Condominio: risarcimento del danno in caso di violazione delle distanze legali.

(Cassazione civile, Sez. 2, Sentenza n. 11196 del 7.5.2010 )
Interessante pronuncia della Corte di cassazione, che conferma i rimedi riconosciuti in caso di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal Codice civile e dalle norme integrative dello stesso quali, ad esempio, i regolamenti edilizi comunali.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, al proprietario che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria.
Con particolare riferimento al risarcimento del danno, la violazione delle norme sulle distanze legali determinano “un asservimento di fatto del fondo del vicino”: pertanto, a parere della Corte, il relativo danno deve ritenersi “in re ipsa”, senza necessità di una specifica attività probatoria.

Va precisato che quando le norme regolamentari (come le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori) stabiliscono determinate distanze dal confine, poiché tali norme si caratterizzano come norme integratrici di quelle dettate dal Codice civile, non è consentito edificare sul confine medesimo e, di conseguenza, non opera il principio di prevenzione , salvo che la stessa normativa regolamentare contenga una previsione derogativa, ovvero tale previsione venga adottata con una successiva deliberazione, la quale può essere ritenuta applicabile soltanto dopo che sia giunto a compimento - con la pubblicazione nell'albo pretorio - il procedimento prescritto dalla legge per renderla operante. (cfr. Cass. civ. n. 10600/99).
Cassazione civile, Sezione 2, sentenza n. 11196 del 7.5.2010
Testo della sentenza

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 27.04.1990 i coniugi D.S.S. e S.R. convenivano i giudizio avanti al Tribunale di Taranto la soc. I.R. srl e, premesso di essere proprietari della casa di abitazione costruita nel (...) in agro di (...), deducevano che la società convenuta nel 1984 aveva edificato un edificio di tre piani illegittimo per l'altezza e per la violazione delle distanze legali, per cui chiedevano che fosse ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e delle distanze violate, mediante l'abbattimento delle parti dell'edificio che si approssimavano più del dovuto all'immobile o al confine del fondo di essi attori.

Si costituiva la srl I.R. contestando la domanda avversaria deducendo di non avere violato il regime delle distanze legali avendo oltretutto edificato in epoca precedente a quella degli attori; chiedeva in via riconvenzionale condannarsi questi ultimi alla demolizione di parte del loro fabbricato costruito a distanza inferiore a quella legale ed a risarcimento dei danni.

Previa istruzione della causa mediante espletamento della CTU, l'adito tribunale di Taranto, con sentenza n. 256/04, accogliendo entrambe le domande delle parti, ordinava alla società convenuta la demolizione dei balconi dell'immobile costruito " a fronte della proprietà degli attori e la riduzione di cm. 10 della parte dell'immobile edificata a mt. 4,90 dal confine"; condannava gli attori alla demolizione della pensilina del portico di ingresso sino a raggiungere la distanza di mt. 5 dal confine dei fondi frontistanti; regolando vanamente le spese del giudizio.

Avverso la decisione proponeva appello la società, sostenendo che, trattandosi di manufatti realizzati in zona agricola inedificabile, trovava applicazione l'articolo 873 c.c., la cui violazione consente l'azione risarcitoria ma non quella restitutoria; lamentava inoltre la mancata liquidazione dei danni subiti, pur riconosciuti dal primo giudice.

Resistevano gli appellati proponendo a loro volta appello incidentale per quanto riguarda il capo della sentenza relativo alla loro condanna a demolire parte del portico realizzato a meno di 5 metri dal confine dei fondi.

L'adita Corte d'Appello di Lecce - sez. di Taranto - con sentenza n. 256/04 depos. in data 13.1.2005 rigettava sia l'appello principale che quello incidentale, compensando le spese del grado. Secondo la Corte le diverse e più gravi limitazioni previste dal Piano di Fabbricazione del Comune di (...), dovevano ritenersi integrative rispetto a quelle stabilite dai codice civile e la loro inosservanza legittimava il proprietario frontista non solo all'azione di risarcimento del danno, ma anche a quella di riduzione in pristino.

