Pubblicato il modello per le testimonianze scritte ex art. 257 bis cpc.

In Gazzetta Ufficiale 01/03/2010 n. 49 è stato pubblicato il decreto 17 febbraio 2010 del Ministero della Giustizia, recante "Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione".
Viene in pratica data attuazione all'art. 257 bis introdotto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69: il testimone dovrà compilare il modello seguendo le indicazioni allegate e poi firmarlo in presenza del segretario comunale o di un cancelliere di un ufficio giudiziario. Ogni singolo foglio del modello dovrà poi essere siglato dal segretario o dal cancelliere alla cui presenza è stata apposta la firma. L'autentica non dovrà essere in bollo.
Il modello dovrà poi essere recapitato, a cura del testimone, alla cancelleria dell'ufficio giudiziario indicato o a mani oppure a mezzo racc.ta A/R, nel termine pure indicato. Non è previsto alcun ausilio telematico.
Sono previste sanzioni pecuniarie per il testimone che non spedisce o consegna le risposte scritte entro il termine stabilito: da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00 (articoli 257 bis, sesto comma, e 255, primo comma, del codice di procedura civile).
Le risposte false o reticenti sono considerate reato ai sensi dell'art 372 c.p.
Rammentiamo che il giudice può disporre l'assunzione della prova con testimonianza scritta solo su accordo delle parti e tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza.
Sarà poi la parte che ha richiesto questa particolare forma di testimonianza a dover predisporre il modello ed a notificarlo al testimone.

All'indirizzo

http://www.sentenze.net/images/idnot/49445/allegato1.pdf

il modello approvato.

All'indirizzo

http://www.sentenze.net/images/idnot/49445/allegato2.pdf

le "istruzioni per l'uso".