La competenza in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale è delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale dei Tribunali e delle Corti d'Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia istituite con il D.L.vo 27 giugno 2003 n. 168.
[GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI, Avv. Italo Bruno,
(sentenza del 6 ottobre 2010]
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L'avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.3690/10 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:
Accertamento negativo di debito,
T R A
(Tizio), nato a (.) il (.) ed ivi res.te alla Via (.) n.(.) - c.f. (.) - elett.te dom.to in (.) alla Via (.) n.(.), presso lo studio dell'avv. (.) che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione; -attore-
E
SCF - CONSORZIO FONOGRAFICI, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Milano …. - elett.te dom.to in (.) alla Via (.) n.(.) presso lo studio dell'avv. (.) che lo rapp.ta e difende in uno all'Avv. (.) del Foro di (.), giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta; -convenuto-
CONCLUSIONI
Per l'attore: accertare e dichiarare che nulla deve corrispondere al Consorzio Fonografici; condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del procedimento, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Per il convenuto: dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Tribunale di Milano o, in subordine, del Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale; vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Tizio), con atto di citazione ritualmente notificato il 23/2/10, conveniva la Società SCF - CONSORZIO FONOGRAFICI, in persona del legale rapp.te pro-tempore, dinanzi a questo Giudice per l'accertamento negativo di debito nei confronti del Consorzio Fonografici.
Nell'atto di citazione deduceva:
- che, in data 20/1/10 riceveva dalla SCF - Consorzio Fonografici - la richiesta di pagamento dell'importo di Euro 122,35 per l'anno 2009 a titolo di compenso per diritti discografici derivati dalla diffusione al pubblico di musica registrata;
- che, all'interno del suo locale commerciale denominato ("ipsilon") non possiede alcun impianto di diffusione musicale e, pertanto, non avrebbe mai potuto diffondere al pubblico musica registrata;
Instauratosi il procedimento, si costituiva il Consorzio Fonografici che, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Tribunale di Milano o, in subordine, del Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sulle richieste ed eccezioni delle parti questo Giudice si riservava e, all'udienza del 6/10/10, invitava le stesse a concludere ed a discutere la causa per la sua assegnazione a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza per materia del Giudice adito è fondata e va accolta.
L'azione di accertamento negativo proposta dall'attore, volta ad ottenere una sentenza dichiarativa in ordine all'inesistenza del diritto vantato dal convenuto Consorzio Fonografici, impone a questo Giudice la disamina della normativa inerente la "protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" di cui alla Legge 22 aprile 1941 n.633.
L'art. 73 di detta legge dispone che:
- il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, indipendentemente dal diritto esclusivo riconosciutogli dall'articolo precedente, ha diritto di esigere un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o apparecchio a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione o nelle pubbliche feste danzanti e nei pubblici esercizi. Il compenso è liquidato secondo le norme del regolamento.
L'art. 73 bis precisa che:
- 1. gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro;
2. salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.
La legge sul diritto d'autore e la Direttiva dell'Unione Europea 2001/29 riconoscono ai produttori discografici e agli artisti interpreti ed esecutori un compenso in caso di pubblica diffusione delle registrazioni musicali (diverso e indipendente dal compenso dovuto Siae) e conferiscono alle imprese discografiche il diritto esclusivo di autorizzare le duplicazioni di tali registrazioni.
La legge intende così tutelare gli investimenti del produttore discografico, che impegna risorse per realizzare il prodotto musicale, e il lavoro dell'artista che presta la propria interpretazione per l'incisione discografica.
Per diffondere musica registrata in un luogo pubblico, qualunque sia il mezzo utilizzato (radio, tv, cd, computer, lettore mp3, radio in store, ecc.) è quindi necessario riconoscere un compenso ad artisti, nonché ai produttori discografici, titolari delle registrazioni musicali.
Il D.L.vo 27 giugno 2003 n. 168 ha istituito presso i Tribunali e le Corti d'Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale ed ha attribuito ad esse la competenza in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.
Pertanto, si deve dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice adito per essere competente il Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
Per quanto concerne la competenza territoriale del Tribunale, questo Giudice ritiene che sia competente il Tribunale di Napoli in quanto per l'accertamento negativo dell'esistenza di un'obbligazione, così come richiesto dall'attore, bisogna aver riguardo al luogo in cui sarebbe sorta o dovrebbe eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, ovvero Quarto (NA) sede dell'Impresa Artigiana di cui è titolare l'attore, a norma dell'art. 20 del c.p.c. (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione).
La peculiarità della questione trattata induce il Giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.
In relazione al contenuto della pronuncia adottata, che si atteggia come decisione di mero rito dichiarativa, non è riconoscibile la provvisoria esecuzione della stessa, nonostante il novellato disposto di cui all'art. 282 c.p.c. che, deve intendersi estensibile alle sentenze di condanna ed a quelle costitutive e non a quelle di mero accertamento e, comunque, non a quelle dichiarative e di mero rito (potendosi, tutt'al più, ritenersi applicabile alle sentenze dichiarative con le quali, comunque, il giudizio abbia deciso nel merito).
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (Tizio) nei confronti della SCF - CONSORZIO FONOGRAFICI, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la propria incompetenza per materia, essendo competente a conoscere la causa il Giudice del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale;
2) fissa il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione del deposito della presente sentenza, per la riassunzione della causa davanti al Giudice competente;
3) compensa tra le parti le spese del procedimento;
4) sentenza non esecutiva.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 6 ottobre 2010.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)
http://www.iussit.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1525&Itemid=89
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Notifiche: è nulla la notifica a mani del portiere se l'ufficiale giudiziario non attesta la mancanza degli altri soggetti abilitati a ricevere l'atto
Corte di cassazione - Sezione II - Sentenza 11 settembre 2010, n. 19417
FATTO E DIRITTO
Andrea I. ha impugnato la sentenza n. 9369 del 21 febbraio 2006 con la quale il Giudice di Pace di Roma ne ha respinto il ricorso avverso la cartella esattoriale n. 09720031053848204 per l'importo complessivo di euro 42,18 notificatagli in data 10 marzo 2005 ai sensi dell'articolo 139 c.p.c. per il mancato pagamento di una sanzione amministrativa emessa dal Comune di Roma nell'anno 2001.
L'Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Le considerazioni svolte nella relazione e condivise dal Procuratore Generale sono da recepire.
L'odierno ricorrente aveva dedotto con l'opposizione di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale di cui alla cartella; quindi, depositatasi dal Comune in sede di costituzione la copia notificata del verbale, aveva contestato la validità della notificazione, in quanto effettuata al portiere dello stabile di sua residenza per difetto dei requisiti di legge.
Il Giudice di Pace ha respinto l'eccezione, ritenendola un indebito ampliamento dei motivi posti a fondamento del ricorso, qualificandola come mutatio libelli.
Con l'unico motivo di ricorso si deducono violazione e falsa applicazione dell'articolo 320 c.p.c. nonché vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il G.d.P. erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare sull'eccezione avanzata a seguito delle deduzioni e produzioni del Comune.
La censura è fondata.
Il motivo d'opposizione sollevato col ricorso era la mancata notifica del verbale posto a fondamento della cartella, onde incombeva al Comune provare l'avvenuta e rituale notifica, cosa che ha ritenuto di fare col deposito della copia notificata; soltanto una volta effettuato tale deposito l'opponente ha potuto sollevare la relativa eccezione di irregolarità della notificazione e, ciò facendo, non ha dedotto un nuovo motivo di opposizione, ma semplicemente specificato quello già proposto con l'atto introduttivo, evidenziando come la già dedotta mancata conoscenza del verbale per sua omessa notificazione fosse conseguenza dell'irritualità della notificazione stessa quale risultante dalla copia depositata dalla controparte.
La legittimità di specificazione siffatta deriva dall'espressa previsione dell'art. 183, comma 5, c.p.c.
L'oggetto, poi, di tale specificazione atteneva ad un vizio effettivo della notificazione, in quanto questa risultava eseguita a mani del portiere senza la dovuta specificazione dell'esito negativo delle prioritarie ricerche delle altre persone preferenzialmente destinatarie della consegna.
Al riguardo, le SS.UU. di questa Corte, con sentenze 20 aprile 2005 n. 8214 e 30 maggio 2005 n. 11332, hanno evidenziato che «è principio ripetutamente affermato in materia che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante debba dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita... è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (e pluribus, Cass. 11 maggio 1998 n. 4739, 7 febbraio 1995 n. 1387, 21 novembre 1983 n. 6956)».
L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto e, decidendosi nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., in accoglimento altresì dei corrispondenti motivi d'opposizione, va annullata la cartella esattoriale opposta.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l'originaria opposizione ed annulla la cartella esattoriale opposta; condanna il Comune di Roma alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 500,00 per diritti ed onorari quanto alla fase di merito ed in euro 200,00 per esborsi ed in euro 400,00 per onorari quanto alla fase di legittimità.
http://www.eius.it/giurisprudenza/2010/023.asp
FATTO E DIRITTO
Andrea I. ha impugnato la sentenza n. 9369 del 21 febbraio 2006 con la quale il Giudice di Pace di Roma ne ha respinto il ricorso avverso la cartella esattoriale n. 09720031053848204 per l'importo complessivo di euro 42,18 notificatagli in data 10 marzo 2005 ai sensi dell'articolo 139 c.p.c. per il mancato pagamento di una sanzione amministrativa emessa dal Comune di Roma nell'anno 2001.
L'Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Le considerazioni svolte nella relazione e condivise dal Procuratore Generale sono da recepire.
L'odierno ricorrente aveva dedotto con l'opposizione di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale di cui alla cartella; quindi, depositatasi dal Comune in sede di costituzione la copia notificata del verbale, aveva contestato la validità della notificazione, in quanto effettuata al portiere dello stabile di sua residenza per difetto dei requisiti di legge.
Il Giudice di Pace ha respinto l'eccezione, ritenendola un indebito ampliamento dei motivi posti a fondamento del ricorso, qualificandola come mutatio libelli.
Con l'unico motivo di ricorso si deducono violazione e falsa applicazione dell'articolo 320 c.p.c. nonché vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il G.d.P. erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare sull'eccezione avanzata a seguito delle deduzioni e produzioni del Comune.
La censura è fondata.
Il motivo d'opposizione sollevato col ricorso era la mancata notifica del verbale posto a fondamento della cartella, onde incombeva al Comune provare l'avvenuta e rituale notifica, cosa che ha ritenuto di fare col deposito della copia notificata; soltanto una volta effettuato tale deposito l'opponente ha potuto sollevare la relativa eccezione di irregolarità della notificazione e, ciò facendo, non ha dedotto un nuovo motivo di opposizione, ma semplicemente specificato quello già proposto con l'atto introduttivo, evidenziando come la già dedotta mancata conoscenza del verbale per sua omessa notificazione fosse conseguenza dell'irritualità della notificazione stessa quale risultante dalla copia depositata dalla controparte.
La legittimità di specificazione siffatta deriva dall'espressa previsione dell'art. 183, comma 5, c.p.c.
L'oggetto, poi, di tale specificazione atteneva ad un vizio effettivo della notificazione, in quanto questa risultava eseguita a mani del portiere senza la dovuta specificazione dell'esito negativo delle prioritarie ricerche delle altre persone preferenzialmente destinatarie della consegna.
Al riguardo, le SS.UU. di questa Corte, con sentenze 20 aprile 2005 n. 8214 e 30 maggio 2005 n. 11332, hanno evidenziato che «è principio ripetutamente affermato in materia che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante debba dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita... è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (e pluribus, Cass. 11 maggio 1998 n. 4739, 7 febbraio 1995 n. 1387, 21 novembre 1983 n. 6956)».
L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto e, decidendosi nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., in accoglimento altresì dei corrispondenti motivi d'opposizione, va annullata la cartella esattoriale opposta.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l'originaria opposizione ed annulla la cartella esattoriale opposta; condanna il Comune di Roma alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 500,00 per diritti ed onorari quanto alla fase di merito ed in euro 200,00 per esborsi ed in euro 400,00 per onorari quanto alla fase di legittimità.
http://www.eius.it/giurisprudenza/2010/023.asp
Giudice di Pace: illegittimo l’intervento volontario della compagnia di assicurazione
La sentenza della Corte Costituzionale 180/09 aveva affrontato la questione della facoltatività dell’utilizzo del risarcimento diretto da parte del danneggiato da sinistro stradale confermando una sua precedente ordinanza che statuiva che “Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 149 consentirebbe, accanto all'azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato "a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso" (ordinanza n. 441 del 2008).
Peraltro, continua la Consulta, questa interpretazione si trova in linea con la direttiva 2005/14/CE: questa obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un'azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro. Senza considerare che l'azione diretta è ora esperibile contro il proprio assicuratore, perché questi non fa altro che liquidare il danno per conto dell'assicurazione del danneggiante (art. 149, comma 3, del Codice delle assicurazioni), tanto che la seconda può intervenire nel giudizio intrapreso dal danneggiato contro il primo, ed estrometterlo (comma 6).
Questo orientamento aveva spiazzato non poco le Compagnie di assicurazione, in quanto si trovavano di fronte alla situazione in cui la Compagnia del danneggiato aveva fatto l’istruttoria stragiudiziale (perizia, rapporti con il proprio assicurato, rifiuto di risarcire) e questi, invece di citare la propria Compagnia aveva la possibilità di citare in giudizio la Compagnia che assicurava il veicolo responsabile (che in teoria nulla sapeva del sinistro poiché i rapporti col danneggiato li aveva tenuti l’altra Compagnia).
Per contrastare questa situazione le Compagnie, con un accordo ANIA, si sono letteralmente “INVENTATE” un’applicazione a dir poco discutibile dell’istituto dell’intervento volontario.