Ricorre per la cassazione di tale decisione la soc. I.R. srl sulla base di 3 motivi; resistono con controricorso i D.S. e la S.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, l'esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 61 e 191 c.p.c. nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Sostiene che il giudice a quo non si era pronunciato circa le critiche mosse dall'esponente al CTU con riferimento alla delimitazione della linea di confine onde stabilire l'esatta distanza delle costruzioni, laddove si assume che il perito aveva errato nel porre quale base di riferimento del confine un muretto, che, in realtà era stato edificato all'interno della proprietà di essa società. In realtà lo stesso CTU non aveva mai dato atto dei criteri da lui seguiti per l'esatta individuazione della la linea di confine tra i due fondi, trascurando il fatto che essa società, nel giudizio d'appello, aveva prodotto elaborati tecnici a sostegno della propria tesi ed aveva conseguentemente sollecitato un supplemento di ctu volto a stabilire con esattezza siffatta linea di confine.

La doglianza non é fondata.

La Corte territoriale ha invero puntualmente rilevato che tale questione del "muretto" era stata sollevata solo con l'atto d'appello, ma soprattutto che essa non era supportata da alcun elemento probatorio. In effetti il giudice di merito non poteva tenere conto di tali documenti (peraltro neanche precisati nella loro consistenza) in quanto gli stessi erano stati proposti irritualmente ne giudizio d'impugnazione.

Passando all'esame del 2 motivo del ricorso, con esso l'esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 873 e segg. c.c.; nonché il vizio di motivazione. Rileva che la zona in questione non é edificabile in quanto zona agricola. Di conseguenza, le distanze legali tra le costruzioni (abusive) é regolata dall'articolo 873 c.c. (e non dalle norme del P. di F. del Comune) la cui violazione prevede solo il risarcimento del danno e non la riduzione in pristino ex articolo 872 c.c.. Sostiene in specie, che trattandosi di una zona ove dallo strumento urbanistico é vietata l'edificabilità, non sono applicabili le norme de P.d.F., poste a base della sentenza, ma bensì quelle stabilite dall'articolo 873 c.c. che prevede la distanza minima tra le costruzioni.

La doglianza é infondata.

Intanto questa ultima parte della censura (inapplicabilità del P.d.F. alle costruzioni abusive) non risulta proposta in precedenza. Peraltro la Corte territoriale, aderendo alla consolidata giurisprudenza di questa S.C.; ha ritenuto integrative delle norme del codice civile le disposizioni urbanistiche locali relative alla distanza tra i fabbricati finitimi, con la conseguenza che la loro inosservanza legittima il proprietario non soltanto all'azione di risarcimento del danno, ma anche a quella di riduzione in pristino (Cass. n. 1073 del 16.01.2009; Cass. n. 213 de 11.01.2006; Cass. n. 6501 del 24.03.05; Cass. n. 4267 del 23.03.2001);

Con il 3 motivo del ricorso, l'esponente denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 ss. e 2697 c.c.; nonché i vizio di motivazione. Si duole della mancata liquidazione del danno richiesto in via riconvenzione con l'atto di costituzione nel giudizio di primo grado e ribadito per tutto il corso del giudizio. Non condivide la tesi della Corte territoriale, secondo cui tali danni non sono stati provati; in realtà il giudice ha trascurato che trattasi di danno insito nelle accertate violazioni edilizie da parte degli appellati e che lo stesso poteva essere liquidato, come richiesto in via equitativa o comunque in separato giudizio. La doglianza é fondata.

Non v'é dubbio che nella fattispecie il danno conseguente all'illecita condotta dei convenuti, che non hanno rispettato le distanze legali tra le costruzioni, deve ritenersi in re ipsa, per cui - contrariamente ha quanto ritenuto dai giudice a quo - non necessita di alcuna prova. A questo proposito si richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ..."in materia di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo del vicino, il danno deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria". (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3341 del 07/03/2002).

Conclusivamente il ricorso dev'essere accolto limitatamente al 3 motivo; rigettati gli altri; con la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, ed il rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce.

P.Q.M.

la Corte accoglie il 3 motivo del ricorso; rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce.

http://www.plentedamaggiulli.it/Giurisprudenza/Cassazione_civile_%2011196_2010_risarcimento_danni_violazione_distanze_legali_avvocati_lecce_Giuseppe_Nuzzo.html