L’accesso alle predette prestazioni è condizionato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all’ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale. Nel caso di cui alla lettera a) che precede il Fondo provvede al riconoscimento, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge e finchè permanga tale condizione, fermo quanto previsto al comma 8, di una somma, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, fino al raggiungimento delle seguenti misure:
a) 80% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000; b) 70% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000; c) 60% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.
Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata calcolata sull’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni erogate dal Fondo.
(Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Decreto 26.4.2010)
fonte http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/regolamento-relativo-all&rsquoistituzione-del-fondo-di-solidarieta-per/4617