La lista delle esenzioni si allunga, anche il piccolo avvocato non paga l'Irap

Fuori un altro. Anche il piccolo avvocato non deve versare l'Irap. Si allunga così la lista dei profili dei professionisti per cui scatta l'esenzione dal pagamento se manca il requisito numero uno: l'«autonoma organizzazione». Una picconata ulteriore alla platea dei soggetti autonomi e delle micro-imprese su cui non si applica l'imposta. Platea già variegata e affollata come documentato dal Sole 24 Ore di lunedì 2 agosto.

L'indicazione in questo senso arriva dalla Commissione tributaria provinciale di Vercelli. Quindi l'iter giudiziario non si è ancora concluso, visto che potrebbe proseguire in appello e davanti alla Cassazione. Ma è un primo segnale da non sottovalutare anche per lo "schema" con cui i giudici tributari hanno accolto il riscorso di una legale, che aveva chiesto all'amministrazione finanziaria il rimborso dell'Irap pagata nei due anni precedenti la domanda. Una richiesta a cui non aveva ricevuto alcuna risposta: un silenzio che, quindi, equivaleva a un rifiuto.

Nel ricorso alla Commissione tributaria, l'avvocato ha sottolineato come nel periodo di riferimento avesse svolto l'attività professionale senza collaboratori e con l'utilizzo del minimo indispensabile di beni strumentali (un personal computer e riviste per l'aggiornamento). Il tutto in ufficio cedutole da un'altra professionista per la quale ha prestato una parte rilevante della propria opera.

I giudici piemontesi, per argomentare la propria decisione, hanno fatto riferimento alla sentenza della Corte costituzionale (la 156 del 2001) che ha individuato nell'autonomia organizzativa in grado di potenziare e accrescere la capacità produttiva lo spartiacque che allarga il solco fra chi deve e chi non deve pagare l'Irap.

Nel caso specifico, la sentenza 21/03/10 della Ctp di Vercelli ha ritenuto che l'avvocato avesse diritto a ottenere il rimborso per i 3.700 euro versati. Quattro le ragioni nel merito per cui la contribuente aveva ragione. Il reddito negli anni considerati (come risultato dalle dichiarazioni presentate nel modello Unico) non è stato superiore a quello di lavoro dipendente. Il volume d'affari è di poco superiore a quello dei contribuenti minimi, la categoria introdotta a partire da periodi successivi a quelli a cui l'avvocato faceva riferimento. L'attività era stata svolta in uno studio di appena 18 metri quadrati e, tra l'altro, avuto in comodato d'uso da una collega con cui ha emesso il 50% delle parcelle complessive. I compensi a terzi sono stati ridotti al lumicino e riferiti per lo più agli onorari del commercialista e, infine, la dotazione di studio costituita da un pc e da riviste giuridiche sono il minimo indispensabile per le prestazioni professionali.

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-08-08/piccolo-avvocato-paga-irap-204158.shtml?uuid=AYpzgEFC