Con una recente sentenza la Corte di Cassazione, in ottemperanza ad un orientamento che sembrava superato da una peraltro recente pronuncia delle Sezioni Unite, ha statuito che “i suoceri possono chiedere alla nuora la restituzione della casa concessa in comodato a lei e al figlio, e adibita ad abitazione familiare, anche se dopo la separazione l'immobile è stato assegnato alla donna affidataria dei figli. Ciò in quanto la fattispecie integra il cosiddetto comodato precario, caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vincolo è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che la circostanza che l'immobile sia stato adibito a uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi, all'affidatario dei figli” (Cass. Civ. Sez. III – Sent. 7 luglio 2010 n. 15986)
Innanzitutto, per cercare di comprenderne il significato e la rilevanza, è necessario definire il contratto di comodato. Detta fattispecie è regolata dall'art. 1803 c.c.. Tale disposizione, al I comma, prescrive che il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il II comma del medesimo articolo specifica che il comodato è un negozio essenzialmente gratuito. Il comodato è contratto reale e si perfeziona con la traditio, cioè con la consegna della cosa. Lo stesso negozio assume carattere obbligatorio, nel senso che il comodatario acquista solo ed esclusivamente un diritto personale, in quanto non vi è mai il trasferimento della proprietà del bene concesso in uso. Poi, il comodato è caratterizzato dalla unilateralità, ovvero dal fatto per cui detto negozio sia connotato in genere dalla sussistenza di una obbligazione solo a carico di una della parti, cioè del comodatario, il quale è tenuto a restituire il bene che ha in godimento. Infine, la fattispecie de qua non necessita di forma scritta nemmeno quando riguardi beni immobili. Generalmente si ritiene che il negozio suddetto trovi la sua causa nel rapporto di cortesia e fiducia esistente tra le parti o nella volontà a sopperire ad un’esigenza altrui.....
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