Assegno per il nucleo familiare e coppie di fatto

La S.C. riconosce il diritto agli assegni per il nucleo familiare in relazione ai figli di una copia di fatto, sebbene il padre fosse ancora legato in matrimonio con altra persona.

La S.C. riconosce il diritto agli assegni familiari in relazione ai figli di una coppia di fatto, sebbene il padre fosse ancora legato in matrimonio con altra persona (dalla quale non era neppure legalmente separato), affermando che la normativa sull’assegno richiede la condizione di figlio naturale riconosciuto e non anche necessariamente l’inserimento nella famiglia legittima.

La Corte da un lato osserva che la condizione di figlio naturale riconosciuto si ricollega al riconoscimento, quale atto formale operato dal genitore, possibile anche da parte di persona unita in matrimonio ad altra persona all’epoca del concepimento, ai sensi dell’art. 250 cod. civ..

Per altro verso, la Corte ritiene che, nella disciplina degli assegni familiari, il concetto di nucleo familiare delineato dal legislatore va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e ricomprende anche i figli nati fuori dal matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima. In giurisprudenza, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4419 del 07/04/2000 ha affermato che, nel regime posto dal D.L. 13 marzo 1988 n. 69 (convertito con modifiche nella legge n. 153 del 1988) la convivenza non è richiesta quale presupposto perché sorga il diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare (composto dai coniugi e dai figli, compresi quelli naturali legalmente riconosciuti), ma rappresenta soltanto un elemento di fatto idoneo a comprovare presuntivamente il requisito della vivenza a carico, essendo sufficiente per l'insorgenza del diritto al beneficio, sensibilmente diverso da quello agli assegni familiari, che il genitore, cui spetta l'assegno, provveda abitualmente al mantenimento dei figli.

Nè è di ostacolo l'astratta configurabilità di due nuclei familiari in caso di genitori del figlio naturale non riconosciuto, i quali, non legati tra loro da coniugio, non facciano parte dello stesso nucleo familiare, atteso che comunque opera la prescrizione posta dall'art. 2, comma 8 bis, D.L. n. 69 del 1988, secondo cui, per i componenti del nucleo familiare al quale la prestazione è corrisposta, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.

Sul tema, altresì, Cass. Sez. L, Sentenza n. 1512 del 27/02/1990, secondo la quale il diritto agli assegni familiari per il figlio apprendista (infraventunenne) presuppone la vivenza a carico del genitore, la quale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 797 del 1955, ricorre quando il genitore provvede abitualmente al mantenimento del figlio e non si risolve nella convivenza, che il legislatore considera solo come fonte di presunzione della detta vivenza a carico.

La sussistenza di tale requisito, che non è necessariamente esclusa dalla percezione di un reddito da parte del figlio, deve essere accertata dal giudice di merito, il quale - secondo un criterio indicativo, suscettibile di disapplicazione in ragione delle caratteristiche del caso concreto - può riconoscere la vivenza a carico quando il genitore partecipa al sostentamento del figlio con un'erogazione almeno pari, nell'ammontare, a quella degli assegni familiari o allorché lo scarto fra retribuzione globale netta dell'apprendista e minimo tabellare del lavoratore non apprendista della medesima categoria sia superiore all'ammontare degli assegni familiari
(Sentenza Cassazione civile 18/06/2010, n. 14783)

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