La misura dell'assegno divorzile va commisurata ai futuri miglioramenti dell'onerato (Cassazione, sentenza 23.6.2010 n. 15212)

Con sentenza del 7.02-2.07.2003, il Tribunale di Roma dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto il (OMISSIS) dal ricorrente B.C. e da M.M., affidava al primo il figlio P. (nato il (OMISSIS)) e la figlia secondogenita Ca. (nata il (OMISSIS)) alla M., alla quale assegnava la casa familiare ed attribuiva, con decorrenza dalla pronuncia, l'importo mensile, aggiornabile dal febbraio 2004, di complessivi Euro 660,00, di cui Euro 260,00 quale assegno divorzile ed Euro 400,00, da integrare con il rimborso del 50 % delle spese straordinarie, quale contributo per il mantenimento della figlia affidatale. Con sentenza del 7.12.2005 - 8.02.2006, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame del B., che condannava al pagamento delle spese del grado.

La Corte osservava e riteneva in sintesi: che con il gravame il B. aveva censurato l'attribuzione all'ex coniuge dell'assegno divorzile, sostenendo che non ne ricorrevano i presupposti di legge; che, invece, la M. aveva diritto all'avversata somministrazione, stante la mancanza da parte sua di mezzi adeguati e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con riguardo al pregresso tenore di vita goduto durante il matrimonio, desumibile dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali; che nella specie era emerso che il B. esercitava attività imprenditoriale nel settore della produzione e del commercio di porte blindate, con la competenza e l'esperienza che discendevano da un impegno ultraventennale in tale settore merceologico...

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