E cioè, nel caso in cui il danneggiato si fosse avvalso della facoltà di citare il responsabile e la sua assicurazione, a costituirsi in giudizio non doveva essere quest’ultima ma la compagnia del danneggiato stesso intervenendo volontariamente.
Una follia, visto che oltre al paradosso che la stessa Compagnia che assicura l’attore deve andare contro i propri interessi, poiché se perde la causa l’attore, a pagare i danni dovrebbe essere essa stessa col sistema del rimborso-compensazione, vi è anche (e soprattutto) la mancanza assoluta di “un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, nonché la mancanza di “un proprio interesse” (art. 105 c.p.c.)
Alla luce di ciò si può affermare che bene ha fatto il GdP di Taranto ad estromettere l’assicurazione intervenuta volontariamente, con la speranza che il legislatore si renda conto del pasticcio legislativo che ha combinato e ci ripensi.
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2681
Peraltro, continua la Consulta, questa interpretazione si trova in linea con la direttiva 2005/14/CE: questa obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un'azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro. Senza considerare che l'azione diretta è ora esperibile contro il proprio assicuratore, perché questi non fa altro che liquidare il danno per conto dell'assicurazione del danneggiante (art. 149, comma 3, del Codice delle assicurazioni), tanto che la seconda può intervenire nel giudizio intrapreso dal danneggiato contro il primo, ed estrometterlo (comma 6).
Questo orientamento aveva spiazzato non poco le Compagnie di assicurazione, in quanto si trovavano di fronte alla situazione in cui la Compagnia del danneggiato aveva fatto l’istruttoria stragiudiziale (perizia, rapporti con il proprio assicurato, rifiuto di risarcire) e questi, invece di citare la propria Compagnia aveva la possibilità di citare in giudizio la Compagnia che assicurava il veicolo responsabile (che in teoria nulla sapeva del sinistro poiché i rapporti col danneggiato li aveva tenuti l’altra Compagnia).
Per contrastare questa situazione le Compagnie, con un accordo ANIA, si sono letteralmente “INVENTATE” un’applicazione a dir poco discutibile dell’istituto dell’intervento volontario.
E cioè, nel caso in cui il danneggiato si fosse avvalso della facoltà di citare il responsabile e la sua assicurazione, a costituirsi in giudizio non doveva essere quest’ultima ma la compagnia del danneggiato stesso intervenendo volontariamente.
Una follia, visto che oltre al paradosso che la stessa Compagnia che assicura l’attore deve andare contro i propri interessi, poiché se perde la causa l’attore, a pagare i danni dovrebbe essere essa stessa col sistema del rimborso-compensazione, vi è anche (e soprattutto) la mancanza assoluta di “un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, nonché la mancanza di “un proprio interesse” (art. 105 c.p.c.)
Alla luce di ciò si può affermare che bene ha fatto il GdP di Taranto ad estromettere l’assicurazione intervenuta volontariamente, con la speranza che il legislatore si renda conto del pasticcio legislativo che ha combinato e ci ripensi.
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2681
Giudice di Pace: contributo unificato per le sanzioni amministrative al vaglio della Consulta
Con ricorso in opposizione ad una sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada, l'automobilista - ricorrente sollevava preliminarmente eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 212 L. 23 dicembre 2009 n. 191 che ha introdotto il comma 6 bis nel D.P.R. 30.05.2002 n. 115, con conseguente abolizione dell’esenzione dal contributo unificato per i ricorsi al Giudice di Pace ex art. 23 della L. 689/81, ciò comportando il versamento di una somma in danaro per l’accesso alla tutela giurisdizionale.
Il Giudice di Pace di Fasano, reputando la questione non manifestamente infondata, ha rimesso gli atti al vaglio del Giudice delle Leggi per la verifica sulla legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 212 della L. 23.12.2009 n. 191 per violazione degli artt. 24, 111 e 3 della Costituzione.
Rileva il Giudice di Pace che <>.
Il medesimo Giudicante evidenzia che <
Puntualizza, inoltre, il Giudice rimettente che <>, in questo modo stigmatizzando coloro che vedono nel ricorso prefettizio un mezzo di tutela “garantito” come quello di carattere giurisdizionale.
Il Giudice a quo, sottolineando, altresì, che <>, ha ritenuto che <>.
Condivisibile è, in fine, il richiamo espresso alla normativa di cui alla L. 689/1981 (Depenalizzazione) emanata a suo tempo dal legislatore con l’intento esplicito di regolamentare un procedimento “parallelo” al procedimento penale per provvedimenti non più di rilevanza penalistica ma di natura parimenti sanzionatoria.
Non vi è dubbio, infatti, che i provvedimenti conseguenti a violazione del C.d.S. e ad altre riconducibile al procedimento di cui alla L. 689/1981, pur se denominati “sanzioni amministrative”, hanno talora conseguenze afflittive più gravose rispetto ad alcune sanzioni di carattere penale. Invero, la normativa in vigore, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, prevede diverse ipotesi di sanzioni accessorie quali: il sequestro di beni o di documenti, la confisca, la sospensione e la revoca della patente di guida, sanzioni, queste, parimenti applicabili per fattispecie penalmente rilevanti.
Ne consegue che, se per il procedimento penale è garantita la difesa in maniera illimitata e soprattutto senza impedimenti di natura economica, il diritto alla difesa deve essere parimenti garantito anche per i procedimenti sanzionatori-afflittivi di cui alla L. 689/1981 e non gravato dal pagamento di un contributo in danaro per la tutela del cittadino contro un provvedimento che egli assume illegittimo.
(Giudice di Pace di Fasano - Avv. Maria Romanazzi, Ordinanza 4 giugno 2010: Manifestamente non infondata la questione di legittimità Costituzionale dell’art. 2 comma 212 della L. 23.12.2009 n. 191 per violazione degli art. 24, 111 e 3 della costituzione )
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2601
Il Giudice di Pace di Fasano, reputando la questione non manifestamente infondata, ha rimesso gli atti al vaglio del Giudice delle Leggi per la verifica sulla legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 212 della L. 23.12.2009 n. 191 per violazione degli artt. 24, 111 e 3 della Costituzione.
Rileva il Giudice di Pace che <
Il medesimo Giudicante evidenzia che <
Puntualizza, inoltre, il Giudice rimettente che <
Il Giudice a quo, sottolineando, altresì, che <
Condivisibile è, in fine, il richiamo espresso alla normativa di cui alla L. 689/1981 (Depenalizzazione) emanata a suo tempo dal legislatore con l’intento esplicito di regolamentare un procedimento “parallelo” al procedimento penale per provvedimenti non più di rilevanza penalistica ma di natura parimenti sanzionatoria.
Non vi è dubbio, infatti, che i provvedimenti conseguenti a violazione del C.d.S. e ad altre riconducibile al procedimento di cui alla L. 689/1981, pur se denominati “sanzioni amministrative”, hanno talora conseguenze afflittive più gravose rispetto ad alcune sanzioni di carattere penale. Invero, la normativa in vigore, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, prevede diverse ipotesi di sanzioni accessorie quali: il sequestro di beni o di documenti, la confisca, la sospensione e la revoca della patente di guida, sanzioni, queste, parimenti applicabili per fattispecie penalmente rilevanti.
Ne consegue che, se per il procedimento penale è garantita la difesa in maniera illimitata e soprattutto senza impedimenti di natura economica, il diritto alla difesa deve essere parimenti garantito anche per i procedimenti sanzionatori-afflittivi di cui alla L. 689/1981 e non gravato dal pagamento di un contributo in danaro per la tutela del cittadino contro un provvedimento che egli assume illegittimo.
(Giudice di Pace di Fasano - Avv. Maria Romanazzi, Ordinanza 4 giugno 2010: Manifestamente non infondata la questione di legittimità Costituzionale dell’art. 2 comma 212 della L. 23.12.2009 n. 191 per violazione degli art. 24, 111 e 3 della costituzione )
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2601
Danno da vacanza rovinata - Giudice di Pace di Pozzuoli (NA) del 23.6.2010
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO,
Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.1480/08 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:
Risarcimento danni,
T R A
(TIZIA), nata a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTRICE
E
S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) – P.Iva (…) – elett.te dom.ta in (…) alla via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende congiuntamente all’avv. (…) del Foro di (…), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l’attrice: accogliere la domanda; dichiarare l’esclusiva responsabilità della Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, in ordine allo smarrimento del bagaglio di sua proprietà e, per l’effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali in misura non inferiore ad € 400,00 per la perdita del bagaglio e del suo contenuto, sia non patrimoniali (danno morale, esistenziale e da vacanza rovinata) da liquidarsi in via equitativa nei limiti di € 1.000,00, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Per la convenuta: dichiarare l’incompetenza territoriale del Giudice adito; dichiarare la decadenza di parte attrice dall’azione di risarcimento danni per essersi estinta; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(TIZIA), con atto di citazione ritualmente notificato il 15/11/07 alla S.p.A. (ZETA) la conveniva innanzi a questo Giudice affinché fosse dichiarata la sua esclusiva responsabilità in ordine alla perdita del bagaglio di sua proprietà e, per l’effetto, condannata al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali in misura non inferiore ad € 400,00, sia non patrimoniali (danno morale, esistenziale e da vacanza rovinata) da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 1.000,00.
Nell’atto di citazione assumeva:
- che, il trasporto veniva garantito dal vettore aereo (Zeta) con partenza da Napoli con il volo AZ1280 ed arrivo a Vienna con il volo AZ0191;
- che, giunta a destinazione si recava presso il nastro trasportatore per prelevare il proprio bagaglio, precedentemente dato in custodia al vettore (Zeta) prima dell’imbarco all’aeroporto di Napoli;
- che, detto bagaglio non veniva riconsegnato perché smarrito;
- che, lo smarrimento del bagaglio veniva prontamente segnalato all’ufficio Lost & Foud per la relazione della clientela della Società (Zeta);
- che, detto bagaglio veniva riconsegnato dopo tre giorni;
- che, in mancanza del bagaglio dove erano custoditi tutti gli indumenti, gli oggetti e gli effetti personali, è stata costretta ad acquistare il necessario per proseguire la vacanza;
- che, a nulla è valsa la richiesta di risarcimento danni avanzata alla Spa (Zeta) a mezzo racc.ta a.r. n. 13082582053-5 ricevuta il 12/11/07.
Instauratosi il procedimento, si costituiva la Spa (Zeta) che, preliminarmente eccepiva l’incompetenza territoriale e l’estinzione del diritto fatto valere e, nel merito, contestava la domanda sia sull’an che sul quantum debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.
Nelle more del giudizio, la convenuta Spa Zeta) comunicava che il Tribunale di (…) aveva dichiarato il suo stato di insolvenza, per cui il procedimento veniva interrotto.
Con istanza del 2/10/09 l’attrice riassumeva il giudizio notificando il ricorso alla Spa (Zeta) in data 19/10/09.
Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 26/5/10, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni d’incompetenza funzionale e territoriale eccepite dalla convenuta Spa (Zeta).
Non vi è dubbio che, nel caso di specie va applicata la normativa di cui alla Convenzione di Montreal.
Il 28 giugno 2004 è entrata in vigore in Italia (e nella Comunità Europea) la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo internazionale. Contestualmente è divenuto applicabile il Regolamento (CEE) n.889/2002 del 13 maggio 2002, che ha modificato il Regolamento (CEE) n.2027/1977 sulla responsabilità del vettore aereo nel trasporto di persone e di bagagli.
La Convenzione di Montreal si applica ai trasporti internazionali, allorquando il luogo di partenza e quello di arrivo sono situati sul territorio di due Stati contraenti, o sul territorio di un solo Stato contraente se è previsto uno scalo nel territorio di un altro Stato non contraente (art. 1 n.2).
L’art. 33 (competenza giurisdizionale) di detta Convenzione stabilisce che: l’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati Parti (criterio per la giurisdizione), o davanti al Tribunale (criterio per la competenza) del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al Tribunale del luogo di destinazione (criterio per la competenza).
E’ ius receptum che, all’interno dell’ordinamento giudiziario dello Stato investito di giurisdizione, ex art. 33 Convenzione di Montreal, la distribuzione della competenza tra diversi ordini del potere giudiziario, o ratione materiae e valoris all’interno dello stesso ordine, è rimessa alla legge di tale Paese.
E’, quindi, evidente che l’impiego del termine “Tribunale”, nella versione in lingua Francese delle predette fonti, è da intendersi nel senso generale di autorità giudiziaria senza alcuna pretesa di determinazione di una competenza per funzione o materia o valore.
La norma in esame attribuisce solo una competenza internazionale, mentre quella interna è completamente rimessa alla lex fori, appunto chiamata a regolare la procedura.
Rettamente, quindi, l’istante (residente in Pozzuoli, parte danneggiata e consumatore) ha adito il Giudice di Pace di Pozzuoli, competente per valore e per territorio.
Infatti, anche per la competenza territoriale, la regola legislativa è contenuta nel codice del consumo (D.L.vo 6/9/05 n.206), secondo cui si presume la vessatorietà della clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Detta regola viene interpretata dalla giurisprudenza nel senso che, nelle controversie tra consumatore e professionista, si è stabilita la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile (se non con apposita trattativa individuale) del giudice del luogo del consumatore, a prescindere dell’avvenuta designazione di una determinata sede giudiziaria nel documento negoziale e dall’operatività dei criteri ordinariamente previsti.
Ancora in via preliminare va disattesa l’eccezione di decadenza di parte attrice dall’azione di risarcimento danni per essersi estinta.
L’art. 31 della Convenzione di Montreal (Termini per la presentazione dei reclami), citato dalla convenuta, si riferisce all’ipotesi in cui il bagaglio abbia riportato dei danni.
