Ecco i criteri della Cassazione per retribuire le casalinghe

Alla casalinga che subisce un incidente stradale va riconosciuto non solo il danno biologico, ma anche quello patrimoniale. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 16896/10. Si tratta indubbiamente di una sentenza innovativa che riconosce, ma soprattutto quantifica, il lavoro svolto quotidianamente dalla casalinga.

La Corte ha sottolineato che, mancando una norma specifica di conteggio, si deve prendere come parametro il lavoro svolto dalle colf. Quindi considerando il triplo della pensione sociale, l'età della donna, la percentuale di invalidità e il numero di anni trascorsi dall'incidente si è arrivati a determinare una cifra prossima a 116 milioni di vecchie lire. Particolarmente interessante il ragionamento seguito dai giudici che se per il danno biologico hanno richiamato l'articolo 32 della Costituzione per quello patrimoniale hanno citato, invece, gli articoli 4 e 37 della Carta che per l'appunta tutelano rispettivamente la scelta di qualsiasi forma di lavoro e i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice.

Clamorosi i due errori commessi dai giudici di merito. In prima battuta non hanno preso in considerazione le possibilità economiche della donna infortunata. Se avesse cioé a disposizione una somma per poter pagare una colf che la sostituisse. E in secondo luogo non hanno nemmeno considerato la perdita di chance lavorative legate all'infortunio.

La Corte ha chiarito, inoltre, che il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell'espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è economicamente valutabile come danno emergente (articolo 1223 del Codice civile) e può essere liquidato pur in via equitativa anche nell'ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perchè comunque i compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetta a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente. Per concludere quindi «il criterio del triplo della pensione sociale può essere utilizzato dal giudice nell'esercizio del suo potere di liquidazione equitativa del danno patrimoniale conseguente all'invalidità, che è danno diverso da quello biologico quale generico parametro di riferimento per la valutazione del reddito figurativo della casalinga».

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