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Inps: non mutando le condizioni originarie si deve procedere alla conferma triennale dell'assegno ordinario di invalidità

(Cassazione, sentenza 22.9.2010 n. 20008)

Con ricorso depositato l’11 agosto 1998 M.C. Conveniva dinanzi alla Pretura di Benevento l’INPS, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all’assegno di invalidità, dopo avere espletato senza esito la procedura amministrativa volta ad ottenere il medesimo beneficio. Costituitosi in giudizio l’INPS chiedeva il rigetto della domanda non sussistendo i presupposti del diritto invocato. Con sentenza del 21/6/02 il Giudice adito, all’esito dell’espletata consulenza medico legale, rigettava la domanda. Con atto del 15/7/2002 il M. proponeva appello avverso detta sentenza eccependone la nullità perchè redatta in forma standardizzata senza alcun riferimento specifico alla fattispecie dedotta in giudizio, e lamentando l’erronea valutazione delle proprie infermità operata dal CTU e contenute nella relazione posta a fondamento della decisione impugnata, nonché la lacunosità della stessa perizia priva dell’espletamento di essenziali accertamenti specialistici. Lamentava, inoltre, che non era stato operato il dovuto raffronto fra le patologie presenti all’epoca dell’iniziale riconoscimento dell’assegno e quelle presenti al momento attuale, per cui ribadiva la richiesta di accoglimento della domanda già formulata in primo grado. L’INPS, costituitosi, chiedeva il rigetto dell’appello. Disposta ed espletata nuova consulenza medico legale, la Corte di Appello di Napoli, sulla base della stessa, con sentenza del 26 maggio-30 giugno 2006, rigettava il gravame....
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/inps-non-mutando-le-condizioni-originarie-si-deve-procedere-alla-conferma-triennale/4958

Avviso breve sui debiti Inps

Una seconda (articolo 38, comma 12), mantiene in vita fino alla fine del 2012 il diritto dell'Inps di chiedere l'iscrizione a ruolo dei suoi crediti non prescritti, divenuti esigibili fin dal lontano 2004 e di renderli in tal modo esecutivi. All'Inps è ora concessa questa facoltà anche quando non sarebbe più possibile esercitarla per il decorso del periodo di decadenza.
Infine, per completare la rassegna di norme che modificano la gestione dei crediti contributivi, ricordiamo che con la circolare 106/2010 l'Inps ha dato attuazione, con effetto dal 3 agosto 2010 alle regole sulla rateazione dei debiti contributivi introdotti con la determinazione 250/2009. Oltre alla distinzione tra dilazione in fase amministrativa, di competenza dell'Inps, e in fase esecutiva, di competenza di Equitalia, è utile sottolineare che sono state rese più accessibili le condizioni per chiedere la rateazione.
In particolare non è più necessario che l'operatore abbia versato interamente i contributi a carico dei dipendenti e trattenuti in busta paga. Indubbiamente questo facilita gli operatori, ma genera un possibile inconveniente sul piano penale.
L'omesso versamento dei contributi trattenuti in busta paga è un reato punibile con reclusione e multa, se il datore di lavoro non provvede in breve tempo a sanare il debito (entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento del reato). Se a conoscenza dell'omissione contributiva, l'Inps è obbligato a farne denuncia alla procura della Repubblica.
Dal 1° gennaio l'avviso bonario di pagamento dei debiti contributivi esce di scena. Chi dovesse riceverne uno da qui a fine anno può considerarsi uno degli ultimi fortunati, perché da quella data gli avvisi di pagamento che l'Inps notificherà avranno titolo esecutivo. Sarà un po' come ricevere l'avviso di pagamento di una cambiale in scadenza.
Ecco alcuni punti sui quali occorre richiamare l'attenzione degli operatori.
Trattandosi di titolo esecutivo, il contenuto dell'avviso di pagamento è obbligatorio a pena di nullità: se una qualsiasi delle indicazioni richieste manca, l'avviso è nullo. È opportuno quindi che tutte le informazioni contenute nell'avviso di pagamento siano sottoposte a esame molto attento, perché la prima difesa del contribuente è la contestazione della validità del titolo esecutivo.
Cambiano anche i modi con cui il titolo va notificato. La modalità che si annuncia in futuro la più diffusa sarà quella della posta elettronica certificata. L'Inps potrà stipulare convenzioni per la consegna attraverso messi comunali o agenti di polizia municipale. L'attenzione alle modalità della notifica è estremamente rilevante, perché l'avviso di pagamento diventa titolo esecutivo soltanto quando la notifica è stata validamente perfezionata. La data della notifica è il confine tra la fase amministrativa del credito e la fase esecutiva. È da ricordare che la domanda di rateazione va sottoposta a Equitalia se il credito è in fase esecutiva, all'Inps se il credito è in fase amministrativa.
La novità si inserisce in un complesso di regole che hanno un obiettivo comune: rendere più spedita la riscossione delle entrate pubbliche, comprese le entrate fiscali (nella sfera fiscale l'avviso di pagamento con valore esecutivo entra in vigore dal luglio del 2011).
Sempre in tema di contributi, ci sono anche altre due norme che si affiancano alla creazione dell'avviso esecutivo e che richiedono attento esame da parte delle aziende. Queste due norme – entrambe efficaci dal 31 maggio 2010 – sono illustrate in dettaglio negli altri due articoli in questa pagina. Una prima disposizione (articolo 30 comma 10) non permette più all'Inps di accogliere la richiesta degli operatori di sospendere la riscossione della cartella esattoriale.

