Il commercialista che non versa al fisco il denaro dei clienti ci paga le imposte come redditi diversi.
È quanto ha stabilito la Corte di cassazione che, con una sentenza del 5 gennaio 2010, ha inoltre precisato che è retroattiva la norma della riforma Bersani sui proventi illeciti (art. 36 del d.l. 223/2006) e sulla loro classificazione come redditi diversi.
Nessun problema, dunque, con lo statuto del contribuente. In proposito la sezione tributaria della Suprema corte ha spiegato che “è decisivo osservare che la norma in esame, alla quale va indubbiamente attribuita efficacia retroattiva è stata espressamente emanata in deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie sancito dall’articolo 3 dello Statuto del contribuente”.
fonte cassazione.net