Apprendistato, sulla formazione aziendale illegittimo escludere le Regioni

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante supera il vaglio della Corte Costituzionale, non è invece in linea con il dettato costituzionale la totale estromissione delle Regioni e delle Province autonome dalla formazione esclusivamente aziendale
Con la sentenza n.176 del 14 maggio 2010 la Corte Costituzionale si è pronunciata in ordine ai giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui modificano gli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. I giudizi sono stati promossi dalle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Basilicata, Piemonte, Marche, Puglia e Lazio che pongono, in particolare:
- la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui ha modificato l’articolo 49 del d.lgs. n. 276 del 2003, stabilendo che l’apprendistato professionalizzante non può comunque essere superiore a sei anni. Con ciò è stata eliminata la previsione, precedentemente contenuta nell’art. 49 citato, secondo cui l’apprendistato professionalizzante non può essere inferiore a due anni. Lamentano le Regioni il pregiudizio alla possibilità di programmazione e gestione della formazione per contratti di durata inferiore a tale limite, “con la conseguenza che l’eliminazione operata incide sulle attribuzioni regionali in materia di formazione professionale, perché, con contratti di breve durata, la formazione non può essere programmata, né assicurata. Per questo la disposizione, che irragionevolmente ha operato la prevista eliminazione, appare costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117 Cost.”;
- la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui inserisce il comma 5-ter nell’art. 49 del d.lgs. n. 276 del 2003, stabilendo che, in caso di formazione esclusivamente aziendale, la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante non è definita dalle Regioni d’intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, ma dai contratti collettivi di lavoro, per violazione degli artt. 117, 120, 118 e 39 della Costituzione.
Quanto al primo punto di lagnanza, osserva la Corte che la modifica normativa non riduce automaticamente i tempi della formazione professionale, bensì attribuisce la facoltà, prima non consentita, di concludere contratti fino a due anni, senza eliminare la possibilità di concluderne anche di durata superiore. Saranno dunque le parti sociali – cui risultava già affidata la determinazione della durata del contratto – a stabilirne una anche inferiore a due anni se funzionale alle esigenze del settore o alle caratteristiche del percorso formativo. Vi sono, infatti, figure professionali per le quali un contratto di apprendistato di durata inferiore ai due anni può considerarsi sufficiente. Non è tuttavia lesa la competenza delle Regioni, le quali possono, come prima, contribuire alla disciplina della formazione professionale, dettando norme che prevedano, per il conseguimento di determinate qualifiche professionali, una durata del rapporto non inferiore a due anni. Il secondo punto, invece, si presta ad una censura, seppure parziale, di ordine costituzionale.
La nuova normativa prevede la possibilità che la formazione sia «esclusivamente aziendale» e rimette «integralmente» ai contratti collettivi – siano essi nazionali, territoriali o solo aziendali – o agli enti bilaterali – organismi privati istituiti dalla contrattazione collettiva – la definizione dei «profili formativi», assegnando alla contrattazione collettiva il compito di definire la nozione di formazione aziendale e, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo. La norma non tiene conto delle strette interrelazioni che vi sono tra l’aspetto della formazione esterna, da ricondurre ai profili «pubblicistici» dell’istituto e soggetta alla competenza delle Regioni, e quello della formazione interna, che attiene al rapporto contrattuale ed è rimessa alla competenza statale.
La Corte dichiara, conseguentemente, l’illegittimità costituzionale della norma – per contrasto con gli artt. 117 e 120 Cost. nonché con il principio di leale collaborazione – in primo luogo con riguardo alle parole «non opera quanto previsto dal comma 5”. Dichiara inoltre l’illegittimità costituzionale della stessa norma, limitatamente alla parola «integralmente», in quanto rimette esclusivamente ai contratti collettivi di lavoro o agli enti bilaterali i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, nonché alle parole, riferite ai contratti collettivi e agli enti bilaterali, secondo le quali essi «definiscono la nozione di formazione aziendale e». Anche nell’ipotesi di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale, deve pertanto essere riconosciuto alle Regioni un ruolo rilevante, di stimolo e di controllo dell’attività formativa.
A seguito delle sopracitate dichiarazioni di illegittimità costituzionale, il comma 5-ter dell’articolo 49 del D.lgs. 276/2003, risulta essere il seguente: «In caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».
(Sentenza Corte Costituzionale 14/05/2010, n. 176)

fonte http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=986230&linkparam=In%20Primo%20Piano