Il Garante Privacy ha disposto nei confronti di una ditta individuale "in attesa dell'eventuale espletamento delle procedure previste dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il blocco del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza presso il punto vendita".
In particolare, a seguito di una segnalazione inviata di una ex dipendente "avente ad oggetto l'installazione, presso due distinti punti vendita di una webcam in asserita violazione della disciplina di protezione dei dati personali e della pertinente normativa di settore in tema di controlli a distanza sull'attività dei lavoratori ", e degli accertamenti ispettivi svolti dal "Nucleo speciale privacy" della Guardia di finanza, il Garante ha rilevato che presso un punto di vendita "è già stata "messa in funzione da circa un anno" una webcam, "in grado di riprendere l'intera sala destinata ad esposizione e vendita" e che non risulta essere stata "fornita alcuna informativa agli interessati" e che la medesima "informativa (minima o circostanziata) non è presente neanche all'esterno dei locali", ragion per cui non risulta che "gli avventori interessati [siano] informati del fatto che accedono in una zona videosorvegliata".
Inoltre, secondo il Garante "allo stato non risulta provato che l'installazione delle webcam sia avvenuta nel rispetto della disciplina di settore prevista per i controlli a distanza sull'attività dei lavoratori (art. 4, comma 2 della legge n. 300/1970); ciò, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso né dalla circostanza che le apparecchiature installate non siano ancora funzionanti, né dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490)".
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