Nel caso di specie, essendo stato consegnato il bagaglio integro, l’attrice non era tenuta a presentare alcun reclamo entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a sua disposizione.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
E’ provato documentalmente e con prova testimoniale, mentre la convenuta Società si è solo limitata ad eccepire l’assenza di qualsivoglia prova del danno subito:
- che l’attrice, nel viaggio di andata Napoli-Vienna subiva lo smarrimento della valigia contenente tutto il vestiario e gli effetti personali;
- che, lo smarrimento del bagaglio veniva prontamente segnalato all’ufficio Lost & Foud per la relazione della clientela della Società (Zeta);
- che, fu costretta ad acquistare tutto il vestiario e gli effetti personali che erano nella valigia smarrita, occorrente per il soggiorno di cinque giorni;
- che, il bagaglio le veniva riconsegnato dopo tre giorni.
Pertanto, a norma della Convenzione di Montreal, il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci (art. 19) se non dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Per quanto concerne il risarcimento dei danni, l’art. 22, comma 2, della Convenzione di Montreal limita la responsabilità del vettore alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, equivalente a circa € 1.134,00.
Questo Giudice, ritiene che detta somma sia più che congrua rispetto all’effettivo danno subito dall’istante la quale, con la sola prova testimoniale non ha provato né la somma pagata per l’acquisto dei vestiari prima della partenza, né la somma pagata per l’acquisto dei vestiari dopo lo smarrimento del bagaglio. Ella avrebbero dovuto provare la spesa sostenuta con le ricevute di acquisto, da dove si poteva evincere la quantità e la qualità dei capi di vestiario e degli effetti personali acquistati.
Detto importo è comprensivo del danno morale e da vacanza rovinata, così come statuito dalla Corte di Giustizia Europea, Terza Sezione, con la sentenza del 6/5/10:
- Il termine «danno» contenuto all’art. 22, n. 2, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, che fissa la limitazione della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla perdita di bagagli, deve essere interpretato nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale.
A Detto importo vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della richiesta di risarcimento (11/10/07) fino all’effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.
La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (TIZIA) nei confronti della S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l’effetto condanna la S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di (TIZIA) della somma di € 1.134,00, oltre interessi legali dalla richiesta di risarcimento (11/10/07) fino all’effettivo soddisfo;
2) condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00, di cui € 200,00 per spese, € 500,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;
3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario;
4) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 23 giugno 2010.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)
http://www.paoloalfano.it/?p=1384
L’avv. Italo BRUNO,
Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.1480/08 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:
Risarcimento danni,
T R A
(TIZIA), nata a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTRICE
E
S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) – P.Iva (…) – elett.te dom.ta in (…) alla via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende congiuntamente all’avv. (…) del Foro di (…), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l’attrice: accogliere la domanda; dichiarare l’esclusiva responsabilità della Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, in ordine allo smarrimento del bagaglio di sua proprietà e, per l’effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali in misura non inferiore ad € 400,00 per la perdita del bagaglio e del suo contenuto, sia non patrimoniali (danno morale, esistenziale e da vacanza rovinata) da liquidarsi in via equitativa nei limiti di € 1.000,00, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Per la convenuta: dichiarare l’incompetenza territoriale del Giudice adito; dichiarare la decadenza di parte attrice dall’azione di risarcimento danni per essersi estinta; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(TIZIA), con atto di citazione ritualmente notificato il 15/11/07 alla S.p.A. (ZETA) la conveniva innanzi a questo Giudice affinché fosse dichiarata la sua esclusiva responsabilità in ordine alla perdita del bagaglio di sua proprietà e, per l’effetto, condannata al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali in misura non inferiore ad € 400,00, sia non patrimoniali (danno morale, esistenziale e da vacanza rovinata) da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 1.000,00.
Nell’atto di citazione assumeva:
- che, il trasporto veniva garantito dal vettore aereo (Zeta) con partenza da Napoli con il volo AZ1280 ed arrivo a Vienna con il volo AZ0191;
- che, giunta a destinazione si recava presso il nastro trasportatore per prelevare il proprio bagaglio, precedentemente dato in custodia al vettore (Zeta) prima dell’imbarco all’aeroporto di Napoli;
- che, detto bagaglio non veniva riconsegnato perché smarrito;
- che, lo smarrimento del bagaglio veniva prontamente segnalato all’ufficio Lost & Foud per la relazione della clientela della Società (Zeta);
- che, detto bagaglio veniva riconsegnato dopo tre giorni;
- che, in mancanza del bagaglio dove erano custoditi tutti gli indumenti, gli oggetti e gli effetti personali, è stata costretta ad acquistare il necessario per proseguire la vacanza;
- che, a nulla è valsa la richiesta di risarcimento danni avanzata alla Spa (Zeta) a mezzo racc.ta a.r. n. 13082582053-5 ricevuta il 12/11/07.
Instauratosi il procedimento, si costituiva la Spa (Zeta) che, preliminarmente eccepiva l’incompetenza territoriale e l’estinzione del diritto fatto valere e, nel merito, contestava la domanda sia sull’an che sul quantum debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.
Nelle more del giudizio, la convenuta Spa Zeta) comunicava che il Tribunale di (…) aveva dichiarato il suo stato di insolvenza, per cui il procedimento veniva interrotto.
Con istanza del 2/10/09 l’attrice riassumeva il giudizio notificando il ricorso alla Spa (Zeta) in data 19/10/09.
Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 26/5/10, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni d’incompetenza funzionale e territoriale eccepite dalla convenuta Spa (Zeta).
Non vi è dubbio che, nel caso di specie va applicata la normativa di cui alla Convenzione di Montreal.
Il 28 giugno 2004 è entrata in vigore in Italia (e nella Comunità Europea) la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo internazionale. Contestualmente è divenuto applicabile il Regolamento (CEE) n.889/2002 del 13 maggio 2002, che ha modificato il Regolamento (CEE) n.2027/1977 sulla responsabilità del vettore aereo nel trasporto di persone e di bagagli.
La Convenzione di Montreal si applica ai trasporti internazionali, allorquando il luogo di partenza e quello di arrivo sono situati sul territorio di due Stati contraenti, o sul territorio di un solo Stato contraente se è previsto uno scalo nel territorio di un altro Stato non contraente (art. 1 n.2).
L’art. 33 (competenza giurisdizionale) di detta Convenzione stabilisce che: l’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati Parti (criterio per la giurisdizione), o davanti al Tribunale (criterio per la competenza) del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al Tribunale del luogo di destinazione (criterio per la competenza).
E’ ius receptum che, all’interno dell’ordinamento giudiziario dello Stato investito di giurisdizione, ex art. 33 Convenzione di Montreal, la distribuzione della competenza tra diversi ordini del potere giudiziario, o ratione materiae e valoris all’interno dello stesso ordine, è rimessa alla legge di tale Paese.
E’, quindi, evidente che l’impiego del termine “Tribunale”, nella versione in lingua Francese delle predette fonti, è da intendersi nel senso generale di autorità giudiziaria senza alcuna pretesa di determinazione di una competenza per funzione o materia o valore.
La norma in esame attribuisce solo una competenza internazionale, mentre quella interna è completamente rimessa alla lex fori, appunto chiamata a regolare la procedura.
Rettamente, quindi, l’istante (residente in Pozzuoli, parte danneggiata e consumatore) ha adito il Giudice di Pace di Pozzuoli, competente per valore e per territorio.
Infatti, anche per la competenza territoriale, la regola legislativa è contenuta nel codice del consumo (D.L.vo 6/9/05 n.206), secondo cui si presume la vessatorietà della clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Detta regola viene interpretata dalla giurisprudenza nel senso che, nelle controversie tra consumatore e professionista, si è stabilita la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile (se non con apposita trattativa individuale) del giudice del luogo del consumatore, a prescindere dell’avvenuta designazione di una determinata sede giudiziaria nel documento negoziale e dall’operatività dei criteri ordinariamente previsti.
Ancora in via preliminare va disattesa l’eccezione di decadenza di parte attrice dall’azione di risarcimento danni per essersi estinta.
L’art. 31 della Convenzione di Montreal (Termini per la presentazione dei reclami), citato dalla convenuta, si riferisce all’ipotesi in cui il bagaglio abbia riportato dei danni.
Nel caso di specie, essendo stato consegnato il bagaglio integro, l’attrice non era tenuta a presentare alcun reclamo entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a sua disposizione.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
E’ provato documentalmente e con prova testimoniale, mentre la convenuta Società si è solo limitata ad eccepire l’assenza di qualsivoglia prova del danno subito:
- che l’attrice, nel viaggio di andata Napoli-Vienna subiva lo smarrimento della valigia contenente tutto il vestiario e gli effetti personali;
- che, lo smarrimento del bagaglio veniva prontamente segnalato all’ufficio Lost & Foud per la relazione della clientela della Società (Zeta);
- che, fu costretta ad acquistare tutto il vestiario e gli effetti personali che erano nella valigia smarrita, occorrente per il soggiorno di cinque giorni;
- che, il bagaglio le veniva riconsegnato dopo tre giorni.
Pertanto, a norma della Convenzione di Montreal, il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci (art. 19) se non dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Per quanto concerne il risarcimento dei danni, l’art. 22, comma 2, della Convenzione di Montreal limita la responsabilità del vettore alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, equivalente a circa € 1.134,00.
Questo Giudice, ritiene che detta somma sia più che congrua rispetto all’effettivo danno subito dall’istante la quale, con la sola prova testimoniale non ha provato né la somma pagata per l’acquisto dei vestiari prima della partenza, né la somma pagata per l’acquisto dei vestiari dopo lo smarrimento del bagaglio. Ella avrebbero dovuto provare la spesa sostenuta con le ricevute di acquisto, da dove si poteva evincere la quantità e la qualità dei capi di vestiario e degli effetti personali acquistati.
Detto importo è comprensivo del danno morale e da vacanza rovinata, così come statuito dalla Corte di Giustizia Europea, Terza Sezione, con la sentenza del 6/5/10:
- Il termine «danno» contenuto all’art. 22, n. 2, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, che fissa la limitazione della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla perdita di bagagli, deve essere interpretato nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale.
A Detto importo vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della richiesta di risarcimento (11/10/07) fino all’effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.
La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (TIZIA) nei confronti della S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l’effetto condanna la S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di (TIZIA) della somma di € 1.134,00, oltre interessi legali dalla richiesta di risarcimento (11/10/07) fino all’effettivo soddisfo;
2) condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00, di cui € 200,00 per spese, € 500,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;
3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario;
4) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 23 giugno 2010.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)
http://www.paoloalfano.it/?p=1384
Condono delle multe: un calendario per evitare le lunghe attese agli sportelli del Giudice di Pace di Napoli
Da lunedì 19 luglio afflusso scaglionato per il pubblico che si reca presso gli uffici del Giudice di pace, in via Foria, per controllare le sentenze relative alle multe per infrazioni al Codice della Strada, commesse sino al dicembre 2004. Al fine di evitare problemi legati alla sicurezza e all’ordine pubblico è stato predisposto un calendario che regola gli accessi per cognome.
Lunedi 19 dalla lettera A alla C
Martedì 20 dalla lettera D alla I
Mercoledì 21 dalla lettera L alla lettera N
Giovedi 22 dalla lettera O alla lettera R
Venerdì 23 dalla lettera S alla lettera Z
Lunedi 26 dalla lettera A alla C
Martedì 27 dalla lettera D alla I
Mercoledì 28 dalla lettera L alla lettera N
Giovedì 29 dalla lettera O alla lettera R
Venerdì 30 dalla lettera S alla lettera Z
giustiziacampania.it
Lunedi 19 dalla lettera A alla C
Martedì 20 dalla lettera D alla I
Mercoledì 21 dalla lettera L alla lettera N
Giovedi 22 dalla lettera O alla lettera R
Venerdì 23 dalla lettera S alla lettera Z
Lunedi 26 dalla lettera A alla C
Martedì 27 dalla lettera D alla I
Mercoledì 28 dalla lettera L alla lettera N
Giovedì 29 dalla lettera O alla lettera R
Venerdì 30 dalla lettera S alla lettera Z
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ASSALTO E DISORDINI AGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
A CAUSA DEL CONDONO-BEFFA . I CITTADINI CHIEDONO LE SENTENZE DELLE MULTE ANNULLATE CHE NON DEVONO PAGARE (comunicato stampa del 12/07/10 di NoiConsumatori)
Sulla beffa-truffa del condono delle multe scoppia il caos dal Giudice di Pace di Napoli. Disordini che l’avvocato Angelo Pisani, Presidente dell’associazione Noi Consumatori.it, aveva già previsto e denunciato, chiedendo la revoca del condono-beffa imposto ai cittadini
Questa mattina l’ufficio copie e sentenze del Giudice di Pace di Napoli, sito in via Foria, all’ex Caserma Garibaldi, è stato preso d’assalto da migliaia di cittadini, che in merito alle multe per le quali il Comune di Napoli ha previsto il condono, hanno chiesto le sentenze delle cartelle già annullate e nuovamente riaddebitate da Equitalia senza scrupoli e rispetto della legge
Equitalia, infatti, sta procedendo ad inviare le richieste di pagamento, sulla base del condono, anche a coloro che in realtà avevano già ottenuto in precedenza l’annullamento delle multe e che quindi non devono pagare nulla, oltre che per cartelle palesemente inefficaci e prescritte, un vero e proprio caos legalizzato che non può sfuggire all’attenzione della magistratura .
Sono intervenuti i Carabinieri per sfollare i corridoi della sede del Giudice di Pace e per sedare gli animi dei cittadini. “File disumane e caos per il condono-beffa – denuncia l’avvocato Angelo Pisani, Presidente dell’associazione NoiConsumatori.it -. Chiedo l’intervento del Prefetto e della Procura, oltre la proroga del pagamento del condono per le multe necessaria per non costringere a pagare senza sapere, le istituzioni devono imporre ad equitalia e comune di napoli la revoca di questo condono beffa con il ritiro di tutte le comunicazioni ed inviasti sbagliati , che tra l’altro al contrario di quanto scrive equitalia sono impugnabili per legge.
