Avviso di conciliazione anche per le ingiunzioni

Avviso di conciliazione obbligatorio anche per i decreti ingiuntivi. A prevederlo, intervenendo su uno degli aspetti più ricchi di tensioni tra avvocati e ministero della Giustizia, è il tribunale di Varese che, con provvedimento del 30 giugno 2010 ha sancito il vincolo anche per una categoria di procedimenti per i quali, a rigore di norma, questo non sarebbe possibile. Con il decreto legislativo n. 28 del 2010, di cui i giudici varesini forniscono una delle prime, ed estensive, interpretazioni, è stato infatti escluso che l'avvocato debba informare il proprio cliente della possibilità di risolvere la causa attraverso conciliazione (sia obbligatoria sia su impulso giudiziale) nei procedimenti per ingiunzione, compresa l'opposizione, fino al momento della pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione dell'esecuzione provvisoria.
Tuttavia la lettura del tribunale di Varese ha ritenuto che, anche nel caso di un decreto ingiuntivo, l'avvocato si sia comportato correttamente avendo informato preventivamente la società cliente della possibilità di utilizzare mediatori. Infatti «l'obbligo informativo di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto legislativo n. 28 del 2010 deve ritenersi sussistente se la lite insorta tra le arti rientri tra quelle controversie per cui è possibile (in concreto, perché prevista) l'attività (facoltativa, obbligatoria o su impulso giudiziale) dei mediatori».
Ed è proprio la mediazione facoltativa a poter essere utilizzata anche in questa fase del procedimento ingiuntivo e di questa possibilità la parte deve essere messa a conoscenza. Di più. Per il tribunale di Varese il cliente deve essere avvisato comunque della rilevanza che potrà avere il decreto n. 28 del 2010 nel proseguimento del giudizio, dal momento che il congelamento delle disposizioni sulla conciliazione termina nel momento in cui il giudice pronuncia il suo "verdetto" sull'esecuzione provvisoria.
Poche settimane prima sempre il tribunale di Varese, con ordinanza datata 9 aprile, aveva invece escluso che l'obbligo di informativa si applichi anche alle controversie in materia di diritto delle persone e di famiglia. Un conclusione che, per i giudici, si impone in termini di ragionevolezza. Che senso avrebbe infatti obbligare l'avvocato a informare il cliente della possibilità di avvalersi di mediatori e anche dell'esistenza di agevolazioni di natura fiscale per ridurne i costi, nel caso di liti che escludono questa possibilità?
Infatti, devono essere ritenute estranee alla conciliazione tutte quelle liti che non hanno un'evidente contenuto economico come nel caso della separazione personale tra coniugi, lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili che possono avere sì ricadute di natura finanziaria per l'esistenza degli interessati, ma non sono queste ultime a emergere in primo piano.

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