Pronto il prospetto clienti-fornitori

Pronto il modello per gli elenchi clienti e fornitori della black list. Con un provvedimento approvato ieri, l'agenzia delle Entrate, rispettando il termine di 60 giorni previsto dal Dm del 30 marzo scorso, ha diffuso lo schema di comunicazione telematica delle operazioni attive e passive effettuate con operatori aventi sede in paesi a fiscalità privilegiata.
Si parte dunque dalla fine agosto con il riepilogo delle fatture di luglio. Le istruzioni però non sciolgono alcuni dubbi circa l'esatto ambito oggettivo della comunicazione.
Il nuovo elenco è composto, oltre che dal frontespizio in cui vanno indicati i dati del contribuente, da un'unica scheda (quadro A) da compilare distintamente per ciascun soggetto economico (impresa o professionista) domiciliato negli stati delle black list (Dm 4 maggio 1999 e Dm 21 novembre 2001), nei cui confronti sono state poste in essere una o più delle seguenti operazioni: servizi resi, servizi ricevuti, cessioni di beni, acquisti di beni.
La scheda del cliente o del fornitore deve in primo luogo evidenziare la data e lo stato di nascita (solo per le persone fisiche), oltre allo stato estero di domicilio, l'indirizzo di residenza e il codice fiscale o altro codice identificativo. Molti di questi elementi (in particolare data e stato di nascita delle persone fisiche) non sono generalmente in possesso dei contribuenti (talvolta neppure è noto se la ditta estera sia individuale o societaria) i quali dovranno attivarsi tempestivamente per ottenerli prima della scadenza prevista per l'invio. È anzi opportuno che, d'ora in poi, la richiesta di dati venga inviata unitamente all'ordine o alla conferma d'ordine.
Vanno poi riepilogate le operazioni attive (cessioni di beni, comprese le esportazioni, e servizi resi) e quelle passive (acquisti di beni e servizi ricevuti), distinguendo tra imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad Iva, al netto di note di variazione eseguite in base all'articolo 26 del Dpr 633/72 (quelle relative a operazioni già comunicate vanno in campi separati).
Le istruzioni non chiariscono la sorte delle prestazioni verso imprese di stati extra Ue (pressoché tutti quelli inclusi nelle black list). Il dubbio sorge in quanto il Dm 30 marzo 2010 richiede l'indicazione delle operazioni "soggette a registrazione ai fini Iva", mentre in questo caso si è in presenza di servizi che, per le regole di territorialità, non rilevano in alcun modo per tale imposta. Mancando un esonero esplicito, è però da ritenere che esse vadano comunque comprese nel gruppo delle operazioni non soggette a Iva, anche se una conferma ufficiale sarebbe opportuna. Tra le operazioni passive (acquisti di beni e servizi ricevuti), non dovrebbero invece comprendersi le importazioni.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-05-29/pronto-prospetto-clientifornitori-080600.shtml?uuid=AYHkSIuB