NoiConsumatori denuncia i gravi e scandalosi errori e ripetizioni di cartelle già annullate con sentenze contenuti nelle comunicazioni di condono piovute appena 6 giorni prima della scadenza sulla testa dei contribuenti e avverte tutti sull’impugnabilità delle cartelle a fronte della disinformazione del concessionario, che intanto non si ferma e continua con le sue azioni esecutive .
“Non pagare, dunque, le multe già annullate o prescritte, non sono dovute, si tratta di casi di tentativo di indebito arricchimento da sottoporre all’autorità giudiziaria – spiega Pisani -. Il termine per il condono è il 15 luglio, ma se le comunicazioni contenenti multe pazze e non dovute arrivano solo ora è proprio una beffa oltre che uno scandalo, i cittadini non hanno neanche il tempo di pagare oltre che di potersi informare e difendersi”.
L’associazione Noi Consumatori, oltre a chiedere alla Procura di valutare ogni responsabilità in merito agli addebiti e pretese imposte ai cittadini, chiede al Sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino ed al Prefetto, Alessandro Pansa di sospendere al più presto la procedura di condono e le comunicazioni inviate per poi ricostituirle in maniera corretta nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza e di prorogare ufficialmente, quindi, i termini di pagamento che scadono tra pochi giorni, consentendo ai contribuenti di disporre di tempi più adeguati per ogni difesa .
http://www.noiconsumatori.org/articoli/articolo.asp?ID=8884&t=Assalto+e+disordini+negli+uffici+del+Giudice+di+Pace+di+Napoli+per+il+condono-beffa.+I+cittadini+chiedono+le+sentenze+delle+multe+annullate+che+non+devono+pagare
Sulla beffa-truffa del condono delle multe scoppia il caos dal Giudice di Pace di Napoli. Disordini che l’avvocato Angelo Pisani, Presidente dell’associazione Noi Consumatori.it, aveva già previsto e denunciato, chiedendo la revoca del condono-beffa imposto ai cittadini
Questa mattina l’ufficio copie e sentenze del Giudice di Pace di Napoli, sito in via Foria, all’ex Caserma Garibaldi, è stato preso d’assalto da migliaia di cittadini, che in merito alle multe per le quali il Comune di Napoli ha previsto il condono, hanno chiesto le sentenze delle cartelle già annullate e nuovamente riaddebitate da Equitalia senza scrupoli e rispetto della legge
Equitalia, infatti, sta procedendo ad inviare le richieste di pagamento, sulla base del condono, anche a coloro che in realtà avevano già ottenuto in precedenza l’annullamento delle multe e che quindi non devono pagare nulla, oltre che per cartelle palesemente inefficaci e prescritte, un vero e proprio caos legalizzato che non può sfuggire all’attenzione della magistratura .
Sono intervenuti i Carabinieri per sfollare i corridoi della sede del Giudice di Pace e per sedare gli animi dei cittadini. “File disumane e caos per il condono-beffa – denuncia l’avvocato Angelo Pisani, Presidente dell’associazione NoiConsumatori.it -. Chiedo l’intervento del Prefetto e della Procura, oltre la proroga del pagamento del condono per le multe necessaria per non costringere a pagare senza sapere, le istituzioni devono imporre ad equitalia e comune di napoli la revoca di questo condono beffa con il ritiro di tutte le comunicazioni ed inviasti sbagliati , che tra l’altro al contrario di quanto scrive equitalia sono impugnabili per legge.
NoiConsumatori denuncia i gravi e scandalosi errori e ripetizioni di cartelle già annullate con sentenze contenuti nelle comunicazioni di condono piovute appena 6 giorni prima della scadenza sulla testa dei contribuenti e avverte tutti sull’impugnabilità delle cartelle a fronte della disinformazione del concessionario, che intanto non si ferma e continua con le sue azioni esecutive .
“Non pagare, dunque, le multe già annullate o prescritte, non sono dovute, si tratta di casi di tentativo di indebito arricchimento da sottoporre all’autorità giudiziaria – spiega Pisani -. Il termine per il condono è il 15 luglio, ma se le comunicazioni contenenti multe pazze e non dovute arrivano solo ora è proprio una beffa oltre che uno scandalo, i cittadini non hanno neanche il tempo di pagare oltre che di potersi informare e difendersi”.
L’associazione Noi Consumatori, oltre a chiedere alla Procura di valutare ogni responsabilità in merito agli addebiti e pretese imposte ai cittadini, chiede al Sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino ed al Prefetto, Alessandro Pansa di sospendere al più presto la procedura di condono e le comunicazioni inviate per poi ricostituirle in maniera corretta nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza e di prorogare ufficialmente, quindi, i termini di pagamento che scadono tra pochi giorni, consentendo ai contribuenti di disporre di tempi più adeguati per ogni difesa .
http://www.noiconsumatori.org/articoli/articolo.asp?ID=8884&t=Assalto+e+disordini+negli+uffici+del+Giudice+di+Pace+di+Napoli+per+il+condono-beffa.+I+cittadini+chiedono+le+sentenze+delle+multe+annullate+che+non+devono+pagare
Commette rifiuto di atti d'ufficio il giudice di pace che non riconsegna i fascicoli...
... in seguito alla cessazione dell'incarico Risponde di rifiuto di atti d'ufficio il giudice di pace che, dopo aver cessato l'incarico, non riconsegna i fascicoli al Tribunale. Infatti il venir meno della qualità di pubblico ufficiale non rileva ai fini dell'esistenza del reato.
Lo ha stabilito la Suprema Corte che, con la sentenza 20558 del 31 maggio 2010 ha accolto il ricorso presentato dal Procuratore generale della Corte d'Appello di Verona, contro la decisione del Tribunale monocratico che aveva assolto, perché il fatto non costituiva reato, un giudice di pace, il quale, in seguito alla cessazione della propria attività, aveva omesso di riconsegnare alcuni dei fascicoli relativi alle cause decise, nonostante la richiesta scritta del Tribunale di Forlí. Il giudice monocratico sosteneva non potersi configurare il reato di cui all'art. 328 c.p., poichè all'epoca dei fatti, il magistrato, che era già decaduto dal proprio incarico, non poteva essere perciò perseguito per il contestato delitto di omissione di atti d'ufficio. Il giudice di legittimità, accogliendo il ricorso del Procuratore generale, ha invece affermato che, " la tutela penale apprestata dall'ordinamento, in relazione alla qualità di pubblico ufficiale (o d'incaricato di un pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità), è disposta nel pubblico interesse, il quale può essere leso o posto in pericolo, non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggetto Investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso, come puntualmente verificato nella fattlspecie, si riconnetta all'ufficio gia prestato".
http://www.telediritto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1946:commette-rifiuto-di-atti-dufficio-il-giudice-di-pace-che-non-riconsegna-i-fascicoli&catid=92:angolo-del-professionista&Itemid=100
Lo ha stabilito la Suprema Corte che, con la sentenza 20558 del 31 maggio 2010 ha accolto il ricorso presentato dal Procuratore generale della Corte d'Appello di Verona, contro la decisione del Tribunale monocratico che aveva assolto, perché il fatto non costituiva reato, un giudice di pace, il quale, in seguito alla cessazione della propria attività, aveva omesso di riconsegnare alcuni dei fascicoli relativi alle cause decise, nonostante la richiesta scritta del Tribunale di Forlí. Il giudice monocratico sosteneva non potersi configurare il reato di cui all'art. 328 c.p., poichè all'epoca dei fatti, il magistrato, che era già decaduto dal proprio incarico, non poteva essere perciò perseguito per il contestato delitto di omissione di atti d'ufficio. Il giudice di legittimità, accogliendo il ricorso del Procuratore generale, ha invece affermato che, " la tutela penale apprestata dall'ordinamento, in relazione alla qualità di pubblico ufficiale (o d'incaricato di un pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità), è disposta nel pubblico interesse, il quale può essere leso o posto in pericolo, non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggetto Investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso, come puntualmente verificato nella fattlspecie, si riconnetta all'ufficio gia prestato".
http://www.telediritto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1946:commette-rifiuto-di-atti-dufficio-il-giudice-di-pace-che-non-riconsegna-i-fascicoli&catid=92:angolo-del-professionista&Itemid=100
Giudice di Pace: opposizione alla multa dal tutor
Nella violazione di superamento della velocità accertata con il sistema SICVe (Sistema Informativo per il Controllo della Velocità, cosiddetto Tutor), la competenza territoriale è del Giudice dove la violazione è stata consumata.
A detta violazione è applicabile l’istituto del reato continuato, per il quale l’unitario disegno criminoso solo apparentemente si fraziona in singoli episodi, ma resta sostanzialmente unico: i singoli spezzoni di esso si saldano l’un con l’altro costituendo tappe intermedie di un unico “iter criminoso”, che si conclude con la consumazione dell’ultimo episodio “criminoso”.
Ne deriva che il momento finale dell’iter criminoso (rectius – accertamento della violazione) è il momento in cui tutto il complesso “iter criminoso” è stato portato a compimento (rectius – postazione di rilevamento finale del controllo della velocità, dove il sistema misura la velocità media tenuta dal veicolo nei vari tratti compresi tra la porta d’ingresso e la porta di uscita).
(Giudice di Pace di Pozzuoli - Avv. Italo Bruno, Sentenza 27 maggio 2010)
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2516
A detta violazione è applicabile l’istituto del reato continuato, per il quale l’unitario disegno criminoso solo apparentemente si fraziona in singoli episodi, ma resta sostanzialmente unico: i singoli spezzoni di esso si saldano l’un con l’altro costituendo tappe intermedie di un unico “iter criminoso”, che si conclude con la consumazione dell’ultimo episodio “criminoso”.
Ne deriva che il momento finale dell’iter criminoso (rectius – accertamento della violazione) è il momento in cui tutto il complesso “iter criminoso” è stato portato a compimento (rectius – postazione di rilevamento finale del controllo della velocità, dove il sistema misura la velocità media tenuta dal veicolo nei vari tratti compresi tra la porta d’ingresso e la porta di uscita).
(Giudice di Pace di Pozzuoli - Avv. Italo Bruno, Sentenza 27 maggio 2010)
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LE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE CHE CONTENGONO STATUIZIONI RISARCITORIE SONO SEMPRE APPELLABILI
Cassazione, Sez. II, 16 marzo 2010, n. 10344
Sia che venga meno la pronuncia di penale responsabilità (ad esempio per causa di estinzione del reato sopravvenuta in appello o in cassazione, regolata dall'art. 578 c.p.p.) sia che la sentenza di proscioglimento risulti impugnata dalla parte civile ai soli effetti della responsabilità civile (art. 576 c.p.p.), il giudice penale non può esimersi dall'accertare se i fatti determinativi di danno integrano l'ipotesi criminosa contestata e, solo in ipotesi di risposta affermativa, può accogliere la domanda di parte civile emettendo sentenza di condanna al risarcimento (e/o alla restituzione) in suo favore.
L'art. 574 co. 4° c.p.p. è applicabile anche nel giudizio davanti al giudice di pace, considerato che la sua estensione, ricavabile dal dato letterale dell'art. 2 d.lgs. n. 274/2000, non trova ostacolo nell'art. 37 co. 1°, seconda parte, stesso d.lgs.; né l'applicazione dell'art. 574 co. 3° svuota di significato l'art. 37 cit., in quanto restano inappellabili (e ricorribili solo per cassazione) tutte le condanne a sanzione pecuniaria, accompagnate da statuizioni civili, allorquando l'imputato intenda contestare soltanto la specie e/o l'entità della pena.
Cassazione, Sez. II, 16 marzo 2010, n. 10344
(Pres. Esposito – Rel. Manna)
Motivi della decisione
Con sentenza 11.11.05 l'Ufficio del g.d.p. di Vittoria condannava XXX alla pena di euro 800,00 di multa per i reati p. e p. ex artt. 633, 635 e 612 c.p. commessi in danno di YYY, poi costituitosi parte civile, nonché al risarcimento dei danni da costui subiti.
Il XXX proponeva appello contro detta pronuncia, chiedendo l'assoluzione dai reati ascrittigli per insussistenza dei medesimi, per esserne mancante o, quanto meno, insufficiente la prova.
Con sentenza 17.1.08 il Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, confermava le statuizioni civili della decisione di prime cure, ma nello stesso provvedimento disponeva trasmettersi gli atti a questa S.C. per quanto concernente gli aspetti penalistici dell'impugnazione e ciò sul presupposto della ritenuta inappellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria del g.d.p. ove impugnate solo in ordine al giudizio di responsabilità, senza espressa contestazione del capo relativo alle statuizioni civili.
1 - Si premetta che questa S.C., investita della cognizione del processo dalla trasmissione degli atti disposta con il provvedimento emesso il 17.1.08 dal Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, non può non rilevare in via preliminare l'abnorme scissione tra il giudizio sulla domanda di parte civile - che presuppone necessariamente un'affermazione di sussistenza del reato - e quello su tale ultimo aspetto, erroneamente rimesso al giudice di legittimità.
In altre parole, il provvedimento summenzionato deve ritenersi affetto da abnormità genetica così radicale da determinarne la giuridica inesistenza e, quindi, l'inidoneità a passare in giudicato (cfr. Cass. Sez. I n. 3305 del 13.1.05, dep. 1°.2.05, rv. 230747, PM in proc. Haddah; Cass. Sez. III n. 20377 del 24.2.04, dep. 30.4.04, rv. 229034, PM in proc. La Rocca; Cass. Sez. I n. 2209 del 17.3.99, dep. 21.4.99, rv. 213057, PM in proc. Nicola).
