La situazione di abbandono del minore che rende necessaria la dichiarazione dello stato di adottabilità non può ritenersi consistente solo nel rifiuto intenzionale ed irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali e parentali, ma anche in una situazione di fatto, dal carattere obiettivo, che, prescindendo da intendimenti e desideri di genitori e parenti, impedisca o ponga in pericolo il sano sviluppo psicofisico del minore. A tal uopo dovrà, altresì, prescindersi dai giudizi di responsabilità e colpevolezza a carico dei genitori del minore e dei parenti, dovendosi unicamente avere riguardo alla situazione oggettiva ed all'interesse del minore. Nella specie la Corte d'Appello, chiamata a decidere sul gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale che confermava lo stato di adottabilità del minore, ha correttamente accertato, tra l'altro con giudizio e valutazioni che rientrano nella competenza del giudice del merito, pertanto non censurabili in sede di legittimità, la perdurante incapacità degli appellanti (genitori, nonni paterni e nonni materni) a farsi carico dell'accudimento della minore.
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