(Cassazione, sentenza 22.9.2010 n. 20008)
Con ricorso depositato l’11 agosto 1998 M.C. Conveniva dinanzi alla Pretura di Benevento l’INPS, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all’assegno di invalidità, dopo avere espletato senza esito la procedura amministrativa volta ad ottenere il medesimo beneficio. Costituitosi in giudizio l’INPS chiedeva il rigetto della domanda non sussistendo i presupposti del diritto invocato. Con sentenza del 21/6/02 il Giudice adito, all’esito dell’espletata consulenza medico legale, rigettava la domanda. Con atto del 15/7/2002 il M. proponeva appello avverso detta sentenza eccependone la nullità perchè redatta in forma standardizzata senza alcun riferimento specifico alla fattispecie dedotta in giudizio, e lamentando l’erronea valutazione delle proprie infermità operata dal CTU e contenute nella relazione posta a fondamento della decisione impugnata, nonché la lacunosità della stessa perizia priva dell’espletamento di essenziali accertamenti specialistici. Lamentava, inoltre, che non era stato operato il dovuto raffronto fra le patologie presenti all’epoca dell’iniziale riconoscimento dell’assegno e quelle presenti al momento attuale, per cui ribadiva la richiesta di accoglimento della domanda già formulata in primo grado. L’INPS, costituitosi, chiedeva il rigetto dell’appello. Disposta ed espletata nuova consulenza medico legale, la Corte di Appello di Napoli, sulla base della stessa, con sentenza del 26 maggio-30 giugno 2006, rigettava il gravame....
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/inps-non-mutando-le-condizioni-originarie-si-deve-procedere-alla-conferma-triennale/4958