L'INPS è abilitato ad azionare il credito contributivo.

L'INPS è abilitato ad azionare il credito contributivo provando, con qualsiasi mezzo, quali somme assoggettabili a contribuzione il lavoratore abbia diritto di ricevere. Tale prova può desumersi, in via presuntiva, anche dallo stesso contratto di transazione o dal contesto dei fatti in cui è inserito – Corte di Cassazione 28 luglio 2009 n.17495.


Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha espresso un principio di diritto solo apparentemente “estraneo” alla questione di cui è stata investita.
Il fatto.
L'Inps ha ottenuto con D.I. una cospicua somma di denaro da una S.p.A. sulla base di una transazione intervenuta tra essa S.p.A. ed alcuni suoi dipendenti.
Avverso tale concessione la S.p.A. ha proposto appello, sostenendo la natura non imponibile delle dette somme: la Corte di Appello invece ha ritenuto che tali somme dovessero essere assoggettate a contribuzione poiché l'erogazione delle stesse, anche se avvenuta a seguito di una transazione non può trovare altro fondamento che in un rapporto di lavoro.
La motivazione.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha accolto il ricorso sollevato dalla S.p.A. cui peraltro l'Inps ha resistito con controricorso, con una motivazione che solo apparentemente è contraddittoria: “le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione, non sono (…) dovute in dipendenza del contratto di lavoro ma del contratto di transazione. Restando l'obbligazione contributiva completamente insensibile agli effetti della transazione, l'Inps è abilitato ad azionare il credito contributivo provando, con qualsiasi mezzo, quali somme assoggettabili a contribuzione il lavoratore abbia diritto di ricevere. Tale prova può desumersi, in via presuntiva, anche dallo stesso contratto di transazione o dal contesto dei fatti in cui è inserito”.
La sentenza della Corte di Appello è stata cassata con rinvio non perché le somme oggetto della transazione non siano assoggettabili a contribuzione ma perché non è stata effettuata una verifica, anche presuntiva, sulla sussistenza di crediti scaturenti da un rapporto di lavoro. In altri termini, l'Inps è estraneo alla transazione ma ha il dovere di indagare, anche a seguito della avvenuta transazione stessa, l'esistenza di un rapporto di lavoro “sfuggito” alle maglie previdenziali.
Qualora l'esistenza di tale rapporto di lavoro venisse provata, l'assoggettamento alla contribuzione dovrà avvenire non sulla base delle somme dichiaratamente percepite dal lavoratore ma sulla base della retribuzione stabilita dal CCNL poiché la lg. 153/69 all'art. 12, nel fare riferimento a “tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro” va intesa nel senso di “tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere”.
Nell'enunciare il principio di diritto, la Corte di Cassazione coglie l'occasione per “rivalutare” l'operato della Corte stessa che, in diverse pronunce, ha operato una impossibile distinzione tra transazioni novative e transazioni semplici, dette anche conservative. Le prime, transazioni novative, avrebbero la funzione di sostituire l'esistente rapporto di lavoro con un altro, diverso, rapporto giuridico.
Le transazioni semplici o anche conservative vengono utilizzate al fine di regolare meglio un rapporto giuridico già esistente, che quindi non viene modificato nella sua sostanza. Scopo di questa transazione è meglio disciplinare gli effetti del rapporto esistente tra le parti.
Altri tipi di transazioni hanno lo scopo di rimuovere la res dubia: in tal caso le somme sarebbero imponibili senza altra indagine.
Transazioni dirette, infine, ad evitare il rischio della lite stessa senza contenere riconoscimenti del diritto del dipendente: in questo caso le somme non sarebbero imponibili.
“Non si giustificano”, sostiene la Corte, “le distinzioni ricorrenti, invero, in molte sentenze di questa Corte” poiché “la funzione del contratto di transazione, ai sensi dell'art. 1965 C.C, è, in ogni caso, di precludere alle parti stipulanti l'accertamento giudiziale del rapporto o delle sue regole, cosicché la sua esecuzione non è esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto oggetto della controversia”.
Riassumendo, la transazione ha un unico scopo: evitare l'accertamento giudiziale di un rapporto giuridico. Da tale transazione ben può discendere l'assoggettamento delle somme alla contribuzione ma solo dopo un attento esame della transazione stessa. L'Inps dovrà però operare un attento esame della posizione del presunto dipendente e, qualora verificasse l'esistenza di un rapporto di lavoro, dovrà far valer il proprio credito contributivo. Questo avverrà sulla base della retribuzione ex lege spettante al lavoratore e non in base a quanto stabilito tra le parti.
fonte Avv. Mariarosaria Baldascino