Porracciolo no dei punti più discussi del danno esistenziale era ed è costituito dall`individuazione di criteri idonei a consentirne l`accertamento giudiziale. Tematica quanto mai attuale se si considera che la Suprema corte nelle sentenze dalla n. 26972 alla n. 26975 del 2oo8 ha affermato che, per la dimostrazione dei pregiudizi nonpatrimoniali diversi da quello biologico, assume particolare (e spesso inevitabile) rilievo il ricorso alla prova presuntiva. Ma, allo stesso tempo, ha onerato il danneggiato di allegare tutti gli elementi idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, e cioè l`effettiva ricorrenza del danno. Alla problematica della prova circa l`an si affianca quella della quantificazione, percentuale e (quindi) monetaria, del danno di cui sì discute. In tale contesto si inserisce un`iniziativa dell`Ordine degli psicologi del Lazio di emanare «Linee guida per l`accertamento e la valutazione psicologicogiuridica del danno biologicopsichicoedel danno dapregíudizio esistenziale». Progetto nel quale -l`approccio è spostato in alveo precipuamente tecnico, giacché la valutazione dei danni è fatta passare (anche) attraverso un accertamento diagnostico (colloquio e test) operato dallo psicologo forense, ritenuto lo specialista più idoneo ad affiancare il giudice in indagini in cui, come quelle in questione, si pre- scinde dalla lesione del soma. Le linee guida prevedono quindi cinque fasce di danno, dalla misura lieve a quella gravissima (passando attraverso il grado moderato, medio e grave), ciascuna delle quali con un proprio range percentuale. All`Ordine degli psicologi del Lazio va dato atto di aver indicato`un rigoroso metodo di lavoro al consulente tecnico d`ufficio, e di aver contestualmente posto le basi, con nitore concettuale, per una quantificazione del danno che risponda a criteri precostituitie dunque facilmente individuabili da cittadino e giudice. Il progetto può quindi aprire la strada verso un` uniformità (almeno tendenziale) di applicazione, in ambito nazionale, delle regole in materia di accertamento, e poi di percentualizzazione, dei danni in questione. Esigenza particolarmente avvertita dagli operatori del diritto, tenuto conto peraltro (come evidenzia l`Ordine laziale) delle molteplici (e anche "nuove") cause chepossono determinare siffatti danni: incidenti stradali e sul lavoro, mobbing, stalking, abusi e violenze su donne e minori. Resta da vedere il concreto impatto di tali linee guida nelle aule di giustizia. Non può escludersi che diversi tribunali faranno riferimento all`impianto laziale per recepirlo in toto o per predisporre propri schemi, anche se il margine di manovra per un`autonoma rielaborazione appare più ristretto di quello consentito dalle tabelle in materia di danno biologico: in queste ultime, infatti, viene in rilievo la quantificazione monetaria del danno, e dunque un dato teoricamente mutevole nelle varie aree d`Italia. Le linee guida, invece, trattano questioni eminentemente scientifiche, sulle quali appaiono difficilmente ipotizzabili (e giustificabili) conclusioni sostanzialmente difformi tra le diverse sedi giudiziarie. p Presidente di sezione esso il tribunale di Caltanissetta.
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