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-10-04/avviso-breve-debiti-inps-080533.shtml?uuid=AY36iXWC

Da gennaio alcuni servizi dell'Inps saranno solo online, ecco quali

A partire dal primo gennaio 2011, una ventina di servizi erogati dall'Inps potranno essere richiesti esclusivamente attraverso il canale telematico. Un nuovo passo verso il rafforzamento dello sportello on line, cui i cittadini possono rivolgersi da casa o dall'ufficio, via web, senza dover raggiungere le sedi dell'Istituto.

"Si tratta - spiega in una nota il presidente dell'Istituto, Antonio Mastrapasqua - di un ulteriore passo verso l'obiettivo di vicinanza e prossimità dell'Inps nei confronti dei suoi utenti e in generale verso tutti i cittadini italiani aumentano i servizi erogati dall'Inps, aumenta la necessità di ottimizzare il proprio tempo e di poter operare via Web. Nel caso delle richieste all'Inps si tratta di servizi di assoluta necessità e di altissimo interesse: la possibilità di poterne disporre senza doversi scomodare per mettersi allo sportello delle nostre sedi è un grande passo in avanti per l'utenza, oltre che la conferma di quella consolidata vocazione di Inps hi-tech".

In particolare, si legge nella nota, dal primo gennaio 2011 le domande di servizio saranno esclusivamente telematiche per la richiesta di disoccupazione ordinaria e agricola, per indennità di mobilità ordinaria e di assegno integrativo; per l'iscrizione e la richiesta di variazione per la Gestione Separata, per i lavoratori domestici, i lavoratori dipendenti, gli agricoli e gli agricoli autonomi; per tutte le tipologie di ricorsi; per le certificazioni Ise/Isee; per le segnalazioni di variazioni contributive; per la richiesta di accentramento contributivo; per la richiesta di assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli e ai disoccupati e in mobilità; per le ricostituzioni (supplementi, assegni familiari, documentali, contributive, reddituali); per le cure termali e per le dichiarazioni di responsabilità dei contribuenti (lavoratori dipendenti e agricoli).

Per questo tipo di richieste, conclude la nota, dal primo gennaio dell'anno prossimo il sito istituzionale (www.inps.it) sarà l'unico canale utilizzabile. L'obiettivo è quello di rendere disponibili in rete il 100% dei servizi Inps e quindi di rendere esclusivamente telematica la possibilità di formulare domande e istanze all'Istituto nell'arco del prossimo biennio.

