Non è «nulla» la citazione a processo senza il codice fiscale dell’avvocato.

Il decreto legge 193 del 2009 ha modificato l’articolo 163 del codice di procedura civile nella parte
in cui stabilisce il contenuto dell’atto di citazione introduttivo del giudizio ordinario, prevedendo
l’indicazione anche del codice fiscale delle persone che «rappresentano» o «assistono» l’attore
(nuovo articolo 163, terzo comma, n. 2). La novità ha destato allarme fra gli avvocati, sul
presupposto che le persone che «rappresentano» o «assistono» l’attore siano proprio i suoi avvocati:
interpretazione ora avallata dalla Corte d’Appello di Venezia, attraverso una circolare del 4 gennaio
a tutti i Consigli degli Ordini del distretto. Non solo: ha aggiunto che la mancata indicazione del
codice fiscale degli avvocati è causa di nullità dell’atto di citazione (articolo 164 del codice)
aumentando l’allarme. In realtà, l’allarmismo poggia su un falso presupposto, su cui a sua volta
sembra vertere anche l’interpretazione autentica della Core d’Appello; quello secondo cui i soggetti
che «rappresentano» o «assistono» l’attore sarebbero i suoi avvocati. Non è così: quando fa
riferimento a loro, l’articolo 163, terzo comma, n. 2 allude ai soggetti che hanno la rappresentanza
sostanziale dell’attore (nell’ipotesi in cui sia soggetto incapace); e non agli avvocati, cui invece fa
riferimènto il successivo n. 6 dello stesso comma dell’articolo 163, dove è prescritto, che l’atto di
citazione debba contenere anche «il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della
procura, qualora questa sia stata già rilasciata». Chiarito il malinteso, si può stare tranquilli: la
mancata indicazione del codice fiscale degli avvocati non può essere causa di nullità della citazione,
perché l’indicazione non è richiesta dall’articolo 163, e perché comunque la mancata indicazione di
quanto prescritto dal n. 6 non è compresa fra le cause di nullità previste dall’articolo 164.
Ciò detto, va pure tenuto presente che altrove il Dl 193/09 ha previsto effettivamente la necessità
che anche gli avvocati indichino il proprio codice fiscale. E stato integrato infatti anche il primo
comma dell’articolo n del codice, che ora prevede che tutti gli atti di parte elencati (citazione,
ricorso, comparsa, controricorso e precetto) devono essere sottoscritti dal difensore «che indica il
proprio codice fiscale». Per la verità, qui non è chiaro se l’integrazione debba essere intesa come
previsione di un obbligo, tuttavia è certo che il mancato rispetto dell’articolo 125 è privo di
sanzioni, o tutta l più (secondo l’interpretazione più rigorosa) può essere considerato causa di nullità
solo nei casi più clamorosi (nei quali risulti incertezza assoluta sull’ufficio giudiziario, sulle parti o
sull’oggetto della domanda). Dunque, neppure sotto questo profilo potranno ragionevolmente darsi
ipotesi di nullità della citazione priva del codice fiscale dell’avvocato dell’attore.

fonte http://www.iussit.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1204&Itemid=75