Tale abnormità implica l'annullamento senza rinvio non solo dell'ordine di trasmissione degli atti a questa S.C., ma anche della contestuale pronuncia - intimamente connessavi nell'erronea ottica del provvedimento de quo - di conferma delle statuizioni civili, emessa in assoluta carenza del relativo potere (e, quindi, insuscettibile di passare in giudicato), potere non esercitabile, giova ribadire, disgiuntamente dalla cognizione sull'esistenza del reato ascritto all'imputato.
Invero, sia che venga meno la pronuncia di penale responsabilità (ad esempio per causa di estinzione del reato sopravvenuta in appello o in cassazione, regolata dall'art. 578 c.p.p.) sia che la sentenza di proscioglimento risulti impugnata dalla parte civile ai soli effetti della responsabilità civile (art. 576 c.p.p.), il giudice penale non può esimersi dall'accertare se i fatti determinativi di danno integrano l'ipotesi criminosa contestata e, solo in ipotesi di risposta affermativa, può accogliere la domanda di parte civile emettendo sentenza di condanna al risarcimento (e/o alla restituzione) in suo favore.
In nessun caso il giudice penale può svolgere tale accertamento in sedi differenti: ed infatti, la separazione del processo civile da quello penale in cui il primo sia stato originariamente inserito non comporta mai la sopravvivenza della giurisdizione del giudice penale, ma - semmai - l'esatto contrario, come avviene nelle ipotesi di esclusione d'ufficio della parte civile o di revoca della relativa costituzione (v., rispettivamente, artt. 81 e 82 c.p.p.) o di annullamento della sentenza ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello (art. 622 c.p.p.).
2 - Ciò premesso, gli atti vanno trasmessi allo stesso Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria (in diversa composizione), affinché provveda al giudizio di appello.
Infatti, ai sensi dell'art. 2 del cit. d.lgs. n. 274/2000 nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto da detto decreto si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel c.p.p., fatte salve le esclusioni in esso elencate e fra le quali non rientra l'art. 574 co. 4° c.p.p.
Esso è applicabile anche nel giudizio davanti al giudice di pace, considerato che la sua estensione, ricavabile dal dato letterale dell'art. 2 d.lgs. n. 274/2000, non trova ostacolo nell'art. 37 co. 1°, seconda parte, stesso d.lgs.; né l'applicazione dell'art. 574 co. 3° svuota di significato l'art. 37 cit., in quanto restano inappellabili (e ricorribili solo per cassazione) tutte le condanne a sanzione pecuniaria, accompagnate da statuizioni civili, allorquando l'imputato intenda contestare soltanto la specie e/o l'entità della pena.
La soluzione qui accolta è in linea con giurisprudenza largamente maggioritaria di questa Suprema Corte, la quale statuisce che il dettato dell'art. 37 co. 1°, seconda parte, d.lgs. n. 274/2000 va coordinato con quello dell'art. 574 co. 4° c.p.p., in virtù del quale l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali, se questa dipende dal capo o dal punto impugnato (v. Cass. Sez. II, ud. 12.5.09, Ognibene; Cass. Sez. II, ud. 21.1.2009, Sidoli; Cass. Sez. V n. 33545 del 21.9.2006, dep. 5.10.2006; Cass. Sez. V n. 12609 del 2.3.2006, dep. 10.4.2006; Cass. n. 5098/2006; Cass. n. 19664/2005; Cass. n. 45296/2005; Cass. n. 45277/2005; Cass. n. 45269/2005; Cass. n. 42207/2005; Cass. n. 19664/2005; Cass. n. 5128/2005; Cass. n. 1349/2005; Cass. n. 2271/2004; Cass. n. 1349/2004).
È pur vero (come sopra si è accennato) che talune pronunce di questa S.C. sono state di avviso contrario (cfr. Cass. Sez. V n. 19382 del 21.4.2005, dep. 20.5.2005; v. altresì, sia pure senza affrontare specificamente la questione del coordinamento del cit. art. 37 co. 1° d.lgs. n. 274/2000 con l'art. 574 co. 4° c.p.p., Cass. Sez. V n. 4886 del 16.12.2005, dep. 8.2.2006): in particolare, Cass. Sez. V n. 39465 del 4.10.2005, dep. 27.10.2005, afferma che l'art. 574 co. 4° c.p.p. serba integra la propria valenza, atteso che la pronuncia del giudice di legittimità, a seguito del ricorso proposto (se del caso convertito in ricorso per cassazione), esplicherà i suoi effetti anche in ordine alle restituzioni ed al risarcimento del danno, in diretta derivazione dalla statuizione di carattere penale.
Ma è proprio l'indubbia perdurante applicabilità dell'art. 574 co. 4° anche al ricorso per cassazione nei procedimenti per reati di competenza del g.d.p. ad indurre un'ingiustificata aporia di sistema se la norma si ritiene invece inapplicabile ove venga proposto l'appello.
Rafforza il giudizio di compatibilità fra la norma dell'art. 574 co. 4° c.p.p. e quella dell'art. 37 co. 1° cit. d.lgs. il rilievo che il sistema delineato dalla seconda è inteso proprio ad assicurare, nell'ambito del procedimento davanti al g.d.p., un doppio grado di merito solo in caso di statuizioni civili conseguenti ad un'affermazione di penale responsabilità sanzionata con pena pecuniaria, in deroga a quanto avviene nell'ordinario processo penale, nel quale (secondo Cass. Sez. III n. 27366 del 23.5.2001, dep. 6.7.2001) le sentenze applicative della sola pena dell'ammenda sono e restano inappellabili, ai sensi dell'art. 593 ult. co. c.p.p., pur ove contengano anche la condanna dell'imputato o del responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
In altre parole, la finalità perseguita dal legislatore del 2000 è quella di differenziare l'ambito di appellabilità delle sentenze del g.d.p. rispetto a quanto avviene nel rito ordinario (diversamente, gli sarebbe bastato mantenere sic et simpliciter il regime di inappellabilità di cui all'art. 593 c.p.p.), per certi versi restringendolo (rendendo inappellabili le condanne alla sola multa), per altro verso ampliandolo (rendendo appellabili le condanne alla sola ammenda accompagnate da conseguenti statuizioni civili), in tal modo individuando il criterio identificativo del tipo di impugnazione in caso di pena pecuniaria (multa od ammenda) nell'essere o non la condanna accompagnata da statuizioni civili: non a caso il procedimento penale innanzi al g.d.p. si caratterizza per l'inserimento di elementi misti che evocano più il rito civile che quello penale.
D'altro canto, ritenere che l'espressione che si legge nel co. 2° del cit. art. 37 (“...se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno”) renda la sentenza appellabile solo se l'impugnazione è espressamente estesa anche ai capi civili produrrebbe la singolare conseguenza di prevedere tre gradi di giudizio se, ad esempio, l'imputato si duole della mera entità del risarcimento ed invece solo due se nega, a monte, la fattispecie determinativa di danno (id est il fatto reato) senza avere cura di aggiungere, a mo’ di mera clausola di salvaguardia, che le censure da lui svolte si estendono anche alla conseguente pronuncia adottata sul piano civilistico.
L'esito interpretativo invece qui condiviso e che conduce a ritenere appellabili tutte le sentenze del g.d.p. che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengano altresì statuizioni risarcitorie (ove, s'intende, l'impugnante non si limiti a contestare specie od entità della pena, ma censuri l'affermazione di penale responsabilità) è avvalorato anche dalla motivazione di Corte cost. n. 426/2008, che nel dichiarare non fondata la questione di legittimità dell'art. 37 co. 1° cit. d.lgs. in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. dà atto che l'espressione “quelle che applicano la sola pena pecuniaria” che si legge nell'art. 17 co. 1° lett. n) della legge delega n. 468/99 si riferisce alle pronunce che rechino esclusivamente tale condanna, non accompagnata da statuizioni civili.
A ciò la Corte cost. perviene non solo in virtù del rilievo che la regola generale - riguardo alle sentenze del g.d.p. - è quella dell'appellabilità, di guisa che le relative eccezioni sono di stretta interpretazione, ma anche in ragione della ratio legis come emergente dai lavori preparatori della legge delega e dalla relazione ministeriale al d.lgs. n. 274/2000, in cui la logica della semplificazione del rito (anche sul versante delle impugnazioni) giustificata dal carattere delle competenze penali del g.d.p. (destinate ad esprimersi solo su reati espressivi di meri microconflitti interpersonali) e dalla minima afflittività delle sanzioni applicabili, cede il passo a fronte delle statuizioni civili, che possono avere ad oggetto anche somme largamente superiori all'ordinario limite di competenza per valore del g.d.p. ed assolvono ad una funzione per certi versi sostitutiva della pena.
In conclusione, nel caso di specie, poiché il XXX aveva contestato l'affermazione di penale responsabilità, il gravame deve intendersi automaticamente esteso ex art. 574 co. 4° c.p.p. anche al capo relativo alle statuizioni civili, per l'effetto non incontrando il divieto di appello nei termini sanciti dall'art. 37 co. 1°, seconda parte, d.lgs. n. 274/2000, come sopra interpretato.
Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la summenzionata sentenza del g.d.p. era appellabile.
Né l'impugnazione proposta dal XXX può intendersi come ricorso per saltum ex art. 569 c.p.p., giacché essa denuncia vizi di merito della decisione di prime cure.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio il provvedimento emesso il 17.1.2008 dal Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, e dispone trasmettersi gli atti al suddetto Tribunale - in composizione diversa - per il giudizio di appello.
http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1634%3Ale-sentenze-del-giudice-di-pace-che-contengono-statuizioni-risarcitorie-sono-sempre-appellabili-cassazione-sez-ii-16-marzo-2010-n-10344&catid=65%3Aprocesso-penale&Itemid=99&lang=it
Sia che venga meno la pronuncia di penale responsabilità (ad esempio per causa di estinzione del reato sopravvenuta in appello o in cassazione, regolata dall'art. 578 c.p.p.) sia che la sentenza di proscioglimento risulti impugnata dalla parte civile ai soli effetti della responsabilità civile (art. 576 c.p.p.), il giudice penale non può esimersi dall'accertare se i fatti determinativi di danno integrano l'ipotesi criminosa contestata e, solo in ipotesi di risposta affermativa, può accogliere la domanda di parte civile emettendo sentenza di condanna al risarcimento (e/o alla restituzione) in suo favore.
L'art. 574 co. 4° c.p.p. è applicabile anche nel giudizio davanti al giudice di pace, considerato che la sua estensione, ricavabile dal dato letterale dell'art. 2 d.lgs. n. 274/2000, non trova ostacolo nell'art. 37 co. 1°, seconda parte, stesso d.lgs.; né l'applicazione dell'art. 574 co. 3° svuota di significato l'art. 37 cit., in quanto restano inappellabili (e ricorribili solo per cassazione) tutte le condanne a sanzione pecuniaria, accompagnate da statuizioni civili, allorquando l'imputato intenda contestare soltanto la specie e/o l'entità della pena.
Cassazione, Sez. II, 16 marzo 2010, n. 10344
(Pres. Esposito – Rel. Manna)
Motivi della decisione
Con sentenza 11.11.05 l'Ufficio del g.d.p. di Vittoria condannava XXX alla pena di euro 800,00 di multa per i reati p. e p. ex artt. 633, 635 e 612 c.p. commessi in danno di YYY, poi costituitosi parte civile, nonché al risarcimento dei danni da costui subiti.
Il XXX proponeva appello contro detta pronuncia, chiedendo l'assoluzione dai reati ascrittigli per insussistenza dei medesimi, per esserne mancante o, quanto meno, insufficiente la prova.
Con sentenza 17.1.08 il Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, confermava le statuizioni civili della decisione di prime cure, ma nello stesso provvedimento disponeva trasmettersi gli atti a questa S.C. per quanto concernente gli aspetti penalistici dell'impugnazione e ciò sul presupposto della ritenuta inappellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria del g.d.p. ove impugnate solo in ordine al giudizio di responsabilità, senza espressa contestazione del capo relativo alle statuizioni civili.
1 - Si premetta che questa S.C., investita della cognizione del processo dalla trasmissione degli atti disposta con il provvedimento emesso il 17.1.08 dal Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, non può non rilevare in via preliminare l'abnorme scissione tra il giudizio sulla domanda di parte civile - che presuppone necessariamente un'affermazione di sussistenza del reato - e quello su tale ultimo aspetto, erroneamente rimesso al giudice di legittimità.
In altre parole, il provvedimento summenzionato deve ritenersi affetto da abnormità genetica così radicale da determinarne la giuridica inesistenza e, quindi, l'inidoneità a passare in giudicato (cfr. Cass. Sez. I n. 3305 del 13.1.05, dep. 1°.2.05, rv. 230747, PM in proc. Haddah; Cass. Sez. III n. 20377 del 24.2.04, dep. 30.4.04, rv. 229034, PM in proc. La Rocca; Cass. Sez. I n. 2209 del 17.3.99, dep. 21.4.99, rv. 213057, PM in proc. Nicola).
Tale abnormità implica l'annullamento senza rinvio non solo dell'ordine di trasmissione degli atti a questa S.C., ma anche della contestuale pronuncia - intimamente connessavi nell'erronea ottica del provvedimento de quo - di conferma delle statuizioni civili, emessa in assoluta carenza del relativo potere (e, quindi, insuscettibile di passare in giudicato), potere non esercitabile, giova ribadire, disgiuntamente dalla cognizione sull'esistenza del reato ascritto all'imputato.
Invero, sia che venga meno la pronuncia di penale responsabilità (ad esempio per causa di estinzione del reato sopravvenuta in appello o in cassazione, regolata dall'art. 578 c.p.p.) sia che la sentenza di proscioglimento risulti impugnata dalla parte civile ai soli effetti della responsabilità civile (art. 576 c.p.p.), il giudice penale non può esimersi dall'accertare se i fatti determinativi di danno integrano l'ipotesi criminosa contestata e, solo in ipotesi di risposta affermativa, può accogliere la domanda di parte civile emettendo sentenza di condanna al risarcimento (e/o alla restituzione) in suo favore.
