Una seconda (articolo 38, comma 12), mantiene in vita fino alla fine del 2012 il diritto dell'Inps di chiedere l'iscrizione a ruolo dei suoi crediti non prescritti, divenuti esigibili fin dal lontano 2004 e di renderli in tal modo esecutivi. All'Inps è ora concessa questa facoltà anche quando non sarebbe più possibile esercitarla per il decorso del periodo di decadenza.
Infine, per completare la rassegna di norme che modificano la gestione dei crediti contributivi, ricordiamo che con la circolare 106/2010 l'Inps ha dato attuazione, con effetto dal 3 agosto 2010 alle regole sulla rateazione dei debiti contributivi introdotti con la determinazione 250/2009. Oltre alla distinzione tra dilazione in fase amministrativa, di competenza dell'Inps, e in fase esecutiva, di competenza di Equitalia, è utile sottolineare che sono state rese più accessibili le condizioni per chiedere la rateazione.
In particolare non è più necessario che l'operatore abbia versato interamente i contributi a carico dei dipendenti e trattenuti in busta paga. Indubbiamente questo facilita gli operatori, ma genera un possibile inconveniente sul piano penale.
L'omesso versamento dei contributi trattenuti in busta paga è un reato punibile con reclusione e multa, se il datore di lavoro non provvede in breve tempo a sanare il debito (entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento del reato). Se a conoscenza dell'omissione contributiva, l'Inps è obbligato a farne denuncia alla procura della Repubblica.
Dal 1° gennaio l'avviso bonario di pagamento dei debiti contributivi esce di scena. Chi dovesse riceverne uno da qui a fine anno può considerarsi uno degli ultimi fortunati, perché da quella data gli avvisi di pagamento che l'Inps notificherà avranno titolo esecutivo. Sarà un po' come ricevere l'avviso di pagamento di una cambiale in scadenza.
Ecco alcuni punti sui quali occorre richiamare l'attenzione degli operatori.
Trattandosi di titolo esecutivo, il contenuto dell'avviso di pagamento è obbligatorio a pena di nullità: se una qualsiasi delle indicazioni richieste manca, l'avviso è nullo. È opportuno quindi che tutte le informazioni contenute nell'avviso di pagamento siano sottoposte a esame molto attento, perché la prima difesa del contribuente è la contestazione della validità del titolo esecutivo.
Cambiano anche i modi con cui il titolo va notificato. La modalità che si annuncia in futuro la più diffusa sarà quella della posta elettronica certificata. L'Inps potrà stipulare convenzioni per la consegna attraverso messi comunali o agenti di polizia municipale. L'attenzione alle modalità della notifica è estremamente rilevante, perché l'avviso di pagamento diventa titolo esecutivo soltanto quando la notifica è stata validamente perfezionata. La data della notifica è il confine tra la fase amministrativa del credito e la fase esecutiva. È da ricordare che la domanda di rateazione va sottoposta a Equitalia se il credito è in fase esecutiva, all'Inps se il credito è in fase amministrativa.
La novità si inserisce in un complesso di regole che hanno un obiettivo comune: rendere più spedita la riscossione delle entrate pubbliche, comprese le entrate fiscali (nella sfera fiscale l'avviso di pagamento con valore esecutivo entra in vigore dal luglio del 2011).
Sempre in tema di contributi, ci sono anche altre due norme che si affiancano alla creazione dell'avviso esecutivo e che richiedono attento esame da parte delle aziende. Queste due norme – entrambe efficaci dal 31 maggio 2010 – sono illustrate in dettaglio negli altri due articoli in questa pagina. Una prima disposizione (articolo 30 comma 10) non permette più all'Inps di accogliere la richiesta degli operatori di sospendere la riscossione della cartella esattoriale.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-10-04/avviso-breve-debiti-inps-080533.shtml?uuid=AY36iXWC