Il nuovo redditometro delineato dal Dl 78/2010 (legge 122) – fondato sul confronto tra le spese sostenute in un periodo d'imposta e il reddito dichiarato dal contribuente e utilizzabile per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2009 e successivi – è privo della presunzione riguardante gli incrementi patrimoniali. Quindi, è destinato a rendere maggiormente problematica la posizione del contribuente sotto esame.
La norma per gli accertamenti sino al periodo d'imposta 2008 prevede che nel caso in cui l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo in relazione alla spesa per "incrementi patrimoniali", la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti. Gli incrementi patrimoniali sono ravvisabili non solo nell'acquisizione di beni, come autoveicoli, barche o immobili, ma anche nell'acquisizione di pacchetti azionari, in operazioni di conferimento per sottoscrizione quote societarie, in acquisto di strumenti finanziari e via dicendo.
La "vecchia" disposizione, in sostanza, presumeva che all'incremento del patrimonio avesse contributo per lo meno il reddito conseguito dal contribuente nell'ultimo quinquennio: per esempio, l'acquisto di un box auto nel 2008 per 50mila euro è destinato a "pesare", salvo prova contraria, per 10mila euro di reddito sinteticamente attribuibile nei periodi d'imposta che vanno dal 2004 al 2008.
Con l'aggiornamento dell'accertamento sintetico operato dall'articolo 22 del Dl 78 la presunzione relativa alla "spalmatura" della spesa su un quinquennio è scomparsa: quanto rileverà per gli uffici fiscali sarà l'entità delle spese complessivamente sostenute dal contribuente nel periodo d'imposta posto sotto osservazione a seguito della discrasia di almeno il 20% tra reddito determinabile in modo sintetico e dichiarato.
Infatti, nei primi esempi forniti dall'agenzia delle Entrate concernenti la nuova modalità di ricostruzione sintetica la spesa effettuata per quello che, sino al periodo d'imposta 2008, è considerato un "incremento patrimoniale" viene conteggiata per intero e non per quinti.
Si profilano dunque ulteriori problemi per la difesa del contribuente, il quale se in passato poteva contare su una norma che, nella peggiore delle ipotesi, gli riconosceva una capacità di risparmio per lo meno quinquennale, dal periodo d'imposta 2009 potrebbe incontrare maggiori difficoltà derivanti dall'assenza di questa sorta di rete protettiva.
In una situazione del genere ciò che rileva non è la possibile diversità di trattamento in ragione delle fisiologiche differenze che caratterizzano, tanto oggettivamente quanto soggettivamente, il contraddittorio, quanto la strategia difensiva del contribuente. Questi, infatti, alle prese con presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, dovrà dare dimostrazione della sua "capacità di risparmio" nelle annualità pregresse per poter giustificare il sostenimento di una spesa rilevante avvenuta nel periodo d'imposta sotto osservazione. Trattandosi di un dato empirico, visto che la capacità di risparmio di un individuo è un elemento del tutto soggettivo, è probabile che sul punto possano innescarsi conflitti tra le parti in causa, essenzialmente legati all'assenza di un parametro di riferimento previsto nel "vecchio" strumento.
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