Nelle controversie tra consumatore e professionista (cioè la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.
La disciplina di tutela del consumatore prescinde dal tipo di contratto stipulato e dalla natura della prestazione oggetto del contratto trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari, sia di contratto specificamente predisposto.
Quando il consumatore viene convenuto dinanzi ad un foro diverso da quello della sua residenza (o domicilio) può eccepire l’incompetenza territoriale e limitarsi ad allegare che trattasi di controversia inerente ad un contratto cui si applica la disciplina di tutela del consumatore.
Ai sensi dell’interpretazione sistematica e funzionale degli artt. 33 ss., e in particolare dei commi 4 e 5 dell’art.34 D.Lgs. n.206/05, incombe al professionista dare la prova che la clausola contrattuale di deroga della competenza di cui al foro del consumatore, è stata oggetto di specifica trattativa, caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività; ovvero di dare la prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso non determina un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, in cui ai sensi dell’art.33, comma 1, D.Lgs. n.206/05 (esclusivamente) si sostanzia la vessatorietà della clausola o del contratto.
In difetto di prova della trattativa o di prova idonea a vincere la presunzione di relativa vessatorietà, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla, anche laddove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.c.
(Cass. n.6802/10)
fonte http://www.studiodiruggiero.it/foro-consumatore-professionista-deve-dimostrare-validita-deroga/