In nessun caso il giudice penale può svolgere tale accertamento in sedi differenti: ed infatti, la separazione del processo civile da quello penale in cui il primo sia stato originariamente inserito non comporta mai la sopravvivenza della giurisdizione del giudice penale, ma - semmai - l'esatto contrario, come avviene nelle ipotesi di esclusione d'ufficio della parte civile o di revoca della relativa costituzione (v., rispettivamente, artt. 81 e 82 c.p.p.) o di annullamento della sentenza ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello (art. 622 c.p.p.).
2 - Ciò premesso, gli atti vanno trasmessi allo stesso Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria (in diversa composizione), affinché provveda al giudizio di appello.
Infatti, ai sensi dell'art. 2 del cit. d.lgs. n. 274/2000 nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto da detto decreto si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel c.p.p., fatte salve le esclusioni in esso elencate e fra le quali non rientra l'art. 574 co. 4° c.p.p.
Esso è applicabile anche nel giudizio davanti al giudice di pace, considerato che la sua estensione, ricavabile dal dato letterale dell'art. 2 d.lgs. n. 274/2000, non trova ostacolo nell'art. 37 co. 1°, seconda parte, stesso d.lgs.; né l'applicazione dell'art. 574 co. 3° svuota di significato l'art. 37 cit., in quanto restano inappellabili (e ricorribili solo per cassazione) tutte le condanne a sanzione pecuniaria, accompagnate da statuizioni civili, allorquando l'imputato intenda contestare soltanto la specie e/o l'entità della pena.
La soluzione qui accolta è in linea con giurisprudenza largamente maggioritaria di questa Suprema Corte, la quale statuisce che il dettato dell'art. 37 co. 1°, seconda parte, d.lgs. n. 274/2000 va coordinato con quello dell'art. 574 co. 4° c.p.p., in virtù del quale l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali, se questa dipende dal capo o dal punto impugnato (v. Cass. Sez. II, ud. 12.5.09, Ognibene; Cass. Sez. II, ud. 21.1.2009, Sidoli; Cass. Sez. V n. 33545 del 21.9.2006, dep. 5.10.2006; Cass. Sez. V n. 12609 del 2.3.2006, dep. 10.4.2006; Cass. n. 5098/2006; Cass. n. 19664/2005; Cass. n. 45296/2005; Cass. n. 45277/2005; Cass. n. 45269/2005; Cass. n. 42207/2005; Cass. n. 19664/2005; Cass. n. 5128/2005; Cass. n. 1349/2005; Cass. n. 2271/2004; Cass. n. 1349/2004).
È pur vero (come sopra si è accennato) che talune pronunce di questa S.C. sono state di avviso contrario (cfr. Cass. Sez. V n. 19382 del 21.4.2005, dep. 20.5.2005; v. altresì, sia pure senza affrontare specificamente la questione del coordinamento del cit. art. 37 co. 1° d.lgs. n. 274/2000 con l'art. 574 co. 4° c.p.p., Cass. Sez. V n. 4886 del 16.12.2005, dep. 8.2.2006): in particolare, Cass. Sez. V n. 39465 del 4.10.2005, dep. 27.10.2005, afferma che l'art. 574 co. 4° c.p.p. serba integra la propria valenza, atteso che la pronuncia del giudice di legittimità, a seguito del ricorso proposto (se del caso convertito in ricorso per cassazione), esplicherà i suoi effetti anche in ordine alle restituzioni ed al risarcimento del danno, in diretta derivazione dalla statuizione di carattere penale.
Ma è proprio l'indubbia perdurante applicabilità dell'art. 574 co. 4° anche al ricorso per cassazione nei procedimenti per reati di competenza del g.d.p. ad indurre un'ingiustificata aporia di sistema se la norma si ritiene invece inapplicabile ove venga proposto l'appello.
Rafforza il giudizio di compatibilità fra la norma dell'art. 574 co. 4° c.p.p. e quella dell'art. 37 co. 1° cit. d.lgs. il rilievo che il sistema delineato dalla seconda è inteso proprio ad assicurare, nell'ambito del procedimento davanti al g.d.p., un doppio grado di merito solo in caso di statuizioni civili conseguenti ad un'affermazione di penale responsabilità sanzionata con pena pecuniaria, in deroga a quanto avviene nell'ordinario processo penale, nel quale (secondo Cass. Sez. III n. 27366 del 23.5.2001, dep. 6.7.2001) le sentenze applicative della sola pena dell'ammenda sono e restano inappellabili, ai sensi dell'art. 593 ult. co. c.p.p., pur ove contengano anche la condanna dell'imputato o del responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
In altre parole, la finalità perseguita dal legislatore del 2000 è quella di differenziare l'ambito di appellabilità delle sentenze del g.d.p. rispetto a quanto avviene nel rito ordinario (diversamente, gli sarebbe bastato mantenere sic et simpliciter il regime di inappellabilità di cui all'art. 593 c.p.p.), per certi versi restringendolo (rendendo inappellabili le condanne alla sola multa), per altro verso ampliandolo (rendendo appellabili le condanne alla sola ammenda accompagnate da conseguenti statuizioni civili), in tal modo individuando il criterio identificativo del tipo di impugnazione in caso di pena pecuniaria (multa od ammenda) nell'essere o non la condanna accompagnata da statuizioni civili: non a caso il procedimento penale innanzi al g.d.p. si caratterizza per l'inserimento di elementi misti che evocano più il rito civile che quello penale.
D'altro canto, ritenere che l'espressione che si legge nel co. 2° del cit. art. 37 (“...se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno”) renda la sentenza appellabile solo se l'impugnazione è espressamente estesa anche ai capi civili produrrebbe la singolare conseguenza di prevedere tre gradi di giudizio se, ad esempio, l'imputato si duole della mera entità del risarcimento ed invece solo due se nega, a monte, la fattispecie determinativa di danno (id est il fatto reato) senza avere cura di aggiungere, a mo’ di mera clausola di salvaguardia, che le censure da lui svolte si estendono anche alla conseguente pronuncia adottata sul piano civilistico.
L'esito interpretativo invece qui condiviso e che conduce a ritenere appellabili tutte le sentenze del g.d.p. che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengano altresì statuizioni risarcitorie (ove, s'intende, l'impugnante non si limiti a contestare specie od entità della pena, ma censuri l'affermazione di penale responsabilità) è avvalorato anche dalla motivazione di Corte cost. n. 426/2008, che nel dichiarare non fondata la questione di legittimità dell'art. 37 co. 1° cit. d.lgs. in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. dà atto che l'espressione “quelle che applicano la sola pena pecuniaria” che si legge nell'art. 17 co. 1° lett. n) della legge delega n. 468/99 si riferisce alle pronunce che rechino esclusivamente tale condanna, non accompagnata da statuizioni civili.
A ciò la Corte cost. perviene non solo in virtù del rilievo che la regola generale - riguardo alle sentenze del g.d.p. - è quella dell'appellabilità, di guisa che le relative eccezioni sono di stretta interpretazione, ma anche in ragione della ratio legis come emergente dai lavori preparatori della legge delega e dalla relazione ministeriale al d.lgs. n. 274/2000, in cui la logica della semplificazione del rito (anche sul versante delle impugnazioni) giustificata dal carattere delle competenze penali del g.d.p. (destinate ad esprimersi solo su reati espressivi di meri microconflitti interpersonali) e dalla minima afflittività delle sanzioni applicabili, cede il passo a fronte delle statuizioni civili, che possono avere ad oggetto anche somme largamente superiori all'ordinario limite di competenza per valore del g.d.p. ed assolvono ad una funzione per certi versi sostitutiva della pena.
In conclusione, nel caso di specie, poiché il XXX aveva contestato l'affermazione di penale responsabilità, il gravame deve intendersi automaticamente esteso ex art. 574 co. 4° c.p.p. anche al capo relativo alle statuizioni civili, per l'effetto non incontrando il divieto di appello nei termini sanciti dall'art. 37 co. 1°, seconda parte, d.lgs. n. 274/2000, come sopra interpretato.
Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la summenzionata sentenza del g.d.p. era appellabile.
Né l'impugnazione proposta dal XXX può intendersi come ricorso per saltum ex art. 569 c.p.p., giacché essa denuncia vizi di merito della decisione di prime cure.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio il provvedimento emesso il 17.1.2008 dal Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, e dispone trasmettersi gli atti al suddetto Tribunale - in composizione diversa - per il giudizio di appello.
http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1634%3Ale-sentenze-del-giudice-di-pace-che-contengono-statuizioni-risarcitorie-sono-sempre-appellabili-cassazione-sez-ii-16-marzo-2010-n-10344&catid=65%3Aprocesso-penale&Itemid=99&lang=it
FISCO: GIUDICE MULTATO CONDANNA EQUITALIA, E' POLEMICA
Un giudice di pace da' ragione ad una cittadina che aveva presentato ricorso contro Equitalia peruna iscrizione ipotecaria a suo carico. L' agenzia di riscossione fa ricorso contro la sentenza, sollevando un caso di conflitto di interessi: quel giudice, infatti, era stato a sua volta colpito da un provvedimento di iscrizione ipotecaria, e quindi -secondo Equitalia - avrebbe dovuto astenersi. Contro l'agenzia insorge il difensore della contribuente, l' avvocato Angelo Pisani, che si appella al Garante della Privacy denunciando quella che a suo avviso è una ingerenza indebita nella vita del giudice, con trattamento illecito dei dati sensibili che lo riguardano. Il ricorso in appello è stato presentato da Equitalia il 6 maggio scorso: secondo l' avvocato Vito Consales, che rappresenta l'agenzia, il giudice di pace aveva prodotto una sentenza "prolissa, illogica, illegittima e immotivata", trovandosi inuna situazione di "palese e gravissimo conflitto di interessi". Lo stesso giudice infatti era stato destinatario, nei 40 giorni precedenti alla redazione della sentenza, prima di un fermo amministrativo, e poi di una iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia: insomma, la stessa situazione della contribuente alla quale il giudice di pace aveva poi dato ragione. In attesa che il tribunale di Napoli decida sul ricorso di Equitalia, l' avvocato Pisani accusa l' agenzia di riscossione di aver sfruttato per fini propri la conoscenza di dati personalidi quel giudice di pace. Insomma, Equitalia - afferma il legale, presidente dell' associazione Noi Consumatori impegnata da anni contro le 'cartelle pazze - ha "comunicato illegittimamente" notizie relative alla posizione debitoria di quel magistrato.Pisani chiede l' intervento del Garante per la Privacy, ma chiede anche alla procura di Napoli di accertare se nella vicenda sussistano elementi penalmente rilevanti, verificando inparticolare "l'uso per scopi privati della società di archiviche dovrebbero essere utilizzati solo per fini d' ufficio".
fonte ANSA
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Multe nell'area di Napoli: il Giudice di Pace entra in rete, Equitalia dovrà fare attenzione
Una convenzione sottoscritta il 4 maggio 2010 presso la Corte di Appello di Napoli eviterà spiacevoli conseguenze ai ricorrenti avverso infrazioni stradali di competenza territoriale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli; è auspicabile che Equitalia, in collegamento telematico con Comune e Prefettura di Napoli, per l'avvenire si astenga sia dall'inviare a sproposito cartelle di pagamento che dall'avviare procedure esecutive indebite contro chi abbia già presentato ricorso contro una multa avanti al Magistrato non togato del Capoluogo partenopeo e ne attenda il responso. Ovviamente nel novero dei partners della convenzione figura anche il Ministero della Giustizia. Il Portale vigilerà su quel che in concreto accadrà e ne riferirà come ha già fatto con il "lancio" del 20 aprile 2010 con cui si diede notizia della prima convenzione stipulata presso la sede di Roma; sarà indispensabile il completamento degli interventi di adeguamento dei vari software sui sistemi informatici delle Istituzioni coinvolte nel progetto, destinato a diffondersi a macchia d'olio. Nel frangente di disagio sociale ed economico che sta vivendo il nostro Paese si tratta di una nuova iniziativa, dopo quella romana, di scambio rapido di dati, magari settoriale, ma che può comunque esplicare una positiva ricaduta sulla vita privata di tante famiglie dell'hinterland napoletano.
fonte http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8409.asp
fonte http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8409.asp
Giudice di Pace di Pozzuoli: recesso dal contratto di soggiorno alberghiero
La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 Codice Civile, può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Pozzuoli in un caso di recesso dal contratto di soggiorno alberghiero sottoscritto da una coppia con figlio per la sopravvenuta conoscenza dello stato di gravidanza a rischio della donna.
Quanto all'esercizio del diritto di recesso, il Giudice di Pace ha affermato che: "L’eccezione della convenuta sul diritto di recesso ex art. 64, comma 1, del D.L.vo 6/9/05 n.206 (CdC) secondo il quale: per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificare il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, non è conferente. Tale diritto di recesso è, invece, disciplinato dal successivo art. 65, comma 2, lettera b, il quale precisa che il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 64 decorre, per i contratti a distanza, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi d’informazione di cui all’art. 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa. Nel caso di specie, l’obbligo di cui all’art. 52 non è stato ottemperato e, pertanto, ai sensi dell’art. 65, comma 3, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è di novanta giorni dal giorno della conclusione del contratto."
Secondo il Giudice di Pace: "Nel caso di impossibilità sopravvenuta, l'effetto risolutorio opera in modo automatico, con la liberazione del contraente obbligato alla prestazione divenuta impossibile; ma è altrettanto innegabile che (il dato è testuale nella norma di cui all'art. 1463 c.c.), nel caso in cui sia riscontrata l'impossibilità assoluta di effettuare la propria prestazione, la parte liberata non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito."
