L'amminiostratore di condominio, nelle liti che non sono di sua competenza, può costituirsi in giudizio o impugunare le sentenze sfavorevoli al condominio ma deve fare immediatamente ratificare la propria azione dell'assemblea condominiale perna la rilevazione del difetto di rappresentanza in giudizio.
In sintesi è questo il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18331 resa il 6 agosto 2010.
Il contrasto nasce e sviluppa tutto intorno ai limiti dell'amministratore a resistere in giudizio.
Se per le azioni intraprese dal legale rappresentante del condominio non ci sono dubbi, i limiti sono quelli segnati dall'art. 1130 c.c., per quelle contro il condominio la situazione d'incertezza ruotava tutta attorno alla generica formulazione del secondo comma dell'art. 1131 c.c. a a mente del quale l'amministratore "può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto" (art.1131, secondo comma, c.c.).
L'interpretazione di questa norma è stata duplice:
a)da un lato chi intrevedeva l'assenza di limiti, ossia la possibilità per l'amministratore di resistere in giudizio senza dover mai farsi legittimare dall'assemblea;
b)dall'altro lato chi, invece, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 1130 c.c. riteneva che il mandatario del condominio dovesse in ogni caso ottenere dall'assise condominiale il placet a resistere in giudizio. In questo modo, si diceva, hanno maggiore logica le norme che prevedono la revoca dell'amministratore per l'omessa informazione su vertenza che non ricadono nella sua competenza e quella del dissenso verso la lite di cui all'art. 1132 c.c.
Sta di fatto che se pare più corretto fare in modo che siano i condomini a decidere il da farsi rispetto a liti di loro competenza, può anche accadere che fino all'assemblea che statuisca in merito a ciò la compagine possa incappare in decadenze nella costituzione o nella impugnazione d'atti ad essa stessa sfavorevoli.
E' questo il punto che le Sezioni Unite riprendono e specificano.
Secondo i giudici di legittimità, pertanto, l'amministratore di condominio "nelle materie che non sono di sua competenza in base al disposto dell'art. 1131 c.c., comma 2 e 3, puo' anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall'assemblea, ma dovra', in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea per evitare pronuncia di inammissibilita' dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione". (Cass. 6 agosto 2010 n. 18331).
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