Mini-riforma della giustizia penale prossima al traguardo

E' all'esame della commissione giustizia della camera dei deputati il disegno di legge n. C 3291 volto a introdurre nel nostro sistema l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno (anche se parte residua di maggior pena) e la sospensione del procedimento penale con messa alla prova in caso di reati per i quali la reclusione non ecceda i tre anni. La prima innovazione appare una misura tampone per contrastare il drammatico sovraffollamento delle carceri. Di maggiore rilievo l'altra, che intende caratterizzare la risposta punitiva dello Stato non solo per l'insopprimibile aspetto afflittivo, ma soprattutto per la sua capacità di stimolare, in tempi brevi, il recupero dell'autore del reato ad una prospettiva di legalità. Sono prevedibili, al riguardo, ampie convergenze politiche, poiché, nella scorsa legislatura, l'attuale opposizione presentò un disegno di legge (ddl n. C 2664) che prevedeva, tra l'altro, proprio l'introduzione della sospensione del procedimento con messa alla prova. Tale modello differenziato di definizione del processo non è una novità assoluta. Nel procedimento a carico di imputati minorenni, per salvaguardare il migliore sviluppo di una personalità ancora immatura, viene loro offerta la possibilità di uscire rapidamente dal circuito penale, a condizione che si astengano dalla commissione di altri reati e si impegnino ad attuare il programma di reinserimento sociale elaborato dai servizi per i minori dell'amministrazione della giustizia in collaborazione coi servizi sociali degli enti territoriali. Da tempo si discute circa l'opportunità di estendere ai maggiorenni la sospensione del processo penale e relativa messa alla prova, con finalità profondamente diverse da quelle che la giustificano in ambito minorile. Servirebbe a decongestionare il carico giudiziario ampliando il novero delle scelte esperibili dall'imputato in alternativa alla celebrazione del dibattimento. Inoltre, avrebbe la funzione di imperniare il sistema punitivo su un ventaglio articolato di misure sanzionatorie, con ricorso solo quale extrema ratio alla pena detentiva, della cui effettiva capacità rieducativa, specie per i reati minori, è lecito dubitare. Occorre però che il legislatore qualifichi esplicitamente il riconoscimento della colpevolezza dell'imputato quale indefettibile presupposto della sospensione del processo con messa in prova. La serietà della prospettiva di risocializzazione connessa a tale istituto, infatti, non ammette ambiguità su tale punto. Del resto, deve escludersi che le limitazioni della libertà personale da esso implicate possano prescindere dall'accertamento della responsabilità penale di chi le subisce.

fonte http://www.italiaoggi.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?preview=false&accessMode=FA&id=1653953&codiciTestate=1