TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI CONCILIAZIONE

(in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di

mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce,

relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28

ottobre 2009;

Acquisiti i pareri della Commissione Giustizia della Camera dei deputati del 20 gennaio 2010 e

della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica del 27 gennaio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad

assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione

di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono

la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni

vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della

mediazione;

d) organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di

mediazione ai sensi del presente decreto;

e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi

dell’articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all’emanazione di tale decreto, il registro

degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

Art. 2

(Controversie oggetto di mediazione)

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una

controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del

presente decreto.

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche

relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei

servizi.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 3

(Disciplina applicabile e forma degli atti)

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti.

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi

dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e

l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento

dell’organismo.

Art. 4

(Accesso alla mediazione)

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata

mediante deposito di un’istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa

controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la

prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione

della comunicazione.

2. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della

possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle

agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in

cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda

giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione

degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il

documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto

introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del

documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di

chiedere la mediazione.

Art. 5

(Condizione di procedibilità e rapporti con il processo)

1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di

condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,

comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e

natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo

di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il

procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di

conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento

2

istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per

le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di

procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a

pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove

rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la

scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non

è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la

presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni

previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice,

anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il

comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L’invito deve

essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale

udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito, il

giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando

la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici

giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti

urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di

concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui

all’articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703,

terzo comma, del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, se il contratto,

lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o

conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte,

proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione

della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui

all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la

mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è

presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in

mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4,

comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto

o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla

prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione

impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda

giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito

del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

Art. 6

(Durata)

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

3

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione,

ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi

in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del

comma 1 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

Art. 7

(Effetti sulla ragionevole durata del processo)

1. Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi

dell’articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo

2001, n. 89.

Art. 8

(Procedimento)

1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo

designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito

della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con

ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle

controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o

più mediatori ausiliari.

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel

luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione

della controversia.

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi

di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura

dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli

esperti.

5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il

giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116,

secondo comma, del codice di procedura civile.

Art. 9

(Dovere di riservatezza)

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito

del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni

rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate

e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è

altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Art. 10

(Inutilizzabilità e segreto professionale)

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione

non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato,

riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte

4

dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e

informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle

informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né

davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di

procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni

dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 11

(Conciliazione)

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è

allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può

formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di

conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del

procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle

possibili conseguenze di cui all’articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al

mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In

mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle

parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni

acquisite nel corso del procedimento.

3. Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla

proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal

mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di

sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti

previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la

sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò

autorizzato.

L’accordo raggiunto, anche a séguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma

di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro

adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della

proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della

sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il

mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia

alle parti che lo richiedono.

Art. 12

(Efficacia esecutiva ed esecuzione)

1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme

imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità

formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle

controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, il verbale è omologato dal presidente del tribunale

nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per

l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 13

5

(Spese processuali)

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della

proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha

rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna

al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al

versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente

al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di

procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per

l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8,

comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto

della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la

ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e

per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare

esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo

precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti

agli arbitri.

Art. 14

(Obblighi del mediatore)

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi,

direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente

inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi

direttamente dalle parti.

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di imparzialità

secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori

impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio

all’imparzialità nello svolgimento della mediazione;

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle

norme imperative;

d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile

dell’organismo.

3. Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale sostituzione del

mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull’istanza, quando la

mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo.

Art. 15

(Mediazione nell’azione di classe)

1. Quando è esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 140-bis del codice del consumo,

di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la

conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei

confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Capo III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

6

Art. 16

(Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori)

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a

costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di

mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere

iscritti nel registro.

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione

degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che

richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la

determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del

Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro

dello sviluppo economico. Sino all’emanazione di tali decreti si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e n.

223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione

extragiudiziale previsti dall’articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero

della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni

successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal

presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da

garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al

regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti

da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell’iscrizione nel

registro il Ministero della giustizia valuta l’idoneità del regolamento.

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla

sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal

Ministero dello sviluppo economico.

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l’elenco dei formatori

per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione

degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell’attività di formazione, in modo da garantire elevati

livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla

quale la partecipazione all’attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il

mediatore requisito di qualificazione professionale.

6. L’istituzione e la tenuta del registro e dell’elenco dei formatori avvengono nell’ambito

delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione

vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la

parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio

dello Stato.

Art. 17

(Risorse, regime tributario e indennità)

1. In attuazione dell’articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le

agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall’articolo 20, rientrano tra

le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al “Fondo

Unico Giustizia” attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2, lettera b),

del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia

e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, in data 30 luglio 2009, n.

127.

7

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti

dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

3. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro,

altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

4. Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di

calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da

enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento,

nell’ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di

procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1.

5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5,

comma 1, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni

per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del

Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare

presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione

può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se

l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto

dichiarato.

6. Il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, al

monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennità di

mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il

decreto di cui all’articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in

modo da coprire anche il costo dell’attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto

all’esonero.

7. L’ammontare dell’indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla

variazione, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 7,017

milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della

quota delle risorse del “Fondo unico giustizia” di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del

decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

novembre 2008, n. 181, che, a tal fine, resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai

commi 2 e 3.

Art. 18

(Organismi presso i tribunali)

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale,

avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente

del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel

rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.

Art. 19

(Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio)

8

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro

competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi

di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4,

della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai

decreti di cui all’articolo 16.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

Art. 20

(Credito d’imposta)

1. Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di

mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito

d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento,

determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione,

il credito d’imposta è ridotto della metà.

2. A decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di

ciascun anno, è determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del “Fondo unico

giustizia” di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura

delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 relativo

alle mediazioni concluse nell’anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito

d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura

proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo indicato al comma 1.

3. Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante

entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via

telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno

comunicati.

4. Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi

ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in

compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da

parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione

delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla

formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai

fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli

articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il

Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente

all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778

“Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio”.

Art. 21

(Informazioni al pubblico)

1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria

della Presidenza del Consiglio e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la

9

divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet,

di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

CAPO V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22

(Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di

finanziamento del terrorismo)

1. All’articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il

numero 5) è aggiunto il seguente: “5-bis) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18

giugno 2009, n. 69;”.

Art. 23

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii

operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente

decreto.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e

mediazione, comunque denominati, che sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente

decreto.

Art. 24

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla

data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti

normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.