Valide le multe fatte con autovelox non sottoposto a taratura periodica

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 11423 del 10 maggio 2010, ha accolto il ricorso del Ministero dell'interno. Dalle motivazioni emerge che l'autovelox in Italia è in regola se è stato inizialmente omologato. Ma, in realtà non ci sono norme nazionali o comunitarie applicabili nel nostro Paese che impongono la taratura periodica. Su questa questione era stato chiesto, qualche anno fa, anche l'intervento della Corte costituzionale. C'è infatti una legge che prevede la taratura di alcuni dispositivi per gli accertamenti delle infrazioni stradali ma queste norme non hanno nulla a che fare con l'autovelox e non sono in contrasto con la Carta fondamentale.
In proposito gli Ermellini hanno infatti ricordato che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli arti. 3, 24 e 97 Cost., relativa agli art. 45 comma 6, codice della strada, 4, comma 3, d.l. n. 121 del 2002, 142, comma G, codice della strada e 345 reg. cod. strada nella parte in cui non prevedono, per gli strumenti elettronici di misurazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, l'adozione dei sistemi di controllo, preventivi e periodici, previsti dalle relative normative (soprattutto dalla L. n. 273 del 1991), per tutti gli altri sistemi di misurazione (pesi, misure, etc.). Non vi è, infatti, alcuna violazione dell'art. 3 Cost., in quanto l'esistenza di evidenti difformità nei fini e negli oggetti delle discipline prese in considerazione impediscono di istituire un corretto raffronto fra le normative medesime, da cui poter desumere una disparità di trattamento rilevante ai fini della conformità alla norma costituzionale. Inoltre, la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo - preventivi, in corso di utilizzazione e successivi - dei misuratori della velocità delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all'accertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legittimità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature".
Ma non solo. Nel passaggio successivo i giudici hanno anche chiarito che "in ordine alla normativa relativa alla necessità della taratura periodica dello strumento, occorre rilevare che la stessa non è richiesta dalla normativa nazionale, né tantomeno da quella comunitaria direttamente applicabile". Infatti, "la legge 273 del 1991 non è applicabile agli strumenti di misurazione della velocità. Tra i campioni nazionali delle unità di misura indicate in tale normativa non compare quello relativo alla velocità, mentre sono presenti quelli relativi alla lunghezza e al tempo. Parimenti non è applicabile il decreto ministeriale n. 182 del 2000 che riguarda le misure la cui utilizzazione è necessaria per la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali".
Per quanto riguarda poi le norme comunitarie, precisato che non esistono disposizioni vincolanti "applicabili alla materia della misurazione della velocità dei veicoli, occorre rilevare che non è vincolante la normativa UNI EN 30012 in assenza di leggi o regolamenti di recepimento. Né è direttamente applicabile la raccomandazione OILM R91 del 1990 che in ogni caso riguarda apparecchiature radar non utilizzate nel caso in questione. Resta quindi applicabile la sola normativa nazionale, contenuta nel nuovo Codice della Strada agli articoli 45,192 e 345 del regolamento di esecuzione".

fonte http://www.telediritto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1856:valide-le-multe-fatte-con-autovelox-non-sottoposto-a-taratura-periodica&catid=50:giurisprudenza-dir-amministrativo&Itemid=23