Gli studi di settore non sono applicabili al praticante avvocato, anche se ha già una partita Iva.
Gli standard potranno essere usati dal fisco per accertare il reddito solo dopo l'esame di Stato.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19951 del 21 settembre 2010, ha accolto il ricorso di un avvocato al quale il fisco aveva notificato un avviso di accertamento basato sugli studi di settore e relativo al periodo in cui la donna svolgeva attività di praticante con partita Iva.
Il legale aveva subito impugnato l'atto e la commissione tributaria provinciale le aveva dato ragione. Poi, in secondo grado, la Ctr di Milano aveva accolto il ricorso dell'ufficio sostenendo la legittima applicazione degli standard.
Contro questa decisione la professionista ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. Infatti la sezione tributaria ha affermato espressamente che "è manifestamente illogico ritenere che sia sufficiente l'apertura della partita Iva, perché siano assicurati clienti, ricavi e redditi, così come la predisposizione della propria posizione tributaria non è un indice di produzione di reddito".
http://www.telediritto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2387:al-praticante-avvocato-non-possono-applicarsi-gli-studi-di-settore&catid=92:angolo-del-professionista&Itemid=100