Con il primo motivo il ricorrente denuncia erronea e insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, rispetto al combinato disposto di cui agli artt. 2909 e 2729 c.c., su un punto decisivo della controversia, avuto riguardo alla affermazione della responsabilità professionale del Dott. F. sulla scorta del solo contenuto dell'accertamento compiuto dall'Ufficio delle Imposte dirette di Cervignano e dalle Commissioni Tributarie di 1^ e 2^ grado. L'affermazione di responsabilità del F. poggiava esclusivamente sull'acritico recepimento delle risultanze di un accertamento del reddito compiuto dall'Ufficio delle Imposte Dirette di Cervignano a carico dello Z. per l'anno 1996 e di due sentenze delle Commissioni di 1^ e 2^ grado, tra loro non concordanti. In pratica, i giudici di appello aveva dato per scontato che la pretesa avanzata dal Fisco nei confronti dello Z. fosse legittima e che spettasse al F. confutare le risultanze delle sentenze pronunciate dalle Commissioni Tributarie. L'errore compiuto dalla Corte territoriale era evidente. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che spetta all'Amministrazione finanziaria provare in giudizio il fondamento delle proprie pretese, non sussistendo in materia tributaria alcuna presunzione di legittimità dell'avviso di accertamento. Il F. non aveva preso parte al giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie. Egli doveva considerarsi, dunque, terzo e nessuna efficacia (neppure riflessa) potevano svolgere, nei suoi confronti, le due decisioni rese dai giudici tributari. Sarebbe stato preciso onere dell'attore fornire la prova della responsabilità professionale del F.. Egli, invece, non era stato in grado di fornire alcuna documentazione al consulente nominato dall'ufficio (al quale aveva dichiarato di averla perduta). Le censure formulate con il primo motivo sono infondate. Con motivazione adeguata, i giudici di appello hanno osservato che era preciso obbligo di diligenza del professionista non appostare costi privi di documentazione o non inerenti all'anno della dichiarazione. Ha osservato la Corte territoriale che il F. ebbe ad appostare costi senza avere riscontrato la presenza della relativa documentazione ed ha aggiunto che il F. avrebbe dovuto escludere i costi dalla dichiarazione dei redditi, qualora il cliente non avesse provveduto a fornire la relativa documentazione. Pertanto, a nulla rilevava - al fine di escludere una responsabilità del commercialista - la circostanza che lo Z. tenesse in modo disordinato la sua contabilità. Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale sfuggono a qualsiasi censura, in quanto ampiamente motivate.
(Cassazione, sentenza 26.4.2010 n. 9916)
fonte http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/il-contribuente-disordinato-non-solleva-il-professionista-dalle-proprie-responsabilit/4606