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2478
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Pozzuoli in un caso di recesso dal contratto di soggiorno alberghiero sottoscritto da una coppia con figlio per la sopravvenuta conoscenza dello stato di gravidanza a rischio della donna.
Quanto all'esercizio del diritto di recesso, il Giudice di Pace ha affermato che: "L’eccezione della convenuta sul diritto di recesso ex art. 64, comma 1, del D.L.vo 6/9/05 n.206 (CdC) secondo il quale: per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificare il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, non è conferente. Tale diritto di recesso è, invece, disciplinato dal successivo art. 65, comma 2, lettera b, il quale precisa che il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 64 decorre, per i contratti a distanza, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi d’informazione di cui all’art. 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa. Nel caso di specie, l’obbligo di cui all’art. 52 non è stato ottemperato e, pertanto, ai sensi dell’art. 65, comma 3, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è di novanta giorni dal giorno della conclusione del contratto."
Secondo il Giudice di Pace: "Nel caso di impossibilità sopravvenuta, l'effetto risolutorio opera in modo automatico, con la liberazione del contraente obbligato alla prestazione divenuta impossibile; ma è altrettanto innegabile che (il dato è testuale nella norma di cui all'art. 1463 c.c.), nel caso in cui sia riscontrata l'impossibilità assoluta di effettuare la propria prestazione, la parte liberata non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito."
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Cassazione: Giudice di Pace non può espellere straniero irregolare se in patria è esposto a persecuzione
Il 3 maggio 2010 la Prima Sezione Civile della Cassazione ha emesso una sentenza per certi versi storica, quella n°10636 con cui è stato affermato il seguente principio: prima di convalidare l'espulsione il giudice di pace deve esprimersi "sul concreto pericolo, prospettato dall'opponente, di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di espulsione nel paese di origine, pericolo concreto che, se accertato, avrebbe comportato una situazione ostativa all'espulsione dello straniero"; così opinando gli Ermellini di Piazza Cavour hanno sancito che il Giudice di Pace di Caserta, nel deliberare in merito al ricorso presentato da un cittadino originario della Liberia non in possesso di permesso di soggiorno (che si era visto negare lo status di rifugiato dall'apposita Commissione Centrale), avrebbe dovuto attenersi alla misura di protezione umanitaria racchiusa nell'art. 19 della Legge denominata "Bossi - Fini". Ora sarà interessante assistere a come la giurisprudenza dei Giudici di Pace calerà il principio nella prassi. L'onere di allegazione delle condizioni ostative all'espulsione od al respingimento come dovrà essere calibrato?
fonte http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8408.asp
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Sezioni Unite : il Giudice di Pace è competente anche per la decurtazione dei punti sulla patente
Lo scorso 23 aprile le Sezione Unite hanno depositato la sentenza n. 9691 del 2010 con la quale hanno ritenuto sussistente la competenza del Giudice di Pace, anche in merito a pronunce relative alla decurtazione dei punti sulla patente di guida. La pronuncia trae origine da un ricorso proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verso una sentenza con la quale la Giudice di Pace aveva annullato la comunicazione relativa alla decurtazione dei punti. Il Ministero, con la propria impugnativa sosteneva, dinnanzi ai giudici di legittimità, che dovesse essere rilevato il difetto di giurisdizione del giudice onorario. Riteneva il ricorrente che quest’ultimo si sarebbe pronunciato, illegittimamente, su di un atto amministrativo a contenuto vincolato, ben distinto e diverso rispetto al procedimento che vi si pone a monte, per il quale l’unica possibilità era quelle di proporre impugnativa innanzi al giudice amministrativo. Le Suprema Corte, non hanno accolto una simile ricostruzione e facendo leva sul carattere accessorio della previsione della decurtazione dei punti, che si pone come conseguenza della violazione delle norme del codice della strada, ha potuto riconoscere come, ogni contenzioso relativo alla applicazione di tale misura accessoria debba essere ricondotto alla competenza del Giudice di Pace, anche nel caso in cui vi siano eventuali errori nella decurtazione dei punti sulla patente di guida.
fonte http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8370.asp
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Giustizia: Giudici di pace presto in rete con i PC di Equitalia. Primo lotto consegnato a Roma
E' stato consegnato alle cancellerie del Giudice di pace di Roma un primo lotto dei complessivi 120 computer che Equitalia Gerit ha messo a disposizione per stabilire un collegamento telematico che consente all'agente della riscossione di conoscere tempestivamente i contribuenti che sono in attesa di una sentenza. Mettendo in rete il Giudice di Pace si potranno evitare cartelle di pagamento e procedure esecutive non dovute nei confronti di chi ha fatto ricorso al Giudice di Pace. Con la consegna dei primi computer si è dato il via ad un'iniziativa basata su una convenzione, stilata con il Ministero della Giustizia, il Comune e il Giudice di Pace di Roma. Un secondo lotto di 90 PC sara' consegnato subito dopo il completamento degli interventi di adeguamento dei software sui sistemi informatici delle istituzioni coinvolte nel progetto. Il progetto però è destinato ad esterndersi oltre il territorio della capitale. Equitalia Gerit ha infatti fornito un server al Centro elaborazione dati del Ministero della Giustizia di ch edarà modo di attuare lo scambio rapido di dati per tutti i Giudici di Pace d'Italia. Si è dichiarato soddisfatto il direttore generale di Equitalia, "il lavoro che stiamo portando avanti insieme agli altri partners del progetto sta andando nella direzione giusta, a conferma che la collaborazione istituzionale e' la chiave di successo per offrire il miglior servizio alla collettivita'''.
fonte http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8343.asp
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ERRATO O INCOMPLETO INSERIMENTO NELL'ELENCO TELEFONICO: SCATTA IL RISARCIMENTO
Giudice di pace di Bari, sez. IV, 29 gennaio 2010, n. 801
(Giudice Tanzi)
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 23.10.2008 P. C., conveniva in giudizio innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Bari la Telecom Italia SPA in persona del suo legale rapp.te p.t., al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di € 1.032,00 comprensiva di danni da determinarsi secondo equità sia a titolo patrimoniale che a titolo di danno esistenziale.
Deduceva l’attrice che nell’anno 1993 aveva stipulato con la SIP un contratto di utenza telefonica la Telecom n. 080/1 all’indirizzo di via … in Bari, versando in data 16/11/1993 la somma di £ 775.000 di cui £ 517.000 per deposito cauzionale e £ 200.000 più IVA per installazione.
Decorso un anno la SIP trasformatasi in Telecom Italia non restituiva, per la cauzione, la somma eccedente il consumo medio bimestrale pari a £. 62.000=, malgrado la lettera raccomandata del 16/6/2004 con la quale l’attrice invitava il gestore a non addebitare i costi accessori non più dovuti.
L’avv. P. per tutto quanto innanzi decideva di rivolgersi ad altro gestore (Wind) ma ciononostante la Telecom continuava ad addebitare non solo il canone ma anche chiamate e costi internet. Tali fatti sono stati contestati alla Telecom con la raccomandata del 25/7/2007 immediatamente seguita dal deposito presso il Corecom di Bari del ricorso per la bonaria definizione della lite, ma senza utile esito.
Nell’aprile 2008 la Telecom riconosceva il suo debito di € 258,00 ed inviava tramite BPS € 252,00 che veniva dall’attrice trattenuta in conto al suo maggior credito.
Inoltre, l’attrice nel novembre 2006 decise di trasferire la studio professionale da via … a via …, dove era attiva l’utenza n. 080/2, e chiedeva, con fax del 17/12/2004, la cessazione dell’utenza abitativa ed il trasferimento dell’utenza professionale.
Ciononostante la Telecom continuava ad inviare per il numero cessato richiesta di pagamento senza la restituzione del deposti cauzionale, né nell’elenco abbonati 2006 aveva inserito l’attrice come studio e con il titolo professionale.
Altro ricorso alla procedura conciliativa per le restituzioni dovute a tali ultimi titoli e per il risarcimento del danno, patrimoniale ed alla immagine, subito per non essere stata facilmente rintracciabile, che non dava esito positivo.
Con comparsa del 18/3/2009 si costituiva in giudizio la Telecom per contestare la domanda e deducendo che il Giudice di Pace non può nella presente controversia emettere una pronuncia secondo equità in quanto é esclusa dal disposto del nuovo 2° comma dell’art. 113 cpc in relazione alle controversie derivanti da cd. contratti di massa di cui all’art. 1342 cbd. civ. “Contratto concluso mediante moduli o formulari”.
Nel merito la Telecom sosteneva l’infondatezza della domanda sia perché il deposito cauzionale era stato restituito in misura maggiore del dovuto e sia perché su detta somma non competevano gli interessi. Quanto alla mancata indicazione del titolo professionale sull’elenco 2006 la domanda era del tutto infondata perché il trasferimento da via … a via … sarebbe avvenuto solo nel novembre 2006 e gli elenchi telefonici di Bari e provincia erano stati già stampati e in corso di distribuzione.
Nel prosieguo: all’udienza del ....09 precisate le conclusioni e discussa la causa dalle parti costituite il giudice si riservava per la decisione
Motivi della decisione
An debeatur
La domanda attorea, per quanto di ragione, é fondata e può essere accolta. La Telecom é risultata inadempiente all’obbligo di restituzione della cauzione relativa all’utenza XXXX di £ 517.000 (pari ad € 267,00) e di quella relativa all’utenza XXXX2 di £. 15.000 (pari ad € 7,75) in uno € 264,75 e per questo non può ritenersi soddisfattiva la somma restituita di € 252,00 non tanto per la modesta differenza ma anche perché devono aggiungersi gli interessi legali, per la naturale produttività del denaro, rispettivamente dal 1/1/1995 e dal 1/1/2005.
Infatti é evidente che l’attore é incorso in un mero errore materiale quando ha indicato l’epoca dei fatti nel novembre 2006 in quanto il fax di disdetta porta la data del 17/12/2004.
Non può essere accolta la domanda di restituzioni dei noli ed accessori, oltre che di condanna al risarcimento del danno per svalutazione monetaria, in quanto non adeguatamente provata.
Merita, invece, accoglimento la domanda di condanna per il danno provocato dalla Telecom all’istante a causa del mancato corretto inserimento nell’elenco telefonico dal 2006.
Gli elenchi sono aggiornati al mese di novembre e successivamente distribuiti, l’attore ha inviato il 17/12/2004 disdetta dell’utenza abitativa e trasferimento di quella professionale, la Telecom ha potuto in tutto l’anno 2005 modificare l’elenco correttamente e non in modo parziale come avvenuto con la semplice dizione “studio”.
Si é trattato di un vero e proprio inadempimento contrattuale la cui disciplina ricade nella previsione dell’art. 1218 del cod. civ.: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta é tenuto al risarcimento del danno se non prova...”
Valgono anche i richiami agli artt. 1375 e 1175 del medesimo codice: il contratto deve essere eseguito secondo buona fede e secondo le regole della correttezza.
La correttezza deve essere notevole da parte di un soggetto - come la Telecom - al quale si richiede la massima professionalità.
La Telecom, peraltro, non ha offerto la prova liberatoria dimostrando “la causa a lui non imputabile”.
L’affermazione della responsabilità contrattuale della Telecom viene, pertanto, motivata con il riferimento e l’applicazione di precise norme giuridiche mentre il richiamo all’art. 113 cpc nel senso indicato dalla Corte Costituzionale non é utile in quanto il giudizio di responsabilità é stato espresso in forza di norme giuridiche positive e non secondo equità.
Quantum debeatur
Affermata la responsabilità contrattuale della Telecom deve essere determinato il residuo debito e l’ammontare del danno risarcibile.
L’attore ha diritto alla restituzione della differenza tra € 264,75 e € 252,00 pari ad € 12,75 oltre gli interessi legali, per la naturale produttività del denaro, rispettivamente dal 1/1/1995 e dal 1/1/2005
Le Condizioni generali di abbonamento all’art. 28 prevedono al n. l che “in caso di errore nell’inserimento nell’elenco telefonico...del numero telefonico o del nominativo del cliente indicati nella richiesta, la Telecom Italia corrisponderà un indennizzo pari a due mensilità del canone di abbonamento”. Il successivo n. 3 che: “Telecom Italia non é comunque responsabile né di eventuali errori nell’inserimento dei dati in elenco ad essa non imputabili né della veridicità di titoli o qualifiche ovvero di ogni altro dato e/o informazione dichiarati dal Cliente a Telecom Italia”.
E’ evidente che le due mensilità del canone costituiscono un indennizzo, come tale svincolato da responsabilità, mentre l’affermazione che la Telecon Italia non é responsabile di eventuali errori nell’inserimento dei dati in elenco ad essa non imputabili significa che se sussiste, come nel caso di specie per quanto innanzi detto, la responsabilità comporta a mente dell’art. 1218 cod. civ. l’obbligo di risarcire il danno.
L’attore non era facilmente individuabile sull’elenco telefonico a causa dell’errata qualificazione professionale e non può dimostrare, vertendosi in tema di prova negativa, i mancati incarichi per la difficile individuazione sull’elenco telefonico, pur se un inizio di prova é stata offerta con i testi C. e L.
Il danno é certo nella sua esistenza, ma non potendosi provare nel suo preciso ammontare, può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art 1226 cod. civ.)
