dominus.
Dal colloquio era risultato che, in un anno, erano stati preparati pochissimi atti (solo quattro atti) definiti oltretutto, dallo stesso dominus, come «tentativi di atti, che vennero modificati ».
Gli altri atti, inseriti nel curriculum vitale del praticante, erano stati ricopiati e ricavati dal sistema informatico del titolare dello studio.
La pronuncia del T.A.R. di Milano ha dunque riconosciuto agli Ordini professionali la possibilità di esprimere un giudizio di valore sull’esperienza conseguita dal praticante, valutando l'effettività del biennio di pratica professionale.
L’Ordine professionale ha il compito di effettuare verifiche sul tirocinio del praticante non solo sulla base del «dato numerico degli atti compiuti e delle udienze cui si è assistito, così come descritte nell'apposito “libretto” », ma anche sulla proficuità dell’attività svolta, necessaria alla formazione professionale del praticante.
fonte http://www.progettopraticanti24.com/index.php?section=news-praticanti-avvocati&action=view&id=412
Il T.A.R. di Milano ha confermato la posizione restrittiva degli Ordini di Varese e di Como.
Questo il caso esaminato dal Tribunale amministrativo milanese: un giovane praticante avvocato, al termine del tirocinio di due anni, aveva richiesto inutilmente il certificato di compiuta pratica.
L’Ordine professionale di appartenenza del giovane aveva negato la possibilità di ottenere il certificato, mettendo in dubbio la diligenza e l’utilità del periodo di pratica.
Secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 101/1990 (Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato) è richiesto ai praticanti di svolgere il tirocinio con «assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza», presso lo studio e sotto le direttive di un avvocato (il c.d. “dominus”).
L'Ordine professionale aveva convocato il praticante per un colloquio, al quale aveva partecipato anche il dominus.
Dal colloquio era risultato che, in un anno, erano stati preparati pochissimi atti (solo quattro atti) definiti oltretutto, dallo stesso dominus, come «tentativi di atti, che vennero modificati ».
Gli altri atti, inseriti nel curriculum vitale del praticante, erano stati ricopiati e ricavati dal sistema informatico del titolare dello studio.
La pronuncia del T.A.R. di Milano ha dunque riconosciuto agli Ordini professionali la possibilità di esprimere un giudizio di valore sull’esperienza conseguita dal praticante, valutando l'effettività del biennio di pratica professionale.
L’Ordine professionale ha il compito di effettuare verifiche sul tirocinio del praticante non solo sulla base del «dato numerico degli atti compiuti e delle udienze cui si è assistito, così come descritte nell'apposito “libretto” », ma anche sulla proficuità dell’attività svolta, necessaria alla formazione professionale del praticante.
fonte http://www.progettopraticanti24.com/index.php?section=news-praticanti-avvocati&action=view&id=412
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