ADOZIONE Cass. civ., Sez. I, 31 marzo 2010, n. 7961

La situazione di abbandono del minore che rende necessaria la dichiarazione dello stato di adottabilità non può ritenersi consistente solo nel rifiuto intenzionale ed irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali e parentali, ma anche in una situazione di fatto, dal carattere obiettivo, che, prescindendo da intendimenti e desideri di genitori e parenti, impedisca o ponga in pericolo il sano sviluppo psicofisico del minore. A tal uopo dovrà, altresì, prescindersi dai giudizi di responsabilità e colpevolezza a carico dei genitori del minore e dei parenti, dovendosi unicamente avere riguardo alla situazione oggettiva ed all'interesse del minore. Nella specie la Corte d'Appello, chiamata a decidere sul gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale che confermava lo stato di adottabilità del minore, ha correttamente accertato, tra l'altro con giudizio e valutazioni che rientrano nella competenza del giudice del merito, pertanto non censurabili in sede di legittimità, la perdurante incapacità degli appellanti (genitori, nonni paterni e nonni materni) a farsi carico dell'accudimento della minore.


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