Non tutte le opposizione a cartella esattoriale rientrano nella giurisdizione del giudice tributario.
E' la natura della pretesa che l'ente creditore intende soddisfare, infatti, che determina l'attribuzione di giurisdizione.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione che, con la sentenza 11720 del 14 maggio 2010, hanno accolto il ricorso di un Consorzio di bonifica che sostenevail difetto di giurisdizione del giudice tributario, in favore della giurisdizione ordinaria, dell'opposizione ad una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento del servizio di somministrazione di acqua potabile. Il difetto di giurisdizione era rilevabile solo un duplice aspetto. Innanzitutto la controversia non riguardava tributi, ma l'adempimento di un contratto, ed inoltre era ininfluente la circostanza che oggetto dell'impugnazione fosse una cartella esattoriale, perchè il presupposto per l'attribuzione della giurisdizione è da ricercarsi non nell'atto in sè, ma nella natura della pretesa. Gli Ermellini hanno accolto il quesito affermando il principio di diritto per cui, "spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'opposizione avverso la cartella esattoriale emessa da una provincia per il recupero di somme erogate a titolo di contributo industriale, di cui sia stata disposta la revoca a seguito dell'inadempimento da parte del beneficiario dell'obbligo di occupare la forza lavoro minima concordata: pur avendo ad oggetto una pretesa patrimoniale avanzata da un ente dotato di poteri tributari, la controversia non è infatti riconducibile alla giurisdizione tributaria, prevista dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in quanto la provincia non agisce in qualità di ente impositore, ma fa valere un'obbligazione che trae origine da un inadempimento contrattuale; né la devoluzione alla giurisdizione tributaria può essere desunta dalla seconda parte dell'art. 2, comma primo, del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale non riconosce la giurisdizione del giudice tributario per tutte le controversie riguardanti gli atti anteriori alla notifica della cartella di pagamento, limitandosi ad escluderla per quelle venti ad oggetto gli atti successivi, anche nel caso in cui il giudizio di cognizione si sia svolto dinanzi alle commissioni tributarie".
fonte http://www.telediritto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1865:opposizione-a-cartella-esattoriale-non-sempre-davanti-al-giudice-tributario&catid=63:giurisprudenza-dr-tributario&Itemid=27