Garante Privacy: no ai dati personali negli avvisi delle bacheche condominiali

Attenzione alla pubblicazione di comunicazioni nelle bacheche condominiali.

Il Garante Privacy è intervenuto nuovamente in questa materia a seguito del ricorso di una condomina che ha lamentato l'affissione nelle "bacheche condominiali"

- di una comunicazione avente ad oggetto la convocazione di un'assemblea straordinaria (a seguito dell'impugnazione di una delibera condominiale proposta dalla stessa ricorrente) contenente dati personali a lei riferiti

- di una copia del ricorso introduttivo avverso la predetta delibera condominiale;

- di una comunicazione avente ad oggetto la ripartizione delle spese sostenute in ambito condominiale.

Il Garante ha rilevato che nel caso di specie

- l'esposizione nelle bacheche condominiali dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria e della copia del ricorso proposto dalla ricorrente –pur attinenti a vicende di interesse condominiale, quali le iniziative da intraprendere a tutela del condominio– risulta essere avvenuta in violazione, oltre che del principio di necessità (art. 3, del Codice), delle disposizioni in tema di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice); ciò, in ragione del fatto che le finalità perseguite avrebbero potuto essere ugualmente raggiunte omettendo i riferimenti all'interessata e, comunque, ricorrendo a modalità alternative, quale, ad esempio, rendendo disponibile copia del ricorso ai condomini che lo avessero richiesto;

- deve considerarsi illegittima (con correlata illiceità del trattamento svolto) l'affissione del prospetto recante informazioni sulla ripartizione delle spese condominiali, tenuto conto che anche l'indicazione delle sole iniziali degli interessati può risultare comunque idonea – specie se accompagnata (come nel caso in esame) da ulteriori elementi quali l'individuazione nominativa degli altri partecipanti alla compagine condominiale, ovvero dalla possibilità, in astratto, di associare dette iniziali a un nominativo chiaramente individuato (ove, ad esempio, risultante dal citofono) – a rendere identificabile i soggetti coinvolti (art. 4, comma 1, lett. b) del Codice).

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 8 luglio 2010, n.1741950: gli avvisi delle bacheche condominiali non devono contenere dati personali)