Tale danno può essere determinato nella misura di € 300,00 anche in considerazione dei contrasti tra le parti che ha costretto l’attore a chiedere due volte la conciliazione della lite che avrebbe potuto ben avvenire in sede stragiudiziale se la Telecom avesse mostrato concreta disponibilità.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Bari, avv. Matilde Tanzi, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe segnata:
- Dichiara la responsabilità della Telecom Italia per la mancata tempestiva restituzione dei depositi cauzionali e per l’effetto la condanna al pagamento in favore di C. P. della somma di € 12,75 oltre gli interessi legali, rispettivamente dal 1/1/1995 e dal 1/1/2005;
- Condanna la Telecom Italia, spa. In persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di C. P. della somma di € 300,00 per il risarcimento del danno ,dovuto all’errato inserimento della sessa nell’elenco abbonati 2006
- Condanna la Telecom Italia, spa. In persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di C. P. delle spese del presente giudizio che liquida, ex actis, in complessivi € 636,00 di cui € 400,00 per onorari, € 200,00 per diritti ed € 36,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, CNF ed IVA, come per legge.
fonte http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1143:errato-o-incompleto-inserimento-nellelenco-telefonico-scatta-il-risarcimento&catid=83:consumatore&Itemid=116
(Giudice Tanzi)
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 23.10.2008 P. C., conveniva in giudizio innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Bari la Telecom Italia SPA in persona del suo legale rapp.te p.t., al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di € 1.032,00 comprensiva di danni da determinarsi secondo equità sia a titolo patrimoniale che a titolo di danno esistenziale.
Deduceva l’attrice che nell’anno 1993 aveva stipulato con la SIP un contratto di utenza telefonica la Telecom n. 080/1 all’indirizzo di via … in Bari, versando in data 16/11/1993 la somma di £ 775.000 di cui £ 517.000 per deposito cauzionale e £ 200.000 più IVA per installazione.
Decorso un anno la SIP trasformatasi in Telecom Italia non restituiva, per la cauzione, la somma eccedente il consumo medio bimestrale pari a £. 62.000=, malgrado la lettera raccomandata del 16/6/2004 con la quale l’attrice invitava il gestore a non addebitare i costi accessori non più dovuti.
L’avv. P. per tutto quanto innanzi decideva di rivolgersi ad altro gestore (Wind) ma ciononostante la Telecom continuava ad addebitare non solo il canone ma anche chiamate e costi internet. Tali fatti sono stati contestati alla Telecom con la raccomandata del 25/7/2007 immediatamente seguita dal deposito presso il Corecom di Bari del ricorso per la bonaria definizione della lite, ma senza utile esito.
Nell’aprile 2008 la Telecom riconosceva il suo debito di € 258,00 ed inviava tramite BPS € 252,00 che veniva dall’attrice trattenuta in conto al suo maggior credito.
Inoltre, l’attrice nel novembre 2006 decise di trasferire la studio professionale da via … a via …, dove era attiva l’utenza n. 080/2, e chiedeva, con fax del 17/12/2004, la cessazione dell’utenza abitativa ed il trasferimento dell’utenza professionale.
Ciononostante la Telecom continuava ad inviare per il numero cessato richiesta di pagamento senza la restituzione del deposti cauzionale, né nell’elenco abbonati 2006 aveva inserito l’attrice come studio e con il titolo professionale.
Altro ricorso alla procedura conciliativa per le restituzioni dovute a tali ultimi titoli e per il risarcimento del danno, patrimoniale ed alla immagine, subito per non essere stata facilmente rintracciabile, che non dava esito positivo.
Con comparsa del 18/3/2009 si costituiva in giudizio la Telecom per contestare la domanda e deducendo che il Giudice di Pace non può nella presente controversia emettere una pronuncia secondo equità in quanto é esclusa dal disposto del nuovo 2° comma dell’art. 113 cpc in relazione alle controversie derivanti da cd. contratti di massa di cui all’art. 1342 cbd. civ. “Contratto concluso mediante moduli o formulari”.
Nel merito la Telecom sosteneva l’infondatezza della domanda sia perché il deposito cauzionale era stato restituito in misura maggiore del dovuto e sia perché su detta somma non competevano gli interessi. Quanto alla mancata indicazione del titolo professionale sull’elenco 2006 la domanda era del tutto infondata perché il trasferimento da via … a via … sarebbe avvenuto solo nel novembre 2006 e gli elenchi telefonici di Bari e provincia erano stati già stampati e in corso di distribuzione.
Nel prosieguo: all’udienza del ....09 precisate le conclusioni e discussa la causa dalle parti costituite il giudice si riservava per la decisione
Motivi della decisione
An debeatur
La domanda attorea, per quanto di ragione, é fondata e può essere accolta. La Telecom é risultata inadempiente all’obbligo di restituzione della cauzione relativa all’utenza XXXX di £ 517.000 (pari ad € 267,00) e di quella relativa all’utenza XXXX2 di £. 15.000 (pari ad € 7,75) in uno € 264,75 e per questo non può ritenersi soddisfattiva la somma restituita di € 252,00 non tanto per la modesta differenza ma anche perché devono aggiungersi gli interessi legali, per la naturale produttività del denaro, rispettivamente dal 1/1/1995 e dal 1/1/2005.
Infatti é evidente che l’attore é incorso in un mero errore materiale quando ha indicato l’epoca dei fatti nel novembre 2006 in quanto il fax di disdetta porta la data del 17/12/2004.
Non può essere accolta la domanda di restituzioni dei noli ed accessori, oltre che di condanna al risarcimento del danno per svalutazione monetaria, in quanto non adeguatamente provata.
Merita, invece, accoglimento la domanda di condanna per il danno provocato dalla Telecom all’istante a causa del mancato corretto inserimento nell’elenco telefonico dal 2006.
Gli elenchi sono aggiornati al mese di novembre e successivamente distribuiti, l’attore ha inviato il 17/12/2004 disdetta dell’utenza abitativa e trasferimento di quella professionale, la Telecom ha potuto in tutto l’anno 2005 modificare l’elenco correttamente e non in modo parziale come avvenuto con la semplice dizione “studio”.
Si é trattato di un vero e proprio inadempimento contrattuale la cui disciplina ricade nella previsione dell’art. 1218 del cod. civ.: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta é tenuto al risarcimento del danno se non prova...”
Valgono anche i richiami agli artt. 1375 e 1175 del medesimo codice: il contratto deve essere eseguito secondo buona fede e secondo le regole della correttezza.
La correttezza deve essere notevole da parte di un soggetto - come la Telecom - al quale si richiede la massima professionalità.
La Telecom, peraltro, non ha offerto la prova liberatoria dimostrando “la causa a lui non imputabile”.
L’affermazione della responsabilità contrattuale della Telecom viene, pertanto, motivata con il riferimento e l’applicazione di precise norme giuridiche mentre il richiamo all’art. 113 cpc nel senso indicato dalla Corte Costituzionale non é utile in quanto il giudizio di responsabilità é stato espresso in forza di norme giuridiche positive e non secondo equità.
Quantum debeatur
Affermata la responsabilità contrattuale della Telecom deve essere determinato il residuo debito e l’ammontare del danno risarcibile.
L’attore ha diritto alla restituzione della differenza tra € 264,75 e € 252,00 pari ad € 12,75 oltre gli interessi legali, per la naturale produttività del denaro, rispettivamente dal 1/1/1995 e dal 1/1/2005
Le Condizioni generali di abbonamento all’art. 28 prevedono al n. l che “in caso di errore nell’inserimento nell’elenco telefonico...del numero telefonico o del nominativo del cliente indicati nella richiesta, la Telecom Italia corrisponderà un indennizzo pari a due mensilità del canone di abbonamento”. Il successivo n. 3 che: “Telecom Italia non é comunque responsabile né di eventuali errori nell’inserimento dei dati in elenco ad essa non imputabili né della veridicità di titoli o qualifiche ovvero di ogni altro dato e/o informazione dichiarati dal Cliente a Telecom Italia”.
E’ evidente che le due mensilità del canone costituiscono un indennizzo, come tale svincolato da responsabilità, mentre l’affermazione che la Telecon Italia non é responsabile di eventuali errori nell’inserimento dei dati in elenco ad essa non imputabili significa che se sussiste, come nel caso di specie per quanto innanzi detto, la responsabilità comporta a mente dell’art. 1218 cod. civ. l’obbligo di risarcire il danno.
L’attore non era facilmente individuabile sull’elenco telefonico a causa dell’errata qualificazione professionale e non può dimostrare, vertendosi in tema di prova negativa, i mancati incarichi per la difficile individuazione sull’elenco telefonico, pur se un inizio di prova é stata offerta con i testi C. e L.
Il danno é certo nella sua esistenza, ma non potendosi provare nel suo preciso ammontare, può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art 1226 cod. civ.)
Tale danno può essere determinato nella misura di € 300,00 anche in considerazione dei contrasti tra le parti che ha costretto l’attore a chiedere due volte la conciliazione della lite che avrebbe potuto ben avvenire in sede stragiudiziale se la Telecom avesse mostrato concreta disponibilità.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Bari, avv. Matilde Tanzi, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe segnata:
- Dichiara la responsabilità della Telecom Italia per la mancata tempestiva restituzione dei depositi cauzionali e per l’effetto la condanna al pagamento in favore di C. P. della somma di € 12,75 oltre gli interessi legali, rispettivamente dal 1/1/1995 e dal 1/1/2005;
- Condanna la Telecom Italia, spa. In persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di C. P. della somma di € 300,00 per il risarcimento del danno ,dovuto all’errato inserimento della sessa nell’elenco abbonati 2006
- Condanna la Telecom Italia, spa. In persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di C. P. delle spese del presente giudizio che liquida, ex actis, in complessivi € 636,00 di cui € 400,00 per onorari, € 200,00 per diritti ed € 36,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, CNF ed IVA, come per legge.
fonte http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1143:errato-o-incompleto-inserimento-nellelenco-telefonico-scatta-il-risarcimento&catid=83:consumatore&Itemid=116
Giustizia: giudici pace, noi senza tutele e con troppi compiti
"E' stata rappresentata al Presidente della Repubblica la grave situazione di precariato in cui versa la categoria dei giudici di pace, magistrati ordinari investiti di alte funzioni pubbliche, ma senza le tutele fondamentali garantite dalla Costituzione ad ogni cittadino e lavoratore". E' quanto dichiara in una nota la magistratura di Pace rappresentata dalle sigle di categoria Unagipa e AnMap, ricevuta ieri al Quirinale dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
fonte http://www.adnkronos.com/IGN/News/Politica/Giustizia-giudici-pace-noi-senza-tutele-e-con-troppi-compiti_118152582.html
fonte http://www.adnkronos.com/IGN/News/Politica/Giustizia-giudici-pace-noi-senza-tutele-e-con-troppi-compiti_118152582.html
Cassazione: giudice di pace non deve andare oltre le allegazioni delle parti e deve precisare principio di equità in base al quale definisce il giudiz
Con la sentenza n. 3471, depositata il 15 febbraio 2010, la seconda sezione civile della Corte di cassazione ha stabilito che il giudice di pace non può decidere sulla base di pretese non fatte valere dalle parti (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, art.112 c.p.c) e che è necessario inoltre enunciare il principio di equità in base al quale viene definito il giudizio. Secondo la ricostruzione della vicenda, il ricorrente, che aveva adito il giudice di pace nei confronti del suo condominio per chiedere la dichiarazione di nullità o inefficacia della deliberazione assembleare con la quale era stata ripartita la spesa per l’installazione di luci di emergenza, si era visto respingere la sua richiesta: il giudice, condannando il ricorrente a pagare 11 euro più gli interessi, aveva ritenuto che “le assemblee del condominio sono state regolarmente tenute e le deliberazioni regolarmente approvate, né tali deliberazioni sono state impugnate, pertanto esse vincolano tutti i condomini”. Il ricorrente, proponendo ricorso per la cassazione della sentenza, aveva eccepito che il giudice di pace avesse deciso la causa sulla base di circostanze estranee alla materia del contendere. Gli Ermellini, accogliendo il ricorso, hanno precisato che “in realtà l’attore non aveva contestato la regolarità formale dello svolgimento dell’assemblea o dell’approvazione della deliberazione in questione, né aveva omesso di impugnarla: aveva negato la sua legittimità, proprio con l’atto introduttivo del giudizio, facendo valere un argomento che è stato del tutto trascurato dal giudice di pace, riguardante l’avvenuta applicazione della tabella millesimale generale, in luogo di quella vigente per gli oneri relativi alle scale”. In conclusione la Corte ha quindi stabilito che la condanna da parte del giudice di pace, è stata “pronunciata in assenza di una domanda in tal senso del condominio e che non è stato enunciato il principio di equità in base al quale il giudizio è stato definito”.
fonte http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8068.asp
fonte http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8068.asp
È illegittimo il verbale della multa se prevede solo il pagamento alla Posta
Giudice di Pace di Palermo - VIII sezione civile - Sentenza 12 febbraio 2010
Il verbale di contravvenzione che prevede come unica forma di pagamento il bollettino postale è illegittimo. Infatti, limitando le modalità di pagamento in misura ridotta, quelle previste nei primi 60 giorni dall'elevazione della multa, rischia di tradursi in un "considerevole" pecuniario per il cittadino. Lo ha deciso il giudice di Pace di Palermo, con la sentenza 12 febbraio 2009, che ha accolto il ricorso di un automobilista contro un verbale che non indicava come possibile anche il pagamento presso la sede locale della Polizia Municipale, come imposto dalla legge.
fonte http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdmerito&IdDocumento=11431677&IdFonteDocumentale=13
Il verbale di contravvenzione che prevede come unica forma di pagamento il bollettino postale è illegittimo. Infatti, limitando le modalità di pagamento in misura ridotta, quelle previste nei primi 60 giorni dall'elevazione della multa, rischia di tradursi in un "considerevole" pecuniario per il cittadino. Lo ha deciso il giudice di Pace di Palermo, con la sentenza 12 febbraio 2009, che ha accolto il ricorso di un automobilista contro un verbale che non indicava come possibile anche il pagamento presso la sede locale della Polizia Municipale, come imposto dalla legge.
fonte http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdmerito&IdDocumento=11431677&IdFonteDocumentale=13
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