Prima della riforma Bersani erano nulle le convenzioni con gli avvocati che applicavano le tariffe sotto il minimo sancito dalla legge anche per l'attività stragiudiziale "routinaria".
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20269 di oggi, ha respinto il ricorso di due aziende che avevano pagato a uno studio professionale un onorario inferiore ai minimi tariffari in virtù di una convenzione stipulata prima della riforma del 2006.
Per questo la Corte d'Appello di Napoli, si istanza dello studio professionale, aveva condannato le società a versare la differenza. Condividendo la tesi della Corte partenopea la sezione lavoro della Corte di cassazione ha ribadito una serie di principi secondo cui "in materia di onorari e diritti di avvocato e procuratore, la disposizione dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942 - che sancisce il principio dell'inderogabilità delle relative tariffe minime, con testuale riferimento alle prestazioni giudiziali - va interpretata nel senso dell'estensione di detto principio anche alle "prestazioni stragiudiziali", alla stregua sia della "ratio legis" (collegata ad esigenze di tutela del decoro della professione forense che si prospettano con identico rilievo nei riguardi di entrambi i tipi di prestazione), sia del criterio di adeguamento al precetto costituzionale di uguaglianza, sia, infine, di ragioni sistematiche volte a tutelare il lavoro e il lavoratore anche nelle prestazioni d'opera intellettuale, con analoghe prescrizioni di inderogabilità. La suddetta inderogabilità - cui, quando ne ricorrano i presupposti, si collega automaticamente il doveroso riconoscimento del rimborso forfettario delle spese generali di studio, introdotto dall'art.15 della tariffa professionale approvata con D.M. 22 giugno 1982 - può soffrire eccezioni in considerazione della natura semplice o ripetitiva di alcuni affari, poiché la cosiddetta standardizzazione della pratiche, cosa come il carattere "routinario" delle medesime possono, se mai, incidere sulla determinazione dei compensi tra il minimo e il massimo delle tariffe, ma non anche giustificarne la totale disapplicazione". cassazione.net
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