Ma al direttore dell'INPS hanno spiegato che la maggior parte degli italiani (che per lo più sono gente di una certa età) Internet non lo sa usare?
Che cos'è, un modo per non erogare più prestazioni da parte dell'INPS?
Ottimo che si dia la possibilità di richiedere i servizi ANCHE da Internet, ma questo non può restare l'UNICO canale.

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-09-08/gennaio-alcuni-servizi-inps-154158.shtml?uuid=AYSXayNC

Assegno per il nucleo familiare, gli importi dal 1° luglio 2010

Sono stati rivalutati i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare da applicare dal 1° luglio 2010.
L'INPS trasmette le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
La rivalutazione è stata fatta sulla base dela variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2008 e l'anno 2009 pari allo 0,7 %.
(Circolare INPS 26/05/2010, n. 69)
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=988110&linkparam=In%20Primo%20Piano

Inps: fissati i nuovi minimali e i massimali per l'anno 2010

Inps circ. 2 febbraio 2010, n. 16

I nuovi valori per il 2010 sono di seguito riepilogati:
- minimo di pensione mensile = euro 460,97;
- minimali giornalieri di retribuzione = anno 2009 più 0,7%, in ogni caso non inferiore a euro 43,79 (9,5% del trattamento minimo di pensione). Detto valore risulta applicabile anche ai lavoratori a domicilio;
- retribuzione giornaliera convenzionale in genere = euro 24,33
- cooperative D.P.R. 602/70 (IVS e contribuzioni minori sono, dal 2007, da calcolare con le norme previste per la generalità dei lavoratori) = euro 43,79;
- soci di cooperativa sociale: a retribuzione imponibile è determinata dalla paga base, indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione (EDR) e tutti gli altri elementi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva e individuale; in ogni caso detta retribuzione imponibile non può essere inferiore al minimale giornaliero di euro 43,79; cessa di operare il criterio dei periodi di retribuzione media mensile;
- retribuzione convenzionale mensile pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa = euro 608,00;
- minimale orario di retribuzione part time (ipotesi di orario normale pari a 40 ore settimanali) = euro 6,57 (calcolato nel seguente modo: minimale giornaliero euro 43,79 x 6 giorni : normale orario ettimanale 40 ore). Applicabile anche ai soci di cooperative;
- prima fascia di retribuzione pensionabile annua (oltre la quale è dovuta la contribuzione aggiuntiva IVS dell'1% a carico lavoratore; è interessato il lavoratore con aliquota IVS a proprio carico inferiore al 10%) = euro 42.364,00 (mese euro 3.530,00);
- massimale contributivo e pensionabile annuo (lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 con riferimento a tutte le gestioni pensionistiche obbligatorie, e per coloro, art. 1, c. 23, L. 335/199, che esercitano l'opzione, ove possibile, per il calcolo della pensione con il sistema contributivo; il massimale è applicabile anche alle collaborazioni coordinate e continuative a progetto e non e agli altri iscritti alla gestione separata) = euro 92.147,00. Limite annuale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi = euro 9.588,28 (euro 184,49 settimanale);
- massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato: confermato in euro 67,14;
- prestazioni di maternità obbligatoria (congedo di maternità) a carico del bilancio dello Stato: euro 1.916,22.

fonte http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Lavoro/2010/02/inps_circolare_16_2010_minimali_retribuzioni_convenzionali.shtml?uuid=c27e18d4-1199-11df-b2d8-92dd20be9017&type=Libero

L'INPS è abilitato ad azionare il credito contributivo.

L'INPS è abilitato ad azionare il credito contributivo provando, con qualsiasi mezzo, quali somme assoggettabili a contribuzione il lavoratore abbia diritto di ricevere. Tale prova può desumersi, in via presuntiva, anche dallo stesso contratto di transazione o dal contesto dei fatti in cui è inserito – Corte di Cassazione 28 luglio 2009 n.17495.


Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha espresso un principio di diritto solo apparentemente “estraneo” alla questione di cui è stata investita.
Il fatto.
L'Inps ha ottenuto con D.I. una cospicua somma di denaro da una S.p.A. sulla base di una transazione intervenuta tra essa S.p.A. ed alcuni suoi dipendenti.
Avverso tale concessione la S.p.A. ha proposto appello, sostenendo la natura non imponibile delle dette somme: la Corte di Appello invece ha ritenuto che tali somme dovessero essere assoggettate a contribuzione poiché l'erogazione delle stesse, anche se avvenuta a seguito di una transazione non può trovare altro fondamento che in un rapporto di lavoro.
La motivazione.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha accolto il ricorso sollevato dalla S.p.A. cui peraltro l'Inps ha resistito con controricorso, con una motivazione che solo apparentemente è contraddittoria: “le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione, non sono (…) dovute in dipendenza del contratto di lavoro ma del contratto di transazione. Restando l'obbligazione contributiva completamente insensibile agli effetti della transazione, l'Inps è abilitato ad azionare il credito contributivo provando, con qualsiasi mezzo, quali somme assoggettabili a contribuzione il lavoratore abbia diritto di ricevere. Tale prova può desumersi, in via presuntiva, anche dallo stesso contratto di transazione o dal contesto dei fatti in cui è inserito”.
La sentenza della Corte di Appello è stata cassata con rinvio non perché le somme oggetto della transazione non siano assoggettabili a contribuzione ma perché non è stata effettuata una verifica, anche presuntiva, sulla sussistenza di crediti scaturenti da un rapporto di lavoro. In altri termini, l'Inps è estraneo alla transazione ma ha il dovere di indagare, anche a seguito della avvenuta transazione stessa, l'esistenza di un rapporto di lavoro “sfuggito” alle maglie previdenziali.
Qualora l'esistenza di tale rapporto di lavoro venisse provata, l'assoggettamento alla contribuzione dovrà avvenire non sulla base delle somme dichiaratamente percepite dal lavoratore ma sulla base della retribuzione stabilita dal CCNL poiché la lg. 153/69 all'art. 12, nel fare riferimento a “tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro” va intesa nel senso di “tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere”.
Nell'enunciare il principio di diritto, la Corte di Cassazione coglie l'occasione per “rivalutare” l'operato della Corte stessa che, in diverse pronunce, ha operato una impossibile distinzione tra transazioni novative e transazioni semplici, dette anche conservative. Le prime, transazioni novative, avrebbero la funzione di sostituire l'esistente rapporto di lavoro con un altro, diverso, rapporto giuridico.
Le transazioni semplici o anche conservative vengono utilizzate al fine di regolare meglio un rapporto giuridico già esistente, che quindi non viene modificato nella sua sostanza. Scopo di questa transazione è meglio disciplinare gli effetti del rapporto esistente tra le parti.
Altri tipi di transazioni hanno lo scopo di rimuovere la res dubia: in tal caso le somme sarebbero imponibili senza altra indagine.
Transazioni dirette, infine, ad evitare il rischio della lite stessa senza contenere riconoscimenti del diritto del dipendente: in questo caso le somme non sarebbero imponibili.
“Non si giustificano”, sostiene la Corte, “le distinzioni ricorrenti, invero, in molte sentenze di questa Corte” poiché “la funzione del contratto di transazione, ai sensi dell'art. 1965 C.C, è, in ogni caso, di precludere alle parti stipulanti l'accertamento giudiziale del rapporto o delle sue regole, cosicché la sua esecuzione non è esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto oggetto della controversia”.
Riassumendo, la transazione ha un unico scopo: evitare l'accertamento giudiziale di un rapporto giuridico. Da tale transazione ben può discendere l'assoggettamento delle somme alla contribuzione ma solo dopo un attento esame della transazione stessa. L'Inps dovrà però operare un attento esame della posizione del presunto dipendente e, qualora verificasse l'esistenza di un rapporto di lavoro, dovrà far valer il proprio credito contributivo. Questo avverrà sulla base della retribuzione ex lege spettante al lavoratore e non in base a quanto stabilito tra le parti.
fonte Avv. Mariarosaria Baldascino