Nella vicenda in esame, il ricorrente – un geometra professionista – a fronte del diniego di pensionamento da parte della propria Cassa Professionale, aveva lamentato l’esistenza del danno consistente nel non aver potuto adottare una legittima scelta di vita.
L’Istituto assicuratore ricorre in Cassazione avverso la sentenza di Appello.
La Corte così argomenta: “La giurisprudenza ha individuato, nell’ambito del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c., la categoria del danno morale, o danno soggettivo puro, riconducibile alla sofferenza morale soggettiva, quella del danno biologico, riconducibile alla lesione dell’integrità psico-fisica e cioè alla compromissione della salute, e quella del danno esistenziale, riconducibile alla sfera realizzatrice dell’individuo ed attinente al “fare” del soggetto offeso.
(…)
Non può dubitarsi, siccome correttamente rilevato dalla Corte territoriale, della esistenza del danno dedotto, consistente in quella somma di ripercussioni di segno negativo conseguenti alla condotta posta in essere dalla Cassa, che aveva comportato la lesione di specifici interessi costituzionalmente protetti, fra cui quello di poter realizzare liberamente una propria, legittima, opzione di vita.
Nè può ritenersi che la Corte territoriale abbia omesso di indicare il precetto costituzionale violato, che – secondo la prospettiva di parte ricorrente – non sarebbe comunque altrimenti ricavabile, atteso che la tutela dei diritti di libertà costituisce il fondamento e la base primaria della nostra Carta costituzionale che dedica agli stessi la parte iniziale recante appunto l’intestazione “diritti fondamentali”.
Da rilevare infine che chiaramente inaccettabile si appalesa l’assunto di parte ricorrente secondo cui, con motivazione illogica e contraddittoria, i giudici di merito avrebbero ritenuto che la protrazione dell’attività lavorativa costituisce una forma di danno, ove si osservi che in realtà il danno ritenuto dalla Corte territoriale consiste nella denegata possibilità da parte del S. di operare autonomamente le proprie opzioni di vita, anche in campo lavorativo.”ù
fonte http://avvocatosarziamade.wordpress.com/2010/04/26/risarcimento-del-danno-per-ritardato-pensionamento/